Forma dei contratti. 1. I contratti sono stipulati nelle seguenti forme: ▪ per atto pubblico con intervento del Notaio; ▪ per atto pubblico con intervento del Segretario Comunale; ▪ a mezzo di scrittura privata; ▪ a mezzo di scrittura privata autenticata. 2. Il Segretario Comunale interviene in qualità di ufficiale rogante per ricevere e quindi per rogare gli atti in forma pubblica amministrativa ove una parte contraente sia l’Ente ovvero per autenticare le scritture private, nonché per autenticare gli atti unilaterali il cui contenuto sia rivolto a favore dell’interesse dell’Ente. 3. Salvo quanto prescritto da specifiche norme di legge che dispongano espressamente in modo diverso, i contratti il cui valore sia superiore a 10.000 euro vengono sempre stipulati in forma pubblica con intervento del Segretario Comunale; i contratti il cui valore sia inferiore a 10.000 euro sono stipulati in forma di scrittura privata non autenticata. 4. Questi ultimi contratti possono anche essere stipulati in forma di corrispondenza commerciale ovvero indifferentemente con atto separato di obbligazione sottoscritto dall'offerente quando si tratti di contratti stipulati nell’ambito di una attività di tipo commerciale. 5. Anche per importi inferiori al limite indicato al comma 3 del presente articolo, in relazione al tipo di rapporto giuridico, ovvero alla natura dei beni o servizi da acquisire, si potrà far luogo alla stipula di contratti in forma pubblica amministrativa ovvero per mezzo di scrittura privata autenticata purché vi sia una motivazione adeguata. 6. In ogni caso la forma pubblica dell’atto è sempre presente quale forma necessaria di contratto da adottare a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica. 7. I ogni caso, prescindendo dal valore e salvo quanto prescritto da specifiche norme di legge che dispongano espressamente in modo diverso, i contratti stipulati con i professionisti ovvero con collaboratori esterni al Comune, vengono sempre stipulati con la forma della scrittura privata.
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Samples: Regolamento Dei Contratti
Forma dei contratti. 1. La stipulazione dei contratti del Comune deve essere conclusa in forma scritta con facoltà di ricorso agli strumenti informatici e telematici ammessi dalla normativa vigente.
2. I contratti sono possono essere stipulati nelle seguenti forme: ▪ per atto , da indicare nella determina a contrarre in conformità all’art. 192 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni:
a) Atto pubblico notarile;
b) Forma pubblica amministrativa con intervento del Notaio; ▪ per atto pubblico con intervento rogito a cura del Segretario Comunale; ▪ a mezzo di scrittura privata; ▪ a mezzo di Generale e scrittura privata autenticata.
2, ai sensi dell’art. Il Segretario Comunale interviene 97 del D. Lgs. N. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Tali forme vengono adottate per le seguenti tipologie di contratti: • Affidamento di lavori, servizi, forniture, mutui, comodati, locazioni, concessioni in qualità uso, ed altri contratti attivi e passivi da stipulare a seguito di ufficiale rogante per ricevere procedura aperta, procedura ristretta, asta on line, a prescindere dal relativo valore contrattuale; • affidamento di lavori, servizi, forniture, mutui, comodati, locazioni, concessioni in uso, ed altri contratti attivi e quindi per rogare gli passivi aventi valore contrattuale superiore ad € 20.000,00 a prescindere dalle modalità di affidamento espletate; • affidamenti di incarichi di progettazione e direzione lavori di cui agli artt, 90 e 91 del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 e incarichi di collaborazione autonoma di cui all’art.46, DL 112/08, convertito con L.133/08, aventi valore contrattuale superiore ad € 20.000,00; • atti unilaterali d’obbligo; Dovranno essere stipulati in forma pubblica amministrativa ove una parte contraente sia l’Ente ovvero per autenticare le scritture private, nonché per autenticare gli atti unilaterali per i quali la legge prevede espressamente tale forma. La forma pubblica amministrativa adottata per l’atto principale vincola anche per i successivi eventuali atti aggiuntivi.
c) Scrittura privata per le seguenti tipologie di contratti: • affidamento lavori, servizi e forniture, comodati, locazioni, concessioni in uso, ed altri contratti attivi e passivi da stipulare a seguito di procedura negoziata con o senza bando e affidamento diretto, aventi valore contrattuale compreso tra € 8.000,00 ed € 20.000,00; • affidamenti di incarichi di progettazione e direzione lavori di cui agli artt, 90 e 91 del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 e incarichi di collaborazione autonoma di cui all’art.46, DL 112/08, convertito con L.133/08, aventi valore contrattuale inferiore ad € 20.000,00; • contratti stipulati tra enti pubblici; • atti di transazione; • tutti gli altri contratti non previsti nelle lettere a) e b) del presente articolo; Per i contratti relativi ad affidamento di lavori, servizi e forniture aventi valore contrattuale compreso tra € 8.000,00 ed € 20.000,00 può essere attribuito alla determina di aggiudicazione, a discrezione del dirigente, in base alla natura ed all’oggetto del contratto, valore contrattuale di scrittura privata mediante sottoscrizione della stessa da parte della ditta aggiudicataria e del dirigente competente. La determina di aggiudicazione con valore contrattuale deve contenere le condizioni essenziali del contratto. Nel caso in cui se ne ravvisi la necessità la determina potrà essere inviata, per la firma, all’appaltatore mediante il cui contenuto sia rivolto servizio postale. L’appaltatore provvederà a favore dell’interesse dell’Enterestituire la determina firmata, unitamente alla documentazione richiesta, al Servizio Contratti che ne curerà la firma da parte del dirigente competente e la repertoriazione.
3. Salvo quanto prescritto da specifiche norme di legge che dispongano espressamente in modo diverso, Per i contratti relativi a lavori, forniture e servizi di importo inferiore ad € 8.000,00 per i quali non sia stata effettuata procedura aperta, procedura ristretta ed asta on line, il contratto viene concluso con le seguenti modalità:
a) mediante scambio di corrispondenza commerciale secondo gli usi del commercio, anche a mezzo telefax o strumenti informativi o telematici. L’ufficio che ha istruito la pratica curerà lo scambio di corrispondenza commerciale senza procedere alla repertoriazione dell’xxxx.Xx contratto si intenderà concluso non appena perverrà all’appaltatore, mediante raccomandata a.r., la comunicazione da parte del Comune, di accettazione dell’offerta formulata dallo stesso.
4. Per gli incarichi di cui valore sia superiore agli artt. 90 e 91 del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 di importo inferiore ad € 8.000,00, è consentito far sottoscrivere al professionista, per accettazione, copia della determinazione di aggiudicazione e del disciplinare, purchè vi siano inserite tutte le clausole essenziali del contratto stesso: la responsabilità della sottoscrizione rimane di competenza dell’ufficio che ha proposto l’incarico e l’atto non sarà soggetto a 10.000 euro vengono sempre stipulati in forma pubblica con intervento del Segretario Comunale; repertoriazione.
5. Per i contratti il di cui valore sia al comma 2, lettera c), laddove la particolarità o complessità del contratto lo richieda, potrà essere utilizzata la forma dell’atto pubblico amministrativo e, in casi eccezionali, lo scambio di corrispondenza commerciale.
6. I contratti riferiti ad aggiudicazioni di forniture e servizi effettuate nei confronti di cooperative sociali di tipo B, meglio disciplinate alla sezione IV del presente regolamento, possono essere stipulati così come segue:
a) importo dell’appalto uguale od inferiore ad € 8.000,00 : mediante scambio di corrispondenza commerciale secondo gli usi del commercio, anche a 10.000 euro sono stipulati in forma mezzo telefax o strumenti informativi o telematici. L’ufficio che ha istruito la pratica curerà lo scambio di corrispondenza commerciale senza procedere alla repertoriazione dell’atto. Il contratto si intenderà concluso non appena perverrà all’appaltatore, mediante raccomandata a.r., la comunicazione da parte del Comune, di accettazione dell’offerta formulata dallo stesso;
b) Importo dell’appalto superiore ad € 8.000,00 e uguale od inferiore ad € 50.000,00 : scrittura privata non autenticata.. Il dirigente competente per materia ha la facoltà di attribuire, alla determinazione di aggiudicazione, valore contrattuale di scrittura privata, mediante sottoscrizione della stessa da parte della xxxx.xx aggiudicataria e del dirigente competente, purchè vi siano inserite tutte le clausole essenziali del contratto stesso;
4. Questi ultimi contratti possono anche essere stipulati in forma di corrispondenza commerciale ovvero indifferentemente con atto separato di obbligazione sottoscritto dall'offerente quando si tratti di contratti stipulati nell’ambito di una attività di tipo commerciale.
5. Anche per importi inferiori al limite indicato al comma 3 del presente articolo, in relazione al tipo di rapporto giuridico, ovvero alla natura dei beni o servizi da acquisire, si potrà far luogo alla stipula di contratti in forma c) importo dell’appalto superiore ad € 50.000,00 : Forma pubblica amministrativa ovvero per mezzo di con rogito a cura del Segretario Generale o scrittura privata autenticata purché vi sia una motivazione adeguataautenticata, ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. N. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
6. In ogni caso la forma pubblica dell’atto è sempre presente quale forma necessaria di contratto da adottare a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica.
7. I ogni caso, prescindendo dal valore e salvo quanto prescritto da specifiche norme di legge che dispongano espressamente in modo diverso, i contratti stipulati con i professionisti ovvero con collaboratori esterni al Comune, vengono sempre stipulati con la forma della scrittura privata.
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Forma dei contratti. 1. I contratti sono stipulati nelle seguenti forme: ▪ per atto pubblico con intervento del Notaio; ▪ per atto pubblico pubblico/amministrativo con intervento del Segretario Comunale; ▪ a mezzo di scrittura privata; ▪ a mezzo di scrittura privata autenticata; ▪ nelle altre forme previste dalla legge.
2. Il Segretario Comunale segretario comunale interviene in qualità di ufficiale rogante per ricevere e quindi per rogare gli atti in forma pubblica amministrativa ove una parte contraente sia l’Ente l’ente ovvero per autenticare le scritture private, nonché per autenticare gli atti unilaterali il cui contenuto sia rivolto a favore dell’interesse dell’Entedell’ente.
3. Salvo quanto prescritto da specifiche norme di legge che dispongano espressamente in modo diverso, di norma, i contratti il cui valore sia superiore a 10.000 10.000,00 euro vengono sempre stipulati in forma pubblica con intervento del Segretario Comunale; i contratti il cui valore sia inferiore a 10.000 euro sono stipulati in forma di scrittura privata non , ovvero con sottoscrizione autenticata.
4. Questi ultimi contratti possono anche essere stipulati in forma di corrispondenza commerciale ovvero indifferentemente con atto separato di obbligazione sottoscritto dall'offerente quando si tratti di contratti stipulati nell’ambito di una attività di tipo commerciale.
5. Anche per importi inferiori al limite indicato al comma 3 del presente articolo, in relazione al tipo di rapporto giuridico, ovvero alla natura dei beni o servizi da acquisire, si potrà far luogo alla stipula di contratti in forma pubblica amministrativa ovvero per mezzo di scrittura privata autenticata purché vi sia una motivazione adeguata.
65. In ogni caso la forma pubblica dell’atto è sempre presente quale forma necessaria di contratto da adottare a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblicapubblica e, comunque, in tutti i casi in cui è prescritto dalla legge.
76. I ogni caso, prescindendo dal valore Le concessioni cimiteriali sono stipulate in forma pubblica se hanno ad oggetto concessioni di area per la realizzazione di tomba di famiglia o edicola funeraria e salvo quanto prescritto da specifiche norme in forma di legge che dispongano espressamente in modo diverso, i contratti stipulati con i professionisti ovvero con collaboratori esterni al Comune, vengono sempre stipulati con la forma della scrittura privataprivata se hanno ad oggetto un loculo o area mono/biposto.
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Samples: Regolamento Per l'Affidamento Dei Contratti Di Lavori, Servizi E Forniture
Forma dei contratti. 1. I contratti sono stipulati nelle seguenti forme: ▪ □ per atto pubblico con intervento del Notaio; ▪ □ per atto pubblico pubblico/amministrativo con intervento del Segretario Comunale; ▪ □ a mezzo di scrittura privata; ▪ □ a mezzo di scrittura privata autenticata; ▪ □ Nelle altre forme previste dalla legge.
2. Il Segretario Comunale segretario comunale interviene in qualità di ufficiale rogante per ricevere e quindi per rogare gli atti in forma pubblica amministrativa ove una parte contraente sia l’Ente l’ente ovvero per autenticare le scritture private, nonché nonchè per autenticare gli atti unilaterali il cui contenuto sia rivolto a favore dell’interesse dell’Entedell’ente.
3. Salvo quanto prescritto da specifiche norme di legge che dispongano espressamente in modo diverso, di norma, i contratti il cui valore sia superiore a 10.000 20.000,00 euro vengono sempre stipulati in forma pubblica con intervento del Segretario Comunale, ovvero con sottoscrizione autenticata; i I contratti il cui valore sia inferiore superiore all’importo di 10.000,00 euro e sino a 10.000 euro 20.000,00 sono stipulati in forma di scrittura privata non autenticata. Sino all’importo di 10.000,00 Euro il contratto si considera perfezionato con l’acquisizione agli atti della lettera d’offerta o preventivo oppure con la sottoscrizione della determinazione da parte dell’affidatario. La forma del contratto deve sempre essere indicata nell’atto di aggiudicazione definitiva o nelle determinazioni di affidamento.
4. Questi ultimi contratti possono anche essere stipulati in forma di corrispondenza commerciale ovvero indifferentemente con atto separato di obbligazione sottoscritto dall'offerente quando si tratti di contratti stipulati nell’ambito di una attività di tipo commerciale.
5. Anche per importi inferiori al limite indicato al comma 3 del presente articolo, in relazione al tipo di rapporto giuridico, ovvero alla natura dei beni o servizi da acquisire, si potrà far luogo alla stipula di contratti in forma pubblica amministrativa ovvero per mezzo di scrittura privata autenticata purché vi sia una motivazione adeguata.
65. In ogni caso la forma pubblica dell’atto è sempre presente quale forma necessaria di contratto da adottare a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica.
7. I ogni caso, prescindendo dal valore e salvo quanto prescritto da specifiche norme di legge che dispongano espressamente in modo diverso, i contratti stipulati con i professionisti ovvero con collaboratori esterni al Comune, vengono sempre stipulati con la forma della scrittura privata.
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Samples: Regolamento Per L’affidamento Dei Contratti Di Lavori, Servizi E Forniture