FORMAGGI. I formaggi devono essere di buona qualità, di bel colore, senza difetti di sorta, di odore e sapore ottimi e con tutti i requisiti commerciali stabiliti per le singole qualità, secondo le norme vigenti. Devono provenire esclusivamente dalla coagulazione di latte non margarinato; ai formaggi non devono essere aggiunte sostanze estranee al latte (farine, fecola, patate ecc.) e avere un contenuto minimo di materia grassa non inferiore a quella prescritta dalle disposizioni legislative e ministeriali in vigore all’atto della consegna. Formaggi a lunga stagionatura (grana, parmigiano, emmental, ecc.) e a media stagionatura (taleggio, fontal, italico, ecc.): se non confezionati in forme intere, devono essere confezionati in spicchi, rispettare i tempi minimi di stagionatura previsti dai consorzi di tutela (per i prodotti tipici) o quelli previsti dalle disposizioni legislative, presentare la crosta pulita e priva di muffe in eccesso. Caratteristiche organolettiche: assenza di odori, sapori e colorazioni anomali. Assenza di occhiature (con esclusione dell’emmental e dei formaggi simili), spaccature, esfoliazioni, rammollimenti della pasta.
FORMAGGI. A. interi e con crosta . B. fusi X(a) X(a) . C. tutti gli altri X(a) X(a) X/3 (*** )
FORMAGGI. Devono essere prodotti con tecnologie adeguate e partendo da materie prime conformi al R.D.L. 15/10/25 n.2033, L.142/92 e Circ. M. 21/90 e successive modifiche ed integrazioni. I formaggi dovranno essere a denominazione di origine tipici (DOP, IGP) e potranno essere commercializzati anche in parti preconfezionate: sulle parti preconfezionate e/o sugli involucri che li contengono deve risultare l’indicazione del marchio secondo le norme previste dai rispettivi disciplinari di produzione. Le confezioni dovranno essere integre, regolarmente etichettate riportando: Si prescrive l’acquisizione di scheda tecnica del prodotto. I formaggi dovranno presentare assenza di odori, sapori e colorazioni anomale; assenza di occhiature, spaccature, esfoliazioni, rammollimenti della pasta; assenza di muffe sulla crosta e alla superficie di taglio. -La mozzarella, formaggio a pasta filata, dovrà avere come ingredienti: latte, fermenti lattici, caglio e sale, senza conservanti. -La crescenza dovrà avere come ingredienti: latte, fermenti lattici, caglio e sale. -La ricotta dovrà derivare dal latte per coagulazione della lattoalbumina del siero di latte vaccino, pastorizzata e preconfezionata all’origine. Tali prodotti dovranno presentare assenza di odori, sapori e colorazioni anomale; assenza di occhiature e dovranno garantire mantenimento della consistenza tipica del prodotto. Il trasporto dei formaggi deve avvenire con mezzi igienicamente idonei ad una temperatura compresa tra 0° C e + 4° C secondo l’Allegato C del D.P.R. n.327 del 1980.
FORMAGGI. Devono essere prodotti con tecnoIogie adeguate, partendo da materie prime conformi daIIa sezione IX deI RegoIamento CE 853/2004. InoItre si definiranno Ie sceIte tra formaggi prodotti secondo i requisiti deI prodotto tipico o d'origine, ai sensi deI D.P.R. n. 1099 deI 18/11/53, deIIa Legge n. 125 deI 10/4/54 “TuteIa deIIe denominazioni di origine e tipiche dei formaggi” e deI D.P.R. n. 1269 deI 30/10/65 “Riconoscimento deIIe denominazioni circa i metodi di Iavorazione, caratteristiche merceoIogiche e zone di produzione dei formaggi” e successivi, priviIegiando i tuteIati. Si individuerà comunque una sufficiente gamma di tipoIogia tra Ie varietà dei prodotti: freschi moIIi con crosta moIIi senza crosta semiduri fiIati duri erborinati Xxxxxxxxx Potranno essere utiIizzati formaggi freschi prodotti a partire da Iatte vaccino fresco, cagIio, e fermenti vivi, senza aggiunta di acidi inorganici o aItro (poIifosfati aggiunti). E' sconsigliato l'utilizzo di formaggi fusi. II prodotto non deve presentare aIterazione interne od esterne; deve essere accompagnato daIIe dichiarazioni previste daI D.L. 109/92. II trasporto deve avvenire con mezzi idonei; i prodotti freschi devono essere mantenuti a temperature fra 0 e 4ºC, D.P.R. nº327/80 aIIegato C parte II. ParticoIare attenzione sarà dedicata aIIa definizione dei tempi di approvvigionamento, che dovranno garantire comunque iI mantenimento dei requisiti di freschezza per i prodotti a maturazione rapida e pronto consumo. Per i formaggi a media e Ienta maturazione in fase di approvvigionamento si stabiIiranno Ie stagionature minime richieste.
FORMAGGI. E’ vietato utilizzare formaggi fusi. I formaggi devono essere di ottima qualità commerciale e in tutto idonei e pronti all’uso; devono essere ricavati dalla coagulazione acida di latte intero o parzialmente scremato. Non devono presentare difetti (gonfiore, cattivo odore, fessure, ecc.) e devono essere di stagionatura normale. Non devono essere sofisticati con grassi estranei a quelli del latte e devono contenere la qualità di grassi prescritta per ogni tipo di formaggio dalle disposizioni di legge in vigore e riferito a sostanze secche. I formaggi freschi dovranno essere ottenuti da puro latte vaccino fresco. Le confezioni dovranno riportare evidente e ben leggibile la data di scadenza. I formaggi non devono avere la crosta formata artificialmente, né essere trattati con materie estranee, allo scopo di conferire loro l’odore e il sapore dei formaggi maturi. In particolare i formaggi da somministrare devono avere le seguenti caratteristiche merceologiche:
FORMAGGI. Dovranno corrispondere ai requisiti organolettici previsti dalla vigente legislazione in materia di formaggi e latticini in ordine a: - tipi di formaggio (da grattugia, da tavola e da spalmare); - forma, dimensione peso; - confezione esterna (aspetto della crosta e suo eventuale trattamento); - spessore della crosta; - colore e struttura della pasta; - eventuale occhiatura, aroma e sapore. I formaggi di “origine” e “tipici” dovranno, inoltre, corrispondere alle disposizioni previste dalle leggi specifiche inerenti al loro riconoscimento e commercializzazione. In particolare i formaggi dovranno presentare le seguenti caratteristiche: - “Grana Padano o Parmigiano reggiano DOP”: dovrà avere una stagionatura minimo 18 mesi.
FORMAGGI. Devono essere perfetti sia nella composizione che nello stato di presentazione e di stagionatura. Devono avere le seguenti qualità e caratteristiche: @ corrispondenza del prodotto alla prima qualità commerciale; @ provenire esclusivamente dalla coagulazione di latte vaccino non margarinato; @ essere privi di aggiunte di sostanze grezze estranee al latte (farina, fecola, patate); @ non essere eccessivamente maturi o putrefatti o bacati da acari o insetti, né colorati all’interno o all’esterno; @ non avere crosta formata artificialmente; @ non essere trattati con materie estranee allo scopo di conferire loro l’odore o il sapore dei formaggi maturi; @ conservare anche se stagionati la morbidezza e la pastosità caratterizzanti la varietà e le specifiche dei formaggi di puro latte vaccino; @ per quanto concerne i formaggi d’origine e tipici i prodotti devono essere conformi a quanto previsto dai corrispondenti disciplinari di legge. Ai sensi del D.P.R. 22/9/1981 se il formaggio è commercializzato in parti preconfezionate, su tali parti e/o sugli involucri che le contengono deve risultare l’indicazione della denominazione d’origine. Non è consigliato l’utilizzo di formaggi fusi.
FORMAGGI. Per poter beneficiare dell’aliquota doganale preferenziale, gli esportatori dei for- maggi (classificati al numero 0406.90) menzionati nella lista che segue devono ap- porre la seguente dicitura nella rubrica 8 del certificato di circolazione delle merci EUR. 1, completata con il tipo di formaggio esportato: Il numero che deve esse indicato dopo la menzione "Qb" é desumibile dalla seguen- te lista: Qb 1 Emmentaler Qb 2 Gruyère (with or without the specification "d'Alpage") Qb 3 Sbrinz Qb 4 Vacherin fribourgeois Qb 5 Berner Alpkäse or Berner Hobelkäse Qb 6 Formaggio d'alpe ticinese Qb 7 L'Etivaz (with or without the specification "à rebibes") Qb 8 Raclette du Valais or Walliser Raclette Qb 9 Vacherin Mont-d'Or Qb 10 Tête de Moine, Fromage de Bellelay Qb 11 Xxxxxxxxxxx Qb 12 Xxxxxxx Schabziger Qb 13 Tilsiter Gli esportatori autorizzati, oltre al testo della dichiarazione d’origine su fattura, de- vono apporre la seguente dicitura in lingua inglese: Determinante per l’ottenimento della tariffa preferenziale é la menzione "Qb" seguita dal numero corrispondente al tipo di formaggio e non la denominazione del formag- gio. Il contingente per il primo anno é di 600 tonnellate e viene aumentato ogni anno di 40 tonnellate fino a raggiungere, l’undicesimo anno, le 1000 tonnellate.
FORMAGGI. Devono essere perfetti sia nella composizione che nello stato di presentazione e di stagionatura. Devono avere le seguenti qualità e caratteristiche: ✓ corrispondenza del prodotto alla prima qualità commerciale; ✓ provenire esclusivamente dalla coagulazione di latte vaccino non margarinato; ✓ essere privi di aggiunte di sostanze grezze estranee al latte (farina, fecola, patate); ✓ non essere eccessivamente maturi o putrefatti o bacati da acari o insetti, né colorati all’interno o all’esterno; ✓ non avere crosta formata artificialmente; ✓ non essere trattati con materie estranee allo scopo di conferire loro l’odore o il sapore dei formaggi maturi; ✓ conservare anche se stagionati la morbidezza e la pastosità caratterizzanti la varietà e le specifiche dei formaggi di puro latte vaccino; ✓ per quanto concerne i formaggi d’origine e tipici i prodotti devono essere conformi a quanto previsto dai corrispondenti disciplinari di produzione. Ai sensi del D.P.R. 22/9/1981 se il formaggio è commercializzato in parti preconfezionate, su tali parti e/o sugli involucri che le contengono deve risultare l’indicazione della denominazione d’origine. E’ vietato l’utilizzo di formaggi fusi.
FORMAGGI. Devono essere perfetti sia nella composizione che nello stato di presentazione e di stagionatura. Devono avere le seguenti qualità e caratteristiche: D.P.R. 22/9/1981 se il formaggio è commercializzato in parti preconfezionate, su tali parti e/o sugli involucri che le contengono deve risultare l’indicazione della denominazione d’origine. Non è consigliato l’utilizzo di formaggi fusi.