Common use of Formazione continua Clause in Contracts

Formazione continua. 1. La formazione continua del medico di medicina generale comprende l’aggiornamento professionale e la formazione permanente come definite dall’art.16-bis, commi 1 e 2 del D.L.vo n. 502/92, come successivamente modificato. 2. L’aggiornamento professionale, come definito dall’articolo su citato, è l’attività successiva al corso di diploma, laurea, specializzazione, formazione complementare, formazione specifica in medicina generale, diretta ad adeguare per tutto l’arco della vita professionale, le conoscenze professionali. 3. La formazione permanente comprende le attività finalizzate a migliorare le competenze e abilità cliniche, tecniche e manageriali e i comportamenti degli operatori sanitari al progresso scientifico e tecnologico con l’obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza alla assistenza prestata dal Servizio Sanitario Nazionale. 4. Il medico di medicina generale partecipa alle iniziative formative programmate e organizzate dalle Regioni, sulla base degli obiettivi formativi di interesse nazionale individuati dalla “Commissione nazionale per la formazione continua” e degli obiettivi formativi di specifico interesse regionale definiti dalle Regioni stesse, secondo quanto stabilito dall’art. 16-ter del su richiamato decreto legislativo. 5. Al medico di medicina generale sono assegnati crediti formativi secondo i criteri definiti dalla “Commissione nazionale per la formazione continua” e dalle norme vigenti. 6. Ai sensi dell’art. 16-quater, comma 1, del suddetto decreto legislativo, la partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività di medico di medicina generale ai sensi del presente Accordo. 7. Ai sensi dell’art. 16-quater, comma 2, del decreto legislativo già citato, al medico di medicina generale che nel triennio non abbia conseguito il minimo dei crediti formativi stabilito dalla commissione nazionale non possono essere assegnate nuove scelte fino al conseguimento di detto minimo formativo. 8. Il medico è tenuto a frequentare obbligatoriamente i corsi destinati a temi corrispondenti ai bisogni organizzativi del servizio. Il venir meno a tale obbligo per due anni consecutivi comporta la attivazione delle procedure di cui all'art. 16 per l'eventuale adozione delle sanzioni previste, graduate a seconda della continuità dell'assenza. 9. Ai sensi dell’art. 16-ter, comma 3, del D.L.vo n. 502/92 come successivamente modificato, le Regioni: a) prevedono appropriate forme di partecipazione degli ordini professionali; b) provvedono alla programmazione e alla organizzazione dei programmi regionali per la formazione continua, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale; c) concorrono alla individuazione degli obiettivi di interesse nazionale indicati dal comma 2 dell’articolo già citato; d) elaborano gli obiettivi di specifico interesse regionale e accreditano i progetti di formazione di rilievo regionale. 10. Le Aziende provvedono alla attuazione e organizzazione dei corsi prevedendo: a) idonee modalità per la rilevazione dei bisogni dei medici; b) lo svolgimento preferenziale secondo la metodologia didattica dell'apprendimento per obiettivi; c) la partecipazione di medi e piccoli gruppi anche integrati con altre figure professionali; d) appropriate modalità per la valutazione della qualità dei corsi; e) idonee modalità per la valutazione formativa dei partecipanti, in adesione ai criteri di certificazione della qualità e di acquisizione dei crediti formativi. 11. I temi della formazione obbligatoria saranno scelti, nel rispetto delle indicazioni della “Commissione nazionale per la formazione continua”, in modo da rispondere: a) ai bisogni organizzativi del servizio (programmi obiettivo), azioni programmate, qualità e quantità delle prestazioni, patologie emergenti, ecc.; b) ai bisogni professionali dei medici (evoluzione delle conoscenze scientifiche); c) ai bisogni emergenti dalla attuazione degli accordi regionali di cui al Capo VI. 12. I corsi, fatta salva una diversa determinazione concordata a livello regionale, tenendo conto delle indicazioni della Commissione nazionale per la formazione continua, si svolgono il sabato mattina per almeno 10 sabati per almeno 40 ore annue; al medico partecipante vengono corrisposti i normali compensi. L'Azienda adotta i provvedimenti necessari a garantire la continuità assistenziale durante le ore di aggiornamento. In caso di svolgimento in giorno diverso i partecipanti convenzionati per l'assistenza primaria hanno diritto al pagamento della sostituzione con onere a carico dell'Azienda. L’Azienda provvede ad assicurare l’erogazione delle prestazioni di competenza dei medici di medicina generale a rapporto orario, durante la partecipazione ai corsi, qualora l’orario dei corsi non sia compatibile con lo svolgimento del servizio. 13. Le Aziende al termine di ciascun corso rilasciano un attestato relativo alle materie del corso frequentato, a titolo di credito didattico. 14. Con accordi a livello regionale tra la Regione e Sindacati medici di medicina generale maggiormente rappresentativi, sentiti gli Ordini dei Medici, e le Società professionali della medicina generale saranno prese iniziative per definire: a) l'attuazione di corsi di formazione per animatori di formazione permanente, sulla base di un curriculum formativo specifico, da individuarsi tra i medici di medicina generale; b) il fabbisogno regionale di animatori di formazione e di docenti di medicina generale; c) la creazione di un elenco regionale di animatori di formazione, con idoneità acquisita nei corsi di cui alla lettera a) o altrimenti acquisita e riconosciuta dalla Regione, da individuarsi tra i medici di medicina generale, sulla base di espliciti criteri di valutazione, fra i quali deve essere previsto un curriculum formativo. Sono riconosciuti gli attestati di idoneità già acquisiti in corsi validati dalla Regione; d) i criteri per la individuazione dei docenti di medicina generale da inserire in apposito elenco; e) le modalità e i criteri per la loro specifica formazione didattica e professionale permanente e per il coordinamento delle loro attività, anche attraverso la formazione di Scuole regionali con proprio statuto, ai fini dell’accreditamento di cui all’art. 16-ter, comma 2, del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni. 15. Gli animatori per la loro attività ricevono un compenso concordato a livello regionale. 16. L'attività di animatore non comporta riduzione del massimale individuale. 17. A cura della Regione gli animatori in formazione sono iscritti in apposito elenco regionale tenuto dall’Assessorato regionale alla sanità. 18. I corsi di cui ai commi precedenti sono a carico del S.S.N.. Le Regioni stabiliscono annualmente le risorse finanziarie destinate alla formazione continua. 19. Il medico di medicina generale, previa comunicazione alla Azienda e salvi rimanendo gli obblighi relativi alla partecipazione alle iniziative di formazione continua previste dalle disposizioni degli articoli 16, 16-bis, 16-ter, 16-quater del D.L.vo n. 502/92, come successivamente modificato, ha la facoltà di partecipare a proprie spese a corsi non organizzati né gestiti direttamente dalle Aziende, ma comunque svolti da soggetti accreditati dalla commissione di cui all’art. 16-ter del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni, limitatamente alla quota parte corrispondente ai bisogni professionali dei medici e cioè fino alla concorrenza della metà del tempo previsto per l'aggiornamento.

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Samples: Regolamento Di Esecuzione Dell'accordo Collettivo Nazionale

Formazione continua. 1. La formazione continua del medico di medicina generale dello specialista comprende l’aggiornamento l'aggiornamento professionale e la formazione permanente come definite dall’art.16dall'art. 16-bis, ,commi 1 e 2 del D.L.vo D.Lgs. n. 502/92, come successivamente modificato229/1999. 2. L’aggiornamento professionale, come definito dall’articolo su citato, è l’attività successiva al corso di diploma, laurea, specializzazione, formazione complementare, formazione specifica in medicina generale, diretta ad adeguare per tutto l’arco della vita professionale, le conoscenze professionali. 3. La formazione permanente comprende le attività finalizzate a migliorare le competenze e abilità cliniche, tecniche e manageriali e i comportamenti degli operatori sanitari al progresso scientifico e tecnologico con l’obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza alla assistenza prestata dal Servizio Sanitario Nazionale. 4. Il medico di medicina generale Lo specialista partecipa alle iniziative formative programmate e organizzate dalle Regioni, sulla base degli obiettivi formativi di interesse nazionale individuati dalla «Commissione nazionale per la formazione continua» e degli obiettivi formativi di specifico interesse regionale definiti dalle Regioni stesse, secondo quanto stabilito dall’artdall'art. 16-ter del su richiamato decreto legislativo. 53. Al medico di medicina generale Allo specialista sono assegnati i crediti formativi secondo i criteri definiti dalla «Commissione nazionale per la formazione continua» e dalle norme vigenti. 64. Ai sensi dell’artdell'art. 16-quater, comma 1, del suddetto decreto legislativo, la partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività di medico di medicina generale specialista ai sensi del presente AccordoAccordo Collettivo Nazionale. 75. Ai sensi dell’artdell'art. 16-quater, comma 2, del decreto legislativo già citato, al medico di medicina generale lo specialista che nel triennio non abbia conseguito il minimo dei di crediti formativi stabilito dalla commissione Commissione nazionale non possono essere assegnate nuove scelte fino al conseguimento è escluso da ogni aumento di detto minimo formativoorario di incarico ai sensi del presente Accordo. 86. Il medico è tenuto Le Regioni e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a frequentare obbligatoriamente i corsi destinati a temi corrispondenti ai bisogni organizzativi del servizio. Il venir meno a tale obbligo per due anni consecutivi comporta la attivazione delle procedure di cui all'art. 16 per l'eventuale adozione delle sanzioni previste, graduate a seconda della continuità dell'assenzalivello regionale concordano annualmente l'ammontare dello specifico finanziamento destinato alla formazione continua. 97. Ai sensi dell’art. 16-terLe Regioni, comma 3, del D.L.vo n. 502/92 come successivamente modificato, le Regioni: a) prevedono prevedendo appropriate forme di partecipazione degli ordini professionali; b) , provvedono alla programmazione e alla organizzazione dei programmi regionali per la formazione continua, sentite le organizzazioni Organizzazioni sindacali di categorie maggiormente rappresentative a livello regionale;. c) concorrono alla individuazione degli obiettivi 8. Fermo restando l'obbligo di interesse nazionale indicati dal comma 2 dell’articolo già citato; d) elaborano gli obiettivi di specifico interesse regionale e accreditano i progetti partecipare alle iniziative di formazione di rilievo regionale. 10. Le Aziende provvedono alla attuazione e organizzazione dei corsi prevedendo: a) idonee modalità per la rilevazione dei bisogni dei medici; b) lo svolgimento preferenziale secondo la metodologia didattica dell'apprendimento per obiettivi; c) la partecipazione di medi e piccoli gruppi anche integrati con altre figure professionali; d) appropriate modalità per la valutazione della qualità dei corsi; e) idonee modalità per la valutazione formativa dei partecipanticontinua promosse dal Servizio Sanitario Nazionale, in adesione nell'àmbito del diritto ai criteri di certificazione della qualità e di acquisizione dei crediti formativi. 11. I temi della formazione obbligatoria saranno sceltipercorsi formativi autogestiti, nel rispetto delle indicazioni della “Commissione nazionale per la formazione continua”, in modo da rispondere: a) ai bisogni organizzativi del servizio (programmi obiettivo), azioni programmate, qualità e quantità delle prestazioni, patologie emergenti, ecc.; b) ai bisogni professionali dei medici (evoluzione delle conoscenze scientifiche); c) ai bisogni emergenti dalla attuazione degli accordi regionali di cui al Capo VI. 12. I corsi, fatta salva una diversa determinazione concordata a livello regionale, tenendo conto delle indicazioni della Commissione nazionale per la formazione continua, si svolgono il sabato mattina per almeno 10 sabati per almeno 40 ore annue; al medico partecipante vengono corrisposti i normali compensi. L'Azienda adotta i provvedimenti necessari a garantire la continuità assistenziale durante le ore di aggiornamento. In caso di svolgimento in giorno diverso i partecipanti convenzionati per l'assistenza primaria hanno diritto al pagamento della sostituzione con onere a carico dell'Azienda. L’Azienda provvede ad assicurare l’erogazione delle prestazioni di competenza dei medici di medicina generale a rapporto orario, durante la partecipazione ai corsi, qualora l’orario dei corsi non sia compatibile con lo svolgimento del servizio. 13. Le Aziende al termine di ciascun corso rilasciano un attestato relativo alle materie del corso frequentato, a titolo di credito didattico. 14. Con accordi a livello regionale tra la Regione e Sindacati medici di medicina generale maggiormente rappresentativi, sentiti gli Ordini dei Medici, e le Società professionali della medicina generale saranno prese iniziative per definire: a) l'attuazione di corsi di formazione per animatori di formazione permanente, sulla base di un curriculum formativo specifico, da individuarsi tra i medici di medicina generale; b) il fabbisogno regionale di animatori di formazione e di docenti di medicina generale; c) la creazione di un elenco regionale di animatori di formazione, con idoneità acquisita nei corsi di cui alla lettera a) o altrimenti acquisita e riconosciuta dalla Regione, da individuarsi tra i medici di medicina generale, sulla base di espliciti criteri di valutazione, fra i quali deve essere previsto un curriculum formativo. Sono riconosciuti gli attestati di idoneità già acquisiti in corsi validati dalla Regione; d) i criteri per la individuazione dei docenti di medicina generale da inserire in apposito elenco; e) le modalità e i criteri per la loro specifica formazione didattica e professionale permanente e per il coordinamento delle loro attività, anche attraverso la formazione di Scuole regionali con proprio statuto, ai fini dell’accreditamento di cui all’artall'art. 16-terbis, comma 2, del D.Lgs. 502/92 n. 229/1999, la partecipazione ad iniziative di formazione da parte dello specialista ambulatoriale, per un minimo di 32 ore annue, fatte salve diverse determinazioni concordate tra Regioni e successive modificazioni. 15. Gli animatori per la loro attività ricevono un compenso concordato Organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, determina il riconoscimento di un corrispondente permesso retribuito. 16. L'attività di animatore non comporta riduzione del massimale individuale. 17. A cura della Regione gli animatori in formazione sono iscritti in apposito elenco regionale tenuto dall’Assessorato regionale alla sanità. 18. I corsi di cui ai commi precedenti sono a carico del S.S.N.. Le Regioni stabiliscono annualmente le risorse finanziarie destinate alla formazione continua. 19. Il medico di medicina generale, previa comunicazione alla Azienda e salvi rimanendo gli obblighi relativi alla partecipazione alle iniziative di formazione continua previste dalle disposizioni degli articoli 16, 16-bis, 16-ter, 16-quater del D.L.vo n. 502/92, come successivamente modificato, ha la facoltà di partecipare a proprie spese a corsi non organizzati né gestiti direttamente dalle Aziende, ma comunque svolti da soggetti accreditati dalla commissione di cui all’art. 16-ter del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni, limitatamente alla quota parte corrispondente ai bisogni professionali dei medici e cioè fino alla concorrenza della metà del tempo previsto per l'aggiornamento.

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Samples: Regolamento Di Esecuzione Dell'accordo Collettivo Nazionale

Formazione continua. 1Omissis Nota a verbale Le Parti definiscono che il primo triennio disciplinato dal presente articolo si considera decorrente dall’1.11.2017 con termine il 31.12.2020. La formazione continua Nota a verbale - Rinnovo C.C.N.L. 26.5.2021 Le parti definiscono convenzionalmente che il triennio di competenza del medico di medicina generale comprende l’aggiornamento professionale rinnovo del presente C.C.N.L. decorra dall’1.6.2021 e scada il 31.12.2024. Le parti, anche in considerazione della pandemia da Covid-19 che ha determinato la formazione permanente come definite dall’art.16-bisriduzione e/o sospensione delle attività produttive, commi 1 e 2 del D.L.vo n. 502/92concordano che i lavoratori, come successivamente modificato. 2. L’aggiornamento professionale, come definito dall’articolo su citato, è l’attività successiva al corso di diploma, laurea, specializzazione, formazione complementare, formazione specifica in medicina generale, diretta ad adeguare per tutto l’arco della vita professionale, le conoscenze professionali. 3. La formazione permanente comprende le attività finalizzate a migliorare le competenze e abilità cliniche, tecniche e manageriali e i comportamenti degli operatori sanitari al progresso scientifico e tecnologico con l’obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza alla assistenza prestata dal Servizio Sanitario Nazionale. 4. Il medico di medicina generale partecipa alle iniziative formative programmate e organizzate dalle Regioni, sulla base degli obiettivi formativi di interesse nazionale individuati dalla “Commissione nazionale per la formazione continua” e degli obiettivi formativi di specifico interesse regionale definiti dalle Regioni stesse, secondo quanto stabilito dall’art. 16-ter del su richiamato decreto legislativo. 5. Al medico di medicina generale sono assegnati crediti formativi secondo i criteri definiti dalla “Commissione nazionale per la formazione continua” e dalle norme vigenti. 6. Ai sensi dell’art. 16-quater, comma 1, del suddetto decreto legislativo, la partecipazione alle attività che non hanno usufruito o hanno usufruito parzialmente delle 24 ore di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività di medico competenza del periodo 0.00.0000 - 00.00.0000, potranno fruirne il residuo entro il 31.12.2021 nella misura massima di medicina generale ai sensi 24 ore. Al termine del presente Accordo. 7periodo indicato il relativo diritto decade. Ai sensi dell’art. 16-quaterPer agevolare l'organizzazione aziendale e garantire il diritto soggettivo alla formazione continua le parti concordano, comma 2, del decreto legislativo già citato, al medico di medicina generale che nel triennio non abbia conseguito il minimo dei crediti formativi stabilito dalla commissione nazionale non possono essere assegnate nuove scelte fino al conseguimento di detto minimo formativo. 8. Il medico è tenuto a frequentare obbligatoriamente i corsi destinati a temi corrispondenti ai bisogni organizzativi del servizio. Il venir meno a tale obbligo per due anni consecutivi comporta la attivazione delle procedure di nella ipotesi in cui all'art. 16 per l'eventuale adozione delle sanzioni previste, graduate a seconda della continuità dell'assenza. 9. Ai sensi dell’art. 16-ter, comma 3, del D.L.vo n. 502/92 come successivamente modificato, le Regioni: a) prevedono appropriate forme di partecipazione degli ordini professionali; b) provvedono alla programmazione e alla organizzazione dei programmi regionali per la formazione continua, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale; c) concorrono alla individuazione degli obiettivi di interesse nazionale indicati dal comma 2 dell’articolo già citato; d) elaborano gli obiettivi di specifico interesse regionale e accreditano i progetti 24 ore di formazione non siano svolte entro il 31.12.2024, di rilievo regionale. 10estendere il periodo al 30.6.2025. Le Aziende provvedono alla attuazione Al termine dell'ultimo periodo indicato le ore di formazione non erogate e organizzazione dei corsi prevedendo: a) idonee modalità per la rilevazione dei bisogni dei medici; b) lo svolgimento preferenziale secondo la metodologia didattica dell'apprendimento per obiettivi; c) la partecipazione di medi e piccoli gruppi anche integrati con altre figure professionali; d) appropriate modalità per la valutazione della qualità dei corsi; e) idonee modalità per la valutazione formativa dei partecipanti, in adesione ai criteri di certificazione della qualità e di acquisizione dei crediti formativi. 11godute dal lavoratore decadranno. I temi della formazione obbligatoria saranno sceltilavoratori al rientro da un'assenza continuativa pari o superiore a 6 mesi, ridotti a 5 mesi nel rispetto delle indicazioni della “Commissione nazionale caso di assenza per la formazione continua”congedo di maternità, in modo da rispondere: a) ai bisogni organizzativi del servizio (programmi obiettivo), azioni programmate, qualità e quantità delle prestazioni, patologie emergenti, ecc.; b) ai bisogni professionali dei medici (evoluzione delle conoscenze scientifiche); c) ai bisogni emergenti dalla attuazione degli accordi regionali potranno esercitare il diritto di cui al Capo VI. 12presente articolo a partire dalla data di rientro in attività ovvero prioritariamente saranno inseriti, laddove coerente con la professionalità del lavoratore, in piani aziendali già programmati. I corsi, fatta salva una diversa determinazione concordata a livello regionale, tenendo conto delle indicazioni della Commissione nazionale per la formazione continua, si svolgono il sabato mattina per almeno 10 sabati per almeno 40 ore annue; al medico partecipante vengono corrisposti i normali compensi. L'Azienda adotta i provvedimenti necessari a garantire la continuità assistenziale durante le ore di aggiornamento. In caso di svolgimento in giorno diverso i partecipanti convenzionati per l'assistenza primaria hanno diritto al pagamento della sostituzione con onere a carico dell'Azienda. L’Azienda provvede ad assicurare l’erogazione delle prestazioni di competenza dei medici di medicina generale a rapporto orario, durante la partecipazione ai corsi, qualora l’orario dei corsi non sia compatibile con lo svolgimento del servizio. 13. Le Aziende al termine di ciascun corso rilasciano un attestato relativo alle materie del corso frequentato, a titolo di credito didattico. 14. Con accordi a livello regionale tra la Regione e Sindacati medici di medicina generale maggiormente rappresentativi, sentiti gli Ordini dei Medici, e le Società professionali della medicina generale saranno prese iniziative per definire: a) l'attuazione di corsi di formazione per animatori di formazione permanente, sulla base di un curriculum formativo specifico, da individuarsi tra i medici di medicina generale; b) il fabbisogno regionale di animatori di formazione e di docenti di medicina generale; c) la creazione di un elenco regionale di animatori di formazione, con idoneità acquisita nei corsi di cui alla lettera a) o altrimenti acquisita e riconosciuta dalla Regione, da individuarsi tra i medici di medicina generale, sulla base di espliciti criteri di valutazione, fra i quali deve essere previsto un curriculum formativo. Sono riconosciuti gli attestati di idoneità già acquisiti in corsi validati dalla Regione; d) i criteri per la individuazione dei docenti di medicina generale da inserire in apposito elenco; e) le modalità e i criteri per la loro specifica formazione didattica e professionale permanente e per il coordinamento delle loro attività, anche attraverso la formazione di Scuole regionali con proprio statuto, ai fini dell’accreditamento di cui all’art. 16-ter, comma 2, del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni. 15. Gli animatori per la loro attività ricevono un compenso concordato a livello regionale. 16. L'attività di animatore non comporta riduzione del massimale individuale. 17. A cura della Regione gli animatori in formazione sono iscritti in apposito elenco regionale tenuto dall’Assessorato regionale alla sanità. 18. I corsi di cui ai commi precedenti sono a carico del S.S.N.. Le Regioni stabiliscono annualmente le risorse finanziarie destinate alla formazione continua. 19. Il medico di medicina generale, previa comunicazione alla Azienda e salvi rimanendo gli obblighi relativi alla partecipazione alle iniziative di formazione continua previste dalle disposizioni degli articoli 16, 16-bis, 16-ter, 16-quater del D.L.vo n. 502/92, come successivamente modificato, ha la facoltà di partecipare a proprie spese a corsi non organizzati né gestiti direttamente dalle Aziende, ma comunque svolti da soggetti accreditati dalla commissione di cui all’art. 16-ter del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni, limitatamente alla quota parte corrispondente ai bisogni professionali dei medici e cioè fino alla concorrenza della metà del tempo previsto per l'aggiornamento.CONTRATTAZIONE COLLETTIVA | Contrattazione nazionale

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Samples: Accordo Di Rinnovo Del c.c.n.l.

Formazione continua. La Regione Calabria individua nella formazione continua e nell’aggiornamento professionale un elemento indispensabile per svolgere attività specialistica qualificata e ne promuove e favorisce l’attivazione secondo quanto all’art. 33 ACN 23 marzo 2005. In tal senso dispone quanto ai punti seguenti: 1. La formazione continua Il riferimento delle Aziende per determinare l'ammontare del medico di medicina generale comprende l’aggiornamento finanziamento per l'aggiornamento professionale e la formazione permanente come definite dall’art.16-bisdi cui all'art. 33 dell'ACN, commi 1 e 2 deve essere in linea con quello previsto per i dipendenti per i quali si fa riferimento alla circolare del D.L.vo Ministero della funzione pubblica n. 502/92, come successivamente modificato14 del 24.4.95 che prevede una cifra annua pari all’1% del monte salari della categoria dei convenzionati di cui al presente accordo integrativo . 2. L’aggiornamento professionale, come definito dall’articolo su citato, è l’attività successiva al corso di diploma, laurea, specializzazione, formazione complementare, formazione specifica in medicina generale, diretta ad adeguare A tal fine le parti prendono a riferimento l'ammontare complessivo della spesa sostenuta annualmente dalle Aziende sanitarie nell'ambito regionale per tutto l’arco della vita professionale, le conoscenze professionalila retribuzione dei medici specialisti medici veterinari e professionisti convenzionati ai sensi dell'Accordo Collettivo Nazionale dell’ ACN 23 marzo 2005 . 3. La Lo specialista, il veterinario o il professionista, titolari di rapporti convenzionali nella stessa branca presso più Aziende che svolgono il medesimo programma formativo, partecipano alla formazione permanente comprende le attività finalizzate a migliorare le competenze e abilità cliniche, tecniche e manageriali e i comportamenti degli operatori sanitari al progresso scientifico e tecnologico con l’obiettivo presso l'Azienda ove hanno il maggior numero di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza alla assistenza prestata dal Servizio Sanitario Nazionale.ore di incarico; 4. Il medico di medicina generale partecipa alle iniziative formative programmate e organizzate dalle Regioni, sulla base degli obiettivi formativi di interesse nazionale individuati dalla “Commissione nazionale per la formazione continua” e degli obiettivi formativi di specifico interesse regionale definiti dalle Regioni stesse, secondo quanto stabilito dall’art. 16-ter del su richiamato decreto legislativo. 5. Al medico di medicina generale sono assegnati crediti formativi secondo i criteri definiti dalla “Commissione nazionale per la formazione continua” e dalle norme vigenti. 6. Ai sensi dell’art. 16-quater, comma 1, del suddetto decreto legislativo, la partecipazione alle Le attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere si articolano in obbligatorie e facoltative e saranno così disciplinate: a. le attività obbligatorie, cui destinare il finanziamento di medico di medicina generale cui ai sensi del presente Accordo. 7. Ai sensi dell’art. 16-quater, comma precedenti commi 1 e 2, del decreto legislativo già citato, al medico di medicina generale che nel triennio non abbia conseguito il minimo dei crediti formativi stabilito dalla commissione nazionale non possono essere assegnate nuove scelte fino al conseguimento di detto minimo formativo. 8. Il medico è tenuto a frequentare obbligatoriamente comprendono: - i corsi destinati di aggiornamento organizzati dalla Regione e dalle Aziende; - i programmi, stabiliti dalle Aziende, di frequenza obbligatoria a temi corrispondenti ai bisogni organizzativi del servizio. Il venir meno a tale obbligo per due anni consecutivi comporta la attivazione delle procedure iniziative di cui all'art. 16 per l'eventuale adozione delle sanzioni previste, graduate a seconda della continuità dell'assenza. 9. Ai sensi dell’art. 16-ter, comma 3, del D.L.vo n. 502/92 come successivamente modificato, aggiornamento professionale attuate da altri soggetti individuati dalla stessa Azienda; le Regioni: a) prevedono appropriate forme di partecipazione degli ordini professionali; b) provvedono alla programmazione e alla organizzazione dei programmi regionali per la formazione continua, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale; c) concorrono alla individuazione degli obiettivi di interesse nazionale indicati dal comma 2 dell’articolo già citato; d) elaborano gli obiettivi di specifico interesse regionale e accreditano i progetti di formazione di rilievo regionale. 10. Le Aziende provvedono alla attuazione e organizzazione dei corsi prevedendo: a) idonee modalità per la rilevazione dei bisogni dei medici; b) lo svolgimento preferenziale secondo la metodologia didattica dell'apprendimento per obiettivi; c) la partecipazione di medi e piccoli gruppi anche integrati con altre figure professionali; d) appropriate modalità per la valutazione della qualità dei corsi; e) idonee modalità per la valutazione formativa dei partecipanti, in adesione ai criteri di certificazione della qualità e di acquisizione precedenti attività dovranno soddisfare almeno il 70% dei crediti formativi. 11. I temi della formazione obbligatoria saranno sceltib. i percorsi formativi facoltativi, anche autogestiti dai sanitari convenzionati, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 33 dell’ACN. Nel caso in cui l’Azienda non sia in grado di garantire il 70% dei crediti formativi, che sono obbligatori ai sensi del Programma ECM varato dal Ministero della Salute, gli specialisti, i veterinari ed i professionisti partecipano a convegni, congressi e corsi di formazione e aggiornamento usufruendo del permesso retribuito per le ore di durata del corso, non superando i limiti orari previsti per il personale dipendente. Partecipa al calcolo di tale orario il tempo impiegato per il raggiungimento della sede se posta fuori Regione. L’Azienda può autorizzare stage di aggiornamento finalizzati alla formazione ed all’approfondimento di metodiche diagnostiche e/o terapeutiche presso le università gli ospedali pubblici e gli enti di ricerca. E’ previsto un contributo per il rimborso delle indicazioni della “Commissione nazionale spese documentate, da regolamentare a livello Aziendale, nell’ambito del finanziamento previsto per la formazione continua”comunque non inferiore a quanto stabilito al comma 1. L’Azienda a tal proposito, in modo da rispondere: a) sentito il parere delle XX.XX. rappresentative, deve programmare entro il 30 novembre dell’anno precedente le attività formative per permettere agli specialisti ed ai bisogni organizzativi del servizio (programmi obiettivo), azioni programmate, qualità e quantità delle prestazioni, patologie emergenti, ecc.; b) ai bisogni professionali dei medici (evoluzione delle conoscenze scientifiche); c) ai bisogni emergenti dalla attuazione degli accordi regionali professionisti di cui al Capo VIintegrare la formazione con offerte di provider esterni. Almeno il 50% della formazione programmata dall’Azienda deve riguardare la branca specialistica o l’area professionale ed il restante argomenti di carattere generale. 12. I corsi, fatta salva una diversa determinazione concordata a livello regionale, tenendo conto delle indicazioni della Commissione nazionale per la formazione continua, si svolgono il sabato mattina per almeno 10 sabati per almeno 40 ore annue; al medico partecipante vengono corrisposti i normali compensi. L'Azienda adotta i provvedimenti necessari a garantire la continuità assistenziale durante le ore di aggiornamento. In caso di svolgimento in giorno diverso i partecipanti convenzionati per l'assistenza primaria hanno diritto al pagamento della sostituzione con onere a carico dell'Azienda. L’Azienda provvede ad assicurare l’erogazione delle prestazioni di competenza dei medici di medicina generale a rapporto orario, durante la partecipazione ai corsi, qualora l’orario dei corsi non sia compatibile con lo svolgimento del servizio. 13. Le Aziende al termine di ciascun corso rilasciano un attestato relativo alle materie del corso frequentato, a titolo di credito didattico. 14. Con accordi a livello regionale tra la Regione e Sindacati medici di medicina generale maggiormente rappresentativi, sentiti gli Ordini dei Medici, e le Società professionali della medicina generale saranno prese iniziative per definire: a) l'attuazione di corsi di formazione per animatori di formazione permanente, sulla base di un curriculum formativo specifico, da individuarsi tra i medici di medicina generale; b) il fabbisogno regionale di animatori di formazione e di docenti di medicina generale; c) la creazione di un elenco regionale di animatori di formazione, con idoneità acquisita nei corsi di cui alla lettera a) o altrimenti acquisita e riconosciuta dalla Regione, da individuarsi tra i medici di medicina generale, sulla base di espliciti criteri di valutazione, fra i quali deve essere previsto un curriculum formativo. Sono riconosciuti gli attestati di idoneità già acquisiti in corsi validati dalla Regione; d) i criteri per la individuazione dei docenti di medicina generale da inserire in apposito elenco; e) le modalità e i criteri per la loro specifica formazione didattica e professionale permanente e per il coordinamento delle loro attività, anche attraverso la formazione di Scuole regionali con proprio statuto, ai fini dell’accreditamento di cui all’art. 16-ter, comma 2, del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni. 15. Gli animatori per la loro attività ricevono un compenso concordato a livello regionale. 16. L'attività di animatore non comporta riduzione del massimale individuale. 175. A cura livello aziendale il Responsabile della Regione gli animatori in formazione sono iscritti in apposito elenco regionale tenuto dall’Assessorato regionale alla sanità. 18Formazione promuove appositi incontri con i Responsabili di branca, di area profesionale e con le XX.XX. I corsi maggiormente rappresentative al fine di cui ai commi precedenti sono a carico del S.S.N.. Le Regioni stabiliscono annualmente le raggiungere specifiche intese finalizzate all’ottimizzazione delle risorse finanziarie destinate alla formazione continuae all’aggiornamento sia obbligatori che facoltativi nel senso di coniugare, ove possibile, i percorsi di cui alle lettere a e b del precedente comma. 196. Il medico Le parti, inoltre, concordano di medicina generale, previa comunicazione alla Azienda e salvi rimanendo promuovere appositi incontri appena saranno effettivamente operanti gli obblighi relativi alla partecipazione alle iniziative di formazione continua previste dalle disposizioni degli articoli 16, 16-bis, 16-ter, ter e 16-quater del D.L.vo n. 502/92, come successivamente modificato, ha la facoltà di partecipare a proprie spese a corsi non organizzati né gestiti direttamente dalle Aziende, ma comunque svolti da soggetti accreditati dalla commissione di cui all’art. 16-ter del D.L.vo introdotti dal decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazionimodifiche ed integrazioni, limitatamente al fine di raggiungere ulteriori specifiche intese sull'applicazione dell'art. 33 dell'Accordo nazionale, ed in particolare: - sui temi formativi di interesse regionale ; - sull'organizzazione e sulla gestione della formazione continua; - sull'ammontare dello specifico finanziamento regionale ed aziendale da destinare alla quota parte corrispondente ai bisogni professionali dei medici formazione continua. - sulle modalità di formazione a distanza (FAD); anche per la FAD si applicano le stesse modalità già previste per i permessi retribuiti facendo si che ad ogni ora (ECM) di aggiornamento corrisponda almeno un’ora di permesso. 7. Le parti convengono, nell’ambito della formazione permanente, sulla funzione docente del medico specialista, del veterinario e cioè fino alla concorrenza della metà del tempo previsto professionista per l'aggiornamentola formazione professionale, infermieristica, dell’educazione sanitaria nelle scuole oltre che nelle aree dell’insegnamento universitario pre e post-laurea e specialistico, aggiornamento ed audit, ricerca clinica epidemiologica e sperimentazione. 8. Nell’ambito di programmi regionali ed aziendali di miglioramento qualitativo delle prestazioni erogate, per l’apprendimento di metodiche diagnostiche e\o terapeutiche, previo parere favorevole del Comitato Consultivo Zonale, può essere concesso un numero di ore di aggiornamento professionale superiore al limite di cui al comma 4, e comunque congruo per la formazione e l’apprendimento delle metodiche in oggetto.

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Samples: Accordo Integrativo Regionale

Formazione continua. 1. La formazione continua del medico di medicina generale comprende l’aggiornamento professionale e la formazione permanente come definite dall’art.16-bis, commi 1 e 2 del D.L.vo decreto legislativo n. 502/92, come successivamente modificato. 2. L’aggiornamento professionale, come definito dall’articolo su citato, è l’attività successiva al corso di diplomadi- ploma, laurea, specializzazione, formazione complementare, formazione specifica in medicina generale, diretta di- retta ad adeguare per tutto tutta l’arco della vita professionale, le conoscenze professionali. 3. La formazione permanente comprende le attività finalizzate a migliorare le competenze e ed abilità cliniche, tecniche e manageriali e ed i comportamenti degli operatori sanitari al progresso scientifico e tecnologico con l’obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza alla assistenza prestata dal Servizio Sanitario Nazionale. 4. Il medico di medicina generale partecipa alle iniziative formative programmate e organizzate dalle RegioniRegio- ni, sulla base degli obiettivi formativi di interesse nazionale individuati dalla “Commissione nazionale per la formazione continua” e degli obiettivi formativi di specifico interesse regionale definiti dalle Regioni stesse, secondo quanto stabilito dall’art. 16-ter del su richiamato decreto legislativo. 5. Al medico di medicina generale sono assegnati crediti formativi secondo i criteri definiti dalla “Commissione Commis- sione nazionale per la formazione continua” e dalle norme vigenti. 6. Ai sensi dell’art. 16-quater, comma 1, del suddetto decreto legislativo, la partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività di medico di medicina generale ai sensi del presente Accordo. 7. Ai sensi dell’art. 16-quater, comma 2, del decreto legislativo già citato, al medico di medicina generale che nel triennio non abbia conseguito il minimo dei crediti formativi stabilito dalla commissione nazionale non possono essere assegnate nuove scelte fino al conseguimento di detto minimo formativo. 8. Il medico è tenuto a frequentare obbligatoriamente i corsi destinati a temi corrispondenti ai bisogni organizzativi orga- nizzativi del servizio. Il venir meno a tale obbligo per due anni consecutivi comporta la attivazione delle procedure di cui all'art. 16 per l'eventuale adozione delle sanzioni previste, graduate a seconda della continuità conti- nuità dell'assenza. 9. Ai sensi dell’art. 16-ter, comma 3, del D.L.vo decreto legislativo n. 502/92 come successivamente modificato, le Regioni: a) prevedono appropriate forme di partecipazione degli ordini professionali; b) provvedono alla programmazione e alla organizzazione dei programmi regionali per la formazione continuacon- tinua, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale; c) concorrono alla individuazione degli obiettivi di interesse nazionale indicati dal comma 2 dell’articolo già citato; d) elaborano gli obiettivi di specifico interesse regionale e accreditano i progetti di formazione di rilievo regionalere- gionale. 10. Le Aziende provvedono alla attuazione e ed organizzazione dei corsi prevedendo: a) idonee modalità per la rilevazione dei bisogni dei medici; b) lo svolgimento preferenziale secondo la metodologia didattica dell'apprendimento per obiettivi; c) la partecipazione di medi e piccoli gruppi anche integrati con altre figure professionali; d) appropriate modalità per la valutazione della qualità dei corsi; e) idonee modalità per la valutazione formativa dei partecipanti, in adesione ai criteri di certificazione della qualità e di acquisizione dei crediti formativi. 11. I temi della formazione obbligatoria saranno scelti, nel rispetto delle indicazioni della “Commissione nazionale na- zionale per la formazione continua”, in modo da rispondere: a) ai bisogni organizzativi del servizio (programmi obiettivo), azioni programmate, qualità e quantità delle prestazioni, patologie emergenti, ecc.; b) ai bisogni professionali dei medici (evoluzione delle conoscenze scientifiche); c) ai bisogni emergenti dalla attuazione degli accordi regionali di cui al Capo capo VI. 12. I corsi, fatta salva una diversa determinazione concordata a livello regionale, tenendo conto delle indicazioni indica- zioni della Commissione nazionale per la formazione continua, si svolgono il sabato mattina per almeno 10 sabati per almeno 40 ore annue; al medico partecipante vengono corrisposti i normali compensi. L'Azienda adotta i provvedimenti necessari a garantire la continuità assistenziale durante le ore di aggiornamento. In caso di svolgimento in giorno diverso i partecipanti convenzionati per l'assistenza primaria hanno diritto al pagamento della sostituzione con onere a carico dell'Azienda. L’Azienda provvede ad assicurare l’erogazione delle prestazioni di competenza dei medici di medicina generale ge- nerale a rapporto orario, durante la partecipazione ai corsi, qualora l’orario dei corsi non sia compatibile con lo svolgimento del servizio. 13. Le Aziende al termine di ciascun corso rilasciano un attestato relativo alle materie del corso frequentato, a titolo di credito didattico. 14. Con accordi a livello regionale tra la Regione e Sindacati medici di medicina generale maggiormente rappresentativirap- presentativi, sentiti gli Ordini dei Medici, Medici e le Società professionali della medicina generale generale, saranno prese iniziative i- niziative per definire: a) l'attuazione di corsi di formazione per animatori di formazione permanente, sulla base di un curriculum formativo specifico, da individuarsi tra i medici di medicina generale; b) il fabbisogno regionale di animatori di formazione e di docenti di medicina generale; c) la creazione di un elenco regionale di animatori di formazione, con idoneità acquisita nei corsi di cui alla lettera a) o altrimenti acquisita e riconosciuta dalla Regione, da individuarsi tra i medici di medicina generalege- nerale, sulla base di espliciti criteri di valutazione, fra i quali deve essere previsto un curriculum formativoforma- tivo. Sono riconosciuti gli attestati di idoneità già acquisiti in corsi validati dalla Regione; d) i criteri per la individuazione dei docenti di medicina generale da inserire in apposito elenco; e) le modalità e ed i criteri per la loro specifica formazione didattica e professionale permanente e per il coordinamento co- ordinamento delle loro attività, anche attraverso la formazione di Scuole regionali con proprio statuto, ai fini dell’accreditamento di cui all’art. 16-ter, comma 2, del D.Lgs. D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni. 15. Gli animatori per la loro attività ricevono un compenso concordato a livello regionale. 16. L'attività di animatore non comporta riduzione del massimale individuale. 17. A cura della Regione gli animatori in formazione sono iscritti in apposito elenco regionale tenuto dall’Assessorato regionale alla sanità. 18. I corsi di cui ai commi precedenti sono a carico del S.S.N.. SSN. Le Regioni stabiliscono annualmente le risorse finanziarie destinate alla formazione continua. 19. Il medico di medicina generale, previa comunicazione alla Azienda e salvi rimanendo gli obblighi relativi alla partecipazione alle iniziative di formazione continua previste dalle disposizioni degli articoli 16, 16-bis, 16-ter, 16-quater del D.L.vo decreto legislativo n. 502/92, come successivamente modificato, ha la facoltà di partecipare parteci- pare a proprie spese a corsi non organizzati né gestiti direttamente dalle Aziende, ma comunque svolti da soggetti accreditati dalla commissione di cui all’art. 16-ter del D.L.vo decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazionimo- dificazioni, limitatamente alla quota parte corrispondente ai bisogni professionali dei medici e cioè fino alla concorrenza della metà del tempo previsto per l'aggiornamento.

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Samples: Accordo Collettivo Nazionale

Formazione continua. (art. 20, comma 15, ACN ) 1. La formazione continua del medico In applicazione dell’art. 20 comma 15 dell’ACN è istituito un Albo Regionale degli Animatori di medicina generale comprende l’aggiornamento professionale Formazione in Medicina Generale e la formazione permanente come definite dall’art.16-bis, commi 1 e 2 del D.L.vo n. 502/92, come successivamente modificatoun Albo Regionale dei Docenti in Medicina Generale. 2. L’aggiornamento professionale, come definito dall’articolo su citato, è l’attività successiva al All’Albo Regionale degli Animatori di Formazione in Medicina Generale sono iscritti gli Animatori di Formazione in Medicina Generale che abbiano acquisito il titolo dopo frequenza di un corso specifico organizzato da Società Scientifiche a valenza nazionale e da Scuole Regionali di diploma, laurea, specializzazione, formazione complementare, formazione specifica in medicina generale, diretta ad adeguare per tutto l’arco della vita professionale, le conoscenze professionaliFormazione riconosciute dalla Regione. 3. La formazione permanente comprende le attività finalizzate L’iscrizione all’Albo Regionale degli Animatori di Formazione in Medicina Generale è consentito ai medici di medicina generale che, oltre al possesso del titolo specifico, abbiano anche i seguenti requisiti: a)-Titolarità nella convenzione in uno dei settori della Medicina Generale da almeno 5 anni. b)-Numero minimo di assistiti pari a migliorare le competenze e abilità cliniche800 al momento della domanda di ricertificazione per i titolari di rapporto convenzionale con l’Assistenza Primaria, tecniche e manageriali e 24 ore di incarico per i comportamenti degli operatori sanitari al progresso scientifico e tecnologico con l’obiettivo titolari di garantire efficaciaContinuità Assistenziale, appropriatezza, sicurezza ed efficienza alla assistenza prestata dal Servizio Sanitario Nazionaleincarico a tempo pieno per i titolari di Emergenza Sanitaria Territoriale. 4. Il medico L’Albo Regionale degli Animatori di Formazione permanente sarà unico pur essendo i medici di medicina generale partecipa alle iniziative formative programmate e organizzate dalle Regioni, sulla base degli obiettivi formativi distinti per ciascuno dei tre settori di interesse nazionale individuati dalla “Commissione nazionale per la formazione continua” e degli obiettivi formativi di specifico interesse regionale definiti dalle Regioni stesse, secondo quanto stabilito dall’art. 16-ter del su richiamato decreto legislativoappartenenza. 5. Al medico Il numero di medicina generale sono assegnati crediti formativi secondo i criteri definiti dalla “Commissione nazionale per la Animatori di Formazione in Medicina Generale da iscrivere nell’apposito Albo è stabilito,di norma, in un animatore di formazione continua” e dalle norme vigentiogni 15 medici convenzionati. 6. Ai sensi dell’art. 16-quaterE’ consentita l’iscrizione all’Albo regionale in qualità di sostituti, subordinata al fabbisogno previsto dal comma 15, del suddetto decreto legislativo, la partecipazione alle attività ai medici di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività Medicina Generale che acquisiscano il titolo di medico Animatore di medicina generale ai sensi del presente AccordoFormazione fra una ricertificazione e l’altra. 7. Ai sensi dell’art. 16-quaterOgni 5 anni, comma 2di norma, del decreto legislativo già citato, al medico la Regione istituisce corsi di medicina generale ricertificazione degli iscritti all’Albo regionale degli Animatori di Formazione in Medicina Generale siano essi titolari che nel triennio non abbia conseguito il minimo dei crediti formativi stabilito dalla commissione nazionale non possono essere assegnate nuove scelte fino al conseguimento di detto minimo formativosostituti. 8. Il medico è tenuto All’Albo Regionale dei Docenti in Medicina Generale possono iscriversi i medici di Medicina Generale in possesso dei seguenti requisiti: a)-Titolarità nella convenzione in uno dei settori della Medicina Generale da almeno 10 anni. b)-Iscrizione all’Albo Regionale degli Animatori di formazione in qualità di titolare. c)-Iscrizione a frequentare obbligatoriamente i corsi destinati una Società Scientifica nazionale accreditata e/o a temi corrispondenti ai bisogni organizzativi del serviziouna Scuola Regionale di Formazione in Medicina Generale. Il venir meno a tale obbligo d)-Iscrizione all’Albo Regionale dei Tutor per due anni consecutivi comporta la attivazione delle procedure il corso specifico della Medicina Generale. e)-Iscrizione all’Albo Regionale dei Tutor valutatori per l’esame di cui all'art. 16 per l'eventuale adozione delle sanzioni previste, graduate a seconda della continuità dell'assenzastato necessario all’iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici. 9. Ai sensi dell’art. 16-ter, comma 3, del D.L.vo n. 502/92 come successivamente modificato, le Regioni: a) prevedono appropriate forme di partecipazione degli ordini professionali; b) provvedono alla programmazione e alla organizzazione Il numero dei programmi regionali per la formazione continua, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale; c) concorrono alla individuazione degli obiettivi di interesse nazionale indicati dal comma 2 dell’articolo già citato; d) elaborano gli obiettivi di specifico interesse regionale e accreditano i progetti di formazione di rilievo regionaleDocenti in Medicina Generale da iscrivere nell’apposito Albo è stabilito in un docente ogni 30 medici convenzionati. 10. Le Aziende provvedono alla attuazione e organizzazione Ogni 5 anni, di norma, la Regione istituisce corsi di ricertificazione degli Iscritti all’Albo regionale dei corsi prevedendo: a) idonee modalità per la rilevazione dei bisogni dei medici; b) lo svolgimento preferenziale secondo la metodologia didattica dell'apprendimento per obiettivi; c) la partecipazione di medi e piccoli gruppi anche integrati con altre figure professionali; d) appropriate modalità per la valutazione della qualità dei corsi; e) idonee modalità per la valutazione formativa dei partecipanti, Docenti in adesione ai criteri di certificazione della qualità e di acquisizione dei crediti formativi.Medicina Generale 11. I temi bandi per accedere ai corsi per Animatori di Formazione e all’Albo dei Docenti di Medicina Generale sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della formazione obbligatoria saranno scelti, nel rispetto delle indicazioni della “Commissione nazionale per la formazione continua”, in modo da rispondere: a) ai bisogni organizzativi del servizio (programmi obiettivo), azioni programmate, qualità e quantità delle prestazioni, patologie emergenti, ecc.; b) ai bisogni professionali dei medici (evoluzione delle conoscenze scientifiche); c) ai bisogni emergenti dalla attuazione degli accordi regionali di cui al Capo VIRegione Abruzzo. 12. I corsi, fatta salva una diversa determinazione concordata a livello regionale, tenendo conto delle indicazioni della Commissione nazionale per la formazione continua, si svolgono il sabato mattina per almeno 10 sabati per almeno 40 ore annue; al medico partecipante vengono corrisposti i normali compensi. L'Azienda adotta i provvedimenti necessari a garantire la continuità assistenziale durante le ore di aggiornamento. In caso di svolgimento in giorno diverso i partecipanti convenzionati per l'assistenza primaria hanno diritto al pagamento della sostituzione con onere a carico dell'Azienda. L’Azienda provvede ad assicurare l’erogazione delle prestazioni di competenza dei medici di medicina generale a rapporto orario, durante la La mancata partecipazione ai corsi, qualora l’orario dei corsi non sia compatibile con lo svolgimento del servizio. 13. Le Aziende al termine di ciascun corso rilasciano un attestato relativo alle materie del corso frequentato, a titolo di credito didattico. 14. Con accordi a livello regionale tra la Regione e Sindacati medici di medicina generale maggiormente rappresentativi, sentiti gli Ordini dei Medici, e le Società professionali della medicina generale saranno prese iniziative per definire: a) l'attuazione di corsi di formazione ricertificazione sia per animatori gli Animatori di formazione permanenteche per i Docenti in Medicina Generale, sulla base di un curriculum formativo specifico, da individuarsi tra i medici di medicina generale; b) il fabbisogno regionale di animatori di formazione e di docenti di medicina generale; c) la creazione di un elenco regionale di animatori di formazione, con idoneità acquisita nei corsi di cui alla lettera a) o altrimenti acquisita e riconosciuta dalla Regione, da individuarsi tra i medici di medicina generale, sulla base di espliciti criteri di valutazione, fra i quali deve essere previsto un curriculum formativo. Sono riconosciuti gli attestati di idoneità già acquisiti in corsi validati dalla Regione; d) i criteri per la individuazione dei docenti di medicina generale da inserire in apposito elenco; e) le modalità e i criteri per la loro specifica formazione didattica e professionale permanente e per il coordinamento delle loro attività, anche attraverso la formazione di Scuole regionali con proprio statuto, ai fini dell’accreditamento di cui all’art. 16-ter, comma 2, del D.Lgs. 502/92 e successive modificazionicomporta l’automatica cancellazione dall’Albo. 15. Gli animatori per la loro attività ricevono un compenso concordato a livello regionale. 16. L'attività di animatore non comporta riduzione del massimale individuale. 17. A cura della Regione gli animatori in formazione sono iscritti in apposito elenco regionale tenuto dall’Assessorato regionale alla sanità. 18. I corsi di cui ai commi precedenti sono a carico del S.S.N.. Le Regioni stabiliscono annualmente le risorse finanziarie destinate alla formazione continua. 19. Il medico di medicina generale, previa comunicazione alla Azienda e salvi rimanendo gli obblighi relativi alla partecipazione alle iniziative di formazione continua previste dalle disposizioni degli articoli 16, 16-bis, 16-ter, 16-quater del D.L.vo n. 502/92, come successivamente modificato, ha la facoltà di partecipare a proprie spese a corsi non organizzati né gestiti direttamente dalle Aziende, ma comunque svolti da soggetti accreditati dalla commissione di cui all’art. 16-ter del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni, limitatamente alla quota parte corrispondente ai bisogni professionali dei medici e cioè fino alla concorrenza della metà del tempo previsto per l'aggiornamento.

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Samples: Accordo Integrativo Regionale