Formazione continua. 1. La formazione professionale, complementare e continua, per lo specialista ambulatoriale ed il professionista, riguarda la crescita culturale e professionale del medico e le attività inerenti ai servizi e alle prestazioni erogate per garantire i livelli essenziali di assistenza e competenze ulteriori o integrative relative ai livelli assistenziali aggiuntivi previsti dagli atti programmatori regionali, secondo quanto previsto dagli Accordi della Conferenza Stato-Regioni. 2. Le Regioni, promuovono la programmazione delle iniziative per la formazione continua, tenendo conto degli obiettivi formativi sia di interesse nazionale, individuati dalla Conferenza Stato-regioni sia di specifico interesse regionale e aziendale. I programmi prevedono momenti di formazione comune con altri medici convenzionati operanti nel territorio, medici dipendenti, ospedalieri e non, ed altri operatori sanitari. 3. Le Regioni possono riconoscere, anche in accordo con l’Università e per le parti di rispettiva competenza, attività formative dello specialista ambulatoriale e del professionista nelle seguenti aree: a) insegnamento universitario di base pre laurea b) aggiornamento e audit c) ricerca clinico-epidemiologica e sperimentazione. 4. Allo specialista ambulatoriale e al professionista sono assegnati i crediti formativi secondo i criteri definiti dalla Commissione nazionale per la formazione continua e dagli Accordi della Conferenza Stato-Regioni. 5. La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività ai sensi del presente Accordo. Lo specialista ambulatoriale e il professionista, è tenuto a soddisfare il proprio debito annuale di crediti formativi attraverso attività che abbiano come obiettivi formativi quelli definiti al comma 2 del presente articolo. 6. Gli eventi (residenziali, formazione a distanza, ecc.) accreditati sulla base degli indirizzi e priorità individuate dalle regioni e dalle aziende danno titolo ad un credito didattico. Danno altresì luogo a crediti formativi, le attività di formazione sul campo incluse le attività di ricerca e sperimentazione, secondo le modalità previste dalla Regione, in base agli accordi della Conferenza Stato-Regioni. 7. I corsi regionali ed aziendali possono valere fino al 70% del debito formativo annuale. Le aziende garantiscono le attività formative, nei limiti delle risorse disponibili e ad esse assegnate, sulla base degli accordi regionali e nel rispetto della programmazione regionale, prevedendo appropriate forme di partecipazione degli Ordini e/o Collegi professionali e sentite le Organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, a livello aziendale, assicurando la partecipazione delle categorie professionali ai corsi direttamente organizzati. 8. Fino ad un massimo del 30% del credito obbligatorio, lo specialista ambulatoriale e il professionista, ha facoltà di partecipare, con le modalità previste all’art. 38 commi 2 e 3, a corsi non compresi nella programmazione regionale, purché accreditati e inerenti l’attività la specialità svolta in azienda. Tale partecipazione determina il riconoscimento di un permesso retribuito, per ognuna delle giornate di assenza e per le corrispondenti ore di incarico non svolte, nel limite massimo di 32 ore annue. Sono fatti salvi gli Accordi regionali ai quali si rimanda, anche per la disciplina dei permessi retribuiti in caso di formazione a distanza (F.A.D.). 9. Lo specialista ambulatoriale e il professionista che, nel triennio non abbia conseguito il minimo di crediti formativi previsto, è escluso da ogni aumento di orario di incarico ai sensi del presente Accordo, fino al conseguimento di detto minimo formativo. 10. Le Regioni e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale concordano annualmente l’ammontare dello specifico finanziamento destinato alla formazione continua. 11. Ai sensi del D.L.vo n.502/92 e successive modificazioni e integrazioni, la formazione continua è sviluppata anche secondo percorsi formativi autogestiti. 12. La partecipazione ad iniziative formative, oltre il limite di cui al comma 8, previa comunque autorizzazione aziendale, è a carico dello specialista ambulatoriale e del professionista comprese: a) attività di tutoraggio ed insegnamento in sede di attività professionale (ad es. corsi tirocinanti per la Medicina Generale, Medicina Specialistica, Personale tecnico-infermieristico); b) attività di tutoraggio ed insegnamento pre-post- laurea (scuole di specializzazione), previo accordo con le Università.
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Samples: Accordo Collettivo Nazionale, Accordo Collettivo Nazionale, Accordo Collettivo Nazionale
Formazione continua. 1. La formazione professionaleprofessionale in medicina generale, universitaria, complementare e continua, per lo specialista ambulatoriale ed il professionista, riguarda la crescita culturale e professionale del medico e le attività inerenti ai servizi e alle prestazioni erogate per garantire i livelli essenziali di assistenza e competenze ulteriori o integrative relative ai livelli assistenziali aggiuntivi previsti dagli atti programmatori regionali, secondo quanto previsto dagli Accordi della Conferenza Stato-Stato- Regioni.
2. Le Regioni, promuovono la programmazione delle iniziative per la formazione continuaformazione, tenendo conto degli obiettivi formativi sia di interesse nazionale, individuati dalla Conferenza Stato-regioni Stato- Regioni sia di specifico interesse regionale e aziendale. I programmi prevedono momenti di formazione comune con altri medici convenzionati operanti nel territorio, medici dipendenti, ospedalieri e non, ed altri operatori sanitari.
3. Le Regioni possono riconoscere, anche in accordo con l’Università e per le parti di rispettiva competenza, attività formative dello specialista ambulatoriale e del professionista Medico di Medicina Generale, nelle seguenti aree:
a) insegnamento universitario di base pre pre-laurea
b) aggiornamento tirocinio valutativo pre-abilitazione alla professione medica
c) formazione specifica in Medicina Generale
d) Aggiornamento e audit
ce) ricerca Ricerca clinico-epidemiologica e sperimentazione.
4. Allo specialista ambulatoriale Le regioni, soggetti istituzionali principalmente interessati alla corretta ed adeguata formazione dei medici di medicina generale che operano nel SSN, assumono un ruolo di primo piano in questo importante processo per garantirne coerenza ed efficienza. A tal fine le Regioni, sulla base degli accordi regionali, assicurano l’attività formativa e al professionista sono assegnati di ricerca dei medici di medicina generale mediante adeguati modelli organizzativi, e possono altresì dotarsi di appositi Centri Formativi Regionali, con l’obiettivo di:
a) definire indirizzi e obiettivi generali delle attività di formazione, con funzione di programmazione e coordinamento generale;
b) formare e/o accreditare i crediti formativi secondo i criteri definiti dalla Commissione nazionale per medici di medicina generale che svolgono attività didattica (animatori di formazione, docenti, tutor);
c) garantire la formazione continua specifica in medicina generale;
d) promuovere attività di ricerca e dagli Accordi sperimentazione in Medicina generale
e) proporre e coordinare le attività di formazione ECM della Conferenza Stato-RegioniRegione e delle Aziende Sanitarie rivolte ai medici di medicina generale.
5. La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività di medico di medicina generale ai sensi del presente Accordo. Lo specialista ambulatoriale e Per garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza all’assistenza prestata, il professionista, medico è tenuto a soddisfare il proprio debito annuale di crediti formativi formativi, attraverso attività che abbiano come obiettivi formativi quelli definiti al comma 2 1 del presente articolo.
6. Gli eventi (residenziali, formazione a distanza, ecc.) accreditati sulla base degli indirizzi e priorità individuate dalle regioni e dalle aziende danno titolo ad un credito didattico. Danno altresì luogo a crediti formativi, le attività di formazione sul campo incluse le attività di ricerca e sperimentazione, secondo le modalità previste dalla Regione, in base agli accordi della Conferenza Stato-Regioni.
7. Ai sensi dell’art. 16-quater, comma 2, del decreto legislativo 229/99, al medico di medicina generale che nel triennio non abbia conseguito il minimo dei crediti formativi stabilito dalla commissione nazionale è attivato il procedimento disciplinare di cui all’art. 30.
8. I corsi regionali ed e aziendali possono valere fino al 70% del debito formativo annualeannuale e, orientativamente, i temi della formazione obbligatoria saranno scelti, in modo da rispondere:
a) ad obiettivi aziendali e distrettuali di cui un terzo su argomenti di organizzazione sanitaria;
b) ad obiettivi regionali di cui un terzo su argomenti deontologici e legali;
c) all’ integrazione tra Territorio ed Ospedale.
9. Le aziende Ai fini di quanto disposto dal precedente comma 8, le Aziende garantiscono le attività formativeai medici la realizzazione dei relativi corsi, nei limiti delle risorse disponibili e ad esse assegnate, sulla base degli accordi Accordi regionali e nel rispetto della programmazione regionale.
10. Il medico che non frequenti i corsi obbligatori per due anni consecutivi è soggetto all’attivazione delle procedure di cui all'art. 30 per l'eventuale adozione delle sanzioni previste, prevedendo appropriate forme graduate a seconda della continuità dell'assenza.
11. Il medico di partecipazione degli Ordini e/o Collegi professionali e sentite le Organizzazioni sindacali medicina generale ha facoltà di categoria maggiormente rappresentativepartecipare a proprie spese a corsi, anche attraverso la Formazione a Distanza (FAD), non organizzati né gestiti direttamente dalle Aziende, ma comunque svolti da soggetti accreditati ed attinenti alle tematiche della medicina generale, fino alla concorrenza del 30% dei crediti previsti per l'aggiornamento.
12. I corsi obbligatori, fatta salva una diversa determinazione concordata a livello aziendale, assicurando si svolgono il sabato mattina per almeno 10 sabati e per almeno 40 ore annue; tale attività rientra nei compiti retribuiti. L'Azienda, con oneri a proprio carico, adotta i provvedimenti necessari a garantire la continuità dell’assistenza durante le ore di aggiornamento, anche con il pagamento della sostituzione da parte dell'azienda medesima.
13. L'azienda provvede ad assicurare l'erogazione delle prestazioni di competenza dei medici di medicina generale a rapporto orario, durante la partecipazione delle categorie professionali ai corsi, qualora l'orario dei corsi direttamente organizzatinon sia compatibile con lo svolgimento del servizio.
814. Fino ad un massimo del 30% del credito obbligatorioDanno altresì luogo a crediti formativi le attività di formazione sul campo, lo specialista ambulatoriale incluse le attività di ricerca e il professionistasperimentazione, ha facoltà le attività di partecipareanimatore di formazione, con docente, tutor e tutor valutatore, secondo le modalità previste all’artdalla Regione in base alle indicazioni della Conferenza Stato-Regioni.
15. 38 commi 2 e 3, a corsi non compresi nella programmazione regionale, purché accreditati e inerenti l’attività la specialità svolta in azienda. Tale partecipazione determina il riconoscimento di un permesso retribuito, per ognuna delle giornate di assenza e per le corrispondenti ore di incarico non svolte, nel limite massimo di 32 ore annue. Sono fatti salvi gli Gli Accordi regionali ai quali si rimanda, anche per la disciplina dei permessi retribuiti in caso di formazione a distanza (F.A.D.).
9. Lo specialista ambulatoriale e il professionista che, nel triennio non abbia conseguito il minimo di crediti formativi previsto, è escluso da ogni aumento di orario di incarico ai sensi del presente Accordo, fino al conseguimento di detto minimo formativo.
10. Le Regioni e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale concordano annualmente l’ammontare dello specifico finanziamento destinato alla formazione continua.
11. Ai sensi del D.L.vo n.502/92 e successive modificazioni e integrazioni, la formazione continua è sviluppata anche secondo percorsi formativi autogestiti.
12. La partecipazione ad iniziative formative, oltre il limite di cui al comma 8, previa comunque autorizzazione aziendale, è a carico dello specialista ambulatoriale e del professionista compresedefiniscono:
a) attività l'attuazione di tutoraggio ed insegnamento in sede corsi di attività professionale (ad es. corsi tirocinanti formazione per la Medicina Generaleanimatori di formazione permanente, Medicina Specialisticasulla base di un curriculum formativo specifico, Personale tecnico-infermieristico)da individuarsi tra i medici di medicina generale;
b) il fabbisogno regionale di animatori di formazione e di docenti di medicina generale;
c) la creazione di un elenco regionale di animatori di formazione, con idoneità acquisita nei corsi di cui alla lettera a) o altrimenti acquisita e riconosciuta dalla Regione, da individuarsi tra i medici di medicina generale, sulla base di espliciti criteri di valutazione, fra i quali deve essere previsto un curriculum formativo. Sono riconosciuti gli attestati di idoneità già acquisiti in corsi validati dalla Regione;
d) i criteri per la individuazione dei docenti di medicina generale da inserire in apposito elenco;
e) le modalità e i criteri per la loro specifica formazione didattica e professionale permanente e per il coordinamento delle loro attività, anche attraverso la formazione di Scuole regionali con proprio statuto, ai fini dell’accreditamento di cui all’art. 16- ter, comma 2, del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni;
f) le attività di tutoraggio ed insegnamento pre-post- laurea (scuole di specializzazione), previo accordo con le Universitàsperimentazione e ricerca.
16. Le attività didattiche indicate al comma precedente non comportano riduzione del massimale individuale.
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Samples: Ipotesi Di Accordo Collettivo Nazionale, Ipotesi Di Accordo Collettivo Nazionale
Formazione continua. 1. La formazione professionaleprofessionale in medicina generale, universitaria, complementare e continua, per lo specialista ambulatoriale ed il professionista, riguarda la crescita culturale e professionale del medico e le attività inerenti ai servizi e alle prestazioni erogate per garantire i livelli essenziali di assistenza e competenze ulteriori o integrative relative ai livelli assistenziali aggiuntivi previsti dagli atti programmatori regionali, secondo quanto previsto dagli Accordi della Conferenza Stato-Regioni.
2. Le Regioni, promuovono la programmazione delle iniziative per la formazione continuaformazione, tenendo conto degli obiettivi formativi sia di interesse nazionale, individuati dalla Conferenza Stato-regioni Stato- Regioni sia di specifico interesse regionale e aziendale. I programmi prevedono momenti di formazione comune con altri medici convenzionati operanti nel territorio, medici dipendenti, ospedalieri e non, ed altri operatori sanitari.
3. Le Regioni possono riconoscere, anche in accordo con l’Università e per le parti di rispettiva competenza, attività formative dello specialista ambulatoriale e del professionista Medico di Medicina Generale, nelle seguenti aree:
a) insegnamento universitario di base pre pre-laurea
b) aggiornamento tirocinio valutativo pre-abilitazione alla professione medica
c) formazione specifica in Medicina Generale
d) Aggiornamento e audit
ce) ricerca Ricerca clinico-epidemiologica e sperimentazione.
4. Allo specialista ambulatoriale Le regioni, soggetti istituzionali principalmente interessati alla corretta ed adeguata formazione dei medici di medicina generale che operano nel SSN, assumono un ruolo di primo piano in questo importante processo per garantirne coerenza ed efficienza. A tal fine le Regioni, sulla base degli accordi regionali, assicurano l’attività formativa e al professionista sono assegnati di ricerca dei medici di medicina generale mediante adeguati modelli organizzativi, e possono altresì dotarsi di appositi Centri Formativi Regionali, con l’obiettivo di:
a) definire indirizzi e obiettivi generali delle attività di formazione, con funzione di programmazione e coordinamento generale;
b) formare e/o accreditare i crediti formativi secondo i criteri definiti dalla Commissione nazionale per medici di medicina generale che svolgono attività didattica (animatori di formazione, docenti, tutor);
c) garantire la formazione continua specifica in medicina generale;
d) promuovere attività di ricerca e dagli Accordi sperimentazione in Medicina generale
e) proporre e coordinare le attività di formazione ECM della Conferenza Stato-RegioniRegione e delle Aziende Sanitarie rivolte ai medici di medicina generale.
5. La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività di medico di medicina generale ai sensi del presente Accordo. Lo specialista ambulatoriale e Per garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza all’assistenza prestata, il professionista, medico è tenuto a soddisfare il proprio debito annuale di crediti formativi formativi, attraverso attività che abbiano come obiettivi formativi quelli definiti al comma 2 1 del presente articolo.
6. Gli eventi (residenziali, formazione a distanza, ecc.) accreditati sulla base degli indirizzi e priorità individuate dalle regioni e dalle aziende danno titolo ad un credito didattico. Danno altresì luogo a crediti formativi, le attività di formazione sul campo incluse le attività di ricerca e sperimentazione, secondo le modalità previste dalla Regione, in base agli accordi della Conferenza Stato-Regioni.
7. Ai sensi dell’art. 16-quater, comma 2, del decreto legislativo 229/99, al medico di medicina generale che nel triennio non abbia conseguito il minimo dei crediti formativi stabilito dalla commissione nazionale è attivato il procedimento disciplinare di cui all’art. 30.
8. I corsi regionali ed e aziendali possono valere fino al 70% del debito formativo annualeannuale e, orientativamente, i temi della formazione obbligatoria saranno scelti, in modo da rispondere:
a) ad obiettivi aziendali e distrettuali di cui un terzo su argomenti di organizzazione sanitaria;
b) ad obiettivi regionali di cui un terzo su argomenti deontologici e legali;
c) all’ integrazione tra Territorio ed Ospedale.
9. Le aziende Ai fini di quanto disposto dal precedente comma 8, le Aziende garantiscono le attività formativeai medici la realizzazione dei relativi corsi, nei limiti delle risorse disponibili e ad esse assegnate, sulla base degli accordi Accordi regionali e nel rispetto della programmazione regionale.
10. Il medico che non frequenti i corsi obbligatori per due anni consecutivi è soggetto all’attivazione delle procedure di cui all'art. 30 per l'eventuale adozione delle sanzioni previste, prevedendo appropriate forme graduate a seconda della continuità dell'assenza.
11. Il medico di partecipazione degli Ordini e/o Collegi professionali e sentite le Organizzazioni sindacali medicina generale ha facoltà di categoria maggiormente rappresentativepartecipare a proprie spese a corsi, anche attraverso la Formazione a Distanza (FAD), non organizzati né gestiti direttamente dalle Aziende, ma comunque svolti da soggetti accreditati ed attinenti alle tematiche della medicina generale, fino alla concorrenza del 30% dei crediti previsti per l'aggiornamento.
12. I corsi obbligatori, fatta salva una diversa determinazione concordata a livello aziendale, assicurando si svolgono il sabato mattina per almeno 10 sabati e per almeno 40 ore annue; tale attività rientra nei compiti retribuiti. L'Azienda, con oneri a proprio carico, adotta i provvedimenti necessari a garantire la continuità dell’assistenza durante le ore di aggiornamento, anche con il pagamento della sostituzione da parte dell'azienda medesima.
13. L'azienda provvede ad assicurare l'erogazione delle prestazioni di competenza dei medici di medicina generale a rapporto orario, durante la partecipazione delle categorie professionali ai corsi, qualora l'orario dei corsi direttamente organizzatinon sia compatibile con lo svolgimento del servizio.
814. Fino ad un massimo del 30% del credito obbligatorioDanno altresì luogo a crediti formativi le attività di formazione sul campo, lo specialista ambulatoriale incluse le attività di ricerca e il professionistasperimentazione, ha facoltà le attività di partecipareanimatore di formazione, con docente, tutor e tutor valutatore, secondo le modalità previste all’artdalla Regione in base alle indicazioni della Conferenza Stato-Regioni.
15. 38 commi 2 e 3, a corsi non compresi nella programmazione regionale, purché accreditati e inerenti l’attività la specialità svolta in azienda. Tale partecipazione determina il riconoscimento di un permesso retribuito, per ognuna delle giornate di assenza e per le corrispondenti ore di incarico non svolte, nel limite massimo di 32 ore annue. Sono fatti salvi gli Gli Accordi regionali ai quali si rimanda, anche per la disciplina dei permessi retribuiti in caso di formazione a distanza (F.A.D.).
9. Lo specialista ambulatoriale e il professionista che, nel triennio non abbia conseguito il minimo di crediti formativi previsto, è escluso da ogni aumento di orario di incarico ai sensi del presente Accordo, fino al conseguimento di detto minimo formativo.
10. Le Regioni e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale concordano annualmente l’ammontare dello specifico finanziamento destinato alla formazione continua.
11. Ai sensi del D.L.vo n.502/92 e successive modificazioni e integrazioni, la formazione continua è sviluppata anche secondo percorsi formativi autogestiti.
12. La partecipazione ad iniziative formative, oltre il limite di cui al comma 8, previa comunque autorizzazione aziendale, è a carico dello specialista ambulatoriale e del professionista compresedefiniscono:
a) attività l'attuazione di tutoraggio ed insegnamento in sede corsi di attività professionale (ad es. corsi tirocinanti formazione per la Medicina Generaleanimatori di formazione permanente, Medicina Specialisticasulla base di un curriculum formativo specifico, Personale tecnico-infermieristico)da individuarsi tra i medici di medicina generale;
b) il fabbisogno regionale di animatori di formazione e di docenti di medicina generale;
c) la creazione di un elenco regionale di animatori di formazione, con idoneità acquisita nei corsi di cui alla lettera a) o altrimenti acquisita e riconosciuta dalla Regione, da individuarsi tra i medici di medicina generale, sulla base di espliciti criteri di valutazione, fra i quali deve essere previsto un curriculum formativo. Sono riconosciuti gli attestati di idoneità già acquisiti in corsi validati dalla Regione;
d) i criteri per la individuazione dei docenti di medicina generale da inserire in apposito elenco;
e) le modalità e i criteri per la loro specifica formazione didattica e professionale permanente e per il coordinamento delle loro attività, anche attraverso la formazione di Scuole regionali con proprio statuto, ai fini dell’accreditamento di cui all’art. 16-ter, comma 2, del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni;
f) le attività di tutoraggio ed insegnamento pre-post- laurea (scuole di specializzazione), previo accordo con le Universitàsperimentazione e ricerca.
16. Le attività didattiche indicate al comma precedente non comportano riduzione del massimale individuale.
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Samples: Accordo Collettivo Nazionale, Accordo Collettivo Nazionale
Formazione continua. 1. La formazione professionale, complementare e continua, per lo specialista ambulatoriale ed il professionista, riguarda la crescita culturale e professionale del medico e le attività inerenti ai servizi e alle prestazioni erogate per garantire i livelli essenziali di assistenza e competenze ulteriori o integrative relative ai livelli assistenziali aggiuntivi previsti dagli atti programmatori regionali, secondo quanto previsto dagli Accordi della Conferenza Stato-Regioni.
2. Le Regioni, promuovono la programmazione delle iniziative per la formazione continua, tenendo conto degli obiettivi formativi sia di interesse nazionale, individuati dalla Conferenza Stato-regioni sia di specifico interesse regionale e aziendale. I programmi prevedono momenti di formazione comune con altri medici convenzionati operanti nel territorio, medici dipendenti, ospedalieri e non, ed altri operatori sanitari.
3. Le Regioni possono riconoscere, anche in accordo con l’Università e per le parti di rispettiva competenza, attività formative dello specialista ambulatoriale e del professionista nelle seguenti aree:
a) insegnamento universitario di base pre laurea
b) aggiornamento e audit
c) ricerca clinico-epidemiologica e sperimentazione.
4. Allo specialista ambulatoriale e al professionista sono assegnati i crediti formativi secondo i criteri definiti dalla Commissione nazionale per la formazione continua e dagli Accordi della Conferenza Stato-Regioni.
5. La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività ai sensi del presente Accordo. Lo specialista ambulatoriale e il professionista, è tenuto a soddisfare il proprio debito annuale di crediti formativi attraverso attività che abbiano come obiettivi formativi quelli definiti al comma 2 del presente articolo.
6. Gli eventi (residenziali, formazione a distanza, ecc.) accreditati sulla base degli indirizzi e priorità individuate dalle regioni e dalle aziende danno titolo ad un credito didattico. Danno altresì luogo a crediti formativi, le attività di formazione sul campo incluse le attività di ricerca e sperimentazione, secondo le modalità previste dalla Regione, in base agli accordi della Conferenza Stato-Regioni.
7. I corsi regionali ed aziendali possono valere fino al 70% del debito formativo annuale. Le aziende garantiscono le attività formative, nei limiti delle risorse disponibili e ad esse assegnate, sulla base degli accordi regionali e nel rispetto della programmazione regionale, prevedendo appropriate forme di partecipazione degli Ordini e/o Collegi professionali e sentite le Organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, a livello aziendale, assicurando la partecipazione delle categorie professionali ai corsi direttamente organizzati.
8. Fino ad un massimo del 30% del credito obbligatorio, lo specialista ambulatoriale e il professionista, ha facoltà di partecipare, con le modalità previste all’art. 38 commi 2 e 3, a corsi non compresi nella programmazione regionale, purché accreditati e inerenti l’attività la specialità svolta in azienda. Tale partecipazione determina il riconoscimento di un permesso retribuito, per ognuna delle giornate di assenza e per le corrispondenti ore di incarico non svolte, nel limite massimo di 32 ore annue. Sono fatti salvi gli Accordi regionali ai quali si rimanda, anche per la disciplina dei permessi retribuiti in caso di formazione a distanza (F.A.D.).
9. Lo specialista ambulatoriale e il professionista che, nel triennio non abbia conseguito il minimo di crediti formativi previsto, è escluso da ogni aumento di orario di incarico ai sensi del presente Accordo, fino al conseguimento di detto minimo formativo.
10. Le Regioni e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale concordano annualmente l’ammontare l'ammontare dello specifico finanziamento destinato alla formazione continua.
11. Ai sensi del D.L.vo n.502/92 e successive modificazioni e integrazioni, la formazione continua è sviluppata anche secondo percorsi formativi autogestiti.
12. La partecipazione ad iniziative formative, oltre il limite di cui al comma 8, previa comunque autorizzazione aziendale, è a carico dello specialista ambulatoriale e del professionista comprese:
a) attività di tutoraggio ed insegnamento in sede di attività professionale (ad es. corsi tirocinanti per la Medicina Generale, Medicina Specialistica, Personale tecnico-infermieristico);
b) attività di tutoraggio ed insegnamento pre-post- laurea (scuole di specializzazione), previo accordo con le Universitàprofessionista.
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Samples: Accordo Collettivo Nazionale, Accordo Collettivo Nazionale
Formazione continua. 1. La A decorrere dal 1º gennaio 2010, in attuazione di quanto previsto dall'art. 6 della legge n. 53/2000 in materia di formazione professionale, complementare e continua, per lo specialista ambulatoriale ed il professionistaanche tenuto conto delle offerte formative programmate dallo Stato, riguarda la crescita culturale dalle regioni e professionale del medico dagli enti locali con l'utilizzo di risorse pubbliche nel finanziamento di piani formativi aziendali e/o interaziendali, al fine di accrescere le conoscenze e le attività inerenti ai servizi e alle prestazioni erogate per garantire i livelli essenziali di assistenza e competenze ulteriori o integrative relative ai livelli assistenziali aggiuntivi previsti dagli atti programmatori regionali, secondo professionali dei lavoratori si conviene quanto previsto dagli Accordi della Conferenza Stato-Regionisegue.
2. Le RegioniFatti salvi gli eventuali accordi aziendali in materia, promuovono la programmazione le offerte formative delle iniziative aziende sono finalizzate a rispondere in modo efficace alle esigenze di tutela della sicurezza del lavoro, miglioramento della qualità del servizio, di incremento della produttività del lavoro, nonché di sviluppo dei percorsi professionali. A tal fine l'attenzione delle aziende potrà essere rivolta, in particolare:
a) alla generalità del personale in materia di salute e sicurezza del lavoro, al fine di promuoverla e consolidarla nello svolgimento delle diverse tipologie, modalità e condizioni della prestazione lavorativa, fermi restando gli obblighi formativi di cui al D.Lgs. n. 81/2008;
b) al personale neoassunto, compreso quello con contratto di inserimento e di apprendistato professionalizzante, al fine di assicurargli un efficace inserimento in azienda;
c) alla generalità del personale, per la formazione continuaconsentire un apprendimento permanente e un costante aggiornamento;
d) a singoli profili o categorie - compresi i quadri - e gruppi professionali, tenendo conto degli obiettivi formativi sia al fine di interesse nazionalecreare o potenziare figure professionali ritenute strategiche;
e) al personale interessato da processi di innovazione tecnologica e/o processi di rilevante ristrutturazione aziendale che comportano sostanziali modifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa, individuati dalla Conferenza Stato-regioni sia al fine di specifico interesse regionale e aziendale. I programmi prevedono momenti di formazione comune con altri medici convenzionati operanti nel territorio, medici dipendenti, ospedalieri e non, ed altri operatori sanitarirealizzare una riqualificazione delle competenze/professionalità per un proficuo reimpiego.
3. Le Regioni possono riconoscere, Tenuto anche conto degli avvicendamenti nella gestione dei servizi in accordo con l’Università e per le parti di rispettiva competenza, attività formative dello specialista ambulatoriale appalto e del professionista nelle seguenti aree:
a) insegnamento universitario "turn over" nonché dell'attivazione di base pre laurea
b) aggiornamento nuovi servizi, nell'ultimo trimestre di ogni anno, l'azienda – ferme restando le esigenze tecnico-organizzative del servizio - potrà programmare gli interventi formativi per l'anno seguente, con riguardo ai profili professionali selezionati e audit
c) ricerca clinico-epidemiologica al numero delle ore specificamente dedicate, alle modalità e sperimentazionefinalità di espletamento: tale programmazione è oggetto di esame congiunto alle competenti Rappresentanze sindacali aziendali.
4. Allo specialista ambulatoriale e Ai fini di cui al professionista sono assegnati i crediti comma 3, la partecipazione contemporanea dei dipendenti interessati ai corsi formativi secondo i criteri definiti dalla Commissione nazionale per non dovrà pregiudicare la formazione continua e dagli Accordi della Conferenza Stato-Regioniregolarità del servizio.
5. La partecipazione alle attività Le iniziative formative di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività ai sensi del presente Accordo. Lo specialista ambulatoriale e il professionista, è tenuto a soddisfare il proprio debito annuale di crediti formativi attraverso attività che abbiano come obiettivi formativi quelli definiti cui al comma 2 del presente articolo2, lett. a), b), e) sono collocate all'interno dell'orario di lavoro; quelle di cui alle lett. c), d) possono essere collocate anche al di fuori dell'orario di lavoro. In entrambi i casi con decorrenza dell'ordinaria retribuzione globale; fermo restando che la formazione espletata fuori dall'orario di lavoro non dà diritto alla maggiorazione per lavoro straordinario.
6. Gli eventi (residenzialiNel primo trimestre di ogni anno, formazione a distanza, ecc.) accreditati sulla base degli indirizzi e priorità individuate dalle regioni e dalle aziende danno titolo ad l'azienda promuove un credito didattico. Danno altresì luogo a crediti formativi, incontro con le attività di formazione sul campo incluse le attività di ricerca e sperimentazione, secondo le modalità previste dalla Regione, in base agli accordi della Conferenza Stato-Regionicompetenti Rappresentanze sindacali aziendali per un esame congiunto dei risultati dell'attività formativa dell'anno precedente.
7. I corsi regionali ed aziendali possono valere fino al 70% L'attività formativa di cui alla presente lett. C) è registrata nel libretto formativo del debito formativo annualecittadino del dipendente interessato. Le aziende garantiscono le attività formativeAi fini delle offerte nelle gare di appalto, nei limiti delle risorse disponibili e ad esse assegnate, sulla base degli accordi regionali e nel rispetto della programmazione regionale, prevedendo appropriate forme di partecipazione degli Ordini e/o Collegi professionali e sentite le Organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, a livello aziendale, assicurando la partecipazione delle categorie professionali ai corsi direttamente organizzati.
8. Fino ad un massimo tabella del 30% del credito obbligatorio, lo specialista ambulatoriale e il professionista, ha facoltà di partecipare, con le modalità previste all’art. 38 commi 2 e 3, a corsi non compresi nella programmazione regionale, purché accreditati e inerenti l’attività la specialità svolta in azienda. Tale partecipazione determina il riconoscimento di un permesso retribuito, per ognuna delle giornate di assenza e per le corrispondenti ore di incarico non svolte, nel limite massimo di 32 ore annue. Sono fatti salvi gli Accordi regionali ai quali si rimanda, anche per la disciplina costo orario deve evidenziare l'onere dei permessi retribuiti in caso di formazione a distanza (F.A.D.).
9. Lo specialista ambulatoriale e il professionista che, nel triennio non abbia conseguito il minimo di crediti formativi previsto, è escluso da ogni aumento di orario di incarico ai sensi del presente Accordo, fino al conseguimento di detto minimo formativo.
10. Le Regioni e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale concordano annualmente l’ammontare dello specifico finanziamento destinato alla formazione continua.
11. Ai sensi del D.L.vo n.502/92 e successive modificazioni e integrazioni, la formazione continua è sviluppata anche secondo percorsi formativi autogestiti.
12. La partecipazione ad iniziative formative, oltre il limite dei congedi di cui al comma 8, previa comunque autorizzazione aziendale, è a carico dello specialista ambulatoriale e del professionista comprese:
a) attività di tutoraggio ed insegnamento in sede di attività professionale (ad es. corsi tirocinanti per la Medicina Generale, Medicina Specialistica, Personale tecnico-infermieristico);
b) attività di tutoraggio ed insegnamento pre-post- laurea (scuole di specializzazione), previo accordo con le Universitàpresente articolo.
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Formazione continua. 1. La formazione professionale, complementare e continua, per lo specialista ambulatoriale ed il professionista, riguarda la crescita culturale e professionale del medico e le attività inerenti ai servizi e alle prestazioni erogate per garantire i livelli essenziali di assistenza e competenze ulteriori o integrative relative ai livelli assistenziali aggiuntivi previsti dagli atti programmatori regionali, secondo quanto previsto dagli Accordi della Conferenza Stato-Regioni.
2. Le Regioni, promuovono la programmazione delle iniziative per la formazione continua, tenendo conto degli obiettivi formativi sia di interesse nazionale, individuati dalla Conferenza Stato-regioni sia di specifico interesse regionale e aziendale. I programmi prevedono momenti di formazione comune con altri medici convenzionati operanti nel territorio, medici dipendenti, ospedalieri e non, ed altri operatori sanitari.
3. Le Regioni possono riconoscere, anche in accordo con l’Università e per le parti di rispettiva competenza, attività formative dello specialista ambulatoriale e del professionista nelle seguenti aree:
a) insegnamento universitario di base pre laurea
b) aggiornamento e audit
c) ricerca clinico-epidemiologica e sperimentazione.
4. Allo specialista ambulatoriale e al professionista sono assegnati asse gnati i crediti formativi secondo i criteri definiti dalla Commissione nazionale per la formazione continua e dagli Accordi della Conferenza Stato-RegioniRegioni .
5. La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività ai sensi del presente Accordo. Lo specialista ambulatoriale e il professionista, è tenuto a soddisfare il proprio debito annuale di crediti formativi attraverso attività che abbiano come obiettivi formativi quelli definiti al comma 2 del presente articolo.
6. Gli eventi (residenziali, formazione a distanza, ecc.) accreditati sulla base degli indirizzi e priorità individuate dalle regioni e dalle aziende danno titolo ad un credito didattico. Danno altresì luogo a crediti formativi, le attività di formazione sul campo incluse le attività di ricerca e sperimentazione, secondo le modalità previste dalla Regione, in base agli accordi della Conferenza Stato-Regioni.
7. I corsi regionali ed aziendali possono valere fino al 70% del debito formativo annuale. Le aziende garantiscono le attività formative, nei limiti delle risorse disponibili e ad esse assegnate, sulla base degli accordi regionali e nel rispetto della programmazione regionale, prevedendo appropriate forme di partecipazione degli Ordini e/o Collegi professionali e sentite le Organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, a livello aziendale, assicurando la partecipazione delle categorie professionali ai corsi direttamente organizzati.
8. Fino ad un massimo del 30% del credito obbligatorio, lo specialista ambulatoriale e il professionista, ha facoltà di partecipare, con le modalità previste all’art. 38 commi 2 e 3, a corsi non compresi nella programmazione regionale, purché accreditati e inerenti l’attività la specialità svolta in aziendaazienda . Tale partecipazione determina il riconoscimento di un permesso retribuito, per ognuna delle giornate di assenza e per le corrispondenti ore di incarico non svolte, nel limite massimo di 32 ore annue. Sono fatti salvi gli Accordi regionali ai quali si rimanda, anche per la disciplina dei permessi retribuiti in caso di formazione a distanza (F.A.D.).
9. Lo specialista ambulatoriale e il professionista che, nel triennio non abbia conseguito il minimo di crediti formativi previsto, è escluso da ogni aumento di orario di incarico ai sensi del presente Accordo, fino al conseguimento di detto minimo formativo.
10. Le Regioni e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale concordano annualmente l’ammontare l'ammontare dello specifico finanziamento destinato alla formazione continua.
11. Ai sensi del D.L.vo n.502/92 e successive modificazioni e integrazioni, la formazione continua è sviluppata anche secondo percorsi formativi autogestiti.
12. La partecipazione ad iniziative formative, oltre il limite di cui al comma 8, previa comunque autorizzazione aziendale, è a carico dello specialista ambulatoriale e del professionista comprese:
a) attività di tutoraggio ed insegnamento in sede di attività professionale (ad es. corsi tirocinanti per la Medicina Generale, Medicina Specialistica, Personale tecnico-infermieristico);
b) attività di tutoraggio ed insegnamento pre-post- laurea (scuole di specializzazione), previo accordo con le Universitàprofessionista.
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Samples: Accordo Collettivo Nazionale
Formazione continua. 1. La formazione professionale, complementare e continua, per lo specialista ambulatoriale ed il professionista, riguarda la crescita culturale e professionale del medico e le attività inerenti ai servizi e alle prestazioni erogate per garantire i livelli essenziali di assistenza e competenze ulteriori o integrative relative ai livelli assistenziali aggiuntivi previsti dagli atti programmatori regionali, secondo quanto previsto dagli Accordi della Conferenza Stato-Regioni.
2. Le Regioni, promuovono la programmazione delle iniziative per la formazione continua, tenendo conto degli obiettivi formativi sia di interesse nazionale, individuati dalla Conferenza Stato-Stato- regioni sia di specifico interesse regionale e aziendale. I programmi prevedono momenti di formazione comune con altri medici convenzionati operanti nel territorio, medici dipendenti, ospedalieri e non, ed altri operatori sanitari.
3. Le Regioni possono riconoscere, anche in accordo con l’Università e per le parti di rispettiva competenza, attività formative dello specialista ambulatoriale e del professionista nelle seguenti aree:
a) insegnamento universitario di base pre laurea
b) aggiornamento e audit
c) ricerca clinico-epidemiologica e sperimentazione.
4. Allo specialista ambulatoriale e al professionista sono assegnati i crediti formativi secondo i criteri definiti dalla Commissione nazionale per la formazione continua e dagli Accordi della Conferenza Stato-Regioni.
5. La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività ai sensi del presente Accordo. Lo specialista ambulatoriale e il professionista, è tenuto a soddisfare il proprio debito annuale di crediti formativi attraverso attività che abbiano come obiettivi formativi quelli definiti al comma 2 del presente articolo.
6. Gli eventi (residenziali, formazione a distanza, ecc.) accreditati sulla base degli indirizzi e priorità individuate dalle regioni e dalle aziende danno titolo ad un credito didattico. Danno altresì luogo a crediti formativi, le attività di formazione sul campo incluse le attività di ricerca e sperimentazione, secondo le modalità previste dalla Regione, in base agli accordi della Conferenza Stato-Regioni.
7. I corsi regionali ed aziendali possono valere fino al 70% del debito formativo annuale. Le aziende garantiscono le attività formative, nei limiti delle risorse disponibili e ad esse assegnate, sulla base degli accordi regionali e nel rispetto della programmazione regionale, prevedendo appropriate forme di partecipazione degli Ordini e/o Collegi professionali e sentite le Organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, a livello aziendale, assicurando la partecipazione delle categorie professionali ai corsi direttamente organizzati.
8. Fino ad un massimo del 30% del credito obbligatorio, lo specialista ambulatoriale e il professionista, ha facoltà di partecipare, con le modalità previste all’art. 38 commi 2 e 3, a corsi non compresi nella programmazione regionale, purché accreditati e inerenti l’attività la specialità svolta in azienda. Tale partecipazione determina il riconoscimento di un permesso retribuito, per ognuna delle giornate di assenza e per le corrispondenti ore di incarico non svolte, nel limite massimo di 32 ore annue. Sono fatti salvi gli Accordi regionali ai quali si rimanda, anche per la disciplina dei permessi retribuiti in caso di formazione a distanza (F.A.D.).
9. Lo specialista ambulatoriale e il professionista che, nel triennio non abbia conseguito il minimo di crediti formativi previsto, è escluso da ogni aumento di orario di incarico ai sensi del presente Accordo, fino al conseguimento di detto minimo formativo.
10. Le Regioni e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale concordano annualmente l’ammontare l'ammontare dello specifico finanziamento destinato alla formazione continua.
11. Ai sensi del D.L.vo n.502/92 e successive modificazioni e integrazioni, la formazione continua è sviluppata anche secondo percorsi formativi autogestiti.
12. La partecipazione ad iniziative formative, oltre il limite di cui al comma 8, previa comunque autorizzazione aziendale, è a carico dello specialista ambulatoriale e del professionista comprese:
a) attività di tutoraggio ed insegnamento in sede di attività professionale (ad es. corsi tirocinanti per la Medicina Generale, Medicina Specialistica, Personale tecnico-infermieristico);
b) attività di tutoraggio ed insegnamento pre-post- laurea (scuole di specializzazione), previo accordo con le Universitàprofessionista.
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Formazione continua. 1. La A decorrere dal 1° gennaio 2010, in attuazione di quanto previsto dall'art. 6 della legge n. 53/2000 in materia di formazione professionale, complementare e continua, per lo specialista ambulatoriale ed il professionistaanche tenuto conto delle offerte formative programmate dallo Stato, riguarda la crescita culturale dalle regioni e professionale del medico degli enti locali con l'utilizzo di risorse pubbliche nel finanziamento di piani formativi aziendali e/o interaziendali, al fine di accrescere le conoscenze e le attività inerenti ai servizi e alle prestazioni erogate per garantire i livelli essenziali di assistenza e competenze ulteriori o integrative relative ai livelli assistenziali aggiuntivi previsti dagli atti programmatori regionali, secondo professionali dei lavoratori si conviene quanto previsto dagli Accordi della Conferenza Stato-Regionisegue.
2. Le RegioniFatti salvi gli eventuali accordi aziendali in materia, promuovono la programmazione le offerte formative delle iniziative aziende sono finalizzate a rispondere in modo efficace alle esigenze di tutela della sicurezza del lavoro, miglioramento della qualità del servizio, di incremento della produttività del lavoro, nonché di sviluppo dei percorsi professionali. A tal fine l'attenzione delle aziende potrà essere rivolta, in particolare:
a) alla generalità del personale in materia di salute e sicurezza del lavoro, al fine di promuoverla e consolidarla nello svolgimento delle diverse tipologie, modalità e condizioni della prestazione lavorativa, fermi restando gli obblighi formativi di cui al D.Lgs. n. 81/2008;
b) al personale neo-assunto, compreso quello con contratto di apprendistato professionalizzante, al fine di assicurargli un efficace inserimento in azienda;
c) alla generalità del personale, per la formazione continuaconsentire un apprendimento permanente e un costante aggiornamento;
d) a singoli profili o categorie - compresi i quadri - e gruppi professionali, tenendo conto degli obiettivi formativi sia al fine di interesse nazionalecreare o potenziare figure professionali ritenute strategiche;
e) al personale interessato da processi di innovazione tecnologica e/o processi di rilevante ristrutturazione aziendale che comportano sostanziali modifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa, individuati dalla Conferenza Stato-regioni sia al fine di specifico interesse regionale e aziendale. I programmi prevedono momenti di formazione comune con altri medici convenzionati operanti nel territorio, medici dipendenti, ospedalieri e non, ed altri operatori sanitarirealizzare una riqualificazione delle competenze/professionalità per un proficuo reimpiego.
3. Le Regioni possono riconoscere, Tenuto anche conto degli avvicendamenti nella gestione dei servizi in accordo con l’Università e per le parti di rispettiva competenza, attività formative dello specialista ambulatoriale appalto e del professionista nelle seguenti aree:
a) insegnamento universitario turn over nonché dell'attivazione di base pre laurea
b) aggiornamento nuovi servizi, nell'ultimo trimestre di ogni anno, l'azienda - ferme restando le esigenze tecnico-organizzative del servizio - potrà programmare gli interventi formativi per l'anno seguente, con riguardo ai profili professionali selezionati e audit
c) ricerca clinico-epidemiologica al numero delle ore specificamente dedicate, alle modalità e sperimentazionefinalità di espletamento: tale programmazione è oggetto di esame congiunto alle competenti Rappresentanze sindacali aziendali.
4. Allo specialista ambulatoriale e al professionista sono assegnati i crediti formativi secondo i criteri definiti dalla Commissione nazionale per la formazione continua e dagli Accordi della Conferenza Stato-Regioni.
5. La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività ai sensi del presente Accordo. Lo specialista ambulatoriale e il professionista, è tenuto a soddisfare il proprio debito annuale di crediti formativi attraverso attività che abbiano come obiettivi formativi quelli definiti al comma 2 del presente articolo.
6. Gli eventi (residenziali, formazione a distanza, ecc.) accreditati sulla base degli indirizzi e priorità individuate dalle regioni e dalle aziende danno titolo ad un credito didattico. Danno altresì luogo a crediti formativi, le attività di formazione sul campo incluse le attività di ricerca e sperimentazione, secondo le modalità previste dalla Regione, in base agli accordi della Conferenza Stato-Regioni.
7. I corsi regionali ed aziendali possono valere fino al 70% del debito formativo annuale. Le aziende garantiscono le attività formative, nei limiti delle risorse disponibili e ad esse assegnate, sulla base degli accordi regionali e nel rispetto della programmazione regionale, prevedendo appropriate forme di partecipazione degli Ordini e/o Collegi professionali e sentite le Organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, a livello aziendale, assicurando la partecipazione delle categorie professionali ai corsi direttamente organizzati.
8. Fino ad un massimo del 30% del credito obbligatorio, lo specialista ambulatoriale e il professionista, ha facoltà di partecipare, con le modalità previste all’art. 38 commi 2 e 3, a corsi non compresi nella programmazione regionale, purché accreditati e inerenti l’attività la specialità svolta in azienda. Tale partecipazione determina il riconoscimento di un permesso retribuito, per ognuna delle giornate di assenza e per le corrispondenti ore di incarico non svolte, nel limite massimo di 32 ore annue. Sono fatti salvi gli Accordi regionali ai quali si rimanda, anche per la disciplina dei permessi retribuiti in caso di formazione a distanza (F.A.D.).
9. Lo specialista ambulatoriale e il professionista che, nel triennio non abbia conseguito il minimo di crediti formativi previsto, è escluso da ogni aumento di orario di incarico ai sensi del presente Accordo, fino al conseguimento di detto minimo formativo.
10. Le Regioni e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale concordano annualmente l’ammontare dello specifico finanziamento destinato alla formazione continua.
11. Ai sensi del D.L.vo n.502/92 e successive modificazioni e integrazioni, la formazione continua è sviluppata anche secondo percorsi formativi autogestiti.
12. La partecipazione ad iniziative formative, oltre il limite fini di cui al comma 83, previa comunque autorizzazione aziendale, è a carico dello specialista ambulatoriale e la partecipazione contemporanea dei dipendenti interessati ai corsi formativi non dovrà pregiudicare la regolarità del professionista comprese:
a) attività di tutoraggio ed insegnamento in sede di attività professionale (ad es. corsi tirocinanti per la Medicina Generale, Medicina Specialistica, Personale tecnico-infermieristico);
b) attività di tutoraggio ed insegnamento pre-post- laurea (scuole di specializzazione), previo accordo con le Universitàservizio.
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Formazione continua. 1Formazione diritto soggettivo del lavoratore Obbligo per l’azienda di predisporre percorsi formativi e 24 ore pro-ca- pite nel triennio a carico azienda. La In assenza, diritto del lavoratore di ricercare e partecipare a formazio- ne all’esterno ● 24 ore pro-capite, di cui 2/3 a carico dell’azienda ● formazione su competenze trasversali, linguistiche, digitali, tecni- che o gestionali, impiegabili nel contesto lavorativo dell’azienda. ● contributo spese fino a 300 Euro a carico dell'azienda. Percentuale di assenza contemporanea: di norma 3% complessivo tra Formazione e Diritto allo studio. Ruolo delle Commissioni nazionali, territoriali, aziendali e Rsu e refe- renti della formazione per condivisione programmi formativi. ● Ogni lavoratore deve usufruire di 1 giorno l’anno di formazione [al minimo 1 giorno] ● Rete dal livello nazionale a livello azien- dale di commissioni per il monitoraggio, l’indirizzo e la supervisione di azioni for- mative condivise [Commissione Naziona- le; Commissione Territoriale; Commissio- ne Aziendale; Referente Aziendale For- mazione e Apprendistato] ● Registro della Formazione per ciascuna azienda 2016 2019 È stato ridefinito il capitolo relativo al diritto allo studio (150 ore/250 ore), prevedendo la conferma del monte ore aziendale triennale (n. dipendenti x 7 x 3) per il suo utilizzo corsi di lingua italiana per lavoratori stranieri, e il suo allargamento, al fine di migliorare la propria cultura, per i corsi di al- fabetizzazione, scuola dell’obbligo, per la scuola professionale, complementare superiore secondaria e continuauniversitaria, utilizzando il “quadro europeo delle qualifiche per lo specialista ambulatoriale ed il professionistal’apprendimento permanente”. L’inclusione delle scuole professionali e dell’università rappresenta nel nostro contratto un’estensione del diritto allo studio. In particolare per i lavoratori studenti universitari, riguarda la crescita culturale e professionale del medico e oltre i giorni retribuiti per ciascun giorno d’esame, le attività inerenti ai servizi e alle prestazioni erogate per garantire i livelli essenziali di assistenza e competenze ulteriori o integrative relative ai livelli assistenziali aggiuntivi previsti dagli atti programmatori regionali120 ore annue non retribuite, secondo quanto previsto dagli Accordi della Conferenza Stato-Regioni.
2. Le Regioni, promuovono la programmazione delle iniziative le 150 ore retribuite triennali (50 ore annue) potranno essere utilizzate con maggior flessibilità per la formazione continua, tenendo conto preparazione degli obiettivi formativi sia di interesse nazionale, individuati dalla Conferenza Stato-regioni sia di specifico interesse regionale e aziendaleesami. I programmi prevedono momenti di formazione comune con altri medici convenzionati operanti nel territorio, medici dipendenti, ospedalieri e non, ed altri operatori sanitariOltre i 9 esami triennali il lavoratore avrà diritto a 16 ore retribuite aggiuntive per ogni esame.
3. Le Regioni possono riconoscere, anche in accordo con l’Università e per le parti di rispettiva competenza, attività formative dello specialista ambulatoriale e del professionista nelle seguenti aree:
a) insegnamento universitario di base pre laurea
b) aggiornamento e audit
c) ricerca clinico-epidemiologica e sperimentazione.
4. Allo specialista ambulatoriale e al professionista sono assegnati i crediti formativi secondo i criteri definiti dalla Commissione nazionale per la formazione continua e dagli Accordi della Conferenza Stato-Regioni.
5. La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività ai sensi del presente Accordo. Lo specialista ambulatoriale e il professionista, è tenuto a soddisfare il proprio debito annuale di crediti formativi attraverso attività che abbiano come obiettivi formativi quelli definiti al comma 2 del presente articolo.
6. Gli eventi (residenziali, formazione a distanza, ecc.) accreditati sulla base degli indirizzi e priorità individuate dalle regioni e dalle aziende danno titolo ad un credito didattico. Danno altresì luogo a crediti formativi, le attività di formazione sul campo incluse le attività di ricerca e sperimentazione, secondo le modalità previste dalla Regione, in base agli accordi della Conferenza Stato-Regioni.
7. I corsi regionali ed aziendali possono valere fino al 70% del debito formativo annuale. Le aziende garantiscono le attività formative, nei limiti delle risorse disponibili e ad esse assegnate, sulla base degli accordi regionali e nel rispetto della programmazione regionale, prevedendo appropriate forme di partecipazione degli Ordini e/o Collegi professionali e sentite le Organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, a livello aziendale, assicurando la partecipazione delle categorie professionali ai corsi direttamente organizzati.
8. Fino ad un massimo del 30% del credito obbligatorio, lo specialista ambulatoriale e il professionista, ha facoltà di partecipare, con le modalità previste all’art. 38 commi 2 e 3, a corsi non compresi nella programmazione regionale, purché accreditati e inerenti l’attività la specialità svolta in azienda. Tale partecipazione determina il riconoscimento di un permesso retribuito, per ognuna delle giornate di assenza e per le corrispondenti ore di incarico non svolte, nel limite massimo di 32 ore annue. Sono fatti salvi gli Accordi regionali ai quali si rimanda, anche per la disciplina dei permessi retribuiti in caso di formazione a distanza (F.A.D.).
9. Lo specialista ambulatoriale e il professionista che, nel triennio non abbia conseguito il minimo di crediti formativi previsto, è escluso da ogni aumento di orario di incarico ai sensi del presente Accordo, fino al conseguimento di detto minimo formativo.
10. Le Regioni e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale concordano annualmente l’ammontare dello specifico finanziamento destinato alla formazione continua.
11. Ai sensi del D.L.vo n.502/92 e successive modificazioni e integrazioni, la formazione continua è sviluppata anche secondo percorsi formativi autogestiti.
12. La partecipazione ad iniziative formative, oltre il limite di cui al comma 8, previa comunque autorizzazione aziendale, è a carico dello specialista ambulatoriale e del professionista comprese:
a) attività di tutoraggio ed insegnamento in sede di attività professionale (ad es. corsi tirocinanti per la Medicina Generale, Medicina Specialistica, Personale tecnico-infermieristico);
b) attività di tutoraggio ed insegnamento pre-post- laurea (scuole di specializzazione), previo accordo con le Università.
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Formazione continua. 1. La formazione professionale, complementare e continua, per lo specialista ambulatoriale ed il professionista, riguarda la crescita culturale e professionale del medico e le attività inerenti ai servizi e alle prestazioni erogate per garantire i livelli essenziali di assistenza e competenze ulteriori o integrative relative ai livelli assistenziali aggiuntivi previsti dagli atti programmatori regionali, secondo quanto previsto dagli Accordi della Conferenza Stato-Regioni.
2. Le Regioni, promuovono la programmazione delle iniziative per la formazione continua, tenendo conto degli obiettivi formativi sia di interesse nazionale, individuati dalla Conferenza Stato-regioni sia di specifico interesse regionale e aziendale. I programmi prevedono momenti di formazione comune con altri medici convenzionati operanti nel territorio, medici dipendenti, ospedalieri e non, ed altri operatori sanitari.
3. Le Regioni possono riconoscere, anche in accordo con l’Università e per le parti di rispettiva competenza, attività formative dello specialista ambulatoriale e del professionista nelle seguenti aree:
a) insegnamento universitario di base pre laurea
b) aggiornamento e audit
c) ricerca clinico-epidemiologica e sperimentazione.. A.C.N. non più in vigore, sostituito dall'A.C.N. del 17/12/2015
4. Allo specialista ambulatoriale e al professionista sono assegnati i crediti formativi secondo i criteri definiti dalla Commissione nazionale per la formazione continua e dagli Accordi della Conferenza Stato-Regioni.
5. La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività ai sensi del presente Accordo. Lo specialista ambulatoriale e il professionista, è tenuto a soddisfare il proprio debito annuale di crediti formativi attraverso attività che abbiano come obiettivi formativi quelli definiti al comma 2 del presente articolo.
6. Gli eventi (residenziali, formazione a distanza, ecc.) accreditati sulla base degli indirizzi e priorità individuate dalle regioni e dalle aziende danno titolo ad un credito didattico. Danno altresì luogo a crediti formativi, le attività di formazione sul campo incluse le attività di ricerca e sperimentazione, secondo le modalità previste dalla Regione, in base agli accordi della Conferenza Stato-Regioni.
7. I corsi regionali ed aziendali possono valere fino al 70% del debito formativo annuale. Le aziende garantiscono le attività formative, nei limiti delle risorse disponibili e ad esse assegnate, sulla base degli accordi regionali e nel rispetto della programmazione regionale, prevedendo appropriate forme di partecipazione degli Ordini e/o Collegi professionali e sentite le Organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, a livello aziendale, assicurando la partecipazione delle categorie professionali ai corsi direttamente organizzati.
8. Fino ad un massimo del 30% del credito obbligatorio, lo specialista ambulatoriale e il professionista, ha facoltà di partecipare, con le modalità previste all’art. 38 commi 2 e 3, a corsi non compresi nella programmazione regionale, purché accreditati e inerenti l’attività la specialità svolta in azienda. Tale partecipazione determina il riconoscimento di un permesso retribuito, per ognuna delle giornate di assenza e per le corrispondenti ore di incarico non svolte, nel limite massimo di 32 ore annue. Sono fatti salvi gli Accordi regionali ai quali si rimanda, anche per la disciplina dei permessi retribuiti in caso di formazione a distanza (F.A.D.).
9. Lo specialista ambulatoriale e il professionista che, nel triennio non abbia conseguito il minimo di crediti formativi previsto, è escluso da ogni aumento di orario di incarico ai sensi del presente Accordo, fino al conseguimento di detto minimo formativo.
10. Le Regioni e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale concordano annualmente l’ammontare dello specifico finanziamento destinato alla formazione continua.
11. Ai sensi del D.L.vo n.502/92 e successive modificazioni e integrazioni, la formazione continua è sviluppata anche secondo percorsi formativi autogestiti.
12. La partecipazione ad iniziative formative, oltre il limite di cui al comma 8, previa comunque autorizzazione aziendale, è a carico dello specialista ambulatoriale e del professionista comprese:: A.C.N. non più in vigore, sostituito dall'A.C.N. del 17/12/2015
a) attività di tutoraggio ed insegnamento in sede di attività professionale (ad es. corsi tirocinanti per la Medicina Generale, Medicina Specialistica, Personale tecnico-infermieristico);
b) attività di tutoraggio ed insegnamento pre-post- laurea (scuole di specializzazione), previo accordo con le Università.
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Samples: Accordo Collettivo Nazionale
Formazione continua. 1. La In attuazione di quanto previsto dall'art. 6 della legge n. 53/2000 in materia di formazione professionale, complementare e continua, per lo specialista ambulatoriale ed il professionistaanche tenuto conto delle offerte formative programmate dallo Stato, riguarda la crescita culturale dalle regioni e professionale del medico degli enti locali con l'utilizzo di risorse pubbliche nel finanziamento di piani formativi aziendali e/o interaziendali, al fine di accrescere le conoscenze e le attività inerenti ai servizi e alle prestazioni erogate per garantire i livelli essenziali di assistenza e competenze ulteriori o integrative relative ai livelli assistenziali aggiuntivi previsti dagli atti programmatori regionali, secondo professionali dei lavoratori si conviene quanto previsto dagli Accordi della Conferenza Stato-Regionisegue.
2. Le RegioniFatti salvi gli eventuali accordi aziendali in materia, promuovono la programmazione le offerte formative delle iniziative aziende sono finalizzate a rispondere in modo efficace alle esigenze di tutela della sicurezza del lavoro, miglioramento della qualità del servizio, di incremento della produttività del lavoro, nonché di sviluppo dei percorsi professionali. A tal fine l'attenzione delle aziende potrà essere rivolta, in particolare:
a) alla generalità del personale in materia di salute e sicurezza del lavoro, al fine di promuoverla e consolidarla nello svolgimento delle diverse tipologie, modalità e condizioni della prestazione lavorativa, fermi restando gli obblighi formativi di cui al D.Lgs. n. 81/2008;
b) al personale neoassunto, compreso quello con contratto di inserimento e di apprendistato professionalizzante, al fine di assicurargli un efficace inserimento in azienda;
c) alla generalità del personale, per la formazione continuaconsentire un apprendimento permanente e un costante aggiornamento;
d) a singoli profili o categorie - compresi i quadri - e gruppi professionali, tenendo conto degli obiettivi formativi sia al fine di interesse nazionalecreare o potenziare figure professionali ritenute strategiche;
e) al personale interessato da processi di innovazione tecnologica e/o processi di rilevante ristrutturazione aziendale che comportano sostanziali modifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa, individuati dalla Conferenza Stato-regioni sia al fine di specifico interesse regionale e aziendale. I programmi prevedono momenti di formazione comune con altri medici convenzionati operanti nel territorio, medici dipendenti, ospedalieri e non, ed altri operatori sanitarirealizzare una riqualificazione delle competenze/professionalità per un proficuo reimpiego.
3. Le Regioni possono riconoscere, Tenuto anche conto degli avvicendamenti nella gestione dei servizi in accordo con l’Università e per le parti di rispettiva competenza, attività formative dello specialista ambulatoriale appalto e del professionista nelle seguenti aree:
a) insegnamento universitario turn over nonché dell'attivazione di base pre laurea
b) aggiornamento nuovi servizi, nell'ultimo trimestre di ogni anno, l'azienda - ferme restando le esigenze tecnico- organizzative del servizio - potrà programmare gli interventi formativi per l'anno seguente, con riguardo ai profili professionali selezionati e audit
c) ricerca clinico-epidemiologica al numero delle ore specificamente dedicate, alle modalità e sperimentazionefinalità di espletamento: tale programmazione è oggetto di esame congiunto alle competenti Rappresentanze sindacali aziendali.
4. Allo specialista ambulatoriale e Ai fini di cui al professionista sono assegnati i crediti comma 3, la partecipazione contemporanea dei dipendenti interessati ai corsi formativi secondo i criteri definiti dalla Commissione nazionale per non dovrà pregiudicare la formazione continua e dagli Accordi della Conferenza Stato-Regioniregolarità del servizio.
5. La partecipazione alle attività Le iniziative formative di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività ai sensi del presente Accordo. Lo specialista ambulatoriale e il professionista, è tenuto a soddisfare il proprio debito annuale di crediti formativi attraverso attività che abbiano come obiettivi formativi quelli definiti cui al comma 2 del presente articolo2, lettere a), b), e) sono collocate all'interno dell'orario di lavoro; quelle di cui alle lettere c), d) possono essere collocate anche al di fuori dell'orario di lavoro. In entrambi i casi con decorrenza dell'ordinaria retribuzione globale; fermo restando che la formazione espletata fuori dall'orario di lavoro non dà diritto alla maggiorazione per lavoro straordinario.
6. Gli eventi (residenzialiNel primo trimestre di ogni anno, formazione a distanza, ecc.) accreditati sulla base degli indirizzi e priorità individuate dalle regioni e dalle aziende danno titolo ad l'azienda promuove un credito didattico. Danno altresì luogo a crediti formativi, incontro con le attività di formazione sul campo incluse le attività di ricerca e sperimentazione, secondo le modalità previste dalla Regione, in base agli accordi della Conferenza Stato-Regionicompetenti Rappresentanze sindacali aziendali per un esame congiunto dei risultati dell'attività formativa dell'anno precedente.
7. I corsi regionali ed aziendali possono valere fino al 70% L'attività formativa di cui alla presente lettera C) è registrata nel Libretto formativo del debito formativo annualecittadino del dipendente interessato. Le aziende garantiscono le attività formativeAi fini delle offerte nelle gare di appalto, nei limiti delle risorse disponibili e ad esse assegnate, sulla base degli accordi regionali e nel rispetto della programmazione regionale, prevedendo appropriate forme di partecipazione degli Ordini e/o Collegi professionali e sentite le Organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, a livello aziendale, assicurando la partecipazione delle categorie professionali ai corsi direttamente organizzati.
8. Fino ad un massimo tabella del 30% del credito obbligatorio, lo specialista ambulatoriale e il professionista, ha facoltà di partecipare, con le modalità previste all’art. 38 commi 2 e 3, a corsi non compresi nella programmazione regionale, purché accreditati e inerenti l’attività la specialità svolta in azienda. Tale partecipazione determina il riconoscimento di un permesso retribuito, per ognuna delle giornate di assenza e per le corrispondenti ore di incarico non svolte, nel limite massimo di 32 ore annue. Sono fatti salvi gli Accordi regionali ai quali si rimanda, anche per la disciplina costo orario deve evidenziare l'onere dei permessi retribuiti in caso di formazione a distanza (F.A.D.).
9. Lo specialista ambulatoriale e il professionista che, nel triennio non abbia conseguito il minimo di crediti formativi previsto, è escluso da ogni aumento di orario di incarico ai sensi del presente Accordo, fino al conseguimento di detto minimo formativo.
10. Le Regioni e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale concordano annualmente l’ammontare dello specifico finanziamento destinato alla formazione continua.
11. Ai sensi del D.L.vo n.502/92 e successive modificazioni e integrazioni, la formazione continua è sviluppata anche secondo percorsi formativi autogestiti.
12. La partecipazione ad iniziative formative, oltre il limite dei congedi di cui al comma 8, previa comunque autorizzazione aziendale, è a carico dello specialista ambulatoriale e del professionista comprese:
a) attività di tutoraggio ed insegnamento in sede di attività professionale (ad es. corsi tirocinanti per la Medicina Generale, Medicina Specialistica, Personale tecnico-infermieristico);
b) attività di tutoraggio ed insegnamento pre-post- laurea (scuole di specializzazione), previo accordo con le Universitàpresente articolo.
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Formazione continua. 1. La formazione professionale, complementare e continua, per lo specialista ambulatoriale ed il professionista, riguarda la crescita culturale e professionale del medico e le attività inerenti ai servizi e alle prestazioni erogate per garantire i livelli essenziali di assistenza e competenze ulteriori o integrative relative ai livelli assistenziali aggiuntivi previsti dagli atti programmatori regionali, secondo quanto previsto dagli Accordi della Conferenza Stato-Regioni.
2. Le Regioni, promuovono la programmazione delle iniziative per la formazione continua, tenendo conto degli obiettivi formativi sia di interesse nazionale, individuati dalla Conferenza Stato-regioni sia di specifico interesse regionale e aziendale. I programmi prevedono momenti di formazione comune con altri medici convenzionati operanti nel territorio, medici dipendenti, ospedalieri e non, ed altri operatori sanitari.
3. Le Regioni possono riconoscere, anche in accordo con l’Università e per le parti di rispettiva competenza, attività formative dello specialista ambulatoriale e del professionista nelle seguenti aree:
a) insegnamento universitario di base pre laurea
b) aggiornamento e audit
c) ricerca clinico-epidemiologica e sperimentazione.
4. Allo specialista ambulatoriale e al professionista sono assegnati i crediti formativi secondo i criteri definiti dalla Commissione nazionale per la formazione continua e dagli Accordi della Conferenza Stato-Regioni.
5. La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività ai sensi del presente Accordo. Lo specialista ambulatoriale e il professionista, è tenuto a soddisfare il proprio debito annuale di crediti formativi attraverso attività che abbiano come obiettivi formativi quelli definiti al comma 2 del presente articolo.
6. . Gli eventi (residenziali, formazione a distanza, ecc.) accreditati sulla base degli indirizzi e priorità individuate dalle regioni e dalle aziende danno titolo ad un credito didattico. Danno altresì luogo a crediti formativi, le attività di formazione sul campo incluse le attività di ricerca e sperimentazione, secondo le modalità previste dalla Regione, in base agli accordi della Conferenza Stato-Regioni.
7. I corsi regionali ed aziendali possono valere fino al 70% del debito formativo annuale. Le aziende garantiscono le attività formative, nei limiti delle risorse disponibili e ad esse assegnate, sulla base degli accordi regionali e nel rispetto della programmazione regionale, prevedendo appropriate forme di partecipazione degli Ordini e/o Collegi professionali e sentite le Organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, a livello aziendale, assicurando la partecipazione delle categorie professionali ai corsi direttamente organizzati.
8. Fino ad un massimo del 30% del credito obbligatorio, lo specialista ambulatoriale e il professionista, ha facoltà di partecipare, con le modalità previste all’art. 38 commi 2 e 3, a corsi non compresi nella programmazione regionale, purché accreditati e inerenti l’attività la specialità svolta in azienda. Tale partecipazione determina il riconoscimento di un permesso retribuito, per ognuna delle giornate di assenza e per le corrispondenti ore di incarico non svolte, nel limite massimo di 32 ore annue. Sono fatti salvi gli Accordi regionali ai quali si rimanda, anche per la disciplina dei permessi retribuiti in caso di formazione a distanza (F.A.D.).
9. Lo specialista ambulatoriale e il professionista che, nel triennio non abbia conseguito il minimo di crediti formativi previsto, è escluso da ogni aumento di orario di incarico ai sensi del presente Accordo, fino al conseguimento di detto minimo formativo.
10. Le Regioni e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale concordano annualmente l’ammontare dello specifico finanziamento destinato alla formazione continua.
11. Ai sensi del D.L.vo n.502/92 e successive modificazioni e integrazioni, la formazione continua è sviluppata anche secondo percorsi formativi autogestiti.
12. La partecipazione ad iniziative formative, oltre il limite di cui al comma 8, previa comunque autorizzazione aziendale, è a carico dello specialista ambulatoriale e del professionista comprese:
a) attività di tutoraggio ed insegnamento in sede di attività professionale (ad es. corsi tirocinanti per la Medicina Generale, Medicina Specialistica, Personale tecnico-infermieristico);
b) attività di tutoraggio ed insegnamento pre-post- laurea (scuole di specializzazione), previo accordo con le Università.
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Samples: Accordo Collettivo Nazionale
Formazione continua. 1. La formazione professionaleA decorrere dal 1º gennaio 2010, complementare e continua, per lo specialista ambulatoriale ed il professionista, riguarda la crescita culturale e professionale del medico e le attività inerenti ai servizi e alle prestazioni erogate per garantire i livelli essenziali in attuazione di assistenza e competenze ulteriori o integrative relative ai livelli assistenziali aggiuntivi previsti dagli atti programmatori regionali, secondo quanto previsto dagli Accordi dall'art. 6 della Conferenza Stato-Regioni.
2. Le Regioni, promuovono la programmazione delle iniziative per la legge n. 53/2000 in materia di formazione continua, tenendo anche tenuto conto degli obiettivi delle offerte formative programmate dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali con l'utilizzo di risorse pubbliche nel finanziamento di piani formativi sia aziendali e/o interaziendali, al fine di interesse nazionaleaccrescere le conoscenze e le competenze professionali dei lavoratori si conviene quanto segue. Fatti salvi gli eventuali accordi aziendali in materia, individuati dalla Conferenza Stato-regioni sia le offerte formative delle aziende sono finalizzate a rispondere in modo efficace alle esigenze di specifico interesse regionale e aziendaletutela della sicurezza del lavoro, miglioramento della qualità del servizio, di incremento della produttività del lavoro, nonché di sviluppo dei percorsi professionali. I programmi prevedono momenti di formazione comune con altri medici convenzionati operanti nel territorioA tal fine l'attenzione delle aziende potrà essere rivolta, medici dipendenti, ospedalieri e non, ed altri operatori sanitari.
3. Le Regioni possono riconoscere, anche in accordo con l’Università e per le parti di rispettiva competenza, attività formative dello specialista ambulatoriale e del professionista nelle seguenti areeparticolare:
a) insegnamento universitario alla generalità del personale in materia di base pre laureasalute e sicurezza del lavoro, al fine di promuoverla e consolidarla nello svolgimento delle diverse tipologie, modalità e condizioni della prestazione lavorativa, fermi restando gli obblighi formativi di cui al D.Lgs. n. 81/2008;
b) aggiornamento al personale neoassunto, compreso quello con contratto di inserimento e auditdi apprendistato professionalizzante, al fine di assicurargli un efficace inserimento in azienda;
c) ricerca clinico-epidemiologica alla generalità del personale, per consentire un apprendimento permanente e sperimentazione.un costante aggiornamento;
4. Allo specialista ambulatoriale d) a singoli profili o categorie - compresi i quadri - e gruppi professionali, al professionista sono assegnati i crediti formativi secondo i criteri definiti dalla Commissione nazionale per la formazione continua e dagli Accordi della Conferenza Stato-Regioni.fine di creare o potenziare figure professionali ritenute strategiche;
5. La partecipazione alle attività e) al personale interessato da processi di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività ai sensi del presente Accordo. Lo specialista ambulatoriale e il professionista, è tenuto a soddisfare il proprio debito annuale di crediti formativi attraverso attività che abbiano come obiettivi formativi quelli definiti al comma 2 del presente articolo.
6. Gli eventi (residenziali, formazione a distanza, ecc.) accreditati sulla base degli indirizzi e priorità individuate dalle regioni e dalle aziende danno titolo ad un credito didattico. Danno altresì luogo a crediti formativi, le attività di formazione sul campo incluse le attività di ricerca e sperimentazione, secondo le modalità previste dalla Regione, in base agli accordi della Conferenza Stato-Regioni.
7. I corsi regionali ed aziendali possono valere fino al 70% del debito formativo annuale. Le aziende garantiscono le attività formative, nei limiti delle risorse disponibili e ad esse assegnate, sulla base degli accordi regionali e nel rispetto della programmazione regionale, prevedendo appropriate forme di partecipazione degli Ordini innovazione tecnologica e/o Collegi professionali processi di rilevante ristrutturazione aziendale che comportano sostanziali modifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa, al fine di realizzare una riqualificazione delle competenze/professionalità per un proficuo reimpiego. Tenuto anche conto degli avvicendamenti nella gestione dei servizi in appalto e sentite del "turn over" nonché dell'attivazione di nuovi servizi, nell'ultimo trimestre di ogni anno, l'azienda - ferme restando le Organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, a livello aziendale, assicurando la partecipazione delle categorie professionali ai corsi direttamente organizzati.
8. Fino ad un massimo esigenze tecnico-organizzative del 30% del credito obbligatorio, lo specialista ambulatoriale e il professionista, ha facoltà di partecipareservizio - potrà programmare gli interventi formativi per l'anno seguente, con le riguardo ai profili professionali selezionati e al numero delle ore specificamente dedicate, alle modalità previste all’art. 38 commi 2 e 3, a corsi non compresi nella finalità di espletamento: tale programmazione regionale, purché accreditati e inerenti l’attività la specialità svolta in azienda. Tale partecipazione determina il riconoscimento è oggetto di un permesso retribuito, per ognuna delle giornate di assenza e per le corrispondenti ore di incarico non svolte, nel limite massimo di 32 ore annue. Sono fatti salvi gli Accordi regionali ai quali si rimanda, anche per la disciplina dei permessi retribuiti in caso di formazione a distanza (F.A.D.).
9. Lo specialista ambulatoriale e il professionista che, nel triennio non abbia conseguito il minimo di crediti formativi previsto, è escluso da ogni aumento di orario di incarico ai sensi del presente Accordo, fino al conseguimento di detto minimo formativo.
10. Le Regioni e le Organizzazioni esame congiunto alle competenti Rappresentanze sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale concordano annualmente l’ammontare dello specifico finanziamento destinato alla formazione continua.
11aziendali. Ai sensi del D.L.vo n.502/92 e successive modificazioni e integrazioni, la formazione continua è sviluppata anche secondo percorsi formativi autogestiti.
12. La partecipazione ad iniziative formative, oltre il limite fini di cui al comma 83, previa comunque autorizzazione aziendalela partecipazione contemporanea dei dipendenti interessati ai corsi formativi non dovrà pregiudicare la regolarità del servizio. Le iniziative formative di cui al comma 2, è a carico dello specialista ambulatoriale e del professionista comprese:
lett. a) attività di tutoraggio ed insegnamento in sede di attività professionale (ad es. corsi tirocinanti per la Medicina Generale, Medicina Specialistica, Personale tecnico-infermieristico);
b) attività di tutoraggio ed insegnamento pre-post- laurea (scuole di specializzazione), previo accordo b), e) sono collocate all'interno dell'orario di lavoro; quelle di cui alle lett. c), d) possono essere collocate anche al di fuori dell'orario di lavoro. In entrambi i casi con decorrenza dell'ordinaria retribuzione globale; fermo restando che la formazione espletata fuori dall'orario di lavoro non dà diritto alla maggiorazione per lavoro straordinario. Nel primo trimestre di ogni anno, l'azienda promuove un incontro con le Universitàcompetenti Rappresentanze sindacali aziendali per un esame congiunto dei risultati dell'attività formativa dell'anno precedente. L'attività formativa di cui alla presente lett. C) è registrata nel libretto formativo del cittadino del dipendente interessato. Ai fini delle offerte nelle gare di appalto, la tabella del costo orario deve evidenziare l'onere dei permessi e dei congedi di cui al presente articolo.
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Formazione continua. 1. La formazione professionale, complementare e continuacon- tinua, per lo specialista ambulatoriale ed il professionistaprofes- sionista, riguarda la crescita culturale e professionale professio- nale del medico e le attività inerenti ai servizi e alle al- le prestazioni erogate per garantire i livelli essenziali essen- ziali di assistenza e competenze ulteriori o integrative integra- tive relative ai livelli assistenziali aggiuntivi previsti pre- visti dagli atti programmatori regionali, secondo quanto previsto dagli Accordi della Conferenza StatoSta- to-Regioni.
2. Le Regioni, promuovono la programmazione delle del- le iniziative per la formazione continua, tenendo conto degli obiettivi formativi sia di interesse nazionalena- zionale, individuati dalla Conferenza Stato-regioni regio- ni sia di specifico interesse regionale e aziendale. I programmi prevedono momenti di formazione comune con altri medici convenzionati operanti nel territorio, medici dipendenti, ospedalieri e non, ed altri operatori sanitari.
3. Le Regioni possono riconoscere, anche in accordo con l’Università e per le parti di rispettiva competenzacompe- tenza, attività formative dello specialista ambulatoriale ambula- toriale e del professionista nelle seguenti aree:
a) insegnamento universitario di base pre laurea
b) aggiornamento e audit
c) ricerca clinico-epidemiologica e sperimentazionesperimenta- zione.
4. Allo specialista ambulatoriale e al professionista sono assegnati i crediti formativi secondo i criteri definiti dalla Commissione nazionale per la formazione forma- zione continua e dagli Accordi della Conferenza Stato-Regioni.
5. La partecipazione alle attività di formazione continua con- tinua costituisce requisito indispensabile per svolgere svol- xxxx attività ai sensi del presente Accordo. Lo specialista spe- cialista ambulatoriale e il professionista, è tenuto a soddisfare il proprio debito annuale di crediti formativi for- mativi attraverso attività che abbiano come obiettivi obiet- tivi formativi quelli definiti al comma 2 del presente pre- sente articolo.
6. Gli eventi (residenziali, formazione a distanza, ecc.) accreditati sulla base degli indirizzi e priorità prio- xxxx individuate dalle regioni e dalle aziende danno dan- no titolo ad un credito didattico. Danno altresì luogo a crediti formativi, le attività di formazione formazio- ne sul campo incluse le attività di ricerca e sperimentazionespe- rimentazione, secondo le modalità previste dalla Regione, in base agli accordi della Conferenza Stato-Regioni.
7. I corsi regionali ed aziendali possono valere fino al 70% del debito formativo annuale. Le aziende garantiscono le attività formative, nei limiti delle risorse disponibili e ad esse assegnate, sulla base degli accordi regionali e nel rispetto della del- la programmazione regionale, prevedendo appropriate appro- priate forme di partecipazione degli Ordini e/o Collegi Col- legi professionali e sentite le Organizzazioni sindacali sin- dacali di categoria maggiormente rappresentative, a livello aziendale, assicurando la partecipazione delle categorie professionali ai corsi direttamente organizzati.
8. Fino ad un massimo del 30% del credito obbligatorioobbliga- torio, lo specialista ambulatoriale e il professionistaprofessio- nista, ha facoltà di partecipare, con le modalità previste all’art. 38 commi 2 e 3, a corsi non compresi com- presi nella programmazione regionale, purché accreditati ac- creditati e inerenti l’attività la specialità svolta in aziendaazien- da. Tale partecipazione determina il riconoscimento riconosci- mento di un permesso retribuito, per ognuna delle del- le giornate di assenza e per le corrispondenti ore di incarico non svolte, nel limite massimo di 32 ore annue. Sono fatti salvi gli Accordi regionali ai quali si rimanda, anche per la disciplina dei permessi retribuiti in caso di formazione a distanza distan- za (F.A.D.).
9. Lo specialista ambulatoriale e il professionista che, nel triennio non abbia conseguito il minimo di crediti formativi previsto, è escluso da ogni aumento di orario di incarico ai sensi del presente Accordo, fino al conseguimento di detto minimo formativo.
10. Le Regioni e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale concordano annualmente l’ammontare dello specifico finanziamento destinato alla formazione continua.
11. Ai sensi del D.L.vo n.502/92 e successive modificazioni e integrazioni, la formazione continua è sviluppata anche secondo percorsi formativi autogestiti.
12. La partecipazione ad iniziative formative, oltre il limite di cui al comma 8, previa comunque autorizzazione aziendale, è a carico dello specialista ambulatoriale e del professionista comprese:
a) attività di tutoraggio ed insegnamento in sede di attività professionale (ad es. corsi tirocinanti per la Medicina Generale, Medicina Specialistica, Personale tecnico-infermieristico);
b) attività di tutoraggio ed insegnamento pre-post- laurea (scuole di specializzazione), previo accordo con le Università.
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Formazione continua. 1. La Il riferimento delle Aziende per determinare l'ammontare del finanziamento per l'aggiornamento professionale e la formazione professionalepermanente di cui all'art. 33 dell'ACN, complementare e continua, deve essere in linea con quello previsto per lo specialista ambulatoriale ed il professionista, riguarda la crescita culturale e professionale i dipendenti per i quali si fa riferimento alla circolare del medico e le attività inerenti ai servizi e alle prestazioni erogate per garantire i livelli essenziali di assistenza e competenze ulteriori o integrative relative ai livelli assistenziali aggiuntivi previsti dagli atti programmatori regionali, secondo quanto previsto dagli Accordi Ministero della Conferenza Stato-Regionifunzione pubblica n. 14 del 24.4.95 che prevede una cifra annua pari all’1% del monte salari.
2. Le Regioni, promuovono la programmazione delle iniziative A tal fine le parti prendono a riferimento l'ammontare complessivo della spesa sostenuta annualmente dalle Aziende sanitarie nell'ambito regionale per la formazione continua, tenendo conto degli obiettivi formativi sia di interesse retribuzione dei medici e professionisti convenzionati ai sensi dell'Accordo nazionale, individuati dalla Conferenza Stato-regioni sia di specifico interesse regionale e aziendale. I programmi prevedono momenti di formazione comune con altri medici convenzionati operanti nel territorio, medici dipendenti, ospedalieri e non, ed altri operatori sanitari.
3. Lo specialista, il veterinario o il professionista, titolari di rapporti convenzionali nella stessa branca presso più Aziende che svolgono il medesimo programma formativo, partecipano alla formazione presso l'Azienda ove hanno il maggior numero di ore di incarico;
4. Le Regioni possono riconoscereattività di formazione si articolano in obbligatorie e facoltative e saranno così disciplinate:
a. le attività obbligatorie, cui destinare il finanziamento di cui ai precedenti commi 1 e 2, comprendono: - i corsi di aggiornamento organizzati dalla Regione e dalle Aziende; - i programmi, stabiliti dalle Aziende, di frequenza obbligatoria a iniziative di aggiornamento professionale attuate da altri soggetti individuati dalla stessa Azienda; le precedenti attività dovranno soddisfare almeno il 70% dei crediti formativi.
b. i percorsi formativi facoltativi, anche autogestiti dai sanitari convenzionati, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 33 dell’ACN. Nel caso in accordo con l’Università cui l’Azienda non sia in grado di garantire il 70% dei crediti formativi, che sono obbligatori ai sensi del Programma ECM varato dal Ministero della Salute, gli specialisti, i veterinari ed i professionisti partecipano a convegni, congressi e corsi di formazione e aggiornamento usufruendo di un permesso retribuito per le parti ore di rispettiva competenzadurata del corso, non superando i limiti orari previsti per il personale dipendente. Partecipa al calcolo di tale orario il tempo impiegato per il raggiungimento della sede se posta fuori regione. E’ previsto un contributo per il rimborso spese documentate, da regolamentare a livello Aziendale, nell’ambito del finanziamento previsto per la formazione comunque non inferiore a quanto stabilito al comma 1. L’Azienda a tal proposito, sentito il parere delle XX.XX. rappresentative, deve programmare entro il 30 novembre dell’anno precedente le attività formative per permettere agli specialisti di integrare la formazione con offerte di provider esterni. Almeno il 50% della formazione programmata dall’Azienda deve riguardare la branca specialistica ed il 50% argomenti di carattere generale.
5. A livello aziendale il Responsabile della Formazione promuove appositi incontri con i Responsabili di branca e con le XX.XX. maggiormente rappresentative al fine di raggiungere specifiche intese finalizzate all’ottimizzazione delle risorse destinate alla formazione e all’aggiornamento sia obbligatori che facoltativi nel senso di coniugare, ove possibile, i percorsi di cui alle lettere a e b del precedente comma.
6. Le parti, inoltre, concordano di promuovere appositi incontri appena saranno effettivamente operanti gli articoli 16-bis, 16-ter e 16-quater introdotti dal decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di raggiungere ulteriori specifiche intese sull'applicazione dell'art. 33 dell'Accordo nazionale, ed in particolare: - sui temi formativi di interesse regionale ; - sull'organizzazione e sulla gestione della formazione continua; - sull'ammontare dello specialista ambulatoriale specifico finanziamento regionale ed aziendale da destinare alla formazione continua. - sulle modalità di formazione a distanza (FAD); anche per la FAD si applicano le stesse modalità già previste per i permessi retribuiti facendo si che ad ogni ora (ECM) di aggiornamento corrisponda almeno un’ora di permesso.
7. Le parti convengono, nell’ambito della formazione permanente, sulla funzione docente del medico specialista, del veterinario e del professionista per la formazione professionale, infermieristica, dell’educazione sanitaria nelle seguenti aree:
a) insegnamento scuole oltre che nelle aree dell’insegnamento universitario di base pre laurea
b) e post-laurea e specialistico, aggiornamento e ed audit
c) , ricerca clinico-clinica epidemiologica e sperimentazione.
48. Allo specialista ambulatoriale e al professionista sono assegnati i crediti E’ prevista la possibilità di sviluppare percorsi formativi secondo i criteri definiti dalla Commissione nazionale per la formazione continua e dagli Accordi della Conferenza Stato-Regioni.
5. La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività ai sensi del presente Accordo. Lo specialista ambulatoriale e il professionista, è tenuto a soddisfare il proprio debito annuale di crediti formativi attraverso attività che abbiano come finalizzati ad acquisire competenze specifiche coerenti con gli obiettivi formativi quelli definiti al comma 2 del presente articolo.
6. Gli eventi (residenziali, formazione a distanza, ecc.) accreditati sulla base degli indirizzi e priorità individuate dalle regioni e dalle aziende danno titolo ad un credito didattico. Danno altresì luogo a crediti formativi, le attività di formazione sul campo incluse le attività di ricerca e sperimentazione, secondo le modalità previste dalla Regione, in base agli accordi della Conferenza Stato-Regioni.
7. I corsi regionali ed aziendali possono valere fino al 70% del debito formativo annuale. Le aziende garantiscono le attività formative, nei limiti delle risorse disponibili e ad esse assegnate, sulla base degli accordi regionali e nel rispetto della programmazione regionaleaziendali. In tale ambito si possono prevedere periodi di frequenza clinica, prevedendo appropriate forme di partecipazione degli Ordini e/acquisito il consenso dell’Azienda, presso ospedali, cliniche universitarie o Collegi professionali e sentite le Organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentativealtre strutture idonee, a livello aziendale, assicurando la partecipazione delle categorie professionali ai corsi direttamente organizzati.
8. Fino ad un massimo del 30% del credito obbligatorio, lo specialista ambulatoriale e il professionista, ha facoltà di partecipare, con le modalità previste all’art. 38 commi 2 e 3, a corsi non compresi nella programmazione regionale, purché accreditati e inerenti l’attività la specialità svolta in azienda. Tale partecipazione determina fermo restando il riconoscimento di un del permesso retribuito, sia per ognuna delle giornate di assenza e gli specialisti, che per le corrispondenti ore di incarico non svolte, nel limite massimo di 32 ore annue. Sono fatti salvi gli Accordi regionali ai quali si rimanda, anche per la disciplina dei permessi retribuiti in caso di formazione a distanza (F.A.D.)i veterinari ed i professionisti.
9. Lo specialista ambulatoriale e il professionista che, nel triennio non abbia conseguito il minimo di crediti formativi previsto, è escluso da ogni aumento di orario di incarico ai sensi del presente Accordo, fino al conseguimento di detto minimo formativo.
10. Le Regioni e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale concordano annualmente l’ammontare dello specifico finanziamento destinato alla formazione continua.
11. Ai sensi del D.L.vo n.502/92 e successive modificazioni e integrazioni, la formazione continua è sviluppata anche secondo percorsi formativi autogestiti.
12. La partecipazione ad iniziative formative, oltre il limite di cui al comma 8, previa comunque autorizzazione aziendale, è a carico dello specialista ambulatoriale e del professionista comprese:
a) attività di tutoraggio ed insegnamento in sede di attività professionale (ad es. corsi tirocinanti per la Medicina Generale, Medicina Specialistica, Personale tecnico-infermieristico);
b) attività di tutoraggio ed insegnamento pre-post- laurea (scuole di specializzazione), previo accordo con le Università.
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Samples: Secondo Accordo Regionale