Common use of Fornitura dei mezzi di prova - gestione del caso assicurativo Clause in Contracts

Fornitura dei mezzi di prova - gestione del caso assicurativo. Con la denuncia del sinistro, l'assicurato deve fornire alla Società ogni notizia utile in suo possesso, precisando le iniziative che intende assumere per la tutela dei propri interessi; successivamente, deve fornirle un'informativa adeguata, regolare e tempestiva circa lo svolgimento della vertenza, trasmettendo, o dando istruzioni al proprio difensore di trasmettere alla Società tutti i documenti e le notizie da questa ritenuti utili ai fini di tale informativa. • Se in qualsiasi momento la Società, in base all'informativa ricevuta, giudica manifestamente infondate le ragioni dell'Assicurato o ritiene obiettivamente soddisfacente il risultato ottenuto, gliene dà comunicazione scritta e motivata, e provvede al rimborso, sempre se dovute a termini di polizza, delle spese maturate fino a quel momento a carico dell'Assicurato, garantendo comunque tutti gli oneri fino all’esaurimento del grado di giudizio in corso. • Se ciononostante questi intende iniziare l'azione o resistere alla pretesa avversaria, lo fa a proprio rischio. Se però ottiene un risultato favorevole, la Società è tenuta a rifondergli le spese tenute a suo carico comprese quelle dell’arbitraggio se a lui fu contrario. • Parimenti, se l'assicurato intende proseguire l'azione, lo fa a proprio rischio: ma se ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza conseguito, la Società è tenuta a rifondergli le spese rimaste a suo carico, fino a concorrenza della differenza tra i due risultati. • In caso di divergenza di opinioni fra l'Assicurato e la Società sulla possibilità di esito favorevole di un ricorso al Giudice superiore, deciderà, con esclusione delle vie giudiziarie, un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ove ha domicilio l'Assicurata. Le spese di tale arbitraggio saranno a carico della parte soccombente. • In tutti i casi l'assicurato deve comunicare alla Società la sua decisione, e restano fermi i massimali pattuiti.

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Samples: Capitolato Di Assicurazione Tutela Legale E Peritale, Polizza Di Assicurazione Per La Responsabilita' Civile Verso Terzi E La Responsabilita’ Amministrativa Di Amministratori E/O Dipendenti Della Pubblica Amministrazione, www.comune.campoformido.ud.it

Fornitura dei mezzi di prova - gestione del caso assicurativo. Con la denuncia del sinistro, l'assicurato l’assicurato deve fornire alla Società ogni notizia utile in suo possesso, precisando le iniziative che intende assumere per la tutela dei propri interessi; successivamente, deve fornirle un'informativa un’informativa adeguata, regolare e tempestiva circa lo svolgimento della vertenza, trasmettendo, o dando istruzioni al proprio difensore di trasmettere alla Società tutti i documenti e le notizie da questa ritenuti utili ai fini di tale informativa. • Se in qualsiasi momento la Società, in base all'informativa all’informativa ricevuta, giudica manifestamente infondate le ragioni dell'Assicurato dell’Assicurato o ritiene obiettivamente soddisfacente il risultato ottenuto, gliene dà comunicazione scritta e motivata, e provvede al rimborso, sempre se dovute a termini di polizza, delle spese maturate fino a quel momento a carico dell'Assicuratodell’Assicurato, garantendo comunque tutti gli oneri fino all’esaurimento del grado di giudizio in corso. • Se ciononostante questi intende iniziare l'azione l’azione o resistere alla pretesa avversaria, lo fa a proprio rischio. Se però ottiene un risultato favorevole, la Società è tenuta a rifondergli le spese tenute a suo carico comprese quelle dell’arbitraggio se a lui fu contrario. • Parimenti, se l'assicurato l’assicurato intende proseguire l'azionel’azione, lo fa a proprio rischio: ma se ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza conseguito, la Società è tenuta a rifondergli le spese rimaste a suo carico, fino a concorrenza della differenza tra i due risultati. • In caso di divergenza di opinioni fra l'Assicurato l’Assicurato e la Società sulla possibilità di esito favorevole di un ricorso al Giudice superiore, deciderà, con esclusione delle vie giudiziarie, un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se tale accordo non si realizza, l'arbitro l’arbitro verrà designato dal Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ove ha domicilio l'Assicuratal’Assicurata. Le spese di tale arbitraggio saranno a carico della parte soccombente. • In tutti i casi l'assicurato l’assicurato deve comunicare alla Società la sua decisione, e restano fermi i massimali pattuiti.

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Samples: www.autovie.it