Common use of Foro competente - Mediazione Clause in Contracts

Foro competente - Mediazione. In tutti i casi in cui le parti intendano rivolgersi all’Autorità Giudiziaria per la risoluzione di una controversia civile tra di loro insorta in materia di contratti assicurativi, esse devono, ai sensi del D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche, rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell’apposito registro presso il Ministero di Giustizia, e avente sede nel luogo del giudice territorialmente competente a decidere la controversia. In tal caso, l’Assicurato deve far pervenire all’Impresa la richiesta di media- zione, depositata presso uno di tali organismi, quale condizione di procedi- bilità dell’eventuale domanda giudiziale. Resta in ogni caso ferma la possibilità, per Impresa e Assicurato, di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria. Per qualunque controversia relativa all’esecuzione o interpretazione della presente Polizza o comunque dalla stessa derivante il Foro competente sarà quello di Residenza della parte attrice, ad eccezione del caso in cui il Con- traente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. N. 206/2005. In tale ultimo caso sarà competente il Foro nella cui circoscrizio- ne si trova la Residenza od il domicilio elettivo del contraente.

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Foro competente - Mediazione. In Eccezion fatta per le controversie aventi ad oggetto il risarcimento del danno da rc auto, in tutti i casi in cui le parti intendano rivolgersi all’Autorità Giudiziaria Giudi- ziaria per la risoluzione di una controversia civile tra di loro insorta in materia di contratti assicurativi, esse devono, ai sensi del D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche, rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell’apposito registro presso il Ministero di Giustizia, e avente sede nel luogo del giudice territorialmente competente a decidere la controversia. In tal caso, l’Assicurato deve far pervenire all’Impresa la richiesta di media- zionemediazio- ne, depositata presso uno di tali organismi, quale condizione di procedi- bilità procedibilità dell’eventuale domanda giudiziale. Resta in ogni caso ferma la possibilità, per Impresa e Assicurato, di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria. Per qualunque controversia relativa all’esecuzione o interpretazione della presente pre- sente Polizza o comunque dalla stessa derivante il Foro competente sarà quello quel- lo di Residenza della parte attrice, ad eccezione del caso in cui il Con- traente Contraente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. N. 206/2005. In tale ultimo caso sarà competente il Foro nella cui circoscrizio- ne circoscrizione si trova la Residenza od il domicilio elettivo del contraente.

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Foro competente - Mediazione. In tutti i casi in cui le parti intendano rivolgersi all’Autorità Giudiziaria per la risoluzione risolu- zione di una controversia civile tra di loro insorta in materia di contratti assicurativi, esse devono, ai sensi del D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche, rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell’apposito registro presso il Ministero di Giustizia, e avente sede nel luogo del giudice territorialmente competente a decidere la controversia. In tal caso, l’Assicurato deve far pervenire all’Impresa la richiesta di media- zionemediazione, depositata presso uno di tali organismi, quale condizione di procedi- bilità dell’eventuale procedibilità dell’even- tuale domanda giudiziale. Resta in ogni caso ferma la possibilità, per Impresa e Assicurato, di rivolgersi all’Autorità all’Au- torità Giudiziaria. Per qualunque controversia relativa all’esecuzione o interpretazione della presente Polizza o comunque dalla stessa derivante il Foro competente sarà quello di Residenza Resi- denza della parte attrice, ad eccezione del caso in cui il Con- traente Contraente rivesta la qualifica qua- lifica di consumatore ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. N. 206/2005. In tale ultimo caso sarà competente il Foro nella cui circoscrizio- ne circoscrizione si trova la Residenza od il domicilio elettivo del contraente.

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Foro competente - Mediazione. In Eccezion fatta per le controversie aventi ad oggetto il risarcimento del danno da rc auto, in tutti i casi in cui le parti intendano rivolgersi all’Autorità Giudiziaria per la risoluzione di una controversia civile tra di loro insorta in materia di contratti assicurativi, esse devono, ai sensi del D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche, rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell’apposito nell’ap- posito registro presso il Ministero di Giustizia, e avente sede nel luogo del giudice territorialmente competente a decidere la controversia. In tal caso, l’Assicurato deve far pervenire all’Impresa la richiesta di media- zionemediazione, depositata presso uno di tali organismi, quale condizione di procedi- bilità dell’eventuale procedibilità dell’even- tuale domanda giudiziale. Resta in ogni caso ferma la possibilità, per Impresa e Assicurato, di rivolgersi all’Autorità all’Au- torità Giudiziaria. Per qualunque controversia relativa all’esecuzione o interpretazione della presente Polizza o comunque dalla stessa derivante il Foro competente sarà quello di Residenza Resi- denza della parte attrice, ad eccezione del caso in cui il Con- traente Contraente rivesta la qualifica qua- lifica di consumatore ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. N. 206/2005. In tale ultimo caso sarà competente il Foro nella cui circoscrizio- ne circoscrizione si trova la Residenza od il domicilio elettivo del contraente.

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Foro competente - Mediazione. In tutti i casi in cui le parti intendano rivolgersi all’Autorità Giudiziaria per la risoluzione risolu- zione di una controversia civile tra di loro insorta in materia di contratti assicurativiassicurati- vi, esse devono, ai sensi del D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche, rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell’apposito registro presso il Ministero di Giustizia, e avente sede nel luogo del giudice territorialmente competente a decidere la controversia. In tal caso, l’Assicurato deve far pervenire all’Impresa la richiesta di media- zionemediazione, depositata presso uno di tali organismi, quale condizione di procedi- bilità dell’eventuale procedibilità dell’even- tuale domanda giudiziale. Resta in ogni caso ferma la possibilità, per Impresa e Assicurato, di rivolgersi all’Autorità all’Au- torità Giudiziaria. Per qualunque controversia relativa all’esecuzione o interpretazione della presente Polizza o comunque dalla stessa derivante il Foro competente sarà quello di Residenza Resi- denza della parte attrice, ad eccezione del caso in cui il Con- traente Contraente rivesta la qualifica qua- lifica di consumatore ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. N. 206/2005. In tale ultimo caso sarà competente il Foro nella cui circoscrizio- ne circoscrizione si trova la Residenza od il domicilio elettivo del contraenteContraente.

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Foro competente - Mediazione. In tutti i casi in cui le parti intendano rivolgersi all’Autorità Giudiziaria per la risoluzione di una controversia civile tra di loro insorta in materia di contratti assicurativi, esse devono, ai sensi del D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 e successive succes- sive modifiche, rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell’apposito registro presso il Ministero di Giustizia, e avente sede nel luogo del giudice territorialmente competente a decidere la controversia. In tal caso, l’Assicurato deve far pervenire all’Impresa la richiesta di media- zionemediazio- ne, depositata presso uno di tali organismi, quale condizione di procedi- bilità procedibilità dell’eventuale domanda giudiziale. Resta in ogni caso ferma la possibilità, per Impresa e Assicurato, di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria. Per qualunque controversia relativa all’esecuzione o interpretazione della presente pre- sente Polizza o comunque dalla stessa derivante il Foro competente sarà quello quel- lo di Residenza della parte attrice, ad eccezione del caso in cui il Con- traente Contraente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. N. 206/2005. In tale ultimo caso sarà competente il Foro nella cui circoscrizio- ne circoscrizione si trova la Residenza od il domicilio elettivo del contraente.

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Samples: Contratto Per L’assicurazione Della Responsabilità Civile Verso Terzi Derivante Dalla Circolazione

Foro competente - Mediazione. In Eccezion fatta per le controversie aventi ad oggetto il risarcimento del danno da rc auto, in tutti i casi in cui le parti intendano rivolgersi all’Autorità Giudiziaria per la risoluzione di una controversia civile tra di loro insorta in materia di contratti assicurativi, esse devono, ai sensi del D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche, rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell’apposito nell’ap- posito registro presso il Ministero di Giustizia, e avente sede nel luogo del giudice territorialmente competente a decidere la controversia. In tal caso, l’Assicurato deve far pervenire all’Impresa la richiesta di media- zionemediazione, depositata presso uno di tali organismi, quale condizione di procedi- bilità dell’eventuale procedibilità dell’even- tuale domanda giudiziale. Resta in ogni caso ferma la possibilità, per Impresa e Assicurato, di rivolgersi all’Autorità all’Au- torità Giudiziaria. Per qualunque controversia relativa all’esecuzione o interpretazione della presente Polizza Po- lizza o comunque dalla stessa derivante il Foro competente sarà quello di Residenza della parte attrice, ad eccezione del caso in cui il Con- traente Contraente rivesta la qualifica di consumatore consu- matore ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. N. 206/2005. In tale ultimo caso sarà competente il Foro nella cui circoscrizio- ne circoscrizione si trova la Residenza od il domicilio elettivo del contraente.

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Foro competente - Mediazione. In tutti i casi in cui le parti intendano rivolgersi all’Autorità Giudiziaria per la risoluzione di una controversia civile tra di loro insorta in materia di contratti assicurativi, esse devono, ai sensi del D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 e successive succes- sive modifiche, rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell’apposito registro presso il Ministero di Giustizia, e avente sede nel luogo del giudice territorialmente competente a decidere la controversia. In tal caso, l’Assicurato deve far pervenire all’Impresa la richiesta di media- zionemediazio- ne, depositata presso uno di tali organismi, quale condizione di procedi- bilità procedibilità dell’eventuale domanda giudiziale. Resta in ogni caso ferma la possibilità, per Impresa e Assicurato, di rivolgersi rivolger- si all’Autorità Giudiziaria. Per qualunque controversia relativa all’esecuzione o interpretazione della presente Polizza o comunque dalla stessa derivante il Foro competente sarà quello di Residenza della parte attrice, ad eccezione del caso in cui il Con- traente Contraente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. N. 206/2005. In tale ultimo caso sarà competente il Foro nella cui circoscrizio- ne circoscrizione si trova la Residenza od il domicilio elettivo del contraenteContraente.

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Samples: www.cargeas.it

Foro competente - Mediazione. In tutti i casi in cui le parti intendano rivolgersi all’Autorità Giudiziaria per la risoluzione di una controversia civile tra di loro insorta in materia di contratti assicurativi, esse devono, ai sensi del D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche, rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell’apposito registro presso il Ministero di Giustizia, e avente sede nel luogo del giudice territorialmente competente a decidere la controversia. In tal caso, l’Assicurato deve far pervenire all’Impresa la richiesta di media- zionemediazione, depositata presso uno di tali organismi, quale condizione di procedi- bilità procedibilità dell’eventuale domanda giudiziale. Resta in ogni caso ferma la possibilità, per Impresa e Assicurato, di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria. Per qualunque controversia relativa all’esecuzione o interpretazione della presente Polizza o comunque dalla stessa derivante il Foro competente sarà quello di Residenza della parte attrice, ad eccezione del caso in cui il Con- traente Contraente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. N. 206/2005. In tale ultimo caso sarà competente il Foro nella cui circoscrizio- ne circoscrizione si trova la Residenza od il domicilio elettivo del contraente.

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Samples: Polizza r.c. Auto

Foro competente - Mediazione. In Eccezion fatta per le controversie aventi ad oggetto il risarcimento del danno da rc auto, in tutti i casi in cui le parti intendano rivolgersi all’Autorità Giudiziaria per la risoluzione di una controversia civile tra di loro insorta in materia di contratti assicurativiassicu- rativi, esse devono, ai sensi del D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche, rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell’apposito registro presso il Ministero di Giustizia, e avente sede nel luogo del giudice territorialmente competente a decidere la controversia. In tal caso, l’Assicurato deve far pervenire all’Impresa la richiesta di media- zionemediazione, depositata de- positata presso uno di tali organismi, quale condizione di procedi- bilità procedibilità dell’eventuale domanda giudiziale. Resta in ogni caso ferma la possibilità, per Impresa e Assicurato, di rivolgersi all’Autorità all’Au- torità Giudiziaria. Per qualunque controversia relativa all’esecuzione o interpretazione della presente Polizza o comunque dalla stessa derivante il Foro competente sarà quello di Residenza Residen- za della parte attrice, ad eccezione del caso in cui il Con- traente Contraente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. N. 206/2005. In tale ultimo caso sarà competente com- petente il Foro nella cui circoscrizio- ne circoscrizione si trova la Residenza od il domicilio elettivo del contraente.

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Samples: Contratto Per L’assicurazione Della Responsabilità Civile Verso Terzi

Foro competente - Mediazione. In tutti i casi in cui le parti intendano rivolgersi all’Autorità Giudiziaria per la risoluzione di una controversia civile tra di loro insorta in materia di contratti assicurativi, esse devono, ai sensi del D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche, rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell’apposito registro presso il Ministero di Giustizia, e avente sede nel luogo del giudice territorialmente competente a decidere la controversia. In tal caso, l’Assicurato deve far pervenire all’Impresa la richiesta di media- zionemediazione, depositata deposita- ta presso uno di tali organismi, quale condizione di procedi- bilità procedibilità dell’eventuale domanda giudiziale. Resta in ogni caso ferma la possibilità, per Impresa e Assicurato, di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria. Per qualunque controversia relativa all’esecuzione o interpretazione della presente Polizza o comunque dalla stessa derivante il Foro competente sarà quello di Residenza della parte attrice, ad eccezione del caso in cui il Con- traente Contraente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. N. 206/2005. In tale ultimo caso sarà competente il Foro nella cui circoscrizio- ne circoscrizione si trova la Residenza od il domicilio elettivo del contraente.contraent

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