Indennizzo La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Sottoscrizione La sottoscrizione del contratto può essere effettuata presso il soggetto distributore incaricato dell’attività di intermediazione, compilando l’apposito Modulo di Proposta. Il contratto si considera perfezionato alla data pagamento del premio, previa sottoscrizione del Modulo di Proposta. La data di decorrenza è la data in cui il contratto inizia a produrre i suoi effetti. Le coperture assicura- tive hanno inizio dalle ore 24 della data di investimento del premio, indicata nel Modulo di Proposta, il mercoledì della settimana successiva a quella di sottoscrizione della Modulo di Proposta o, nel caso in cui tale giorno risulti festivo, il giorno lavorativo immediatamente successivo). Il premio versato dall'Investitore-Contraente viene investito e convertito in quote il mercoledì della settimana successiva alla data di sottoscrizione. Pertanto il numero delle quote attribuite al con- tratto si calcola dividendo il versamento, o parte di esso destinato al Fondo Interno per il valore unitario delle quote del Fondo a tale data. In caso di circostanze di carattere eccezionale indipendenti dalla Compagnia per le quali non è possibile procedere all’attribuzione delle quote nel giorno e con il valore unitario di quote previsti, il premio verrà investito il primo giorno utile successivo e al valore unitario di quote di quel giorno. I versamenti vengono effettuati direttamente a favore della Compagnia mediante bonifico su conto intestato alla Compagnia. L'Investitore-Contraente ha la possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi, nonché di effettuare trasferimenti in nuovi Fondi istituiti successivamente alla sottoscrizione del contratto, previa conse- gna della relativa informativa da parte della Società tratta dal Prospetto aggiornato. Il premio versato viene convertito in quote il mercoledì della settimana successiva alla data di versa- mento. Pertanto il numero delle quote attribuite al contratto si calcola dividendo il versamento, o parte di esso destinato a ciascun Fondo Interno per il valore unitario delle quote del Fondo a tale data. In caso di circostanze di carattere eccezionale indipendenti dalla Compagnia per le quali non è possibile procedere all’attribuzione delle quote nel giorno e con il valore unitario di quote previsti, il premio verrà investito il primo giorno utile successivo e al valore unitario di quote di quel giorno. Eurovita, entro dieci giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote, provvede a comuni- care all'Investitore-Contraente, a mezzo lettera di conferma di conclusione del contratto e dell’investimento dei premi, le seguenti informazioni: premi lordi versati, premi investiti, numero delle quote attribuite, loro valore unitario e giorno cui tale valore si riferisce, data di decorrenza della polizza. Analoga informativa, entro 10 giorni lavorativi, viene resa in occasione di versamenti aggiuntivi.
Corrispettivo 4.1. A fronte di quanto previsto agli artt. 1 e 5, il Cliente corrisponderà a Hilti un canone mensile per ognuno degli attrezzi in fleet, secondo le modalità e le condizioni descritte nel/nei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”. Hilti ha facoltà di monitorare l’indice di incremento dei prezzi al consumo registrato dall’ISTAT. In ogni momento dell’esecuzione del contratto, qualora nei 12 (dodici) mesi precedenti tale incremento sia superiore al 4%, Hilti potrà aggiornare i canoni mensili, sulla base di tale variazione e ne dovrà dare tempestiva comunicazione al Cliente. 4.2. Hilti si riserva la facoltà di concedere in locazione al Cliente ulteriori attrezzi, ad integrazione dell’elenco di cui al/ai “sotto-contratto/i e/o “FM sottocontratto n°”, cui si applicheranno i termini, le condizioni e il listino del contratto di “Fleet Management”, in vigore al momento della richiesta da parte del Cliente. 4.3. Il Cliente non potrà in alcun caso sospendere e/o ritardare l’integrale pagamento dei canoni pattuiti e non potrà sollevare alcuna eccezione in difetto del puntuale ed integrale pagamento di quanto dovuto. 4.4. È facoltà di Hilti richiedere al Cliente il versamento di un deposito cauzionale infruttifero, a garanzia delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente contratto. Tale deposito ritornerà nella disponibilità del Cliente allo scioglimento del presente contratto, previa verifica da parte di Hilti dello stato di conservazione degli attrezzi in fleet e del puntuale adempimento, da parte del Cliente stesso, alle obbligazioni contrattuali. Nell’ipotesi in cui il Cliente prenda in locazione ulteriori attrezzi in fleet rispetto a quelli originariamente indicati nel/nei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”, Hilti potrà chiedere un’integrazione del deposito cauzionale infruttifero. Il Cliente autorizza sin d’ora Hilti a trattenere l’importo versato a titolo di deposito cauzionale, nell’ipotesi in cui, al termine del periodo di locazione e/o di proroga ovvero alla data di scioglimento e/o risoluzione del presente contratto ovvero di recesso dallo stesso, il Cliente stesso risulti debitore di Hilti per fornitura di prodotti e/o servizi “Hilti”, anche se diversi da quelli oggetto del presente contratto. 4.5. Per ogni attrezzo smarrito o rubato, Hilti si riserva la facoltà di richiedere al Cliente il pagamento di una somma non superiore al 15% del prezzo di listino di vendita in vigore al momento della consegna di
Collaudo Il collaudo si riferisce a tutte le attività comprese installazione, configurazione, avviamento e migrazione dati. Il collaudo viene eseguito dopo il completamento dei test ed è orientato all’accettazione formale; ha connotati di validazione e deve garantire la copertura completa dei requisiti. La fase di test è interna all’Aggiudicatario, che deve comunque consegnare all’ente l’elenco dei test eseguiti ed i relativi risultati. Qualora il DEC ritenga che la fase di test non sia stata sufficientemente esaustiva, lo stesso può chiedere una integrazione dei test effettuati. Le operazioni di collaudo consisteranno nella verifica delle funzionalità realizzate in contraddittorio con un rappresentante designato dall’Aggiudicatario. Le “Specifiche di collaudo” dovranno essere sottoposte preventivamente al DEC per accettazione entro il termine indicato nel Piano di attività e comunque entro 20 (venti) giorni solari precedenti la data prevista di rilascio della dichiarazione di pronti al collaudo. Tale documento, una volta accettato, rappresenterà una guida per il collaudo, che potrà includere, comunque, tutte le prove che ritenute necessarie dall’ente. Eventuali ulteriori prove che si deciderà di effettuare dovranno essere verbalizzate e costituiranno un addendum alle norme di collaudo sopra citate. Secondo i tempi indicati nel Piano di progetto approvato dall’amministrazione, l’Aggiudicatario comunicherà per iscritto il “Pronti al collaudo”. Qualora in sede di collaudo si riscontrino anomalie pregiudizievoli al servizio, il collaudo, così come attestato dalla sottoscrizione del relativo verbale, avrà valore negativo. In questa ipotesi l’Aggiudicatario sarà tenuto alla eliminazione dei difetti o delle carenze ad essa imputabili entro 20 (venti) giorni solari dal giorno di collaudo negativo dando comunicazione scritta all’amministrazione di essere disponibile al nuovo collaudo. Qualora trascorsi tali 20 (venti) giorni il servizio non sia disponibile per il collaudo, ovvero le nuove prove di collaudo risultino negative, l’amministrazione ha la facoltà di applicare le penali di cui al successivo Par. 28 - Penali. Il collaudo, in relazione agli interventi di manutenzione effettuati, deve comprendere anche i test di regressione.
DICHIARA di non aver usufruito in precedenza di altri finanziamenti finalizzati alla realizzazione anche parziale delle stesse azioni previste nel progetto; - di conoscere la normativa nazionale e regionale che regola la gestione del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC); - di conoscere la Delibera della giunta regionale n. 951 del 27/07/2020 e di tenerne conto in fase di gestione e di rendicontazione del progetto stesso; - di non aver messo in pratica atti, xxxxx o comportamenti discriminatori ai sensi degli artt. 25 e 26 del Decreto legislativo 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ai sensi dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005 n. 246”, accertati da parte della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente. Si trasmettono in allegato alla presente domanda: • Formulario; • Copia dell'atto costitutivo dell’ATS ; • Dichiarazioni (specificare); • Altri allegati (specificare). Luogo e data Firma e timbro del legale rappresentante (nel caso di firma autografa, allegare copia leggibile ed in corso di validità del documento di identità) Allegato 1.b Dichiarazione sostitutiva di affidabilità giuridico-economica-finanziaria e relativa al rispetto della L. 68/99 in materia di inserimento al lavoro dei disabili ai sensi del DPR 445/2000 artt. 46 e 47 (deve essere rilasciata dal capofila e da ciascun partner) Il sottoscritto ………………………...................................................... nato a ………………………….… il…………………….... CF ............................ residente a …………………............................................................. via …………………................................................... CAP ……......... in qualità di legale rappresentante di ……………………………………………………………… avente C.F. o P.IVA , capofila dell'ATS, oppure partner dell'ATS, proponente il progetto ……………………………………………………… consapevole degli effetti penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi dell’articolo 76 del citato DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità: ❑ che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del proprio stato, ovvero di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e che tali circostanze non si sono verificate nell’ultimo quinquennio; ❑ che non è stata pronunciata alcuna condanna nei confronti del sottoscritto, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che determina l’incapacità a contrattare con la P.A.; ❑ ai sensi della vigente normativa antimafia, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni; ❑ di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione del proprio stato e di avere i seguenti dati di posizione assicurativa: INPS matricola sede di INAIL matricola sede di ❑ di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse con i conseguenti adempimenti, secondo la legislazione del proprio stato; per le cooperative: ❑ di applicare il contratto collettivo di lavoro anche per i soci della cooperativa. In riferimento agli obblighi previsti dalla Legge 68/1999 in materia di inserimento al lavoro dei disabili: (scegliere una delle seguenti tre opzioni) ❑ di non essere soggetto in quanto ha un numero di dipendenti inferiore a 15; ❑ di non essere soggetto in quanto pur avendo un numero di dipendenti compreso fra 15 e 35, non ha effettuato nuove assunzioni dal 18/01/2000 o, se anche le ha effettuate, rientra nel periodo di esenzione dalla presentazione della certificazione; ❑ di essere tenuto all’applicazione delle norme che disciplinano l’inserimento dei disabili e di essere in regola con le stesse. Luogo e data Firma e timbro del legale rappresentante di ciascun proponente (nel caso di firma autografa, allegare copia leggibile ed in corso di validità del documento di identità) Allegato 1.c Dichiarazione di attività delegata ai sensi del DPR 445/2000 (se prevista; deve essere rilasciata dal capofila mandatario) Il sottoscritto ……………….……………………………… nato a ……………….………………… il …………………….... CF ........................................................................ residente in ..................................................................................... via …………………................................................... CAP …….... in qualità di legale rappresentante di ……………………………………………………… capofila mandatario del partenariato costituito proponente il progetto denominato “ ” Considerato che la delega dell’attività è resa necessaria per le seguenti ragioni: ………………. ………………………………….………………… Il sottoscritto ……………….……………………………… nato a ……………….…………………. il …………………….... CF ......................................................................... residente in ...................................................................................... via …………………................................................... CAP …….... in qualità di legale rappresentante di ……………………………………………………… soggetto delegato del progetto ……………………………………………………… avente C.F. o P.IVA , con sede a ..................................................................................... via …………………................................................... CAP …….... P. IVA/CF ............................................... Tel. ............................................... E-mail ....................................................
Corrispettivo dell’appalto 1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito dalla seguente tabella: DESCRIZIONE IMPORTI IN EURO A CORPO (C) A MISURA (M) TOTALE 1 Importo lavori === € 56.000,00 € 56.000,00 2 Oneri per l’attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso) === € 1.120,00 € 1.120,00 T IMPORTO TOTALE APPALTO(1 +2) === € 57.120,00 € 57.120,00 2. L’importo contrattuale è costituito dalla somma degli importi determinati nella tabella di cui al comma 1, al netto del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara sul solo importo di cui al rigo 1, relativo all’esecuzione del lavoro a misura. Gli importi stimati dei vari lavori, potranno variare, tanto in più quanto in meno, nei limiti stabiliti dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e dal art. 26 del D.L. n. 50/2022 convertito in Legge 15 luglio 2022, n. 91, senza che ciò costituisca motivo per l’Appaltatore per avanzare pretesa di speciali compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie. 3. Non è soggetto al ribasso l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi del punto 4.1.4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, che restano fissati nella misura determinata nella tabella di cui al comma 1, rigo 2, colonna (M). 4. Ai fini della determinazione della soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e degli importi di classifica per la qualificazione di cui all’articolo 60 del Regolamento generale, rileva l’importo riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo T – IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2) e dell’ultima colonna TOTALE. 5. Ai fini dell’art. 97 del D.Lgs n. 50/2016la stazione appaltante ritiene congrui gli importi del costo del personale e dei costi di sicurezza aziendali indicati rispettivamente nel seguito. DESCRIZIONE IMPORTI IN EURO 1B Costo del personale
FATTO Con ricorso del 24 giugno 2016 il ricorrente lamentava che l’intermediario non avesse dato seguito ad un accordo di rinegoziazione, nonostante l’esistenza di tutte le condizioni e chiedeva all’Arbitro di riconoscere valido ed efficace detto accordo. Xxxxxxx, infatti, il ricorrente di essere contitolare, insieme al coniuge, di un finanziamento contratto con l’intermediario per l’acquisto della prima casa e di aver presentato, in data 9.10.2015, richiesta per la rinegoziazione del mutuo. Narrava ancora il ricorrente che tale richiesta veniva accolta dalla banca, che invitava i clienti a sottoscrivere l’accordo, effettivamente sottoscritto in data 6.11.2015 e inviato all’intermediario. Il ricorrente riferiva, tuttavia, che successivamente veniva contattato dall’intermediario al fine di sottoscrivere una nuova richiesta di rinegoziazione, non essendo la prima andata a buon fine per incompletezza della documentazione, benché i ricorrenti avessero provveduto ad inviare la documentazione mancante; A seguito della nuova richiesta, l’intermediario rifiutava di dar corso alla rinegoziazione, con la seguente motivazione: “manca la scelta di rinegoziazione”. Lamentava, dunque il ricorrente che il comportamento dell’intermediario si è dimostrato in contrasto con il dovere di correttezza e buona fede. L’intermediario resiste alla domanda, sostenendo che la richiesta di rinegoziazione del 9.10.2015 veniva presa in carico dalla banca, che faceva avere ai richiedenti l’istanza che avrebbero dovuto sottoscrivere ed inviare alla banca, secondo le modalità ivi precisate; i clienti, tuttavia, non procedevano all’invio secondo le modalità impartite: in particolare, nel plico inviato mancavano i documenti d’identità e i codici fiscali, con l’apposizione di “visto l’originale” e timbro da parte dell’ufficio postale, benché nell’accettazione della proposta di rinegoziazione che i clienti avrebbero dovuto restituire sottoscritta era chiaramente indicato che essi avrebbero dovuto “firmare…su ogni foglio presso l’Ufficio/Sportello che gestisce l’operazione di mutuo”; L’intermediario era pertanto costretto a rigettare la richiesta di rinegoziazione. Successivamente, in data 4 febbraio 2016, i ricorrenti presentavano una nuova richiesta, in cui tuttavia non era selezionata alcuna opzione in merito al tipo di rinegoziazione. Conseguentemente, detta richiesta era rigettata. In data 17 febbraio 2016 perveniva, infine, un’ulteriore richiesta, finalmente completa, ma anche tale domanda, alla luce delle politiche di credito e ai parametri di valutazione vigenti in quel momento, veniva rigettata. In diritto l’intermediario affermava che, al di fuori di particolari ipotesi normative o accordi con le associazioni di categoria, gli intermediari godono di piena autonomia di giudizio in merito alle determinazioni riguardanti la concessione del credito, sottolineando peraltro che per ben due volte su tre gli ostacoli che hanno condotto al rigetto della richiesta erano imputabili a colpa del ricorrente Quanto alla richiesta risarcitoria, l’intermediario deduceva che il ricorrente non ha allegato alcuna prova dei danni asseritamente subiti, venendo meno all’onere di cui all’art. 2697 c.c..
Malattia Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
Pagamento dell’indennizzo Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando il Contraente dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall’art. 2.2 (Delimitazione dell’assicurazione - Esclusioni).
DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa: A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di rifiutare il pagamento della somma assicurata, se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine dianzi indicato; – di trattenere i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e in ogni caso il premio convenuto per il versamento annuale. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di ridurre la somma dovuta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. L’inesatta dichiarazione della data di nascita dell’Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base alla data di nascita effettiva, del capitale assicurato. Qualora l’Assicurato, che in sede di sottoscrizione della proposta si è dichiarato “non fumatore”, inizi o ricominci a fumare (sigarette, sigari, pipa, sigarette elettroniche, ecc.), anche sporadicamente, dovrà darne comunicazione scritta alla Compagnia entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Ufficio Gestione Canali Proprietari – Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, 1 – 00000 Xxxxxx – Italia. La Compagnia, al ricevimento della comunicazione, provvederà a ricalcolare il capitale assicurato in base al premio corrisposto inizialmente ed ai tassi di tariffa che sarebbero stati utilizzati alla stipula per il caso di Assicurato “fumatore”.