Definizione di FATTO

FATTO qualunque comportamento originante l’evento che concretizza una fattispecie giuridicamente rilevante.
FATTO ricorso ex art.28 legge n.300 del 1970 con cui il Coordinamento della Provincia di Roma clella rappresentanza Sindacale dí Base Federazione, dei Pubblico Impiego R.D.B. P.I., lamentando gravi irregolarita' poste in atto dalla Amministrazione Provinciale di Roma nelle modalità e nei termini della contrattazione di un Accordo prelìminare al Contratto Collettivo Decentrato Integrativo …………..chiede dichiararsi l'antisìndacalità del comportamento dell'Amministrazione Provinciale di Roma ……………secondo la stessa parte rícorrente la RSU si confiqura come agente negoziale necessario nelle trattative per la definizione deglì accordi decentrati e per la stipulazione dei relativi contratti e deve obbligatoriamente esservi coinvolta. …………..appare evidente che il Coordinamento della Provincia di Roma della rappresentanza Sindacale di Base Federazione dei Pubblico Impiego difetta dì legittimazione attiva onde va rilevata la fondatezza della relativa eccezione di parte convenuta, secondo cui il Coordinamento predetto non ha titolo autonomo o diretto a lamentare lesìoni o a richiedere una tutela di interessi di cui è titolare la RSU, mentre è ammesso che lo stesso RDB non è legittimato alla sottoscrizione del contratto íntegrativo. Va infatti tenuto presente che, in base all'Accordo Quadro 7.8.1998, le RSU sono subentrate alle rappresentanze sindacali aziendali nelle titolarità dei diritti sindacali con la conseguenza che le organizzazioni sindacali anche locali sono venute a perdere la titolarítà di posizione sindacale autonoma. Ma l'art-28 richiede per la legittimazione attiva che l'azione sia promossa dall'organismo locale delle associazioni sindacali nazionali, intendendosi questo orqanismo locale come articolazione periferica ma pur sempre dotata di propria autonomia e soggettività Non può ritenersi provato ….che il Coordinamento della Provincia di Roma della rappresentanza Sindacale di Base Federazione dei Pubblico impiego abbia siffatte caratteristiche, ……. Comunque nel merito il ricorrente lamenta il rifiuto della Provincia di rinviare la sottoscrizione dell'accordo preliminare al contratto collettivo decentrato per consentire l'esame della relativa proposta da parte del Consiglio della RSU nonché la sottoscrìzione, di detto contratto solo da alcuni membri della RSU e senza il rispetto dei principio maggioritario. La prima lagnanza poteva avere un peso signifícativo se l'ipotesi di accordo avesse contenuto soluzioni nuove, mai emerse nelle precedenti lunghe trattati...
FATTO. PRESENTE che l’intesa AIR allegata alla D.G.R. 50/50 DEL 28.12.2021 ha effetti diretti nei confronti del Medico in convenzione, identificato con il codice 200766, operante presso il Pronto Soccorso del P.O. di Oristano e ricollocato presso la medesima ASL anteriormente alla data del 13.12.2021; EVIDENZIATO che sulla base di intercorse intese è stato definito uno schema di Accordo secondo la D.G.R. n. 50/50 del 28.12.2021, che è stato inviato alla ASL n.5 di Oristano in data 31.03.2022 con nota prot. AREUS PG/2022/4191 e che si allega in copia alla presente ai fini di una formale approvazione; DATO ATTO che detto Accordo definisce le modalità sulla base delle quali il medico convenzionato in argomento presterà servizio presso la ASL n.5 di Oristano e stabilisce che l’AREUS procederà, in base alle informazioni ricevute, al pagamento degli emolumenti dovuti, fermo restando che i relativi costi saranno oggetto di successivo rimborso a cura della ASL di Oristano; PRESO ATTO che con Deliberazione del Direttore Generale della ASL di Oristano n. 135 del 05.05.2022, avente ad oggetto “Autorizzazione Accordo tra la ASL n. 5 di Oristano e l’AREUS per la gestione giuridico economica del Medico in convenzione ricollocato, identificato con il codice 200766, come da D.G.R. n. 50/50 del 28.12.2021”, l’ASL in argomento ha disposto l’autorizzazione alla stipulazione dell’Accordo di che trattasi, secondo lo schema allegato alla citata Deliberazione; RITENUTO di dover approvare lo schema di Accordo in argomento, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, ai fini della successiva stipula dell’accordo; ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario f.f. e del Direttore Amministrativo f.f., ciascuno per le proprie specifiche competenze ai sensi del D.Lgs. 502/1992 DI PRENDERE ATTO della premessa narrativa, quale parte integrante del presente dispositivo e, per l’effetto:

Examples of FATTO in a sentence

  • ORACLE DECLINA QUALSIASI RESPONSABILITÀ IN MERITO AL FATTO CHE I TOOL DI SVILUPPO INCLUSI NEI PROGRAMMI POSSANO IN QUALCHE MODO REALIZZARE PROGRAMMI PER COMPUTER AVENTI LE CARATTERISTICHE O LE SPECIFICHE DA VOI RICERCATE O CHE TALI PROGRAMMI PER COMPUTER POSSANO RITENERSI ESENTI DA ERRORI.

  • FATTO SALVO QUANTO INDICATO NELLA GARANZIA DI CUI AI DUE PRECEDENTI PARAGRAFI, I MATERIALI UPS SONO FORNITI “NELLO STATO IN CUI SI TROVANO, CON TUTTI I DIFETTI” E NELLO STATO E CONDIZIONI PRESENTI.

  • IBM fornisce le Funzionalità Beta senza alcun obbligo di supporto e "NELLO STATO IN CUI SI TROVANO", NON FORNISCE ALCUN TIPO GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, INCLUSE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO, LE GARANZIE DI TITOLARITA', DI NON VIOLAZIONE DI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE O DI NON INTERFERENZA, NONCHE’ QUALSIASI ALTRA GARANZIA O CONDIZIONE ESPRESSE O IMPLICITE DI COMMERCIABILITA' ED IDONEITA' PER UNO SCOPO SPECIFICO, FATTO SALVO QUANTO STABILITO DA NORME INDEROGABILI DI LEGGE.

  • INOLTRE, IL LICENZIATARIO ACCETTA IL FATTO CHE LA LICENZA, L’ABBONAMENTO, I CORRISPETTIVI PER I SERVIZI E GLI ALTRI CORRISPETTIVI APPLICATI DA AUTODESK E PAGATI DAL LICENZIATARIO SI BASINO SU, E RIFLETTANO, L’ALLOCAZIONE DEL RISCHIO CONTEMPLATO DAL PRESENTE ARTICOLO 7 (LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA’) E CHE LE LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA’ RISULTANTI DAL PRESENTE ARTICOLO 7 (LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA’) SONO UN ELEMENTO ESSENZIALE DELL’ACCORDO FRA LE PARTI.

  • CHE NON È AFFETTO DA ALCOLISMO E NON HA MAI FATTO USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI.


More Definitions of FATTO

FATTO. Il sindaco del Comune di Canicattì premet- te che il consiglio comunale ha deciso il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale disci- plinata dall’art. 243-bis Tuel e ha adottato il relativo Piano, con contestuale richiesta di accesso al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali previsto dall’art. 243-ter Tuel. (Omissis) Il sindaco, descritto il quadro normativo che ascri- ve all’ente locale l’erogazione delle prestazioni di as- sistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisica, delineati gli orien- tamenti della giurisprudenza amministrativa e di legit- timità che non consentono ai comuni di sottrarsi all’esecuzione degli obblighi puntualmente individuati nel Piano educativo individualizzato anche in presen- za di vincoli di bilancio, e menzionate talune pronunce all’esito delle quali il comune è risultato soccombente, chiede, dunque, di conoscere se sia possibile estromet- tere tale voce di spesa dalla base di calcolo su cui ef- fettuare il computo della percentuale di riduzione pre- scritta dalla citata norma, operando in analogia all’ipotesi di esclusione testualmente annoverata al punto n. 5 e relativa al “finanziamento delle spese re- lative all’accoglienza, su disposizione della competen- te autorità giudiziaria, di minori in strutture protette in regime di convitto e semiconvitto”, potendo ravvi- sarsi, in entrambe le fattispecie, la medesima ragione di tutela dei diritti fondamentali aventi rango costitu- zionale di soggetti con minore età. Considerato in diritto – (Omissis) 2. Sul merito della questione proposta, si delineano a seguire i prin- cipali aspetti del contesto normativo e giurispruden- ziale di riferimento.
FATTO. SALVO IL PARAGRAFO PRECEDENTE, NOI NON AVREMO NEI VOSTRI CONFRONTI ALCUNA RESPONSABILITÁ DI NATURA CONTRATTUALE, EXTRA-CONTRATTUALE (NEANCHE PER NEGLIGENZA) AI SENSI DI LEGGE O, DIVERSAMENTE, AI SENSI O IN RELAZIONE ALLE PRESENTI CONDIZIONI, OVVERO ALLA PRESTAZIONE O RICEZIONE DEI SERVIZI PER: […] (IV) PERDITA DI DATI; […] (VI) INTERRUZIONI DI ATTIVTÀ; (VIII) PERDITE INDIRETTE O CONSEQUENZIALI DI QUALSIASI NATURA.
FATTO a Montreal il ventottesimo giorno del mese di maggio dell'anno millenovecentonovantanove nelle lingue inglese, araba, cinese, francese, russa e spagnola, tutti i testi facenti ugualmente fede. La presente convenzione rimarrà depositata negli archivi dell'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile e copie conformi autentiche della stessa verranno trasmesse dal depositario a tutti gli Stati parti della presente convenzione, nonché a tutti gli Stati parti della convenzione di Varsavia, del protocollo dell'Aja, della convenzione di Guadala- xxxx, del protocollo di Città del Guatemala e dei protocolli di Montreal.
FATTO. A Vienna, il 30 aprile 2004, in due originali, ciascuno in lingua tedesca e italiana, entrambi i testi facenti egualmente fede.
FATTO. Per quanto qui ancora rileva, occorre premettere che con distinti ricorsi depositati, per ciascuno, in anni differenti, corrispondenti ai vari provvedimenti di collocazione in cassa integrazione, S.F., L.B., G.F. e C.B., dipendenti della società I.C.M. s.p.a. e I. s.r.l., chiedevano al giudice del lavoro del Tribunale di Brescia di dichiarare illegittimi e comunque annullare i provvedimenti con i quali i ricorrenti erano stati collocati in tempi diversi in CIGS; ordinare la riammissione in servizio nel posto e nelle mansioni precedentemente occupate e condannare la società convenuta al pagamento di tutte le differenze economiche maturate e non percepite dalla data di ciascun illegittimo provvedimento di CIGS alla pronuncia, oltre interessi e rivalutazione monetaria. A sostegno di tali domande sostenevano di essere dipendenti della convenuta; che con accordi del 17.9.2004, del 23.9.2004 e del 24.9.2005 era stata conclusa la procedura per l’applicazione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria; che quindi erano stati posti in CIGS, ma che tale provvedimento doveva ritenersi illegittimo perché l’azienda non aveva precisato i criteri di scelta e previsto la “rotazione dei lavoratori” da collocare in CIGS, non motivando in alcun modo tale decisione (art. 1, commi 2, 7 ed 8, L. 223/91). La I.C. si costituiva ritualmente nei giudizi sostenendo l’infondatezza delle domande. Nel merito la società, per quanto qui ancora rileva, affermava la legittimità dei provvedimenti di CIGS in quanto erano stati assolti tutti gli oneri di informazione e consultazione da parte dell’azienda, richiamando tutti gli incontri ed i verbali di accordo intervenuti fra le parti sociali, i quali avevano accompagnato tutta la procedura. Circa la mancata adozione della rotazione la società rilevava, attraverso l’interpretazione delle norme di riferimento, che essa poteva anche non essere attuata per motivi di ordine tecnico- organizzativo, che non doveva necessariamente essere comunicato alle organizzazioni sindacali. Precisava comunque che la scelta dei ricorrenti era derivata dalla corretta applicazione dei criteri di scelta previsti dalla legge, e segnatamente dal criterio delle “esigenze tecnico-organizzative”, stabilito negli specifici accordi sindacali quale prioritario rispetto agli altri. I ricorsi venivano notificati successivamente anche all’INPS perché la sentenza facesse stato nel confronti dell’Istituto il quale si limitava, costituendosi, a prendere atto della controvers...
FATTO. Estinto anticipatamente, in data 30.3.2016, un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione, stipulato il 18.5.2012, il ricorrente, insoddisfatto dell’interlocuzione intercorsa con l’intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all’Arbitro, tramite il proprio legale di fiducia, chiedendo: 1) in xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx di nullità o, in subordine, di inefficacia delle clausole di non rimborsabilità per contrarietà a norme imperative: 2) nel merito ed in via principale, il rimborso integrale delle commissioni, per un importo totale pari ad euro 5.366,30 (di cui euro 5.096,30 a titolo di integrale ripetizione delle “commissioni di intermediazione”, euro 180,00 a titolo di rimborso quota parte delle spese di istruttoria e riscossione, euro 90,00 a titolo di quota parte delle commissioni bancarie): tale domanda di rimborso integrale è fondata, in particolare, sulla violazione del precetto normativo di cui all’art. 1754 c.c., essendo stato il finanziamento de quo collocato attraverso l’intervento di un soggetto “che fungeva sia da mediatore creditizio che da procuratore della convenuta”; 3) nel merito ed in via subordinata, il rimborso delle commissioni, calcolate in applicazione dell’invalso criterio proporzionale “pro rata temporis”, per un importo complessivo pari ad euro 3.327,78 (di cui euro 3.057,78 a titolo di ripetizione della quota parte delle “commissioni di intermediazione”, euro 180,00 a titolo di rimborso quota parte delle spese di istruttoria e riscossione, euro 90,00 a titolo di quota parte delle commissioni bancarie); 4) gli interessi legali sulle somme riconosciute e 5) le spese di assistenza difensiva, equitativamente determinate, oltre al rimborso delle spese di presentazione del ricorso. Costituitosi ritualmente, l’intermediario si è opposto alle pretese del ricorrente. Parte resistente sottolinea, in via preliminare, che i costi e le condizioni applicate al finanziamento risulterebbero dettagliatamente e compiutamente descritti nel regolamento contrattuale (art. 5), il quale altrettanto inequivocabilmente specificherebbe “in termini quantitativi” l’ammontare rimborsabile in caso di anticipata estinzione del finanziamento (art. 14), con la conseguenza che il cliente è stato sin da subito posto in condizione di valutare la congruità delle commissioni ristorate in caso di rimborso anticipato, in ragione non solo della distinta indicazione, all’interno del contratto, degli oneri di tipo ...
FATTO. PRESENTE inoltre che si è proceduto: