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Definizione di FATTO

FATTO qualunque comportamento originante l’evento che concretizza una fattispecie giuridicamente rilevante.
FATTO. Il Tribunale di Roma con sentenza in data 3 gennaio 2011 ha rigettato, per decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c., la domanda della Provincia di Massa e Carrara avente ad oggetto la escussione della polizza cauzionale prestata da A. Credit Insurance NV a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte da D. s.r.l. – società successivamente dichiarata fallita – ai sensi degli artt. 27 e 28, d.lgs. n. 22/1997, in dipendenza dell'affidamento in concessione del servizio di gestione dell'impianto di recupero di rifiuti speciali. La Corte d'Appello di Roma, con sentenza 24 marzo 2018, n. 1891, pronunciando sull'appello della Provincia, qualificava diversamente il rapporto contrattuale, ravvisando la prestazione di una garanzia autonoma volta ad assicurare all'ente creditore (la Provincia) l'indennizzo risarcitorio in caso di inadempimento del debitore garantito, con conseguente inapplicabilità della disciplina tipica del negozio fidejussorio: condannava, pertanto, A. al pagamento dell'indennizzo, rigettando la eccezione di nullità del contratto di garanzia per contrasto con norma imperativa (art. 5, legge n. 295/1978), atteso che il ramo cauzioni costitutiva oggetto delle attività che le imprese di assicurazione erano espressamente autorizzate ad esercitare. La sentenza di appello, non notificata, è stata impugnata per cassazione da A. con ricorso affidato a cinque motivi. Resiste con controricorso la Provincia di Massa e Carrara che ha proposto anche ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi. Le parti hanno depositato memorie ex art. 380-bis l c.p.c.
FATTO ricorso ex art.28 legge n.300 del 1970 con cui il Coordinamento della Provincia di Roma clella rappresentanza Sindacale dí Base Federazione, dei Pubblico Impiego R.D.B. P.I., lamentando gravi irregolarita' poste in atto dalla Amministrazione Provinciale di Roma nelle modalità e nei termini della contrattazione di un Accordo prelìminare al Contratto Collettivo Decentrato Integrativo …………..chiede dichiararsi l'antisìndacalità del comportamento dell'Amministrazione Provinciale di Roma ……………secondo la stessa parte rícorrente la RSU si confiqura come agente negoziale necessario nelle trattative per la definizione deglì accordi decentrati e per la stipulazione dei relativi contratti e deve obbligatoriamente esservi coinvolta. …………..appare evidente che il Coordinamento della Provincia di Roma della rappresentanza Sindacale di Base Federazione dei Pubblico Impiego difetta dì legittimazione attiva onde va rilevata la fondatezza della relativa eccezione di parte convenuta, secondo cui il Coordinamento predetto non ha titolo autonomo o diretto a lamentare lesìoni o a richiedere una tutela di interessi di cui è titolare la RSU, mentre è ammesso che lo stesso RDB non è legittimato alla sottoscrizione del contratto íntegrativo. Va infatti tenuto presente che, in base all'Accordo Quadro 7.8.1998, le RSU sono subentrate alle rappresentanze sindacali aziendali nelle titolarità dei diritti sindacali con la conseguenza che le organizzazioni sindacali anche locali sono venute a perdere la titolarítà di posizione sindacale autonoma. Ma l'art-28 richiede per la legittimazione attiva che l'azione sia promossa dall'organismo locale delle associazioni sindacali nazionali, intendendosi questo orqanismo locale come articolazione periferica ma pur sempre dotata di propria autonomia e soggettività Non può ritenersi provato ….che il Coordinamento della Provincia di Roma della rappresentanza Sindacale di Base Federazione dei Pubblico impiego abbia siffatte caratteristiche, ……. Comunque nel merito il ricorrente lamenta il rifiuto della Provincia di rinviare la sottoscrizione dell'accordo preliminare al contratto collettivo decentrato per consentire l'esame della relativa proposta da parte del Consiglio della RSU nonché la sottoscrìzione, di detto contratto solo da alcuni membri della RSU e senza il rispetto dei principio maggioritario. La prima lagnanza poteva avere un peso signifícativo se l'ipotesi di accordo avesse contenuto soluzioni nuove, mai emerse nelle precedenti lunghe trattati...

Examples of FATTO in a sentence

  • ORACLE DECLINA QUALSIASI RESPONSABILITÀ IN MERITO AL FATTO CHE I TOOL DI SVILUPPO INCLUSI NEI PROGRAMMI POSSANO IN QUALCHE MODO REALIZZARE PROGRAMMI PER COMPUTER AVENTI LE CARATTERISTICHE O LE SPECIFICHE DA VOI RICERCATE O CHE TALI PROGRAMMI PER COMPUTER POSSANO RITENERSI ESENTI DA ERRORI.

  • FATTO SALVO QUANTO INDICATO NELLA GARANZIA DI CUI AI DUE PRECEDENTI PARAGRAFI, I MATERIALI UPS SONO FORNITI “NELLO STATO IN CUI SI TROVANO, CON TUTTI I DIFETTI” E NELLO STATO E CONDIZIONI PRESENTI.

  • IN NESSUN CASO SAREMO RESPONSABILI PER EVENTUALI DANNI, INCLUSI, A TITOLO NON ESAUSTIVO, DANNI DIRETTI, INDI- RETTI, SPECIALI, ACCIDENTALI O CONSEQUENZIALI, SIA IN RELAZIONE A UN’AZIONE CONTRATTUALE, NEGLIGENZA O ALTRA AZIONE ILLECITA DERIVANTE DALL’USO O DALL’ESECUZIONE DEI SERVIZI O DEI MATERIALI, INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE NOI O UN RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO FOSSIMO STATI O MENO INFORMATI DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI, ANCHE NEL CASO IN CUI TALI DANNI FOSSERO RAGIONEVOLMENTE PREVEDIBILI.

  • IBM fornisce le Funzionalità Beta senza alcun obbligo di supporto e "NELLO STATO IN CUI SI TROVANO", NON FORNISCE ALCUN TIPO GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, INCLUSE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO, LE GARANZIE DI TITOLARITA', DI NON VIOLAZIONE DI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE O DI NON INTERFERENZA, NONCHE’ QUALSIASI ALTRA GARANZIA O CONDIZIONE ESPRESSE O IMPLICITE DI COMMERCIABILITA' ED IDONEITA' PER UNO SCOPO SPECIFICO, FATTO SALVO QUANTO STABILITO DA NORME INDEROGABILI DI LEGGE.

  • INOLTRE, IL LICENZIATARIO ACCETTA IL FATTO CHE LA LICENZA, L’ABBONAMENTO, I CORRISPETTIVI PER I SERVIZI E GLI ALTRI CORRISPETTIVI APPLICATI DA AUTODESK E PAGATI DAL LICENZIATARIO SI BASINO SU, E RIFLETTANO, L’ALLOCAZIONE DEL RISCHIO CONTEMPLATO DAL PRESENTE ARTICOLO 7 (LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA’) E CHE LE LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA’ RISULTANTI DAL PRESENTE ARTICOLO 7 (LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA’) SONO UN ELEMENTO ESSENZIALE DELL’ACCORDO FRA LE PARTI.


More Definitions of FATTO

FATTO. SALVO IL PARAGRAFO PRECEDENTE, NOI NON AVREMO NEI VOSTRI CONFRONTI ALCUNA RESPONSABILITÁ DI NATURA CONTRATTUALE, EXTRA-CONTRATTUALE (NEANCHE PER NEGLIGENZA) AI SENSI DI LEGGE O, DIVERSAMENTE, AI SENSI O IN RELAZIONE ALLE PRESENTI CONDIZIONI, OVVERO ALLA PRESTAZIONE O RICEZIONE DEI SERVIZI PER: […] (IV) PERDITA DI DATI; […] (VI) INTERRUZIONI DI ATTIVTÀ; (VIII) PERDITE INDIRETTE O CONSEQUENZIALI DI QUALSIASI NATURA.
FATTO a Montreal il ventottesimo giorno del mese di maggio dell'anno millenovecentonovantanove nelle lingue inglese, araba, cinese, francese, russa e spagnola, tutti i testi facenti ugualmente fede. La presente convenzione rimarrà depositata negli archivi dell'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile e copie conformi autentiche della stessa verranno trasmesse dal depositario a tutti gli Stati parti della presente convenzione, nonché a tutti gli Stati parti della convenzione di Varsavia, del protocollo dell'Aja, della convenzione di Guadalajara, del protocollo di Città del Guatemala e dei protocolli di Montreal. Diritto della navigazione aerea.
FATTO. Estinto anticipatamente, in data 30.3.2016, un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione, stipulato il 18.5.2012, il ricorrente, insoddisfatto dell’interlocuzione intercorsa con l’intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all’Arbitro, tramite il proprio legale di fiducia, chiedendo: 1) in xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx di nullità o, in subordine, di inefficacia delle clausole di non rimborsabilità per contrarietà a norme imperative: 2) nel merito ed in via principale, il rimborso integrale delle commissioni, per un importo totale pari ad euro 5.366,30 (di cui euro 5.096,30 a titolo di integrale ripetizione delle “commissioni di intermediazione”, euro 180,00 a titolo di rimborso quota parte delle spese di istruttoria e riscossione, euro 90,00 a titolo di quota parte delle commissioni bancarie): tale domanda di rimborso integrale è fondata, in particolare, sulla violazione del precetto normativo di cui all’art. 1754 c.c., essendo stato il finanziamento de quo collocato attraverso l’intervento di un soggetto “che fungeva sia da mediatore creditizio che da procuratore della convenuta”; 3) nel merito ed in via subordinata, il rimborso delle commissioni, calcolate in applicazione dell’invalso criterio proporzionale “pro rata temporis”, per un importo complessivo pari ad euro 3.327,78 (di cui euro 3.057,78 a titolo di ripetizione della quota parte delle “commissioni di intermediazione”, euro 180,00 a titolo di rimborso quota parte delle spese di istruttoria e riscossione, euro 90,00 a titolo di quota parte delle commissioni bancarie); 4) gli interessi legali sulle somme riconosciute e 5) le spese di assistenza difensiva, equitativamente determinate, oltre al rimborso delle spese di presentazione del ricorso. Costituitosi ritualmente, l’intermediario si è opposto alle pretese del ricorrente. Parte resistente sottolinea, in via preliminare, che i costi e le condizioni applicate al finanziamento risulterebbero dettagliatamente e compiutamente descritti nel regolamento contrattuale (art. 5), il quale altrettanto inequivocabilmente specificherebbe “in termini quantitativi” l’ammontare rimborsabile in caso di anticipata estinzione del finanziamento (art. 14), con la conseguenza che il cliente è stato sin da subito posto in condizione di valutare la congruità delle commissioni ristorate in caso di rimborso anticipato, in ragione non solo della distinta indicazione, all’interno del contratto, degli oneri di tipo ...
FATTO. A Vienna, il 30 aprile 2004, in due originali, ciascuno in lingua tedesca e italiana, entrambi i testi facenti egualmente fede.
FATTO. Estinto anticipatamente un contratto di finanziamento dietro cessione del quinto della retribuzione il cliente, in sede di reclamo, contestava la mancata retrocessione delle quote di oneri finanziari ed assicurativi non maturati. Insoddisfatto del riscontro, con ricorso reitera, assistito dal proprio legale, la domanda ai fini dell’accertamento del diritto alla restituzione delle diverse voci di costo relative alle commissioni bancarie e al premio assicurativo secondo il criterio proporzionale alla durata del finanziamento, oltre interessi legali dall’estinzione al soddisfo. Richiede, inoltre, il rimborso integrale delle commissioni di intermediazione/accessorie, adducendo la nullità del contratto di mediazione per violazione del principio di imparzialità ex art. 1754 c.c. e, in via graduata, per violazione del Provvedimento del UIC del 29/04/2005. In via subordinata, richiede il rimborso di tale voce di costo secondo il criterio proporzionale ed il ristoro delle spese di assistenza difensiva da quantificarsi in via equitativa. Costituitosi, il resistente eccepisce, nel merito, la qualità di agente in attività finanziaria del soggetto collocatore del prestito, mentre le contestazioni formulate dal ricorrente per sostenere l’invalidità delle commissioni accessorie si riferiscono all’eventuale intervento di un mediatore creditizio. Per ciò che concerne, invece, le commissioni bancarie, dichiara la propria disponibilità al rimborso delle quote non maturate pari a 2.310,52 euro, calcolato in applicazione del criterio pro rata temporis, oltre a interessi ed alla rifusione delle spese di procedura pari a 20,00 euro. Declina il proprio difetto di legittimazione passiva quanto al premio assicurativo. Conclude per il rigetto del ricorso, anche per quanto riguarda la richiesta di rifusione delle spese legali, in quanto il ricorso all’ABF non necessita di assistenza legale. Tanto premesso, si rileva quanto segue in
FATTO. PRESENTE che l’intesa AIR allegata alla D.G.R. 50/50 DEL 28.12.2021 ha effetti diretti nei confronti del Medico in convenzione, identificato con il codice 200766, operante presso il Pronto Soccorso del P.O. di Oristano e ricollocato presso la medesima ASL anteriormente alla data del 13.12.2021; EVIDENZIATO che sulla base di intercorse intese è stato definito uno schema di Accordo secondo la D.G.R. n. 50/50 del 28.12.2021, che è stato inviato alla ASL n.5 di Oristano in data 31.03.2022 con nota prot. AREUS PG/2022/4191 e che si allega in copia alla presente ai fini di una formale approvazione; DATO ATTO che detto Accordo definisce le modalità sulla base delle quali il medico convenzionato in argomento presterà servizio presso la ASL n.5 di Oristano e stabilisce che l’AREUS procederà, in base alle informazioni ricevute, al pagamento degli emolumenti dovuti, fermo restando che i relativi costi saranno oggetto di successivo rimborso a cura della ASL di Oristano; PRESO ATTO che con Deliberazione del Direttore Generale della ASL di Oristano n. 135 del 05.05.2022, avente ad oggetto “Autorizzazione Accordo tra la ASL n. 5 di Oristano e l’AREUS per la gestione giuridico economica del Medico in convenzione ricollocato, identificato con il codice 200766, come da D.G.R. n. 50/50 del 28.12.2021”, l’ASL in argomento ha disposto l’autorizzazione alla stipulazione dell’Accordo di che trattasi, secondo lo schema allegato alla citata Deliberazione; RITENUTO di dover approvare lo schema di Accordo in argomento, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, ai fini della successiva stipula dell’accordo; ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario f.f. e del Direttore Amministrativo f.f., ciascuno per le proprie specifiche competenze ai sensi del D.Lgs. 502/1992 DI PRENDERE ATTO della premessa narrativa, quale parte integrante del presente dispositivo e, per l’effetto:
FATTO on atto notificato il 23 ottobre 1987 Xxxxxxx Xxxxxxx esponeva: che il 13 maggio 1987 aveva sottoscritto un contratto avente ad oggetto la «prenotazione irrevocabile» di un appartamento sito in Bergamo; che, in esecuzione del detto contratto, aveva versato L. 14.000.000; che il contratto era nullo in quan- to conteneva clausole vessatorie. L’attore, quindi, con- veniva in giudizio la s.p.a. Ferretticasa, per sentir dichia- rare la nullità del contratto, con la condanna della con- venuta alla restituzione di L. 14.000.000, oltre accessori. La società Ferretticasa, costituitasi, chiedeva il rigetto della domanda e, in xxx xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxx Xxxxxxx all’adempimento del contratto; tale doman- da veniva poi mutata in richiesta di pronuncia di risolu- zione contrattuale e risarcimento danni. L’adito tribunale di Bergamo, con sentenza 11 aprile 1994, rigettava la domanda dell’attore e dichiarava risol- to il contratto fra le parti. Avverso la detta sentenza il Xxxxxxx proponeva appello al quale resisteva la Ferretticasa. La corte di appello di Brescia, con sentenza 17 luglio 1997, rigettava il grava- me osservando: che la «prenotazione irrevocabile» in esame aveva il valore di una proposta revocabile; che, tuttavia, la raccomandata spedita dalla Ferretticasa il 18 settembre 1987 e ricevuta dal Nespoli il giorno successi- vo, costituiva accettazione della proposta dando così vi- ta al contratto vero e proprio a norma dell’articolo 1326 Codice civile, con preclusione di possibilità di revoca della proposta; che la raccomandata con la quale il Xx- xxxxx aveva eccepito la nullità della proposta era stata spedita il 19 settembre 1987 ed era pervenuta al destina- tario il 21 settembre 1987 per cui, anche a voler attri- buire alla stessa il valore di una revoca della proposta, es- sa era rimasta inefficace in quanto recapitata dopo la conclusione del contratto; che l’esame della proposta 13 maggio 1987 (trasformatasi poi in contratto a seguito dell’accettazione della società oblata) consentiva di rite- nere sussistente il requisito della determinatezza o della determinabilità dell’oggetto del contratto; che in detta proposta, infatti, era stato indicato come oggetto l’ap- partamento individuato con il n. 26 posto al terzo piano dello stabile di cui al cantiere della Ferretticasa sito in via Pirandello di Bergamo; che la società appellata ave- va un solo cantiere alla detta via sicché nessuna incer- tezza poteva discendere dalla mancata indicazione del nume...