Common use of Funzionamento delle commissioni paritetiche Clause in Contracts

Funzionamento delle commissioni paritetiche. A) I mezzi necessari al funzionamento della Commissione Nazionale e delle Commissioni Paritetiche Territoriali di cui al CCNL del Terziario ed allo svolgi- mento delle procedure inerenti saranno assicurate dalle Organizzazioni Nazionali stipulanti ciascuna per la parte di propria competenza. B) Per la pratica realizzazione di quanto previsto dalla lettere precedente, con riferimento al finanziamento delle spese della Commissione Nazionale, nonché per le altre attività svolte in materia di rapporti di lavoro dalle parti contraenti e per assi- curare l’efficienza delle loro strutture sindacali al servizio dei lavoratori e dei dato- ri di lavoro, viene posto in riscossione un contributo di assistenza contrattuale deno- minato XX.XX.XX. a carico dei datori di lavoro, e dei lavoratori. La parte del con- tributo a carico dei datori di lavoro è di competenza della Confesercenti mentre la parte a carico dei lavoratori è di competenza delle Organizzazioni Nazionali dei lavoratori stipulanti. C) Il XX.XX.XX. sarà riscosso per il tramite di un Istituto previdenziale o assistenziale in applicazione della legge 4 giugno 1973, n. 311 e successive integrazioni. D) Il XX.XX.XX. di cui alla lettera B) dovrà essere calcolato mediante l’applicazione sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti, delle aliquote percentuali appresso indicate: a) l’aliquota del contributo XX.XX.XX. a carico dei datori di lavoro e di pertinenza della Confesercenti; b) l’aliquota a carico dei Lavoratori e di pertinenza delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti è fissata nella misura dello 0,10%. E) I datori di lavoro porteranno espressamente a conoscenza dei loro dipendenti il contenuto del presente accordo. Le operazioni relative al calcolo ed alla raccolta del contributo a carico dei lavora- tori saranno effettuate mediante trattenuta da annotarsi sulla busta paga nei confron- ti di tutti i lavoratori compresi nella sfera di applicazione del contratto del terziario ad eccezione di quelli che manifestino la loro contraria volontà a mezzo di singola dichiarazione scritta di proprio pugno rilasciata in duplice copia entro e non oltre il periodo immediatamente successivo all’assunzione. Una copia sarà conservata dal datore di lavoro e l’altra sarà trasmessa alla commis- sione locale per le vertenze di lavoro presso la Confesercenti territoriale. Le norme di cui alle lettere A,B,C,D ed E fanno parte integrante del Protocollo di intesa del 28.10.1993 e non possono subire deroghe nei confronti dei soggetti ai quali il Contratto Collettivo si riferisce. F) L’ammontare dei contributi previsti dalla lettera B) sarà versato dai datori ddi lavoro all’Ente Esattore unitamente ai contributi obbligatori, utilizzando i moduli di ver- samento alle rispettive voci specificatamente previste per la quota a carico dei dato- ri di lavoro e per la quota a carico dei lavoratori. Le spese di esazione del XX.XX.XX sono poste a carico della Confesercenti.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Funzionamento delle commissioni paritetiche. A) I mezzi necessari al funzionamento della Commissione Nazionale e delle Commissioni Paritetiche Territoriali di cui al CCNL del Terziario ed allo svolgi- mento delle procedure inerenti saranno assicurate dalle Organizzazioni Nazionali stipulanti ciascuna per la parte di propria competenza. B) Per la pratica realizzazione di quanto previsto dalla lettere precedente, con riferimento riferi- mento al finanziamento delle spese della Commissione Nazionale, nonché per le altre attività svolte in materia di rapporti di lavoro dalle parti contraenti e per assi- curare l’efficienza delle loro strutture sindacali al servizio dei lavoratori e dei dato- ri di lavoro, viene posto in riscossione un contributo di assistenza contrattuale deno- minato denominato XX.XX.XX. a carico dei datori di lavoro, e dei lavoratori. La parte del con- tributo contributo a carico dei datori di lavoro è di competenza della Confesercenti mentre men- tre la parte a carico dei lavoratori è di competenza delle Organizzazioni Nazionali dei lavoratori stipulanti. C) Il XX.XX.XX. sarà riscosso per il tramite di un Istituto previdenziale o assistenziale in applicazione della legge 4 giugno 1973, n. 311 e successive integrazioni. D) Il XX.XX.XX. di cui alla lettera B) dovrà essere calcolato mediante l’applicazione sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti, delle aliquote percentuali appresso indicate: a) l’aliquota del contributo XX.XX.XX. a carico dei datori di lavoro e di pertinenza pertinen- za della Confesercenti; b) l’aliquota a carico dei Lavoratori e di pertinenza delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti è fissata nella misura dello 0,10%. E) I datori di lavoro porteranno espressamente a conoscenza dei loro dipendenti il contenuto del presente accordo. Le operazioni relative al calcolo ed alla raccolta del contributo a carico dei lavora- tori lavoratori saranno effettuate mediante trattenuta da annotarsi sulla busta paga nei confron- ti confronti di tutti i lavoratori compresi nella sfera di applicazione del contratto del terziario ad eccezione di quelli che manifestino la loro contraria volontà a mezzo di singola dichiarazione scritta di proprio pugno rilasciata in duplice copia entro e non oltre il periodo immediatamente successivo all’assunzione. Una copia sarà conservata dal datore di lavoro e l’altra sarà trasmessa tra- smessa alla commis- sione commissione locale per le vertenze di lavoro presso la Confesercenti territoriale. Le norme di cui alle lettere A,B,C,D ed E fanno parte integrante del Protocollo di intesa del 28.10.1993 e non possono subire deroghe nei confronti dei soggetti ai quali il Contratto Collettivo si riferisce. F) L’ammontare dei contributi previsti dalla lettera B) sarà versato dai datori ddi lavoro di lavo- ro all’Ente Esattore unitamente ai contributi obbligatori, utilizzando i moduli di ver- samento versamento alle rispettive voci specificatamente previste per la quota a carico dei dato- ri datori di lavoro e per la quota a carico dei lavoratori. Le spese di esazione del XX.XX.XX sono poste a carico della Confesercenti.

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Funzionamento delle commissioni paritetiche. A) I mezzi necessari al funzionamento della Commissione Nazionale di cui all’art. 25 e delle Commissioni Paritetiche Territoriali territoriali di cui al CCNL del Terziario all’articolo 27 ed allo svolgi- mento svolgimento delle procedure inerenti saranno assicurate dalle Organizzazioni Nazionali nazionali stipulanti ciascuna per la parte di propria competenza. B) Per la pratica realizzazione di quanto previsto dalla lettere lettera precedente, con riferimento al finanziamento delle spese della Commissione Nazionale, nonché per le altre attività svolte in materia di rapporti di lavoro dalle parti contraenti e per assi- curare assicurare l’efficienza delle loro strutture sindacali al servizio dei lavoratori e dei dato- ri datori di lavoro, viene posto in riscossione un contributo di assistenza contrattuale deno- minato denominato XX.XX.XX. a carico dei datori di lavoro, lavoro e dei lavoratori. La parte del con- tributo contributo a carico dei datori di lavoro è di competenza della Confesercenti di ASSHOTEL, FIEPeT, ASSOVIAGGI, ASSOCAMPING e FIBA, mentre la parte a carico dei lavoratori è di competenza delle Organizzazioni Nazionali dei lavoratori stipulanti. C) Il XX.XX.XX. sarà riscosso per il tramite di un Istituto previdenziale o assistenziale in applicazione della legge 4 giugno 1973, n. 311 e successive integrazioni. D) Il XX.XX.XX. di cui alla lettera B) dovrà essere calcolato mediante l’applicazione sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti, delle aliquote percentuali percenutali appresso indicate: a) l’aliquota del contributo XX.XX.XX. a carico dei datori di lavoro e di pertinenza della ConfesercentiASSOHOTEL, FIEPeT., ASSOVIAGGI, ASSOCAMPING e FIBA. è compresa nei contributi associativi; b) l’aliquota a carico dei Lavoratori lavoratori e di pertinenza delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti è fissata nella misura dello 0,10%. E) I datori di lavoro porteranno espressamente a conoscenza dei loro dipendenti il contenuto del presente accordocapo. Le operazioni relative al calcolo ed alla raccolta del contributo a carico dei lavora- tori lavoratori saranno effettuate mediante trattenuta dei datori di lavoro, da annotarsi sulla busta paga nei confron- ti confronti di tutti i lavoratori compresi nella sfera di applicazione del contratto del terziario presente Contratto ad eccezione di quelli che manifestino la loro contraria volontà a mezzo di singola dichiarazione scritta di proprio pugno rilasciata in duplice copia entro e non oltre il periodo immediatamente successivo all’assunzione. Una copia sarà conservata dal datore di lavoro e l’altra sarà trasmessa alla commis- sione commissione locale per le vertenze di lavoro presso la Confesercenti territorialel’ASSHOTEL, FIEPeT., ASSOVIAGGI, ASSOCAMPING, o FIBA. Le norme di cui alle lettere alla lettera A,B,C,D ed E ) fanno parte integrante del Protocollo di intesa del 28.10.1993 presente Contratto e non possono subire deroghe nei confronti dei soggetti ai quali il Contratto Collettivo stesso si riferisceapplica. F) L’ammontare dei contributi previsti dalla lettera B) (1) sarà versato dai datori ddi di lavoro all’Ente Esattore unitamente ai contributi obbligatori, utilizzando i moduli di ver- samento versamento alle rispettive voci specificatamente previste per la quota a carico dei dato- ri datori di lavoro e per la quota a carico dei lavoratori. Le spese di esazione del XX.XX.XX sono poste a carico della Confesercenti.disposizioni dettate dal presente capo non modificano gli accordi territoriali in materia CAPO VII - ATTIVITA' SINDACALE

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Funzionamento delle commissioni paritetiche. A) I mezzi necessari al funzionamento della Commissione Nazionale e delle Commissioni Paritetiche Territoriali di cui al CCNL del Terziario ed allo svolgi- mento svolgimento delle procedure inerenti saranno assicurate dalle Organizzazioni Nazionali stipulanti ciascuna per la parte di propria competenza. B) Per la pratica realizzazione di quanto previsto dalla lettere precedente, con riferimento al finanziamento delle spese della Commissione Nazionale, nonché per le altre attività svolte in materia di rapporti di lavoro dalle parti contraenti e per assi- curare assicurare l’efficienza delle loro strutture sindacali al servizio dei lavoratori e dei dato- ri datori di lavoro, viene posto in riscossione un contributo di assistenza contrattuale deno- minato denominato XX.XX.XX. a carico dei datori di lavoro, e dei lavoratori. La parte del con- tributo contributo a carico dei datori di lavoro è di competenza della Confesercenti mentre la parte a carico dei lavoratori è di competenza delle Organizzazioni Nazionali dei lavoratori stipulanti. C) Il XX.XX.XX. sarà riscosso per il tramite di un Istituto previdenziale o assistenziale in applicazione della legge 4 giugno 1973, n. 311 e successive integrazioni. D) Il XX.XX.XX. di cui alla lettera B) dovrà essere calcolato mediante l’applicazione sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti, delle aliquote percentuali appresso indicate: a) l’aliquota del contributo XX.XX.XX. a carico dei datori di lavoro e di pertinenza della Confesercenti; b) l’aliquota a carico dei Lavoratori e di pertinenza delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti è fissata nella misura dello 0,10%. E) I datori di lavoro porteranno espressamente a conoscenza dei loro dipendenti il contenuto del presente accordo. Le operazioni relative al calcolo ed alla raccolta del contributo a carico dei lavora- tori lavoratori saranno effettuate mediante trattenuta da annotarsi sulla busta paga nei confron- ti confronti di tutti i lavoratori compresi nella sfera di applicazione del contratto del terziario ad eccezione di quelli che manifestino la loro contraria volontà a mezzo di singola dichiarazione scritta di proprio pugno rilasciata in duplice copia entro e non oltre il periodo immediatamente successivo all’assunzione. Una copia sarà conservata dal datore di lavoro e l’altra sarà trasmessa alla commis- sione commissione locale per le vertenze di lavoro presso la Confesercenti territoriale. Le norme di cui alle lettere A,B,C,D ed E fanno parte integrante del Protocollo di intesa del 28.10.1993 e non possono subire deroghe nei confronti dei soggetti ai quali il Contratto Collettivo si riferisce. F) L’ammontare . F)L’ammontare dei contributi previsti dalla lettera B) sarà versato dai datori ddi lavoro all’Ente Esattore unitamente ai contributi obbligatori, utilizzando i moduli di ver- samento versamento alle rispettive voci specificatamente previste per la quota a carico dei dato- ri datori di lavoro e per la quota a carico dei lavoratori. Le spese di esazione del XX.XX.XX sono poste a carico della Confesercenti.

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Funzionamento delle commissioni paritetiche. A) I mezzi necessari al funzionamento della Commissione Nazionale e delle Commissioni Paritetiche Territoriali di cui al CCNL del Terziario ed allo svolgi- mento svolgimento delle procedure inerenti saranno assicurate dalle Organizzazioni Nazionali stipulanti ciascuna per la parte di propria competenza. B) Per la pratica realizzazione di quanto previsto dalla lettere precedente, con riferimento al finanziamento delle spese della Commissione Nazionale, nonché per le altre attività svolte in materia di rapporti di lavoro dalle parti contraenti e per assi- curare assicurare l’efficienza delle loro strutture sindacali al servizio dei lavoratori e dei dato- ri datori di lavoro, viene posto in riscossione un contributo di assistenza contrattuale deno- minato denominato XX.XX.XX. a carico dei datori di lavoro, e dei lavoratori. La parte del con- tributo contributo a carico dei datori di lavoro è di competenza della Confesercenti mentre la parte a carico dei lavoratori è di competenza delle Organizzazioni Nazionali dei lavoratori stipulanti. C) Il XX.XX.XX. sarà riscosso per il tramite di un Istituto previdenziale o assistenziale in applicazione della legge 4 giugno 1973, n. 311 e successive integrazioni. D) Il XX.XX.XX. di cui alla lettera B) dovrà essere calcolato mediante l’applicazione sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti, delle aliquote percentuali appresso indicate: a) l’aliquota del contributo XX.XX.XX. a carico dei datori di lavoro e di pertinenza della Confesercenti; b) l’aliquota a carico dei Lavoratori e di pertinenza delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti è fissata nella misura dello 0,10%. E) I datori di lavoro porteranno espressamente a conoscenza dei loro dipendenti il contenuto del presente accordo. Le operazioni relative al calcolo ed alla raccolta del contributo a carico dei lavora- tori lavoratori saranno effettuate mediante trattenuta da annotarsi sulla busta paga nei confron- ti confronti di tutti i lavoratori compresi nella sfera di applicazione del contratto del terziario ad eccezione di quelli che manifestino la loro contraria volontà a mezzo di singola dichiarazione scritta di proprio pugno rilasciata in duplice copia entro e non oltre il periodo immediatamente successivo all’assunzione. Una copia sarà conservata dal datore di lavoro e l’altra sarà trasmessa alla commis- sione commissione locale per le vertenze di lavoro presso la Confesercenti territoriale. Le norme di cui alle lettere A,B,C,D ed E fanno parte integrante del Protocollo di intesa del 28.10.1993 e non possono subire deroghe nei confronti dei soggetti ai quali il Contratto Collettivo si riferisce. F) L’ammontare dei contributi previsti dalla lettera B) sarà versato dai datori ddi lavoro all’Ente Esattore unitamente ai contributi obbligatori, utilizzando i moduli di ver- samento versamento alle rispettive voci specificatamente previste per la quota a carico dei dato- ri datori di lavoro e per la quota a carico dei lavoratori. Le spese di esazione del XX.XX.XX sono poste a carico della Confesercenti.

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