Funzionamento delle commissioni paritetiche. (1) Per quanto concerne i mezzi necessari al funzionamento delle Commissioni Paritetiche, si fa rinvio alle specifiche normative previste per ciascun comparto nella parte speciale.
(2) Le disposizioni dettate dal presente capo non modificano gli accordi territoriali in materia.
Funzionamento delle commissioni paritetiche. A) I mezzi necessari al funzionamento della Commissione Nazionale e delle Commissioni Paritetiche Territoriali di cui al CCNL del Terziario ed allo svolgi- mento delle procedure inerenti saranno assicurate dalle Organizzazioni Nazionali stipulanti ciascuna per la parte di propria competenza.
B) Per la pratica realizzazione di quanto previsto dalla lettere precedente, con riferimento al finanziamento delle spese della Commissione Nazionale, nonché per le altre attività svolte in materia di rapporti di lavoro dalle parti contraenti e per assi- curare l’efficienza delle loro strutture sindacali al servizio dei lavoratori e dei dato- ri di lavoro, viene posto in riscossione un contributo di assistenza contrattuale deno- minato XX.XX.XX. a carico dei datori di lavoro, e dei lavoratori. La parte del con- tributo a carico dei datori di lavoro è di competenza della Confesercenti mentre la parte a carico dei lavoratori è di competenza delle Organizzazioni Nazionali dei lavoratori stipulanti.
C) Il XX.XX.XX. sarà riscosso per il tramite di un Istituto previdenziale o assistenziale in applicazione della legge 4 giugno 1973, n. 311 e successive integrazioni.
D) Il XX.XX.XX. di cui alla lettera B) dovrà essere calcolato mediante l’applicazione sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti, delle aliquote percentuali appresso indicate:
a) l’aliquota del contributo XX.XX.XX. a carico dei datori di lavoro e di pertinenza della Confesercenti;
b) l’aliquota a carico dei Lavoratori e di pertinenza delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti è fissata nella misura dello 0,10%.
E) I datori di lavoro porteranno espressamente a conoscenza dei loro dipendenti il contenuto del presente accordo. Le operazioni relative al calcolo ed alla raccolta del contributo a carico dei lavora- tori saranno effettuate mediante trattenuta da annotarsi sulla busta paga nei confron- ti di tutti i lavoratori compresi nella sfera di applicazione del contratto del terziario ad eccezione di quelli che manifestino la loro contraria volontà a mezzo di singola dichiarazione scritta di proprio pugno rilasciata in duplice copia entro e non oltre il periodo immediatamente successivo all’assunzione. Una copia sarà conservata dal datore di lavoro e l’altra sarà trasmessa alla commis- sione locale per le vertenze di lavoro presso la Confesercenti territoriale. Le norme di cui alle lettere A,B,C,D ed E fanno parte integrante del Protocollo di intesa del 28.10.1993 e non possono subire dero...
Funzionamento delle commissioni paritetiche. (1) I mezzi necessari al funzionamento della Commissione Nazionale di cui all'articolo 22 e della Commissioni Paritetiche territoriali di cui all'articolo 24 ed allo svolgimento delle procedure inerenti saranno assicurate dalle Organizzazioni sindacali stipulanti ciascuna per la parte di propria competenza.
Funzionamento delle commissioni paritetiche. (1) Per quanto concerne i mezzi necessari al funzionamento delle Commissioni Paritetiche, si fa rinvio alle specifiche normative previste per ciascun comparto nella parte speciale.
Funzionamento delle commissioni paritetiche. Art. 243 (Funzionamento)
Funzionamento delle commissioni paritetiche. Art. 344
Funzionamento delle commissioni paritetiche. (1) I mezzi necessari al funzionamento della Commissione Nazionale di cui all'articolo 22 e delle Commissioni paritetiche territoriali di cui all'articolo 24 ed allo svolgimento delle procedure inerenti saranno assicurate dalle Organizzazioni sindacali stipulanti ciascuna per la parte di propria competenza.
(1) Per la pratica realizzazione di quanto previsto all'articolo 221 del presente CCNL, con riferimento al finanziamento delle spese della Commissione Nazionale, nonché per le altre attività svolte in materia di rapporti di lavoro dalle parti contraenti e per assicurare l’efficienza delle loro strutture sindacali al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro, viene posto in riscossione l'apposito contributo di assistenza a favore delle Organizzazioni nazionali stipulanti e delle rispettive Associazioni Provinciali, di cui all'Accordo Nazionale stipulato tra le parti contraenti in data 7 novembre 1972, che forma parte integrante del presente Contratto e ne segue le sorti e del quale si riportano le norme di cui ai seguenti articoli.
(2) Tale contributo sarà riscosso per il tramite di un Istituto previdenziale o assistenziale in applicazione della legge 4 giugno 1973, n. 311 e successive integrazioni.
Funzionamento delle commissioni paritetiche ccnl turismo
Funzionamento delle commissioni paritetiche. ALLEGATI .......................................................................................... pag. 241 A - UNA TANTUM
Funzionamento delle commissioni paritetiche. (1) Le disposizioni dettate dal presente Capo non modificano gli accordi territoriali in materia. I mezzi necessari al funzionamento della Commissione Nazionale di cui all'articolo 29 e delle Commissioni Paritetiche Territoriali di cui all'articolo 31 ed allo svolgimento delle procedure inerenti saranno assicurati dalle Organizzazioni Nazionali stipulanti per la parte di propria competenza.