RIFUGI ALPINI Clausole campione

RIFUGI ALPINI. Dichiarazione a verbale Le parti si impegnano ad incontrarsi entro il 1° luglio 2001 per definire le modalità di estensione del presente CCNL al personale dipendente dalle aziende di cui all’articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133 ed al decreto del Ministero delle Finanze 31 gennaio 200, n. 29 (sale bingo). Nota a verbale Il presente Contratto si applica agli addetti alle attività non turistiche - esempio: commerciali - svolte all'interno delle strutture ricettive e pararicettive, alla condizione che le relative licenze siano intestate al titolare dell'azienda turistica. Il Contratto si applica altresì ai lavoratori di nazionalità straniera. Chiarimento a verbale (1) Laddove nel testo contrattuale originale o a stampa è stato usato il termine "Alberghi" ci si è intesi riferire alle "Aziende alberghiere" di cui al punto I dell'articolo 1.
RIFUGI ALPINI. Dichiarazione a verbale Nota a verbale Chiarimento a verbale 1. Laddove nel testo contrattuale originale o a stampa è stato usato il termine "Alberghi" ci si è intesi riferire alle "Aziende alberghiere" di cui al punto I dell'art. 1.
RIFUGI ALPINI. DICHIARAZIONE A VERBALE Le parti si impegnano ad incontrarsi entro il 1° luglio 2001 per definire le modalità di estensione del presente CCNL al personale dipendente dalle aziende di cui all’articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133 ed al decreto del Ministero delle Finanze 31 gennaio 200, n. 29 (sale bingo). (1) Laddove nel testo contrattuale originale o a stampa è stato usato il termine "Alberghi" ci si è intesi riferire alle "Aziende alberghiere" di cui al punto I dell'articolo 1.
RIFUGI ALPINI. Il presente Contratto si può anche applicare ai dipendenti di imprese del Turismo e della Ristorazione Collettiva e Commerciale che svolgano altre attività a natura complementare all’attività prevalente di cui al punto 1 del presente articolo. Dichiarazione a verbale Le Parti si impegnano ad incontrarsi entro il 1° luglio 2001 per definire le modalità di estensione del presente CCNL al personale dipendente dalle aziende di cui all’art. 16 della L. 13 maggio 1999, n. 133 ed al decreto del Ministero delle Finanze 31 gennaio 2000, n. 29 (xxxx xxxxx). Nota a verbale Il presente Contratto si applica agli addetti alle attività non turistiche – esempio: commerciali – svolte all’interno delle strutture ricettive e pararicettive, alla condizione che le relative licenze siano intestate al titolare dell’azienda turistica. Il Contratto si applica altresì ai lavoratori di nazionalità straniera. Chiarimento a verbale
RIFUGI ALPINI. Dichiarazione a verbale Le parti si impegnano ad incontrarsi entro il 1° luglio 2001 per definire le modalità di estensione del presente c.c.n.l. al personale dipendente dalle aziende di cui all'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133l02000>L04111_Art16 ed al decreto del Ministero delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29 (sale bingo). Nota a verbale Il presente contratto si applica agli addetti alle attività non turistiche - esempio: commerciali - svolte all'interno delle strutture ricettive e pararicettive, alla condizione che le relative licenze siano intestate al titolare dell'azienda turistica. Il contratto si applica altresì ai lavoratori di nazionalità straniera. Chiarimento a verbale 1. Laddove nel testo contrattuale originale o a stampa è stato usato il termine "Alberghi" ci si è intesi riferire alle "Aziende alberghiere" di cui al punto I dell'art. 1.
RIFUGI ALPINI. Dichiarazione a verbale Le parti si impegnano ad incontrarsi entro il 1° luglio 2001 per definire le modalità di estensione del presente c.c.n.l. al personale dipendente dalle aziende di cui all'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133 ed al decreto del Ministero delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29 (sale bingo). Nota a verbale Il presente contratto si applica agli addetti alle attività non turistiche - esempio: commerciali - svolte all'interno delle strutture ricettive e pararicettive, alla condizione che le relative licenze siano intestate al titolare dell'azienda turistica. Il contratto si applica altresì ai lavoratori di nazionalità straniera. Chiarimento a verbale Laddove nel testo contrattuale originale o a stampa è stato usato il termine "Alberghi" ci si è intesi riferire alle "Aziende alberghiere" di cui al punto I dell'art. 1. Laddove nel testo contrattuale originale o a stampa è stato usato il termine "Pubblici esercizi" ci si è intesi riferire alle "Aziende pubblici esercizi" di cui al punto III dell'art. 1. Laddove nel testo contrattuale originale o a stampa è stato usato il termine "Agenzie di viaggio" ci si è intesi riferire alle "Imprese di viaggi e turismo" di cui al punto VI dell'art. 1. Laddove nel testo contrattuale originale o a stampa è stato usato il termine "Campeggi" ci si è intesi riferire ai "Complessi turistico- ricettivi dell'aria aperta" di cui al punto II dell'art. 1. Le norme dell'accordo 27 marzo 1979 con il quale è stata convenuta l'applicazione del presente contratto al settore campeggi hanno trovato inserimento generale e specifico nei rispettivi istituti ed articoli del presente testo a stampa. N.d.R.: L'ipotesi di accordo 20 febbraio 2010 prevede quanto segue:
RIFUGI ALPINI. Il presente Contratto si applica anche agli addetti alle attività non turistiche - esempio: commerciali - svolte all'interno delle strutture ricettive e pararicettive, alla condizione che le relative licenze siano intestate al titolare dell'azienda turistica. Il Contratto si applica altresì ai lavoratori di nazionalità straniera. Il trattamento economico e normativo di cui al presente CCNL si applica ai lavoratori dipendenti delle imprese, indipendentemente dalla forma giuridica delle stesse.
RIFUGI ALPINI. Il presente CCNL è da ritenersi applicabile solo ed esclusivamente per le aziende indicate all’art. 1) . Sono esclusi dalla sua applicazione tutti i servizi eventualmente prestati verso terzi.
RIFUGI ALPINI. Il presente Contratto si può anche applicare ai dipendenti di imprese del Turismo e della Ristorazione Collettiva e Commerciale che svolgano altre attività a natura complementare all’attività prevalente di cui al punto 1 del presente articolo.
RIFUGI ALPINI. Il presente contratto si può anche applicare ai dipendenti di imprese del Turismo e della Ristorazione Collettiva e Commerciale che svolgano altre attività a natura complementare all'attività prevalente di cui al punto 1 del presente articolo.