FURTO COMMESSO DA DIPENDENTI Clausole campione

FURTO COMMESSO DA DIPENDENTI. La Società presta la garanzia contro i furti avvenuti nei modi previsti in polizza anche se l'autore del furto sia un dipendente dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze: a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza o dalla sorveglianza interna dei locali stessi; b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.
FURTO COMMESSO DA DIPENDENTI. Fermo quanto disposto ai punti 26.4 “Caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura” e 28.1 “Rischi esclusi”, Reale Mutua indennizza l’Assicurato dei danni materiali direttamente causati da furto avvenuto nei modi previsti dal punto 26.1 A) 1) “Rischio assicurato”, anche se l’autore del furto è un dipendente del Contraente o dell’Assicurato e sempreché si verifichino le seguenti circostanze: • l’autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi di accesso ai locali, dei mezzi di custodia nonché dei sistemi di prevenzione; • che il furto sia commesso a locali chiusi in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue man- sioni nell’interno dei locali stessi, salvo il caso di effrazione o scasso dei mezzi di custodia o dei mezzi di protezione interni.
FURTO COMMESSO DA DIPENDENTI. (esclusi gli ADDETTI AI SERVIZI DI PULIZIA E MANUTENZIONE). La garanzia si intende prestata anche se l'autore del furto sia un dipendente della CITTA’ di MONCALIERI e sempre che si verifichino le seguenti circostanze: a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali. né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza dei locali stessi; b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni all'interno dei locali stessi;
FURTO COMMESSO DA DIPENDENTI. A parziale deroga dell’Art. 42 “Esclusioni”, la Società presta la garanzia contro i Furti avvenuti nei modi previsti, anche se l’autore del Furto è un Dipendente del Contraente/Assicurato, e sempreché si verifichino le seguenti circostanze: • che l’autore del Furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla Polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi; • che il Furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il
FURTO COMMESSO DA DIPENDENTI. L' assicurazione è operante anche nel caso che l'autore del furto sia un dipendente dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

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  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’assistenza o all’indennizzo, ove previsto, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

  • Quando comincia la copertura e quando finisce? L’assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato in polizza; se viene pagata dopo tale data decorre dalle ore 24 del giorno di pagamento. L’assicurazione scade alla data indicata in polizza; se non viene inviata disdetta con un preavviso di almeno 30 giorni dalla scadenza, si rinnova automaticamente per un anno, e così successivamente.