Fusione o liquidazione dei Comparti Clausole campione

Fusione o liquidazione dei Comparti. Il Consiglio di Amministrazione può decidere di liquidare qualunque Comparto qualora il NAV di tale Comparto scenda al di sotto dell’equivalente di EUR 5 milioni, laddove ciò sia richiesto nell’interesse dei sottoscrittori, ai fini di razionalizzare, ovvero qualora un cambiamento della situazione economica o politica relativa al Comparto in questione giustifichi tale liquidazione. La delibera di liquidazione sarà notificata ai sottoscrittori in questione precedentemente alla data di efficacia della liquidazione medesima, e la notifica indicherà i motivi che hanno portato alla liquidazione e le relative procedure operative. Salvo diverse disposizioni del Consiglio di Amministrazione, negli interessi dei sottoscrittori ovvero al fine di garantire un pari trattamento dei medesimi, i sottoscrittori del Comparto in questione potranno continuare a richiedere il rimborso o la conversione delle proprie azioni sulla base del valore patrimoniale netto applicabile, prendendo in considerazione le spese di liquidazione stimate. Le attività che non potranno essere distribuite ai rispettivi beneficiari alla chiusura della liquidazione del Comparto saranno depositate presso la Banca Depositaria per un periodo di 6 mesi successivi alla liquidazione. Successivamente a tale periodo, le attività saranno depositate presso la Caisse de Consignation per conto dei rispettivi beneficiari. In circostanze analoghe a quelle qui sopra riportate, il Consiglio di Amministrazione può decidere di chiudere un qualunque Comparto mediante fusione dello stesso in un altro Comparto o in un comparto di un altro OIC registrato ai sensi della parte I della Legge del 2002 (il “nuovo Comparto”). Inoltre, tale fusione potrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione laddove ciò sia richiesto nell’interesse dei sottoscrittori di uno dei Comparti coinvolti. Tale decisione verrà notificata ai sottoscrittori con le medesime modalità descritte nel paragrafo precedente e, inoltre, la notifica conterrà informazioni inerenti al nuovo Comparto. Tale notifica verrà effettuata un mese prima della data in cui la fusione assumerà efficacia, al fine di consentire ai sottoscrittori di richiedere il rimborso delle proprie azioni, senza alcun onere, precedentemente all’efficacia dell’operazione di conferimento nel nuovo Comparto.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).