Fusione tra Fondi Interni. A fronte di eventuali mutati criteri gestionali del Fondo, o a seguito dell’eventuale riduzione delle masse gestite tali da rendere l'incidenza dei costi fissi gravanti sul Fondo eccessivamente onerosa, ovvero tali da pregiudicare l’efficiente gestione finanziaria dello stesso nell’interesse dei Contraenti, è ammessa la possibilità di fusione del Fondo con altri fondi interni della Società, purché aventi caratteristiche similari ed obiettivi di investimento omogenei al Fondo. In tal caso, la Società informerà, in via preventiva e per iscritto, i Contraenti del Fondo circa tutti gli aspetti connessi con l’operazione di fusione che rilevino per gli stessi, in particolare precisando: i) le motivazioni dell’operazione di fusione; ii) gli effetti che la stessa determina sulle politiche di investimento dei Fondi stessi e sul regime delle commissioni; iii) le modalità ed i tempi esatti di regolazione dell’operazione di fusione; iv) l’indicazione dei criteri seguiti per l’attribuzione delle Quote del nuovo Fondo interno e la determinazione del relativo valore di ingresso nello stesso; v) la composizione sintetica dei fondi interni interessati alla fusione. Le operazioni di fusione dovranno tener conto dell’interesse dei Contraenti e non potranno comportare alcun aggravio degli oneri economici per gli stessi, né modifiche del loro investimento in senso meno favorevole ad essi. La Società provvederà a far confluire tutte le attività finanziarie relative al Fondo in quello derivante dalla fusione, senza oneri o spese per i Contraenti, ed in modo tale da assicurare che non si verifichino soluzioni di continuità nella gestione dei fondi interessati. La Società provvederà, altresì, ad inviare ai Contraenti il regolamento del nuovo fondo derivante dall’operazione di fusione, che costituirà parte integrante del contratto di assicurazione. Il Contraente ha in ogni caso la facoltà di esercitare il diritto di riscatto secondo quanto previsto dal contratto di assicurazione, a seguito delle operazioni di cui al presente articolo.
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Samples: Assicurazione Multiramo, Assicurazione Multiramo a Premio Unico, Insurance Agreement
Fusione tra Fondi Interni. A fronte di eventuali mutati criteri gestionali del Fondo, o a seguito dell’eventuale riduzione delle masse gestite tali da rendere l'incidenza dei costi fissi gravanti sul Fondo eccessivamente onerosa, ovvero tali da pregiudicare l’efficiente gestione finanziaria dello stesso nell’interesse dei Contraenti, è ammessa la possibilità di fusione del Fondo con altri fondi interni della Società, purché aventi caratteristiche similari ed obiettivi di investimento omogenei al Fondo. In tal caso, la Società informerà, in via preventiva e per iscritto, i Contraenti del Fondo circa tutti gli aspetti connessi con l’operazione di fusione che rilevino per gli stessi, in particolare precisando:
i) le motivazioni dell’operazione di fusione;
ii) gli effetti che la stessa determina sulle politiche di investimento dei Fondi stessi e sul regime delle commissioni;
iii) le modalità ed i tempi esatti di regolazione dell’operazione di fusione;
iv) l’indicazione dei criteri seguiti per l’attribuzione delle Quote del nuovo Fondo interno e la determinazione del relativo valore di ingresso nello stesso;
v) la composizione sintetica dei fondi Fondi interni interessati alla fusione. Le operazioni di fusione dovranno tener conto dell’interesse dei Contraenti e non potranno comportare alcun aggravio degli oneri economici per gli stessi, né modifiche del loro investimento in senso meno favorevole ad essi. La Società provvederà a far confluire tutte le attività finanziarie relative al Fondo in quello derivante dalla fusione, senza oneri o spese per i Contraenti, ed in modo tale da assicurare che non si verifichino soluzioni di continuità nella gestione dei fondi interessati. La Società provvederà, altresì, ad inviare ai Contraenti il regolamento del nuovo fondo derivante dall’operazione di fusione, che costituirà parte integrante del contratto di assicurazione. Il Contraente ha in ogni caso la facoltà di esercitare il diritto di riscatto secondo quanto previsto dal contratto di assicurazione, a seguito delle operazioni di cui al presente articolo.
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Samples: Assicurazione Mista Multiramo a Premio Unico, Assicurazione Multiramo, Assicurazione Multiramo a Premio Unico
Fusione tra Fondi Interni. A fronte di eventuali mutati criteri gestionali del FondoFondo Interno, o a seguito dell’eventuale riduzione delle masse gestite tali da rendere l'incidenza dei costi fissi gravanti sul Fondo Interno eccessivamente onerosa, ovvero tali da pregiudicare l’efficiente gestione finanziaria dello stesso nell’interesse dei Contraentidegli Aderenti, è ammessa la possibilità di fusione del Fondo Interno con altri fondi interni Fondi Interni della SocietàCompagnia, purché aventi caratteristiche similari ed obiettivi di investimento omogenei al Fondoe nel rispetto delle disposizioni in tema di separatezza patrimoniale disciplinate dal Provvedimento Isvap n. 2472 del 10 novembre 2006 e dal d.lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 e successive eventuali modifiche. In tal caso, la Società Compagnia informerà, in via preventiva e per iscritto, i Contraenti gli Aderenti del Fondo Interno circa tutti gli aspetti connessi con l’operazione di fusione che rilevino per gli stessi, in particolare precisando:
i) le motivazioni dell’operazione di fusione;
ii) gli effetti che la stessa determina sulle politiche di investimento dei Fondi stessi e sul regime delle commissioni;
iii) le modalità ed i tempi esatti di regolazione dell’operazione di fusione;
iv) l’indicazione dei criteri seguiti per l’attribuzione delle Quote del nuovo Fondo interno Interno e la determinazione del relativo valore di ingresso nello stesso;
v) la composizione sintetica dei fondi interni Fondi Interni interessati alla fusione. Le operazioni di fusione dovranno tener conto dell’interesse dei Contraenti degli Aderenti e non potranno comportare alcun aggravio degli oneri economici per gli stessi, né modifiche del loro investimento Regolamento del Fondo Interno in senso meno favorevole ad essi. La Società Compagnia provvederà a far confluire tutte le attività finanziarie relative al Fondo Interno in quello derivante dalla fusione, senza oneri o spese per i Contraentigli Aderenti, ed in modo tale da assicurare che non si verifichino soluzioni di continuità nella gestione dei fondi Fondi interessati. La Società Compagnia provvederà, altresì, ad inviare ai Contraenti agli Aderenti il regolamento nuovo Regolamento del nuovo fondo Fondo Interno derivante dall’operazione di fusione, che costituirà parte integrante del contratto di assicurazione. Il Contraente ha in ogni caso la facoltà di esercitare il diritto di riscatto secondo quanto previsto dal contratto di assicurazione, a seguito delle operazioni di cui al presente articolocontratto.
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Samples: Piano Individuale Pensionistico (Pip), Piano Individuale Pensionistico
Fusione tra Fondi Interni. A fronte di eventuali mutati criteri gestionali del Fondo, o a seguito dell’eventuale riduzione delle masse gestite tali da rendere l'incidenza dei costi fissi gravanti sul Fondo eccessivamente onerosa, ovvero tali da pregiudicare l’efficiente gestione finanziaria dello stesso nell’interesse dei Contraenti, è ammessa la possibilità di fusione del Fondo con altri fondi Fondi interni della SocietàCompagnia, purché aventi caratteristiche similari ed obiettivi di investimento omogenei al Fondoomogenei. In tal caso, la Società Compagnia informerà, in via preventiva e per iscritto, i Contraenti del Fondo circa tutti gli aspetti connessi con l’operazione di fusione che rilevino per gli stessi, in particolare precisando:
i) le motivazioni dell’operazione di fusione;
ii) gli effetti che la stessa determina sulle politiche di investimento dei Fondi stessi e sul regime delle commissioni;
iii) le modalità ed i tempi esatti di regolazione dell’operazione di fusione;
iv) l’indicazione dei criteri seguiti per l’attribuzione delle Quote del nuovo Fondo interno e la determinazione del relativo valore di ingresso nello stesso;
v) la composizione sintetica dei fondi Fondi interni interessati alla fusione. Le operazioni di fusione dovranno tener conto dell’interesse dei Contraenti e non potranno comportare alcun aggravio degli oneri economici per gli stessi, né modifiche del loro investimento in senso meno favorevole ad essi. La Società Compagnia provvederà a far confluire tutte le attività finanziarie relative al Fondo in quello derivante dalla fusione, senza oneri o spese per i Contraenti, ed in modo tale da assicurare che non si verifichino soluzioni di continuità nella gestione dei fondi Fondi interessati. La Società Compagnia provvederà, altresì, ad inviare ai Contraenti il regolamento nuovo Regolamento del nuovo fondo Fondo derivante dall’operazione di fusione, che costituirà parte integrante del contratto di assicurazione. Il Contraente ha in ogni caso la facoltà di esercitare il diritto di riscatto secondo quanto previsto dal contratto di assicurazione, a seguito delle operazioni di cui al presente articolo.
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Fusione tra Fondi Interni. A fronte di eventuali mutati criteri gestionali del FondoFondo interno, o a seguito dell’eventuale riduzione delle masse gestite tali da rendere l'incidenza dei costi fissi gravanti sul Fondo interno eccessivamente onerosa, ovvero tali da pregiudicare l’efficiente gestione finanziaria dello stesso nell’interesse dei Contraenti, è ammessa la possibilità di fusione del Fondo interno con altri fondi Fondi interni della SocietàCompagnia, purché aventi caratteristiche similari ed obiettivi di investimento omogenei al Fondoomogenei. In tal caso, la Società Compagnia informerà, in via preventiva e per iscritto, i Contraenti del Fondo interno circa tutti gli aspetti connessi con l’operazione di fusione che rilevino per gli stessi, in particolare precisando:
i) le motivazioni dell’operazione di fusione;
ii) gli effetti che la stessa determina sulle politiche di investimento dei Fondi stessi e sul regime delle commissioni;
iii) le modalità ed i tempi esatti di regolazione dell’operazione di fusione;
iv) l’indicazione dei criteri seguiti per l’attribuzione delle Quote del nuovo Fondo interno e la determinazione del relativo valore di ingresso nello stesso;
v) la composizione sintetica dei fondi Fondi interni interessati alla fusione. Le operazioni di fusione dovranno tener conto dell’interesse dei Contraenti e non potranno comportare alcun aggravio degli oneri economici per gli stessi, né modifiche del loro investimento Regolamento del Fondo interno in senso meno favorevole ad essi. La Società Compagnia provvederà a far confluire tutte le attività finanziarie relative al Fondo interno in quello derivante dalla fusione, senza oneri o spese per i Contraenti, ed in modo tale da assicurare che non si verifichino soluzioni di continuità nella gestione dei fondi Fondi interessati. La Società Compagnia provvederà, altresì, ad inviare ai Contraenti il regolamento nuovo Regolamento del nuovo fondo Fondo interno derivante dall’operazione di fusione, che costituirà parte integrante del contratto di assicurazione. Il Contraente ha in ogni caso la facoltà di esercitare il diritto di riscatto secondo quanto previsto dal contratto di assicurazione, a seguito delle operazioni di cui al presente articolocontratto.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Mista, Insurance Contract
Fusione tra Fondi Interni. A fronte di eventuali mutati criteri gestionali del Fondo, o a seguito dell’eventuale riduzione delle masse gestite tali da rendere l'incidenza dei costi fissi gravanti sul Fondo eccessivamente onerosa, ovvero tali da pregiudicare l’efficiente gestione finanziaria dello stesso nell’interesse dei Contraenti, è ammessa la possibilità di fusione del Fondo con altri fondi interni della Società, purché aventi caratteristiche similari ed obiettivi di investimento omogenei al Fondo. In tal caso, la Società informerà, in via preventiva e per iscritto, i Contraenti del Fondo circa tutti gli aspetti connessi con l’operazione di fusione che rilevino per gli stessi, in particolare precisando:
i) i. le motivazioni dell’operazione di fusione;
ii) . gli effetti che la stessa determina sulle politiche di investimento dei Fondi stessi e sul regime delle commissioni;
iii) . le modalità ed i tempi esatti di regolazione dell’operazione di fusione;
iv) . l’indicazione dei criteri seguiti per l’attribuzione delle Quote del nuovo Fondo interno e la determinazione del relativo valore di ingresso nello stesso;
v) v. la composizione sintetica dei fondi interni interessati alla fusione. Le operazioni di fusione dovranno tener conto dell’interesse dei Contraenti e non potranno comportare alcun aggravio degli oneri economici per gli stessi, né modifiche del loro investimento in senso meno favorevole ad essi. La Società provvederà a far confluire tutte le attività finanziarie relative al Fondo in quello derivante dalla fusione, senza oneri o spese per i Contraenti, ed in modo tale da assicurare che non si verifichino soluzioni di continuità nella gestione dei fondi interessati. La Società provvederà, altresì, ad inviare ai Contraenti il regolamento del nuovo fondo derivante dall’operazione di fusione, che costituirà parte integrante del contratto di assicurazione. Il Contraente ha in ogni caso la facoltà di esercitare il diritto di riscatto secondo quanto previsto dal contratto di assicurazione, a seguito delle operazioni di cui al presente articolo.
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Samples: Insurance Agreement
Fusione tra Fondi Interni. A fronte di eventuali mutati criteri gestionali del Fondo, o a seguito dell’eventuale dell eventuale riduzione delle masse gestite tali da rendere l'incidenza l’incidenza dei costi fissi gravanti sul Fondo eccessivamente onerosa, ovvero tali da pregiudicare l’efficiente l efficiente gestione finanziaria dello d ello stesso nell’interesse nell interesse dei Contraenti, è ammessa Ł ammess a la possibilità possibilit di fusione del Fondo con altri fondi interni in terni della SocietàSociet , purché purchØ aventi caratteristiche similari ed obiettivi di investimento omogenei al Fondo. In tal caso, la Società informeràSociet informer , in via preventiva preventiv a e per iscritto, i Contraenti del Fondo circa tutti tutt i gli aspetti connessi con l’operazione l operazione di fusione che rilevino ri levino per gli stessi, in particolare precisando:
i) le motivazioni dell’operazione dell operazione di fusione;
ii) gli effetti che la stessa determina sulle politiche polit iche di investimento dei Fondi stessi e sul regime delle commissioni;
iii) le modalità modalit ed i tempi esatti di regolazione dell’operazione d ell operazione di fusione;
iv) l’indicazione l indicazione dei criteri seguiti per l’attribuzione l attribuzione delle Quote del nuovo Fondo interno e la determinazione del relativo valore di ingresso nello nell o stesso;
v) la composizione sintetica dei fondi interni interessati inte ressati alla fusione. Le operazioni di fusione dovranno tener conto dell’interesse dell interesse dei Contraenti e non potranno comportare alcun aggravio degli oneri economici per gli stessistessi , né nØ modifiche del loro investimento in senso meno favorevole ad essi. La Società provvederà Societ provveder a far confluire tutte le attività atti vit finanziarie relative al Fondo in quello derivante deriva nte dalla fusione, senza oneri o spese per i Contraenti, ed in i n modo tale da assicurare che non si verifichino soluzioni di continuità continuit nella gestione dei fondi interessatiin teressati. La Società provvederàSociet provveder , altresìaltres , ad inviare ai Contraenti Contr aenti il regolamento del nuovo fondo derivante dall’operazione dall operazione di fusione, che costituirà costituir parte integrante in tegrante del contratto di assicurazione. Il Contraente ha in ogni caso la facoltà facolt di esercitare esercit are il diritto di riscatto secondo quanto previsto dal contratto di assicurazione, a seguito delle operazioni operazi oni di cui al presente articolo.
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Samples: Insurance Agreement
Fusione tra Fondi Interni. A fronte di eventuali mutati criteri gestionali del FondoFondo Interno, o a seguito dell’eventuale riduzione delle masse gestite tali da rendere l'incidenza dei costi fissi gravanti sul Fondo Interno eccessivamente onerosa, ovvero tali da pregiudicare l’efficiente gestione finanziaria dello stesso nell’interesse dei Contraentidegli Aderenti, è ammessa la possibilità di fusione del Fondo Interno con altri fondi interni Fondi Interni della SocietàCompagnia, purché aventi caratteristiche similari ed obiettivi di investimento omogenei al Fondoe nel rispetto delle disposizioni in tema di separatezza patrimoniale disciplinate dal Provvedimento Isvap n. 2472 del 10 novembre 2006 e dal d. lgs n. 252 del 5 dicembre 2005 e successive eventuali modifiche. In tal caso, la Società Compagnia informerà, in via preventiva e per iscritto, i Contraenti gli Aderenti del Fondo Interno circa tutti gli aspetti connessi con l’operazione di fusione che rilevino per gli stessi, in particolare precisando:
i) le motivazioni dell’operazione di fusione;
ii) gli effetti che la stessa determina sulle politiche di investimento dei Fondi stessi e sul regime delle commissioni;
iii) le modalità ed i tempi esatti di regolazione dell’operazione di fusione;
iv) l’indicazione dei criteri seguiti per l’attribuzione delle Quote del nuovo Fondo interno Interno e la determinazione del relativo valore di ingresso nello stesso;
v) la composizione sintetica dei fondi interni Fondi Interni interessati alla fusione. Le operazioni di fusione dovranno tener conto dell’interesse dei Contraenti degli Aderenti e non potranno comportare alcun aggravio degli oneri economici per gli stessi, né modifiche del loro investimento Regolamento del Fondo Interno in senso meno favorevole ad essi. La Società Compagnia provvederà a far confluire tutte le attività finanziarie relative al Fondo Interno in quello derivante dalla fusione, senza oneri o spese per i Contraentigli Aderenti, ed in modo tale da assicurare che non si verifichino soluzioni di continuità nella gestione dei fondi Fondi interessati. La Società Compagnia provvederà, altresì, ad inviare ai Contraenti agli Aderenti il regolamento nuovo Regolamento del nuovo fondo Fondo Interno derivante dall’operazione di fusione, che costituirà parte integrante del contratto di assicurazione. Il Contraente ha in ogni caso la facoltà di esercitare il diritto di riscatto secondo quanto previsto dal contratto di assicurazione, a seguito delle operazioni di cui al presente articolocontratto.
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Fusione tra Fondi Interni. A fronte di eventuali mutati criteri gestionali del Fondo, o a seguito dell’eventuale dell eventuale riduzione delle masse gestite tali da rendere l'incidenza l’incidenza dei costi fissi gravanti sul Fondo eccessivamente onerosa, ovvero tali da pregiudicare l’efficiente l efficiente gestione finanziaria dello d ello stesso nell’interesse nell interesse dei Contraenti, è ammessa Ł ammess a la possibilità possibilit di fusione del Fondo con altri fondi interni in terni della SocietàSociet , purché purchØ aventi caratteristiche similari ed obiettivi di investimento omogenei al Fondo. In tal caso, la Società informeràSociet informer , in via preventiva preventiv a e per iscritto, i Contraenti del Fondo circa tutti tutt i gli aspetti connessi con l’operazione l operazione di fusione che rilevino ri levino per gli stessi, in particolare precisando:
i) i. le motivazioni dell’operazione dell operazione di fusione;
ii) . gli effetti che la stessa determina sulle politiche polit iche di investimento dei Fondi stessi e sul regime delle commissioni;
iii) . le modalità modalit ed i tempi esatti di regolazione dell’operazione d ell operazione di fusione;
iv) l’indicazione . l indicazione dei criteri seguiti per l’attribuzione l attribuzione delle Quote del nuovo Fondo interno e la determinazione del relativo valore di ingresso nello nell o stesso;
v) v. la composizione sintetica dei fondi interni interessati inte ressati alla fusione. Le operazioni di fusione dovranno tener conto dell’interesse dell interesse dei Contraenti e non potranno comportare alcun aggravio degli oneri economici per gli stessistessi , né nØ modifiche del loro investimento in senso meno favorevole ad essi. La Società provvederà Societ provveder a far confluire tutte le attività atti vit finanziarie relative al Fondo in quello derivante deriva nte dalla fusione, senza oneri o spese per i Contraenti, ed in i n modo tale da assicurare che non si verifichino soluzioni di continuità continuit nella gestione dei fondi interessatiin teressati. La Società provvederàSociet provveder , altresìaltres , ad inviare ai Contraenti Contr aenti il regolamento del nuovo fondo derivante dall’operazione dall operazione di fusione, che costituirà costituir parte integrante in tegrante del contratto di assicurazione. Il Contraente ha in ogni caso la facoltà facolt di esercitare esercit are il diritto di riscatto secondo quanto previsto dal contratto di assicurazione, a seguito delle operazioni operazi oni di cui al presente articolo.
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