Common use of Garante Clause in Contracts

Garante. Il Garante, se presente, presta fideiussione alle seguenti condizioni: 11.1. La fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dall’Utilizzatore per capitale, interessi, anche se moratori, accessori, imposte e tasse, nonché ogni spesa anche se di carattere giudiziario, derivante e nei limiti di quanto previsto dal Contratto. 11.2. Le obbligazioni derivanti dalla fideiussione sono solidali ed indivisibili anche nei confronti dei successori o aventi causa. 11.3. Sarà onere del fideiussore avere cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali dell’Utilizzatore e di informarsi presso lo stesso dello stato dei pagamenti dei canoni di locazione finanziaria, nonché di qualsiasi altra somma, dovuti alla Concedente, la quale non avrà, quindi, alcun onere di effettuare di propria iniziativa alcuna comunicazione ai fideiussori. 11.4. Il Garante dispensa la Concedente dall’onere di agire entro i termini previsti dall’art. 1957 Codice Civile, intendendo di rimanere obbligato, in deroga espressa a tale disposizione, anche se la Concedente non abbia proposto le sue istanze contro l’Utilizzatore o non le abbia continuate. 11.5. E’ espressamente escluso il beneficio della preventiva escussione dell’Utilizzatore. 11.6. Il Garante è tenuto all’immediato pagamento a favore della Concedente a semplice richiesta scritta e comunque entro 30 (trenta) giorni, anche in caso di opposizione dell’Utilizzatore, senza possibilità di opporre eccezioni, in espressa deroga all’art. 1945 Codice Civile, di tutto quanto dovutole dall’Utilizzatore. Per la determinazione del debito fanno prova in qualsiasi sede contro i fideiussori, le risultanze delle scritture contabili della Concedente. 11.7. In caso di mancato pagamento e/o di ritardo nel pagamento, il Garante sarà tenuto a corrispondere alla Concedente gli Interessi di Xxxx nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste per l’Utilizzatore. L’eventuale decadenza dal beneficio del termine dell’Utilizzatore si estenderà automaticamente al Garante. 11.8. In espressa deroga a quanto previsto dall’art. 1939 Codice Civile, la fideiussione mantiene i suoi effetti anche nell’ipotesi che l’obbligazione garantita sia dichiarata invalida.

Appears in 2 contracts

Samples: Contratto Di Locazione Finanziaria Veicoli (Leasing), Contratto Di Locazione Finanziaria Veicoli (Leasing)

Garante. Il Garante, se presente, presta fideiussione alle seguenti condizioni: 11.1. La fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dall’Utilizzatore dal Cliente per capitale, interessi, anche se moratori, accessori, imposte e tasse, nonché ogni spesa anche se di carattere giudiziario, derivante e nei limiti di quanto previsto dal Contratto. 11.2. Le obbligazioni derivanti dalla fideiussione sono solidali ed indivisibili anche nei confronti dei successori o aventi causa. 11.3. Sarà onere del fideiussore avere cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali dell’Utilizzatore del Cliente e di informarsi presso lo stesso dello stato dei pagamenti dei canoni di locazione finanziaria, nonché di qualsiasi altra somma, dovuti alla ConcedenteFiditalia, la quale non avrà, quindi, alcun onere di effettuare di propria iniziativa alcuna comunicazione ai fideiussori. 11.4. Il Garante dispensa la Concedente Fiditalia dall’onere di agire entro i termini previsti dall’art. 1957 Codice Civile, intendendo di rimanere obbligato, in deroga espressa a tale disposizione, anche se la Concedente Fiditalia non abbia proposto le sue istanze contro l’Utilizzatore il Cliente o non le abbia continuate. 11.5. E’ espressamente escluso il beneficio della preventiva escussione dell’Utilizzatoredel Cliente. 11.6. Il Garante è tenuto all’immediato pagamento a favore della Concedente di Fiditalia a semplice richiesta scritta e comunque entro 30 (trenta) giorni, anche in caso di opposizione dell’Utilizzatoredel Cliente, senza possibilità di opporre eccezioni, in espressa deroga all’art. 1945 Codice Civile, di tutto quanto dovutole dall’Utilizzatoredal Cliente. Per la determinazione del debito fanno prova in qualsiasi sede contro i fideiussori, le risultanze delle scritture contabili della Concedentedi Fiditalia. 11.7. In caso di mancato pagamento e/o di ritardo nel pagamento, il Garante sarà tenuto a corrispondere alla Concedente Fiditalia gli Interessi interessi di Xxxx mora nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste per l’Utilizzatoreil Cliente. L’eventuale decadenza dal beneficio del termine dell’Utilizzatore del Cliente si estenderà automaticamente al Garante. 11.8. In espressa deroga a quanto previsto dall’art. 1939 Codice Civile, la fideiussione mantiene i suoi effetti anche nell’ipotesi che l’obbligazione garantita sia dichiarata invalida. 11.9. La fideiussione resta valida ed operante anche in caso di cessione del Contratto e/o del credito dal medesimo derivante, da qualunque parte intervenuta.

Appears in 2 contracts

Samples: Contratto Di Locazione Finanziaria Veicoli (Leasing) Con Opzione Di Riscatto a Consumatori, Contratto Di Locazione Finanziaria Veicoli (Leasing) Con Opzione Di Riscatto a Consumatori

Garante. Il Garante, se presente, presta fideiussione alle seguenti condizioni: 11.1. La fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dall’Utilizzatore dal Cliente per capitale, interessi, anche se moratori, accessori, imposte e tasse, nonché ogni spesa anche se di carattere giudiziario, derivante e nei limiti di quanto previsto dal Contratto. 11.2. Le obbligazioni derivanti dalla fideiussione sono solidali ed indivisibili anche nei confronti dei successori o aventi causa. 11.3. Sarà onere del fideiussore avere cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali dell’Utilizzatore del Cliente e di informarsi presso lo stesso dello stato dei pagamenti dei canoni di locazione finanziaria, nonché di qualsiasi altra somma, dovuti alla ConcedenteFiditalia, la quale non avrà, quindi, alcun onere di effettuare di propria iniziativa alcuna comunicazione ai fideiussori. 11.4. Il Garante dispensa la Concedente Fiditalia dall’onere di agire entro i termini previsti dall’art. 1957 Codice Civile, intendendo di rimanere obbligato, in deroga espressa a tale disposizione, anche se la Concedente Fiditalia non abbia proposto le sue istanze contro l’Utilizzatore il Cliente o non le abbia continuate. 11.5. E’ È espressamente escluso il beneficio della preventiva escussione dell’Utilizzatoredel Cliente. 11.6. Il Garante è tenuto all’immediato pagamento a favore della Concedente di Fiditalia a semplice richiesta scritta e comunque entro 30 (trenta) giorni, anche in caso di opposizione dell’Utilizzatoredel Cliente, senza possibilità di opporre eccezioni, in espressa deroga all’art. 1945 Codice Civile, di tutto quanto dovutole dall’Utilizzatoredal Cliente. Per la determinazione del debito fanno prova in qualsiasi sede contro i fideiussori, le risultanze delle scritture contabili della Concedentedi Fiditalia. 11.7. In caso di mancato pagamento e/o di ritardo nel pagamento, il Garante sarà tenuto a corrispondere alla Concedente Fiditalia gli Interessi interessi di Xxxx mora nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste per l’Utilizzatoreil Cliente. L’eventuale decadenza dal beneficio del termine dell’Utilizzatore del Cliente si estenderà automaticamente al Garante. 11.8. In espressa deroga a quanto previsto dall’art. 1939 Codice Civile, la fideiussione mantiene i suoi effetti anche nell’ipotesi che l’obbligazione garantita sia dichiarata invalida. 11.9. La fideiussione resta valida ed operante anche in caso di cessione del Contratto e/o del credito dal medesimo derivante, da qualunque parte intervenuta.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Locazione Finanziaria

Garante. 15.1. Il Garante, se presentecome individuato nelle Condizioni Particolari, presta fideiussione alle seguenti condizioni:. 11.115.2. La fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dall’Utilizzatore dal Cliente per capitale, interessi, anche se moratori, accessori, imposte e tasse, nonché ogni spesa anche se di carattere giudiziario, derivante e nei limiti di quanto previsto dal Contratto. 11.215.3. Le obbligazioni derivanti dalla fideiussione sono solidali ed indivisibili anche nei confronti dei successori o aventi causacausa o di una pluralità di Garanti. 11.315.4. Sarà onere del fideiussore avere cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali dell’Utilizzatore del Cliente e di informarsi presso lo stesso dello stato dei pagamenti dei canoni di locazione finanziaria, Canoni nonché di qualsiasi altra somma, dovuti alla Concedentea Fiditalia, la quale non avrà, quindi, alcun onere di effettuare di propria iniziativa alcuna comunicazione ai fideiussorial Garante. 11.415.5. Il Garante dispensa la Concedente Fiditalia dall’onere di agire entro i termini previsti dall’art. 1957 Codice Civile, intendendo di rimanere obbligato, in deroga espressa a tale disposizione, anche se la Concedente Fiditalia non abbia proposto le sue istanze contro l’Utilizzatore il Cliente o non le abbia continuate. 11.515.6. E’ È espressamente escluso il beneficio della preventiva escussione dell’Utilizzatoredel Cliente. 11.615.7. Il Garante è tenuto all’immediato pagamento a favore della Concedente di Fiditalia, a semplice richiesta scritta e comunque entro 30 (trenta) giornigiorni dalla stessa, anche in caso di opposizione dell’Utilizzatoredel Cliente, senza possibilità di opporre eccezioni, in espressa deroga all’art. 1945 Codice Civilecod. civ., di tutto quanto dovutole dall’Utilizzatoredovuto dal Cliente a Fiditalia. Per la determinazione del debito fanno prova prova, in qualsiasi sede sede, contro i fideiussori, il Garante le risultanze delle scritture contabili della Concedentedi Fiditalia. 11.715.8. In caso di mancato pagamento e/o di ritardo nel pagamento, il Garante sarà tenuto a corrispondere alla Concedente a Fiditalia gli Interessi di Xxxx nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste per l’Utilizzatoreil Cliente. L’eventuale decadenza dal beneficio del termine dell’Utilizzatore del Cliente si estenderà automaticamente al Garante. 11.815.9. In espressa deroga a quanto previsto dall’art. 1939 Codice Civile, la fideiussione mantiene i suoi effetti anche nell’ipotesi che l’obbligazione garantita sia dichiarata invalida.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Leasing Con Opzione Di Acquisto