Garanzia dello Stato Clausole campione

Garanzia dello Stato. 4.20.1 In caso di escussione da parte di CDP della Garanzia dello Stato, il Ministero dell’economia e delle finanze si surrogherà nella posizione contrattuale di CDP verso il Soggetto Beneficiario per l’importo escusso, fatta eccezione per la porzione dei crediti di CDP che siano stati eventualmente oggetto di rinuncia nell’ambito di un accordo transattivo o strumenti similari con il Soggetto Beneficiario. 4.20.2 Il Finanziamento Agevolato è concesso dalla CDP nel presupposto che la Garanzia dello Stato assista le esposizioni di CDP; pertanto, nel caso in cui tale presupposto, per qualsiasi motivo, dovesse venire meno, o siano modificati i termini di escutibilità della Garanzia dello Stato, la CDP potrà, senza incorrere in alcuna responsabilità nei confronti delle altre Parti o di terzi, decidere, a propria discrezione, di non avviare e/o non proseguire, ovvero sospendere le erogazioni dei Finanziamenti Agevolati ai sensi dei Contratti di Finanziamento già stipulati ovvero ancora recedere dai propri obblighi contrattuali derivanti dal e/o risolvere il (ovvero dichiarare la decadenza dal beneficio del termine ai sensi del) Contratto di Finanziamento senza che il Soggetto Beneficiario o la Banca Finanziatrice abbiano nulla a che pretendere. A tal fine, la Banca Finanziatrice dovrà inserire nel relativo Contratto di Finanziamento una clausola che espressamente consenta a CDP di esercitare tali facoltà e rimedi contrattuali, ivi inclusa la sospensione delle erogazioni.
Garanzia dello Stato. In caso di escussione da parte di CDP della Garanzia dello Stato, il MEF si surrogherà nella posizione contrattuale di CDP verso il Soggetto Beneficiario per l’importo escusso, fatta eccezione per la porzione dei crediti di CDP che siano stati eventualmente oggetto di rinuncia nell’ambito di un accordo transattivo con il Soggetto Beneficiario.
Garanzia dello Stato. Le Parti prendono atto ed accettano che la CDP aderisce al presente Addendum alla Convenzione nel presupposto che la Garanzia dello Stato assista integralmente le proprie esposizioni, anche nel caso di accordi transattivi relativi ai crediti derivanti dal Finanziamento; pertanto, nel caso in cui tale presupposto, per qualsiasi motivo, non si dovesse verificare o dovesse venire meno, la CDP potrà, senza incorrere in alcuna responsabilità nei confronti delle altre Parti o di terzi, decidere, a propria discrezione, di non avviare e/o di non proseguire l’operatività disciplinata dalla presente Convenzione ovvero sospendere le erogazioni dei Finanziamenti Agevolati ai sensi dei Contratti di Finanziamento già stipulati ovvero ancora recedere dalla Convenzione, senza che le altre Parti abbiano nulla a che pretendere. A tal fine, ciascuna Banca Finanziatrice dovrà inserire nei Contratti di Finanziamento una clausola che espressamente consenta a CDP di esercitare tali facoltà, ivi inclusa la sospensione delle erogazioni, secondo quanto meglio previsto nelle Linee Guida.

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  • Dichiarazioni e garanzie 10.1 Ciascuna delle Parti dichiara e garantisce alle altre Parti: (i) che la sottoscrizione del presente Patto non costituisce inadempimento rispetto ad obbligazioni assunte da, o comunque poste a carico della stessa ai sensi di qualsiasi contratto, accordo, atto, patto; (ii) di essere titolare legittimo delle rispettive Azioni nel capitale sociale delle Società e che le stesse sono libere da Vincoli; (iii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento degli obblighi ivi contenuti non richiede alcuna ulteriore approvazione, Autorizzazione o consenso da parte di qualsivoglia soggetto terzo e/o Autorità; (iv) di non detenere, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), Azioni della Società ad eccezione di quelle riportate nella Premessa E che precede; (v) di non aver acquistato, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), azioni o strumenti tali da costituire diritti di acquisto sulla Società nei dodici mesi precedenti alla Data di Sottoscrizione. 10.2 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, A2A e LRH dichiarano e garantiscono alle altre Parti: (i) di essere una società regolarmente costituita e validamente esistente ai sensi della Legge italiana e di non versare in stato di scioglimento, di liquidazione o di insolvenza né di essere soggetta a procedure concorsuali o di liquidazione; (ii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni richiesto 10.3 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, i Comuni dichiarano e garantiscono che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni Legge e regolamento applicabile, da parte dei loro organi competenti. 10.4 Le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 10 sono veritiere, complete, corrette e non fuorvianti alla Data di Sottoscrizione.

  • DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 5 2.1 Documenti di gara 5 2.2 Chiarimenti 6 2.3 Comunicazioni 6

  • Forma delle comunicazioni Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto l’Assicurato/Contraente debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata alla Direzione della Società ovvero all’Agenzia alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa.