Contratti di finanziamento Clausole campione

Contratti di finanziamento. Nei limiti previsti dalla leva finanziaria di cui all’allegato “B - linea di gestione prescelta”, la SIM è autorizzata dal Cliente a concludere operazioni di riporto, pronti conto termine, prestito titoli e ogni altra operazione analoga finalizzata all’acquisizione da parte del Cliente a titolo di provvista di somme di denaro o strumenti finanziari contro pagamento di un interesse, operazioni il cui ricavato sia destinato all’esecuzione di operazioni attinenti al portafoglio in gestione e nelle quali interviene la SIM. La SIM non può concludere le operazioni di cui sopra per un controvalore non proporzionato al finanziamento concesso. Il Cliente è edotto del fatto che in caso di mancata sottoscrizione dell’Allegato “L”, relativo alla “Concessione di finanziamenti agli investitori”, la SIM non potrà concludere operazioni di cui sopra.
Contratti di finanziamento. Alla data del Documento di Ammissione, il Gruppo è parte dei contratti di finanziamento descritti di seguito. I contratti medesimi contengono clausole e impegni, in capo al debitore, tipici per tale tipologia di contratti, la cui violazione potrebbe dar luogo ad ipotesi di decadenza dal beneficio del termine, risoluzione espressa o recesso dal rapporto contrattuale e, conseguentemente, al rimborso anticipato delle somme erogate. In particolare, Sinergie S.r.l. (“Sinergie”) ha sottoscritto: - in data 15 settembre 2015, un contratto di finanziamento con Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A. (oggi UBI Banca S.p.A.) per un importo pari ad Euro 500.000,00 (il “Primo Finanziamento UBI”). Il Primo Finanziamento UBI prevede una durata di 36 mesi e rate mensili posticipate costanti ad un tasso d’interesse variabile, pari al tasso EURIBOR a 3 mesi/360 maggiorato di 1 punto percentuale. Gli eventuali interessi di mora sono calcolati sulla base del tasso applicabile maggiorato di 2 punti percentuali. Sinergie potrà estinguere totalmente o parzialmente in via anticipata il Primo Finanziamento UBI corrispondendo una commissione pari allo 0,5% del capitale residuo anticipatamente estinto. Il Primo Finanziamento UBI prevede, inoltre, la facoltà per l’istituto di credito di risolvere, ai sensi dell’art. 1456 c.c., il contratto di finanziamento in caso, inter alia, (i) di mancato pagamento anche di una sola rata di rimborso nel suo totale ammontare ovvero di inadempimento di obbligazioni sorte in dipendenza di altri contratti e (ii) del verificarsi di fatti pregiudizievoli (es. misure monitorie, cautelari, esecutive o concorsuali) a carico di Sinergie tali da far ritenere pregiudicate le possibilità di rimborso del finanziamento. Il Primo Finanziamento UBI prevede, inoltre, la facoltà per l’istituto di credito di recedere dal contratto di finanziamento, o di avvalersi della decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell’art. 1186 c.c., in caso, inter alia, di mancato pagamento degli interessi o di qualsiasi altra somma dovuta in dipendenza del finanziamento. Al 31 dicembre 2017 il debito residuo relativo al Primo Finanziamento UBI era pari ad Euro 126.371. Il Primo Finanziamento UBI è assistito da un contratto di garanzia fra Xxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxx, entrambi amministratori dell’Emittente, in qualità di fideiussori solidali, per un importo di Euro 500.000,00, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte da Sinergie di cui al Primo Finanziame...
Contratti di finanziamento. Permasteelisa ha in essere contratti con istituzioni finanziarie e/o assicurative per la concessione di linee di performance e payment bonds contenenti clausole che prevedono la risoluzione delle linee predette in ipotesi di cambio del controllo di Permasteelisa (change of control) ovvero in ipotesi di costituzione di garanzie reali ulteriori a quelle rilasciate a garanzia delle linee di performance e payment bonds (negative pledge) che potrebbero essere azionate per effetto dell’esecuzione dei Contratti di Compravendita e dell’adesione di Permasteelisa al contratto di finanziamento – tra quelli sottoscritti nel contesto dell’Operazione – denominato Mergeco Facility Agreement sottoscritto tra l’Offerente, Montrachet e le relative banche finanziatrici, come meglio descritto al paragrafo G.2.2.3. Per ovviare a tale rischio e per evitare il relativo danno a carico di Permasteelisa, è stato previsto un contratto – tra quelli sottoscritti nel contesto dell’Operazione – denominato Short Term Facility Agreement, come meglio descritto al paragrafo G.2.2.2., ai sensi del quale le relative banche finanziatrici rendono disponibili a Permasteelisa linee di credito a breve termine per un ammontare capitale massimo di Euro 110.000.000,00 utilizzabili mediante l’emissione di lettere di credito in favore delle predette istituzioni finanziarie e/o assicurative che intendono attivare le suddette previsioni. Qualora si procedesse alla Fusione tra l’Emittente e l’Offerente ed eventualmente Montrachet, ai sensi del Mergeco Facility Agreement, le relative banche finanziatrici metteranno a disposizione della società che risulterà dalla Fusione e, in parte, a Permasteelisa e alle società dalla medesima controllate Scheldebouw B.V. e Xxxxx Xxxxxxx GmbH, delle linee di credito a medio termine per un ammontare capitale massimo di Euro 115.000.000,00. Per ulteriori informazioni relative ai contratti di finanziamento si rinvia al paragrafo G.2.2.

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  • Condizioni di pagamento a) I pagamenti vanno effettuati alla sede della Fonderia. I termini e le modalità di pagamento, come pure il pagamento di eventuali acconti, devono essere oggetto di un accordo contrattuale espresso. In assenza di accordo, i pagamenti al netto e senza sconto devono effettuarsi entro 30 giorni dalla data della fattura. Salvo diverso accordo, le spese delle attrezzature sono da pagarsi entro 30 giorni dalla presentazione dei prototipi o dei getti campione. b) La mancata restituzione delle tratte con l’accettazione e la domiciliazione bancaria entro sette giorni dal loro invio, il mancato rispetto della scadenza di qualsiasi termine di pagamento, il verificarsi di circostanze che possono far sorgere gravi dubbi sulla solvibilità del Cliente e, in particolare, la sussistenza di un protesto o di un diritto reale di garanzia a carico dell’azienda, comportano di pieno diritto e a scelta della Fonderia, senza necessità di messa in mora: - sia la decadenza dal termine e, di conseguenza, l’esigibilità immediata delle somme ancora dovute a qualsiasi titolo nonché la sospensione di ogni ulteriore consegna; - sia la risoluzione di tutti i contratti in corso con il diritto di trattenere, fino alla definizione dell’eventuale risarcimento, gli acconti ricevuti, le attrezzature, i getti prodotti e ancora presso la Fonderia. c) Sulle somme esigibili decorrono di diritto e senza necessità di messa in mora, gli interessi pari al tasso di rifinanziamento stabilito dalla Banca Centrale Europea per la più recente e principale operazione di o di rifinanziamento effettuata l'ultimo giorno prima del semestre in questione aumentato di 8 punti (P P). Il tass di l 1° riferimento è così determinato: per il primo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno; per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell'anno . d) Nel caso di subfornitura il Cliente della Fonderia subfornitrice si impegna, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia, a richiedere al proprio Cliente di pagare direttamente le somme dovute alla Fonderia.

  • Dichiarazioni e garanzie 10.1 Ciascuna delle Parti dichiara e garantisce alle altre Parti: (i) che la sottoscrizione del presente Patto non costituisce inadempimento rispetto ad obbligazioni assunte da, o comunque poste a carico della stessa ai sensi di qualsiasi contratto, accordo, atto, patto; (ii) di essere titolare legittimo delle rispettive Azioni nel capitale sociale delle Società e che le stesse sono libere da Vincoli; (iii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento degli obblighi ivi contenuti non richiede alcuna ulteriore approvazione, Autorizzazione o consenso da parte di qualsivoglia soggetto terzo e/o Autorità; (iv) di non detenere, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), Azioni della Società ad eccezione di quelle riportate nella Premessa E che precede; (v) di non aver acquistato, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), azioni o strumenti tali da costituire diritti di acquisto sulla Società nei dodici mesi precedenti alla Data di Sottoscrizione. 10.2 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, A2A e LRH dichiarano e garantiscono alle altre Parti: (i) di essere una società regolarmente costituita e validamente esistente ai sensi della Legge italiana e di non versare in stato di scioglimento, di liquidazione o di insolvenza né di essere soggetta a procedure concorsuali o di liquidazione; (ii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni richiesto 10.3 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, i Comuni dichiarano e garantiscono che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni Legge e regolamento applicabile, da parte dei loro organi competenti. 10.4 Le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 10 sono veritiere, complete, corrette e non fuorvianti alla Data di Sottoscrizione.

  • Tracciabilità dei flussi finanziari Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. L’esecutore del contratto si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n. 136/2010. L’esecutore, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitale. Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.