GARANZIA EXTRA Clausole campione

GARANZIA EXTRA. Per tutte le garanzie della GARANZIA EXTRA sono esclusi i sinistri provocati da: a) fallimento del vettore aereo o del Tour Operator/Agenzia Viaggi; b) annullamento da parte del Tour Operator/Agenzia Viaggi; Sono inoltre esclusi i seguenti casi:
GARANZIA EXTRA. (obbligatoria) Garanzia Assistenza in Viaggio Extra Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance diverse da quelle indicate nella garanzia Assistenza.
GARANZIA EXTRA. (obbligatoria) Garanzia Assistenza in Viaggio Extra I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
GARANZIA EXTRA. (obbligatoria) Garanzia Assistenza in Viaggio Extra Telefona sempre alla Struttura Organizzativa di Europ Assistance al numero: +00 00.00.00.00.00 dall’Italia o dall’estero. La Struttura Organizzativa è attiva 365 giorni all’anno, 24h su 24h. Se non puoi telefonare, invia un fax alla Struttura Organizzativa al numero 00.00.00.00.00 oppure invia un telegramma a EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 XXXXXX.
GARANZIA EXTRA. (obbligatoria) Garanzia Assistenza in Viaggio Extra Non è previsto il pagamento di alcun indennizzo in quanto le prestazioni di assistenza sono erogate direttamente dalla Struttura Organizzativa di Europ Assistance.

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  • Garanzia 5.1 - Il Venditore garantisce che i Prodotti forniti sono conformi per quantità, qualità, tipo nonché alle specifiche tecniche espressamente concordate in contratto, con esclusione di qualunque garanzia circa l'impiego specifico al quale il Compratore, o il suo sub-acquirente, destina il prodotto acquistato, e che sono esenti da vizi che possano renderli non idonei all’uso cui sono destinati. 5.2 - La garanzia per vizi è limitata ai soli difetti dei Prodotti conseguenti a difetti di materiale o di fabbricazione riconducibili al Venditore e non opera nel caso in cui: a) il Compratore non provi di aver effettuato un corretto uso, manutenzione, stoccaggio e conservazione dei Prodotti; b) il Compratore abbia apportato delle modifiche o riparazioni ai Prodotti, senza il previo consenso scritto del Venditore; c) i Prodotti siano stati montati o utilizzati non correttamente; d) i difetti dei Prodotti siano dovuti alla normale usura di quelle parti che, per loro natura, sono soggette ad usura rapida e continua; e) i difetti di conformità abbiano la loro causa in un fatto successivo al passaggio dei rischi al Compratore. 5.3 - La garanzia ha una durata di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data della consegna dei Prodotti al Compratore ed è subordinata alla regolare e tempestiva denunzia dei vizi e delle difformità da parte di quest’ultimo secondo quanto disposto al successivo comma, accompagnata dall’espressa richiesta scritta al Venditore di effettuare un intervento in garanzia. La garanzia per i Prodotti sostituiti o riparati decorre dal giorno dell’eventuale sostituzione o riparazione. La garanzia per i componenti del Prodotto sostituiti o riparati decorre dal giorno dell’eventuale sostituzione o riparazione, e comunque vale per il solo componente riparato o sostituito.

  • Dichiarazioni e garanzie 10.1 Ciascuna delle Parti dichiara e garantisce alle altre Parti: (i) che la sottoscrizione del presente Patto non costituisce inadempimento rispetto ad obbligazioni assunte da, o comunque poste a carico della stessa ai sensi di qualsiasi contratto, accordo, atto, patto; (ii) di essere titolare legittimo delle rispettive Azioni nel capitale sociale delle Società e che le stesse sono libere da Vincoli; (iii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento degli obblighi ivi contenuti non richiede alcuna ulteriore approvazione, Autorizzazione o consenso da parte di qualsivoglia soggetto terzo e/o Autorità; (iv) di non detenere, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), Azioni della Società ad eccezione di quelle riportate nella Premessa E che precede; (v) di non aver acquistato, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), azioni o strumenti tali da costituire diritti di acquisto sulla Società nei dodici mesi precedenti alla Data di Sottoscrizione. 10.2 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, A2A e LRH dichiarano e garantiscono alle altre Parti: (i) di essere una società regolarmente costituita e validamente esistente ai sensi della Legge italiana e di non versare in stato di scioglimento, di liquidazione o di insolvenza né di essere soggetta a procedure concorsuali o di liquidazione; (ii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni richiesto 10.3 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, i Comuni dichiarano e garantiscono che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni Legge e regolamento applicabile, da parte dei loro organi competenti. 10.4 Le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 10 sono veritiere, complete, corrette e non fuorvianti alla Data di Sottoscrizione.

  • Garanzie 22.1. L'Appaltatore garantisce che i lavori risponderanno allo scopo per cui sono state previsti e saranno eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformità alle specifiche contrattuali, e che saranno esenti da vizi e difetti, anche occulti. L'Appaltatore garantisce inoltre che i materiali di propria fornitura, utilizzati nell'esecuzione dei lavori, saranno di prima qualità, esenti da vizi e difetti anche occulti, ed idonei per le loro caratteristiche all'esecuzione dei lavori appaltati. L'Appaltatore garantisce inoltre di adempiere a tutte le obbligazioni assunte ai sensi di contratto. 22.2. Il periodo di garanzia avrà la durata di 24 mesi dalla data di presa in consegna delle opere ex art. 19.10, ferma restando, in ogni caso l'applicazione dell'art. 1669 del c.c., applicabile anche nel caso di intervento o modifica su un bene immobile già esistente 22.3. Per gravi difetti ai sensi dell’art. 1669 c.c. devono intendersi non solo quelli che incidono sugli elementi essenziali delle strutture compromettendo la stabilità e la conservazione dell’immobile, ma anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori dell’opera (ad es. impermeabilizzazioni, infissi, rivestimenti, impianti, pavimentazione) e tutte quelle alterazioni che pregiudicano in modo grave il normale godimento e la funzionalità essendo eliminabili sono mediante attività di riparazione, rinnovamento o sostituzione. 22.4. Durante il periodo di garanzia, l'Appaltatore sarà tenuto, a proprie spese, a riparare, modificare e/o sostituire, tempestivamente, a semplice richiesta scritta della Committente, tutte quelle parti che risultassero difettose per vizio di materiale o per imperfetta esecuzione, o che comunque non rispondessero ai requisiti di funzionalità e/o garanzia previsti senza che vi sia obbligo alcuno da parte della Committente di rispettare i termini di cui all'art. 1495 del C. C. 22.5. Se l'Appaltatore non provvederà a soddisfare le richieste della Committente, di cui al precedente paragrafo, tempestivamente, e comunque entro il termine che gli sarà indicato, la Committente potrà fare eseguire i lavori a terzi, addebitando all'Appaltatore le relative spese, fatto salvo il diritto della stessa al risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti dalla ritardata utilizzazione delle opere appaltate. 22.6. Per le parti riparate, modificate e/o sostituite la garanzia si intenderà automaticamente rinnovata per lo stesso periodo iniziale, dal giorno dell'intervento.

  • Dichiarazioni precontrattuali Informazioni relative al rischio fornite dal Contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione. Tali informazioni consentono all’assicuratore di effettuare una corretta valutazione del rischio e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare l’assicuratore su aspetti rilevanti per la valutazione del rischio, l’assicuratore può chiedere l’annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del Contraente sia stato o meno intenzionale o gravemente negligente.

  • CONTRAENTE Il soggetto che stipula l’assicurazione.

  • TUTELA GIUDIZIARIA Con questa copertura la Società assicura il rimborso delle spese legali che l'Assicurato o persone delle quali o con le quali debba rispondere, sostengano, in sede extragiudiziaria e/o giudiziaria per l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persona e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi nonché per la difesa in sede penale e/o civile per reati colposi, o per resistere all'azione di risarcimento danni cagionati a terzi in relazione all’attività del Contraente/Assicurato. L’assicurazione è prestata per gli eventi verificatisi nell’ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne, senza limiti di orario, organizzate e/o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraente, comprese quelle complementari, preliminari o accessorie, compatibilmente e/o in conformità con la vigente normativa scolastica.

  • Garanzia Base La Società indennizza, nei limiti delle somme assicurate indicate nella Scheda di polizza, nonché alle condizioni che seguono, i danni materiali alle cose assicurate, anche se di pro- prietà di terzi, causati da: 1) incendio; 2) azione meccanica del fulmine; 3) implosione, scoppio od esplosione non causati da ordigni esplosivi, ad eccezione di esplosivi che ad insaputa dell’Assicurato siano presenti in locali adiacenti non di sua proprietà; 4) fumo, gas, vapori, provocati da incendio di beni anche non assicurati posti nell’ambito di 50 metri dalle cose assicurate; 5) fumo, gas, vapori, fuoriusciti accidental- mente per guasto improvviso negli impianti per la produzione del calore (comprese can- ne fumarie) facenti parte dell’Abitazione, purché collegati mediante adeguate con- dutture a regolamentari canne fumarie; 6) caduta e/o urto accidentale di aeromobili, caduta di meteoriti, velivoli spaziali e di cose da questi trasportate, esclusi gli or- digni esplosivi e/o radioattivi; 7) urto di veicoli stradali o natanti (non di proprietà né in uso agli Assicurati o al Con- traente); 8) onda d’urto sonora prodotta da mezzi ae- rei per effetto del superamento del muro del suono; 9) caduta di ascensori o montacarichi per guasto o rottura improvvisa dei relativi congegni; 10) la Società indennizza, inoltre, i danni ma- teriali e diretti alle cose assicurate causati da atti vandalici e dolosi e sabotaggio, anche se in occasione di scioperi, tumulti popolari e sommosse, compresi quelli di incendio, esplosione o scoppio. La garanzia è valida anche per i danni avve- xxxx nel corso di occupazione purché non militare del fabbricato, con l’intesa - tut- tavia - che se la durata dell’occupazione è superiore a cinque giorni l’assicurazione è limitata ai danni di incendio, esplosione o scoppio non causati da ordigni esplosivi. Sono tuttavia esclusi i danni: • di deturpamento e di imbrattamento dei muri esterni; • di furto, rapina ed estorsione, saccheggio, appropriazione indebita, truffa, smarri- mento, malversazione, concussione o im- putabili ad ammanchi di qualsiasi genere; • verificatisi nel corso di confisca, seque- stro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque Autorità di dirit- to o di fatto; • causati da atti di terrorismo; • causati con dolo dell’Assicurato, del Con- traente, delle persone che abitano con l’Assicurato o di cui lo stesso deve rispon- dere e, qualora questi non siano persone fisiche, dei rappresentanti legali, dei soci a responsabilità illimitata. La garanzia è prestata fino alla concor- renza dell’80% delle singole somme ri- spettivamente assicurate per Abitazione e/o Contenuto per annualità assicurativa e con una franchigia di € 250,00. Sono, inoltre, compresi i guasti causati alle cose assicurate per impedire o arrestare l’evento dannoso nonché le spese di salva- taggio. La Società rimborsa, se conseguenti agli eventi garantiti, anche le spese: 11) per demolire, sgomberare, smaltire e tra- sportare i residui del sinistro al più vicino scarico autorizzato. La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% dell’inden- nizzo sulle partite Abitazione o Rischio Locativo e/o Contenuto con il massimo di € 20.000,00 per annualità assicurativa; 12) per la rimozione e il ricollocamento del Contenuto dell’Abitazione per consentire il ripristino del fabbricato. La garanzia è pre- stata fino alla concorrenza del 5% dell’in- dennizzo sulle partite Abitazione o Rischio Locativo e/o Contenuto con il massimo di € 2.000,00 per annualità assicurativa; 13) di trasloco e deposito, esclusivamente per l’Abitazione abituale resa inabitabile e per il periodo strettamente necessario al ripri- stino della stessa. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 2.000,00 per an- nualità assicurativa. Sono, altresì, inclusi in garanzia i danni causati da: 14) Colpa grave. La Società indennizza i dan- ni anche se determinati da colpa grave del Contraente o dell’Assicurato o delle persone di cui essi devono rispondere ai sensi di legge.

  • Riduzione delle garanzie 1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 33 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 34 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q) oppure lettera r), del d.P.R. n. 34 del 2000. 2. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione. 3. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 34 del 2000. 5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora: a) l’impresa abbia utilizzato, per la gara e per l’eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II; b) l’impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l’impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento; 6. In caso di avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’impresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliaria.

  • GARANZIA PROVVISORIA L’offerta è corredata da: 1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base d’appalto, e precisamente di importo pari a: 2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento sul conto n. XX00 X 00000 00000 000000000000 della Intesa Sanpaolo; c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio; 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 31 del 19.01.2018 (G.U. 10/04/2018 n. 83) 4) avere validità per 360 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 5) prevedere espressamente: a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; c. la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, senza nessun onere probatorio a carico della stessa; 6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, secondo quanto previsto dal presente disciplinare. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. 7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante. L’aggiudicatario è tenuto a depositare agli atti copia di una propria copertura assicurativa RCT/O (polizza assicurativa della attività della Ditta) con la prova del pagamento della quietanza del premio per l’annualità in corso al momento della sottoscrizione del contratto e per tutte le annualità successive sino al termine del contratto di appalto. La mancata consegna e validità della polizza determina l’impossibilità di sottoscrivere il contratto di appalto e, pertanto, la revoca della aggiudicazione del contratto/appalto e l’escussione della garanzia fideiussoria provvisoria. L'operatività o meno delle coperture assicurative per carenza, invalidità, mancato o ritardato pagamento del premio e per qualsiasi altra causa, non esonerano – in ogni caso – lo stesso appaltatore dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti, né dal rispondere nei confronti di ETRA S.p.A. per quanto non coperto dalle suddette coperture assicurative.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ............................................................................................................................... Art. 35 Cauzione definitiva .................................................................................................................................. Art. 36 Riduzione delle garanzie.......................................................................................................................... Art. 37 Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore ........................................................................................