Common use of GARANZIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA Clause in Contracts

GARANZIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA. Per partecipare alla gara è richiesta la costituzione di una garanzia a corredo dell’offerta come previsto dall’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016. Il valore del deposito cauzionale è pari al 2% (duepercento) del prezzo base indicato nel bando, sotto forma di fideiussione. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. La garanzia fideiussoria di cui al citato art. 93, comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Ai sensi dell’art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (EcolabelUE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. Ai sensi dell’art. 93, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1 del citato articolo, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia. Nel caso in cui, durante l’espletamento della gara, vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed espressa comunicazione da parte dell’Amministrazione. Le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale provvisorio dovranno essere corredate da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia, ai sensi del DPR n. 445/2000, circa l’identità, la qualifica ed i poteri degli stessi. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, i broker, i funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata da fotocopia di un documento d’identità in corso di validità dei suddetti soggetti. In alternativa, il deposito dovrà essere corredato di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l’identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia, con assolvimento dell’imposta di bollo.

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Samples: Disciplinare Di Gara

GARANZIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA. Per partecipare alla gara è richiesta la costituzione di una garanzia a corredo dell’offerta come previsto L’impresa concorrente dovrà prestare, secondo le modalità previste dall’art. 93 del D.LgsD. Lgs. n. 50/2016. Il valore del deposito cauzionale è pari al 2% (duepercento) del prezzo base indicato nel bando, una garanzia sotto forma di fideiussionecauzione o fidejussione. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese L’importo della cauzione provvisoria è stabilito nella misura del raggruppamento medesimo2% dell’importo complessivo posto a base d’asta. La cauzione provvisoria può essere costituita nelle forme previste dall’art. 93 comma 2 del D. Lgs. 50/2016. La garanzia fideiussoria di cui al citato art. 93, comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai oppure da intermediari finanziari con i requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 all’art. 93 comma 3 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativaD. Lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente provvisoria nonché la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principaledichiarazione di impegno a rilasciare la cauzione definitiva qualora il concorrente risultasse aggiudicatario, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltantedevono essere inviate in originale. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Ai sensi dell’art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, L'importo Si precisa che l’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto ridotta: • del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione le ditte concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000ISO 9000, rilasciate da organismi accreditati, come meglio specificate all’art. Si applica la riduzione del 50 per cento93, non cumulabile con quella di cui al primo periodocomma 7, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie impreseD. Lgs. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto n.50/2016; • del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, 2009 o del 20 per cento cento, cumulabile con la riduzione di cui al punto precedente, per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto EN ISO 14001; • del 20 percentoper cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi al primo e secondosecondo punto, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione dell’Unione europea (EcolabelUEEcolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto ; • del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della La garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto altresì ridotta: • del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedentiprecedenti punti, per gli operatori economici in possesso dei requisiti di cui all’ultimo periodo dell’art. 93 comma 7 del rating D. Lgs. 50/2016. Per fruire delle riduzioni, la ditta concorrente deve specificare, in sede di legalità rating offerta, il requisito posseduto e produrre in allegato alla garanzia, copia delle relative certificazioni, in corso di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazionivalidità. In caso di cumulo delle riduzioniRTI, la riduzione successiva certificazione di qualità deve essere calcolata sull’importo che risulta posseduta almeno dalla riduzione precedentemandataria. Ai In caso di R.T.I. o Consorzio: la garanzia provvisoria dovrà essere presentata: - in caso di R.T.I. costituito, dall’Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; - in caso di Consorzio ordinario costituito o di Consorzio stabile dal Consorzio medesimo; - in caso di R.T.I. costituendo o Consorzio ordinario costituendo, da una delle imprese raggruppande/costituende ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento/Consorzio; La garanzia dovrà: ⮚ essere riferita alla procedura in oggetto; ⮚ indicare come soggetto beneficiario l’Azienda USL della Romagna; ai sensi dell’art. 9393 comma 4 del D.Lgs. 50/2016: ⮚ prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; ⮚ prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile; ⮚ prevedere l’operatività della stessa entro quindici giorni obbligandosi il fideiussore ad effettuare il versamento della somma a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, ai sensi dell’art. 93 comma 5 del D.Lgs. 50/2016: ⮚ avere validità di almeno 18 mesi dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta, ⮚ essere corredata dell’impegno all’eventuale rinnovo, nel caso in cui alla sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. Tale garanzia potrà essere escussa e copre: ⮚ il caso di mancata sottoscrizione del Contratto per fatto dell’aggiudicatario; ⮚ il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di ordine generale, economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti; ⮚ il caso di attivazione del soccorso istruttorio dichiarativo-documentale di cui all’art 83, c. 9 del D.Lgs. 50/2016; ⮚ il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del Contratto, nel termine stabilito e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. La garanzia in argomento verrà restituita e/o svincolata ai non aggiudicatari ai sensi dell’art. 93 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016. Nell’ipotesi in cui l’Azienda U.S.L. della Romagna ritenga di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della predetta garanzia di cui al comma 1 del citato articolo, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore sarà restituita a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia. Nel caso in cui, durante l’espletamento della gara, vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione delle offerte, tutti i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo entro 30 (trenta) giorni dalla data di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed espressa comunicazione da parte dell’Amministrazione. Le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale provvisorio dovranno essere corredate da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia, ai sensi del DPR n. 445/2000, circa l’identità, la qualifica ed i poteri degli stessi. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, i broker, i funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata da fotocopia di un documento d’identità in corso di validità dei suddetti soggetti. In alternativa, il deposito dovrà essere corredato di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l’identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia, con assolvimento dell’imposta di bollotale determinazione.

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Samples: Disciplinare Di Gara Inclusivo Del Capitolato Tecnico

GARANZIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA. Per partecipare alla gara è richiesta la costituzione di una garanzia a corredo dell’offerta come previsto L’impresa concorrente dovrà prestare, secondo le modalità previste dall’art. 93 del D.LgsD. Lgs. n. 50/2016. Il valore del deposito cauzionale è pari al 2% (duepercento) del prezzo base indicato nel bando, una garanzia sotto forma di fideiussionecauzione o fidejussione. In L’importo della cauzione provvisoria è stabilito nella misura del 2% dell’importo complessivo posto a base d’asta per ciascun lotto cui si intende partecipare. Nel caso di partecipazione alla gara offerta di più lotti la ditta potrà presentare un’unica cauzione provvisoria per il totale delle cauzioni dei lotti offerti. Relativamente a ciascun lotto gli importi delle cauzioni provvisorie sono determinati in tabella ALLEGATO D) Tabella Lotti – Cauzioni - CIG. La garanzia provvisoria può essere presentata sotto forma di cauzione o fideiussione (comma 1 art. 93 D.Lgs. 50/2016), da imprese bancarie, assicurative o da un raggruppamento temporaneo di impreseintermediario finanziario (comma 3 art. 93 D.Lgs. 50/2016), la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese oppure può essere costituita in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del raggruppamento medesimodebito pubblico (comma 2 art. 93 D.Lgs. 50/2016). La garanzia fideiussoria di cui al citato art. 93, comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai oppure da intermediari finanziari con i requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 all’art. 93 comma 3 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativaD. Lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente provvisoria nonché la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principaledichiarazione di impegno a rilasciare la cauzione definitiva qualora il concorrente risultasse aggiudicatario, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offertadevono essere inviate in originale. Ai sensi dell’art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, L'importo dell'art.93 c.7 l’importo della garanzia, garanzia e del suo eventuale rinnovo, è ridotto ridotto: • del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione le ditte concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000ISO 9000, rilasciate da organismi accreditati, come meglio specificate all’art. Si applica la riduzione 93, comma 7, D. Lgs. n.50/2016; • del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto ; • del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, 2009 o del 20 per cento cento, cumulabile con la riduzione di cui al punto precedente, per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto EN ISO 14001; • del 20 percentoper cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi al primo e secondosecondo punto, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione dell’Unione europea (EcolabelUEEcolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto ; • del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, primo secondo e terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della La garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto altresì ridotta: del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedentiprecedenti punti, per gli operatori economici in possesso dei requisiti di cui all’ultimo periodo dell’art. 93 comma 7 del rating di legalità rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioniD. Lgs. 50/2016. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo sull'importo che risulta dalla riduzione precedenteprecedente Per fruire delle riduzioni, la ditta concorrente deve specificare, in sede di offerta, il requisito posseduto e produrre in allegato alla garanzia, copia delle relative certificazioni, in corso di validità. Ai In caso di RTI, la certificazione di qualità deve essere posseduta almeno dalla mandataria. In caso di R.T.I. o Consorzio: la garanzia provvisoria dovrà essere presentata: - in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; - in caso di Consorzio ordinario costituito o di Consorzio stabile dal Consorzio medesimo; - in caso di R.T.I. costituendo o Consorzio ordinario costituendo, da una delle imprese raggruppande/costituende con indicazione di tutte le imprese del costituendo raggruppamento/Consorzio; La garanzia dovrà: ⮚ essere riferita alla procedura in oggetto; indicare come soggetto beneficiario: Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna xxx Xx Xxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxx (XX) Codice fiscale e partita IVA: 02483810392 ai sensi dell’art. 9393 comma 4 del D.Lgs. 50/2016: ⮚ prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; ⮚ prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile; ⮚ prevedere l’operatività della stessa entro quindici giorni obbligandosi il fideiussore ad effettuare il versamento della somma a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, ai sensi dell’art. 93 comma 5 del D.Lgs. 50/2016: ⮚ avere validità di almeno 18 mesi dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta, ⮚ essere corredata dell’impegno all’eventuale rinnovo, nel caso in cui alla sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. Tale garanzia potrà essere escussa e copre: ⮚ il caso di mancata sottoscrizione del Contratto per fatto dell’aggiudicatario; ⮚ il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di ordine generale, economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti; ⮚ il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del Contratto, nel termine stabilito e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. La garanzia in argomento sarà da considerarsi automaticamente svincolata per i non aggiudicatari ai sensi dell’art. 93 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, contestualmente al ricevimento della comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione ai sensi dell’art. 76 comma 5 del D.lgs.50/2016. L’offerta dovrà essere corredata a norma dell’art. 93 comma 8 X.X.xx 50/2016 da una dichiarazione di un fidejussore contenente l’impegno a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, la stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto di cui al comma 1 all’art. 103 del citato articolo, tempestivamente e comunque entro un termine D.Lgs. 50/2016. La dichiarazione di impegno non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia. Nel è richiesta nel caso in cuicui l’offerente sia una microimpresa, durante l’espletamento piccola e media impresa o un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nell’ipotesi in cui l’Azienda U.S.L. della garaRomagna ritenga di non procedere ad alcuna aggiudicazione, vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione delle offerte, la predetta garanzia sarà restituita a tutti i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo entro 30 (trenta) giorni dalla data di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed espressa comunicazione da parte dell’Amministrazione. Le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale provvisorio dovranno essere corredate da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia, ai sensi del DPR n. 445/2000, circa l’identità, la qualifica ed i poteri degli stessi. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, i broker, i funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata da fotocopia di un documento d’identità in corso di validità dei suddetti soggetti. In alternativa, il deposito dovrà essere corredato di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l’identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia, con assolvimento dell’imposta di bollotale determinazione.

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Samples: Disciplinare Di Gara

GARANZIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA. Per partecipare alla gara L’offerta è richiesta la costituzione corredata, a pena di esclusione, da una garanzia a corredo dell’offerta provvisoria, come previsto definita dall’art. 93 del D.LgsCodice. n. 50/2016. Il valore del deposito cauzionale In considerazione della circostanza che la presente procedura di gara è pari al 2finalizzata alla stipulazione di un AQ con più operatori economici, la garanzia provvisoria viene stabilita nella misura dell’1% (duepercento) del prezzo base di ciascun oggetto di AQ, il cui importo è indicato nel bandonell'Allegato F - Cauzioni, sotto forma di fideiussione. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. La garanzia fideiussoria di cui al citato artsalvo quanto previsto all’art. 93, comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 7 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offertaCodice. Ai sensi dell’art. 93, comma 7 6 del D.LgsCodice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. n. 50/2016, L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditatiLa garanzia provvisoria copre, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000dell’art. 89, la certificazione comma 1 del sistema Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. L’offerta è altresì corredata, a pena di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per centoesclusione, non cumulabile con quella dalla dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al primo periodoall’art. 93, comma 3 del Codice, anche nei confronti delle diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del Codice in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di cui all’art. 103, co. 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi/fornitura risultante dal relativo certificato. Tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e dei ai raggruppamenti di operatori economici temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimpresedalle medesime costituiti. La garanzia provvisoria è costituita, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e scelta del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (EcolabelUE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. Ai sensi dell’art. 93, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1 del citato articolo, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia. Nel caso in cui, durante l’espletamento della gara, vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed espressa comunicazione da parte dell’Amministrazione. Le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale provvisorio dovranno essere corredate da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia, ai sensi del DPR n. 445/2000, circa l’identità, la qualifica ed i poteri degli stessi. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, i broker, i funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata da fotocopia di un documento d’identità in corso di validità dei suddetti soggetti. In alternativa, il deposito dovrà essere corredato di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l’identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia, con assolvimento dell’imposta di bollo.concorrente:

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