PROCEDURA APERTA INDETTA DALL’AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIU’ OPERATORI ECONOMICI FINALIZZATO ALL'AFFIDAMENTO DI INTERVENTI RIABILITATIVI A RILIEVO SOCIOSANITARIO PER PERSONE IN CURA...
PROCEDURA APERTA INDETTA DALL’AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIU’ OPERATORI ECONOMICI FINALIZZATO ALL'AFFIDAMENTO DI INTERVENTI RIABILITATIVI A RILIEVO SOCIOSANITARIO PER PERSONE IN CURA PRESSO I “CENTRI SALUTE MENTALE” DEL DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE-DIPENDENZE PATOLOGICHE DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA. DURATA: 4 ANNI. IMPORTO COMPLESSIVO: € 56.150.180,00 ESCLUSA IVA. CIG 721476653F.
ART 1 - PREMESSA - INFORMAZIONI GENERALI DI GARA – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ART 2 - OGGETTO E FINALITA’ DEL SERVIZIO, QUANTITA’, CARATTERISTICHE TECNICHE E VALORE DELL’ACCORDO QUADRO
ART 3 CONDIZIONI A DIVENIRE PARTI DELL’AQ E NUMERO DI OE - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’AQ
ART 4 - DURATA E QUADRO ECONOMICO DELL’ACCORDO QUADRO ART 5 - NORME COMUNI AI CONTRATTI APPLICATIVI
ART 6 - PREZZI – ADEGUAMENTO PREZZI
ART 7 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E DELLA DOCUMENTAZIONE ARRICTH. I8E-SGT XXXXXXX PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
ART 8 - GARANZIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
ART 9 - PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.), DI CONSORZI E DI IMPRESE UNITE IN RETE
ART 10 - CESSIONE E SUBAPPALTO ART 11 – AVVALIMENTO
ART 12 - MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
ART 13 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
ART. 14 - COMUNICAZIONI E ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE DI GARA ART 15 - AGGIUDICAZIONE E SUCCESSIVI ADEMPIMENTI
ART 16 - SICUREZZA SUL LAVORO – COSTI DELLA MANODOPERA
ART 17 - LICENZE, AUTORIZZAZIONI, TUTELA DEI LAVORATORI E ALTRI OBBLIGHI NORMATIVI
ART 18 - STIPULA DELL’ACCORDO QUADRO
ART 19 - FATTURAZIONE, PAGAMENTO E CESSIONE DEL CREDITO ART. 20 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ IN CAPO ALL’AGGIUDICATARIO ART 21 - FORO COMPETENTE
ART 22 - INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. N.196/2003
ART 23 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI ART 24 - OBBLIGHI E SPESE DI PUBBLICITA’
ART 25 - SOCCORSO ISTRUTTORIO
ART 26 - OBBLIGHI DI INTEGRITA’ E DI AMMINISTRAZIONE APERTA ART 27 - FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE, PROCEDURE CONCORSUALI ART 28 - NORME DI RINVIO
ART. 1
PREMESSA - INFORMAZIONI GENERALI DI XXXX – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La presente gara comunitaria indetta dall’Azienda USL della Romagna è regolata dal D.Lgs. 50/2016
– Codice dei Contratti Pubblici (così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 56/2017) ed espletata ai sensi e per gli effetti degli artt. 54, 59, 60 e 95 del D.Lgs. 50/2016, mediante procedura aperta in esecuzione della Determinazione n. 2653 del 29/09/2017 del Direttore dell’Unità Operativa Acquisti Aziendali dell’Ausl della Romagna e del bando di gara inviato alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea in data 29/09/2017.
La procedura in oggetto è finalizzata all’individuazione di più Operatori Economici con cui stipulare un Accordo Quadro, come definito dagli artt. 3, c.1 lett. iii) e 54 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, finalizzato alla successiva attivazione di interventi aventi ad oggetto attività di co-progettazione e realizzazione dei singoli Progetti terapeutico riabilitativi individualizzati (PTRI) destinati ad utenti con disagio e disturbo psichico afferenti all’area della Salute Mentale Adulti, in carico al Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche dell’AUSL della Romagna (di seguito DSMDP), da eseguirsi con le modalità ed alle condizioni previste dal presente disciplinare di gara e dal Capitolato Tecnico (Alleato n. 1), in corso di vigenza dell’AQ.
La Stazione Appaltante è l’Azienda USL della Romagna.
Al fine di garantire la massima partecipazione delle Microimprese e delle Piccole e Medie Imprese, nonché il libero dialogo concorrenziale, la SA ha suddiviso l’AQ in 51 OGGETTI omogenei per i quali è possibile presentare offerta singolarmente. Relativamente agli oggetti composti la SA vieta che l’OE possa presentare offerta ulteriormente frazionata.
L’AQ di cui alla presente gara viene stipulato senza la fissazione di tutte le condizioni di fornitura, comprese le quantità (art. 3, c. 1, let. iii, D.Lgs. 50/2016), le quali possono dunque variare rispetto ai singoli Oggetti costitutivi ciascun Contratto Applicativo (CA), in ragione delle effettive necessità, eventualmente anche in aumento, tenuto conto sia dell’economia di gara conseguita sui singoli prezzi unitari, sia dell’importo pieno riferito a ciascun oggetto di Contratto Applicativo. Rispetto al valore pieno dell’AQ stipulato e alle modalità di calcolo del quadro economico, si rinvia interamente all’Art. 4 del presente disciplinare di gara.
Inoltre il presente AQ viene stipulato con più OE secondo le modalità previste dall’art. 54, c. 4 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, ossia senza riapertura del confronto competitivo.
Il Responsabile del Procedimento (RUP) della presente gara, nonché responsabile ai fini della verifica dei requisiti di partecipazione mediante il sistema AVCPASS, è la dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx, tel 0000 000000, mail: xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx – xxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx, PEC xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx (salvo variazioni organizzative).
Il bando, i documenti di gara, le risposte agli eventuali quesiti e le informazioni inerenti al procedimento di gara fino alla sua conclusione, sono pubblicati sul profilo del committente:
xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx-xxxxxx/xxxx.
Pertanto, ogni successivo riferimento al profilo del Committente è da intendersi riconducibile al suddetto link, che i partecipanti sono tenuti periodicamente a consultare.
Le eventuali richieste di chiarimenti da parte degli operatori economici, devono essere inoltrate via e-mail all’indirizzo PEC xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx per la necessaria protocollazione in entrata e per conoscenza all’indirizzo mail del coadiuvante del RUP, Dr. Xxxxxx Xxxxxx, all’indirizzo mail xxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx.
Limitatamente ai casi in cui il partecipante non possa inviare una mail, la richiesta di chiarimenti può essere inoltrata al fax dell’U.O. Acquisti Aziendali (0547-610948 ).
Ai sensi dell’art. 74, c. 4 del D. Lgs. 50/2016, le eventuali richieste di chiarimenti e/o le ulteriori informazioni sulla documentazione di gara devono essere chieste esclusivamente per iscritto almeno 12 giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte. Le relative risposte sono pubblicate, ai sensi dell’art. 74 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, tempestivamente e comunque almeno
6 giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte, sul profilo del committente xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx-xxxxxx/xxxx nella sezione “Bandi di gara”. A tale scopo i partecipanti sono tenuti a consultare periodicamente il profilo del committente indicato.
L’Accordo Quadro è stipulato a cura del Direttore dell’U.O. Acquisti Aziendali, e parimenti le eventuali integrazioni accessorie, nelle forme e modalità indicate al presente documento.
Costituiscono parte integrante del presente disciplinare di gara tutti gli allegati sotto riportati:
ALLEGATI | DESCRIZIONE |
Allegato n. 1 | Capitolato tecncio |
Allegato A | Scheda Fornitore |
Allegato B | Patto d’Integrità |
Allegato C | Scheda Offerta Economica |
Allegato D | DGUE – Documento di gara unico europeo |
Allegato E | Informativa ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. per i servizi di natura intellettuale |
Allegato F | Importo cauzioni |
Allegato G | Costi Sicurezza – Costi Manodopera |
Requisiti di partecipazione richiesti a pena di esclusione: Requisiti generali valevoli per tutti gli OGGETTI di AQ:
1) la non sussistenza di cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 o di qualsiasi altra causa di esclusione o divieto a contrarre con la pubblica amministrazione.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001, n. 165.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.
Requisiti di idoneità professionale – art. 83 c. 1 lett. a) D. Lgs. n. 50/2016:
2) Requisito valevole per tutti gli OGGETTI di AQ: l'iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.
3) Requisito valevole per gli OGGETTI dal n. 1 al n. 24 (ad esclusione degli OGGETTI n. 5,
n. 10, n. 15 e n. 20): con riferimento ad una sede operativa ubicata nell’ambito territoriale di riferimento dell’Oggetto per cui si presenta offerta, autocertificazione del possesso di autorizzazione al funzionamento come “Comunità Alloggio per la salute mentale” rilasciata ai sensi della Deliberazione di Giunta della Regione Xxxxxx Xxxxxxx n. 1423 del 6 ottobre 2015 “Integrazione e modifiche alla DGR 564/2000 in materia di autorizzazione al funzionamento”, con indicazione degli estremi dell’atto autorizzatorio. Limitatamente alle sedi operative per le quali, al momento della presentazione dell’offerta, sia ancora in corso, a cura degli organi competenti, l’istruttoria finalizzata all’autorizzazione al funzionamento ex DGR 1423/2015, la SA consente all’OE di partecipare alla procedura di AQ presentando la documentazione relativa all’istanza presentata, fatta salva la successiva esclusione dalla gara in caso di mancato ottenimento di autorizzazione al funzionamento per “Comunità Alloggio per la salute mentale”. In ogni caso, qualora la procedura istruttoria finalizzata all’autorizzazione al funzionamento non sia conclusa prima dell’aggiudicazione dell’AQ, l’OE sarà escluso dalla stipula di Contratti Applicativi fino all’ottenimento dell’autorizzazione al funzionamento per “Comunità Alloggio per la salute mentale”;
4) Requisito valevole per gli OGGETTI dal n. 26 al n. 39 (ad esclusione degli OGGETTI n. 30 e n.35): con riferimento ad una sede operativa ubicata nelll’ambito territoriale di riferimento dell’Oggetto per cui si presenta offerta, autocertificazione dell’adempimento dell’obbligo di “comunicazione di avvio delle attività” per la gestione di un servizio di tipo “Gruppo Appartamento” (o altro tipo fra quelli non soggetti alll’obbligo di autorizzazione al funzionamento, indicati nella Parte I°, Xxxxx 0, xxxxx XXX xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx n. 564 del 1 marzo 2000 “Direttiva regionale per l’autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori, portatori di handicap, anziani e malati di AIDS, in attuazione della LR 12 ottobre 1998, n. 34”, così come modificata ed integrata con DGR n. 1423/2015) svolto presso la struttura che accoglie fino ad un massimo di 6 persone con esiti di patologie psichiatriche,
5) Requisito valevole per l’OGGETTO n. 41: con riferimento ad una sede operativa ubicata nelll’ambito territoriale di riferimento dell’Oggetto per cui si presenta offerta, autocertificazione del possesso di autorizzazione al funzionamento come “Comunità Diurna per la salute mentale” rilasciata ai sensi della Deliberazione di Giunta della Regione Xxxxxx Xxxxxxx n. 1423 del 6 ottobre 2015 “Integrazione e modifiche alla DGR 564/2000 in materia di autorizzazione al funzionamento”, con indicazione degli estremi dell’atto autorizzatorio. Limitatamente alle sedi operative per le quali,
al momento della presentazione dell’offerta, sia ancora in corso, a cura degli organi competenti, l’istruttoria finalizzata all’autorizzazione al funzionamento ex DGR 1423/2015, la SA consente all’OE di partecipare alla procedura di AQ presentando la documentazione relativa all’istanza presentata, fatta salva la successiva esclusione dalla gara in caso di mancato ottenimento di autorizzazione al funzionamento per “Comunità Diurna per la salute mentale”. In ogni caso, qualora la procedura istruttoria finalizzata all’autorizzazione al funzionamento non sia conclusa prima dell’aggiudicazione dell’AQ, l’OE sarà escluso dalla stipula di Contratti Applicativi fino all’ottenimento dell’autorizzazione al funzionamento per “Comunità Diurna per la salute mentale”;
6) requisito valevole per gli OGGETTI n. 5, n. 10, n. 15, n. 20, n. 25, n. 30, n. 35 e n. 40: con riferimento ad una sede operativa ubicata a distanza massima di 25 km dai confini dell’Azienda USL della Romagna, autocertificazione del possesso di accreditamento / autorizzazione al funzionamento e/o all’esercizio di attività sociosanitaria presso strutture a regime residenziale a ciclo continuo o diurno, rilasciata ai sensi della normativa regionale di riferimento, applicativa dell’art. 8-ter del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 502 e dell’art. 11 della L. 8 novembre 2000, n. 328, oppure ai sensi di altra normativa similare vigente limitatamente al caso di strutture ubicate in territorio extranazionale;
7) requisito valevole per gli oggetti n. 42 e n. 43: avere presentato offerta per uno o più Oggetti dal n. 1 al n. 41, fermo restando che i Contratti Applicativi relativi a questi Oggetti saranno stipulati solo con gli OE aggiudicatari dell’AQ e di Contratti Applicativi relativi agli stessi Oggetti dal n. 1 al n. 41;
8) relativamente agli OGGETTI n. 43, n. 48, n. 49, n. 50 e n. 51, in relazione al fattore produttivo dell’immobile, si richiede all’offerente il possesso dei seguenti ulteriori requisiti, da comprovarsi mediante produzione di autocertificazione attestante:
A. il possesso di un legittimo titolo all’uso dell’immobile;
B. la destinazione a civile abitazione;
C. l’ubicazione nell’ambito territoriale di riferimento dell’Oggetto per cui si presenta offerta;
D. il possesso dell’abitabilità, fin dal momento della presentazione dell’offerta;
E. la conformità degli impianti elettrico e termoidraulico, fin dal momento della presentazione dell’offerta.
Resta inteso che la SA stipulerà CA con l’OE aggiudicatario dell’AQ solo previa acquisizione della predetta documentazione e solo a seguito di verifica dell’adeguatezza delle condizioni dell’immobile all’effettiva accoglienza dell’Utente, contestualmente all’avvio del Progetto individualizzato.
Requisiti di capacità tecnica e professionale – art . 83 c. 1 lett. c) D. Lgs. n. 50/2016:
9) requisito valevole per gli OGGETTI dal n. 26 al n. 39 (ad esclusione degli OGGETTI n. 30 e n.35): esperienza maturata nell’area della salute mentale e nella riabilitazione di persone adulte con esiti di patologie psichiatriche, documentata mediante la sussistenza di rapporti contrattuali rientranti nella tipologia “Gruppo Appartamento” (o altro tipo fra quelli non soggetti all’obbligo di autorizzazione al funzionamento, indicati nella Parte I°, Xxxxx 0, xxxxx XXX xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx n. 564/2000, così come modificata ed integrata con DGR n. 1423/2015) o in altre tipologie di intervento residenziale, sempre in area salute mentale, instaurati nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando sulla GUUE, che abbiano comportato l’occupazione di almeno un terzo dei posti letto disponibili a favore di utenti in cura ed inviati dai Servizi Pubblici per la salute mentale.
In caso di dimostrato inizio dell'attività inferiore a 1 anno dalla data di pubblicazione del bando sulla GUUE, il requisito è ridotto del 75% del valore sopra indicato. Per i Consorzi, si rinvia all'art. 47 del D.Lgs. 50/2016. In caso di RTI il requisito deve essere posseduto cumulativamente; ai sensi dell'art. 83 c. 8 del D.Lgs. 50/2016 si precisa che la mandataria deve possedere almeno il 60% del requisito richiesto e la restante quota cumulativamente tra le mandanti per un percentuale non inferiore al 10% ciascuna.
Il concorrente dovrà elencare i contratti in vigore nel triennio antecedente la pubblicazione del bando, indicando per ciascun contatto: ragione sociale esatta del committente, oggetto del
contatto, numero di giornate erogate distinte per ciascuna delle annualità del triennio di riferimento.
10) Requisito valevole per gli OGGETTI n. 5, n. 10, n. 15, n. 20, n. 25, n. 30, n. 35 e n. 40: esperienza maturata nell’area della salute mentale e nella riabilitazione di persone adulte con esiti di patologie psichiatriche, documentata mediante la sussistenza di rapporti contrattuali instaurati nell’ultimo triennio antecedenti la data di pubblicazione del bando sulla GUUE, che abbiano comportato l’occupazione di almeno un terzo dei posti letto disponibili a favore di utenti in cura e inviati dai CSM di Aziende Sanitarie.
In caso di dimostrato inizio dell'attività inferiore a 1 anno dalla data di pubblicazione del bando sulla GUUE, il requisito è ridotto del 75% del valore sopra indicato. Per i Consorzi, si rinvia all'art. 47 del D.Lgs. 50/2016. In caso di RTI il requisito deve essere posseduto cumulativamente; ai sensi dell'art. 83 c. 8 del D.Lgs. 50/2016 si precisa che la mandataria deve possedere almeno il 60% del requisito richiesto e la restante quota cumulativamente tra le mandanti per un percentuale non inferiore al 10% ciascuna.
Il concorrente dovrà elencare i contratti in vigore nel triennio antecedente la pubblicazione del bando, indicando per ciascun contatto: ragione sociale esatta del committente, oggetto del contatto, numero di giornate erogate distinte per ciascuna delle annualità del triennio di riferimento.
11) Requisito valevole per gli OGGETTI dal n. 44 al n. 51possesso di esperienza riabilitativa maturata nell’area della salute mentale, documentata mediante la sussistenza di rapporti contrattuali aventi ad oggetto attività di supporto a persone con esiti di patologie psichiatriche nel proprio contesto di vita, per un valore economico complessivo di almeno € 50.000,00 nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando sulla GUUE;
In caso di dimostrato inizio dell'attività inferiore a 1 anno dalla data di pubblicazione del bando sulla GUUE, il requisito è ridotto del 25% del valore sopra indicato. Per i Consorzi, si rinvia all'art. 47 del D.Lgs. 50/2016. In caso di RTI il requisito deve essere posseduto cumulativamente; ai sensi dell'art. 83 c. 8 del D.Lgs. 50/2016 si precisa che la mandataria deve possedere almeno il 60% del requisito richiesto e la restante quota cumulativamente tra le mandanti per un percentuale non inferiore al 10% ciascuna.
Il concorrente dovrà elencare i contratti stipulati e remunerati nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando alla GUUE, indicando per ciascun contratto: ragione sociale esatta del committente, oggetto del contratto, importo delle prestazioni rese in esecuzione del contratto (IVA esclusa), data in cui le prestazioni sono state effettuate (possibilmente indicare gli estremi delle fatture).
ART. 2 - OGGETTO E FINALITA’ DEL SERVIZIO, QUANTITA’, CARATTERISTICHE TECNICHE E VALORE DELL’ACCORDO QUADRO
L’appalto ha per oggetto la “PROCEDURA APERTA INDETTA DALL’AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIU’ OPERATORI ECONOMICI FINALIZZATO ALL'AFFIDAMENTO DI INTERVENTI RIABILITATIVI A RILIEVO SOCIOSANITARIO PER PERSONE IN CURA PRESSO I “CENTRI SALUTE MENTALE” DEL DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE-DIPENDENZE PATOLOGICHE DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA. DURATA: 4 ANNI. IMPORTO COMPLESSIVO: € 56.150.180,00 ESCLUSA IVA. CIG 721476653F.
Le prestazioni di cui si tratta nel presente documento rientrano tra quelle previste all'art. 3 - septies "Integrazione Socio Sanitaria" del D. Lgs. n. 502/92 smi “Prestazioni socio sanitarie ad elevata integrazione sanitaria, caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria” comprese nei livelli essenziali d’Assistenza Sanitaria, di cui al DPCM 12.01.2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”.
La gestione del complesso degli interventi riabilitativi è definito e si consolida attraverso il dispositivo di progettazione/valutazione dei progetti terapeutico riabilitativi individualizzati di diversa intensità, sugli assi principali della residenzialità o della domiciliarità, nel rispetto dei principi contenuti nelle delibere di giunta regionale che disciplinano la materia, con particolare riferimento alla DGR n.5
1554/2015. Tale modalità gestionale prevede di disciplinare in maniera uniforme le prestazioni relative alla residenzialità e di promuovere progetti ad elevata integrazione socio-sanitaria, coinvolgendo ed attivando anche le reti comunitarie di supporto rese disponibili sul territorio dai partner, al fine di favorire il miglior funzionamento personale e sociale dell’utente e la sua massima inclusione nel tessuto sociale di appartenenza.
Il DSMDP attiverà gli interventi e svolgerà le funzioni di coordinamento e supervisione del servizio, provvederà al controllo e verifica delle fatture dopo riscontro di regolarità e intratterrà tutti i rapporti gestionali con gli Operatori Economici esecutori.
L’esecuzione dei servizi di cui al presente AQ si colloca nel contesto attuativo del “Piano Attuativo Salute Mentale 2009/2011”, approvato con la DGR della Regione Xxxxxx Xxxxxxx n. 313/2009, la quale pone quale obiettivo prioritario quello di adottare un approccio di salute pubblica lungo due principali direttrici:
a) costruire ed organizzare una rete di attori e di relazioni finalizzata alla realizzazione di una politica di salute mentale e sulle dipendenze patologiche, secondo una concezione allargata di benessere, promozione e salute;
b) porre l’attività dei Servizi per la Salute Mentale e per le Dipendenze Patologiche all’interno di questa rete, con il duplice compito di assolvere, da un lato, alla missione tradizionale di offrire risposte efficaci ai bisogni clinico-assistenziali espressi dall’utenza e, dall’altro, integrarsi nella rete per concorrere a raggiungere gli obiettivi più complessivi di salute pubblica.
Inoltre, nella programmazione degli interventi in risposta ai bisogni terapeutico riabilitativi è di sostanziale importanza, come previsto dalla normativa regionale di riferimento, tenere sempre presente il criterio di prossimità alla collettività in cui la persona vive.
In considerazione delle suddette finalità diventa indispensabile poter effettuare gli interventi previsti nel presente AQ nel territorio di appartenenza dell’Utente, sia perché questo favorisce la prossimità del servizio facilitando l’integrazione tra i diversi trattamenti, sia perché permette un miglior utilizzo delle reti naturali nel percorso terapeutico-riabilitativo, con conseguente valorizzazione degli strumenti tesi alla diminuzione dei livelli di dipendenza istituzionale.
Inoltre l’Azienda USL garantisce il rispetto:
• della continuità assistenziale;
• della specificità di alcuni bisogni che possono trovare risposta solo in sedi particolari, anche in deroga al criterio della prossimità alla collettività in cui la persona vive;
• della libera scelta del luogo di cura da parte dell’utente, per cui qualunque trattamento deve essere accettato.
Per questi motivi ed in ragione di quanto stabilito dal comma 1 dell’art. 51 del D.Lgs n. 50/2016, al fine di favorire l’accesso delle microimprese, delle piccole e medie imprese, il presente appalto viene diviso in oggetti corrispondenti agli ambiti territoriali dell’Azienda USL della Romagna, come qui di seguito indicato:
⮚ Ambito di Ravenna (Distretti di Lugo, Faenza e Ravenna)
⮚ Ambito di Forlì (Distretto di Forlì)
⮚ Ambito di Cesena (Distretti di Cesena-Valle Savio e Rubicone)
⮚ Ambito di Rimini (Distretti di Rimini e Riccione)
Inoltre, sempre in ragione dei principi sopra evidenziati ed in particolare del principio di prossimità del servizio, per gli interventi riabilitativi in regime residenziale o semiresidenziale è stato previsto uno specifico Oggetto, che prevede la qualificazione di Operatori Economici la cui sede operativa sia territorialmente inserita nella rete naturale di attori e relazioni, ancorché collocata fuori dal territorio aziendale, a breve distanza dai suoi confini (entro max 25 km). Ciò al fine di garantire la possibilità di cura di Utenti che, pur risiedendo nel territorio dell’Azienda USL della Romagna, hanno domicilio in località poste ai confini del territorio aziendale e per i quali i CSM valutino come appropriati interventi di livello residenziale/semiresidenziale in strutture limitrofe collocate fuori dal territorio dell’AUSL.
Le caratteristiche dei servizi richiesti ed i criteri per l’individuazione degli OE che sono legittimati a stipulare l’AQ, sono indicati nel capitolato tecncio contraddistinto come allegato n. 1.
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Attraverso l'espletamento dell'AQ in oggetto si intende perseguire l'obiettivo di omogeneizzare e ridefinire in maniera innovativa l'offerta dei servizi e le modalità di attuazione degli interventi riabilitativi nell'area della salute mentale, con l'intento di uniformare i contenuti prestazionali dei modelli di presa in cura, di co-progettazione e gestione di progetti riabilitativi attualmente presenti nei diversi ambiti territoriali confluiti, dal 01.01.2014, nell'Azienda USL della Romagna.
La finalità del presente AQ è la co-progettazione ed il conseguente affidamento della gestione di progetti a favore dei pazienti in carico ai CSM dell’Azienda USL della Romagna. L'AQ consente di coniugare ad un tempo la flessibilità delle risposte ai bisogni delle persone, la tempestività e la pluralità dei soggetti giuridici che ne concorrono alla realizzazione. Inoltre l'istituto dell'AQ permette un’approfondita conoscenza delle opportunità del territorio e del contesto per favorire il mantenimento delle reti relazionali naturali nel proprio contesto di cura.
Attraverso l'AQ si vuole ridefinire in maniera innovativa l'offerta dei servizi e le modalità di presa in carico sanitaria e di gestione degli interventi.
Il PTRI è la cornice di contesto, che introduce cultura, pratiche e organizzazione secondo metodologie di lavoro integrate, unitarie e condivise.
L’insieme di finalità e di obiettivi è ben più di una sommatoria di bisogni, di azioni, di risposte. È un insieme di elementi e di obiettivi che variano al variare dei bisogni dell’utenza e delle trasformazioni di contesto e che definiscono il campo di esistenza del sistema e l’appropriatezza delle attività e dei percorsi.
Il DSMDP, in co-progettazione con gli OE che saranno parte dell'AQ, promuove lo sviluppo e la realizzazione di PTRI coerenti ai bisogni espressi ed a quelli professionalmente rilevati.
A livello territoriale, la presa in carico deve comprendere tutti gli interventi terapeutici e riabilitativi che mettano in grado un cittadino con disturbi mentali di godere di una soddisfacente qualità di vita, sulla base dei principi espressi nella DGR della Regione Xxxxxx Xxxxxxx n. 313/2009.
Secondo le finalità definite, le aree di intervento previste nei progetti individualizzati, all'interno dei quali assume particolare rilevanza l'attività delle UVM, si traducono nei seguenti servizi:
• interventi riabilitativi in setting residenziali;
• interventi riabilitativi in setting semiresidenziali;
• interventi riabilitativi a contrasto dell’istituzionalizzazione e a supporto dell’abitare e dell’aggregazione sociale nei propri contesti di vita.
Gli Oggetti di AQ sono così articolati per tipologia di servizio:
- OGGETTI DAL N. 1 AL N. 10 (rif. art. 5.1 del Capitolato tecnico), relativi a INTERVENTI IN SETTING RESIDENZIALE DEL TIPO “COMUNITA’ ALLOGGIO PER LA SALUTE MENTALE”, A BASSA INTENSITA' ASSISTENZIALE, PER IL,MANTENIMENTO DELLE ABILITA’ ACQUISITE E DI UNA BUONA QUALITA’ DI VITA DELL’UTENTE;
- OGGETTI DAL N. 11 AL N.25 (rif. art. 5.2 del Capitolato tecnico), relativi a INTERVENTI RIABILITATIVI IN SETTING RESIDENZIALE DEL TIPO “COMUNITA’ ALLOGGIO PER LA SALUTE MENTALE” AD INTENSITA' DI SUPPORTO VARIABILE COERENTE CON IL PTRI DELL’UTENTE;
- OGGETTI DAL N. 26 AL N. 40 (rif. art. 5.3 del Capitolato tecnico), relativi a INTERVENTI RIABILITATIVI IN SETTING RESIDENZIALE DEL TIPO “GRUPPO APPARTAMENTO” AD INTENSITA' DI SUPPORTO VARIABILE COERENTE CON IL PTRI DELL’UTENTE;
- OGGETTO N. 41 (rif. art. 5.4 del Capitolato Tecnico), relativo a INTERVENTI RIABILITATIVI IN SETTING SEMIRESIDENZIALE DEL TIPO “COMUNITA’ DIURNA PER LA SALUTE MENTALE”, COERENTE CON IL PTRI DELL’UTENTE;
- OGGETTI DAL N. 42 AL N. 43 (rif. art. 5.5 del Capitolato tecnico), relativi a INTERVENTI DI CONTINUITA’ DI CURA E DI SUPPORTO ALLA PERSONA NEL PASSAGGIO DALLA7
RESIDENZIALITA’/SEMIRESIDENZIALITA’ AL PROPRIO CONTESTO DI VITA, PER IL SUPERAMENTO DELL’ISTITUZIONALIZZAZIONE IN COERENZA CON IL PTRI DELL’UTENTE;
- OGGETTI DAL N. 44 AL N. 51 (rif. art. 5.6 del Capitolato tecnico), relativi a INTERVENTI DI PROGETTAZIONE ED ATTUAZIONE DI PERCORSI INDIVIDUALIZZATI DI AUTONOMIA POSSIBILE, COERENTI CON IL PTRI DELL’UTENTE.
Di seguito viene riportata l’elencazione degli Oggetti di AQ, con indicazione delle relative basi dasta e quantità di AQ:
OGG. | DESCRIZIONE | BASE D’ASTA per n. 1 giornata occupazione posto | QUANTITA’ (espressa in giornate occupazione posto su base quadriennale) | QUADRO ECONOMICO AQ (quadriennale) |
1 | COMUNITA' ALLOGGIO A BASSA INTENSITA' ASSISTENZIALE H 24 - CAPACITA’ RICETTIVA DA 7 A 15 POSTI LETTO – CON SEDE OPERATIVA PRESSO L’AMBITO TERRITORIALE DEI DISTRETTI DI RAVENNA, FAENZA E LUGO | € 79,80 | 39.284 | € 3.134.863,20 |
2 | COMUNITA' ALLOGGIO A BASSA INTENSITA' ASSISTENZIALE H 24 - CAPACITA’ RICETTIVA DA 7 A 15 POSTI LETTO – CON SEDE OPERATIVA PRESSO L’AMBITO TERRITORIALE DEL DISTRETTO DI FORLI’ | € 79,80 | 10.220 | € 815.556,00 |
3 | COMUNITA' ALLOGGIO A BASSA INTENSITA' ASSISTENZIALE H 24 - CAPACITA’ RICETTIVA DA 7 A 15 POSTI LETTO – CON SEDE OPERATIVA PRESSO L’AMBITO TERRITORIALE DEI DISTRETTI DI CESENA-VALLE SAVIO E RUBICONE | € 79,80 | 48.180 | € 3.844.764,00 |
4 | COMUNITA' ALLOGGIO A BASSA INTENSITA' ASSISTENZIALE H 24 - CAPACITA’ RICETTIVA DA 7 A 15 POSTI LETTO – CON SEDE OPERATIVA PRESSO L’AMBITO TERRITORIALE DEI DISTRETTI DI RIMINI E RICCIONE | € 79,80 | 1.460 | € 116.508,00 |
5 | COMUNITA' ALLOGGIO A BASSA INTENSITA' ASSISTENZIALE H 24 - CAPACITA’ RICETTIVA DA 7 A 15 POSTI LETTO – CON SEDE OPERATIVA UBICATA A DISTANZA MASSIMA DI 25 CHILOMETRI DAI CONFINI DELL’AZIENDA USL DELLA ROMAGNA | € 79,80 | 17.520 | € 1.398.096,00 |
6 | COMUNITA' ALLOGGIO A BASSA INTENSITA' ASSISTENZIALE H 24 - CAPACITA’ RICETTIVA DA 16 A 20 POSTI LETTO – CON SEDE OPERATIVA PRESSO L’AMBITO TERRITORIALE DEI DISTRETTI DI RAVENNA, FAENZA E LUGO | € 71,5 | 10.220 | € 730.730,00 |
7 | COMUNITA' ALLOGGIO A BASSA INTENSITA' ASSISTENZIALE H 24 - CAPACITA’ RICETTIVA DA 16 A 20 POSTI LETTO – CON SEDE OPERATIVA PRESSO L’AMBITO TERRITORIALE DEL DISTRETTO DI FORLI’ | € 71,5 | 78.840 | € 5.637.060,00 |
8 | COMUNITA' ALLOGGIO A BASSA INTENSITA' ASSISTENZIALE H 24 - CAPACITA’ RICETTIVA DA 16 A 20 POSTI LETTO – CON SEDE OPERATIVA PRESSO L’AMBITO TERRITORIALE DEI DISTRETTI DI CESENA- VALLE SAVIO E RUBICONE | € 71,5 | 1.460 | € 104.390,00 |
9 | COMUNITA' ALLOGGIO A BASSA INTENSITA' ASSISTENZIALE H 24 - CAPACITA’ RICETTIVA DA 16 A 20 POSTI LETTO – CON SEDE OPERATIVA PRESSO L’AMBITO TERRITORIALE DEI DISTRETTI DI RIMINI E RICCIONE | € 71,5 | 1.460 | € 104.390,00 |
10 | COMUNITA' ALLOGGIO A BASSA INTENSITA' ASSISTENZIALE H 24 - CAPACITA’ RICETTIVA DA 16 A 20 POSTI LETTO – CON SEDE OPERATIVA UBICATA A DISTANZA MASSIMA DI 25 CHILOMETRI DAI CONFINI DELL’AZIENDA USL DELLA ROMAGNA | € 71,50 | 17.520 | € 1.252.680,00 |
11 | COMUNITA' ALLOGGIO AD INTENSITA' DI SUPPORTO VARIABILE H 24 - CAPACITA’ RICETTIVA DA 7 A 15 POSTI LETTO – CON SEDE OPERATIVA PRESSO L’AMBITO TERRITORIALE DEI DISTRETTI DI RAVENNA, FAENZA E LUGO | € 96,90 | 30.660 | € 2.970.954,00 |
12 | COMUNITA' ALLOGGIO AD INTENSITA' DI SUPPORTO VARIABILE H 24 - CAPACITA’ RICETTIVA DA 7 A 15 POSTI LETTO - CON SEDE OPERATIVA PRESSO L’AMBITO TERRITORIALE DEL DISTRETTO DI FORLI’ | € 96,90 | 53.056 | € 5.141.126,40 |
13 | COMUNITA' ALLOGGIO AD INTENSITA' DI SUPPORTO VARIABILE H 24 - CAPACITA’ RICETTIVA DA 7 A 15 POSTI LETTO - CON SEDE OPERATIVA PRESSO L’AMBITO TERRITORIALE DEI DISTRETTI DI CESENA-VALLE SAVIO E RUBICONE | € 96,90 | 7.300 | € 707.370,00 |
14 | COMUNITA' ALLOGGIO AD INTENSITA' DI SUPPORTO VARIABILE H 24 - CAPACITA’ RICETTIVA DA 7 A 15 POSTI LETTO - CON SEDE OPERATIVA PRESSO L’AMBITO TERRITORIALE DEI DISTRETTI DI RIMINI E RICCIONE | € 96,90 | 1.460 | € 141.474,00 |
15 | COMUNITA' ALLOGGIO AD INTENSITA' DI SUPPORTO VARIABILE H 24 - CAPACITA’ RICETTIVA DA 7 A 15 POSTI LETTO – CON SEDE OPERATIVA UBICATA A DISTANZA MASSIMA DI 25 CHILOMETRI DAI CONFINI DELL’AZIENDA USL DELLA ROMAGNA | € 96,90 | 1.460 | € 141.474,00 |
16 | COMUNITA' ALLOGGIO AD INTENSITA' DI SUPPORTO VARIABILE H 24 - CAPACITA’ RICETTIVA DA 16 A 20 POSTI LETTO – CON SEDE OPERATIVA PRESSO L’AMBITO TERRITORIALE DEI DISTRETTI DI RAVENNA, FAENZA E LUGO | € 89,40 | 16.964 | € 1.516.581,60 |
17 | COMUNITA' ALLOGGIO AD INTENSITA' DI SUPPORTO VARIABILE H 24 - CAPACITA’ RICETTIVA DA 16 A 20 POSTI LETTO – CON SEDE OPERATIVA PRESSO L’AMBITO TERRITORIALE DEL DISTRETTO DI FORLI’ | € 89,40 | 7.568 | € 676.579,20 |
18 | COMUNITA' ALLOGGIO AD INTENSITA' DI SUPPORTO VARIABILE H 24 - CAPACITA’ RICETTIVA DA 16 A 20 POSTI LETTO – CON SEDE OPERATIVA PRESSO L’AMBITO TERRITORIALE DEI DISTRETTI DI CESENA-VALLE SAVIO E RUBICONE | € 89,40 | 1.460 | € 130.524,00 |
19 | COMUNITA' ALLOGGIO AD INTENSITA' DI SUPPORTO VARIABILE H 24 - CAPACITA’ RICETTIVA DA 16 A 20 POSTI LETTO – CON SEDE OPERATIVA PRESSO L’AMBITO TERRITORIALE DEI DISTRETTI DI RIMINI E RICCIONE | € 89,40 | 1.460 | € 130.524,00 |
20 | COMUNITA' ALLOGGIO AD INTENSITA' DI SUPPORTO VARIABILE H 24 - CAPACITA’ RICETTIVA DA 16 A 20 POSTI LETTO – CON SEDE OPERATIVA UBICATA A DISTANZA MASSIMA DI 25 CHILOMETRI DAI CONFINI DELL’AZIENDA USL DELLA ROMAGNA | € 89,40 | 18.980 | € 1.696.812,00 |
21 | COMUNITA' ALLOGGIO AD INTENSITA' DI SUPPORTO VARIABILE H 12, CON SEDE OPERATIVA PRESSO L’AMBITO TERRITORIALE DEI DISTRETTI DI RAVENNA, FAENZA E LUGO | € 84,10 | 10.220 | € 859.502,00 |
22 | COMUNITA' ALLOGGIO AD INTENSITA' DI SUPPORTO VARIABILE H 12, CON SEDE OPERATIVA PRESSO L’AMBITO TERRITORIALE DEL DISTRETTO DI FORLI’ | € 84,10 | 5.840 | € 491.144,00 |
23 | COMUNITA' ALLOGGIO AD INTENSITA' DI SUPPORTO VARIABILE H 12, CON SEDE OPERATIVA PRESSO L’AMBITO TERRITORIALE DEI DISTRETTI DI CESENA-VALLE SAVIO E RUBICONE | € 84,10 | 1.460 | € 122.786,00 |
24 | COMUNITA' ALLOGGIO AD INTENSITA' DI SUPPORTO VARIABILE H 12, CON SEDE OPERATIVA PRESSO L’AMBITO TERRITORIALE DEI DISTRETTI DI RIMINI E RICCIONE | € 84,10 | 1.460 | € 122.786,00 |
25 | COMUNITA' ALLOGGIO AD INTENSITA' DI SUPPORTO VARIABILE H 12, CON SEDE OPERATIVA UBICATA A DISTANZA MASSIMA DI 25 CHILOMETRI DAI CONFINI DELL’AZIENDA USL DELLA ROMAGNA | € 84,10 | 1.460 | € 122.786,00 |
26 | GRUPPO APPARTAMENTO CON SUPPORTO RIABILITATIVO DEFINITO SECONDO XXXX, 00 X/X PER 7 GG/SETT, CON SEDE OPERATIVA PRESSO L’AMBITO TERRITORIALE DEI DISTRETTI DI RAVENNA, FAENZA E LUGO | € 90,00 | 14.871 | € 1.338.390,00 |
27 | GRUPPO APPARTAMENTO CON SUPPORTO RIABILITATIVO DEFINITO SECONDO XXXX, 00 X/X PER 7 GG/SETT, CON SEDE OPERATIVA PRESSO L’AMBITO TERRITORIALE DEL DISTRETTO DI FORLI’ | € 90,00 | 15.792 | € 1.421.280,00 |
28 | GRUPPO APPARTAMENTO CON SUPPORTO RIABILITATIVO DEFINITO SECONDO XXXX, 00 X/X PER 7 GG/SETT, CON SEDE OPERATIVA PRESSO L’AMBITO TERRITORIALE DEI DISTRETTI DI CESENA-VALLE SAVIO E RUBICONE | € 90,00 | 5.659 | € 509.310,00 |
29 | GRUPPO APPARTAMENTO CON SUPPORTO RIABILITATIVO DEFINITO SECONDO XXXX, 00 X/X PER 7 GG/SETT, CON SEDE OPERATIVA PRESSO L’AMBITO TERRITORIALE DEI DISTRETTI DI RIMINI E RICCIONE | € 90,00 | 23.360 | € 2.102.400,00 |
30 | GRUPPO APPARTAMENTO CON SUPPORTO RIABILITATIVO DEFINITO SECONDO XXXX, 00 X/X PER 7 GG/SETT, CON SEDE OPERATIVA UBICATA A DISTANZA MASSIMA DI 25 CHILOMETRI DAI CONFINI DELL’AZIENDA USL DELLA ROMAGNA | € 90,00 | 1.460 | € 131.400,00 |
31 | GRUPPO APPARTAMENTO CON SUPPORTO RIABILITATIVO DEFINITO SECONDO PTRI, ALMENO 12 H/G PER 7 GG/SETT, CON SEDE OPERATIVA PRESSO L’AMBITO TERRITORIALE DEI DISTRETTI DI RAVENNA, FAENZA E LUGO | € 84,10 | 8.488 | € 713.840,80 |
32 | GRUPPO APPARTAMENTO CON SUPPORTO RIABILITATIVO DEFINITO SECONDO PTRI, ALMENO 12 H/G PER 7 GG/SETT, CON SEDE OPERATIVA PRESSO L’AMBITO TERRITORIALE DEL DISTRETTO DI FORLI’ | € 84,10 | 7.300 | € 613.930,00 |
33 | GRUPPO APPARTAMENTO CON SUPPORTO RIABILITATIVO DEFINITO SECONDO PTRI, ALMENO 12 H/G PER 7 GG/SETT, CON SEDE OPERATIVA PRESSO L’AMBITO TERRITORIALE DEI DISTRETTI DI CESENA-VALLE SAVIO E RUBICONE | € 84,10 | 8.760 | € 736.716,00 |
34 | GRUPPO APPARTAMENTO CON SUPPORTO RIABILITATIVO DEFINITO SECONDO PTRI, ALMENO 12 H/G PER 7 GG/SETT, CON SEDE OPERATIVA PRESSO L’AMBITO TERRITORIALE DEI DISTRETTI DI RIMINI E RICCIONE | € 84,10 | 23.360 | € 1.964.576,00 |
35 | GRUPPO APPARTAMENTO CON SUPPORTO RIABILITATIVO DEFINITO SECONDO PTRI, ALMENO 12 H/G PER 7 GG/SETT, CON SEDE OPERATIVA UBICATA A DISTANZA MASSIMA DI 25 CHILOMETRI DAI CONFINI DELL’AZIENDA USL DELLA ROMAGNA | € 84,10 | 1.460 | € 122.786,00 |
36 | GRUPPO APPARTAMENTO CON SUPPORTO RIABILITATIVO DEFINITO SECONDO PTRI, ALMENO 6 H/G PER ALMENO 5 GG/SETT, CON SEDE OPERATIVA PRESSO L’AMBITO TERRITORIALE DEI DISTRETTI DI RAVENNA, FAENZA E LUGO | € 66,30 | 1.460 | € 96.798,00 |
37 | GRUPPO APPARTAMENTO CON SUPPORTO RIABILITATIVO DEFINITO SECONDO PTRI, ALMENO 6 H/G PER ALMENO 5 GG/SETT, CON SEDE OPERATIVA PRESSO L’AMBITO TERRITORIALE DEL DISTRETTO DI FORLI’ | € 66,30 | 10.220 | € 677.586,00 |
38 | GRUPPO APPARTAMENTO CON SUPPORTO RIABILITATIVO DEFINITO SECONDO PTRI, ALMENO 6 H/G PER ALMENO 5 GG/SETT, CON SEDE OPERATIVA PRESSO L’AMBITO TERRITORIALE DEI DISTRETTI DI CESENA-VALLE SAVIO E RUBICONE | € 66,30 | 48.180 | € 3.194.334,00 |
39 | GRUPPO APPARTAMENTO CON SUPPORTO RIABILITATIVO DEFINITO SECONDO PTRI, ALMENO 6 H/G PER ALMENO 5 GG/SETT, CON SEDE OPERATIVA PRESSO L’AMBITO TERRITORIALE DEI DISTRETTI DI RIMINI E RICCIONE | € 66,30 | 8.760 | € 580.788,00 |
40 | GRUPPO APPARTAMENTO CON SUPPORTO RIABILITATIVO DEFINITO SECONDO PTRI, ALMENO 6 H/G PER ALMENO 5 GG/SETT, CON SEDE OPERATIVA UBICATA A DISTANZA MASSIMA DI 25 CHILOMETRI DAI CONFINI DELL’AZIENDA USL DELLA ROMAGNA | € 66,30 | 1.460 | € 96.798,00 |
41 | COMUNITA' DIURNA O SEMIRESIDENZIALE CON CAPACITA’ RICETTIVA FINO A 20 POSTI, CON SEDE OPERATIVA PRESSO L’AMBITO TERRITORIALE DEL DISTRETTO DI FORLI’ | € 58,00 | 19.344 | € 1.121.952,00 |
OGG | DESCRIZIONE | BASE D’ASTA per n. 1 progetto semestrale | QUANTITA’ (espressa in numero progetti semestrali) | QUADRO ECONOMICO AQ (quadriennale) |
42 | INTERVENTI DI CONTINUITA’ DI CURA E DI SUPPORTO ALLA PERSONA NEL PASSAGGIO DALLA RESIDENZIALITA’ AD UN ABITARE PROPRIO | tot OGG 42: 129 di cui | tot OGG 42: € 543.392,10 di cui: | |
42 Rif.1 | Progetto TIPO A: bassa intensità erogativa e bassa intensità riabilitativa semplice (fino a 80 h/semestre) | € 1.715,20 | 9 | € 15.436,80 |
42 Rif.2 | Progetto TIPO B: media intensità erogativa e bassa intensità riabilitativa semplice (fino a 160 h/semestre) | € 3.330,40 | 10 | € 33.304,00 |
42 Rif.3 | Progetto TIPO C: alta intensità erogativa e bassa intensità riabilitativa semplice (fino a 240 h/semestrale) | € 4.945,60 | 10 | € 49.456,00 |
42 Rif.4 | Progetto TIPO D bassa intensità erogativa e alta intensità riabilitativa semplice (fino a 80 h/semestre) | € 1.868,00 | 7 | € 13.076,00 |
42 Rif.5 | Progetto TIPO E media intensità erogativa e alta intensità riabilitativa semplice (fino a 160 h/semestre) | € 3.636,00 | 13 | € 47.268,00 |
42 Rif.6 | Progetto TIPO F alta intensità erogativa e alta intensità riabilitativa semplice (fino a 240 h/semestre) | € 5.404,00 | 13 | € 70.252,00 |
42 Rif.7 | Progetto TIPO G altissima intensità erogativa e altissima intensità riabilitativa semplice (fino a 390 h/semestre) | € 8.719,00 | 13 | € 113.347,00 |
42 Rif.8 | Progetto TIPO H: basso livello di complessità progettuale e di intensità erogativa, con supporto riabilitativo a prevalente rilievo socioassistenziale (fino a 90 h/semestre) | € 2.074,40 | 6 | € 12.446,40 |
42 Rif.9 | Progetto TIPO I basso livello di complessità progettuale e di intensità erogativa, con supporto riabilitativo a prevalente rilievo socioeducativo (fino a 90 h/semestre) | € 2.131,70 | 13 | € 27.712,10 |
42 Rif.10 | Progetto TIPO L medio livello di complessità progettuale e di intensità erogativa, con supporto riabilitativo a prevalente rilievo socioassistenziale (fino a 180 h/semestre) | € 3.998,80 | 6 | € 23.992,80 |
42 Rif.11 | Progetto TIPO M medio livello di complessità progettuale e di intensità erogativa, con supporto riabilitativo a prevalente rilievo socioeducativo (fino a 180 h/semestre) | € 4.113,40 | 15 | € 61.701,00 |
42 Rif.12 | Progetto TIPO N alto livello di complessità progettuale e di intensità erogativa, con supporto riabilitativo a prevalente rilievo socioassistenziale (fino a 240 h/semestre) | € 5.298,40 | 6 | € 31.790,40 |
42 Rif.13 | Progetto TIPO O alto livello di complessità progettuale e di intensità erogativa, con supporto riabilitativo a prevalente rilievo socioeducativo (fino a 240 h/semestre) | € 5.451,20 | 8 | € 43.609,60 |
43 | INTERVENTI DI CONTINUITA’ DI CURA E DI SUPPORTO ALLA PERSONA NEL PASSAGGIO DALLA RESIDENZIALITA’ AD UN ABITARE PROPRIO, CON FORNITURA DEL LUOGO DI ABITAZIONE | tot OGG 43: 130 di cui: | tot OGG 43: € 571.456,90 di cui: | |
43 Rif.1 | Progetto TIPO A: bassa intensità erogativa e bassa intensità riabilitativa semplice (fino a 80 h/semestre) | € 1.865,20 | 7 | € 13.056,40 |
43 Rif.2 | Progetto TIPO B: media intensità erogativa e bassa intensità riabilitativa semplice (fino a 160 h/semestre) | € 3.480,40 | 7 | € 24.362,80 |
43 Rif.3 | Progetto TIPO C: alta intensità erogativa e bassa intensità riabilitativa semplice (fino a 240 h/semestrale) | € 5.095,60 | 8 | € 40.764,80 |
43 Rif.4 | Progetto TIPO D: bassa intensità erogativa e alta intensità riabilitativa semplice (fino a 80 h/semestre) | € 2.018,00 | 8 | € 16.144,00 |
43 Rif.5 | Progetto TIPO E: media intensità erogativa e alta intensità riabilitativa semplice (fino a 160 h/semestre) | € 3.786,00 | 12 | € 45.432,00 |
43 Rif.6 | Progetto TIPO F: alta intensità erogativa e alta intensità riabilitativa semplice (fino a 240 h/semestre) | € 5.554,00 | 13 | € 72.202,00 |
43 Rif.7 | Progetto TIPO G: altissima intensità erogativa e altissima intensità riabilitativa semplice (fino a 390 h/semestre) | € 8.869,00 | 13 | € 115.297,00 |
43 Rif.8 | Progetto TIPO H: basso livello di complessità progettuale e di intensità erogativa, con supporto riabilitativo a prevalente rilievo socioassistenziale (fino a 90 h/semestre) | € 2.224,40 | 8 | € 17.795,20 |
43 Rif.9 | Progetto TIPO I: basso livello di complessità progettuale e di intensità erogativa, con supporto riabilitativo a prevalente rilievo socioeducativo (fino a 90 h/semestre) | € 2.281,70 | 13 | € 29.662,10 |
43 Rif.10 | Progetto TIPO L:medio livello di complessità progettuale e di intensità erogativa, con supporto riabilitativo a prevalente rilievo socioassistenziale (fino a 180 h/semestre) | € 4.148,80 | 8 | € 33.190,40 |
43 Rif.11 | Progetto TIPO M: medio livello di complessità progettuale e di intensità erogativa, con supporto riabilitativo a prevalente rilievo socioeducativo (fino a 180 h/semestre) | € 4.263,40 | 15 | € 63.951,00 |
43 Rif.12 | Progetto TIPO N: alto livello di complessità progettuale e di intensità erogativa, con supporto riabilitativo a prevalente rilievo socioassistenziale (fino a 240 h/semestre) | € 5.448,40 | 8 | € 43.587,20 |
43 Rif.13 | Progetto TIPO O: alto livello di complessità progettuale e di intensità erogativa, con supporto riabilitativo a prevalente rilievo socioeducativo (fino a 240 h/semestre) | € 5.601,20 | 10 | € 56.012,00 |
44 | INTERVENTI DI PROGETTAZIONE ED ATTUAZIONE DI PERCORSI INDIVIDUALIZZATI DI AUTONOMIA POSSIBILE PER UTENTI IN CURA PRESSO I CSM DELL’AMBITO TERRITORIALE DEI DISTRETTI DI RAVENNA, FAENZA E LUGO | tot OGG 44: 446 di cui: | tot OGG 44: € 2.142.059,40 di cui: | |
44 Rif.1 | Progetto TIPO A: bassa intensità erogativa e bassa intensità riabilitativa semplice (fino a 80 h/semestre) | € 1.815,20 | 2 | € 3.630,40 |
44 Rif.2 | Progetto TIPO B: media intensità erogativa e bassa intensità riabilitativa semplice (fino a 160 h/semestre) | € 3.430,40 | 2 | € 6.860,80 |
44 Rif.3 | Progetto TIPO C alta intensità erogativa e bassa intensità riabilitativa semplice (fino a 240 h/semestrale) | € 5.045,60 | 2 | € 10.091,20 |
44 Rif.4 | Progetto TIPO D bassa intensità erogativa e alta intensità riabilitativa semplice (fino a 80 h/semestre) | € 1.968,00 | 2 | € 3.936,00 |
44 Rif.5 | Progetto TIPO E media intensità erogativa e alta intensità riabilitativa semplice (fino a 160 h/semestre) | € 3.736,00 | 85 | € 317.560,00 |
44 Rif.6 | Progetto TIPO F alta intensità erogativa e alta intensità riabilitativa semplice (fino a 240 h/semestre) | € 5.504,00 | 86 | € 473.344,00 |
44 Rif.7 | Progetto TIPO G altissima intensità erogativa e altissima intensità riabilitativa semplice (fino a 390 h/semestre) | € 8.819,00 | 79 | € 696.701,00 |
44 Rif.8 | Progetto TIPO H basso livello di complessità progettuale e di intensità erogativa, con supporto riabilitativo a prevalente rilievo socioassistenziale (fino a 90 h/semestre) | € 2.174,40 | 12 | € 26.092,80 |
44 Rif.9 | Progetto TIPO I basso livello di complessità progettuale e di intensità erogativa, con supporto riabilitativo a prevalente rilievo socioeducativo (fino a 90 h/semestre) | € 2.231,70 | 78 | € 174.072,60 |
44 Rif.10 | Progetto TIPO L medio livello di complessità progettuale e di intensità erogativa, con supporto riabilitativo a prevalente rilievo socioassistenziale (fino a 180 h/semestre) | € 4.098,80 | 7 | € 28.691,60 |
44 Rif.11 | Progetto TIPO M medio livello di complessità progettuale e di intensità erogativa, con supporto riabilitativo a prevalente rilievo socioeducativo (fino a 180 h/semestre) | € 4.213,40 | 77 | € 324.431,80 |
44 Rif.12 | Progetto TIPO N alto livello di complessità progettuale e di intensità erogativa, con supporto riabilitativo a prevalente rilievo socioassistenziale (fino a 240 h/semestre) | € 5.398,40 | 7 | € 37.788,80 |
44 Rif.13 | Progetto TIPO O alto livello di complessità progettuale e di intensità erogativa, con supporto riabilitativo a prevalente rilievo socioeducativo (fino a 240 h/semestre) | € 5.551,20 | 7 | € 38.858,40 |
45 | INTERVENTI DI PROGETTAZIONE ED ATTUAZIONE DI PERCORSI INDIVIDUALIZZATI DI AUTONOMIA POSSIBILE PER UTENTI IN CURA PRESSO IL CSM DELL’AMBITO TERRITORIALE DEL DISTRETTO DI FORLI’ | tot OGG 45: 205 di cui: | tot OGG 45: € 960.375,90 di cui: | |
45 Rif.1 | Progetto TIPO A: bassa intensità erogativa e bassa intensità riabilitativa semplice (fino a 80 h/semestre) | € 1.815,20 | 10 | € 18.152,00 |
45 Rif.2 | Progetto TIPO B: media intensità erogativa e bassa intensità riabilitativa semplice (fino a 160 h/semestre) | € 3.430,40 | 13 | € 44.595,20 |
45 Rif.3 | Progetto TIPO C alta intensità erogativa e bassa intensità riabilitativa semplice (fino a 240 h/semestrale) | € 5.045,60 | 1 | € 5.045,60 |
45 Rif.4 | Progetto TIPO D bassa intensità erogativa e alta intensità riabilitativa semplice (fino a 80 h/semestre) | € 1.968,00 | 1 | € 1.968,00 |
45 Rif.5 | Progetto TIPO E media intensità erogativa e alta intensità riabilitativa semplice (fino a 160 h/semestre) | € 3.736,00 | 20 | € 74.720,00 |
45 Rif.6 | Progetto TIPO F alta intensità erogativa e alta intensità riabilitativa semplice (fino a 240 h/semestre) | € 5.504,00 | 10 | € 55.040,00 |
45 Rif.7 | Progetto TIPO G altissima intensità erogativa e altissima intensità riabilitativa semplice (fino a 390 h/semestre) | € 8.819,00 | 32 | € 282.208,00 |
45 Rif.8 | Progetto TIPO H basso livello di complessità progettuale e di intensità erogativa, con supporto riabilitativo a prevalente rilievo socioassistenziale (fino a 90 h/semestre) | € 2.174,40 | 18 | € 39.139,20 |
45 Rif.9 | Progetto TIPO I basso livello di complessità progettuale e di intensità erogativa, con supporto riabilitativo a prevalente rilievo socioeducativo (fino a 90 h/semestre) | € 2.231,70 | 15 | € 33.475,50 |
45 Rif.10 | Progetto TIPO L medio livello di complessità progettuale e di intensità erogativa, con supporto riabilitativo a prevalente rilievo socioassistenziale (fino a 180 h/semestre) | € 4.098,80 | 1 | € 4.098,80 |
45 Rif.11 | Progetto TIPO M medio livello di complessità progettuale e di intensità erogativa, con supporto riabilitativo a prevalente rilievo socioeducativo (fino a 180 h/semestre) | € 4.213,40 | 48 | € 202.243,20 |
45 Rif.12 | Progetto TIPO N alto livello di complessità progettuale e di intensità erogativa, con supporto riabilitativo a prevalente rilievo socioassistenziale (fino a 240 h/semestre) | € 5.398,40 | 1 | € 5.398,40 |
45 Rif.13 | Progetto TIPO O alto livello di complessità progettuale e di intensità erogativa, con supporto riabilitativo a prevalente rilievo socioeducativo (fino a 240 h/semestre) | € 5.551,20 | 35 | € 194.292,00 |
46 | INTERVENTI DI PROGETTAZIONE ED ATTUAZIONE DI PERCORSI INDIVIDUALIZZATI DI AUTONOMIA POSSIBILE PER UTENTI IN CURA PRESSO IL CSM DELL’AMBITO TERRITORIALE DEI DISTRETTI DI CESENA-VALLE SAVIO E RUBICONE | tot OGG 46: 272 di cui: | tot OGG 46: € 931.716,00 di cui | |
46 Rif.1 | Progetto TIPO A: bassa intensità erogativa e bassa intensità riabilitativa semplice (fino a 80 h/semestre) | € 1.815,20 | 40 | € 72.608,00 |
46 Rif.2 | Progetto TIPO B: media intensità erogativa e bassa intensità riabilitativa semplice (fino a 160 h/semestre) | € 3.430,40 | 40 | € 137.216,00 |
46 Rif.3 | Progetto TIPO C alta intensità erogativa e bassa intensità riabilitativa semplice (fino a 240 h/semestrale) | € 5.045,60 | 8 | € 40.364,80 |
46 Rif.4 | Progetto TIPO D bassa intensità erogativa e alta intensità riabilitativa semplice (fino a 80 h/semestre) | € 1.968,00 | 64 | € 125.952,00 |
46 Rif.5 | Progetto TIPO E media intensità erogativa e alta intensità riabilitativa semplice (fino a 160 h/semestre) | € 3.736,00 | 32 | € 119.552,00 |
46 Rif.6 | Progetto TIPO F alta intensità erogativa e alta intensità riabilitativa semplice (fino a 240 h/semestre) | € 5.504,00 | 32 | € 176.128,00 |
46 Rif.7 | Progetto TIPO G altissima intensità erogativa e altissima intensità riabilitativa semplice (fino a 390 h/semestre) | € 8.819,00 | 8 | € 70.552,00 |
46 Rif.8 | Progetto TIPO H basso livello di complessità progettuale e di intensità erogativa, con supporto riabilitativo a prevalente rilievo socioassistenziale (fino a 90 h/semestre) | € 2.174,40 | 8 | € 17.395,20 |
46 Rif.9 | Progetto TIPO I basso livello di complessità progettuale e di intensità erogativa, con supporto riabilitativo a prevalente rilievo socioeducativo (fino a 90 h/semestre) | € 2.231,70 | 8 | € 17.853,60 |
46 Rif.10 | Progetto TIPO L medio livello di complessità progettuale e di intensità erogativa, con supporto riabilitativo a prevalente rilievo socioassistenziale (fino a 180 h/semestre) | € 4.098,80 | 8 | € 32.790,40 |
46 Rif.11 | Progetto TIPO M medio livello di complessità progettuale e di intensità erogativa, con supporto riabilitativo a prevalente rilievo socioeducativo (fino a 180 h/semestre) | € 4.213,40 | 8 | € 33.707,20 |
46 Rif.12 | Progetto TIPO N alto livello di complessità progettuale e di intensità erogativa, con supporto riabilitativo a prevalente rilievo socioassistenziale (fino a 240 h/semestre) | € 5.398,40 | 8 | € 43.187,20 |
46 Rif.13 | Progetto TIPO O alto livello di complessità progettuale e di intensità erogativa, con supporto riabilitativo a prevalente rilievo socioeducativo (fino a 240 h/semestre) | € 5.551,20 | 8 | € 44.409,60 |
47 | INTERVENTI DI PROGETTAZIONE ED ATTUAZIONE DI PERCORSI INDIVIDUALIZZATI DI AUTONOMIA POSSIBILE PER UTENTI IN CURA PRESSO IL CSM DELL’AMBITO TERRITORIALE DEI DISTRETTI DI RIMINI E RICCIONE | tot OGG 47: 468 di cui | tot OGG 47: € 1.830.997,60 di cui | |
47 Rif.1 | Progetto TIPO A: bassa intensità erogativa e bassa intensità riabilitativa semplice (fino a 80 h/semestre) | € 1.815,20 | 36 | € 65.347,20 |
47 Rif.2 | Progetto TIPO B: media intensità erogativa e bassa intensità riabilitativa semplice (fino a 160 h/semestre) | € 3.430,40 | 40 | € 137.216,00 |
47 Rif.3 | Progetto TIPO C alta intensità erogativa e bassa intensità riabilitativa semplice (fino a 240 h/semestrale) | € 5.045,60 | 4 | € 20.182,40 |
47 Rif.4 | Progetto TIPO D bassa intensità erogativa e alta intensità riabilitativa semplice (fino a 80 h/semestre) | € 1.968,00 | 4 | € 7.872,00 |
47 Rif.5 | Progetto TIPO E media intensità erogativa e alta intensità riabilitativa semplice (fino a 160 h/semestre) | € 3.736,00 | 48 | € 179.328,00 |
47 Rif.6 | Progetto TIPO F alta intensità erogativa e alta intensità riabilitativa semplice (fino a 240 h/semestre) | € 5.504,00 | 28 | € 154.112,00 |
47 Rif.7 | Progetto TIPO G altissima intensità erogativa e altissima intensità riabilitativa semplice (fino a 390 h/semestre) | € 8.819,00 | 4 | € 35.276,00 |
47 Rif.8 | Progetto TIPO H basso livello di complessità progettuale e di intensità erogativa, con supporto riabilitativo a prevalente rilievo socioassistenziale (fino a 90 h/semestre) | € 2.174,40 | 4 | € 8.697,60 |
47 Rif.9 | Progetto TIPO I basso livello di complessità progettuale e di intensità erogativa, con supporto riabilitativo a prevalente rilievo socioeducativo (fino a 90 h/semestre) | € 2.231,70 | 64 | € 142.828,80 |
47 Rif.10 | Progetto TIPO L medio livello di complessità progettuale e di intensità erogativa, con supporto riabilitativo a prevalente rilievo socioassistenziale (fino a 180 h/semestre) | € 4.098,80 | 40 | € 163.952,00 |
47 Rif.11 | Progetto TIPO M medio livello di complessità progettuale e di intensità erogativa, con supporto riabilitativo a prevalente rilievo socioeducativo (fino a 180 h/semestre) | € 4.213,40 | 128 | € 539.315,20 |
47 Rif.12 | Progetto TIPO N alto livello di complessità progettuale e di intensità erogativa, con supporto riabilitativo a prevalente rilievo socioassistenziale (fino a 240 h/semestre) | € 5.398,40 | 4 | € 21.593,60 |
47 Rif.13 | Progetto TIPO O alto livello di complessità progettuale e di intensità erogativa, con supporto riabilitativo a prevalente rilievo socioeducativo (fino a 240 h/semestre) | € 5.551,20 | 64 | € 355.276,80 |
48 | INTERVENTI DI PROGETTAZIONE ED ATTUAZIONE DI PERCORSI INDIVIDUALIZZATI DI AUTONOMIA POSSIBILE, CON FORNITURA DEL LUOGO DI ABITAZIONE, PER UTENTI IN CURA PRESSO I CSM DELL’AMBITO TERRITORIALE DEI DISTRETTI DI RAVENNA, FAENZA E LUGO | tot OGG 48: 110 di cui | tot OGG 48: € 586.747,30 di cui | |
48 Rif.1 | Progetto TIPO A: bassa intensità erogativa e bassa intensità riabilitativa semplice (fino a 80 h/semestre) | € 1.965,20 | 1 | € 1.965,20 |
48 Rif.2 | Progetto TIPO B: media intensità erogativa e bassa intensità riabilitativa semplice (fino a 160 h/semestre) | € 3.580,40 | 1 | € 3.580,40 |
48 Rif.3 | Progetto TIPO C alta intensità erogativa e bassa intensità riabilitativa semplice (fino a 240 h/semestrale) | € 5.195,60 | 1 | € 5.195,60 |
48 Rif.4 | Progetto TIPO D bassa intensità erogativa e alta intensità riabilitativa semplice (fino a 80 h/semestre) | € 2.118,00 | 1 | € 2.118,00 |
48 Rif.5 | Progetto TIPO E media intensità erogativa e alta intensità riabilitativa semplice (fino a 160 h/semestre) | € 3.886,00 | 25 | € 97.150,00 |
48 Rif.6 | Progetto TIPO F alta intensità erogativa e alta intensità riabilitativa semplice (fino a 240 h/semestre) | € 5.654,00 | 26 | € 147.004,00 |
48 Rif.7 | Progetto TIPO G altissima intensità erogativa e altissima intensità riabilitativa semplice (fino a 390 h/semestre) | € 8.969,00 | 25 | € 224.225,00 |
48 Rif.8 | Progetto TIPO H basso livello di complessità progettuale e di intensità erogativa, con supporto riabilitativo a prevalente rilievo socioassistenziale (fino a 90 h/semestre) | € 2.324,40 | 1 | € 2.324,40 |
48 Rif.9 | Progetto TIPO I basso livello di complessità progettuale e di intensità erogativa, con supporto riabilitativo a prevalente rilievo socioeducativo (fino a 90 h/semestre) | € 2.381,70 | 13 | € 30.962,10 |
48 Rif.10 | Progetto TIPO L medio livello di complessità progettuale e di intensità erogativa, con supporto riabilitativo a prevalente rilievo socioassistenziale (fino a 180 h/semestre) | € 4.248,80 | 1 | € 4.248,80 |
48 Rif.11 | Progetto TIPO M medio livello di complessità progettuale e di intensità erogativa, con supporto riabilitativo a prevalente rilievo socioeducativo (fino a 180 h/semestre) | € 4.363,40 | 13 | € 56.724,20 |
48 Rif.12 | Progetto TIPO N alto livello di complessità progettuale e di intensità erogativa, con supporto riabilitativo a prevalente rilievo socioassistenziale (fino a 240 h/semestre) | € 5.548,40 | 1 | € 5.548,40 |
48 Rif.13 | Progetto TIPO O alto livello di complessità progettuale e di intensità erogativa, con supporto riabilitativo a prevalente rilievo socioeducativo (fino a 240 h/semestre) | € 5.701,20 | 1 | € 5.701,20 |
49 | INTERVENTI DI PROGETTAZIONE ED ATTUAZIONE DI PERCORSI INDIVIDUALIZZATI DI AUTONOMIA POSSIBILE CON FORNITURA DEL LUOGO DI ABITAZIONE, PER UTENTI IN CURA PRESSO IL CSM DELL’AMBITO TERRITORIALE DEL DISTRETTO DI FORLI’ | tot OGG 49: 56 di cui | tot OGG 49: € 275.454,80 di cui | |
49 Rif.1 | Progetto TIPO A: bassa intensità erogativa e bassa intensità riabilitativa semplice (fino a 80 h/semestre) | € 1.965,20 | 1 | € 1.965,20 |
49 Rif.2 | Progetto TIPO B: media intensità erogativa e bassa intensità riabilitativa semplice (fino a 160 h/semestre)1.815,20 | € 3.580,40 | 1 | € 3.580,40 |
49 Rif.3 | Progetto TIPO C alta intensità erogativa e bassa intensità riabilitativa semplice (fino a 240 h/semestrale) | € 5.195,60 | 1 | € 5.195,60 |
49 Rif.4 | Progetto TIPO D bassa intensità erogativa e alta intensità riabilitativa semplice (fino a 80 h/semestre) | € 2.118,00 | 1 | € 2.118,00 |
49 Rif.5 | Progetto TIPO E media intensità erogativa e alta intensità riabilitativa semplice (fino a 160 h/semestre) | € 3.886,00 | 1 | € 3.886,00 |
49 Rif.6 | Progetto TIPO F alta intensità erogativa e alta intensità riabilitativa semplice (fino a 240 h/semestre) | € 5.654,00 | 10 | € 56.540,00 |
49 Rif.7 | Progetto TIPO G altissima intensità erogativa e altissima intensità riabilitativa semplice (fino a 390 h/semestre) | € 8.969,00 | 8 | € 71.752,00 |
49 Rif.8 | Progetto TIPO H basso livello di complessità progettuale e di intensità erogativa, con supporto riabilitativo a prevalente rilievo socioassistenziale (fino a 90 h/semestre) | € 2.324,40 | 2 | € 4.648,80 |
49 Rif.9 | Progetto TIPO I basso livello di complessità progettuale e di intensità erogativa, con supporto riabilitativo a prevalente rilievo socioeducativo (fino a 90 h/semestre) | € 2.381,70 | 10 | € 23.817,00 |
49 Rif.10 | Progetto TIPO L medio livello di complessità progettuale e di intensità erogativa, con supporto riabilitativo a prevalente rilievo socioassistenziale (fino a 180 h/semestre) | € 4.248,80 | 2 | € 8.497,60 |
49 Rif.11 | Progetto TIPO M medio livello di complessità progettuale e di intensità erogativa, con supporto riabilitativo a prevalente rilievo socioeducativo (fino a 180 h/semestre) | € 4.363,40 | 11 | € 47.997,40 |
49 Rif.12 | Progetto TIPO N alto livello di complessità progettuale e di intensità erogativa, con supporto riabilitativo a prevalente rilievo socioassistenziale (fino a 240 h/semestre) | € 5.548,40 | 1 | € 5.548,40 |
49 Rif.13 | Progetto TIPO O alto livello di complessità progettuale e di intensità erogativa, con supporto riabilitativo a prevalente rilievo socioeducativo (fino a 240 h/semestre) | € 5.701,20 | 7 | € 39.908,40 |
50 | INTERVENTI DI PROGETTAZIONE ED ATTUAZIONE DI PERCORSI INDIVIDUALIZZATI DI AUTONOMIA POSSIBILE, CON FORNITURA DEL LUOGO DI ABITAZIONE, PER UTENTI IN CURA PRESSO IL CSM DELL’AMBITO TERRITORIALE DEI DISTRETTI DI CESENA-VALLE SAVIO E RUBICONE | tot OGG 50: 74 di cui | tot OGG 50: € 310.250,80 di cui | |
50 Rif.1 | Progetto TIPO A: bassa intensità erogativa e bassa intensità riabilitativa semplice (fino a 80 h/semestre) | € 1.965,20 | 4 | € 7.860,80 |
50 Rif.2 | Progetto TIPO B: media intensità erogativa e bassa intensità riabilitativa semplice (fino a 160 h/semestre) | € 3.580,40 | 4 | € 14.321,60 |
50 Rif.3 | Progetto TIPO C alta intensità erogativa e bassa intensità riabilitativa semplice (fino a 240 h/semestrale) | € 5.195,60 | 4 | € 20.782,40 |
50 Rif.4 | Progetto TIPO D bassa intensità erogativa e alta intensità riabilitativa semplice (fino a 80 h/semestre) | € 2.118,00 | 8 | € 16.944,00 |
50 Rif.5 | Progetto TIPO E media intensità erogativa e alta intensità riabilitativa semplice (fino a 160 h/semestre) | € 3.886,00 | 10 | € 38.860,00 |
50 Rif.6 | Progetto TIPO F alta intensità erogativa e alta intensità riabilitativa semplice (fino a 240 h/semestre) | € 5.654,00 | 8 | € 45.232,00 |
50 Rif.7 | Progetto TIPO G altissima intensità erogativa e altissima intensità riabilitativa semplice (fino a 390 h/semestre) | € 8.969,00 | 4 | € 35.876,00 |
50 Rif.8 | Progetto TIPO H basso livello di complessità progettuale e di intensità erogativa, con supporto riabilitativo a prevalente rilievo socioassistenziale (fino a 90 h/semestre) | € 2.324,40 | 8 | € 18.595,20 |
50 Rif.9 | Progetto TIPO I basso livello di complessità progettuale e di intensità erogativa, con supporto riabilitativo a prevalente rilievo socioeducativo (fino a 90 h/semestre) | € 2.381,70 | 4 | € 9.526,80 |
50 Rif.10 | Progetto TIPO L medio livello di complessità progettuale e di intensità erogativa, con supporto riabilitativo a prevalente rilievo socioassistenziale (fino a 180 h/semestre) | € 4.248,80 | 4 | € 16.995,20 |
50 Rif.11 | Progetto TIPO M medio livello di complessità progettuale e di intensità erogativa, con supporto riabilitativo a prevalente rilievo socioeducativo (fino a 180 h/semestre) | € 4.363,40 | 4 | € 17.453,60 |
50 Rif.12 | Progetto TIPO N alto livello di complessità progettuale e di intensità erogativa, con supporto riabilitativo a prevalente rilievo socioassistenziale (fino a 240 h/semestre) | € 5.548,40 | 4 | € 22.193,60 |
50 Rif.13 | Progetto TIPO O alto livello di complessità progettuale e di intensità erogativa, con supporto riabilitativo a prevalente rilievo socioeducativo (fino a 240 h/semestre) | € 5.701,20 | 8 | € 45.609,60 |
51 | INTERVENTI DI PROGETTAZIONE ED ATTUAZIONE DI PERCORSI INDIVIDUALIZZATI DI AUTONOMIA POSSIBILE, CON FORNITURA DEL LUOGO DI ABITAZIONE, PER UTENTI IN CURA PRESSO IL CSM DELL’AMBITO TERRITORIALE DEI DISTRETTI DI RIMINI E RICCIONE | tot OGG 51: 112 di cui | tot OGG 51: € 463.384,00 di cui | |
51 Rif.1 | Progetto TIPO A: bassa intensità erogativa e bassa intensità riabilitativa semplice (fino a 80 h/semestre) | € 1.965,20 | 4 | € 7.860,80 |
51 Rif.2 | Progetto TIPO B: media intensità erogativa e bassa intensità riabilitativa semplice (fino a 160 h/semestre) | € 3.580,40 | 20 | € 71.608,00 |
51 Rif.3 | Progetto TIPO C alta intensità erogativa e bassa intensità riabilitativa semplice (fino a 240 h/semestrale) | € 5.195,60 | 4 | € 20.782,40 |
51 Rif.4 | Progetto TIPO D bassa intensità erogativa e alta intensità riabilitativa semplice (fino a 80 h/semestre) | € 2.118,00 | 4 | € 8.472,00 |
51 Rif.5 | Progetto TIPO E media intensità erogativa e alta intensità riabilitativa semplice (fino a 160 h/semestre) | € 3.886,00 | 8 | € 31.088,00 |
51 Rif.6 | Progetto TIPO F alta intensità erogativa e alta intensità riabilitativa semplice (fino a 240 h/semestre) | € 5.654,00 | 4 | € 22.616,00 |
51 Rif.7 | Progetto TIPO G altissima intensità erogativa e altissima intensità riabilitativa semplice (fino a 390 h/semestre) | € 8.969,00 | 4 | € 35.876,00 |
51 Rif.8 | Progetto TIPO H basso livello di complessità progettuale e di intensità erogativa, con supporto riabilitativo a prevalente rilievo socioassistenziale (fino a 90 h/semestre) | € 2.324,40 | 4 | € 9.297,60 |
51 Rif.9 | Progetto TIPO I basso livello di complessità progettuale e di intensità erogativa, con supporto riabilitativo a prevalente rilievo socioeducativo (fino a 90 h/semestre) | € 2.381,70 | 16 | € 38.107,20 |
51 Rif.10 | Progetto TIPO L medio livello di complessità progettuale e di intensità erogativa, con supporto riabilitativo a prevalente rilievo socioassistenziale (fino a 180 h/semestre) | € 4.248,80 | 4 | € 16.995,20 |
51 Rif.11 | Progetto TIPO M medio livello di complessità progettuale e di intensità erogativa, con supporto riabilitativo a prevalente rilievo socioeducativo (fino a 180 h/semestre) | € 4.363,40 | 20 | € 87.268,00 |
51 Rif.12 | Progetto TIPO N alto livello di complessità progettuale e di intensità erogativa, con supporto riabilitativo a prevalente rilievo socioassistenziale (fino a 240 h/semestre) | € 5.548,40 | 4 | € 22.193,60 |
51 Rif.13 | Progetto TIPO O alto livello di complessità progettuale e di intensità erogativa, con supporto riabilitativo a prevalente rilievo socioeducativo (fino a 240 h/semestre) | € 5.701,20 | 16 | € 91.219,20 |
ART. 3 CONDIZIONI A DIVENIRE PARTI DELL’AQ E NUMERO DI OE - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’AQ
L’OE può presentare offerta per uno o più Oggetti fra i 51 indicati all’art. 2 del presente disciplinare di gara.
Al fine di garantire la massima partecipazione delle microimprese e delle Piccole Medie Imprese (PMI) ed il libero dialogo concorrenziale, la SA ha suddiviso l’appalto in specifici Oggetti, per i quali è possibile presentare offerta singolarmente; è dunque consentito presentare offerta parziale, cioè solo per uno o più degli Oggetti di interesse. Solo relativamente agli Oggetti composti da più Riferimenti (Oggetti dal n. 42 al n. 51), la SA vieta che l’OE possa presentare offerta ulteriormente frazionata per singoli Riferimenti, pena l’irricevibilità della stessa; infatti, gli Oggetti composti da più riferimenti contemplano servizi che, per le caratteristiche intrinseche possedute, rispondono all’esigenza di garantire agli operatori prassi omogenee, unitarie, efficienti e sicure, sicché l’ulteriore parcellizzazione, oltre ad essere antieconomica, aumenterebbe il rischio di frammentazione del servizio, a danno della necessaria integrazione e continuità con le attività assistenziali e riabilitative.
Gli OE selezionati per la conclusione dell’AQ sono coloro che rispetto ad almeno un (1) Oggetto di interesse presentano offerta accettabile. A tal fine, devono intendersi “offerte accettabili” tutte quelle che rispetto a ciascun Oggetto risultino tecnicamente-qualitativamente appropriate – ossia in possesso delle caratteristiche di minima previste dagli atti di gara ed il cui punteggio riferito al merito tecnico-qualitativo sia pari o superiore alla soglia di sbarramento di punti 36 – ed il prezzo offerto (IVA esclusa) sia inferiore o al massimo pari alla base d’asta.
Pertanto, tenuto conto che gli Oggetti di Contratto Applicativo sono 51, saranno legittimati alla stipula dell’AQ tutti gli OE che rispetto agli stessi si qualificheranno in graduatoria per almeno un Oggetto, ad eccezione degli Oggetti dal n. 44 al n. 51 compreso, in relazione ai quali l’AQ sarà concluso solo con i primi tre OE che risulteranno ai primi tre posti nella graduatoria di aggiudicazione.
Pertanto, ai fini e per gli effetti della presente gara, la SA ribadisce che non costituisce titolo legittimante alla stipula dell’AQ l’avere presentato “offerta inaccettabile”, intendendosi per tale l’offerta che risulti inappropriata sotto il profilo tecnico-qualitativo e/o rispetto al prezzo, IVA esclusa, risulti superiore alla base d’asta per uno o più Oggetti o riferimenti di oggeeto di AQ.
Ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016:
OGGETTI N. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39 e 41: | Relativamente a ciascuno degli Oggetti di AQ indicati a lato, all’OE che si qualificherà I° in graduatoria verrà garantito, su base quadriennale, almeno il 40% ed al 2° in graduatoria almeno il 20% del fabbisogno effettivo di giornate di occupazione del posto, espresso attraverso il valore complessivo dei CA stipulati dalla SA in relazione all’Oggetto stesso. Agli altri OE presenti nella graduatoria di ciascun Oggetto la fornitura verrà assegnata sulla base di motivata valutazione del CSM territorialmente competente, che tenga conto del miglior rapporto tra esigenze di esecuzione delle prestazioni clinico sanitarie/riabilitative e dell’offerta tecnica ed economica presentate in sede di gara. |
OGGETTI N. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40: | Il servizio relativo agli Oggetti di AQ indicati a lato verrà assegnato agli OE presenti in graduatoria sulla base di motivata valutazione del CSM competente |
OGGETTI N. 42 e 43 | I Contratti Applicativi relativi agli Oggetti di AQ indicati a lato, essendo finalizzati ad interventi di continuità di cura e di supporto alla persona nel passaggio dalla residenzialità ad un abitare proprio, saranno attivati al bisogno, sulla base delle situazioni soggettive di ciascun utente che il CSM abbia valutato idoneo al rientro nel proprio contesto di vita e nel domicilio, quale fase conclusiva del percorso di residenzialità. |
OGGETTI N. 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51 | Relativamente agli Oggetti indicati a lato, l’AQ sarà concluso solo con gli OE che risulteranno ai primi tre posti nella graduatoria di aggiudicazione. Durante la vigenza dell’AQ, sarà garantita, su base quadriennale, l’attivazione di Progetti pari alle seguenti percentuali del fabbisogno effettivo della SA, espresso attraverso il valore complessivo dei CA che verranno stipulati in relazione all’Oggetto stesso: - almeno il 75% per il 1° in graduatoria, - almeno il 15% per il 2° in graduatoria e - almeno il 10% per il 3° in graduatoria. Nel caso in cui non vi sia un 3° aggiudicatario di oggetto di AQ, la quota ad esso riservata viene proporzionalmente suddivisa tra i primi due OE presenti in graduatoria (83 % al primo e 17% al secondo). |
L’aggiudicazione dell’AQ è effettuata a più OE in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 D.Lgs. 50/2016). Ai fini della determinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, i prezzi posti a base d’asta sono, a seconda dei casi:
a) relativi all’Oggetto di AQ (oggetti dal n. 1 al n. 41): in tale caso, il prezzo a base d’asta opera quale prezzo unitario dell’Oggetto e l’OE deve formulare offerta inferiore o al massimo uguale alla base d’asta del medesimo;
b) relativi ai Riferimenti singoli ed interni agli Oggetti composti di AQ (Oggetti dal n. 42 al n. 51): in tale caso, il prezzo a base d’asta opera quale prezzo unitario del singolo riferimento e l’OE deve formulare offerta inferiore o al massimo uguale alla base d’asta di tutti e di ciascuno di essi.
ART. 4 DURATA E QUADRO ECONOMICO DELL’ACCORDO QUADRO
Art. 4.1 Durata
La durata dell’AQ è pari a mesi 48 (4 anni). Per durata dell’AQ si intende il periodo entro il quale l’Azienda USL della Romagna può stipulare Contratti Applicativi con gli OE che sono parti dell’AQ. Successivamente alla scadenza dell’AQ non possono essere emessi Contratti Applicativi. Ove, alla data di scadenza del sopraddetto termine, fossero in corso l’esecuzione di servizi conseguenti a Contratti Applicativi emessi durante la vigenza dell’AQ, l’OE Gestore del servizio è tenuto a garantire l’esecuzione della prestazione fino alla scadenza del Contratto Applicativo, ancorchè succesiva alla scadenza dell’AQ.
Il suddetto termine quadriennale decorre dalla data di stipula dell’AQ, e comunque dalla data di esecuzione. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 54, c. 1, D.Lgs. 50/2016, non è ammessa proroga dell’AQ, salvo in casi eccezionali debitamente motivati. Se, per qualsiasi motivo cessi l’efficacia dell’AQ o del singolo Contratto Applicativo, l’OE aggiudicatario dovrà prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità del servizio, mantenendo le prestazioni alle medesime condizioni economiche e contrattuali, per il tempo strettamente necessario a completare una nuova procedura di gara.
Prima della scadenza dell’AQ, qualora l’importo massimo spendibile, eventualmente incrementato del quinto, lo consenta, possono essere stipulati nuovi Contratti Applicativi per servizi la cui scadenza è successiva, fino ad un massimo di un anno dalla data di scadenza dell’AQ.
Qualora prima della scadenza e/o esaurimento dell’AQ (e/o dei Contratti Applicativi) intervengano diverse disposizioni normative o siano impartite nuove direttive da parte dello Stato o della Regione Xxxxxx-Romagna per la centralizzazione, o la modifica delle prestazioni da svolgere, che non consentano di proseguire nell’affidamento dell’attività oggetto del presente AQ (e/o dei Contratti Applicativi), la SA si riserva la facoltà di recedere anticipatamente senza che l’aggiudicatario possa pretendere alcun compenso o rimborso o muovere eccezioni di sorta.
Art. 4.2 Quadro Economico
Il quadro economico dell’AQ è stimato in € 56.150.180,00 (IVA esclusa): tale importo costituisce il tetto di riferimento non superabile (art. 54 D.Lgs 163/2006) dai Contratti Applicativi che verranno stipulati nel periodo di vigenza dell’AQ. In base ai principi che disciplinano l’istituto dell’AQ, quale strumento maggiormente idoneo per disciplinare le acquisizioni che presumibilmente (sulla base di un giudizio prognostico) si rendono necessarie in un certo arco temporale, i quantitativi indicati in corrispondenza di ciascun oggetto non impegnano l’Azienda USL della Romagna, la quale rimane impegnata solo in riferimento ai singoli Contratti Applicativi. Entro i limiti del predetto tetto di riferimento, i quantitativi indicati in ciascun Oggetto possono quindi subire variazioni in aumento o in diminuzione a seconda del fabbisogno effettivo che verrà espresso, di anno in anno, dalla SA attraverso la stipula di Contratti Applicativi.
La predetta stima è effettuata in ragione della previsione dei fabbisogni dei CSM dell’Azienda USL della Romagna cui necessita la fornitura in oggetto ed è determinata al meglio delle possibilità e delle conoscenze attuali sui presunti profili di esecuzione dei servizi in gara, nell’arco temporale di durata dell’AQ.
2. Gli OE sono tenuti a stipulare ulteriori eventuali Contratti Applicativi, fino ad un incremento massimo pari al 20% del quadro economico complessivo (tetto di riferimento), agli stessi prezzi, patti e condizioni fissati con il presente documento, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016.
I suddetti volumi di produzione stimati su base quadriennale saranno consumati mediante stipula di Contratti Applicativi (annuali o semestrali in base alla tipologia di servizio aggiudicato, secondo quanto stabilito ai commi 1 degli artt. 10.2 e 10.3 del capitolato tecncio) tenendo conto dell’obiettivo aziendale della progressiva riduzione degli interventi in regime di residenzialità e di semiresidenzialità a favore della progettazione con la metodologia del Budget di Salute, anche in attuazione delle indicazioni regionali in materia (DGR n. 1554/2015).
Ferme restando le quantità indicate nel presente AQ, il predetto obiettivo verrà progressivamente realizzato nel corso del quadriennio, mediante azioni volte alla redistribuzione dei volumi di produzione dei contratti applicativi, in ragione di una riduzione di almeno il 10% deli interventi in regime di residenzialità/semiresidenzialità, a favore dell’implementazione in egual misura degli interventi a supporto dell’autonomia possibile nel proprio contesto di vita: di detta circostanza si è già tenuto conto nella definizione dei quantitativi di ciascun Oggetto di AQ.
Il quadro economico di cui al presente articolo potrà essere ridefinito in qualsiasi momento, anche in xxxxx xx xxxxxxxx xxxx’XX ed anche unilateralmente da parte della SA, in conseguenza dell’eventuale entrata in vigore di normativa nazionale e/o regionale che, definendo sistemi e individuando strumenti di monitoraggio dei volumi e dei costi riferiti ai servizi Oggetto di gara e di aggiudicazione, introduca vincoli e/o imponga riduzioni (a livello aziendale e/o regionale) in ordine al tetto massimo di spesa sostenibile su base annuale e/o pluriennale.
ART. 5 - NORME COMUNI AI CONTRATTI APPLICATIVI
Art. 5.1. Norme comuni a tutti i Contratti Applicativi
L’affidamento dei servizi oggetto dell’AQ ai singoli OE aggiudicatari avviene esclusivamente al bisogno mediante stipula di Contratti Applicativi, tenuto conto delle modalità di affidamento indicate, per ciascun Oggetto al precedente art. 3.
I Contratti Applicativi sono conclusi a tutti gli effetti tra la SA da una parte, e l’OE aggiudicatario di AQ, dall’altra, e indicano la prestazione richiesta e ogni altro dettaglio rilevante.
In sede di affidamento dei Contratti Applicativi basati sul presente AQ, le parti non possono apportare modifiche sostanziali all’AQ. Tuttavia, se necessario, in occasione della stipula di ciascun singolo Contratto Applicativo, la SA può chiedere all’OE precisazioni e/o integrazioni all’offerta, nel rispetto delle condizioni fissate dal presente documento. A titolo esemplificativo e non esaustivo, la SA può:
- integrare le condizioni particolari di fornitura oggetto del presente AQ, specificando ad esempio tempi, modi, luogo di esecuzione e relativa distribuzione dei fabbisogni;
- prevedere il rispetto degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, secondo la normativa vigente;
- prevedere l’esecuzione di verifiche aggiuntive in corso di esecuzione del servizio;
- prevedere prescrizioni aggiuntive relative alla riservatezza ed al trattamento dei dati personali;
- applicare ogni altra prescrizione in uso nella contrattualistica della SA.
Con la stipula del Contratto Applicativo, l’OE assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, di terzi, cagionati dalle attività e dai beni oggetto delle prestazioni contrattuali, ovvero da omissioni, negligenze e altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili all’OE stesso, anche se eseguite da parte di terzi.
Detti Contratti Applicativi sono efficaci e vincolanti per l’OE a partire dalla trasmissione, da parte della SA, di ordine e/o lettera, equivalente ad accettazione dell’offerta presentata. La trasmissione avviene per via elettronica/digitale/PEC, o eventualmente via fax. Il Contratto Applicativo è munito di apposito CIG derivato, acquisito di volta in volta da parte della SA e su sua diretta ed esclusiva responsabilità; detto CIG derivato è rilevante ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 L. 136/2010.
Art. 5.2 Norme comuni ai Contratti Applicativi relativi agli Oggetti dal n. 1 al n. 41 compreso
Di norma, i Contratti Applicativi relativi agli Oggetti dal n. 1 al n. 41 hanno una valenza annuale. L’attivazione del Contratto Applicativo avviene su richiesta del Direttore del CSM, territorialmente competente, il quale procede alla stima del fabbisogno effettivo di giornate di occupazione dei25
posti dedicati agli interventi residenziali/semiresidenziali di pazienti in cura al CSM, rapportandolo ad ogni Contratto Applicativo e per il relativo periodo temporale di validità.
L’attivazione dell’intervento residenziale o semiresidenziale Oggetto del Contratto Applicativo avviene, previa definizione del PTRI e sua condivisione con l’OE aggiudicatario, gestore del servizio, sulla base di apposita comunicazione scritta del Direttore del CSM, che identifica le generalità dell’Utente da inserire, la data di avvio e la durata presunta del trattamento. Anche la dimissione dell’Utente viene comunicata per iscritto da parte del Direttore del CSM. L’OE aggiudicatario si impegna a portare a conoscenza dell’Utente e, se del caso, dei suoi familiari, i predetti criteri di attivazione e di gestione del servizio.
Le comunicazioni di ammissione e dimissione dell’Utente delimitano i termini temporali dell’effettiva occupazione del posto, dalla quale discende per l’OE aggiudicatario il diritto alla remunerazione del servizio. Per “posto occupato” deve intendersi quello assegnato ad una determinata persona presso la sede operativa individuata, con decorrenza dal giorno del suo ingresso fino al giorno precedente la dimissione, se questa viene eseguita entro le ore 12,00, oppure fino al giorno della dimissione compreso, se questa avviene dopo le ore 12,00.
Il servizio residenziale/semiresidenziale deve intendersi erogato con riferimento all’effettiva occupazione dei posti oggetto dei relativi Contratti Applicativi e nulla è dovuto all’OE per l’offerta/disponibilità di posti che si siano resi vuoti, ancorché oggetto del medesimo Contratto Applicativo, Pertanto solo il “posto occupato”, così come inteso al comma 3 del presente articolo, dà diritto alla remunerazione del servizio.
Nel caso che un posto si renda vuoto per dimissione dell’Utente, l’OE aggiudicatario si impegna a mantenerlo prenotato per un tempo massimo di 20 giorni, senza onere economico per l’Azienda USL né vincolo per la stessa ad occuparlo mediante inserimento di un altro ospite: ciò al fine di permettere l’avvio dei progetti riabilitativi a favore di altre persone in cura al CSM nell’ambito del proprio territorio di vita. Se entro il 20° giorno, l’AUSL non comunica l’inserimento di altra persona, l’OE aggiudicatario può ritenersi libero dal suddetto impegno.
Eventuali assenze dell’Utente, programmate e non, devono essere tempestivamente comunicate dall’OE al Direttore del CSM territorialmente competente o suo delegato, con indicazione di tutte le informazioni necessarie ai fini del monitoraggio del percorso riabilitativo della persona, della valutazione di eventuali variazioni del PTRI e finanche dell’opportunità della conservazione del posto. Ai fini economici, per “assenza” si intende qualsiasi allontanamento temporaneo dell’ospite dalla struttura, programmato e non, per almeno 24 ore consecutive, conseguente a degenza per ricoveri, rientri temporanei in famiglia, soggiorni climatici o terapeutici, assenze programmate/concordate nell’ambito del PTRI o allontanamenti non concordati.
Ai fini della conservazione del posto nelle giornate in cui l’Utente non è presente nella struttura residenziale/semiresidenziale, la SA riconosce all’OE, per ciascun giorno di assenza, una tariffa giornaliera ridotta, pari ad un importo corrispondente al 50% di quella aggiudicata. Se l’assenza si protrae per oltre 30 giorni consecutivi, la SA non è tenuta al riconoscimento economico di ulteriori giornate di assenza e contestualmente cessa, in capo all’OE gestore del servizio, il vincolo della conservazione del posto. Tuttavia, nei casi in cui, il Direttore del CSM espliciti una motivata richiesta per garantire ad un determinato Utente l’ulteriore conservazione del posto, stante la disponibilità del Gestore, il 50% della tariffa giornaliera può essere riconosciuta fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni (per un massimo di 60 giorni complessivi di assenza con conservazione del posto). In caso di assenza temporanea per ricovero ospedaliero, le parti del Contratto Applicativo si riservano la facoltà di concordare congiuntamente criteri e modalità operative affinché, qualora ve ne sia la necessità, venga assicurata un’assistenza alla persona durante la degenza c/o la struttura ospedaliera, definendone altresì la relativa valorizzazione economica.
Limitatamente all’Oggetto 41, nel caso in cui nel PTRI non sia prevista la fruizione del pasto, la tariffa corrisposta all’OE aggiudicatario viene decurtata dell’importo di € 5,00, IVA esclusa, per ogni pasto non fruito.
Se il PTRI lo prevede, l’OE è tenuto a garantire gli interventi idonei e necessari ad affiancare e supportare l’Utente nella gestione delle proprie risorse economiche e nella tenuta/conservazione di documenti personali aventi rilevanza giuridica.
A tal fine:
⮚ al momento dell’ingresso nella sede operativa deve essere stilato un elenco dei beni dell’Utente, controfirmato dallo stesso o da un familiare o dalla figura delegata alla tutela;
⮚ l’OE può, se richiesto, assumere in deposito beni (valori, denaro, titoli di deposito bancario, atti di disposizione testamentaria, documenti d’identità, altri documenti personali, …) di pertinenza dell’Utente, rilasciando allo stesso una speciale ricevuta che costituisce titolo, a tutti gli effetti, per l'immediata restituzione di quanto consegnato, a semplice richiesta dell'interessato o dei suoi familiari o delegati alla sua tutela. Qualora l’Utente non acconsentisse ad affidare i propri effetti all’OE gestore del servizio, quest’ultimo è tenuto a fargli firmare un documento che lo esoneri da eventuali furti, smarrimenti e danneggiamenti;
⮚ al momento della dimissione dell’Utente, l’OE gestore del servizio è, comunque, tenuto alla restituzione di quanto ricevuto in consegna e/o della documentazione comprovante l’utilizzo delle risorse economiche durante il periodo di permanenza nella struttura;
⮚ l’OE concorda con l’Utente, o con chi ne ha la rappresentanza legale in caso di incapacità, e con i suoi familiari le modalità di gestione degli oggetti personali di uso quotidiano e del denaro a sua disposizione per le piccole necessità personali (spillatico), in maniera tale da garantire la trasparenza rispetto a quanto, in merito a ciò, viene definito nel PTRI;
⮚ in caso di decesso dell’Utente, relativamente a quanto, di proprietà del deceduto, risulti a vario titolo detenuto, l’OE provvede alla restituzione agli eredi dichiarati tali per legge, richiedendo regolare ricevuta di quanto loro consegnato.
⮚ Tutte le attività/operazioni connesse ai predetti adempimenti finalizzati a supportare l’Utente nella tenuta e gestione dei beni, vanno documentate in apposito registro. I rapporti emergenti dalla applicazione del presente comma si intendono regolati dagli artt.1177 e seguenti del vigente c.c.: per quanto non previsto, si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia.
L’OE assicura il flusso informativo nei confronti della SA, mediante trasmissione dell’elenco mensile delle presenze effettive degli Utenti inseriti al Direttore del CSM. Inoltre, il suddetto elenco dovrà essere allegato alla fattura sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 75 del DPR n. 445/2000, ferme restando le responsabilità penali previste dall’art. 76 del medesimo Decreto in caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti.
L’OE redige e assicura l’applicazione delle procedure per la sicurezza e la gestione dei rischi connessi alle caratteristiche specifiche dell’utenza inserita, relativamente agli ospiti e al personale. L’OE è tenuto all'immediata segnalazione all’Azienda USL ed alle autorità competenti di qualsiasi evento che possa compromettere l'incolumità psicofisica degli Utenti.
Durante la vigenza dell’AQ, relativamente alla sede operativa presso la quale viene espletato il servizio oggetto di AQ l’OE è tenuto a comunicare preventivamente alla SA ogni eventuale variazione dell’ubicazione (o modifica di altro aspetto rilevante) rispetto all’offerta presentata. In tal caso, tenuto conto che le caratteristiche della sede operativa costituiscono elemento qualificante e sono oggetto di valutazione ai fini dell’aggiudicazione della gara, la SA si riserva la facoltà di autorizzare l’OE a rimanere parte dell’AQ, fatta salva la garanzia della continuità di cura per i pazienti che sono già fruitori del servizio.
Art. 5.3. Norme comuni ai Contratti Applicativi relativi agli Oggetti dal n. 42 al n. 51 compreso
I Contratti Applicativi relativi agli Oggetti dal n. 42 al n. 51 sono stipulati al bisogno in relazione ai singoli Riferimenti di ciascun Oggetto di AQ ed hanno durata semestrale. L’attivazione del Contratto Applicativo avviene su richiesta del Direttore del CSM territorialmente competente, il quale individua il livello di intensità del Progetto Individualizzato, in rapporto agli assi che necessitano di riabilitazione ed al fabbisogno di supporto alla persona, stimati sulla base del PTRI / PARI e del relativo periodo temporale di validità.
L’attivazione dell’intervento progettuale individualizzato che è specificamente oggetto del Contratto Applicativo avviene sulla base di apposita comunicazione scritta del Direttore del CSM, che identifica le generalità del paziente, la data di avvio del servizio e la durata presunta del trattamento.
L’OE assicura il flusso informativo nei confronti della SA, con la tempistica indicata nel PTRI, mediante trasmissione al CSM di relazioni periodiche sulle azioni intraprese per il raggiungimento degli obiettivi riabilitativi definiti e concordati e sullo stato di avanzamento del Progetto, unitamente al riepilogo delle ore effettivamente espletate per l’esecuzione del Progetto e a supporto dell’Utente.
Il compenso per la realizzazione del Progetto viene erogato dalla SA in forma rateizzata: a cadenza trimestrale, l’OE emette fattura e, in allegato ad essa, è tenuto a presentare la relazione di cui sopra, nonché il riepilogo trimestrale delle ore effettivamente espletate per l’esecuzione del Progetto e a supporto dell’Utente. L’OE è tenuto ad adempiere al predetto debito informativo mediante presentazione di “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” ai sensi dell’art. 75 del DPR n. 445/2000, ferme restando le responsabilità penali previste dall’art. 76 del medesimo Decreto in caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti. Qualora, a consuntivo, il monte orario espletato dall’OE aggiudicatario risulti inferiore di oltre il 10% rispetto a quello programmato in base al tipo di Progetto affidato, viene applicata una decurtazione della tariffa complessiva percentualmente commisurata al monte orario non espletato.
Le risorse non utilizzate per l’attuazione di un PTRI o PARI che, in sede di verifica periodica venga rivalutato con un livello di intensità riabilitativa decrescente, possono essere utilizzate per finanziare la realizzazione di altri PTRI o PARI nell’ambito e alle condizioni stabilite dal presente articolo. Nel caso che il percorso riabilitativo si interrompa per cause non riconducibili alla volontà e/o alle valutazioni dell’AUSL committente (es. eventi non prevedibili che riguardano l’Utente o la sua famiglia, abbandono del progetto da parte dell’Utente, trasferimento, decesso ecc.), nulla è dovuto all’OE per il servizio relativo alla quota parte di progetto rimasto inattuato, ancorchè programmato.
Limitatamente agli Oggetti n. 43, n. 48, n. 49, n. 50 e n. 51, la stipula di Contratto Applicativo è subordinata alla produzione, da parte dell’OE aggiudicatario dell’AQ, della documentazione, autocertificata al momento della presentazione dell’offerta, relativa all’abitabilità e alla conformità impiantistica dell’immobile offerto per l’attuazione del Progetto Individualizzato. Nel Contratto Applicativo devono essere esplicitate anche le condizioni essenziali del rapporto contrattuale intercorrente fra l’OE e l’Utente/gli Utenti per la regolamentazione dell’utilizzo dell’immobile (tipologia di contratto, corrispettivo economico, durata, …), al fine di verificarne la coerenza con il PTRI. La SA è comunque esente, nei confronti dell’OE aggiudicatario, da qualunque onere economico relativo all’utilizzo dell’immobile, in quanto la base d’asta degli interventi progettuali di cui ai singoli riferimenti degli Oggetti di cui trattasi è già comprensiva della valorizzazione del servizio consistente nella messa a disposizione dell’immobile.
ART. 6 - PREZZI – ADEGUAMENTO PREZZI
Il prezzo offerto in gara - sulla cui base si è conseguita l’aggiudicazione definitiva - resta invariato per tutta la durata dell’Accordo Quadro, salva la possibilità di adeguamento dei prezzi ai sensi dell’art. 106, c. 1 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, che verrà negoziata ed eventualmente riconosciuta, solo in caso di accertato aumento dei costi derivanti da variazioni del CCNL di categoria nei limiti dell’aumento dell’indice Istat FOI.
Pertanto, il prezzo offerto e corrisposto dal committente è ritenuto congruo dall’appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie stime, alle proprie indagini.
L’importo del servizio deve intendersi omnicomprensivo, con l’esclusione della sola I.V.A., pertanto la fornitura del servizio deve comprendere tutto quanto è necessario per espletare a regola d’arte il servizio oggetto dell’accordo quadro e tutto quanto richiesto nella documentazione di gara.
Sono altresì a carico dell’OE aggiudicatario tutte le spese ed oneri conseguenti a responsabilità civile verso terzi del servizio stesso. Gli oneri fiscali sono in conformità alle leggi vigenti.
Il prezzo corrisposto si intende automaticamente adeguato, senza necessità di ulteriori rinegoziazioni, agli eventuali costi standardizzati ove definiti o agli eventuali prezzi di riferimento di cui all’art. 15, c. 13, lett. b) del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135), i quali potrebbero essere fissati durante l’esecuzione del contratto, a condizione che: (a) gli stessi siano migliorativi rispetto al prezzo offerto, e (b) il prezzo offerto presenti uno scostamento rispetto al costo standardizzato o al prezzo di riferimento pari o superiore al 20%. In tale caso, gli eventuali costi standardizzati o prezzi di riferimento migliorativi si intendono accettati dagli operatori economici contraenti, e gli stessi rinunciano a promuovere azione od opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
ART. 7 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Per partecipare alla gara di cui trattasi l’OE dovrà inoltrare apposita offerta composta da:
⮚ “BUSTA A” documentazione amministrativa
⮚ “BUSTA B” offerta tecnica
⮚ “BUSTA C” offerta economica
Le offerte devono pervenire entro e non oltre il seguente termine perentorio:
Ore 13:00 del giorno 31 gennaio 2018
pena l’esclusione dalla gara, al seguente indirizzo:
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA
U.O. Acquisti Aziendali - CESENA Edificio B – 1° PIANO
X.xx 0x Xxxxxx, 000
00000 XXXXXXXXXXXX XX XXXXXX (XX)
Il plico può essere inviato a mezzo del Servizio Postale di Stato ovvero mediante corrieri privati o agenzie di recapito ovvero con consegna diretta nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00, fino al termine perentorio sopra indicato.
Il recapito dell’offerta è ad esclusivo rischio del’offerente, pertanto l’Azienda declina ogni responsabilità in ordine a disguidi postali o di altra natura che ne impediscano il recapito entro il termine stabilito.
E’ ammessa la sostituzione/integrazione dell’offerta, purché pervenga entro il termine di scadenza sopra indicato; in tal caso l’opzione dovrà essere espressamente dichiarata dall’OE offerente sul frontespizio del plico consegnato in sostituzione/integrazione.
Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di quella precedente.
Non è in alcun caso ammissibile la richiesta di ritiro dell’offerta da parte di un concorrente dopo la scadenza del termine perentorio di presentazione della stessa, in quanto dopo tale termine, mediante la presentazione dell’offerta, l’operatore economico è vincolato alla partecipazione alla gara, con tutte le conseguenze previste dalla normativa vigente.
Il plico contenente l’offerta deve recare a margine le seguenti informazioni:
⮚ L’oggetto dell’appalto: “PROCEDURA APERTA INDETTA DALL’AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIU’ OPERATORI ECONOMICI FINALIZZATO ALL'AFFIDAMENTO DI INTERVENTI RIABILITATIVI A RILIEVO SOCIOSANITARIO PER PERSONE IN CURA PRESSO I “CENTRI SALUTE MENTALE” DEL DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE- DIPENDENZE PATOLOGICHE DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA. DURATA: 4 ANNI. IMPORTO COMPLESSIVO: € 56.150.180,00 ESCLUSA IVA. CIG 721476653F;
⮚ La ragione sociale e l’indirizzo del concorrente (nel caso di RTI o consorzi o imprese riunite in rete, come disciplinato in apposito articolo del presente documento);
⮚ L’indicazione dell’oggetto o degli oggetti di Accordo Quadro per cui si intende partecipare.
Pena esclusione:
1. non sono ammesse offerte incomplete o condizionate, né sono accettate offerte alternative;
2. le offerte devono essere redatte in lingua italiana;
3. le offerte devono essere contenute in un plico: (a) non trasparente, (b) chiuso, (c) debitamente sigillato con strumenti idonei a garantire l’ermetica e inalterabile chiusura a fronte di eventuali manomissioni, e quindi controfirmato e timbrato sui lembi chiudibili dal concorrente;
4. l’offerta economica deve essere separata dall’offerta tecnica e dalla documentazione amministrativa; né, parimenti, elementi concernenti il prezzo possono essere indicati in buste diverse dalla dedicata offerta economica.
5. Il plico di cui al precedente punto 3 deve contenere n. 3 buste, ed in particolare:
a. Busta A - documentazione amministrativa;
b. Busta B - offerta tecnica;
c. Busta C - offerta economica.
Ciascuna delle suddette buste, non trasparenti, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, dovranno riportare:
⮚ gli estremi dell’offerente,
⮚ la denominazione della gara ed il numero dell’oggetto o degli oggetti di accordo quadro per cui si presenta offerta;
⮚ l’indicazione del tipo di busta (es. Busta A documentazione amministrativa) e contenere quanto di seguito indicato:
BUSTA A- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Tale busta, chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà riportare la dicitura “Busta A - Documentazione amministrativa”, l’oggetto della gara, gli estremi del concorrente e l’indicazione dell’oggetto o degli oggetti di AQ per cui si presenta offerta; tale busta deve contenere quanto richiesto dal punto n. 1 al punto n. 21 compreso.
In caso di irregolarità, in particolare di mancanza, di incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale e non essenziale nella documentazione richiesta nella Busta A, si applica l’art. 83 c. 9 del
D. Lgs. 50/2016. NB: costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
1. elenco della documentazione prodotta;
2. Scheda fornitore come da allegato A), contenete, ai sensi dell’art. 80. comma 6 D.lgs 50/2016 , l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per l’invio, da parte della stazione appaltante, di tutte le comunicazioni relative alla presente procedura di gara, comprese quelle previste dall’art. 80 D.lgs 50/2016. Detto documento è pubblicato e scaricabile sul profilo committente xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx-xxxxxx/xxxx;
3. Copia del presente disciplinare di gara debitamente sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa o da persona dotata di idonei poteri di firma. Detto documento - pubblicato sul profilo committente xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx-xxxxxx/xxxx - è immodificabile, e pertanto qualsiasi eventuale variazione dello stesso è ritenuta nulla e come non apposta. La produzione di detto documento munito di valida sottoscrizione equivale a manifestazione incondizionata di volontà da parte del concorrente ad accettare le clausole contrattuali regolanti il presente appalto. (Gli ulteriori allegati soggetti a compilazione non devono essere presentati sottoscritti per accettazione nella versione non compilata, ma solo nella versione debitamente compilata);
4. patto di integrità (Allegato B), debitamente sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa o da persona dotata di idonei poteri di firma. Detto documento, pubblicato sul profilo committente xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx-xxxxxx/xxxx, è immodificabile e pertanto qualsiasi eventuale variazione dello stesso è ritenuta nulla;
5. copia della ricevuta di pagamento comprovante l’avvenuto versamento, entro il termine perentorio della presentazione dell’offerta, della contribuzione dovuta ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge n. 266 del 23/12/2005, a favore dell’Autorità medesima, secondo le modalità di cui alla deliberazione dell’X.X.XX. n. 1377 del 21 dicembre 2016 o successiva delibera pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara”. E’ dovuta da ogni partecipante e valevole per l’intera durata del contratto principale. Le modalità di effettuazione del versamento in oggetto e ogni altra indicazione utile al riguardo sono consultabili direttamente sul sito dell’Anac al seguente indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/Xxxxxxx/XxxxxxxXxxxxx/XxxxxxxxXxxxx ssioneContributi; c/o l’Anac è altresì attivo il Contact Center al numero verde 800-896936. L’avvenuto pagamento deve intendersi quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente.
Si precisa che l'importo del CIG è quello riferito al valore economico massimo stimato al netto dell’IVA del complesso dei contratti previsti durante l’intera durata dell’accordo quadro, ai sensi dell’art. 35 comma 16 del X.X.xx. 50/16.
In considerazione dunque della tipologia di appalto, accordo quadro con più operatori economici, il CIG (codici identificativi gara) della presente gara è unico: 721476653F e l’importo della contribuzione a carico dei partecipanti alla gara è il seguente: € 500,00, sia che si partecipi per un solo oggetto, sia che si partecipi per più oggetti.
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass/Banca dati nazionale operatori economici. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.
6. documento in originale comprovante la costituzione, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, di
idonea garanzia provvisoria, corrispondente all’1% del valore quadriennale complessivo dell’oggetto o della somma degli oggetti per cui si presenta offerta. La dimostrazione del possesso delle certificazioni ex art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 deve avvenire per tramite di fotocopia del certificato in corso di validità, accompagnato da dichiarazione di conformità all'originale. Nel caso di offerta di più oggetti l’OE presta un ’unica cauzione provvisoria per il totale delle cauzioni degli oggetti offerti nelle forme previste dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016. Vedasi altresì l’art. 8 rubricato “Garanzia per la partecipazione alla procedura” del presente documento.
7. ai sensi dell’art. 93 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, dichiarazione originale di un fidejussore contenente l’impegno a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016; si precisa che detta dichiarazione d’impegno potrà essere contenuta anche nel documento di garanzia di cui al punto precedente. La dichiarazione di cui al presente punto non è dovuta dalle microimprese, piccole e medie imprese e dai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;
8. Informativa, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. per i servizi di natura intellettuale (Allegato E): scaricabile all’indirizzo internet xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx-xxxxxx/xxxx, da compilare nella parte di competenza dell’offerente e sottoscritta dal soggetto avente titolo, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, per ricevuta e presa visione;
9. documento in originale o in copia, anche semplice, che attesti i poteri di firma di chi sottoscrive e impegna l’operatore economico, nel caso in cui non sia il legale rappresentante;
10. DGUE – Documento di Gara Unico Europeo (allegato D) sottoscritti ai sensi del DPR 445/2000 dal legale rappresentante o da persona dotata di idonei poteri di firma. La compilazione del DGUE dovrà avvenire con le modalità e seguendo le istruzioni del Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/7 e le “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara Unico Europeo” del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (pubblicate sulla GURI n. 170 del 22/07/2016).
Le informazioni/dichiarazioni della parte III del DGUE, vengono rese dall’operatore economico nella persona del soggetto munito di poteri di rappresentanza, in forma unitaria, sia in capo a sé sia in capo agli altri soggetti per i quali operano i motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; al DGUE deve essere allegata copia di un documento di identità del sottoscrittore.
Nel documento dovrà attestarsi il mancato possesso delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, il possesso dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione nel Bando di gara e nel presente Disciplinare, nonché tutte le restanti informazioni richieste nel DGUE.
Si riportano di seguito alcune indicazioni importanti per la compilazione del DGUE:
⮚ La parte I è compilata dalla Stazione appaltante;
⮚ Parte II sezione A: il presente appalto non è riservato, pertanto il paragrafo relativo agli appalti riservati non deve essere compilato (non deve essere barrata alcuna casella); nel riquadro “Forma della partecipazione” devono essere specificate eventuali forme di partecipazione (raggruppamento, consorzio ecc.); in particolare in caso di raggruppamento/consorzio gli operatori economici al punto
a) oltre al ruolo dovranno specificare la parte dell’appalto e relativa descrizione che sarà eseguita dal singolo operatore; ogni operatore economico partecipante deve fornire un DGUE sulla propria situazione;
⮚ nella parte II sezione B replicare le informazioni per tutti i soggetti in carica (alla data di presentazione dell’offerta) e abilitati ad agire come rappresentanti ivi compresi institori e procuratori;
⮚ nella parte II sezione C gli operatori economici devono specificare se intendono ricorrere all’istituto dell’Avvalimento. Per ciascuna ausiliaria devono presentare un DGUE compilato nella parte II sezioni A e B, nella parte III, nella parte IV sezioni A e C e nella parte VI;
⮚ nella parte II sezione D gli operatori economici devono indicare, se intendono subappaltare, le parti del servizio che intendono subappaltare e devono inserire la terna dei subappaltatori, presentando per ciascuno di essi un autonomo DGUE compilato nella parte II sezioni A e B, nella parte III relativa alle cause di esclusione, nella parte IV ove pertinente (in particolare la sezione A 1 iscrizione CCIAA) e nella parte VI;
⮚ Parte III NB: con riferimento alle sezioni A, C e D, si specifica che le informazioni/dichiarazioni rese dal soggetto che sottoscrive l’offerta, si intendono riferite, sia a sé stesso sia - per quanto di propria conoscenza - a tutti i soggetti di cui all’art. 80 c. 3 D. Lgs. 50/2016 in carica e/o cessati e a tutti i soggetti di cui agli artt. 67 e 85 del D. Lgs. 159/2011, che devono essere menzionati nella parte II sezione B;
⮚ Sezione C – Insolvenza, conflitti di interesse o illeciti professionali.
In particolare nel riquadro riferito all’art. 80, comma 5, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016, (che richiama l’art. 67 e a sua volta l’art. 66 relativo alle consultazioni preliminari) indicare “No”, dal momento che l'amministrazione non ha effettuato alcuna consultazione preliminare di mercato;
⮚ Sezione D - Altri motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale: si evidenzia che indicando in risposta NO, si dichiara che non sussistono i motivi di esclusione specificamente indicati;
⮚ nella parte IV sezione A – Idoneità: Punto 1) DGUE: gli operatori trovano il riferimento alla iscrizione presso un registro commerciale o professionale; per tale registro si deve intendere l'iscrizione presso la CCIAA ai sensi dell'art. 83 cc.1 lett. a) e 2 D. Lgs. 50/2016, e si devono quindi indicare i dati di iscrizione dell'operatore economico presso la CCIAA; Punto 2) DGUE: gli operatori trovano il riferimento al possesso delle autorizzazioni richieste per ciascun oggetto di AQ al precedente art. 1 del presente disciplinare sotto la voce – Requisiti di Idoneità Professionale -, nei punti dal n. 3) al n. 8) compresi, da rendersi, sotto forma di autocertificazione, a parte del DGUE;
⮚ parte IV sezioni B: non compilare è sufficiente compilare la sezione C.
⮚ parte IV sezioni C: nel presente appalto, come indicato nel Bando di gara, sono previsti criteri di selezione riguardanti la capacità tecnica e professionale (articolo 83 c.1 lett. c) e c. 6 D. Lgs. 50/2016), pertanto tale sezione deve essere compilata, per ciascun oggetto per cui si presenta offerta con l’indicazione del possesso dei requisiti specificati al precedente articolo 1 del presente disciplinare sotto la voce – Requisiti di capacità tecnica e professionale – Art. 83 c. 1 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016, nei punti 9) 10) e 11), ovvero allegando una dichiarazione resa a parte del DGUE nella quale vengono inseriti i dati richiesti ai predetti punti.
⮚ La parte V non deve essere compilata.
Un fac-simile del DGUE (Allegato D), così come predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e pubblicato sulla GURI n. 174 del 27 luglio 2016, viene messo a disposizione degli OE sul sito della Stazione Appaltante.
11. autocertificazione con la quale il concorrente dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
Inoltre, nei casi sotto indicati (ergo, se ricorre la circostanza), la Busta A deve contenere pena esclusione:
In caso di RTI o consorzio ordinario:
A - già costituito:
12. copia autentica dell’atto di conferimento di mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza all’operatore economico individuato come mandatario, ovvero dell’atto costitutivo del consorzio;
13. ai sensi del comma 4 dell’art. 48 D.Lgs. 50/2016, dichiarazione del legale rappresentante o di persona dotata di idonei poteri di firma, dell’impresa mandataria o del consorzio, in cui devono essere specificate le parti e/o percentuali del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
14. ai sensi dell’art. 48, c. 7, D. Lgs. n. 50/2016, dichiarazione in cui si attesti di non partecipare al presente appalto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ed in cui si attesti altresì che nessuna impresa del raggruppamento o del consorzio partecipa in forma individuale, qualora già partecipi alla presente gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;
B - non costituito:
15. dichiarazione singola o congiunta, firmata dal legale rappresentante o da persona dotata di idonei poteri di firma, di ciascuna impresa raggruppanda o consorzianda, attestante:
- a quale impresa raggruppanda o consorzianda, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza, ovvero l’impresa che sarà designata quale referente responsabile del consorzio;
- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’art. 48, c. 8, del D.Lgs. 50/2016;
- ai sensi del comma 4 dell’art. 48 D.Lgs. 50/2016, dichiarazione del legale rappresentante o di persona dotata di idonei poteri di firma, dell’impresa mandataria o del consorzio, in cui devono
essere specificate le parti e/o percentuali del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- ai sensi dell’art. 48, c. 7, D. Lgs. n. 50/2016, dichiarazione in cui si attesti di non partecipare al presente appalto in più di un raggru ppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, e in cui si attesti altresì che nessuna impresa del costituendo raggruppamento o del costituendo consorzio partecipa in forma individuale, qualora già partecipi alla presente gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;
In caso di costituiti consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi stabili (art. 45, c. 2, lett. b) e c), X.Xxx. 50/2016):
16. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante o da persona dotata di idonei poteri di firma, che indichi: a) le consorziate per le quali il consorzio concorre (che diverranno esecutrici del contratto in caso di aggiudicazione) ed i relativi legali rappresentanti e direttori tecnici. b) che tali consorziate non partecipano, in qualsiasi altra forma, alla presente gara.
Le imprese consorziate indicate quali esecutrici devono presentare a loro volta il DGUE sottoscritto da un legale rappresentante e compilato nelle parti di competenza (in particolare la parte III relativa all'assenza di cause di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016).
Tale dichiarazione deve essere resa anche in caso di partecipazione del consorzio in qualità di soggetto componente il RTI;
17. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante l'indicazione delle imprese consorziate che diverranno esecutrici del contratto in caso di aggiudicazione e dei relativi legali rappresentanti e direttori tecnici. Le imprese consorziate indicate quali esecutrici devono presentare a loro volta il DGUE sottoscritto da un legale rappresentante e compilato nelle parti di competenza (in particolare la parte III relativa all'assenza di cause di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016);
In caso di avvalimento:
18. deve essere presentata la dichiarazione di avvalersi dei requisiti di un altro soggetto, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e la documentazione richiesta all’articolo del presente documento rubricato “avvalimento”;
In caso di subappalto:
19. deve essere presentata la dichiarazione in merito alle parti di fornitura che si intende subappaltare a norma e nei limiti fissati dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, la terna dei subappaltatori ai sensi del comma 6 del suddetto articolo 105, oltre al DGUE (allegato D) compilato nelle parti pertinenti e alle ulteriori dichiarazioni (allegato D1) per ciascun subappaltatore indicato;
L’operatore economico deve altresì presentare:
20. copia del PASSOE rilasciato dal sistema AVCPASS dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con le modalità previste dalla delibera n. 111 del 20/12/2012 (con le modificazioni assunte nelle adunanze dell’8 maggio 2013 e del 5 giugno 2013) dell'Autorità medesima. La mancata dichiarazione del Passoe in gara non costituisce motivo di esclusione, pertanto, in caso di mancata registrazione la stazione appaltante invita l’operatore economico a provvedere in un termine congruo (max. 10 giorni solari dalla richiesta);
21. Limitatamente agli oggetti n. 42 e n. 43, dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, di aver presentato offerta per uno degli oggetti del presente accordo quadro dal n. 1 al n. 41;
Si precisa che:
❖ ogni documento da inserire nella Busta A deve recare sul frontespizio il numero di riferimento come sopra indicato (n. da 1 a 21);
❖ non è ammessa la sostituzione dei certificati e delle dichiarazioni con fotocopie e duplicati autenticati secondo modalità diverse da quelle previste agli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Xxxx esclusione, ogni dichiarazione sostitutiva deve essere debitamente sottoscritta, in quanto solamente la sottoscrizione costituisce fonte di responsabilità, anche penale, in conseguenza della eventuale falsità dell’atto. In difetto di sottoscrizione, l’atto è privo di un elemento essenziale perché possa venire in esistenza in relazione alla funzione cui è destinato;
❖ la documentazione amministrativa deve essere priva, pena esclusione, di indicazioni/riferimenti (diretti e/o indiretti) ai prezzi contenuti nell’Offerta Economica;
❖ ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, c. 2-bis, lett. a), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (nel testo integrato dalla Legge di conversione 17 dicembre 2012, n.221), alle imprese aderenti al contratto di rete si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016, tenuto altresì conto della segnalazione Avcp 27 settembre 2012, n. 2.
❖ Laddove è ammessa la copia conforme all’originale, si intende autenticata nelle forme previste dagli artt.18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000.
BUSTA B- OFFERTA TECNICA
La busta, chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà riportare la dicitura “Busta B - Documentazione tecnica”, la denominazione della gara, l’indicazione dell’oggetto o degli oggetti di AQ per cui si presenta offerta e gli estremi del concorrente; tale busta dovrà contenere quanto segue:
1. Relazione TECNICA DETTAGLIATA, in originale, illustrativa DELLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO RIFERITO ALL’OGGETTO O AGLI OGGETTI PER CUI SI PRESENTA OFFERTA, redatta tenendo conto delle caratteristiche e delle condizioni minime di esecuzione del servizio stesso definite nel presente disciplinare di gara e nel relativo capitolato tecnico (allegato 1), nonché dei criteri di qualità in base ai quali verrà attribuito il punteggio relativo al merito tecnico-qualitativo. La relazione pertanto dovrà illustrare le caratteristiche dei servizi offerti e contenere le indicazioni necessarie a valutare le offerte, sia in ordine al possesso delle caratteristiche di minima indicate nel capitolato tecnico, sia in ordine agli aspetti su cui verterà il giudizio di merito tecnico-qualitativo di cui al successivo art. 12, con riferimento criteri di valutazione.
Gli operatori economici concorrenti sono tenuti a presentare un elaborato che semplifichi le fasi di lettura, analisi e consultazione dello stesso. La relazione dovrà essere costituita da massimo di 30 facciate per ogni oggetto di AQ per cui si presenta offerta (allegati esclusi), preferibilmente in formato A4 (stampate eventualmente in fronte/retro, in tal caso per un totale di massimo 15 pagine);
“Per gli oggetti dal n. 1 al n. 41, qualora gli OE intendano presentare offerta per due o più sedi operative riferite al medesimo oggetto di AQ, tale circostanza dovrà essere esplicitata in un’unica relazione tecnica, la quale dovrà essere redatta, per ciascuna sede operativa, tenendo conto delle caratteristiche e delle condizioni minime di esecuzione del servizio stesso definite nel presente disciplinare di gara e nel relativo capitolato tecnico (allegato 1), nonché dei criteri di qualità in base ai quali verrà attribuito il punteggio relativo al merito tecnico-qualitativo.
In tale ipotesi l’offerta viene considerata unica e con tale unica offerta l’O.E. concorre all’aggiudicazione dell’AQ ed alla propria qualificazione in graduatoria, anche ai fini del valore complessivo dei contratti applicativi che la S.A. potrà stipulare in relazione all’oggetto stesso, secondo quanto previsto dall’art. 3 del disciplinare di gara. Ai fini della stipula di contratti applicativi, in sede di definizione del PTRI verrà individuata, fra le sedi operative comprese nell’offerta unica, quella ritenuta idonea alle esigenze riabilitative del paziente.
Nel caso di presentazione di offerta per più sedi operative per lo stesso oggetto di AQ, il numero massimo di facciate che la relazione dovrà possedere corrisponde al numero di sedi operative per cui si presenta offerta per il medesimo oggetto di AQ moltiplicato per 30 (ad esempio se un OE presenta offerta per due sedi operative per lo stesso oggetto di AQ, il numero massimo di facciate è di 60).
Resta inteso che, con riferimento ai requisiti di Idoneità Professionale, di cui alla parte IV sezione A – Punto 2) del DGUE, da rendersi sotto forma di autocertificazione a parte del DGUE, quest’ultima dovrà contenere l’indicazione di tutti i requisiti di Idoneità Professionale richiesti per ciascuna sede operativa per cui si presenta offerta per il medesimo oggetto di AQ”.
2. N. 1 CD-ROM contente copia di tutta la documentazione tecnica. In caso di disaccordo fra l’offerta tecnica contenuta su CD e quella cartacea, sarà ritenuta valida quella cartacea;
3. l’OE concorrente deve fornire, se del caso, motivata e comprovata dichiarazione in merito alle informazioni contenute nell’offerta, (con riferimento a marchi, brevetti, Know-how) che costituiscono segreti tecnici o commerciali, pertanto coperte da riservatezza. Non sono ammesse dichiarazioni generiche riguardanti l’offerta nel suo complesso, sicché l’offerente deve espressamente indicare le parti dell’offerta ritenute dal concorrente oggetto di segreto. Il diritto di accesso agli atti e la riservatezza sono disciplinati ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 50/2016.
Si precisa che:
- i documenti tecnici di cui al punto n. 1 costituiscono elementi essenziali dell’offerta, pertanto la loro mancanza determina l’esclusione dalla gara e devono essere sottoscritti dal legale
rappresentante, o in ogni caso da persona legalmente abilitata ad impegnare definitivamente l’operatore economico;
- la documentazione tecnica deve essere priva – pena esclusione, di indicazioni/riferimenti (diretti e/o indiretti) ai prezzi contenuti nell’Offerta Economica;
- per agevolare le operazioni di verifica della stazione appaltante: (1) ogni documento deve recare sul frontespizio della prima pagina, numero e/o lettera di riferimento; (2) i fogli relativi a documenti fra loro omogenei nel contenuto devono preferibilmente essere uniti (pinzatrice, clip, ecc.).
BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA
La busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, deve riportare la dicitura esterna “Busta C - Offerta Economica”, l’oggetto della gara, l’indicazione dell’oggetto o degli oggetti di AQ per cui si presenta offerta e gli estremi del concorrente.
In ottemperanza al principio di segretezza dell’offerta, pena esclusione, la busta C deve presentare consistenza e/o colore tali da garantire che la documentazione contenuta all’interno non sia in alcun modo leggibile (anche parzialmente) dall’esterno. A tal fine, la stazione appaltante precisa che procederà all’esclusione dell’operatore economico qualora la busta C chiusa, da questi presentata, sia tale da lasciare intravedere e leggere in trasparenza (anche parzialmente) le informazioni contenute nella stessa.
Ciascun partecipante ha l’obbligo di produrre all’interno della busta C “Offerta Economica”:
1. l’Offerta economica, (a pena esclusione) redatta in lingua italiana - sottoscritta in originale in ogni foglio dal Legale rappresentante dell’OE o da persona dotata di idonei poteri di firma (allegare copia documento di identità in corso di validità), utilizzando preferibilmente lo Schema Offerta Economica - allegato C), con l’indicazione in cifre ed in lettere dei seguenti elementi, pena esclusione:
a. per gli oggetti dal n. 1 al n. 41 compreso:
o prezzo unitario offerto, al netto dell’IVA, per una giornata di occupazione del posto (U.M.), con massimo due decimali, al netto dell’IVA; pena esclusione i prezzi unitari offerti devono essere pari o inferiori ai prezzi posti a base d’asta come riportati all’art. 2.
o percentuale di ribasso;
o prezzo complessivo offerto, al netto dell’IVA, rapportato al numero delle giornate di occupazione del posto su base quadriennale, con massimo due decimali, comprensivo di tutte le eventuali spese accessorie che l’OE dovrà sostenere per l’espletamento del servizio senza nulla escludere, comprensivo altresì, di tutti gli oneri diretti o indiretti afferenti, ivi compresi assicurazioni, ogni altro istituto o indennità contrattuale dovuti al personale, ecc.;
o indicazione dell’aliquota IVA % (se presente);
o per gli oggetti dal n. 1 al n. 41, nel caso in cui un OE presenti offerta per due o più sedi operative riferite allo stesso oggetto di AQ, il prezzo unitario offerto, al netto dell’iva, per una giornata di occupazione del posto (U.M.), dovrà essere il medesimo per tutte le sedi operative.
b. per gli oggetti dal n. 42 al n. 51 compreso:
o prezzo unitario offerto, al netto dell’IVA, per n. 1 progetto semestrale (U.M.) indicato in ciascun riferimento, con massimo due decimali, al netto dell’IVA; pena esclusione i prezzi unitari offerti devono essere pari o inferiori ai prezzi posti a base d’asta di ciascun riferimento come riportati all’art. 2;
o prezzo complessivo offerto, al netto dell’IVA, rapportato al numero dei progetti complessivi di tutti i riferimenti che compongono l’oggetto di AQ su base quadriennale, con massimo due decimali, comprensivo di tutte le eventuali spese accessorie che l’OE dovrà sostenere per l’espletamento del servizio senza nulla escludere, comprensivo altresì, di tutti gli oneri diretti o indiretti afferenti, ivi compresi assicurazioni, ogni altro istituto o indennità contrattuale dovuti al personale, ecc.;
o percentuale di ribasso sul prezzo complessivo offerto, al netto dell’IVA, di cui al punto precedente, rapportato al numero dei progetti complessivi di tutti i riferimenti che compongono l’oggetto di AQ su base quadriennale;
o indicazione dell’aliquota IVA % (se presente).
Ai fini della formulazione della graduatoria, la stazione appaltante terrà conto del prezzo complessivo offerto e dei prezzi unitari offerti, per i singoli oggetti e riferimenti di oggetto (in caso di oggetti composti) (iva esclusa); pena esclusione i prezzi unitari offerti e il prezzo complessivo risultante devono essere pari o inferiori ai rispettivi prezzi posti a base d’asta.
2. specifica dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante o da persona dotata di idonei poteri di firma, indicante i costi relativi alla sicurezza propri dell’offerente (c.d. oneri della sicurezza aziendali - Allegato G) già ricompresi negli importi offerti; questi costi/oneri della sicurezza aziendali devono risultare congrui rispetto all’entità ed alle caratteristiche della fornitura, ai sensi dell’art. 95 comma 10 e dell’art. 97, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, e pertanto devono essere superiori a € 0,00 e non meramente simbolici (rif. Art. 15 del presente Disciplinare). In caso di RTI tutte le imprese facenti parte del raggruppamento indicano i costi relativi alla sicurezza, propri dell’impresa, ovviamente per quanto riguarda la parte del servizio di loro specifica competenza.
3. specifica dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante o da persona dotata di idonei poteri di firma, indicante i propri costi della manodopera (Allegato G) per le attività necessarie a realizzare il servizio oggetto della gara, già ricompresi negli importi offerti. In caso di RTI, tutte le imprese facenti parte del raggruppamento indicano i propri costi della manodopera, ovviamente per quanto riguarda la parte del servizio di loro specifica competenza.
4. Al solo fine di anticipare i dati che potranno essere utili per la successiva fase di valutazione della eventuale offerta anomala, ai sensi dell’art. 97 comma 1 e 4 del D. Lgs. 50/2016, si chiede di allegare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 - sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico partecipante o persona dotata di idonei poteri di firma, in merito alle spiegazioni sui prezzi proposti nell’offerta che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, possono riguardare:
· l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti e del metodo di prestazione delle opere e del servizio;
· le soluzioni tecniche adottate;
· le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori, per fornire i prodotti, o per prestare i servizi;
· l'originalità del progetto, dei lavori, delle forniture, dei servizi offerti;
· Utile d’impresa
· Costo del lavoro
· Costo della formazione
· l’indicazione del CCNL applicato;
Le suddette informazioni (punti 2, 3, 4) saranno utilizzate ai fini di quanto previsto dall'art. 95 c. 10 del D.Lgs. 50/2016 e nell’eventualità in cui si verifichi la condizione di cui all’art. 97 del D.Lgs. 50/2016. Solo nel caso in cui non le si ritenga sufficienti ad escludere l’incongruità dell’offerta saranno richieste per iscritto, ai sensi dell’art. 97 c. 5 del D.Lgs. 50/2016 ulteriori precisazioni ritenute pertinenti.
Nella busta C non deve essere inserito alcun altro documento.
Si precisa che:
❖ l’offerta economica deve essere formulata in euro. Tutti i prezzi devono essere espressi con un numero di decimali non superiore a due; in caso di offerta con numero di decimali superiore a due (2), la stazione appaltante ignora i decimali successivi al secondo.
❖ Ai sensi e per gli effetti dell’art. 26, comma. 5, D.Lgs. 81/2008, il presente appalto, comporta costi derivanti da interferenze delle lavorazioni come indicati nel DUVRI pari a € 0,00. Tali costi non sono assoggettati a ribasso.
❖ In caso di discordanza tra il prezzo in indicato in cifre e quello in lettere, è ritenuta valida l’offerta più vantaggiosa per la stazione ap paltante (Ai sensi art. 72 c. 2 R.D. n. 827/1924 e parere AVCP n. 104 del 21/05/2014).
❖ La validità dell’offerta non può essere inferiore a dodici mesi decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione della stessa, salvo la facoltà di questa stazione appaltante di chiedere agli offerenti il differimento di detto termine ex art. 32 comma 4 D.Lgs. 50/2016.
❖ La presentazione dell’offerta e la sottoscrizione dei documenti di gara implicano l’accettazione incondizionata di tutte le clausole e le norme in essi contenute. E’ nulla ogni altra clausola difforme eventualmente inserita dal concorrente nell’offerta stessa.
❖ La sottoscrizione dell’offerta equivale ad esatta cognizione di ogni circostanza che possa aver influito o possa influire sulla determinazione dei prezzi e sull’esecuzione del contratto, anche a fronte di eventuali maggiorazioni che dovessero intervenire per lievitazione dei prezzi durante l’esecuzione, e la rinuncia a qualsiasi azione o eccezione in merito.
❖ Con la presentazione dell’offerta, in caso di aggiudicazione, l’operatore economico si obbliga irrevocabilmente nei confronti della S.A. a eseguire i servizi oggetto di contratti applicativi, in conformità a quanto indicato nella documentazione tecnica e nella documentazione contenuta all’interno della Busta C. Gli oneri fiscali sono in conformità alle leggi vigenti.
❖ Ai sensi dell’art. 32 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 ciascun concorrente non può presentare, per ciascun oggetto di AQ, più di un’offerta (divieto di offerta plurima/alternativa).
❖ Non è ammessa la presentazione di offerte incomplete o condizionate, pena la nullità dell’intera offerta presentata.
ART. 8 - GARANZIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice. In considerazione della circostanza che la presente procedura di gara è finalizzata alla stipulazione di un AQ con più operatori economici, la garanzia provvisoria viene stabilita nella misura dell’1% del prezzo base di ciascun oggetto di AQ, il cui importo è indicato nell'Allegato F - Cauzioni, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del Codice in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di cui all’art. 103, co. 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi/fornitura risultante dal relativo certificato.
Tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo
21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento da effettuarsi tramite bonifico bancario sulle coordinate bancarie sotto riportate: BANCA: Cassa dei Risparmi di Xxxxx x xxxxx Xxxxxxx - Xxxxxxx 00000 – Conto 1000/00300085
CODICE IBAN: XX00 X000 0000 0000 0000 0000 000 CODICE BIC (SWIFT): XXXXXX0X;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai eguenti siti internet:
⮚ xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
⮚ xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
⮚ xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx/ Intermediari_non_abilitati.pdf
⮚ xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx.
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) essere intestata, a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE;
2) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione37
espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della L. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);
3) essere prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del D.p.r. 28 dicembre 2000, n.445, con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
4) avere validità per 12 mesi dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. l’operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussoria nei confronti della stazione appaltante;
7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, co. 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle seguenti condizioni:
a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, co. 2, lett. e) del Codice o di aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;
c. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/aggregazione di imprese di rete.
La mancata presentazione della garanzia provvisoria – a condizione che la garanzia sia stata già costituita prima della presentazione dell’offerta – la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata reintegrazione potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, co. 9 del Codice.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 93, co. 9 del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
ART. 9 - PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.), DI CONSORZI E DI IMPRESE UNITE IN RETE
Salvo quanto di seguito precisato, è ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande, nonché di consorzi di imprese, con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016, ovvero, per le imprese stabilite in altri paesi membri dell’UE, nelle forme previste nei paesi di origine.
Si precisa che è altresì ammessa la partecipazione di imprese aderenti al cd. “contratto di rete”, alle quali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, c. 2-bis, lett. a), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (nel testo integrato dalla Legge di conversione 17 dicembre 2012, n.221), si applicano in quanto compatibili, le disposizioni contenute all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016, tenuto altresì conto della segnalazione Avcp 27 settembre 2012, n. 2.
Non è ammesso che un’impresa partecipi singolarmente e quale componente di un RTI o di un consorzio ovvero che partecipi a RTI o consorzi diversi, pena l’esclusione dalla gara dell’impresa medesima e dei RTI o consorzi ai quali l’impresa partecipa.
Ai sensi di quanto previsto dalla L. 10 ottobre 1990, n. 287, recante “Norme per la tutela della concorrenza e del mercato”, è fatto divieto alle imprese offerenti di attuare intese mediante raggruppamento temporaneo allo scopo di impedire, restringere o falsare in maniera consistente la concorrenza (artt. 2, 5 e 6). A tal fine, è vietata la costituzione di RTI nei quali vi sia la presenza di più soggetti individualmente in grado di soddisfare i requisiti economici e tecnici prescritti dal presente documento (c.d. raggruppamento sovrabbondante), salvo che il concorrente produca idonee motivazioni giustificative (da inserire, nel caso, in Busta A, o comunque su richiesta della stazione appaltante) che evidenzino, tra l’altro, (a) il piano di business in rapporto al valore economico/dimensione/tipologia della prestazione richiesta dal presente appalto; (b) lo stato delle imprese coinvolte, quale il coinvolgimento in altri appalti, stato di difficoltà, temporanea difficoltà ad utilizzare i mezzi a disposizione; (c) stato di necessità in termini di attuale capacità produttiva (d) ogni altro elemento volto a fornire un serio principio di prova dell’interesse concreto e differenziato del concorrente a partecipare alla gara nella modalità di “raggruppamento sovrabbondante” e solo secondo questa peculiare modalità. Pertanto, la stazione appaltante si riserva di escludere motivatamente il concorrente partecipante secondo la modalità di “raggruppamento sovrabbondante” qualora, sulla base delle giustificazioni prodotte e di un accertamento concreto e specifico anche in rapporto al mercato di riferimento, non sia possibile evincere un interesse concreto, proporzionato e differenziato tale da escludere ragionevolmente che l’aggregazione sia finalizzata ad ingenerare effetti collusivi macroscopicamente anticoncorrenziali.
A norma dell’art. 80, c. 5, lett. m del D. Lgs. n. 50/2016, non è ammessa la partecipazione di imprese, anche in RTI o in consorzio, che si trovino, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di gara, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
I consorzi di cui all’art. 45, c. 2, lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016, devono indicare in sede di offerta per quale/i consorziato/i concorre e solo a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.
Gli operatori che presentino un’offerta in RTI o con l’impegno di costituire un RTI, ovvero in consorzi, devono osservare pena esclusione le seguenti condizioni:
1. il plico contenente le Buste A, B e C deve riportare all’esterno l’intestazione:
- di tutte le Imprese raggruppande o consorziande, in caso di RTI o consorzio ordinario, non formalmente costituiti al momento della presentazione dell’offerta;
- dell’impresa mandataria, in caso di RTI formalmente costituiti prima della presentazione dell’offerta;
- del consorzio ordinario se formalmente costituito prima della presentazione dell’offerta;
- del consorzio stabile;
2. con riferimento al contenuto della Busta A:
1. la sottoscrizione del presente documento, nelle forme e secondo le modalità indicate in apposito articolo specifico, deve essere effettuata:
- dal legale rappresentante di tutte le imprese raggruppande/consorziande, in caso di RTI/consorzio ordinario non formalmente costituito al momento della presentazione dell’offerta;
- dal legale rappresentante dell’impresa mandataria ovvero dal legale rappresentante del consorzio ordinario, in caso di RTI/consorzio ordinario formalmente costituiti prima della presentazione dell’offerta;
- dal legale rappresentante del consorzio, in caso di consorzio stabile;
2. la sottoscrizione del patto di integrità deve essere effettuata:
- dal legale rappresentante di tutte le imprese raggruppande/consorziande, in caso di RTI/consorzio ordinario non formalmente costituito al momento della presentazione dell’offerta;
- dal legale rappresentante dell’impresa mandataria ovvero dal legale rappresentante del
consorzio ordinario, in caso di RTI/consorzio ordinario formalmente costituiti prima della presentazione dell’offerta;
- dal legale rappresentante del consorzio, in caso di consorzio stabile;
3. il pagamento del contributo a favore dell’Autorità di Xxxxxxxxx sui contratti pubblici deve essere effettuato:
- dal legale rappresentante dell’impresa mandataria ovvero dal legale rappresentante del consorzio ordinario, in caso di RTI/consorzio ordinario formalmente costituito prima della presentazione dell’offerta;
- dal legale rappresentante del consorzio, in caso di consorzio stabile;
- dal legale rappresentante di una delle imprese raggruppande/consorziande, in caso di RTI/consorzio ordinario non formalmente costituito al momento della presentazione dell’offerta.
4. la cauzione provvisoria deve essere prodotta:
- in caso di RTI costituito, dall’impresa mandataria ed essere intestata alla medesima;
- in caso di RTI e di consorzio ordinario costituendi, da una delle imprese raggruppande/costituende ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento/consorzio;
- in caso di consorzio ordinario costituito e di consorzio stabile, dal consorzio medesimo ed essere intestato al medesimo;
5. la dichiarazione di un fidejussore ai sensi dell’art. 93, c. 8, X.Xxx. 50/2016, contenente l’impegno a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 D.Lgs. 50/2016, deve essere intestata:
- in caso di RTI costituito, all’impresa mandataria;
- in caso di RTI o di consorzio ordinario costituendi a tutte le imprese del costituendo raggruppamento/consorzio;
- in caso di consorzio ordinario costituito e di consorzio stabile al consorzio medesimo;
6. l’Informativa, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. per i servizi di natura intellettuale - In caso di RTI o consorzio deve essere sottoscritto per condivisione integrale da parte di tutti i soggetti facenti parte al raggruppamento o al consorzio.
7. le dichiarazioni sostitutive e le certificazioni di cui al DGUE (Allegato D) devono essere presentate da tutte le imprese del RTI. Al RTI è assimilato il consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 c.c. Nel caso di consorzi di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, c. 2, X.Xxx. 50/2016, i requisiti dovranno essere posseduti oltre che dal consorzio anche dalle altre consorziate individuate, in sede di offerta, quali esecutrici del servizio;
3. con riferimento al contenuto delle buste B e C, riguardanti rispettivamente la documentazione tecnica e l’offerta economica, queste dovranno essere sottoscritte:
- dal legale rappresentante o da persona dotata di idonei poteri di firma dell’impresa mandataria o del consorzio, in caso di RTI o consorzio, formalmente costituiti prima della presentazione dell’offerta;
- dal legale rappresentante o persona dotata di idonei poteri di firma di ciascuna impresa raggruppanda o consorzianda, in caso di RTI o consorzio non formalmente costituiti al momento della presentazione dell’offerta;
- dal legale rappresentante del consorzio, in caso di consorzio stabile.
ART. 10 - CESSIONE E SUBAPPALTO
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici, sono ammesse nei limiti e con le modalità previste dall’art. 106 D.Lgs. 50/2016.
E’ ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste dall’art. 105 del D. Lgs 50/2016.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda, di quanto subappaltato.
L’affidamento in subappalto è sottoposto al rispetto delle seguenti condizioni:
❖ l’OE Concorrente, all’atto dell’offerta, deve dichiarare, ai sensi dell’art. 105 comma 4 c) D. Lgs. 50/2016, le attività che intende eventualmente subappaltare e, ai sensi dell’art. 105 comma 6, la terna dei possibili subappaltatori; in ogni caso l’importo complessivamente subappaltato non può essere superiore al 30% dell’importo complessivo del contratto stipulato; tale adempimento costituisce presupposto essenziale indefettibile per la successiva ed eventuale autorizzazione al subappalto, sicché l’erroneità e/o mancanza di detta dichiarazione costituisce impedimento per l’aggiudicatario a ricorrere al subappalto.
❖ L’affidatario deve depositare:
1. il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; il contratto deve indicare l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che in termini economici;
❖ Con il deposito del contratto di subappalto, l’affidatario deve trasmettere:
1. dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza, in capo a se stesso delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs n. 50/2016;
2. il numero di iscrizione alla CCIAA del subappaltatore;
3. dichiarazione del subappaltatore di insussistenza, nei confronti del subappaltatore stesso, di alcuno dei divieti previsti dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;
4. dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento, ai sensi dell’art. 2359 del c.c., con il titolare del subappalto.
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
I contratti di subappalto e i sub-contratti dovranno contenere l’impegno ad ottemperare a tutti gli adempimenti previsti dall’art. 3 della L. 136 del 13/08/2010 e dagli artt. 6 e 7 del D.L. 187 del 12/11/2010 convertito con modificazioni con L. 217 del 17/12/2010, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
Il subappalto dovrà comunque essere formalmente autorizzato.
In caso di inadempienza contributiva o di ritardo nei pagamenti delle retribuzioni al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore si applicano i commi 5 e 6 dell'articolo 30 D.Lgs. 50/2016.
In caso di subappalto occulto, indipendentemente dalle sanzioni penali previste dalla legislazione vigente, l’OE aggiudicatario dovrà rispondere, sia verso l’Azienda USL sia verso terzi, di qualsiasi infrazione alle norme del Disciplinare di gara e/o del Capitolato Tecnico compiute dal subappaltatore. In tale ipotesi l’Azienda USL può procedere alla risoluzione del contratto stipulato.
ART. 11 – AVVALIMENTO
Il concorrente singolo, consorziato o raggruppato, ai sensi dell’art.45 del D.Lgs. 50/2016, può soddisfare la richiesta dei requisiti eventualmente prescritti dal presente documento ai fini della partecipazione alla presente gara, avvalendosi, laddove consentito, dei requisiti di un altro soggetto ai sensi dell’art. 89 D.Lgs. 50/2016.
Non è consentito, a pena di esclusione ex art. 89 c.7 del D.Lgs. 50/2016, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che p artecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
In caso di avvalimento, la concorrente deve presentare la seguente documentazione:
⮚una dichiarazione attestante il ricorso all’avvalimento dei requisiti, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria, da inserire nell’apposita sezione del DGUE;
⮚Il DGUE dell’impresa ausiliaria (allegato D);
⮚una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti oggetto di avvalimento, da inserire nelle apposite sezioni del DGUE compilato dalla ditta ausiliaria di cui al precedente punto;
⮚una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso la ditta concorrente e l’Azienda USL a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente l’OE concorrente;
⮚ l’originale o copia autenticata del contratto di avvalimento in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti della concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto; a pena di nullità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1346 e 1418, c. 2, c.c., detto contratto deve riportare in modo compiuto, esauriente e specifico:
- oggetto: requisiti forniti e le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico.
- durata: tale termine deve coincidere con l’intera durata dell’appalto, comprese le eventuali opzioni di acquisto ed il servizio di assistenza e manutenzione post garanzia;
- ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento;
⮚ solo in caso di avvalimento interno nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di cui al precedente punto, è ammessa la presentazione di una dichiarazione attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi.
In relazione a ciascuna gara, la stazione appaltante trasmette all’Avcp/ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l’aggiudicatario, per l’esercizio della vigilanza, e per la pubblicità sul sito informatico c/o l’Osservatorio.
ART. 12 - MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione dell’AQ averrà sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs n. 50/2016.
Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata, per ciascun oggetto di AQ, con il metodo aggregativo – compensatore, come di seguito specificato:
A – qualità , mediante attribuzione di massimo (max) punti 70 su 100, prevedendo il raggiungimento della soglia minima di sbarramento pari a 36 punti del punteggio tecnico complessivo calcolato prima della riparametrazione;
B – prezzo offerto, mediante attribuzione di massimo (max) punti 30 su 100.
A. QUALITA’: coefficiente max punti 70
Una Commissione Giudicatrice, appositamente nominata dall’AUSL, assegnerà, in una o più sedute riservate, a seguito della valutazione della documentazione tecnica il punteggio concernente il merito tecnico/qualitativo del servizio offerto, tenendo conto dei criteri di valutazione e dei relativi pesi di cui alla sottostante tabella.
CRITERIO DI VALUTAZIONE | PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE PER LA VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ DELL’OFFERTA RIFERITA AGLI OGGETTI: | |||||
DAL N. 1 AL N. 10 | DAL N. 11 AL N. 25 | DAL N. 26 AL N. 40 | N. 41 | DAL N. 42 AL N. 51 | ||
1 | Personale: dotazione organica complessiva, qualifiche professionali, curriculum degli operatori impiegati nell’erogazione del servizio, funzioni, turnistica, descrizione della funzione di coordinamento, modalità di sostituzione del personale | Max punti 10 | Max punti 10 | Max punti 10 | Max punti 10 | Max punti 8 |
2 | Condizioni / azioni preordinate alla limitazione del turn-over del personale | Max punti 5 | Max punti 4 | Max punti 4 | Max punti 4 | Max punti 5 |
3 | Sistema di pianificazione della formazione del personale, distinta per i vari ruoli professionali impiegati nell’esecuzione del servizio | Max punti 5 | Max punti 4 | Max punti 4 | Max punti 4 | Max punti 5 |
4 | Azioni preordinate a garantire all’utente la continuità di cura da parte dell’operatore impiegato nell’esecuzione del servizio | Max punti 0 | Max punti 2 | Max punti 2 | Max punti 2 | Max punti 8 |
5 | Modalità di co-progettazione in coerenza con il PTRI e modalità di interfacciamento con il DSMDP | Max punti 5 | Max punti 4 | Max punti 4 | Max punti 5 | Max punti 10 |
6 | Modello organizzativo generale e modalità di gestione del servizio con riferimento all'esecuzione delle singole attività, al loro coordinamento complessivo ed agli strumenti finalizzati al monitoraggio del progetto | Max punti 10 | Max punti 8 | Max punti 8 | Max punti 7 | Max punti 2 |
7 | Offerta riabilitativa e socioassistenziale, coerente con i principi della recovery; modalità di coinvolgimento attivo dell’utente nei percorsi | Max punti 5 | Max punti 8 | Max punti 8 | Max punti 9 | Max punti 8 |
8 | Caratteristiche della sede operativa sotto il profilo strutturale e dell’inserimento nel contesto socio-ambientale, caratteristiche degli ambienti e degli arredi | Max punti 10 | Max punti 8 | Max punti 8 | Max punti 7 | // |
9 | Modalità di esecuzione delle prestazioni di natura alberghiera | Max punti 10 | Max punti 4 | Max punti 4 | Max punti 3 | // |
10 | Azioni innovative, in particolare nel lavoro di rete, nell’integrazione socio-sanitaria, nella costruzione del welfare di comunità | Max punti 2 | Max punti 6 | Max punti 6 | Max punti 9 | v10 |
11 | Livello e capacità di flessibilità e di offerta di azioni innovative coerenti alle necessità, preferenze e abilità della persona | Max punti 1 | Max punti 6 | Max punti 6 | Max punti 4 | Max punti 10 |
12 | Piano delle azioni per la gestione di situazioni di emergenza clinica o ambientale | Max punti 3 | Max punti 3 | Max punti 3 | Max punti 3 | Max punti 1 |
13 | Sistema di gestione dei reclami e delle non conformità | Max punti 1 | Max punti 1 | Max punti 1 | Max punti 1 | Max punti 1 |
14 | Sistema di gestione della documentazione, sistema di rilevazione delle prestazioni effettuate, dotazione di strumenti di monitoraggio clinico riabilitativo con report (diario quotidiano) | Max punti 3 | Max punti 2 | Max punti 2 | Max punti 2 | Max punti 2 |
La carenza sostanziale della documentazione tecnica presentata, che non consenta la valutazione tecnico-qualitativa del servizio, rilevata motivatamente dalla Commissione giudicatrice, comporta l’esclusione dalla gara.
Il punteggio qualità sarà attribuito, per ogni singolo oggetto di AQ con il seguente procedimento:
1. xxxxx restando i requisiti di minima previsti dai documenti di gara, la valutazione del merito tecnico/qualitativo è compiuta sulla base dell’esame della documentazione tecnica presentata dall’offerente, previa verifica della rispondenza della documentazione stessa alle caratteristiche richieste e corrispondenti agli obiettivi da raggiungere, in merito a ciascuno criterio di valutazione sopra indicati. In ogni caso, sono escluse dal prosieguo della gara - giacché inidonee - le offerte che non soddisfano i requisiti di minima richiesti nel presente documento e nel capitolato tecnico (Allegato n. 1) o che non raggiungono la soglia minima di sbarramento pari a 36 punti sul punteggio tecnico complessivo calcolato prima della riparametrazione.
Relativamente alle offerte dichiarate inidonee o che non raggiungono la suddetta soglia minima di sbarramento non si procede né all’apertura della Busta C, né alla lettura della relativa offerta economica.
1.bis per gli oggetti dal n. 1 al n. 41, nel caso in cui un O.E. presenti offerta, per il medesimo oggetto di AQ, per due o più sedi operative, fermi restando i requisiti di minima previsti dai documenti di gara, la valutazione del merito tecnico/qualitativo è compiuta, per ogni sede operativa, sulla base dell’esame della documentazione tecnica presentata dall’offerente, previa verifica della rispondenza della documentazione stessa alle caratteristiche richieste e corrispondente agli obiettivi da raggiungere, in merito a ciascun criterio di valutazione sopra indicato. Qualora per una o più sede operative si riscontrino elementi di inidoneità (per mancanza dei requisiti di minima richiesti nel presente documento e nel capitolato tecnico o per mancato raggiungimento della soglia minima di sbarramento pari a 36 punti sul punteggio tecnico riferito a ciascuna sede operativa, calcolato prima della riparametrazione), l’OE sarà ammesso al prosieguo della gara unicamente con riferimento alle sedi operative risultate idonee.
2. i punteggi sono attribuiti secondo la seguente formula:
C(a) = Σn [Wi * V(a)i ]
dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); n = numero totale dei elementi/parametri;
Wi = peso o punteggio attribuito all’elemento/parametro (i);
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto all’elemento/parametro (i) variabile tra zero e uno;
Σn = sommatoria.
1. Assegnazione del coefficiente. Rispetto a ciascun criterio oggetto di valutazione, la Commissione attribuirà ad ogni offerta (ovvero ad ogni sede operativa per gli oggetti dal n. 1 al n. 41, qualora l’OE abbia presentato offerta per più sedi operative), nel suo plenum ed unanimemente, un giudizio di merito motivato compreso tra 0 (zero) e 1 (uno) corrispondente ad uno dei sotto riportati coefficienti:
GIUDIZIO | coefficiente |
non valutabile/non conforme | 0,00 |
scarso | 0,15 |
insufficiente | 0,35 |
sufficiente | 0,50 |
discreto | 0,65 |
buono | 0,85 |
ottimo | 1,00 |
provvedendo ad esprimere collegialmente la sintetica motivazione di natura logico-argomentativa rispetto all’attribuzione del giudizio assegnato, al fine di consentire di comprendere la determinazione della valutazione stessa; solo nel caso in cui l’assegnazione del giudizio non fosse unanime, si procederà a calcolare la media dei giudizi espressi dai diversi commissari.
2. Al solo fine di verificare il raggiungimento della soglia minima di sbarramento, la commissione procederà alla determinazione del punteggio parziale, moltiplicando il coefficiente - variabile tra zero (0) e uno (1) - di cui al punto precedente per il valore ponderale riferito al criterio oggetto di valutazione e procederà alla determinazione del punteggio tecnico complessivo prima della riparametrazione, sommando tutti i punteggi parziali ottenuti riferiti ai singoli criteri di valutazione.
3. Le offerte che non raggiungono la soglia minima di sbarramento pari a 36 punti sul punteggio tecnico complessivo calcolato prima della riparametrazione, sono escluse dal prosieguo della gara, giacché inidonee.
3.bis Per gli oggetti dal n. 1 al n. 41, qualora l’OE abbia presentato offerta per più sedi operative, le sedi operative che non raggiungono la soglia minima di sbarramento pari a 36 punti sul punteggio tecnico complessivo calcolato prima della riparametrazione, non saranno prese in considerazione ai fini dell’attribuzione del punteggio finale del merito tecnico qualitativo, giacché inidonee e l’OE concorrerà unicamente con le sedi operative risultate idonee.
3.ter Per gli oggetti dal n. 1 al n. 41, qualora l’OE abbia presentato offerta per più sedi operative, verrà determinato il punteggio del merito tecnico qualitativo dell’offerta unica per ciascun criterio di valutazione, derivante dalla media aritmetica ponderata (o media pesata), fra i punteggi di ogni sede operativa che ha superato la soglia minima di sbarramento, riferiti a ciascun criterio di valutazione. Tale media ponderata viene così calcolata: il punteggio di ciascuna sede operativa riferito a ciascun criterio di valutazione viene moltiplicato per il coefficiente (detto anche peso) rappresentato dal numero dei posti letto della sede operativa medesima, che ne definisce l'"importanza". La somma dei suddetti prodotti viene divisa per la somma dei coefficienti (pesi), determinando in tal modo il punteggio del merito tecnico qualitativo per ciascun criterio dell’offerta unica. Detto punteggio è arrotondato per eccesso o per difetto al secondo decimale ovvero si procederà ad eliminare la cifra dei millesimi e ad arrotondare quella dei centesimi all’unità inferiore o superiore, a seconda che la cifra dei millesimi stessi sia inferiore a cinque o pari o superiore a cinque.
4. Assegnazione del coefficiente riparametrato (V) alle sole offerte che hanno raggiunto la soglia minima di sbarramento. Si procederà alla riparametrazione dei coefficienti assegnati dalla commissione, pertanto per ogni criterio si provvederà ad attribuire 1 al miglior coefficiente assegnato e ad elevare i restanti coefficienti con la seguente formula:
(1*Ca)/Cm
Ca= Coefficiente assegnato al concorrente iesimo Cm= miglior coefficiente assegnato.
Detto coefficiente è arrotondato per eccesso o per difetto al secondo decimale ovvero si procederà ad eliminare la cifra dei millesimi e ad arrotondare quella dei centesimi all’unità inferiore o superiore, a seconda che la cifra dei millesimi stessi sia inferiore a cinque o pari o superiore a cinque.
5. Determinazione del punteggio parziale (W), per ciascun criterio oggetto di valutazione riferito alle offerte che hanno raggiunto la soglia minima di sbarramento, verrà moltiplicato il coefficiente (V) - variabile tra zero (0) e uno (1) - di cui al precedente punto, per il valore ponderale riferito al criterio oggetto di valutazione.
6. Determinazione del punteggio complessivo, (C) derivante dalla somma di tutti i punteggi parziali ottenuti, riferiti ai criteri di valutazione del merito tecnico/qualitativo.
Determinato il punteggio complessivo per il merito tecnico qualitativo in riferimento ad ogni singolo oggetto di AQ, la stazione appaltante prosegue sulla base delle valutazioni/operazioni compiute dalla commissione giudicatrice all’espletamento delle operazioni di gara successive, e dunque all’apertura delle offerte economiche ed alla conseguente attribuzione del punteggio relativo all’elemento prezzo.
B. PREZZO: coefficiente max punti 30
Oggetti dal n. 1 al n. 41 compreso:
Il prezzo di riferimento ai fini della determinazione della graduatoria, per ogni singolo oggetto di AQ dal n. 1 al n. 41, in base al quale calcolare il ribasso % offerto, sarà quello risultante dall’Offerta Economica di cui all’allegato C, alla voce “% DI RIBASSO OFFERTA SUL PREZZO POSTO A BASE D’ASTA(IVA esclusa)”;
Oggetti dal n. 42 al n. 51 compreso:
Il prezzo di riferimento ai fini della determinazione della graduatoria, per ogni singolo oggetto di AQ dal n. 42 al n. 51, in base al quale calcolare il ribasso % offerto, sarà quello risultante dall’offerta economica di cui all’allegato C, alla voce “% UNITARIA DI RIBASSO OFFERTA sull’importo complessivo a base d’asta di cui al totale della “COLONNA B”, al netto dell’IVA, intendendosi per totale della colonna “B” l’importo complessivo quadriennale, al netto dell’IVA, di tutti i riferimenti che compongono l’oggetto di AQ.
Il punteggio relativo al prezzo verrà assegnato in base alla seguente formula di tipo non lineare: Vi = (Ri / Rmax)α
Dove:
Vi = Coefficiente assegnato all’offerta (i). Tale coefficiente sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile.
Ri = ribasso % offerto dal concorrente i-esimo(i), calcolato come percentuale del ribasso offerto risultante dalla differenza tra la base d’asta e il prezzo offerto. Per il concorrente che offre il maggiore ribasso Vi assume il valore di 1.
Rmax = ribasso % dell’offerta più conveniente
α = 0,2
L’OE partecipante dovrà indicare quotazioni che risultino pari o inferiori alla base d’asta, sia con riferimento al prezzo complessivo, sia con riferimento alla singola base d’asta indicata, così come riportato nell'allegato F – Schema offerta economica.
Resta inteso che non saranno accolte e pertanto verranno escluse offerte economiche che non risultino inferiori ai valori posti a base d’asta.
La graduatoria di AQ, per ogni singolo oggetto, verrà redatta sommando, per ciascun concorrente, i punteggi attribuiti (prezzo + qualità); il concorrente che avrà ottenuto la somma dei punteggi più alta si qualificherà primo in graduatoria ed a seguire, in ordine decrescente, verrà determinato il posizionamento degli altri concorrenti.
La stazione appaltante si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e congura per ciascun oggetto AQ.
ART. 13 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
Il giorno 7 febbraio 2018 alle ore 9,00 presso la sede dell’U.O. Acquisti Aziendali – Cesena avrà luogo l’apertura dei plichi pervenuti; vi potranno assistere uno o più incaricati di ciascun OE concorrente, purchè con mandato di rappresentanza o procura speciale o delega a firma del legale rappresentante o di altra persona dotata di idonei poteri di firma; in quest’ultimo caso, alla delega deve essere allegata una copia di un documento di identità in corso di validità del delegante.
Il presente disposto vale come convocazione a detta 1° seduta pubblica per gli operatori economici che intendono presenziare. Solo in caso di sopravvenute modifiche della data sopra indicata, questa verrà tempestivamente comunicata agli offerenti e/o pubblicata tramite apposito avviso sul sito: xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx-xxxxxx/xxxx; a tal fine, i partecipanti sono invitati a controllare giornalmente detto profilo committente.
Il Presidente del seggio di gara nella 1° seduta pubblica procede:
- alla verifica dell’integrità e della ricezione nei termini, dei plichi pervenuti; 45
- all’apertura dei plichi regolarmente pervenuti nei termini onde verificare la presenza delle Buste A, B, e C;
- all’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa (Busta A) e all’esame della stessa al fine dell’ammissione degli OE concorrenti.
Nel caso in cui si verifichi la necessità di avviare la procedura del soccorso istruttorio, verrà comunicata la data in cui saranno convocate gli OE partecipanti, per informarli dell’esito del suddetto soccorso istruttorio ai fini dell’ammissione, con avviso pubblicato sul profilo committente
xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx-xxxxxx/xxxx con almeno tre (3) giorni di anticipo rispetto alla data fissata.
Successivamente, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.lgs 50/2016 verrà pubblicato sul profilo del committente xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx- legale/gare, apposito atto di ammissione/esclusione degli operatori economici.
Nella medesima seduta pubblica in cui viene comunicata l’ammissione o l’esclusione dei concorrenti, il Presidente del seggio di gara o Commissione Giudicatrice, procederà quindi all’apertura delle buste contenenti la documentazione tecnica (Busta B) esclusivamente degli operatori economici ammessi, al fine della verifica del contenuto della stessa. La data e orario della seduta pubblica in oggetto è comunicata agli operatori economici partecipanti mediante comunicazione all’indirizzo PEC indicato dal partecipante nella documentazione amministrativa e
mediante apposito avviso sul profilo committente xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx-xxxxxx/xxxx con almeno tre (3) giorni di anticipo rispetto alla data fissata.
Successivamente, in una o più sedute riservate, la commissione giudicatrice valuta le offerte tecniche, accerta la corrispondenza delle offerte tecniche in relazione ai requisiti di minima prescritti dai documenti di gara, quindi procede alla valutazione delle medesime e procede all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri indicati all’art. 12 del presente disciplinare.
Terminati i lavori della commissione giudicatrice, gli operatori economici sono convocati in seduta pubblica, per la comunicazione dei punteggi di qualità ottenuti e per l’apertura delle offerte economiche (Busta C). La data e orario della seduta pubblica è comunicata agli operatori economici partecipanti mediante comunicazione all’indirizzo PEC indicato dal partecipante nella documentazione amministrativa e mediante apposito avviso sul profilo committente xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx-xxxxxx/xxxx con almeno tre (3) giorni di anticipo rispetto alla data fissata. A tal fine, i partecipanti sono invitati a controllare giornalmente detto profilo committente.
In occasione di detta seduta pubblica, il Presidente del seggio di gara o Commissione Giudicatrice:
- dichiara l’eventuale inidoneità delle offerte tecniche presentate e, relativamente alle restanti offerte tecniche idonee, dà lettura dei punteggi attribuiti dalla commissione giudicatrice relativamente al merito tecnico/qualitativo;
- procede all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche (busta C), verifica la presenza della documentazione richiesta, contrassegna la documentazione prodotta, e quindi dà lettura dell’offerta;
- redige la graduatoria e formula la proposta di aggiudicazione al concorrente che ha presentato l’offerta più conveniente ex art. 95 c.3 D.Lgs. 50/2016, fatta in ogni caso salva la verifica di anomalia ex art. 97 X.Xxx. 50/2016;
- adotta ogni altro eventuale provvedimento necessario, presupposto, connesso e/o consequenziale.
In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 77 R.D. n. 827/1924 (conformemente a quanto precisato dal parere Avcp, 27 giugno 2012), in caso di parità in graduatoria si procede:
- dapprima alla richiesta di un miglioramento dell’offerta economica, da effettuarsi in seduta pubblica di gara se tutti i concorrenti in situazione di parità sono presenti e muniti di idonea procura a tal fine, oppure dando agli stessi un termine non superiore alle 72 ore per presentare un’offerta migliorativa secondo le modalità che verranno indicate in seduta pubblica;
- poi, in caso di ulteriore parità - o se nessuno dei concorrenti ha proposto un’offerta migliorativa - all’estrazione a sorte, in seduta pubblica, dell’aggiudicatario.
Si precisa che:
- Tutti i punteggi saranno arrotondati alla seconda cifra decimale e che l’arrotondamento avviene alla seconda cifra decimale superiore se il terzo decimale è maggiore od uguale a 5 (arrotondamento per eccesso), mentre la seconda cifra decimale resta invariata se il terzo decimale è inferiore a 5 (arrotondamento per difetto).
- Ai sensi e per gli effetti dell’art. 72, c. 2, X.X. 00 maggio 1924, n. 827 - tuttora vigente (Avcp, parere 21 maggio 2014, n. 104) - in caso di discordanza fra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere, è ritenuta valida l’offerta più vantaggiosa per la stazione appaltante.
- Ai fini della verifica dell’anomalia delle offerte, si procederà in base a quanto previsto dall’art. 97 del D. Lgs. 50/2016.
- Ai sensi dell’artt. 30, 94 e 95 del D. Lgs. 50/2016 la stazione appaltante si riserva il diritto:
⮚ di non procedere all’aggiudicazione del presente appalto, nel caso in cui nessuna delle offerte risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, agli obiettivi ed alle esigenze che con il servizio si intendono raggiungere e soddisfare, senza che l’operatore economico possa reclamare alcuna indennità di sorta;
⮚ di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché risulti oggettivamente conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto e agli obiettivi ed alle esigenze che con il servizio si intendono raggiungere e soddisfare.
- In relazione a sopravvenute esigenze organizzative o ad interventi di riorganizzazione che dovessero verificarsi prima dell’aggiudicazione della gara, che comportino modifiche dei protocolli e/o delle attività aziendali, l’AUSL della Romagna si riserva la facoltà di sospendere, revocare o annullare in tutto o in parte la gara senza che i concorrenti possano avanzare pretese o diritti.
- Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all’aggiudicazione. Devono essere scrupolosamente osservate le modalità stabilite nel presente disciplinare di gara in merito alla presentazione dell'offerta, al fine di evitare che la stessa venga considerata nulla per irregolarità formali.
- In ogni caso, l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata all’esito positivo dei controlli previsti dal D. Lgs. n. 50/2016 o da altra normativa vigente.
- In caso di esclusione dalla gara di un concorrente, il plico e le buste contenenti l’offerta sono custoditi dalla stazione appaltante nello stato in cui si trovano al momento dell’esclusione. Pertanto, tutta la documentazione è conservata agli atti. L’offerente può richiedere la restituzione integrale del plico solo decorsi i termini per eventuali ricorsi in sede giurisdizionale o amministrativa, con lettera a firma del legale rappresentante.
- L’aggiudicazione del servizio deve intendersi immediatamente vincolante per l’OE aggiudicatario.
Art. 14 - COMUNICAZIONI E ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE DI GARA
A) Comunicazioni ex art. 76 D.Lgs. 50/2016.
Tutte le comunicazioni in ottemperanza all’art. 76 del D. Lgs. 50/2016 sono effettuate, da parte della
stazione appaltante, mediante invio all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato in
sede di presentazione dell’offerta. In particolare:
1. L’esclusione agli offerenti esclusi;
2. l’aggiudicazione agli offerenti aggiudicatari (intendensosi per tali, per gli oggetti dal n. 1 al n. 43, gli OE che risulteranno inseriti in graduatoria finale di AQ e per gli oggetti dal
n. 44 al n. 51 gli OE che risulteranno utilmente posizionati ai primi tre posti della medesima), al 4° posizionato in graduatoria per gli oggetti dal n. 44 al n. 51, a tutti i partecipanti ammessi e a tutti gli esclusi che abbiano impugnato l’esclusione o che siano ancora nei termini per farlo, nonché a coloro che hanno impugnato il bando, se dette impugnazioni non siano state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale
definitiva. Tali informazioni saranno pubblicate anche nel profilo committente (xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx-xxxxxx/xxxx);
3. unitamente alla comunicazione di cui al punto precedente, la stazione appaltante trasmette ai suddetti O.E. i seguenti atti:
- determinazione di aggiudicazione;
- verbali delle sedute pubbliche;
- verbale della commissione giudicatrice.
4. nella comunicazione di cui al punto 2 è altresì indicata la scadenza del termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9, D.Lgs. 50/2016 per la stipulazione del contratto e per l’eventuale esecuzione anticipata in via d’urgenza del contratto, che verrà richiesta qualora la mancata esecuzione immediata della prestazione oggetto dell’appalto determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari;
5. la decisione della stazione appaltante di non aggiudicare l'appalto;
6. la data di avvenuta stipulazione dell’AQ con gli aggiudicatari a tutti i soggetti non aggiudicatari indicati al precedente punto 2).
B) Accesso alla documentazione di gara.
Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dagli artt. 22 e ss. della L. 241/1990 e s.m.i. e dall'art. 53 del D.Lgs. 50/2016. In particolare, ai sensi dell'articolo 53 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, la documentazione di gara è ostensibile ai partecipanti solo al momento dell’approvazione da parte della stazione appaltante del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
La stazione appaltante accorda l’accesso nel rispetto dell’art. 3 D.P.R. 12 aprile 2006,
n. 184 - “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”. Pertanto, i partecipanti alla gara devono di norma presentare istanza scritta di accesso alla stazione appaltante, secondo le modalità previste dalla Legge 241/1990 e relativo Regolamento (D.P.R. 184/2006).
In ogni caso, la stazione appaltante valuta discrezionalmente se l’accesso alla documentazione richiesta sia ammissibile, tenuto conto di quanto stabilito dalla L. 241/1990 e s.m.i., dall’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e dal D.P.R. 184/2006.
ART. 15 - AGGIUDICAZIONE E SUCCESSIVI ADEMPIMENTI
Aggiudicazione
Di norma, ai sensi dell’art. 32 c. 5 e art. 33 c.1 la proposta di aggiudicazione avviene al momento della comunicazione in seduta pubblica della graduatoria conseguente all’attribuzione dei punteggi finali. Si provvederà all’aggiudicazione esclusivamente mediante adozione di specifico ed espresso atto amministrativo da parte della stazione appaltante.
In seguito alla proposta di aggiudicazione e, di norma, prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante:
⇒ procede alla verifica, nei confronti dell’aggiudicatario proposto della veridicità delle dichiarazioni contenute nel Documento di Gara Unico Europeo, redatto ai sensi dell'art. 85 c.1 D.Lgs. 50/2016.
La verifica, fermo restando quanto previsto all’art. 85 D.Lgs. 50/2016, viene effettuata ai sensi dell'art. 81 c.1 D.Lgs. 50/2016 acquisendo la documentazione attraverso la Banca Dati Nazionale degli Operatori Economici; fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, verrà utilizzata la banca dati AVCPass istituita pr esso l'ANAC. Per quanto riguarda le certificazioni a comprova dei servizi effettuati, nel caso in cui questi siano stati destinati a strutture sanitarie private, l’OE aggiudicatario dovrà caricare i relativi certificati sulle banche dati sopra citate.
In seguito all’adozione dell’atto di aggiudicazione, la stazione appaltante chiede all’aggiudicatario di trasmettere, entro 20 gg. dalla richiesta, la seguente documentazione:
A) Garanzia definitiva
Ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicatario deve costituire, con le modalità di cui all'art.93 cc. 2 e 3, una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% dell'importo contrattuale al netto dell’IVA. In caso di aggiudicazione con ribassi maggiori al 10% la garanzia definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso è maggiore al 20% l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso, ai sensi dell'art. 103 c.1. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 c.7 D.Lgs. 50/2016 per la garanzia provvisoria.
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il committente.
Ai sensi dell’art. 103 La garanzia definitiva deve espressamente prevedere:
· la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta” obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta del committente, ad effettuare il versamento della somma richiesta entro 15 giorni, anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa;
· la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale (art. 1944, c. 2, c.c.);
· la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2, c.c.
A norma dell'art. 103 c.3 D.Lgs. 50/2016, la mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dall’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, nonché la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.
La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione del servizio ai sensi dell’art. 103 comma 5 del D.lgs. 50/2016. Lo svincolo della quota residua finale avviene automaticamente dopo 12 mesi dalla conclusione del servizio ovvero, se precedente, alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione finale.
B) Documentazione antimafia
L’aggiudicazione e l’eventuale stipula contrattuale sono condizionate agli esiti dell’accertamento da parte della stazione appaltante dell’insussistenza di cause impedienti in capo all’operatore economico aggiudicatario previste dalla L. 55/90, dal D.Lgs. 490/94, dal D.Lgs. 159/2011 e dal D.Lgs. 153/2014 in tema di antimafia.
C) Tracciabilità dei flussi finanziari
Deve essere compilato e consegnato alla stazione appaltante il modulo che contenga i dati necessari all’adempimento dell’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3, L. 13/08/2010, n. 136 ed agli artt. 6 e 7 del D.L. n. 187 del 12.11.2010 (convertito con modificazioni nella Legge 17 dicembre 2010, n. 217) ossia gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato al presente appalto, acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
D) Mandato di rappresentanza / atto costitutivo. (In caso di RTI o consorzi)
Deve essere prodotta copia autentica del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza all’impresa capogruppo, ovvero dell’atto costitutivo del consorzio, ove non prodotto in sede di presentazione dell’offerta per essere il RTI o il consorzio non ancora costituito al momento dell’offerta. Nel contratto di mandato deve essere inserita la clausola che prevede l’obbligo del rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 in ordine a tutti i movimenti finanziari ed a tutte le transazioni relativi alla fornitura in oggetto intercorrenti fra le varie imprese raggruppate.
· la documentazione di cui alle precedenti lett. B) e C) devono essere prodotte da tutte le imprese raggruppate ovvero sia da tutte le imprese consorziate sia dal consorzio;
· la documentazione di cui al precedente punto A) deve essere prodotta dall’impresa
mandataria o dal consorzio.
Fatte salve le conseguenze di ordine penale, in caso di carente, irregolare o intempestiva presentazione dei documenti prescritti, ovvero di non veridicità delle dichiarazioni rilasciate, di mancati adempimenti connessi e conseguenti all’aggiudicazione, la medesima sarà annullata e il servizio sarà affidato al concorrente che segue in graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento di tutti i danni e delle spese derivanti dall’inadempimento.
In seguito all’adozione dell’atto di aggiudicazione, e comunque ai fini della stipula del contratto, l’aggiudicatario ha l’obbligo di trasmettere alla stazione appaltante via PEC/mail, entro 20 gg. dalla richiesta:
E) Rimborso delle spese di pubblicità di cui all’art. 24 del presente Disciplinare
F) Xxxxxxx assicurativa per responsabilità civile , documento attestante l’operatività della copertura assicurativa di cui all’art. 19 per responsabilità civile per danni a terzi (RCT/RCO) a copertura di tutti i danni provocati, nello svolgimento del servizio in oggetto, dal personale adibito dall’impresa al servizio stesso, per tutta la durata del contratto.
H) l’atto di nomina a Responsabile esterno del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 29 D. Lgs. n. 196/03 e s.m.i., firmato dal Legale Rappresentante.
ART 16 - SICUREZZA SUL LAVORO – COSTI DELLA MANODOPERA
Cooperazione e coordinamento ai fini della eliminazione/riduzione dei rischi da interferenze L’OE offerente è tenuto ad osservare tutte le norme di legge che regolano la previdenza e l’assistenza sociale e al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e deve aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..
Al presente è allegato un documento redatto ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. che descrive i rischi specifici dell’Azienda e le regole generali di comportamento da adottarsi negli ambienti dell’Azienda medesima. Inoltre, ove dovuto, sono analizzate le interferenze attese ed indicate le relative misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi da interferenza.
Tale documento deve essere compilato compiutamente in tutte le sue parti dagli OE offerenti, eventualmente integrato da informazioni allegate, solo se strettamente pertinenti all’attività da svolgere presso gli ambienti del Committente per lo specifico contratto; infine sottoscritto dal datore di lavoro (ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.) e consegnato quale parte integrante della documentazione di gara.
L’OE offerente ha, in ogni caso, la possibilità di proporre modifiche a quanto contenuto nel documento di cui sopra, sia in termini di analisi che di soluzioni evidenziandone chiaramente contenuti e motivazioni.
A seguito dell’aggiudicazione, nel caso in cui l’OE in fase di offerta non abbia presentato proposte integrative per meglio garantire la sicurezza del lavoro o non offra servizi aggiuntivi per i quali sia necessario valutare ulteriori misure per la gestione delle interferenze, il documento diviene parte integrante del contratto in oggetto.
Tenuto conto delle esigenze di dinamicità del documento, in fase di esecuzione del contratto, il Committente e l’OE aggiudicatario si devono ritenere impegnati a comunicare reciprocamente eventuali variazioni che potrebbero insorgere rispetto ai contenuti dello stesso. Nel caso fossero ravvisate criticità o interferenze non preventivamente considerate, sia dal Committente sia dall’OE aggiudicatario, il documento dovrà essere riformulato con le specifiche integrazioni.
Il Committente, in fase di espletamento del contratto, ha facoltà di controllare, in base alla propria organizzazione, la puntuale osservanza delle misure di prevenzione e protezione definite. In caso di non osservanza delle regole stabilite il Committente51
potrà imporre all’OE aggiudicatario la temporanea sospensione dell’attività in corso fino all’avvenuto adeguamento.
Ai fini di quanto stabilito dall’art. 26, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. si precisa che i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, in rapporto all’affidamento delle attività previste dal presente disciplinare sono pari a 0,00 .
Oneri aziendali / Costi sicurezza propri
Ai sensi dell’art. 95 comma 10 e dell’art. 97 comma 5 del D. Lgs. 50/2016, l’OE partecipante dovrà indicare (nella busta C dell’offerta economica) i propri costi aziendali – già ricompresi negli importi offerti - concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, i quali devono risultare congrui rispetto all’entità ed alle caratteristiche del servizio (v. Allegato G).
La mancata indicazione di tali costi è valutata quale grave inadempimento dell’art. 1176 c.c.
Si precisa che il costo della sicurezza, riguardante i rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici, attiene, a titolo esemplificativo, ai costi scaturenti:
- dall’effettuazione della sorveglianza sanitaria ove previsto;
- dalla fornitura ai lavoratori dei necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale;
- dall’effettuazione dell’attività di informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori;
- dalla predisposizione delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza;
- dalla redazione del documento di valutazione dei rischi;
- dai provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- dall’adozione delle misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave immediato;
- dall’obbligo di munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro;
- dagli obblighi di riunioni periodiche previste dalla normativa sulla sicurezza;
- dall’aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione della protezione.
Costi manodopera
Ai sensi dell’art. 95 c. 10 e dell’art. 97 c. 5 lett. d) del D. Lgs. 50/2016, l’OE partecipante dovrà indicare (nella busta C dell’offerta economica) i propri costi della manodopera (v. Allegato G) per le attività necessarie a realizzare il servizio relativo agli oggettidi AQ per cui presenta offerta, già ricompresi negli importi offerti. La Stazione Appaltante ha valutato complessivamente che i costi della manodopera per attività necessarie a realizzare il servizio relativo agli oggetti di AQ dal n. 1 al n. 41 sono nell’ordine del 65% dell’importo a base d’asta per singolo oggetto, mentre i costi della manodopera per attività necessarie a realizzare il servizio relativo agli oggetti di AQ dal n. 42 al n. 51 sono nell’ordine dell’80% dell’importo a base d’asta per singolo oggetto.
ART. 17 - LICENZE, AUTORIZZAZIONI, TUTELA DEI LAVORATORI E ALTRI OBBLIGHI NORMATIVI
Prima dell'inizio dell’esecuzione contrattuale, l’OE aggiudicatario deve richiedere e ottenere tutte le eventuali prescritte licenze e autorizzazioni per l’espletamento di quanto richiesto dal presente documento. L’OE aggiudicatario deve altresì osservare gli obblighi derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che sopravvenga in corso52
di esecuzione contrattuale per la tutela materiale dei lavoratori. L’OE aggiudicatario deve in ogni momento, a semplice richiesta della stazione appaltante, dimostrare di avere ottemperato a tali obblighi.
Per tutta la durata del contratto nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra il committente ed il personale addetto all’espletamento delle prestazioni assunto e/o impiegato dall’OE aggiudicatario. Pertanto, il rapporto contrattuale di tutto il personale adibito al servizio appaltato, escluso il personale assegnato dalla stazione appaltante, intercorrerà esclusivamente con l’OE aggiudicatario. Quest’ultimo riconosce che la SA risulta estranea a qualsiasi vertenza economica o giuridica tra la stesso OE aggiudicatario ed il proprio personale dipendente.
Nel caso di contravvenzioni o sanzioni che dovessero essere poste a carico della stazione appaltante per inadempienze, o comunque per responsabilità sussistenti in capo all’OE aggiudicatario, questi deve provvedere all’immediato e totale rimborso a favore della stazione appaltante. In caso contrario, la SA incamera il deposito cauzionale richiedendone poi la ricostituzione nella misura prevista.
Nell’esecuzione del contratto, l’OE aggiudicatario e gli eventuali subappaltatori devono osservare le norme e prescrizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dell’art 30 del D.Lgs. 50/2016.
La stazione appaltante precisa in ogni caso che ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, commi 1 e 3, del D.L. 20 marzo 2014, n. 34, recante “Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese”, a decorrere dalla data di entrata in vigore di apposito decreto attuativo, la verifica della regolarità contributiva nei confronti di Inps, Inail e Casse Edili avverrà in modalità esclusivamente elettronica e in tempo reale mediante apposita interrogazione. L’esito della interrogazione ha validità di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), fatta eccezione per il ipotesi di esclusione individuate dall’apposito decreto attuativo.
In ottemperanza all’art. 30, comma 6, D.Lgs 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5 del medesimo articolo, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
Decorso infruttuosamente detto termine, ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’OE aggiudicatario. In caso di formale contestazione delle richieste, la stazione appaltante provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti, previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 L. 241/1990.
Al fine di garantire il pieno rispetto della tutela retributiva, è fatto obbligo all’OE aggiudicatario di trasmettere annualmente una relazione del proprio collegio sindacale, nonché dell’eventuale subappaltatore, che attesti l’avvenuto assolvimento, nel corso dell’anno, degli obblighi retributivi nei confronti del personale dipendente. In caso di RTI/consorzio ordinario/imprese riunite in rete nella forma di unione costituita, la mandataria deve farsi carico di trasmettere, unitamente alla propria, la relazione del collegio sindacale delle altre imprese partecipanti all’RTI/consorzio/ imprese riunite in rete nella forma di unione costituita. Il mancato adempimento dell’obbligo di trasmissione della relazione del collegio sindacale attestante la regolarità retributiva comporta la sospensione, da parte della stazione appaltante, dei pagamenti inerenti le prestazioni rese.
ART. 18 - STIPULA DELL’ACCORDO QUADRO
Il contratto di AQ sarà concluso e stipulato in una delle forme previste dall’art. 32 c.14 D.Lgs. 50/2016. 53
Il contratto è stipulato dal Direttore dell’U.O. Acquisti Aziendali (ovvero, in assenza del Direttore dell’U.O. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, dal ruolo dirigenziale formalmente incaricato dello svolgimento delle funzioni vicarie), trascorso il termine dilatorio di cui all'art. 32
c.9 D.Lgs. 50/2016 ed in esito alla verifica del possesso di tutti i requisiti richiesti. Qualora entro i termini previsti dalla legge non siano pervenuti da parte delle amministrazioni competenti e interpellate, tutti i riscontri relativi agli accertamenti ai fini della verifica di cui all’art. 32 c. 7 del D. Lgs. 50/2016, è facoltà dell'amministrazione procedere comunque alla stipulazione del contratto. In ogni caso, l’efficacia del contratto eventualmente stipulato è subordinata all’esito positivo dei controlli imposti dalla normativa vigente (condizione legale), sicché il mancato esito positivo dei controlli ha effetto sull’esistenza inter partes del contratto.
Il contratto di AQ è stipulato entro 60 gg. dall’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva, e comunque non prima della scadenza del termine dilatorio di cui all’art. 32, c. 9, D.Lgs. 50/2016, ossia non prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ovvero non prima del decorso del termine previsto dal successivo c. 11 del medesimo articolo in caso di presentazione di ricorso avverso l’aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare, fatta salva, decorsi tali termini, l’eventuale motivata esigenza di esecuzione anticipata del contratto, stabilita con provvedimento ad hoc.
Il contratto di AQ stipulato successivamente alla esecuzione anticipata ratifica tale fase, producendo effetti ed essendo decorrente, dalla data di effettivo avvio dell’esecuzione.
Qualora il contratto, per motivi espressi in apposito provvedimento, non possa poi addivenire a formale stipula, la SA corrisponderà il corrispettivo emergente dalla procedura di gara, corrispondente alle attività svolte, ai sensi dell’art. 32, c. 8, D.Lgs. 50/2016.
Sono a carico dell’OE aggiudicatario tutte le spese inerenti al contratto, fra cui - a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo -, diritti di qualsiasi natura, onorari, imposta di bollo, imposta di registro in tutti i casi, compreso quello di registrazione volontaria in misura fissa.
ART. 19 - FATTURAZIONE, PAGAMENTO E CESSIONE DEL CREDITO
FATTURAZIONE
Tutte le fatture e i documenti contabili (es. i documenti di trasporto) emessi devono essere intestati a:
Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna Sede legale e operativa: xxx Xx Xxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxx (XX) Codice fiscale e partita IVA: 02483810392
Al fine di poter procedere alla corretta registrazione e liquidazione delle fatture, è indispensabile che le stesse siano tenute distinte con riferimento agli ordini se effettuati dalle quattro sedi operative di Forlì, Cesena, Rimini e Ravenna.
Ai sensi e per gli effetti dell’art.1, commi da 209 a 213, Legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse all’Azienda USL esclusivamente in formato elettronico, attraverso il sistema di interscambio (SDI).
Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture: AZIENDA USL DELLA ROMAGNA - I.P.A. Unico per tutte le sedi operative: codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) 0L06J9
Il mancato rispetto delle disposizioni non consentirà il regolare pagamento delle fatture, che saranno restituite al fornitore stesso. Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture delle Aziende Sanitarie afferenti il SAM contattare: Azienda54
Usl della Romagna U.O. Bilancio e Flussi finanziari delle sedi operative di: Cesena (tel. 0000-000000), Forlì (tel. 0000 000000), Rimini (tel. 0000 000000), Ravenna (tel.
0000 000000).
Le fatture devono tassativamente indicare i seguenti elementi:
1. numero dell’ordine aziendale;
2. numero e data del DDT;
3. dettaglio merce consegnata/servizio prestato;
4. il codice identificativo di gara (CIG), tranne nei casi di esclusione dall'obbligo di cui alla L. 136/2010;
5. (eventuale) il codice unico di progetto (CUP), se riportato in ordine.
La fatturazione del servizio dovrà avvenire a cadenza mensile per gli oggetti dal n. 1 al
n. 41 e a cadenza trimestrale per gli oggetti dal n. 42 al n. 51; in caso di RTI la stazione appaltante favorisce la fatturazione unica emessa dalla mandataria.
Qualora la modalità di fatturazione dovesse variare in corso di esecuzione del contratto, queste saranno prontamente comunicate e il fornitore dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite.
PAGAMENTI
La SA procede ai pagamenti delle fatture secondo quanto disposto dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, così come modificato dal X.Xxx. 9 novembre 2012, n. 192 e interpretato dal Ministero dello Sviluppo Economico 23 gennaio 2013, prot. n. 1293 e dall’art. 24 L. 30 ottobre 2014, n. 161.
In nessun caso, ivi compresi eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l’OE aggiudicatario può sospendere l’esecuzione del servizio, ferme restando le tutele accordate dagli art. 3 e 6 D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Qualora il fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, resta facoltà dell’U.O. Acquisti Aziendali risolvere il contratto mediante unilaterale dichiarazione comunicata con lettera AR, con conseguente addebito di tutti i danni subiti e subendi.
Si precisa che, a seguito di adesione, alla Convenzione Intercent-Er per l’affidamento del “Servizio di Tesoreria per le Aziende Sanitarie della Regione Xxxxxx Xxxxxxx, si riportano le seguenti condizioni economiche a carico del fornitore:
Bonifici a fornitori con conti sul Tesoriere: nessuna commissione Bonifici a fornitori su Istituti di Credito diversi:
· Per pagamenti fino a 1.000: nessuna commissione
· Per pagamenti tra 1.000,01 e 10.000,00: € 3,00 di commissione a bonifico a carico del beneficiario
· Per pagamenti oltre 10.000,00: € 5,00 di commissione a bonifico a carico del beneficiario
Si informa che l'Azienda USL della Romagna (Codice Fiscale e Partita IVA 02483810392) rientra nel regime di cui all'art. 17-ter d.P.R. 633/72, così come modificato dalla Legge 190/2014 (split payment). Pertanto, a decorrere dal 01/01/2015, tutte le fatture relative alla fornitura di beni e servizi devono essere emesse nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla citata normativa. Nella fattura deve essere inserita l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI", così come disposto dall'art. 2 del decreto MEF del 23/01/2015. L’Azienda USL della Romagna provvede al pagamento della fattura al fornitore al netto dell'IVA, procedendo successivamente al versamento all'erario dell'IVA esposta in fattura.
Forma dell’ordine di consegna e del documento di trasporto.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 23-quarter, x. 0, xxxxx X.X. Xxxxxx-Xxxxxxx 24/05/2004, n. 11 e s.m.i, nonché della conseguente D.G.R. 23 marzo 2015, n. 287, le Aziende e gli enti del SSR a partire dal 30 giugno 2016, sono tenuti ad emettere gli55
ordini esclusivamente in forma elettronica, attraverso il Sistema Regionale per la dematerializzazione del ciclo passivo degli acquisti (SiCiPa- ER), pertanto l’operatore economico si impegna a ricevere ordini elettronici e ad inviare documenti di trasporto elettronici attraverso il SiCiPa-ER, secondo le modalità previste dalle disposizioni inerenti alle modalità per la gestione del nodo telematico di interscambio della Regione Xxxxxx Xxxxxxx (NoTI-ER) e per la sua utilizzazione (art. 23–ter, c. 3, L.R. 11/2004 e
D.G.R. 1484/2014) e, comunque, ad adempiere tempestivamente alle linee guida che potranno essere impartite a livello regionale e/o nazionale anche in corso di esecuzione contrattuale.
L’aggiudicatario, dovrà fornire agli uffici ordini aziendali, indicazione sull’Access Point provider di cui intende avvalersi per la gestione del ciclo passivo informatizzato riferito al ricevimento di ordini elettronici ed alla emissione di DDT informatizzati verso l’AUSL della Romagna. L’aggiudicatario dovrà, inoltre, indicare se intende avvalersi delle modalità semplificate di ricezione ordini e invio DDT tramite la piattaforma di e- Procurement e in questo caso dovrà fornire il Partecipant ID ottenuto al termine della registrazione al servizio.
Si precisa, inoltre, che:
- Accettazione della merce in caso di arrivo di DDt solo elettronico: tutti i DDt elettronici devono essere considerati accettati con riserva;
- Riferimento Amministrazione: i fornitori dovranno acquisire, quando valorizzato, il valore che potranno trovare nell’ordine indicato come “Riferimento Amministrazione” e riportarlo nella susseguente fattura. Il Riferimento Amministrazione potrà essere valorizzato sia nell’ordine tradizionale, cartaceo, sia nell’ordine informatico secondo specifiche PEPPOL. Per quest’ultimo caso si rimanda al sito dell’Agenzia Intercent- ER: xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxx-xx-xxxxxxxxxxxx- elettronica/supporto-alluso, dove alla sezione “FAQ” è descritta questa possibilità di compilazione del tracciato dell’ordine secondo specifiche PEPPOL. Tale valore, quando presente, dovrà essere riproposto dal fornitore in fattura nel “tag XML” 1 .2.6
<Riferimento Amministrazione> del tracciato fattura PA.
CESSIONE DEI CREDITI
La cessione dei crediti derivanti dal contratto è ammessa secondo le modalità di cui all’art. 106 c. 13 D.Lgs. 50/2016, fermo restando l’onere a carico del cessionario di ottemperare agli obblighi imposti dall’art. 3, L. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari (Avcp, determinazione 7 luglio 2011, n. 4). La cessione dei crediti è efficace ed opponibile alla stazione appaltante solo qualora quest’ultima non abbia espresso il rifiuto mediante comunicazione notificata al cedente ed al cessionario entro 45 giorni dall’avvenuta notifica della cessione.
COMPARTECIPAZIONE UTENTE/COMUNE
Tenuto conto che i percorsi assistenziali semi-residenziali e residenziali di cui al DPCM 12.01.2017 prevedono l'erogazione congiunta di attività e prestazioni afferenti all'area sanitaria e all'area dei servizi sociali, nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx’XX l’Azienda USL si riserva di applicare, senza oneri aggiuntivi a carico della SA e senza alcun incremento della tariffa aggiudicata, le disposizioni che la Regione emanerà in esito al percorso valutativo dell’impatto economico e organizzativo derivante dall’applicazione dell’art. 33, comma 4 del medesimo Decreto, finalizzato al graduale adeguamento della quota di compartecipazione ai LEA da parte del cittadino e, in subordine, del Comune.
Inoltre nel corso del periodo di validità dell’accordo quadro l’Azienda Usl si riserva la facoltà di richiedere agli OE aggiudicatari di provvedere, senza oneri aggiuntivi a carico della SA e senza alcun incremento della tariffa aggiudicata, alla riscossione della quota di compartecipazione del cittadino, e in subordine del Comune, in relazione alla spesa dell’assistenza residenziale sociosanitaria, se ed in quanto dovuta.
ART. 20 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ IN CAPO ALL’AGGIUDICATARIO
L’OE aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dello stesso OE aggiudicatario quanto dell’Azienda USL e/o di terzi, in virtù dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.
Sarà, pertanto, a carico dell’OE aggiudicatario il risarcimento di qualsiasi danno arrecato a cose e persone nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, con la previsione che l’Azienda USL debba essere considerata terza a tutti gli effetti ed esonerata da ogni responsabilità.
A tal fine l’OE aggiudicatario, dovrà essere in possesso di adeguata polizza con primario Assicuratore e mantenerla in vigore per tutta la durata del contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente contratto come previsto all’art.
del capitolato tecnico.
Qualora l’OE aggiudicatario non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, l’operatività della copertura assicurativa, il contratto di AQ si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
ART 21 - FORO COMPETENTE
Per ogni controversia concernente l'interpretazione, applicazione od esecuzione del futuro contratto è esclusivamente competente il foro presso cui ha sede l’Azienda USL della Romagna.
ART. 22- INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. N.196/2003
Ai sensi dell’art. 13, c. 1, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito della presente procedura di gara è operato nel rispetto della privacy e degli obblighi di riservatezza. Il trattamento dei dati si svolge nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con pericolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
Finalità e modalità del trattamento
Il trattamento dei dati è finalizzato all’espletamento della procedura di gara, nonché delle attività ad essa correlate e/o conseguenti e/o imposte dalla normativa vigente. In relazione alla descritta finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette, e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. I dati possono essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. Il conferimento dei dati
è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura per l’affidamento della fornitura oggetto di gara; pertanto, la loro mancata indicazione
può precludere l’effettuazione della relativa istruttoria, fermo restando quanto previsto dal presente documento.
Comunicazione e diffusione
La comunicazione e la diffusione dei dati possono avvenire solo se previste da norme di legge o di regolamento o, qualora risultino necessarie, per lo svolgimento di attività istituzionali e più precisamente nei confronti di:
· altre amministrazioni pubbliche, i cui dati possono essere comunicati per adempimenti procedimentali;
· autorità giudiziaria che ne faccia richiesta;
· altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa;
· legali incaricati per la tutela della stazione appaltante in sede giudiziaria;
· soggetti pubblici o privati con cui si intrattengono rapporti per la fornitura di beni, servizi, o di prestazioni sanitarie, ivi compresi quelli che svolgono attività strettamente correlate all’esercizio di professioni sanitarie o che gestiscono reti informatiche, nonché associazioni od organizzazioni di volontariato;
· personale interno od esterno all’amministrazione che ricopre il ruolo di “responsabile” o di “incaricato” del trattamento;
· negli altri casi previsti dalla legge o da regolamenti.
Titolare
Per la presente gara il titolare del trattamento dei dati è l’Azienda USL della Romagna, legalmente rappresentata dal Direttore Generale pro-tempore, con sede legale in xxx xx Xxxxxxx, 0 - Xxxxxxx. Il Responsabile del trattamento dei dati è individuato, con delibera n. 343 del 15/07/2016 nel Direttore dell’UO Acquisti Aziendali.
Diritti dell’interessato
A seguito del trattamento dei dati, si possono esercitare i diritti previsti dall’art. 7 D.Lgs. 196/03; Più precisamente, l’interessato può conoscere i dati trattati, nonché può richiedere l’aggiornamento, la rettificazione e, ove abbia interesse, l’integrazione nonché le altre prerogative previste dalla legge.
ART. 23 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Nell’esecuzione del servizio, l’OE aggiudicatario deve adempiere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136 e dagli artt. 6 e 7, D.L. 12 novembre
2010, n. 187 (convertito con modificazioni nella Legge 17 dicembre 2010, n. 217), in tema di tracciabilità dei flussi finanziari; deve, in particolare, utilizzare uno o più conti co rrenti bancari o postali, accesi esclusivamente presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, a tutti i movimenti finanziari ed a tutte le transazioni relativi al servizio in oggetto, che devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati devono essere comunicati al committente prima della sottoscrizione del contratto e comunque entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente appalto. Entro gli stessi termini devono essere comunicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il mancato utilizzo, da parte dell’O Eaggiudicatario del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto relativo al servizio in contesto, con incameramento della cauzione definitiva.
L’OE aggiudicatario è altresì obbligato ad informare il committente e la Prefettura -
Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente, in merito ad eventuali inadempimenti della propria controparte (subappaltatore e/o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché della conseguente risoluzione del rapporto contrattuale prevista, come da art. 3, c. 8, L. 136/2010.
L’OE aggiudicatario si impegna inoltre ad inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti eventualmente sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla fornitura aggiudicata, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine della verifica di tale adempimento, e in ottemperanza a quanto disposto con determinazione Avcp 7 luglio 2011, n. 4, è fatto obbligo all’aggiudicatario di trasmettere alla stazione appaltante copia conforme all’originale di tali contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla fornitura oggetto della presente gara.
Al fine dell’adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, in ogni documento fiscale, nonché in ogni bonifico bancario o postale o in ogni altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni,58
deve essere riportato, in relazione a ciascuna transazione finanziaria legata ai prodotti di cui al presente appalto, il codice CIG.
In caso di aggiudicazione ad imprese raggruppate in RTI, ciascun componente del RTI è tenuto ad osservare in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti gli obblighi derivanti dalla L. 136/2010, anche al fine di non interrompere la concatenazione dei flussi tracciati tra stazione appaltante e singoli subcontraenti. Pertanto, la mandataria deve rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità che saranno altresì inserite nel contratto di mandato. Le medesime condizioni valgono in relazione ai consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 45, c.
2, lett. e), D. Lgs. 50/2016.
ART. 24 - OBBLIGHI E SPESE DI PUBBLICITA’
In ottemperanza agli obblighi di pubblicità imposti dalla normativa vigente in materia (artt. 72, 73 D.lgs 50/2016 e da ultimo Decreto-Legge 244/2016 art. 9 c.4), la stazione appaltante ha trasmesso il presente bando per la pubblicazione:
1. all’Ufficio pubblicazioni dell’Unione Europea per la pubblicazione in GUUE;
2. alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
e, al fine di dare piena e massima attuazione ai principi di pubblicità e trasparenza (art. 73 D.Lgs. 50/2016), la stazione appaltante provvederà altresì a pubblicare l'estratto del bando relativo alla presente gara su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale e n. 2 quotidiani a diffusione locale, ed in particolare:
x. Xxxx ed Appalti Pubblici - nazionale
b. QN – nazionale;
c. Il Resto del Carlino – ed. locale Ravenna;
d. Il Resto del Carlino – ed. locale Cesena;
oltre ad avere pubblicato la documentazione di gara – incluso il bando - sul suo profilo committente: xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx-xxxxxx/xxxx.
Ai sensi della normativa vigente e per gli effetti dell’art. 34, comma 35, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (L. 221/2012 di conversione), recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie speciale “contratti pubblici”, nonché le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo, del comma 7 dell’art. 66 del D.Lgs. 163/2016 (quotidiani), sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
Tali spese, relativamente all’appalto in oggetto, ammontano complessivamente e presuntivamente ad € 3.341,19 (IVA, marche, diritti fissi ed altri oneri inclusi).
A tal fine, la stazione appaltante trasmetterà agli aggiudicatari specifica richiesta di rimborso. Il mancato rimborso delle spese di pubblicazione sostenute non preclude la stipula del contratto ma, in ogni caso, la stazione appaltante può: (a) in occasione del primo pagamento eseguito a favore dell’aggiudicatario, effettuare una ritenuta corrispondente all’ammontare del rimborso dovuto con contestuale emissione di nota di debito, oppure (b) incamerare la cauzione definitiva.
ART. 25 - SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi
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a corredo dell’offerta [ad esempio: garanzia provvisoria, contratto di avvalimento aventi data certa anteriore alla data di scadenza delle offerte, etc.].
Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non superiore a dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla stazione appaltante l’eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio.
In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
ART. 26 - OBBLIGHI DI INTEGRITA’ E DI AMMINISTRAZIONE APERTA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, c. 17, L. 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, la mancata sottoscrizione e/o il mancato rispetto del patto di integrità allegato al presente documento costituiscono causa di esclusione dalla gara. Il patto d’integrità costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento.
In armonia con la suddetta L. 6 novembre 2012, n. 190, con la sottoscrizione del contratto, l’appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:
1. rispetta incondizionatamente i vincoli imposti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, in tema di “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165”. A tal fine, la stazione appaltante precisa che nel contratto sarà contenuta apposita clausola in merito al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, applicabile all’operatore economico aggiudicatario ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, c. 3 del medesimo Regolamento;
2. rispetta incondizionatamente i vincoli imposti dal “Codice di comportamento dell’Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna”, approvato con deliberazione del Direttore Generale AUSL della Romagna 56/2014 e integrato con deliberazione del Direttore Generale AUSL della Romagna 701/2014. A tal fine, la stazione appaltante precisa che:
· detto Codice di comportamento è pubblicato sul sito internet aziendale xxx.xxxxxxxxxxx.xx - sezione “Amministrazione trasparente”, da cui può essere liberamente consultato e scaricato; in ogni caso, ciascun operatore economico può chiederne la trasmissione al fine della presentazione dell’offerta rivolgendosi via e-mail al RUP;
· nel contratto sarà contenuta apposita clausola in merito al rispetto del Codice di comportamento specifico dell’Azienda USL della Romagna, in capo ai dipendenti dei fornitori che svolgano la propria attività all’interno o per conto dell’Azienda USL della Romagna;
3. riconosce che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la stipula del contratto;
4. riconosce di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, xxx comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la stipula del contratto;
5. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro, regali o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
Qualora non risulti conforme al vero quanto riconosciuto ai sensi del precedente disposto, ovvero l’appaltatore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del contratto, lo stesso si intende risolto di diritto inter partes ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. e dell’art. 2, c. 3, D.P.R. 62/2013, per fatto e colpa60
dell’appaltatore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
In ottemperanza ai principi di amministrazione trasparente, la stazione appaltante assicura la trasparenza dell'attività amministrativa mediante la pubblicazione, nel sito web istituzionale, delle informazioni relative ai procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a servizi e forniture, di cui al
D. Lgs. 50/2016. A tal fine, la stazione appaltante tiene conto:
(a) delle modalità individuate dall’art. 1, commi 15, 1 6 e 32, L. 6 novembre 2012, n. 190, recante “ Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; (b) dell’art. 37, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; (c) delle indicazioni interpretative fornite dal Garante per la protezione dei dati personali, ivi incluso il parere 7 febbraio 2013, n. 49; (d) delle indicazioni interpretative fornite dall’Avcp, dalla Civit/Anac, dal Dipartimento della Funzione Pubblica e/o dalle autorità governative; (e) degli eventuali provvedimenti emessi dalla Regione Xxxxxx-Romagna in materia.
In particolare, la stazione appaltante pubblica nel proprio sito web istituzionali:
· la struttura proponente;
· l'oggetto del bando identificato dal CIG (ovvero del lotto identificato dal CIG), e la procedura di scelta del contraente;
· l'elenco degli operatori economici partecipanti alla procedura di scelta del contraente, ovvero codice fiscale, ragione sociale e ruolo degli stessi (in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti);
· l'aggiudicatario, ovvero codice fiscale, ragione sociale e ruolo degli stessi (in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti);
· l'importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza e al netto dell’IVA;
· i tempi di completamento del servizio o fornitura oggetto di appalto (data di effettivo inizio e data di ultimazione);
· l'importo delle somme liquidate
Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. La stazione appaltante trasmette altresì in formato digitale tali informazioni all'ANAC, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 26, D.L. 21 giugno 2013, n. 69.
ART. 27 - FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE, PROCEDURE CONCORSUALI
In caso di scioglimento o di liquidazione dell’operatore economico aggiudicatario, l’Azienda USL ha il diritto di pretendere tanto la risoluzione del contratto da parte del soggetto in liquidazione, quanto la continuazione dello stesso da parte di quello subentrante.
In caso di fallimento o di ammissione a procedure concorsuali, il contratto si ritiene risolto di diritto a partire dal giorno della dichiarazione di fallimento o di ammissione alle procedure concorsuali, fatto salvo il diritto dell’Azienda USL di rivalersi sulla cauzione e sui crediti maturati per il risarcimento delle maggiori spese conseguenti alla cessazione del servizio.
In caso di fallimento dell’operatore economico aggiudicatario, la stazione appaltante può interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento della parte residua di fornitura. Si procede all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore
offerente escluso l’originario aggiudicatario. L’eventuale affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
ART. 28 - NORME DI RINVIO.
Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si intendono richiamati:
⮚ il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (ovvero “Codice dei Contratti Pubblici”), come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
⮚ il codice civile;
⮚ la normativa vigente in tema di attività contrattuale.
Il Responsabile del procedimento Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx | U.O. ACQUISTI AZIENDALI IL DIRETTORE Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx |
L’OPERATORE ECONOMICO Letto, approvato e sottoscritto per accettazione: (Timbro e firma del legale rappresentante) (firma) |