GARANZIA PROVVISORIA A CORREDO DELL’OFFERTA. L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, compresi i costi per la sicurezza derivanti da interferenze, e precisamente di importo pari ad € 198.440,00 (centonovantottomilaquattrocentoquaranta/00), salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese in caso di avvalimento. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - codice IBAN XX00X0000000000000000000000. In tale caso si prega di indicare il titolo della gara per cui si concorre e il numero di conto corrente e gli estremi della banca presso cui l’ASI dovrà restituire la cauzione provvisoria versata, al fine di facilitare lo svincolo della medesima; c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx- nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 1) essere intestata, a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE; 2) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze; 3) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 4) prevedere espressamente: a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; c. l’operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; d. la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 103 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell’art. 103, co.1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato; e. essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, co. 5 del Codice, su richiesta dell’ASI nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme: a) originale informatico, ai sensi dell’articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005; c) in duplicato informatico dell’originale informatico conforme alle disposizioni dell’articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005. In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l’avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell’operatore economico che ha operato il versamento stesso. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle seguenti condizioni: a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, co. 2, lett. e) del Codice o di aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso delle predette certificazioni; b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui le predette certificazioni siano possedute dal consorzio/aggregazione di imprese di rete. La mancata presentazione della garanzia provvisoria – a condizione che la garanzia sia stata già costituita prima della presentazione dell’offerta – la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata reintegrazione potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, co. 9 del Codice. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 93, co. 9 del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
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GARANZIA PROVVISORIA A CORREDO DELL’OFFERTA. L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, compresi i costi per la sicurezza derivanti da interferenze, e precisamente di importo pari ad € 198.440,00 4.706.114,29 (centonovantottomilaquattrocentoquaranta/00quattromilionisettecentoseimilacentoquattordici/29 euro), salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese in caso di avvalimento. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - codice IBAN XX00X0000000000000000000000. In tale caso si prega di indicare il titolo della gara per cui si concorre e il numero di conto corrente e gli estremi della banca presso cui l’ASI dovrà restituire la cauzione provvisoria versata, al fine di facilitare lo svincolo della medesima;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx- nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) essere intestata, a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE;
2) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;
3) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
4) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. l’operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
d. la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 103 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell’art. 103, co.1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato;
e. essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, co. 5 del Codice, su richiesta dell’ASI nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:
a) originale informatico, ai sensi dell’articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;
c) in duplicato informatico dell’originale informatico conforme alle disposizioni dell’articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005. In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l’avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell’operatore economico che ha operato il versamento stesso. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle seguenti condizioni:
a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, co. 2, lett. e) del Codice o di aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso delle predette certificazioni;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui le predette certificazioni siano possedute dal consorzio/aggregazione di imprese di rete. La mancata presentazione della garanzia provvisoria – a condizione che la garanzia sia stata già costituita prima della presentazione dell’offerta – la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata reintegrazione potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, co. 9 del Codice. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 93, co. 9 del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
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GARANZIA PROVVISORIA A CORREDO DELL’OFFERTA. L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, compresi i costi per la sicurezza derivanti da interferenze, e precisamente di importo pari ad € 198.440,00 45.900,00 (centonovantottomilaquattrocentoquaranta/00quarantacinquemilanovecento/00), salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese in caso di avvalimento. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - codice IBAN XX00X0000000000000000000000. In tale caso si prega di indicare il titolo della gara per cui si concorre e il numero di conto corrente e gli estremi della banca presso cui l’ASI dovrà restituire la cauzione provvisoria versata, al fine di facilitare lo svincolo della medesima;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx- nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) essere intestata, a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE;
2) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;
3) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
4) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. l’operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
d. la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 103 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell’art. 103, co.1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato;
e. essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, co. 5 del Codice, su richiesta dell’ASI nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:
a) originale informatico, ai sensi dell’articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;
c) in duplicato informatico dell’originale informatico conforme alle disposizioni dell’articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005. In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l’avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell’operatore economico che ha operato il versamento stesso. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle seguenti condizioni:
a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, co. 2, lett. e) del Codice o di aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso delle predette certificazioni;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui le predette certificazioni siano possedute dal consorzio/aggregazione di imprese di rete. La mancata presentazione della garanzia provvisoria – a condizione che la garanzia sia stata già costituita prima della presentazione dell’offerta – la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata reintegrazione potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, co. 9 del Codice. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 93, co. 9 del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
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GARANZIA PROVVISORIA A CORREDO DELL’OFFERTA. L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da corredata da:
1. una garanzia Garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 comma 1 del Codice, pari al 22 % dell’importo complessivo dell’appalto, compresi i costi per la sicurezza derivanti da interferenze, del valore a base di gara (€ 73.089,00) e precisamente di importo pari ad € 198.440,00 (centonovantottomilaquattrocentoquaranta/00), 1.461,78 salvo quanto previsto all’art.93, comma 7 del Codice.
2. una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 7 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle micro imprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo d.lgs. 6 settembre 2011, n.159n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la garanzia è svincolata automaticamente al momento mancata produzione della sottoscrizione documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese in caso mendacirese nell’ambito dell’avvalimento e la mancanza dei requisiti prescritti, che compromettono la serietà e l’affidabilità dell’offerta e pregiudicano il corretto svolgimento della procedura di avvalimentogara e ogni mancato adempimento di obbligo derivante dalla partecipazione alla presente procedura. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - codice IBAN XX00X0000000000000000000000. In tale caso si prega di indicare il titolo della gara per cui si concorre e il numero di conto corrente e gli estremi della banca presso cui l’ASI dovrà restituire la cauzione provvisoria versata, al fine di facilitare lo svincolo della medesima;
c. fideiussione costituita da Fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del CodiceCodice e dev’essere intestata al Comune di Lodi – Piazza broletto 1 – 26900 Lodi. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: - • xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx - • xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx- nonlegittimati/• xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx/ Intermediari_non_abilitati.pdf - • xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) . contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantiti;
2. essere intestata, a pena di esclusione, intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete temporaneo o consorzi ordinari consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
2) 3. Ai sensi dell’art. 93 c. 8 bis D.Lgs. 50/2016 e xx.xx. Le garanzie fideiussorie devono essere conforme conformi allo schema tipo (approvato D.M. 19/01/2018, N. 31) di cui all’articolo 103, comma 9 “ Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal presente codice sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze”;
3) 4. avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
4) 5. prevedere espressamente:
a. : • la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. ; • la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. l’operatività ; • la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
d. la dichiarazione contenente 6. contenere l’impegno a rilasciarerilasciare la garanzia definitiva, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 103 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell’art. 103, co.1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante ove rilasciata dal relativo certificatomedesimo garante;
e. 7. essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, co. comma 5 del Codice, su richiesta dell’ASI della stazione appaltante per ulteriori giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono fideiussione dovrà essere sottoscritte da un soggetto prodotta: • in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:
a) originale formato elettronico firmato digitalmente sia dal fideiussore che dal concorrente; • mediante documento informatico, ai sensi dell’articolo dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, 2005 n. 82, sottoscritto 82,sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
b) in ; • mediante copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’articolo dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;
c. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) in duplicato informatico dell’originale informatico conforme alle disposizioni dell’articolo 23-bis ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.lgsd.lgs. n.82/200582/2005). • mediante copia informatica di documento analogico (scansione del documento originale cartaceo), firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma del Garante. In caso di bonifico richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che attesti l’avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell’operatore economico che ha operato il versamento stessoabbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si possono ottenere alle seguenti condizioniottiene:
a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, consorzio ordinario di concorrenti dei soggetti di cui all’art. 45, co. comma 2, lett. d), e) ), f), g), del Codice o di aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; In caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o il consorzio ordinario siano in possesso delle predette certificazioni;raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento.
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia si ottengono nel caso in di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui le predette certificazioni siano possedute dal consorzioall’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/aggregazione di imprese di reteo delle consorziate. La È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria – e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che la garanzia sia stata siano stati già costituita costituiti prima della presentazione dell’offerta – dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicateindicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, oppure carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la mancata reintegrazione potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, co. 9 del Codicesottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 6, del Codice, la garanzia cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 93, co. 9 comma 9, del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
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Samples: Concession Agreement
GARANZIA PROVVISORIA A CORREDO DELL’OFFERTA. L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appaltodel progetto, compresi i costi per la sicurezza derivanti da interferenze, e precisamente di precisamente:
LOTTO 1: importo pari ad € 198.440,00 367.347,00 (centonovantottomilaquattrocentoquaranta/00trecentosessantasettemilatrecentoquarantasette/00 euro) salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.
LOTTO 2: importo pari ad € 1.591.837,00 (unmilionecinquecentonovantunomilaottocentotrentasette/00 euro), salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese in caso di avvalimento. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - codice IBAN XX00X0000000000000000000000. In tale caso si prega di indicare il titolo della gara per cui si concorre e il numero di conto corrente e gli estremi della banca presso cui l’ASI dovrà restituire la cauzione provvisoria versata, al fine di facilitare lo svincolo della medesima;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx- nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) essere intestata, a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE;
2) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;
3) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
4) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. l’operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
d. la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appaltodel PPP, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 103 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell’art. 103, co.1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato;
e. essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, co. 5 del Codice, su richiesta dell’ASI nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:
a) originale informatico, ai sensi dell’articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;
c) in duplicato informatico dell’originale informatico conforme alle disposizioni dell’articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005. In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l’avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell’operatore economico che ha operato il versamento stesso. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle seguenti condizioni:
a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, co. 2, lett. e) del Codice o di aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso delle predette certificazioni;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui le predette certificazioni siano possedute dal consorzio/aggregazione di imprese di rete. La mancata presentazione della garanzia provvisoria – a condizione che la garanzia sia stata già costituita prima della presentazione dell’offerta – la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata reintegrazione potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, co. 9 del Codice. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 93, co. 9 del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
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Samples: Partenariato Pubblico Privato
GARANZIA PROVVISORIA A CORREDO DELL’OFFERTA. L’offerta è corredata, a pena di esclusione, dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, compresi i costi per la sicurezza derivanti da interferenze, e precisamente provvisoria di importo pari ad € 198.440,00 a €. 500,00 (centonovantottomilaquattrocentoquaranta/00)cinquecento) da prestarsi, salvo quanto previsto all’art. 93a scelta dell’offerente, comma 7 del Codice. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario nelle forma della cauzione o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contrattofideiussione.
6.1. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese in caso di avvalimento. La garanzia provvisoria è cauzione potrà essere costituita, a scelta del concorrentedell’offerente:
a. a) in contanti, mediante versamento in valuta legale sul seguente codice IBAN: XX00X 00000 00000 XX0000000000, della Banca Carim S.p.a., Xxx Xxxxxxxx x. 00, Xxxxxx, intestato a INPS Direzione Provinciale di Rimini; ovvero,
b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende
b. fermo restando il limite all’utilizzo 6.2. La fideiussione potrà essere costituita, a scelta dell’offerente, da polizza assicurativa, o da atto di fideiussione bancaria, ovvero atto di fideiussione rilasciato da un intermediario finanziario (del contante quale devono essere riportati gli estremi di iscrizione nell’elenco speciale di cui all’articolo 49, comma l 107 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - codice IBAN XX00X0000000000000000000000. In tale caso si prega di indicare il titolo della gara per cui si concorre e il numero di conto corrente e gli estremi della banca presso cui l’ASI dovrà restituire la cauzione provvisoria versata, al fine di facilitare lo svincolo della medesima;D.Lgs.
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx- nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) essere intestata, a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE;
2) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;
3) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
4) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. l’operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
d. la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 103 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell’art. 103, co.1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato;
e. essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, co. 5 del Codice, su richiesta dell’ASI nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:
a) originale informatico, ai sensi dell’articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;
c) in duplicato informatico dell’originale informatico conforme alle disposizioni dell’articolo 23-bis del D.lgs. n.82/20056.3. In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l’avvenuto versamento raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio, non ancora costituiti, la garanzia dovrà essere intestata in una favore di ciascuna delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell’operatore economico che ha operato il versamento stessoimprese partecipanti al raggruppamento temporaneo di concorrenti o al consorzio, singolarmente specificate.
6.4. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e le modalità della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di cui all’art. 93, comma 7 del Codicequalità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati possedutidel requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
6.5. In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle seguenti condizioni:
a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, consorzio ordinario di Verso i concorrenti di cui all’art. 45, co. 2, lett. e) del Codice o di aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso delle predette certificazioni;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui le predette certificazioni siano possedute dal consorzio/aggregazione di imprese di rete. La mancata presentazione della garanzia provvisoria – a condizione che la garanzia sia stata già costituita prima della presentazione dell’offerta – la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata reintegrazione potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, co. 9 del Codice. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, non aggiudicatari la garanzia provvisoria verrà sarà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 93, co. 9 del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla contestualmente alla comunicazione dell’avvenuta di intervenuta aggiudicazione.,
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Samples: Bando Di Gara
GARANZIA PROVVISORIA A CORREDO DELL’OFFERTA. L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, come definita dall’art(art. 93 del Codice, D.Lgs 50/2016) pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, compresi i costi per la sicurezza derivanti da interferenze, e precisamente dell'appalto = di importo pari ad € 198.440,00 (centonovantottomilaquattrocentoquaranta/00), salvo quanto previsto all’art. 93, Euro 5.040,00 ridotta eventualmente delle percentuali indicate al comma 7 del Codice. Ai sensi dell’art. 9393 del D.Lgs 50/2016, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese in caso di avvalimento. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. alternativamente con le modalità di cui al comma 2 e 3 dell'art. 93 già citato: • Cauzione mediante versamento in contanti, con bonifico o in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati Stato, al corso del giorno di deposito a titolo di pegno presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende Aziende autorizzate, a titolo di pegno, ovvero: • Fideiussione a favore della stazione appaltante; il valore deve essere dell’Amministrazione Aggiudicatrice e conforme allo schema tipo 1.1 allegato al corso D.M. N° 123 del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante 12/03/2004, valida per almeno 180 giorni dalla data di cui all’articolo 49presenta- zione dell’offerta. Per tutte le modalità è richiesta una unita DICHIARAZIONE di un istituto bancario, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - codice IBAN XX00X0000000000000000000000. In tale caso si prega o di indicare il titolo della gara per cui si concorre e il numero una compa- gnia di conto corrente e gli estremi della banca presso cui l’ASI dovrà restituire la cauzione provvisoria versata, al fine assicurazione oppure di facilitare lo svincolo della medesima;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 93107 del D.Lgs.n. 385/1993, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx- nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) essere intestata, a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE;
2) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;
3) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
4) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. l’operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
d. la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrenteConcorrente, una garanzia fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 103 del Codicedefinitiva, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del rilascio del certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell’art. 103, co.1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato;
e. essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, co. 5 del Codice, su richiesta dell’ASI nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:
a) originale informatico, ai sensi dell’articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;
c) in duplicato informatico dell’originale informatico conforme alle disposizioni dell’articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005. In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l’avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell’operatore economico che ha operato il versamento stesso. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle seguenti condizioni:
a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, co. 2, lett. e) del Codice o di aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso delle predette certificazioni;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui le predette certificazioni siano possedute dal consorzio/aggregazione di imprese di rete. La mancata presentazione della garanzia provvisoria – a condizione che la garanzia sia stata già costituita prima della presentazione dell’offerta – la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata reintegrazione potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, co. 9 del Codice. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 93, co. 9 del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazioneesecuzione.
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GARANZIA PROVVISORIA A CORREDO DELL’OFFERTA. L’offerta è L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, cauzione pari al 2% dell’importo complessivo dell'importo dell’appalto, compresi i costi per la sicurezza derivanti da interferenze, e precisamente di importo pari ad € 198.440,00 (centonovantottomilaquattrocentoquaranta/00), salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’artdell'art. 8993 del D.Lgs n. 50/2016. A prescindere dalla forma di costituzione prescelta, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese in caso di avvalimento. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - codice IBAN XX00X0000000000000000000000. In tale caso si prega di indicare il titolo della gara per cui si concorre e il numero di conto corrente e gli estremi della banca presso cui l’ASI dovrà restituire la cauzione provvisoria versata, al fine deve essere corredata dall'impegno di facilitare lo svincolo della medesima;
c. fideiussione bancaria un istituto bancario o assicurativa rilasciata di una compagnia di assicurazioni o da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti intermediari finanziari di cui all’artall'art. 93, comma 3 dei D. Lgs. 50/2016 a rilasciare la fideiussione costituente la cauzione definitiva per l'importo determinato a norma dell'art. 103 del CodiceD. Lgs. In ogni caso50/2016. L'ammontare della cauzione è ridotto nelle percentuali e nei casi previsti dall'art. 93, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo comma 7, del D. Lgs. 50/2016. Per fruire dei benefici della riduzione della cauzione di cui all’artal predetto comma, l'operatore economico deve segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 103, comma 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx- nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In Nel caso di prestazione di garanzia fideiussoriacostituzione della cauzione mediante fideiussione bancaria rilasciata da intermediari finanziari o polizza fidejussoria assicurativa, questa dovrà:
1) essere intestata, a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE;
2) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;
3) dovrà avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la di scadenza della presentazione dell’offerta;
4) dell'offerta. La fideiussione bancaria o rilasciata da intermediari finanziari o Ia polizza fidejussoria assicurativa dovrà espressamente prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale principale, la rinuncia all'eccezione di cui all’art. 1944 all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. civile e la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. l’operatività sua operatività entro quindici 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
d. la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 103 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell’art. 103, co.1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato;
e. essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, co. 5 del Codice, su richiesta dell’ASI nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:
a) originale informatico, ai sensi dell’articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;
c) in duplicato informatico dell’originale informatico conforme alle disposizioni dell’articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005. In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l’avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell’operatore economico che ha operato il versamento stesso. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In ln caso di partecipazione in forma associataalla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, le suddette riduzioni si possono ottenere alle seguenti condizioni:
a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, co. 2, lett. e) del Codice o di aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della la garanzia solo se fideiussoria deve riguardare tutte le imprese che costituiscono il del raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso delle predette certificazioni;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui le predette certificazioni siano possedute dal consorzio/aggregazione di imprese di rete. La mancata presentazione della garanzia provvisoria – a condizione che la garanzia sia stata già costituita prima della presentazione dell’offerta – la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata reintegrazione potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, co. 9 del Codice. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 93, co. 9 del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazionemedesimo.
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