Common use of GARANZIA PROVVISORIA A CORREDO DELL’OFFERTA Clause in Contracts

GARANZIA PROVVISORIA A CORREDO DELL’OFFERTA. L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, compresi i costi per la sicurezza derivanti da interferenze, e precisamente di importo pari ad € 4.706.114,29 (quattromilionisettecentoseimilacentoquattordici/29 euro), salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese in caso di avvalimento. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

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GARANZIA PROVVISORIA A CORREDO DELL’OFFERTA. L’offerta è corredataL’operatore economico, a garanzia della serietà dell’offerta e degli impegni che assume con la presentazione della stessa, dovrà, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, costituire un deposito cauzionale provvisorio pari al 21% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto, compresi i costi per la sicurezza derivanti da interferenze, e precisamente di importo pari ad stimato dell’appalto (valore stimato 4.706.114,29 (quattromilionisettecentoseimilacentoquattordici/29 euro140.000,00), salvo quanto previsto all’art. Si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7 7, del CodiceD. Lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo D. Lgs. 6 settembre 2011, n.159; n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contrattoprovvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese in caso di avvalimentonell’ambito dell’avvalimento. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrentedovrà essere costituita mediante:

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GARANZIA PROVVISORIA A CORREDO DELL’OFFERTA. L’offerta è dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, cauzione pari al 2% dell’importo complessivo dell’appaltodell'importo del servizio, compresi i costi per la sicurezza derivanti da interferenze, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs n. 50/2016. L’ammontare della cauzione è ridotto nelle percentuali e precisamente di importo pari ad € 4.706.114,29 (quattromilionisettecentoseimilacentoquattordici/29 euro), salvo quanto previsto all’artnei casi previsti dall’art. 93, comma 7 7, del CodiceD. Lgs. Ai sensi dell’art50/2016. 93Per fruire dei benefici della riduzione della cauzione di cui al predetto comma, comma 6 l'operatore economico deve segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nel caso di costituzione della cauzione mediante fidejussione bancaria o rilasciata da intermediari finanziari o polizza fidejussoria assicurativa, dovrà avere validità per almeno 180 giorni dal termine di scadenza della presentazione dell’offerta. La fidejussione bancaria o rilasciata da intermediari finanziari o la polizza fidejussoria assicurativa dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del Codicedebitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese in caso di avvalimento. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:raggruppamento medesimo.

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GARANZIA PROVVISORIA A CORREDO DELL’OFFERTA. L’offerta è corredatadovrà essere corredata da una garanzia di € 1.000,00 (mille euro). Detta garanzia dovrà avere, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, compresi i costi validità per la sicurezza derivanti da interferenze, e precisamente almeno 180 giorni dalla data di importo pari ad € 4.706.114,29 (quattromilionisettecentoseimilacentoquattordici/29 euro), salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contrattopresentazione dell’offerta. La garanzia provvisoria coprea corredo dell’offerta può essere costituita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, ai sensi dell’artche preveda espressamente ed a pena di esclusione, ex art. 8993 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 1 2, del CodiceCodice Civile, anche le dichiarazioni mendaci rese nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del concedente. In caso di A.T.I. la garanzia a corredo dell’offerta deve essere intestata, a pena di esclusione, al Raggruppamento di imprese, con l’espressa indicazione di ogni singola associanda. Detta garanzia potrà essere incamerata dal concedente (fatta salva ogni azione legale per il recupero dei danni e delle eventuali maggiori spese sostenute) in caso di avvalimento. La garanzia provvisoria è costituitarinuncia all’aggiudicazione, a scelta di mancata presentazione della documentazione richiesta e/o di verifica amministrativa negativa della stessa, nonché di mancata stipula del concorrente:contratto.

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GARANZIA PROVVISORIA A CORREDO DELL’OFFERTA. L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, compresi i costi per la sicurezza derivanti da interferenze, e precisamente di importo pari ad € 4.706.114,29 45.900,00 (quattromilionisettecentoseimilacentoquattordici/29 euroquarantacinquemilanovecento/00), salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese in caso di avvalimento. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

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GARANZIA PROVVISORIA A CORREDO DELL’OFFERTA. L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, compresi i costi per la sicurezza derivanti da interferenze, e precisamente di importo pari ad € 4.706.114,29 198.440,00 (quattromilionisettecentoseimilacentoquattordici/29 eurocentonovantottomilaquattrocentoquaranta/00), salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese in caso di avvalimento. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

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