Common use of Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore a rilasciare garanzia definitiva Clause in Contracts

Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore a rilasciare garanzia definitiva. L’operatore economico deve allegare documento in formato elettronico atto a comprovare l’avvenuta costituzione della garanzia provvisoria prevista dall’art.93 D.Lgs.50/2016 . La garanzia deve essere effettuata nelle modalità previste dall’art.93 D.Lgs.50/2016 per l’importo del 2% del prezzo base, pari a € 1.964 Possono essere applicate le riduzioni di cui al comma 7 dall’art.93 D.Lgs.50/2016. Tale documento può essere una fideiussione: • bancaria, rilasciata da Istituti di Credito di cui al Testo Unico Bancario approvato con il D.Lgs. 385/93 e s.m.i.; • assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazioni, debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.Lgs. 209/2005 s.m.i.; • rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106, D.Lgs. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161, D.Lgs. 58/1998. La fideiussione deve essere intestata alla stazione appaltante, avere validità per un periodo di almeno 180 giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle offerte e prevedere espressamente: • la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; • la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2, cod. civ.; • la piena operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della stazione appaltante. In alternativa rispetto alla fideiussione, l’operatore economico può costituire la garanzia provvisoria in contanti, in questo caso l’operatore economico deve: • effettuare il versamento sul conto IBAN n. XX00X0000000000000000000X00 , intestato alla stazione appaltante presso filiale di Banca Popolare di Sondrio - Agenzia 21 Politecnico, avente come causale di versamento il nome della presente procedura di gara (di cui al precedente capitolo 1 - Caratteristiche della procedura) • in sede di gara dovrà essere caricato un documento attestante l’avvenuto versamento. Dovrà essere inoltre indicato il codice IBAN dell’operatore economico da cui è stato effettuato il versamento per la restituzione della garanzia. In alternativa rispetto alla fideiussione o in contanti, l’operatore economico può costituire la garanzia provvisoria in titoli del debito pubblico. In questo caso, l’operatore economico deve: • acquistare titoli garantiti dallo Stato Italiano al corso del giorno del deposito, quindi depositarli presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate a titolo di pegno a favore della stazione appaltante. La garanzia provvisoria copre e può essere escussa nei seguenti casi: • mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’operatore economico; • mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito o in quello eventualmente prorogato; • mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla presente procedura. Le modalità di svincolo delle garanzie provvisorie sono disciplinate secondo quanto disciplinato dall’art. 93, D.Lgs. 50/2016. In ogni caso, la garanzia provvisoria dell’aggiudicatario resta vincolata e deve essere valida fino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo. In caso di costituzione della garanzia in contanti o in titoli del debito pubblico, la stazione appaltante provvederà alla restituzione degli stessi. Si segnala che l’aggiudicazione della procedura autorizza lo svincolo della cauzione provvisoria ad eccezione dell’aggiudicatario.

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Samples: Disciplinare Di Gara Condizioni Particolari Di Rdo

Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore a rilasciare garanzia definitiva. L’operatore economico deve allegare documento in formato elettronico atto a comprovare l’avvenuta costituzione della garanzia provvisoria prevista dall’art.93 D.Lgs.50/2016 . La garanzia deve essere effettuata nelle modalità previste dall’art.93 D.Lgs.50/2016 per l’importo del 2% del prezzo base, pari a € 1.964 1.360,00. Possono essere applicate le riduzioni di cui al comma 7 dall’art.93 D.Lgs.50/2016. Tale documento può essere una fideiussione: • bancaria, rilasciata da Istituti di Credito di cui al Testo Unico Bancario approvato con il D.Lgs. 385/93 e s.m.i.; • assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazioni, debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.Lgs. 209/2005 s.m.i.; • rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106, D.Lgs. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161, D.Lgs. 58/1998. La fideiussione deve essere intestata alla stazione appaltante, avere validità per un periodo di almeno 180 giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle offerte e prevedere espressamente: • la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; • la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2, cod. civ.; • la piena operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della stazione appaltante. In alternativa rispetto alla fideiussione, l’operatore economico può costituire la garanzia provvisoria in contanti, in questo caso l’operatore economico deve: • effettuare il versamento sul conto IBAN n. XX00X0000000000000000000X00 XX00X0000000000000000000X00, intestato alla stazione appaltante presso filiale di Banca Popolare di Sondrio - Agenzia 21 Politecnico, avente come causale di versamento il nome della presente procedura di gara (di cui al precedente capitolo 1 - Caratteristiche della procedura) • in sede di gara dovrà essere caricato un documento attestante l’avvenuto versamento. Dovrà essere inoltre indicato il codice IBAN dell’operatore economico da cui è stato effettuato il versamento per la restituzione della garanzia. In alternativa rispetto alla fideiussione o in contanti, l’operatore economico può costituire la garanzia provvisoria in titoli del debito pubblico. In questo caso, l’operatore economico deve: • acquistare titoli garantiti dallo Stato Italiano al corso del giorno del deposito, quindi depositarli presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate a titolo di pegno a favore della stazione appaltante. La garanzia provvisoria copre e può essere escussa nei seguenti casi: • mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’operatore economico; • mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito o in quello eventualmente prorogato; • mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla presente procedura. Le modalità di svincolo delle garanzie provvisorie sono disciplinate secondo quanto disciplinato dall’art. 93, D.Lgs. 50/2016. In ogni caso, la garanzia provvisoria dell’aggiudicatario resta vincolata e deve essere valida fino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo. In caso di costituzione della garanzia in contanti o in titoli del debito pubblico, la stazione appaltante provvederà alla restituzione degli stessi. Si segnala che l’aggiudicazione della procedura autorizza lo svincolo della cauzione provvisoria ad eccezione dell’aggiudicatario.

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Samples: Disciplinare Di Gara Condizioni Particolari Di Rdo

Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore a rilasciare garanzia definitiva. L’operatore economico deve allegare documento in formato elettronico atto a comprovare l’avvenuta costituzione della garanzia provvisoria prevista dall’art.93 D.Lgs.50/2016 . La garanzia deve essere effettuata nelle modalità previste dall’art.93 D.Lgs.50/2016 per l’importo del 2% del prezzo base, pari a € 1.964 3.980,00. Possono essere applicate le riduzioni di cui al comma 7 dall’art.93 D.Lgs.50/2016. Tale documento può essere una fideiussione: bancaria, rilasciata da Istituti di Credito di cui al Testo Unico Bancario approvato con il D.Lgs. 385/93 e s.m.i.; assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazioni, debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.Lgs. 209/2005 s.m.i.; rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106, D.Lgs. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161, D.Lgs. 58/1998. La fideiussione deve essere intestata alla stazione appaltante, avere validità per un periodo di almeno 180 giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle offerte e prevedere espressamente: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2, cod. civ.; la piena operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della stazione appaltante. In alternativa rispetto alla fideiussione, l’operatore economico può costituire la garanzia provvisoria in contanti, in questo caso l’operatore economico deve: effettuare il versamento sul conto IBAN n. XX00X0000000000000000000X00 XX00X0000000000000000000X00, intestato alla stazione appaltante presso filiale di Banca Popolare di Sondrio - Agenzia 21 Politecnico, avente come causale di versamento il nome della presente procedura di gara (di cui al precedente capitolo 1 - Caratteristiche della procedura) in sede di gara dovrà essere caricato un documento attestante l’avvenuto versamento. Dovrà essere inoltre indicato il codice IBAN dell’operatore economico da cui è stato effettuato il versamento per la restituzione della garanzia. In alternativa rispetto alla fideiussione o in contanti, l’operatore economico può costituire la garanzia provvisoria in titoli del debito pubblico. In questo caso, l’operatore economico deve: acquistare titoli garantiti dallo Stato Italiano al corso del giorno del deposito, quindi depositarli presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate a titolo di pegno a favore della stazione appaltante. La garanzia provvisoria copre e può essere escussa nei seguenti casi: mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’operatore economico; mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito o in quello eventualmente prorogato; mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla presente procedura. Le modalità di svincolo delle garanzie provvisorie sono disciplinate secondo quanto disciplinato dall’art. 93, D.Lgs. 50/2016. In ogni caso, la garanzia provvisoria dell’aggiudicatario resta vincolata e deve essere valida fino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo. In caso di costituzione della garanzia in contanti o in titoli del debito pubblico, la stazione appaltante provvederà alla restituzione degli stessi. Si segnala che l’aggiudicazione della procedura autorizza lo svincolo della cauzione provvisoria ad eccezione dell’aggiudicatario.

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Samples: Patto Di Integrita’ Tra Gli Operatori Economici Partecipanti Alle Procedure Di Gara Indette Dal Politecnico Di Milano Per L’esecuzione Di Lavori E La Fornitura Di Beni E Servizi 23

Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore a rilasciare garanzia definitiva. L’operatore economico deve allegare documento in formato elettronico atto a comprovare l’avvenuta costituzione della garanzia provvisoria prevista dall’art.93 D.Lgs.50/2016 . La garanzia deve essere effettuata nelle modalità previste dall’art.93 D.Lgs.50/2016 per l’importo del 2% del prezzo base, pari a € 1.964 1.640,00. Possono essere applicate le riduzioni di cui al comma 7 dall’art.93 D.Lgs.50/2016. Tale documento può essere una fideiussione: • bancaria, rilasciata da Istituti di Credito di cui al Testo Unico Bancario approvato con il D.Lgs. 385/93 e s.m.i.; • assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazioni, debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.Lgs. 209/2005 s.m.i.; • rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106, D.Lgs. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161, D.Lgs. 58/1998. La fideiussione deve essere intestata alla stazione appaltante, avere validità per un periodo di almeno 180 giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle offerte e prevedere espressamente: • la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; • la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2, cod. civ.; • la piena operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della stazione appaltante. In alternativa rispetto alla fideiussione, l’operatore economico può costituire la garanzia provvisoria in contanti, in questo caso l’operatore economico deve: • effettuare il versamento sul conto IBAN n. XX00X0000000000000000000X00 XX00X0000000000000000000X00, intestato alla stazione appaltante presso filiale di Banca Popolare di Sondrio - Agenzia 21 Politecnico, avente come causale di versamento il nome della presente procedura di gara (di cui al precedente capitolo 1 - Caratteristiche della procedura) • in sede di gara dovrà essere caricato un documento attestante l’avvenuto versamento. Dovrà essere inoltre indicato il codice IBAN dell’operatore economico da cui è stato effettuato il versamento per la restituzione della garanzia. In alternativa rispetto alla fideiussione o in contanti, l’operatore economico può costituire la garanzia provvisoria in titoli del debito pubblico. In questo caso, l’operatore economico deve: • acquistare titoli garantiti dallo Stato Italiano al corso del giorno del deposito, quindi depositarli presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate a titolo di pegno a favore della stazione appaltante. La garanzia provvisoria copre e può essere escussa nei seguenti casi: • mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’operatore economico; • mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito o in quello eventualmente prorogato; • mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla presente procedura. Le modalità di svincolo delle garanzie provvisorie sono disciplinate secondo quanto disciplinato dall’art. 93, D.Lgs. 50/2016. In ogni caso, la garanzia provvisoria dell’aggiudicatario resta vincolata e deve essere valida fino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo. In caso di costituzione della garanzia in contanti o in titoli del debito pubblico, la stazione appaltante provvederà alla restituzione degli stessi. Si segnala che l’aggiudicazione della procedura autorizza lo svincolo della cauzione provvisoria ad eccezione dell’aggiudicatario.

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Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore a rilasciare garanzia definitiva. L’operatore economico deve allegare documento in formato elettronico atto a comprovare l’avvenuta costituzione della garanzia provvisoria prevista dall’art.93 D.Lgs.50/2016 . La garanzia deve essere effettuata nelle modalità previste dall’art.93 D.Lgs.50/2016 per l’importo del 2% del prezzo base, pari a € 1.964 1.726,50 per il Lotto 1, pari a € 405,70 per il Lotto 2, pari a € 432,94 per il Lotto 3 e pari a € 647,38 per il Lotto 4, Possono essere applicate le riduzioni di cui al comma 7 dall’art.93 D.Lgs.50/2016. Tale documento può essere una fideiussione: • bancaria, rilasciata da Istituti di Credito di cui al Testo Unico Bancario approvato con il D.Lgs. 385/93 e s.m.i.; • assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazioni, debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.Lgs. 209/2005 s.m.i.; • rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106, D.Lgs. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161, D.Lgs. 58/1998. La fideiussione deve essere intestata alla stazione appaltante, avere validità per un periodo di almeno 180 giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle offerte e prevedere espressamente: • la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; • la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2, cod. civ.; • la piena operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della stazione appaltante. In alternativa rispetto alla fideiussione, l’operatore economico può costituire la garanzia provvisoria in contanti, in questo caso l’operatore economico deve: • effettuare il versamento sul conto IBAN n. XX00X0000000000000000000X00 , intestato alla stazione appaltante presso filiale di Banca Popolare di Sondrio - Agenzia 21 Politecnico, avente come causale di versamento il nome della presente procedura di gara (di cui al precedente capitolo 1 - Caratteristiche della procedura) • in sede di gara dovrà essere caricato un documento attestante l’avvenuto versamento. Dovrà essere inoltre indicato il codice IBAN dell’operatore economico da cui è stato effettuato il versamento per la restituzione della garanzia. In alternativa rispetto alla fideiussione o in contanti, l’operatore economico può costituire la garanzia provvisoria in titoli del debito pubblico. In questo caso, l’operatore economico deve: • acquistare titoli garantiti dallo Stato Italiano al corso del giorno del deposito, quindi depositarli presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate a titolo di pegno a favore della stazione appaltante. La garanzia provvisoria copre e può essere escussa nei seguenti casi: • mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’operatore economico; • mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito o in quello eventualmente prorogato; • mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla presente procedura. Le modalità di svincolo delle garanzie provvisorie sono disciplinate secondo quanto disciplinato dall’art. 93, D.Lgs. 50/2016. In ogni caso, la garanzia provvisoria dell’aggiudicatario resta vincolata e deve essere valida fino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo. In caso di costituzione della garanzia in contanti o in titoli del debito pubblico, la stazione appaltante provvederà alla restituzione degli stessi. Si segnala che l’aggiudicazione della procedura autorizza lo svincolo della cauzione provvisoria ad eccezione dell’aggiudicatario.

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Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore a rilasciare garanzia definitiva. L’operatore economico deve allegare documento in formato elettronico atto a comprovare l’avvenuta costituzione della garanzia provvisoria prevista dall’art.93 D.Lgs.50/2016 . La garanzia deve essere effettuata nelle modalità previste dall’art.93 D.Lgs.50/2016 per l’importo del 2% del prezzo base, pari a a: • Lotto 1 – cestini da interno 1.964 2.960,00 • Lotto 2 – cestini da esterno € 1.440,00 Possono essere applicate le riduzioni di cui al comma 7 dall’art.93 D.Lgs.50/2016. Tale documento può essere una fideiussione: • bancaria, rilasciata da Istituti di Credito di cui al Testo Unico Bancario approvato con il D.Lgs. 385/93 e s.m.i.; • assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazioni, debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.Lgs. 209/2005 s.m.i.; • rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106, D.Lgs. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161, D.Lgs. 58/1998. La fideiussione deve essere intestata alla stazione appaltante, avere validità per un periodo di almeno 180 giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle offerte e prevedere espressamente: • la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; • la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2, cod. civ.; • la piena operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della stazione appaltante. In alternativa rispetto alla fideiussione, l’operatore economico può costituire la garanzia provvisoria in contanti, in questo caso l’operatore economico deve: • effettuare il versamento sul conto IBAN n. XX00X0000000000000000000X00 , intestato alla stazione appaltante presso filiale di Banca Popolare di Sondrio - Agenzia 21 Politecnico, avente come causale di versamento il nome della presente procedura di gara (di cui al precedente capitolo 1 - Caratteristiche della procedura) • in sede di gara dovrà essere caricato un documento attestante l’avvenuto versamento. Dovrà essere inoltre indicato il codice IBAN dell’operatore economico da cui è stato effettuato il versamento per la restituzione della garanzia. In alternativa rispetto alla fideiussione o in contanti, l’operatore economico può costituire la garanzia provvisoria in titoli del debito pubblico. In questo caso, l’operatore economico deve: • acquistare titoli garantiti dallo Stato Italiano al corso del giorno del deposito, quindi depositarli presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate a titolo di pegno a favore della stazione appaltante. La garanzia provvisoria copre e può essere escussa nei seguenti casi: • mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’operatore economico; • mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito o in quello eventualmente prorogato; • mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla presente procedura. Le modalità di svincolo delle garanzie provvisorie sono disciplinate secondo quanto disciplinato dall’art. 93, D.Lgs. 50/2016. In ogni caso, la garanzia provvisoria dell’aggiudicatario resta vincolata e deve essere valida fino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo. In caso di costituzione della garanzia in contanti o in titoli del debito pubblico, la stazione appaltante provvederà alla restituzione degli stessi. Si segnala che l’aggiudicazione della procedura autorizza lo svincolo della cauzione provvisoria ad eccezione dell’aggiudicatario.

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Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore a rilasciare garanzia definitiva. L’operatore economico deve allegare documento in formato elettronico atto a comprovare l’avvenuta costituzione della garanzia provvisoria prevista dall’art.93 D.Lgs.50/2016 . La garanzia deve essere effettuata nelle modalità previste dall’art.93 D.Lgs.50/2016 per l’importo del 2% del prezzo basebase e precisamente di importo pari ad €. 4.684,80 per il lotto 1, pari a ad 1.964 3.484,40 per il lotto 2 e pari ad € 3.686,40 per il lotto 3. Possono essere applicate le riduzioni di cui al comma 7 dall’art.93 D.Lgs.50/2016. Tale documento può essere una fideiussione: • bancaria, rilasciata da Istituti di Credito di cui al Testo Unico Bancario approvato con il D.Lgs. 385/93 e s.m.i.; • assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazioni, debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.Lgs. 209/2005 s.m.i.; • rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106, D.Lgs. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161, D.Lgs. 58/1998. La fideiussione deve essere intestata alla stazione appaltante, avere validità per un periodo di almeno 180 giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle offerte e prevedere espressamente: • la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; • la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2, cod. civ.; • la piena operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della stazione appaltante. In alternativa rispetto alla fideiussione, l’operatore economico può costituire la garanzia provvisoria in contanti, in questo caso l’operatore economico deve: • effettuare il versamento sul conto IBAN n. XX00X0000000000000000000X00 XX00X0000000000000000000X00, intestato alla stazione appaltante presso filiale di Banca Popolare di Sondrio - Agenzia 21 Politecnico, avente come causale di versamento il nome della presente procedura di gara (di cui al precedente capitolo 1 - Caratteristiche della procedura) • in sede di gara dovrà essere caricato un documento attestante l’avvenuto versamento. Dovrà essere inoltre indicato il codice IBAN dell’operatore economico da cui è stato effettuato il versamento per la restituzione della garanzia. In alternativa rispetto alla fideiussione o in contanti, l’operatore economico può costituire la garanzia provvisoria in titoli del debito pubblico. In questo caso, l’operatore economico deve: • acquistare titoli garantiti dallo Stato Italiano al corso del giorno del deposito, quindi depositarli presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate a titolo di pegno a favore della stazione appaltante. La garanzia provvisoria copre e può essere escussa nei seguenti casi: • mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’operatore economico; • mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito o in quello eventualmente prorogato; • mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla presente procedura. Le modalità di svincolo delle garanzie provvisorie sono disciplinate secondo quanto disciplinato dall’art. 93, D.Lgs. 50/2016. In ogni caso, la garanzia provvisoria dell’aggiudicatario resta vincolata e deve essere valida fino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo. In caso di costituzione della garanzia in contanti o in titoli del debito pubblico, la stazione appaltante provvederà alla restituzione degli stessi. Si segnala che l’aggiudicazione della procedura autorizza lo svincolo della cauzione provvisoria ad eccezione dell’aggiudicatario.

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Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore a rilasciare garanzia definitiva. L’operatore economico deve allegare documento in formato elettronico atto a comprovare l’avvenuta costituzione della garanzia provvisoria prevista dall’art.93 D.Lgs.50/2016 . La garanzia deve essere effettuata nelle modalità previste dall’art.93 D.Lgs.50/2016 per l’importo del 2% del prezzo base, pari a € 1.964 4.202,10. Possono essere applicate le riduzioni di cui al comma 7 dall’art.93 D.Lgs.50/2016. Tale documento può essere una fideiussione: • bancaria, rilasciata da Istituti di Credito di cui al Testo Unico Bancario approvato con il D.Lgs. 385/93 e s.m.i.; • assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazioni, debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.Lgs. 209/2005 s.m.i.; • rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106, D.Lgs. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161, D.Lgs. 58/1998. La fideiussione deve essere intestata alla stazione appaltante, avere validità per un periodo di almeno 180 giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle offerte e prevedere espressamente: • la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; • la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2, cod. civ.; • la piena operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della stazione appaltante. In alternativa rispetto alla fideiussione, l’operatore economico può costituire la garanzia provvisoria in contanti, in questo caso l’operatore economico deve: • effettuare il versamento sul conto IBAN n. XX00X0000000000000000000X00 , intestato alla stazione appaltante presso filiale di Banca Popolare di Sondrio - Agenzia 21 Politecnico, avente come causale di versamento il nome della presente procedura di gara (di cui al precedente capitolo 1 - Caratteristiche della procedura) • in sede di gara dovrà essere caricato un documento attestante l’avvenuto versamento. Dovrà essere inoltre indicato il codice IBAN dell’operatore economico da cui è stato effettuato il versamento per la restituzione della garanzia. In alternativa rispetto alla fideiussione o in contanti, l’operatore economico può costituire la garanzia provvisoria in titoli del debito pubblico. In questo caso, l’operatore economico deve: • acquistare titoli garantiti dallo Stato Italiano al corso del giorno del deposito, quindi depositarli presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate a titolo di pegno a favore della stazione appaltante. La garanzia provvisoria copre e può essere escussa nei seguenti casi: • mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’operatore economico; • mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito o in quello eventualmente prorogato; • mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla presente procedura. Le modalità di svincolo delle garanzie provvisorie sono disciplinate secondo quanto disciplinato dall’art. 93, D.Lgs. 50/2016. In ogni caso, la garanzia provvisoria dell’aggiudicatario resta vincolata e deve essere valida fino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo. In caso di costituzione della garanzia in contanti o in titoli del debito pubblico, la stazione appaltante provvederà alla restituzione degli stessi. Si segnala che l’aggiudicazione della procedura autorizza lo svincolo della cauzione provvisoria ad eccezione dell’aggiudicatario.

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Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore a rilasciare garanzia definitiva. L’operatore economico deve allegare documento in formato elettronico atto a comprovare l’avvenuta costituzione della garanzia provvisoria prevista dall’art.93 D.Lgs.50/2016 . La garanzia deve essere effettuata nelle modalità previste dall’art.93 D.Lgs.50/2016 per l’importo del 2% del prezzo base, pari a € 1.964 1.100,00. Possono essere applicate le riduzioni di cui al comma 7 dall’art.93 D.Lgs.50/2016. Tale documento può essere una fideiussione: • bancaria, rilasciata da Istituti di Credito di cui al Testo Unico Bancario approvato con il D.Lgs. 385/93 e s.m.i.; • assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazioni, debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.Lgs. 209/2005 s.m.i.; • rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106, D.Lgs. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161, D.Lgs. 58/1998. La fideiussione deve essere intestata alla stazione appaltante, avere validità per un periodo di almeno 180 giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle offerte e prevedere espressamente: • la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; • la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2, cod. civ.; • la piena operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della stazione appaltante. In alternativa rispetto alla fideiussione, l’operatore economico può costituire la garanzia provvisoria in contanti, in questo caso l’operatore economico deve: • effettuare il versamento sul conto IBAN n. XX00X0000000000000000000X00 , intestato alla stazione appaltante presso filiale di Banca Popolare di Sondrio - Agenzia 21 Politecnico, avente come causale di versamento il nome della presente procedura di gara (di cui al precedente capitolo 1 - Caratteristiche della procedura) • in sede di gara dovrà essere caricato un documento attestante l’avvenuto versamento. Dovrà essere inoltre indicato il codice IBAN dell’operatore economico da cui è stato effettuato il versamento per la restituzione della garanzia. In alternativa rispetto alla fideiussione o in contanti, l’operatore economico può costituire la garanzia provvisoria in titoli del debito pubblico. In questo caso, l’operatore economico deve: • acquistare titoli garantiti dallo Stato Italiano al corso del giorno del deposito, quindi depositarli presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate a titolo di pegno a favore della stazione appaltante. La garanzia provvisoria copre e può essere escussa nei seguenti casi: • mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’operatore economico; • mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito o in quello eventualmente prorogato; • mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla presente procedura. Le modalità di svincolo delle garanzie provvisorie sono disciplinate secondo quanto disciplinato dall’art. 93, D.Lgs. 50/2016. In ogni caso, la garanzia provvisoria dell’aggiudicatario resta vincolata e deve essere valida fino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo. In caso di costituzione della garanzia in contanti o in titoli del debito pubblico, la stazione appaltante provvederà alla restituzione degli stessi. Si segnala che l’aggiudicazione della procedura autorizza lo svincolo della cauzione provvisoria ad eccezione dell’aggiudicatario.

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Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore a rilasciare garanzia definitiva. L’operatore economico deve allegare documento in formato elettronico atto a comprovare l’avvenuta costituzione della garanzia provvisoria prevista dall’art.93 D.Lgs.50/2016 . La garanzia deve essere effettuata nelle modalità previste dall’art.93 D.Lgs.50/2016 per l’importo del 2% del prezzo base, pari a € 1.964 2.600. Possono essere applicate le riduzioni di cui al comma 7 dall’art.93 D.Lgs.50/2016. Tale documento può essere una fideiussione: • bancaria, rilasciata da Istituti di Credito di cui al Testo Unico Bancario approvato con il D.Lgs. 385/93 e s.m.i.; • assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazioni, debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.Lgs. 209/2005 s.m.i.; • rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106, D.Lgs. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161, D.Lgs. 58/1998. La fideiussione deve essere intestata alla stazione appaltante, avere validità per un periodo di almeno 180 giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle offerte e prevedere espressamente: • la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; • la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2, cod. civ.; • la piena operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della stazione appaltante. In alternativa rispetto alla fideiussione, l’operatore economico può costituire la garanzia provvisoria in contanti, in questo caso l’operatore economico deve: • effettuare il versamento sul conto IBAN n. XX00X0000000000000000000X00 XX00X0000000000000000000X00, intestato alla stazione appaltante presso filiale di Banca Popolare di Sondrio - Agenzia 21 Politecnico, avente come causale di versamento il nome della presente procedura di gara (di cui al precedente capitolo 1 - Caratteristiche della procedura) • in sede di gara dovrà essere caricato un documento attestante l’avvenuto versamento. Dovrà essere inoltre indicato il codice IBAN dell’operatore economico da cui è stato effettuato il versamento per la restituzione della garanzia. In alternativa rispetto alla fideiussione o in contanti, l’operatore economico può costituire la garanzia provvisoria in titoli del debito pubblico. In questo caso, l’operatore economico deve: • acquistare titoli garantiti dallo Stato Italiano al corso del giorno del deposito, quindi depositarli presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate a titolo di pegno a favore della stazione appaltante. La garanzia provvisoria copre e può essere escussa nei seguenti casi: • mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’operatore economico; • mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito o in quello eventualmente prorogato; • mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla presente procedura. Le modalità di svincolo delle garanzie provvisorie sono disciplinate secondo quanto disciplinato dall’art. 93, D.Lgs. 50/2016. In ogni caso, la garanzia provvisoria dell’aggiudicatario resta vincolata e deve essere valida fino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo. In caso di costituzione della garanzia in contanti o in titoli del debito pubblico, la stazione appaltante provvederà alla restituzione degli stessi. Si segnala che l’aggiudicazione della procedura autorizza lo svincolo della cauzione provvisoria ad eccezione dell’aggiudicatario.

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Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore a rilasciare garanzia definitiva. L’operatore economico deve allegare documento in formato elettronico atto a comprovare l’avvenuta costituzione della garanzia provvisoria prevista dall’art.93 D.Lgs.50/2016 . La garanzia deve essere effettuata nelle modalità previste dall’art.93 D.Lgs.50/2016 per l’importo del 2% del prezzo base, pari a € 1.964 2.200,00 per ciascun lotto. Possono essere applicate le riduzioni di cui al comma 7 dall’art.93 D.Lgs.50/2016. Tale documento può essere una fideiussione: • bancaria, rilasciata da Istituti di Credito di cui al Testo Unico Bancario approvato con il D.Lgs. 385/93 e s.m.i.; • assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazioni, debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.Lgs. 209/2005 s.m.i.; • rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106, D.Lgs. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161, D.Lgs. 58/1998. La fideiussione deve essere intestata alla stazione appaltante, avere validità per un periodo di almeno 180 giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle offerte e prevedere espressamente: • la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; • la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2, cod. civ.; • la piena operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della stazione appaltante. In alternativa rispetto alla fideiussione, l’operatore economico può costituire la garanzia provvisoria in contanti, in questo caso l’operatore economico deve: • effettuare il versamento sul conto IBAN n. XX00X0000000000000000000X00 , intestato alla stazione appaltante presso filiale di Banca Popolare di Sondrio - Agenzia 21 Politecnico, avente come causale di versamento il nome della presente procedura di gara (di cui al precedente capitolo 1 - Caratteristiche della procedura) • in sede di gara dovrà essere caricato un documento attestante l’avvenuto versamento. Dovrà essere inoltre indicato il codice IBAN dell’operatore economico da cui è stato effettuato il versamento per la restituzione della garanzia. In alternativa rispetto alla fideiussione o in contanti, l’operatore economico può costituire la garanzia provvisoria in titoli del debito pubblico. In questo caso, l’operatore economico deve: • acquistare titoli garantiti dallo Stato Italiano al corso del giorno del deposito, quindi depositarli presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate a titolo di pegno a favore della stazione appaltante. La garanzia provvisoria copre e può essere escussa nei seguenti casi: • mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’operatore economico; • mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito o in quello eventualmente prorogato; • mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla presente procedura. Le modalità di svincolo delle garanzie provvisorie sono disciplinate secondo quanto disciplinato dall’art. 93, D.Lgs. 50/2016. In ogni caso, la garanzia provvisoria dell’aggiudicatario resta vincolata e deve essere valida fino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo. In caso di costituzione della garanzia in contanti o in titoli del debito pubblico, la stazione appaltante provvederà alla restituzione degli stessi. Si segnala che l’aggiudicazione della procedura autorizza lo svincolo della cauzione provvisoria ad eccezione dell’aggiudicatario.

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Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore a rilasciare garanzia definitiva. L’operatore economico deve allegare documento in formato elettronico atto a comprovare l’avvenuta costituzione della garanzia provvisoria prevista dall’art.93 D.Lgs.50/2016 . La garanzia deve essere effettuata nelle modalità previste dall’art.93 D.Lgs.50/2016 per l’importo del 2% del prezzo base, pari a € 1.964 3.998,00. Possono essere applicate le riduzioni di cui al comma 7 dall’art.93 D.Lgs.50/2016, caricando in piattaforma idonea documentazione a comprova del requisito posseduto. Tale documento può essere una fideiussione: • bancaria, rilasciata da Istituti di Credito di cui al Testo Unico Bancario approvato con il D.Lgs. 385/93 e s.m.i.; • assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazioni, debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.Lgs. 209/2005 s.m.i.; • rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106, D.Lgs. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161, D.Lgs. 58/1998. La fideiussione deve essere intestata alla stazione appaltante, avere validità per un periodo di almeno 180 giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle offerte e prevedere espressamente: • la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; • la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2, cod. civ.; • la piena operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della stazione appaltante. In alternativa rispetto alla fideiussione, l’operatore economico può costituire la garanzia provvisoria in contanti, in questo caso l’operatore economico deve: • effettuare il versamento sul conto IBAN n. XX00X0000000000000000000X00 , intestato alla stazione appaltante presso filiale di Banca Popolare di Sondrio - Agenzia 21 Politecnico, avente come causale di versamento il nome della presente procedura di gara (di cui al precedente capitolo 1 - Caratteristiche della procedura) • in sede di gara dovrà essere caricato un documento attestante l’avvenuto versamento. Dovrà essere inoltre indicato il codice IBAN dell’operatore economico da cui è stato effettuato il versamento per la restituzione della garanzia. In alternativa rispetto alla fideiussione o in contanti, l’operatore economico può costituire la garanzia provvisoria in titoli del debito pubblico. In questo caso, l’operatore economico deve: • acquistare titoli garantiti dallo Stato Italiano al corso del giorno del deposito, quindi depositarli presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate a titolo di pegno a favore della stazione appaltante. La garanzia provvisoria copre e può essere escussa nei seguenti casi: • mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’operatore economico; • mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito o in quello eventualmente prorogato; • mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla presente procedura. Le modalità di svincolo delle garanzie provvisorie sono disciplinate secondo quanto disciplinato dall’art. 93, D.Lgs. 50/2016. In ogni caso, la garanzia provvisoria dell’aggiudicatario resta vincolata e deve essere valida fino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo. In caso di costituzione della garanzia in contanti o in titoli del debito pubblico, la stazione appaltante provvederà alla restituzione degli stessi. Si segnala che l’aggiudicazione della procedura autorizza lo svincolo della cauzione provvisoria ad eccezione dell’aggiudicatario.

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Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore a rilasciare garanzia definitiva. L’operatore economico deve allegare documento in formato elettronico atto a comprovare l’avvenuta costituzione della garanzia provvisoria prevista dall’art.93 D.Lgs.50/2016 . La garanzia deve essere effettuata nelle modalità previste dall’art.93 D.Lgs.50/2016 per l’importo del 2% del prezzo base, pari a € 1.964 1.960,00. Possono essere applicate le riduzioni di cui al comma 7 dall’art.93 D.Lgs.50/2016. Tale documento può essere una fideiussione: • bancaria, rilasciata da Istituti di Credito di cui al Testo Unico Bancario approvato con il D.Lgs. 385/93 e s.m.i.; • assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazioni, debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.Lgs. 209/2005 s.m.i.; • rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106, D.Lgs. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161, D.Lgs. 58/1998. La fideiussione deve essere intestata alla stazione appaltante, avere validità per un periodo di almeno 180 giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle offerte e prevedere espressamente: • la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; • la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2, cod. civ.; • la piena operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della stazione appaltante. In alternativa rispetto alla fideiussione, l’operatore economico può costituire la garanzia provvisoria in contanti, in questo caso l’operatore economico deve: • effettuare il versamento sul conto IBAN n. XX00X0000000000000000000X00 XX00X0000000000000000000X00, intestato alla stazione appaltante presso filiale di Banca Popolare di Sondrio - Agenzia 21 Politecnico, avente come causale di versamento il nome della presente procedura di gara (di cui al precedente capitolo 1 - Caratteristiche della procedura) • in sede di gara dovrà essere caricato un documento attestante l’avvenuto versamento. Dovrà essere inoltre indicato il codice IBAN dell’operatore economico da cui è stato effettuato il versamento per la restituzione della garanzia. In alternativa rispetto alla fideiussione o in contanti, l’operatore economico può costituire la garanzia provvisoria in titoli del debito pubblico. In questo caso, l’operatore economico deve: • acquistare titoli garantiti dallo Stato Italiano al corso del giorno del deposito, quindi depositarli presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate a titolo di pegno a favore della stazione appaltante. La garanzia provvisoria copre e può essere escussa nei seguenti casi: • mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’operatore economico; • mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito o in quello eventualmente prorogato; • mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla presente procedura. Le modalità di svincolo delle garanzie provvisorie sono disciplinate secondo quanto disciplinato dall’art. 93, D.Lgs. 50/2016. In ogni caso, la garanzia provvisoria dell’aggiudicatario resta vincolata e deve essere valida fino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo. In caso di costituzione della garanzia in contanti o in titoli del debito pubblico, la stazione appaltante provvederà alla restituzione degli stessi. Si segnala che l’aggiudicazione della procedura autorizza lo svincolo della cauzione provvisoria ad eccezione dell’aggiudicatario.

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Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore a rilasciare garanzia definitiva. L’operatore economico deve allegare documento in formato elettronico atto a comprovare l’avvenuta costituzione della garanzia provvisoria prevista dall’art.93 D.Lgs.50/2016 D.Lgs.50/2016. La garanzia deve essere effettuata nelle modalità previste dall’art.93 D.Lgs.50/2016 per l’importo del 2% del prezzo base, pari a € 1.964 2.700,00. Possono essere applicate le riduzioni di cui al comma 7 dall’art.93 D.Lgs.50/2016. Tale documento può essere una fideiussione: • bancaria, rilasciata da Istituti di Credito di cui al Testo Unico Bancario approvato con il D.Lgs. 385/93 e s.m.i.; • assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazioni, debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.Lgs. 209/2005 s.m.i.; • rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106, D.Lgs. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161, D.Lgs. 58/1998. La fideiussione deve essere intestata alla stazione appaltante, avere validità per un periodo di almeno 180 giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle offerte e prevedere espressamente: • la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; • la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2, cod. civ.; • la piena operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della stazione appaltante. In alternativa rispetto alla fideiussione, l’operatore economico può costituire la garanzia provvisoria in contanti, in questo caso l’operatore economico deve: • effettuare il versamento sul conto IBAN n. XX00X0000000000000000000X00 XX00X0000000000000000000X00, intestato alla stazione appaltante presso filiale di Banca Popolare di Sondrio - Agenzia 21 Politecnico, avente come causale di versamento il nome della presente procedura di gara (di cui al precedente capitolo 1 - Caratteristiche della procedura) • in sede di gara dovrà essere caricato un documento attestante l’avvenuto versamento. Dovrà essere inoltre indicato il codice IBAN dell’operatore economico da cui è stato effettuato il versamento per la restituzione della garanzia. In alternativa rispetto alla fideiussione o in contanti, l’operatore economico può costituire la garanzia provvisoria in titoli del debito pubblico. In questo caso, l’operatore economico deve: • acquistare titoli garantiti dallo Stato Italiano al corso del giorno del deposito, quindi depositarli presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate a titolo di pegno a favore della stazione appaltante. La garanzia provvisoria copre e può essere escussa nei seguenti casi: • mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’operatore economico; • mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito o in quello eventualmente prorogato; • mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla presente procedura. Le modalità di svincolo delle garanzie provvisorie sono disciplinate secondo quanto disciplinato dall’art. 93, D.Lgs. 50/2016. In ogni caso, la garanzia provvisoria dell’aggiudicatario resta vincolata e deve essere valida fino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo. In caso di costituzione della garanzia in contanti o in titoli del debito pubblico, la stazione appaltante provvederà alla restituzione degli stessi. Si segnala che l’aggiudicazione della procedura autorizza lo svincolo della cauzione provvisoria ad eccezione dell’aggiudicatario.

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Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore a rilasciare garanzia definitiva. L’operatore economico deve allegare documento in formato elettronico atto a comprovare l’avvenuta costituzione della garanzia provvisoria prevista dall’art.93 D.Lgs.50/2016 . La garanzia deve essere effettuata nelle modalità previste dall’art.93 D.Lgs.50/2016 per l’importo del 2% del prezzo base, pari a € 1.964 2.620,00. Possono essere applicate le riduzioni di cui al comma 7 dall’art.93 D.Lgs.50/2016. Tale documento può essere una fideiussione: • bancaria, rilasciata da Istituti di Credito di cui al Testo Unico Bancario approvato con il D.Lgs. 385/93 e s.m.i.; • assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazioni, debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.Lgs. 209/2005 s.m.i.; • rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106, D.Lgs. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161, D.Lgs. 58/1998. La fideiussione deve essere intestata alla stazione appaltante, avere validità per un periodo di almeno 180 giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle offerte e prevedere espressamente: • la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; • la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2, cod. civ.; • la piena operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della stazione appaltante. In alternativa rispetto alla fideiussione, l’operatore economico può costituire la garanzia provvisoria in contanti, in questo caso l’operatore economico deve: • effettuare il versamento sul conto IBAN n. XX00X0000000000000000000X00 , intestato alla stazione appaltante presso filiale di Banca Popolare di Sondrio - Agenzia 21 Politecnico, avente come causale di versamento il nome della presente procedura di gara (di cui al precedente capitolo 1 - Caratteristiche della procedura) • in sede di gara dovrà essere caricato un documento attestante l’avvenuto versamento. Dovrà essere inoltre indicato il codice IBAN dell’operatore economico da cui è stato effettuato il versamento per la restituzione della garanzia. In alternativa rispetto alla fideiussione o in contanti, l’operatore economico può costituire la garanzia provvisoria in titoli del debito pubblico. In questo caso, l’operatore economico deve: • acquistare titoli garantiti dallo Stato Italiano al corso del giorno del deposito, quindi depositarli presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate a titolo di pegno a favore della stazione appaltante. La garanzia provvisoria copre e può essere escussa nei seguenti casi: • mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’operatore economico; • mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito o in quello eventualmente prorogato; • mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla presente procedura. Le modalità di svincolo delle garanzie provvisorie sono disciplinate secondo quanto disciplinato dall’art. 93, D.Lgs. 50/2016. In ogni caso, la garanzia provvisoria dell’aggiudicatario resta vincolata e deve essere valida fino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo. In caso di costituzione della garanzia in contanti o in titoli del debito pubblico, la stazione appaltante provvederà alla restituzione degli stessi. Si segnala che l’aggiudicazione della procedura autorizza lo svincolo della cauzione provvisoria ad eccezione dell’aggiudicatario.

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Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore a rilasciare garanzia definitiva. L’operatore economico deve allegare documento in formato elettronico atto a comprovare l’avvenuta costituzione della garanzia provvisoria prevista dall’art.93 D.Lgs.50/2016 . La garanzia deve essere effettuata nelle modalità previste dall’art.93 D.Lgs.50/2016 per l’importo del 2% del prezzo base, pari a € 1.964 2.200,00. Possono essere applicate le riduzioni di cui al comma 7 dall’art.93 D.Lgs.50/2016. Tale documento può essere una fideiussione: • bancaria, rilasciata da Istituti di Credito di cui al Testo Unico Bancario approvato con il D.Lgs. 385/93 e s.m.i.; • assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazioni, debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.Lgs. 209/2005 s.m.i.; • rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106, D.Lgs. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161, D.Lgs. 58/1998. La fideiussione deve essere intestata alla stazione appaltante, avere validità per un periodo di almeno 180 giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle offerte e prevedere espressamente: • la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; • la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2, cod. civ.; • la piena operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della stazione appaltante. In alternativa rispetto alla fideiussione, l’operatore economico può costituire la garanzia provvisoria in contanti, in questo caso l’operatore economico deve: • effettuare il versamento sul conto IBAN n. XX00X0000000000000000000X00 XX00X0000000000000000000X00, intestato alla stazione appaltante presso filiale di Banca Popolare di Sondrio - Agenzia 21 Politecnico, avente come causale di versamento il nome della presente procedura di gara (di cui al precedente capitolo 1 - Caratteristiche della procedura) • in sede di gara dovrà essere caricato un documento attestante l’avvenuto versamento. Dovrà essere inoltre indicato il codice IBAN dell’operatore economico da cui è stato effettuato il versamento per la restituzione della garanzia. In alternativa rispetto alla fideiussione o in contanti, l’operatore economico può costituire la garanzia provvisoria in titoli del debito pubblico. In questo caso, l’operatore economico deve: • acquistare titoli garantiti dallo Stato Italiano al corso del giorno del deposito, quindi depositarli presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate a titolo di pegno a favore della stazione appaltante. La garanzia provvisoria copre e può essere escussa nei seguenti casi: • mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’operatore economico; • mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito o in quello eventualmente prorogato; • mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla presente procedura. Le modalità di svincolo delle garanzie provvisorie sono disciplinate secondo quanto disciplinato dall’art. 93, D.Lgs. 50/2016. In ogni caso, la garanzia provvisoria dell’aggiudicatario resta vincolata e deve essere valida fino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo. In caso di costituzione della garanzia in contanti o in titoli del debito pubblico, la stazione appaltante provvederà alla restituzione degli stessi. Si segnala che l’aggiudicazione della procedura autorizza lo svincolo della cauzione provvisoria ad eccezione dell’aggiudicatario.

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Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore a rilasciare garanzia definitiva. L’operatore economico deve allegare documento in formato elettronico atto a comprovare l’avvenuta costituzione della garanzia provvisoria prevista dall’art.93 D.Lgs.50/2016 . La garanzia deve essere effettuata nelle modalità previste dall’art.93 D.Lgs.50/2016 per l’importo del 2% del prezzo base, pari a € 1.964 3.600,00. Possono essere applicate le riduzioni di cui al comma 7 dall’art.93 D.Lgs.50/2016. Tale documento può essere una fideiussione: • bancaria, rilasciata da Istituti di Credito di cui al Testo Unico Bancario approvato con il D.Lgs. 385/93 e s.m.i.; • assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazioni, debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.Lgs. 209/2005 s.m.i.; • rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106, D.Lgs. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161, D.Lgs. 58/1998. La fideiussione deve essere intestata alla stazione appaltante, avere validità per un periodo di almeno 180 giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle offerte e prevedere espressamente: • la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; • la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2, cod. civ.; • la piena operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della stazione appaltante. In alternativa rispetto alla fideiussione, l’operatore economico può costituire la garanzia provvisoria in contanti, in questo caso l’operatore economico deve: • effettuare il versamento sul conto IBAN n. XX00X0000000000000000000X00 , intestato alla stazione appaltante presso filiale di Banca Popolare di Sondrio - Agenzia 21 Politecnico, avente come causale di versamento il nome della presente procedura di gara (di cui al precedente capitolo 1 - Caratteristiche della procedura) • in sede di gara dovrà essere caricato un documento attestante l’avvenuto versamento. Dovrà essere inoltre indicato il codice IBAN dell’operatore economico da cui è stato effettuato il versamento per la restituzione della garanzia. In alternativa rispetto alla fideiussione o in contanti, l’operatore economico può costituire la garanzia provvisoria in titoli del debito pubblico. In questo caso, l’operatore economico deve: • acquistare titoli garantiti dallo Stato Italiano al corso del giorno del deposito, quindi depositarli presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate a titolo di pegno a favore della stazione appaltante. La garanzia provvisoria copre e può essere escussa nei seguenti casi: • mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’operatore economico; • mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito o in quello eventualmente prorogato; • mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla presente procedura. Le modalità di svincolo delle garanzie provvisorie sono disciplinate secondo quanto disciplinato dall’art. 93, D.Lgs. 50/2016. In ogni caso, la garanzia provvisoria dell’aggiudicatario resta vincolata e deve essere valida fino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo. In caso di costituzione della garanzia in contanti o in titoli del debito pubblico, la stazione appaltante provvederà alla restituzione degli stessi. Si segnala che l’aggiudicazione della procedura autorizza lo svincolo della cauzione provvisoria ad eccezione dell’aggiudicatario.

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Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore a rilasciare garanzia definitiva. L’operatore economico deve allegare documento in formato elettronico atto a comprovare l’avvenuta costituzione della garanzia provvisoria prevista dall’art.93 D.Lgs.50/2016 . La garanzia deve essere effettuata nelle modalità previste dall’art.93 D.Lgs.50/2016 per l’importo del 2% del prezzo base, pari a € 1.964 1.710,00. Possono essere applicate le riduzioni di cui al comma 7 dall’art.93 D.Lgs.50/2016. Tale documento può essere una fideiussione: • bancaria, rilasciata da Istituti di Credito di cui al Testo Unico Bancario approvato con il D.Lgs. 385/93 e s.m.i.; • assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazioni, debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.Lgs. 209/2005 s.m.i.; • rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106, D.Lgs. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161, D.Lgs. 58/1998. La fideiussione deve essere intestata alla stazione appaltante, avere validità per un periodo di almeno 180 giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle offerte e prevedere espressamente: • la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; • la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2, cod. civ.; • la piena operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della stazione appaltante. In alternativa rispetto alla fideiussione, l’operatore economico può costituire la garanzia provvisoria in contanti, in questo caso l’operatore economico deve: • effettuare il versamento sul conto IBAN n. XX00X0000000000000000000X00 , intestato alla stazione appaltante presso filiale di Banca Popolare di Sondrio - Agenzia 21 Politecnico, avente come causale di versamento il nome della presente procedura di gara (di cui al precedente capitolo 1 - Caratteristiche della procedura) • in sede di gara dovrà essere caricato un documento attestante l’avvenuto versamento. Dovrà essere inoltre indicato il codice IBAN dell’operatore economico da cui è stato effettuato il versamento per la restituzione della garanzia. In alternativa rispetto alla fideiussione o in contanti, l’operatore economico può costituire la garanzia provvisoria in titoli del debito pubblico. In questo caso, l’operatore economico deve: • acquistare titoli garantiti dallo Stato Italiano al corso del giorno del deposito, quindi depositarli presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate a titolo di pegno a favore della stazione appaltante. La garanzia provvisoria copre e può essere escussa nei seguenti casi: • mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’operatore economico; • mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito o in quello eventualmente prorogato; • mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla presente procedura. Le modalità di svincolo delle garanzie provvisorie sono disciplinate secondo quanto disciplinato dall’art. 93, D.Lgs. 50/2016. In ogni caso, la garanzia provvisoria dell’aggiudicatario resta vincolata e deve essere valida fino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo. In caso di costituzione della garanzia in contanti o in titoli del debito pubblico, la stazione appaltante provvederà alla restituzione degli stessi. Si segnala che l’aggiudicazione della procedura autorizza lo svincolo della cauzione provvisoria ad eccezione dell’aggiudicatario.

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