Garanzie a carico del cliente finale. 13.1 Salvo quanto disposto al successivo comma 13.8 il Fornitore richiede al Cliente una garanzia nella forma di deposito cauzionale. 13.2 L’importo del deposito cauzionale è pari a quanto previsto dall’ARERA (TIVG) e riportato nelle seguenti tabelle: 13.3 L’ammontare del deposito cauzionale di cui al comma 13.2 è raddoppiato per i clienti che non sono titolari di bonus sociale, qualora si verifichi una delle seguen- ti condizioni: (a) il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno due fatture, anche non consecutive, nei 365 giorni precedenti la data di emis- sione di una nuova fattura; (b) il Cliente finale non abbia pagato il deposito di cui al comma 13.2 e il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno una fattura nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura. 13.4 Nel caso in cui il Cliente finale non versi il deposito cauzionale di cui al comma 13.5 Il deposito cauzionale è addebitato nella prima fattura utile ed è versato dal Clien- te in un’unica soluzione. 13.6 Qualora nel corso dell’erogazione della fornitura il deposito cauzionale fosse im- putato dal Fornitore, in tutto o in parte, a copertura di eventuali insoluti, il Cliente è tenuto a ricostituirlo con addebito nella prima fattura utile. 13.7 Il deposito cauzionale è restituito al Cliente alla cessazione della fornitura con- testualmente alla fattura di chiusura, maggiorato in base al tasso di interesse legale. Ai fini della restituzione, al Cliente non può essere richiesto di presentare alcun documento attestante l’avvenuto versamento dello stesso. 13.8 Non è tenuto alla prestazione di garanzia il Cliente finale che usufruisca per il pa- gamento delle fatture della domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito. 13.9 Il Cliente finale sarà tenuto alla prestazione della garanzia qualora in corso di vigenza del Contratto scelga di utilizzare una modalità di pagamento delle fatture diversa da quelle sopra elencate o nel caso di sopravvenuta impossibilità di domi- ciliazione bancaria, postale o su carta di credito.
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Samples: Gas Supply Agreement, Gas Supply Agreement
Garanzie a carico del cliente finale. 13.1 Salvo quanto disposto al successivo comma 13.8 All'atto della sottoscrizione della Richiesta di Fornitura, il Fornitore richiede può richiedere al Cliente, a garanzia degli impegni contrattuali da quest’ultimo assunti, un deposito cauzionale o altre forme di garanzia equivalenti, quali a titolo esemplificativo e non tassativo: fideiussioni bancarie e/o assicurative, ipoteche, etc…. Per il Cliente una garanzia nella forma di deposito cauzionale.
13.2 L’importo domestico l’ammontare del deposito cauzionale è pari a quanto previsto dall’ARERA (TIVG) e riportato nelle seguenti tabelle:
13.3 L’ammontare del deposito cauzionale di cui al comma 13.2 è raddoppiato per i clienti che non sono titolari di bonus sociale, qualora si verifichi una delle seguen- ti condizioni:
(a) il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno due fatture, anche non consecutive, nei 365 giorni precedenti la data di emis- sione di una nuova fattura;
(b) il Cliente finale non abbia pagato il deposito di cui al comma 13.2 e il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno una fattura nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura.
13.4 Nel caso in cui il Cliente finale non versi il deposito cauzionale di cui al comma
13.5 Il deposito cauzionale è sarà calcolato nel rispetto dei limiti previsti dall’ARERA; verrà addebitato nella prima fattura utile ed è versato dal Clien- te Cliente in un’unica soluzione. Per il Cliente altri usi e per i condomini l’ammontare del deposito cauzionale sarà calcolato nel rispetto dei limiti previsti dall’ARERA, inoltre AMG Gas si riserva la facoltà di richiedere al Cliente, in aggiunta al deposito cauzionale, altre forme di garanzia specificate nell’art. 13.2. Il Fornitore, in caso di insolvenza del Cliente, può incamerare tale deposito, fino alla concorrenza dei propri crediti senza pregiudizio per le altre azioni derivanti da inadempienze del presente documento e della legge e fatturare nuovamente al Cliente l'ammontare corrispondente al deposito cauzionale nella successiva fattura. Il deposito cauzionale, all’occorrenza e previa detrazione delle somme di cui sopra, è rimborsato contestualmente all’emissione dell’ultima bolletta e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione degli effetti del contratto.
13.6 Qualora 13.2 (Per il Cliente altri usi e per i condomini) Il Cliente, qualora preliminarmente alla conclusione del contratto Amg Gas a suo insindacabile giudizio lo richieda quale condizione necessaria per l’avvio della fornitura, si impegna a far rilasciare da un primario istituto di credito o assicurativo almeno 15 (quindici) giorni prima della data presunta di inizio della somministrazione indicata nella Proposta di Contratto, garanzia (fideiussione) bancaria o assicurativa “a prima richiesta” (conforme al testo fornito dalla Amg Gas) in favore di Amg Gas srl, per un importo complessivo fino ad un ammontare massimo di 4 (quattro) mesi di fornitura calcolato sulla base dei consumi medi mensili previsti dal presente Contratto, oltre IVA, oneri, maggiorazioni e imposte, a garanzia dei pagamenti derivanti dalla somministrazione di energia elettrica. L’importo della garanzia verrà comunicato da Amg Gas entro un congruo termine affinché il Cliente possa provvedere al suo rilascio come previsto dal presente articolo. Amg Gas si riserva la facoltà di procedere nel corso dell’erogazione del contratto all’adeguamento della fornitura detta garanzia in funzione degli incrementi o decrementi dei consumi del Cliente. Inoltre, in corso di vigenza del Contratto, qualora il deposito cauzionale fosse im- putato dal FornitoreCliente dovesse subire una variazione della situazione patrimoniale rispetto a quella esistente al momento della sottoscrizione del Contratto, tale da pregiudicare il fido concesso, Amg Gas potrà richiedere la predetta garanzia, l’importo e le condizioni riportate al punto che precede, previa comunicazione scritta che fisserà un termine di 15 (quindici) giorni per accendere la citata garanzia. La suddetta fideiussione resterà in vigore per tutta la durata del Contratto e per i successivi 3 (tre) mesi dalla scadenza. In caso di rinnovo contrattuale, il Cliente si impegna a rinnovare negli stessi termini anche la suddetta fideiussione o a rilasciarne una nuova alle stesse condizioni che verranno indicate dalla Amg Gas. In caso di escussione da parte di Amg Gas di detta garanzia (in tutto o in parte, a copertura di eventuali insoluti), il Cliente è tenuto dovrà provvedere a ricostituirlo con addebito nella prima fattura utilereintegrarla entro 15 (quindici) giorni dall’escussione. In caso di mancato rilascio o di variazione parziale della predetta fideiussione da parte del Cliente entro i termini previsti, Amg Gas avrà facoltà di risolvere il Contratto, fatto salvo il risarcimento del danno. Lo svincolo della fideiussione a garanzia del corretto pagamento delle somme dovute per la fornitura, avverrà da parte di Amg Gas, comunque, solo allorquando verranno adempiuti tutti gli obblighi da parte del Cliente.
13.7 Il deposito cauzionale è restituito al Cliente alla cessazione della fornitura con- testualmente alla fattura di chiusura, maggiorato in base al tasso di interesse legale. Ai fini della restituzione, al Cliente non può essere richiesto di presentare alcun documento attestante l’avvenuto versamento dello stesso.
13.8 13.3 Non è tenuto alla prestazione di garanzia deposito cauzionale il Cliente finale domestico che usufruisca per il pa- gamento pagamento delle fatture della domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito.
13.9 13.4 Il Cliente finale domestico sarà tenuto alla prestazione della garanzia qualora in corso di vigenza del Contratto scelga di utilizzare venga utilizzata una modalità di pagamento delle fatture diversa da quelle sopra elencate al punto 13.3 o nel caso di sopravvenuta impossibilità e/o revoca di domi- ciliazione domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito.
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Samples: Condizioni Generali Di Contratto Per La Fornitura Di Energia Elettrica Mercato Libero, Fornitura Di Energia Elettrica
Garanzie a carico del cliente finale. 13.1 Salvo quanto disposto al successivo comma 13.8 il Fornitore richiede al Cliente una garanzia nella forma di deposito cauzionale.
13.2 L’importo del deposito cauzionale è pari a quanto previsto dall’ARERA (TIVG) e riportato nelle seguenti tabelle:
13.3 L’ammontare del deposito cauzionale di cui al comma 13.2 è raddoppiato per i clienti che non sono titolari di bonus sociale, qualora si verifichi una delle seguen- ti seguenti condizioni:
(a) a. il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno due fatture, anche non consecutive, nei 365 giorni precedenti la data di emis- sione emissione di una nuova fattura;
(b) b. il Cliente finale non abbia pagato il deposito di cui al comma 13.2 e il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno una fattura nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura.
13.4 Nel caso in cui il Cliente finale non versi il deposito cauzionale di cui al comma
13.5 Il deposito cauzionale è addebitato nella prima fattura utile ed è versato dal Clien- te in un’unica soluzione.
13.6 Qualora nel corso dell’erogazione della fornitura il deposito cauzionale fosse im- putato dal Fornitore, in tutto o in parte, a copertura di eventuali insoluti, il Cliente è tenuto a ricostituirlo con addebito nella prima fattura utile.
13.7 Il deposito cauzionale è restituito al Cliente alla cessazione della fornitura con- testualmente conte- stualmente alla fattura di chiusura, maggiorato in base al tasso di interesse legale. Ai fini della restituzione, al Cliente non può essere richiesto di presentare alcun documento documen- to attestante l’avvenuto versamento dello stesso.
13.8 Non è tenuto alla prestazione di garanzia il Cliente finale che usufruisca per il pa- gamento pagamento delle fatture della domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito.
13.9 Il Cliente finale sarà tenuto alla prestazione della garanzia qualora in corso di vigenza vi- genza del Contratto scelga di utilizzare una modalità di pagamento delle fatture diversa diver- sa da quelle sopra elencate o nel caso di sopravvenuta impossibilità di domi- ciliazione domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito.
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Samples: Gas Supply Agreement
Garanzie a carico del cliente finale. 13.1 Salvo quanto disposto al successivo comma 13.8 il Fornitore richiede al Cliente una garanzia nella forma di deposito cauzionale.
13.2 L’importo del deposito cauzionale è pari a quanto previsto dall’ARERA (TIVG) e riportato nelle seguenti tabelle:: Clienti titolari di bonus sociale
13.3 L’ammontare del deposito cauzionale di cui al comma 13.2 è raddoppiato per i clienti che non sono titolari di bonus sociale, qualora si verifichi una delle seguen- ti seguenti condizioni:
(a) il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno due fatture, anche non consecutive, nei 365 giorni precedenti la data di emis- sione emissione di una nuova fattura;
(b) il Cliente finale non abbia pagato il deposito di cui al comma 13.2 e il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno una fattura nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura.
13.4 Nel caso in cui il Cliente finale non versi il deposito cauzionale di cui al commacomma 13.2 eventualmente richiesto, il Fornitore può chiedere al Distributore di procedere alla sospensione della fornitura ai sensi delle disposizioni relative all’inadempimento del cliente.
13.5 Il deposito cauzionale è addebitato nella prima fattura utile ed è versato dal Clien- te Cliente in un’unica soluzione.
13.6 Qualora nel corso dell’erogazione della fornitura il deposito cauzionale fosse im- putato imputato dal Fornitore, in tutto o in parte, a copertura di eventuali insoluti, il Cliente è tenuto a ricostituirlo con addebito nella prima fattura utile.
13.7 Il deposito cauzionale è restituito al Cliente alla cessazione della fornitura con- testualmente contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato in base al tasso di interesse legale. Ai fini della restituzione, al Cliente non può essere richiesto di presentare alcun documento attestante l’avvenuto versamento dello stesso.
13.8 Non è tenuto alla prestazione di garanzia il Cliente finale che usufruisca per il pa- gamento pagamento delle fatture della domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito.
13.9 Il Cliente finale sarà tenuto alla prestazione della garanzia qualora in corso di vigenza del Contratto scelga di utilizzare una modalità di pagamento delle fatture diversa da quelle sopra elencate o nel caso di sopravvenuta impossibilità di domi- ciliazione domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito.
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Samples: Gas Supply Agreement
Garanzie a carico del cliente finale. 13.1 Salvo quanto disposto al successivo comma 13.8 il Fornitore richiede al Cliente una garanzia nella forma di deposito cauzionale.
13.2 L’importo del deposito cauzionale è pari a quanto previsto dall’ARERA (TIVGTIV) e riportato nelle seguenti tabelle:
13.3 L’ammontare del deposito cauzionale di cui al comma 13.2 13.2, è raddoppiato per i clienti che non sono titolari di bonus sociale, qualora si verifichi una delle seguen- ti seguenti condizioni:
(: a) il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno due fatture, anche non consecutive, nei 365 giorni precedenti la data di emis- sione emissione di una nuova fattura;
(; b) il Cliente finale non abbia pagato il deposito di cui al comma 13.2 e il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno una fattura nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura.
13.4 Nel caso in cui il Cliente finale non versi il deposito cauzionale di cui al comma
13.5 Il deposito cauzionale è addebitato nella prima fattura utile ed è versato dal Clien- te Cliente in un’unica soluzione.
13.6 Qualora nel corso dell’erogazione della fornitura il deposito cauzionale fosse im- putato imputato dal Fornitore, in tutto o in parte, a copertura di eventuali insoluti, il Cliente è tenuto a ricostituirlo con addebito nella prima fattura utile.
13.7 Il deposito cauzionale è restituito al Cliente alla cessazione della fornitura con- testualmente contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato in base al tasso di interesse legale. Ai fini della restituzione, al Cliente non può essere richiesto di presentare alcun documento attestante l’avvenuto versamento dello stesso.
13.8 Non è tenuto alla prestazione di garanzia il Cliente finale che usufruisca per il pa- gamento pagamento delle fatture della domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito.
13.9 Il Cliente finale sarà tenuto alla prestazione della garanzia qualora in corso di vigenza del Contratto scelga di utilizzare una modalità di pagamento delle fatture diversa da quelle sopra elencate o nel caso di sopravvenuta impossibilità di domi- ciliazione domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito.
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Garanzie a carico del cliente finale. 13.1 Salvo quanto disposto al successivo comma 13.8 il 10.1 Il Fornitore richiede al Cliente una garanzia nella forma di deposito cauzionale.
13.2 10.2 L’importo del deposito cauzionale è pari a quanto previsto dall’ARERA (TIVG) e riportato nelle seguenti tabelle:
13.3 10.3 L’ammontare del deposito cauzionale di cui al comma 13.2 10.2 è raddoppiato per i clienti che non sono titolari di bonus sociale, qualora si verifichi una delle seguen- ti seguenti condizioni:
(a) il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno due fatture, anche non consecutive, nei 365 giorni precedenti la data di emis- sione emissione di una nuova fattura;
(b) il Cliente finale non abbia pagato il deposito di cui al comma 13.2 10.2 e il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno una fattura nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura.
13.4 10.4 Nel caso in cui il Cliente finale non versi il deposito cauzionale di cui al commacomma 10.2 richiesto, il Fornitore può chiedere al Distributore di procedere alla sospensione della fornitura ai sensi delle disposizioni relative all’inadempimento del cliente.
13.5 10.5 Il deposito cauzionale è addebitato nella prima fattura utile ed è versato dal Clien- te Cliente in un’unica soluzione.
13.6 10.6 Qualora nel corso dell’erogazione della fornitura il deposito cauzionale fosse im- putato imputato dal Fornitore, in tutto o in parte, a copertura di eventuali insoluti, il Cliente è tenuto a ricostituirlo con addebito nella prima fattura utile.
13.7 10.7 Il deposito cauzionale è restituito al Cliente alla cessazione della fornitura con- testualmente contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato in base al tasso di interesse legale. Ai fini della restituzione, al Cliente non può essere richiesto di presentare alcun documento attestante l’avvenuto versamento dello stesso.
13.8 10.8 Non è tenuto alla prestazione di garanzia il Cliente finale che usufruisca per il pa- gamento pagamento delle fatture della domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito.
13.9 10.9 Il Cliente finale sarà tenuto alla prestazione della garanzia qualora in corso di vigenza del Contratto scelga di utilizzare una modalità di pagamento delle fatture diversa da quelle sopra elencate o nel caso di sopravvenuta impossibilità di domi- ciliazione domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito.
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Samples: Gas Supply Agreement
Garanzie a carico del cliente finale. 13.1 Salvo quanto disposto al successivo comma 13.8 il Fornitore richiede al Cliente una garanzia nella forma di deposito cauzionale.
13.2 L’importo Limporto del deposito cauzionale è pari a quanto previsto dall’ARERA dallARERA (TIVGTIV) e riportato nelle seguenti tabelle:: Clienti titolari di bonus sociale Ammontare deposito (€) 5,2 per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata Clienti domestici Ammontare deposito (€) 11,5 per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata
13.3 L’ammontare Lammontare del deposito cauzionale di cui al comma 13.2 13.2, è raddoppiato per i clienti che non sono titolari di bonus sociale, qualora si verifichi una delle seguen- ti seguenti condizioni:
(: a) il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno due fatture, anche non consecutive, nei 365 giorni precedenti la data di emis- sione emissione di una nuova fattura;
(; b) il Cliente finale non abbia pagato il deposito di cui al comma 13.2 e il Fornitore abbia costituito co- stituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno una fattura nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura.
13.4 Nel caso in cui il Cliente finale non versi il deposito cauzionale di cui al commacomma 13.2 eventualmente richiesto, il Fornitore può chiedere al Distributore di procedere alla sospensione della fornitura ai sensi delle disposizioni relative allinadempimento del cliente.
13.5 Il deposito cauzionale è addebitato nella prima fattura utile ed è versato dal Clien- te Cliente in un’unica ununica soluzione.
13.6 Qualora nel corso dell’erogazione dellerogazione della fornitura il deposito cauzionale fosse im- putato imputato dal Fornitore, in tutto o in parte, a copertura di eventuali insolutiin- soluti, il Cliente è tenuto a ricostituirlo con addebito nella prima fattura utile.
13.7 Il deposito cauzionale è restituito al Cliente alla cessazione della fornitura con- testualmente contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato in base al tasso di interesse in- teresse legale. Ai fini della restituzione, al Cliente non può essere richiesto di presentare alcun documento attestante l’avvenuto lavvenuto versamento dello stesso.
13.8 Non è tenuto alla prestazione di garanzia il Cliente finale che usufruisca per il pa- gamento pagamento delle fatture della domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito.
13.9 Il Cliente finale sarà tenuto alla prestazione della garanzia qualora in corso di vigenza del Contratto scelga di utilizzare una modalità di pagamento delle fatture diversa da quelle sopra elencate o nel caso di sopravvenuta impossibilità di domi- ciliazione domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito.
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Samples: Placet Variabile Luce Domestico
Garanzie a carico del cliente finale. 13.1 Salvo quanto disposto al successivo comma 13.8 il Fornitore richiede al Cliente una garanzia nella forma di deposito cauzionale.
13.2 L’importo del deposito cauzionale è pari a quanto previsto dall’ARERA (TIVGTIV) e riportato ripor- tato nelle seguenti tabelle:
13.3 L’ammontare del deposito cauzionale di cui al comma 13.2 13.2, è raddoppiato per i clienti che non sono titolari di bonus sociale, qualora si verifichi una delle seguen- ti seguenti condizioni:
(a) il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno due fatture, anche non consecutive, nei 365 giorni precedenti la data di emis- sione emissio- ne di una nuova fattura;
(b) il Cliente finale non abbia pagato il deposito di cui al comma 13.2 e il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno una fattura nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura.. CGS_RES_PLACET_1021
13.4 Nel caso in cui il Cliente finale non versi il deposito cauzionale di cui al commacomma 13.2 eventualmente richiesto, il Fornitore può chiedere al Distributore di procedere alla sospensione della fornitura ai sensi delle disposizioni relative all’inadempimento del cliente.
13.5 Il deposito cauzionale è addebitato nella prima fattura utile ed è versato dal Clien- te Cliente in un’unica soluzione.
13.6 Qualora nel corso dell’erogazione della fornitura il deposito cauzionale fosse im- putato impu- tato dal Fornitore, in tutto o in parte, a copertura di eventuali insoluti, il Cliente è tenuto a ricostituirlo con addebito nella prima fattura utile.
13.7 Il deposito cauzionale è restituito al Cliente alla cessazione della fornitura con- testualmente alla fattura di chiusura, maggiorato in base al tasso di interesse legale. Ai fini della restituzione, al Cliente non può essere richiesto di presentare alcun documento attestante l’avvenuto versamento dello stesso.conte- PLACET LUCE | DOMESTICO
13.8 Non è tenuto alla prestazione di garanzia il Cliente finale che usufruisca per il pa- gamento paga- mento delle fatture della domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito.
13.9 Il Cliente finale sarà tenuto alla prestazione della garanzia qualora in corso di vigenza vigen- za del Contratto scelga di utilizzare una modalità di pagamento delle fatture diversa da quelle sopra elencate o nel caso di sopravvenuta impossibilità di domi- ciliazione domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito.
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Samples: Contract for Domestic Energy Supply
Garanzie a carico del cliente finale. 13.1 Salvo quanto disposto al successivo comma 13.8 il Fornitore richiede al Cliente una garanzia nella forma di deposito cauzionale.
13.2 L’importo del deposito cauzionale è pari a quanto previsto dall’ARERA (TIVGTIV) e riportato nelle seguenti tabelle:: Il presente Xxxxxx è redatto da ARERA e non può essere modificato dai venditori. Eventuali ulteriori clausole inserite nelle condizioni generali di fornitura che siano diverse da quelle oggetto del presente Xxxxxx si considerano non apposte.
13.3 L’ammontare del deposito cauzionale di cui al comma 13.2 13.2, è raddoppiato per i clienti che non sono titolari di bonus sociale, qualora si verifichi una delle seguen- ti seguenti condizioni:
(a) il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno due fatture, anche non consecutive, nei 365 giorni precedenti la data di emis- sione emissione di una nuova fattura;
(b) il Cliente finale non abbia pagato il deposito di cui al comma 13.2 e il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno una fattura nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura.
13.4 Nel caso in cui il Cliente finale non versi il deposito cauzionale di cui al commacomma 13.2 eventualmente richiesto, il Fornitore può chiedere al Distributore di procedere alla sospensione della fornitura ai sensi delle disposizioni relative all’inadempimento del cliente.
13.5 Il deposito cauzionale è addebitato nella prima fattura utile ed è versato dal Clien- te Cliente in un’unica soluzione.
13.6 Qualora nel corso dell’erogazione della fornitura il deposito cauzionale fosse im- putato imputato dal Fornitore, in tutto o in parte, a copertura di eventuali insoluti, il Cliente è tenuto a ricostituirlo con addebito nella prima fattura utile.
13.7 Il deposito cauzionale è restituito al Cliente alla cessazione della fornitura con- testualmente contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato in base al tasso di interesse legale. Ai fini della restituzione, al Cliente non può essere richiesto di presentare alcun documento attestante l’avvenuto versamento dello stesso.
13.8 Non è tenuto alla prestazione di garanzia il Cliente finale che usufruisca per il pa- gamento pagamento delle fatture della domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito.
13.9 Il Cliente finale sarà tenuto alla prestazione della garanzia qualora in corso di vigenza del Contratto scelga di utilizzare una modalità di pagamento delle fatture diversa da quelle sopra elencate o nel caso di sopravvenuta impossibilità di domi- ciliazione domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito.
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Samples: Modulo Delle Condizioni Generali Di Fornitura Di Energia Elettrica
Garanzie a carico del cliente finale. 13.1 Salvo quanto disposto al successivo comma 13.8 il Fornitore richiede al Cliente una garanzia nella forma di deposito cauzionale.
13.2 L’importo del deposito cauzionale è pari a quanto previsto dall’ARERA (TIVG) e riportato nelle seguenti tabelle:: Altri clienti
13.3 L’ammontare del deposito cauzionale di cui al comma 13.2 è raddoppiato per i clienti Clienti che non sono titolari di bonus sociale, qualora si verifichi una delle seguen- ti seguenti condizioni:
(a) il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno due fatture, anche non consecutive, nei 365 giorni precedenti la data di emis- sione emissione di una nuova fattura;
(b) il Cliente finale non abbia pagato il deposito di cui al comma 13.2 e il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno una fattura nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura.
13.4 Nel caso in cui il Cliente finale non versi il deposito cauzionale di cui al commacomma 13.2 eventualmente richiesto, il Fornitore può chiedere al Distributore di procedere alla sospensione della fornitura ai sensi delle disposizioni relative all’inadempimento del Cliente.
13.5 Il deposito cauzionale è addebitato nella prima fattura utile ed è versato dal Clien- te Cliente in un’unica soluzione.
13.6 Qualora nel corso dell’erogazione della fornitura il deposito cauzionale fosse im- putato imputato dal Fornitore, in tutto o in parte, a copertura di eventuali insoluti, il Cliente è tenuto a ricostituirlo con addebito nella prima fattura utile.
13.7 Il deposito cauzionale è restituito al Cliente alla cessazione della fornitura con- testualmente contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato in base al tasso di interesse legale. Ai fini della restituzione, al Cliente non può essere richiesto di presentare alcun documento attestante l’avvenuto versamento dello stesso.
13.8 Non è tenuto alla prestazione di garanzia il Cliente finale che usufruisca per il pa- gamento pagamento delle fatture della domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito.
13.9 Il Cliente finale sarà tenuto alla prestazione della garanzia qualora in corso di vigenza del Contratto scelga di utilizzare una modalità di pagamento delle fatture diversa da quelle sopra elencate o nel caso di sopravvenuta impossibilità di domi- ciliazione domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito.
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Samples: Fornitura Di Gas
Garanzie a carico del cliente finale.
13.1 Salvo quanto disposto al successivo comma 13.8 il Fornitore richiede al Cliente una garanzia nella forma di deposito cauzionale.
13.2 L’importo del deposito cauzionale è pari a quanto previsto dall’ARERA (TIVGTIV) e riportato nelle seguenti tabelle:: Clienti titolari di bonus sociale Ammontare deposito (€) 5,2 per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata Clienti domestici Ammontare deposito (€) 11,5 per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata
13.3 L’ammontare del deposito cauzionale di cui al comma 13.2 13.2, è raddoppiato per i clienti che non sono titolari di bonus sociale, qualora si verifichi una delle seguen- ti seguenti condizioni:
(a) il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno due fatture, anche non consecutive, nei 365 giorni precedenti la data di emis- sione emissione di una nuova fattura;
(b) il Cliente finale non abbia pagato il deposito di cui al comma 13.2 e il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno una fattura nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura.
13.4 Nel caso in cui il Cliente finale non versi il deposito cauzionale di cui al commacomma 13.2 eventualmente richiesto, il Fornitore può chiedere al Distributore di procedere alla sospensione della fornitura ai sensi delle disposizioni relative all’inadempimento del cliente.
13.5 Il deposito cauzionale è addebitato nella prima fattura utile ed è versato dal Clien- te Cliente in un’unica soluzione.
13.6 Qualora nel corso dell’erogazione della fornitura il deposito cauzionale fosse im- putato imputato dal Fornitore, in tutto o in parte, a copertura di eventuali insoluti, il Cliente è tenuto a ricostituirlo con addebito nella prima fattura utile.
13.7 Il deposito cauzionale è restituito al Cliente alla cessazione della fornitura con- testualmente contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato in base al tasso di interesse legale. Ai fini della restituzione, al Cliente non può essere richiesto di presentare alcun documento attestante l’avvenuto versamento dello stesso.
13.8 Non è tenuto alla prestazione di garanzia il Cliente finale che usufruisca per il pa- gamento pagamento delle fatture della domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito.
13.9 Il Cliente finale sarà tenuto alla prestazione della garanzia qualora in corso di vigenza del Contratto scelga di utilizzare una modalità di pagamento delle fatture diversa da quelle sopra elencate o nel caso di sopravvenuta impossibilità di domi- ciliazione domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito.
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Samples: Condizioni Generali Di Fornitura Di Energia Elettrica
Garanzie a carico del cliente finale. 13.1 Salvo quanto disposto al successivo comma 13.8 il Fornitore richiede al Cliente una garanzia nella forma di deposito cauzionale.
13.2 L’importo del deposito cauzionale è pari a quanto previsto dall’ARERA (TIVG) e riportato nelle seguenti tabelle:: Altri Clienti
13.3 L’ammontare del deposito cauzionale di cui al comma 13.2 è raddoppiato per i clienti Clienti che non sono titolari di bonus sociale, qualora si verifichi una delle seguen- ti seguenti condizioni:
(a) il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno due fatture, anche non consecutive, nei 365 giorni precedenti la data di emis- sione emissione di una nuova fattura;
(b) il Cliente finale non abbia pagato il deposito di cui al comma 13.2 e il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno una fattura nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura.
13.4 Nel caso in cui il Cliente finale non versi il deposito cauzionale di cui al commacomma 13.2 eventualmente richiesto, il Fornitore può chiedere al Distributore di procedere alla sospensione della fornitura ai sensi delle disposizioni relative all’inadempimento del Cliente.
13.5 Il deposito cauzionale è addebitato nella prima fattura utile ed è versato dal Clien- te Cliente in un’unica soluzione.
13.6 Qualora nel corso dell’erogazione della fornitura il deposito cauzionale fosse im- putato imputato dal Fornitore, in tutto o in parte, a copertura di eventuali insoluti, il Cliente è tenuto a ricostituirlo con addebito nella prima fattura utile.
13.7 Il deposito cauzionale è restituito al Cliente alla cessazione della fornitura con- testualmente contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato in base al tasso di interesse legale. Ai fini della restituzione, al Cliente non può essere richiesto di presentare alcun documento attestante l’avvenuto versamento dello stesso.
13.8 Non è tenuto alla prestazione di garanzia il Cliente finale che usufruisca per il pa- gamento pagamento delle fatture della domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito.
13.9 Il Cliente finale sarà tenuto alla prestazione della garanzia qualora in corso di vigenza del Contratto scelga di utilizzare una modalità di pagamento delle fatture diversa da quelle sopra elencate o nel caso di sopravvenuta impossibilità di domi- ciliazione domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito.
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Samples: Fornitura Di Gas
Garanzie a carico del cliente finale. 13.1 Salvo quanto disposto al successivo comma 13.8 il Fornitore richiede al Cliente una garanzia nella forma di deposito cauzionale.
13.2 L’importo del deposito cauzionale è pari a quanto previsto dall’ARERA (TIVG) e riportato nelle seguenti tabelle:
13.3 L’ammontare del deposito cauzionale di cui al comma 13.2 è raddoppiato per i clienti che non sono titolari di bonus sociale, qualora si verifichi una delle seguen- ti seguenti condizioni:
(a) il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno due fatture, anche non consecutive, nei 365 giorni precedenti la data di emis- sione emissione di una nuova fattura;
(b) il Cliente finale non abbia pagato il deposito di cui al comma 13.2 e il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno una fattura nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura.
13.4 Nel caso in cui il Cliente finale non versi il deposito cauzionale di cui al commacomma 13.2 eventualmente richiesto, il Fornitore può chiedere al Distributore di procedere alla sospensione della fornitura ai sensi delle disposizioni relative all’inadempimento del cliente.
13.5 Il deposito cauzionale è addebitato nella prima fattura utile ed è versato dal Clien- te Cliente in un’unica soluzione.
13.6 Qualora nel corso dell’erogazione della fornitura il deposito cauzionale fosse im- putato imputato dal Fornitore, in tutto o in parte, a copertura di eventuali insoluti, il Cliente è tenuto a ricostituirlo con addebito nella prima fattura utile.
13.7 Il deposito cauzionale è restituito al Cliente alla cessazione della fornitura con- testualmente contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato in base al tasso di interesse legale. Ai fini della restituzione, al Cliente non può essere richiesto di presentare alcun documento attestante l’avvenuto versamento dello stesso.
13.8 Non è tenuto alla prestazione di garanzia il Cliente finale che usufruisca per il pa- gamento pagamento delle fatture della domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito.
13.9 Il Cliente finale sarà tenuto alla prestazione della garanzia qualora in corso di vigenza del Contratto scelga di utilizzare una modalità di pagamento delle fatture diversa da quelle sopra elencate o nel caso di sopravvenuta impossibilità di domi- ciliazione domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito.
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Samples: Gas Supply Agreement
Garanzie a carico del cliente finale. 13.1 Salvo quanto disposto al successivo comma 13.8 il Fornitore richiede al Cliente una garanzia nella forma di deposito cauzionale.
13.2 L’importo del deposito cauzionale è pari a quanto previsto dall’ARERA (TIVGTIV) e riportato nelle seguenti tabelle:: indicate nella fattura.
13.3 L’ammontare del 12.3 La rateizzazione si attua secondo le seguenti modalità: − nei casi di cui ai punti i. e ii. le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari almeno al numero di fatture di acconto o Ammontare deposito cauzionale (€) Ammontare deposito (€) 5,2 per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata 11,5 per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata stimate ricevute successivamente alla precedente fattura contenente ricalcoli e comunque non inferiore a 2 (due); − nei casi di cui al comma 13.2 è raddoppiato per i clienti che punto iii le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari almeno al numero di fatture non sono titolari emesse a causa del mancato rispetto della frequenza di bonus sociale, qualora si verifichi una delle seguen- ti condizioni:
fatturazione e comunque non inferiore a 2 (a) il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno due fatture, anche non consecutive, due); − nei 365 giorni precedenti la data di emis- sione di una nuova fattura;
(b) il Cliente finale non abbia pagato il deposito casi di cui al comma 13.2 punto iv. le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari al massimo al numero di fatture emesse negli ultimi 12 (dodici) mesi e comunque non inferiore a 2 (due); − le rate, non cumulabili, hanno una frequenza corrispondente a quella di fatturazione, fatta salva la facoltà per il venditore di imputare le rate a mezzo di documenti diversi dalla fattura e di inviarle separatamente da questi ultimi; − è facoltà del Fornitore richiedere il pagamento della prima rata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta del Cliente finale oppure entro la scadenza del termine per richiedere la rateizzazione; in tale ultimo caso, il Fornitore abbia costituito in mora provvede ad allegare alla fattura oggetto di rateizzazione la documentazione che permetta al Cliente finale il pagamento della prima rata, oltre ad una comunicazione che informi il Cliente finalestesso che il pagamento della suddetta rata equivale ad accettazione della rateizzazione in accordo a quanto previsto dal presente articolo; − le somme oggetto di rateizzazione sono maggiorate del Tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea, con riferimento ad almeno una fattura nei 365 giorni precedenti la data disponibile presso il sito xxx.xxxxxxx.xx, calcolato dal giorno di emissione di una nuova scadenza del termine fissato per il pagamento della fattura.
13.4 Nel caso in cui 12.4 Qualora il Cliente finale non versi il deposito cauzionale di cui al comma
13.5 Il deposito cauzionale è addebitato nella prima fattura utile ed è versato dal Clien- te in un’unica soluzione.
13.6 Qualora nel corso dell’erogazione della fornitura il deposito cauzionale fosse im- putato dal concluda un contratto con un nuovo Fornitore, in tutto o in parteil Fornitore uscente ha facoltà di richiedere al Cliente il pagamento dell’importo relativo alle rate non ancora scadute secondo una periodicità mensile. Il Fornitore che intenda avvalersi di tale facoltà, a copertura di eventuali insoluti, è tenuto ad informarne il Cliente è tenuto a ricostituirlo con addebito nella prima fattura utile.
13.7 Il deposito cauzionale è restituito al Cliente alla cessazione della fornitura con- testualmente alla fattura di chiusura, maggiorato in base al tasso di interesse legale. Ai fini della restituzione, al Cliente non può essere richiesto di presentare alcun documento attestante l’avvenuto versamento dello stesso.
13.8 Non è tenuto alla prestazione di garanzia il Cliente finale che usufruisca per il pa- gamento delle fatture della domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito.
13.9 Il Cliente finale sarà tenuto alla prestazione della garanzia qualora in corso di vigenza del Contratto scelga di utilizzare una modalità di pagamento delle fatture diversa da quelle sopra elencate o nel caso di sopravvenuta impossibilità di domi- ciliazione bancaria, postale o su carta di credito.relativa al
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Samples: Energy Supply Agreement
Garanzie a carico del cliente finale. 13.1 Salvo quanto disposto al successivo comma 13.8 il Fornitore richiede al Cliente una garanzia nella forma di deposito cauzionale.
13.2 L’importo del deposito cauzionale è pari a quanto previsto dall’ARERA (TIVGTIV) e riportato nelle seguenti tabelle:: • Clienti titolari di bonus sociale Ammontare deposito (€) 5,2 per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata • Clienti domestici Ammontare deposito (€) 11,5 per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata
13.3 L’ammontare del deposito cauzionale di cui al comma 13.2 13.2, è raddoppiato per i clienti che non sono titolari di bonus sociale, qualora si verifichi una delle seguen- ti seguenti condizioni:
(a) il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno due fatture, anche non consecutive, nei 365 giorni precedenti la data di emis- sione emissione di una nuova fattura;
(b) il Cliente finale non abbia pagato il deposito di cui al comma 13.2 e il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno una fattura nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura.
13.4 Nel caso in cui il Cliente finale non versi il deposito cauzionale di cui al commacomma 13.2 eventualmente richiesto, il Fornitore può chiedere al Distributore di procedere alla sospensione della fornitura ai sensi delle disposizioni relative all’inadempimento del cliente.
13.5 Il deposito cauzionale è addebitato nella prima fattura utile ed è versato dal Clien- te Cliente in un’unica soluzione.
13.6 Qualora nel corso dell’erogazione della fornitura il deposito cauzionale fosse im- putato imputato dal Fornitore, in tutto o in parte, a copertura di eventuali insoluti, il Cliente è tenuto a ricostituirlo con addebito nella prima fattura utile.
13.7 Il deposito cauzionale è restituito al Cliente alla cessazione della fornitura con- testualmente contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato in base al tasso di interesse legale. Ai fini della restituzione, al Cliente non può essere richiesto di presentare alcun documento attestante l’avvenuto versamento dello stesso.
13.8 Non è tenuto alla prestazione di garanzia il Cliente finale che usufruisca per il pa- gamento pagamento delle fatture della domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito.
13.9 Il Cliente finale sarà tenuto alla prestazione della garanzia qualora in corso di vigenza del Contratto scelga di utilizzare una modalità di pagamento delle fatture diversa da quelle sopra elencate o nel caso di sopravvenuta impossibilità di domi- ciliazione domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito.
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Samples: Proposta Di Fornitura
Garanzie a carico del cliente finale. 13.1 Salvo quanto disposto al successivo comma 13.8 il Fornitore richiede al Cliente una garanzia nella forma di deposito cauzionale.
13.2 L’importo del deposito cauzionale è pari a quanto previsto dall’ARERA (TIVGTIV) e riportato nelle seguenti tabelle:: Ammontare deposito (€) 5,2 per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata Clienti domestici Ammontare deposito (€) 11,5 per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata
13.3 L’ammontare del deposito cauzionale di cui al comma 13.2 13.2, è raddoppiato per i clienti che non sono titolari di bonus sociale, qualora si verifichi una delle seguen- ti seguenti condizioni:
(a) il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno due fatture, anche non consecutive, nei 365 giorni precedenti la data di emis- sione emissione di una nuova fattura;
(b) il Cliente finale non abbia pagato il deposito di cui al comma 13.2 e il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno una fattura nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura.
13.4 Nel caso in cui il Cliente finale non versi il deposito cauzionale di cui al commacomma 13.2 eventualmente richiesto, il Fornitore può chiedere al Distributore di procedere alla sospensione della fornitura ai sensi delle disposizioni relative all’inadempimento del cliente.
13.5 Il deposito cauzionale è addebitato nella prima fattura utile ed è versato dal Clien- te Cliente in un’unica soluzione.
13.6 Qualora nel corso dell’erogazione della fornitura il deposito cauzionale fosse im- putato imputato dal Fornitore, in tutto o in parte, a copertura di eventuali insoluti, il Cliente è tenuto a ricostituirlo con addebito nella prima fattura utile.
13.7 Il deposito cauzionale è restituito al Cliente alla cessazione della fornitura con- testualmente contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato in base al tasso di interesse legale. Ai fini della restituzione, al Cliente non può essere richiesto di presentare alcun documento attestante l’avvenuto versamento dello stesso.
13.8 Non è tenuto alla prestazione di garanzia il Cliente finale che usufruisca per il pa- gamento pagamento delle fatture della domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito.
13.9 Il Cliente finale sarà tenuto alla prestazione della garanzia qualora in corso di vigenza del Contratto scelga di utilizzare una modalità di pagamento delle fatture diversa da quelle sopra elencate o nel caso di sopravvenuta impossibilità di domi- ciliazione domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito.
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Samples: Modulo Delle Condizioni Generali Di Fornitura Di Energia Elettrica
Garanzie a carico del cliente finale. 13.1 Salvo quanto disposto al successivo comma 13.8 il Fornitore richiede al Cliente una garanzia nella forma di deposito cauzionale.
13.2 L’importo L'importo del deposito cauzionale è pari a quanto previsto dall’ARERA dall'ARERA (TIVGTIV) e riportato nelle seguenti tabelle:: Clienti titolari di bonus sociale Ammontare deposito (€) 5,2 per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata Clienti domestici Ammontare deposito (€) 11,5 per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata
13.3 L’ammontare L'ammontare del deposito cauzionale di cui al comma 13.2 13.2, è raddoppiato per i clienti che non sono titolari di bonus sociale, qualora si verifichi una delle seguen- ti seguenti condizioni:
(: a) il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno due fatture, anche non consecutive, nei 365 giorni precedenti la data di emis- sione emissione di una nuova fattura;
(; b) il Cliente finale non abbia pagato il deposito di cui al comma 13.2 e il Fornitore abbia costituito co- stituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno una fattura nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura.
13.4 Nel caso in cui il Cliente finale non versi il deposito cauzionale di cui al commacomma 13.2 eventualmente richiesto, il Fornitore può chiedere al Distributore di procedere alla sospensione della fornitura ai sensi delle disposizioni relative all'inadempimento del cliente.
13.5 Il deposito cauzionale è addebitato nella prima fattura utile ed è versato dal Clien- te Cliente in un’unica un'unica soluzione.
13.6 Qualora nel corso dell’erogazione dell'erogazione della fornitura il deposito cauzionale fosse im- putato imputato dal Fornitore, in tutto o in parte, a copertura di eventuali insolutiin- soluti, il Cliente è tenuto a ricostituirlo con addebito nella prima fattura utile.
13.7 Il deposito cauzionale è restituito al Cliente alla cessazione della fornitura con- testualmente contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato in base al tasso di interesse in- teresse legale. Ai fini della restituzione, al Cliente non può essere richiesto di presentare alcun documento attestante l’avvenuto l'avvenuto versamento dello stesso.
13.8 Non è tenuto alla prestazione di garanzia il Cliente finale che usufruisca per il pa- gamento pagamento delle fatture della domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito.
13.9 Il Cliente finale sarà tenuto alla prestazione della garanzia qualora in corso di vigenza del Contratto scelga di utilizzare una modalità di pagamento delle fatture diversa da quelle sopra elencate o nel caso di sopravvenuta impossibilità di domi- ciliazione domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito.
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Samples: Placet Fissa Luce Domestico
Garanzie a carico del cliente finale. 13.1 Salvo quanto disposto al successivo comma 13.8 il Fornitore richiede al Cliente una garanzia nella forma di deposito cauzionale.
13.2 L’importo del deposito cauzionale è pari a quanto previsto dall’ARERA (TIVGTIV) e riportato nelle seguenti tabelle:
13.3 L’ammontare del deposito cauzionale di cui al comma 13.2 è raddoppiato per i clienti che non sono titolari di bonus sociale, qualora si verifichi una delle seguen- ti seguenti condizioni:
(a) il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno due fatture, anche non consecutive, nei 365 giorni precedenti la data di emis- sione emissione di una nuova fattura;
(b) il Cliente finale non abbia pagato il deposito di cui al comma 13.2 e il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno una fattura nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura.
13.4 Nel caso in cui il Cliente finale non versi il deposito cauzionale di cui al commacomma 13.2 eventualmente richiesto, il Fornitore può chiedere al Distributore di procedere alla sospensione della fornitura ai sensi delle disposizioni relative all’inadempimento del Cliente.
13.5 Il deposito cauzionale è addebitato nella prima fattura utile ed è versato dal Clien- te Cliente in un’unica soluzione.
13.6 Qualora nel corso dell’erogazione della fornitura il deposito cauzionale fosse im- putato imputato dal Fornitore, in tutto o in parte, a copertura di eventuali insoluti, il Cliente è tenuto a ricostituirlo con addebito nella prima fattura utile.
13.7 Il deposito cauzionale è restituito al Cliente alla cessazione della fornitura con- testualmente contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato in base al tasso di interesse legale. Ai fini della restituzione, al Cliente non può essere richiesto di presentare alcun documento attestante l’avvenuto versamento dello stesso.
13.8 Non è tenuto alla prestazione di garanzia il Cliente finale che usufruisca per il pa- gamento pagamento delle fatture della domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito.
13.9 Il Cliente finale sarà tenuto alla prestazione della garanzia qualora in corso di vigenza del Contratto scelga di utilizzare una modalità di pagamento delle fatture diversa da quelle sopra elencate o nel caso di sopravvenuta impossibilità di domi- ciliazione domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito.
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Samples: Conditions of Supply of Electricity
Garanzie a carico del cliente finale. 13.1 Salvo quanto disposto al successivo comma 13.8 il Fornitore richiede al Cliente una garanzia nella forma di deposito cauzionale.
13.2 L’importo del deposito cauzionale è pari a quanto previsto dall’ARERA (TIVGTIV) e riportato nelle seguenti tabelle:nella seguente tabella Clienti titolari di bonus sociale Ammontare deposito € 5,2 per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata Clienti domestici Ammontare deposito € 11,5 per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata
13.3 L’ammontare del deposito cauzionale di cui al comma 13.2 è raddoppiato per i clienti che non sono titolari di bonus sociale, qualora si verifichi una delle seguen- ti seguenti condizioni:
(a) il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno due fatture, anche non consecutive, nei 365 giorni precedenti la data di emis- sione emissione di una nuova fattura;
(b) il Cliente finale non abbia pagato il deposito di cui al comma 13.2 e il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno una fattura nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura.
13.4 Nel caso in cui il Cliente finale non versi il deposito cauzionale di cui al commacomma 13.2 eventualmente richiesto, il Fornitore può chiedere al Distributore di procedere alla sospensione della fornitura ai sensi delle disposizioni relative all’inadempimento del cliente.
13.5 Il deposito cauzionale è addebitato nella prima fattura utile ed è versato dal Clien- te Cliente in un’unica soluzione.
13.6 Qualora nel corso dell’erogazione della fornitura il deposito cauzionale fosse im- putato imputato dal Fornitore, in tutto o in parte, a copertura di eventuali insoluti, il Cliente è tenuto a ricostituirlo con addebito nella prima fattura utile.
13.7 Il deposito cauzionale è restituito al Cliente alla cessazione della fornitura con- testualmente contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato in base al tasso di interesse legale. Ai fini della restituzione, al Cliente non può essere richiesto di presentare alcun documento attestante l’avvenuto versamento dello stesso.
13.8 Non è tenuto alla prestazione di garanzia il Cliente finale che usufruisca per il pa- gamento pagamento delle fatture della domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito.
13.9 Il Cliente finale sarà tenuto alla prestazione della garanzia qualora in corso di vigenza del Contratto scelga di utilizzare una modalità di pagamento delle fatture diversa da quelle sopra elencate o nel caso di sopravvenuta impossibilità di domi- ciliazione domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito.
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Garanzie a carico del cliente finale. 13.1 Salvo quanto disposto al successivo comma 13.8 All'atto della sottoscrizione della Richiesta di Fornitura, il Fornitore richiede può richiedere al Cliente, a garanzia degli impegni contrattuali da quest’ultimo assunti, un deposito cauzionale o altre forme di garanzia equivalenti, quali a titolo esemplificativo e non tassativo: fideiussioni bancarie e/o assicurative, ipoteche, etc…. Per il Cliente una garanzia nella forma di deposito cauzionale.
13.2 L’importo domestico l’ammontare del deposito cauzionale è pari a quanto previsto dall’ARERA (TIVG) e riportato nelle seguenti tabelle:
13.3 L’ammontare del deposito cauzionale di cui al comma 13.2 è raddoppiato per i clienti che non sono titolari di bonus sociale, qualora si verifichi una delle seguen- ti condizioni:
(a) il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno due fatture, anche non consecutive, nei 365 giorni precedenti la data di emis- sione di una nuova fattura;
(b) il Cliente finale non abbia pagato il deposito di cui al comma 13.2 e il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno una fattura nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura.
13.4 Nel caso in cui il Cliente finale non versi il deposito cauzionale di cui al comma
13.5 Il deposito cauzionale è sarà calcolato nel rispetto dei limiti previsti dall’ARERA; verrà addebitato nella prima fattura utile ed è versato dal Clien- te Cliente in un’unica soluzione. Per il Cliente altri usi e per i condomini l’ammontare del deposito cauzionale sarà calcolato nel rispetto dei limiti previsti dall’ARERA, inoltre AMG Gas si riserva la facoltà di richiedere al Cliente, in aggiunta al deposito cauzionale, altre forme di garanzia specificate nell’art. 13.2. Il Fornitore, in caso di insolvenza del Cliente, può incamerare tale deposito, fino alla concorrenza dei propri crediti senza pregiudizio per le altre azioni derivanti da inadempienze del presente documento e della legge e fatturare nuovamente al Cliente l'ammontare corrispondente al deposito cauzionale nella successiva fattura. Il deposito cauzionale, all’occorrenza e previa detrazione delle somme di cui sopra, è rimborsato contestualmente all’emissione dell’ultima bolletta e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione degli effetti del contratto.
13.6 Qualora 13.2 (Per il Cliente altri usi e per i condomini) Il Cliente, qualora preliminarmente alla conclusione del contratto Amg Gas a suo insindacabile giudizio lo richieda quale condizione necessaria per l’avvio della fornitura, si impegna a far rilasciare da un primario istituto di credito o assicurativo almeno 15 (quindici) giorni prima della data presunta di inizio della somministrazione indicata nella Proposta di Contratto, garanzia (fideiussione) bancaria o assicurativa “a prima richiesta” (conforme al testo fornito dalla Amg Gas) in favore di Amg Gas srl, per un importo complessivo fino ad un ammontare massimo di 4 (quattro) mesi di fornitura calcolato sulla base dei consumi medi mensili previsti dal presente Contratto, oltre IVA, oneri, maggiorazioni e imposte, a garanzia dei pagamenti derivanti dalla somministrazione di gas naturale. L’importo della garanzia verrà comunicato da Amg Gas entro un congruo termine affinché il Cliente possa provvedere al suo rilascio come previsto dal presente articolo. Amg Gas si riserva la facoltà di procedere nel corso dell’erogazione del contratto all’adeguamento della fornitura detta garanzia in funzione degli incrementi o decrementi dei consumi del Cliente. Inoltre, in corso di vigenza del Contratto, qualora il deposito cauzionale fosse im- putato dal FornitoreCliente dovesse subire una variazione della situazione patrimoniale rispetto a quella esistente al momento della sottoscrizione del Contratto, tale da pregiudicare il fido concesso, Amg Gas potrà richiedere la predetta garanzia, l’importo e le condizioni riportate al punto che precede, previa comunicazione scritta che fisserà un termine di 15 (quindici) giorni per accendere la citata garanzia. La suddetta fideiussione resterà in vigore per tutta la durata del Contratto e per i successivi 3 (tre) mesi dalla scadenza. In caso di rinnovo contrattuale, il Cliente si impegna a rinnovare negli stessi termini anche la suddetta fideiussione o a rilasciarne una nuova alle stesse condizioni che verranno indicate dalla Amg Gas. In caso di escussione da parte di Amg Gas di detta garanzia (in tutto o in parte, a copertura di eventuali insoluti), il Cliente è tenuto dovrà provvedere a ricostituirlo con addebito nella prima fattura utilereintegrarla entro 15 (quindici) giorni dall’escussione. In caso di mancato rilascio o di variazione parziale della predetta fideiussione da parte del Cliente entro i termini previsti, Amg Gas avrà facoltà di risolvere il Contratto, fatto salvo il risarcimento del danno. Lo svincolo della fideiussione a garanzia del corretto pagamento delle somme dovute per la fornitura, avverrà da parte di Amg Gas, comunque, solo allorquando verranno adempiuti tutti gli obblighi da parte del Cliente.
13.7 Il deposito cauzionale è restituito al Cliente alla cessazione della fornitura con- testualmente alla fattura di chiusura, maggiorato in base al tasso di interesse legale. Ai fini della restituzione, al Cliente non può essere richiesto di presentare alcun documento attestante l’avvenuto versamento dello stesso.
13.8 13.3 Non è tenuto alla prestazione di garanzia deposito cauzionale il Cliente finale domestico che usufruisca per il pa- gamento pagamento delle fatture della domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito.
13.9 13.4 Il Cliente finale domestico sarà tenuto alla prestazione della garanzia qualora in corso di vigenza del Contratto scelga di utilizzare venga utilizzata una modalità di pagamento delle fatture diversa da quelle sopra elencate al punto 13.3 o nel caso di sopravvenuta impossibilità e/o revoca di domi- ciliazione domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito.
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Samples: Fornitura Di Gas Naturale
Garanzie a carico del cliente finale. 13.1 Salvo quanto disposto al successivo comma 13.8 il Fornitore richiede al Cliente una garanzia nella forma di deposito cauzionale.
13.2 L’importo del deposito cauzionale è pari a quanto previsto dall’ARERA da ARERA (TIV e TIVG) e riportato nelle seguenti tabelle:.
13.3 L’ammontare del deposito cauzionale di cui al comma 13.2 è raddoppiato per i clienti che non sono titolari di bonus sociale, qualora si verifichi una delle seguen- ti seguenti condizioni:
(: a) il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno due fatture, anche non consecutive, nei 365 giorni precedenti la data di emis- sione emissione di una nuova fattura;
(; b) il Cliente finale non abbia pagato il deposito di cui al comma 13.2 e il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno una fattura nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura.
13.4 Nel caso in cui il Cliente finale non versi il deposito cauzionale di cui al commacomma 13.2 eventualmente richiesto, il Fornitore può chiedere al Distributore di procedere alla sospensione della fornitura ai sensi delle disposizioni relative all’inadempimento del cliente.
13.5 Il deposito cauzionale è addebitato nella prima fattura utile ed è versato dal Clien- te Cliente in un’unica soluzione.
13.6 soluzione.3.6 Qualora nel corso dell’erogazione della fornitura il deposito cauzionale fosse im- putato imputato dal Fornitore, in tutto o in parte, a copertura di eventuali insoluti, il Cliente è tenuto a ricostituirlo con addebito nella prima fattura utile.
13.7 13.6 Il deposito cauzionale è restituito al Cliente alla cessazione della fornitura con- testualmente contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato in base al tasso di interesse legale. Ai fini della restituzione, al Cliente non può essere richiesto di presentare alcun documento attestante l’avvenuto versamento dello stesso.
13.8 13.7 Non è tenuto alla prestazione di garanzia il Cliente finale domestico che usufruisca per il pa- gamento pagamento delle fatture della domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito.
13.9 13.8 Il Cliente finale sarà tenuto alla prestazione della garanzia qualora in corso di vigenza del Contratto scelga di utilizzare una modalità di pagamento delle fatture diversa da quelle sopra elencate o nel caso di sopravvenuta impossibilità di domi- ciliazione domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito.
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Samples: General Conditions of Supply
Garanzie a carico del cliente finale. 13.1 Salvo quanto disposto al successivo comma 13.8 il 12.1 Il Fornitore richiede al Cliente una garanzia nella forma di deposito cauzionale.
13.2 12.2 L’importo del deposito cauzionale è pari a quanto previsto dall’ARERA (TIVG) e riportato nelle seguenti tabelle:
13.3 12.3 L’ammontare del deposito cauzionale di cui al comma 13.2 12.2 è raddoppiato per i clienti che non sono titolari di bonus sociale, qualora si verifichi una delle seguen- ti seguenti condizioni:
(a) il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno due fatture, anche non consecutive, nei 365 giorni precedenti la data di emis- sione emissione di una nuova fattura;
(b) il Cliente finale non abbia pagato il deposito di cui al comma 13.2 12.2 e il Fornitore abbia costituito costi- tuito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno una fattura nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura.
13.4 12.4 Nel caso in cui il Cliente finale non versi il deposito cauzionale di cui al commacomma 12.2 even- tualmente richiesto, il Fornitore può chiedere al Distributore di procedere alla sospensione della fornitura ai sensi delle disposizioni relative all’inadempimento del cliente.
13.5 12.5 Il deposito cauzionale è addebitato nella prima fattura utile ed è versato dal Clien- te Cliente in un’unica soluzione.
13.6 12.6 Qualora nel corso dell’erogazione della fornitura il deposito cauzionale fosse im- putato imputato dal Fornitore, in tutto o in parte, a copertura di eventuali insoluti, il Cliente è tenuto a ricostituirlo ricosti- tuirlo con addebito nella prima fattura utile.
13.7 12.7 Il deposito cauzionale è restituito al Cliente alla cessazione della fornitura con- testualmente contestual- mente alla fattura di chiusura, maggiorato in base al tasso di interesse legale. Ai fini della restituzione, al Cliente non può essere richiesto di presentare alcun documento attestante l’avvenuto versamento dello stesso.
13.8 Non è tenuto alla prestazione di garanzia il Cliente finale che usufruisca per il pa- gamento delle fatture della domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito.
13.9 Il Cliente finale sarà tenuto alla prestazione della garanzia qualora in corso di vigenza del Contratto scelga di utilizzare una modalità di pagamento delle fatture diversa da quelle sopra elencate o nel caso di sopravvenuta impossibilità di domi- ciliazione bancaria, postale o su carta di credito.
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