L_CGF_TUTELA
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MERCATO DI TUTELA
MODULO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DI GAS
NATURALE
Sommario
Articolo 1. Definizioni e normativa di riferimento 3
Articolo 3. Conclusione del Contratto 7
Articolo 4. Conclusione dei contratti con il Distributore 8
Articolo 5. Attivazione della fornitura 8
Articolo 6. Condizioni Economiche 9
Articolo 7. Durata del Contratto, rinnovo e recesso 10
Articolo 10. Garanzie a carico del cliente finale 18
Articolo 11. Interessi di mora 19
Articolo 12. Inadempimento del Cliente 19
Articolo 13. Prestazioni di competenza del Distributore 22
Articolo 14. Sicurezza degli impianti, apparecchiature e verifiche 22
Articolo 15. Forza maggiore 23
Articolo 16. Responsabilità 23
Articolo 17. Clausola risolutiva espressa 24
Articolo 18. Livelli di qualità, reclami e richieste di informazioni 24
Articolo 19. Assicurazione clienti finali gas 25
Articolo 20. Integrazione del Contratto 25
Articolo 21. Cessione del Contratto 26
Articolo 23. Legge applicabile e foro competente 29
Articolo 24. Risoluzione extra-giudiziale delle controversie 29
Articolo 25. Dati personali 29
Articolo 1. Definizioni e normativa di riferimento
ARERA (o Autorità): è l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, istituita con legge 14 novembre 1995, n. 481, G.U. n. 270 del 18 novembre 1995;
Attivazione contestata: è lo switching e/o l’accesso per sostituzione compiuti a seguito di un contratto contestato.
Attivazione della fornitura: è il momento dal quale, in coerenza con la regolazione delle modalità di accesso al servizio di distribuzione del gas naturale il Contratto è materialmente eseguito e la relativa fornitura è posta in carico al Fornitore;
Bolletta 2.0: è l’Allegato A alla deliberazione dell’ARERA 16 ottobre 2014, 501/2014/R/COM come successivamente modificato e integrato;
Cessazione della fornitura: è lo scioglimento, per qualunque causa, del Contratto di fornitura tra il Fornitore e il Cliente finale, strumentale o comunque connesso con un cambio Fornitore, o una disattivazione del Punto di fornitura, o una voltura;
Cessazione amministrativa del punto di riconsegna per morosità: azione finalizzata a cessare il servizio di distribuzione presso il PdR corrispondente al contratto risolto per inadempimento. Se la cessazione amministrativa per morosità riguarda un PdR non disalimentabile, il Distributore garantisce la continuità dei prelievi mediante l’attivazione del “Servizio di Ultima Istanza” (FUI) come previsto dall’art.16 del TIMG.
Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità: azione finalizzata alla sospensione temporanea della fornitura senza interruzione del servizio di Distribuzione.
Cliente o Cliente finale: è la persona fisica o giuridica diversa dalle amministrazioni pubbliche – con un consumo annuo complessivamente inferiore a 200.000 Smc, che acquista gas naturale per usi diversi dal proprio consumo domestico;
Cliente Domestico: è il Cliente che utilizza il gas per alimentare applicazioni in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare e locali annessi o pertinenti all’abitazione adibiti a studi, uffici, laboratori, gabinetti di consultazione, cantine o garage, purché l’utilizzo sia effettuato con un unico punto di riconsegna per l’abitazione e i locali annessi o pertinenti e il titolare del punto sia una persona fisica. Rientrano negli usi domestici anche i consumi dei condomini nei quali sia presente almeno una unità abitativa che utilizzi il gas naturale per gli usi domestici di cui sopra, purché il titolare del punto di riconsegna non sia una persona giuridica (salvo il caso in cui svolga le funzioni di amministratore del condominio) e il gas non sia utilizzato in attività produttive.
Clienti non disalimentabili: sono i Clienti per i quali, in caso di morosità, non può essere eseguita la sospensione della fornitura; ai fini del presente Contratto rientrano in questa categoria i Clienti di gas naturale che svolgono attività di servizio pubblico;
Codice del consumo: è il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (pubblicato in G.U. n. 235 del 08/10/2005, Suppl. Ordinario n. 162).
Codice di condotta commerciale: è il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, approvato con deliberazione 8 luglio 2010, ARG/com 104/10, come successivamente modificato e integrato;
Codice in materia di protezione dei dati personali: è il d.lgs. 196/03, G.U. n. 174 del 29 luglio 2003, come successivamente modificato e integrato;
Coefficiente C: è il coefficiente di correzione dei volumi che serve a riportare i volumi alle condizioni standard, trasformarli quindi da metri cubi a standard metri cubi (Smc);
Conferma: è la comunicazione e/o documentazione, fornita, anche mediante supporto durevole, dal Venditore al Cliente finale al fine di acquisire un consenso informato in relazione alla conclusione del contratto da parte del Cliente finale medesimo attraverso forme di comunicazione a distanza o in luogo diverso dai locali commerciali del Venditore.
Contratto: è il Contratto di fornitura di gas naturale concluso sulla base dell’Offerta/Proposta e regolato dalle presenti Condizioni generali di fornitura e dalle Condizioni economiche; Deliberazione 229/01: è la deliberazione dell’Autorità del 11 dicembre 2001 “Adozione di direttiva concernente le condizioni contrattuali del servizio di vendita del gas ai Clienti finali attraverso reti di gasdotti locali, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n. 481”.
Deliberazione 138/04: è la deliberazione dell’Autorità del 29 luglio 2004 “Adozione di garanzie per il libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale e di norme per la predisposizione dei codici di rete”.
Deliberazione 102/2016/R/com: è la deliberazione dell’Autorità del 10 marzo 2016 che, all’Allegato A, stabilisce modalità e tempistiche relative alla disciplina della voltura nel settore gas.
Deliberazione 302/2016/R/com: è la deliberazione dell’Autorità del 9 giugno 2016 che, all’Allegato A, stabilisce modalità e tempistiche relative alla disciplina del recesso dai contratti di fornitura.
Distributore: il servizio di distribuzione di gas naturale ai sensi dell’art.14 d.lgs.164/00, G.U. n. 142 del 20 giugno 2000, alla cui rete è connesso il Punto di fornitura del Cliente; Documentazione contrattuale: è l’insieme dei documenti che formano parte integrante del Contratto e consta delle presenti Condizioni generali di fornitura e almeno di:
a) modulistica per la conclusione dell’offerta/proposta;
b) informazioni preliminari alla conclusione del Contratto, ai sensi dell’Articolo 9, comma 9.1, lettere da a. a g. del Codice di condotta commerciale;
c) nota informativa per il Cliente finale;
d) modulistica recante le condizioni economiche;
e) scheda di confrontabilità
f) informazioni su livelli specifici e generali di qualità commerciale;
g) modulo per la presentazione dei reclami;
h) modulo per la presentazione dei reclami per fatturazione di importi anomali;
i) informativa sul trattamento dei dati personali
j) ogni ulteriore modulo o informazione obbligatori ai sensi della normativa vigente ovvero ogni ulteriore modulo o informazione utile alla conclusione del Contratto1.
Fattura di chiusura: è la fattura emessa a seguito di cessazione della fornitura di gas naturale in essere tra Fornitore e Cliente finale;
Fattura di periodo: è la fattura, diversa dalla fattura di chiusura, emessa regolarmente nel corso del rapporto contrattuale tra Fornitore e Cliente finale;
Fornitore: è la controparte venditrice del Cliente finale nell’ambito di un Contratto;
FDD: è il Fornitore del servizio di default di distribuzione, individuato per garantire il servizio di cui al Titolo IV, sezione 2 del TIVG.
Fornitore di ultima istanza (FUI): è il/i fornitore/i di ultima istanza individuato/i per garantire la fornitura di gas naturale ai clienti finali che rimangono senza fornitore di cui al Titolo IV, Sezione 1 del TIVG;
Forza maggiore: è ogni evento imprevedibile e inevitabile non imputabile alle parti, che rende in tutto o in parte materialmente o giuridicamente impossibile l’adempimento di una obbligazione; Gruppo di misura o misuratore: è l’insieme delle apparecchiature necessarie preposte alla rilevazione e misura del gas naturale prelevato presso il Punto di fornitura;
Mercato libero: è il mercato in cui il Cliente sceglie liberamente da quale Fornitore e a quali condizioni comprare il gas naturale;
Offerta o Offerta Commerciale: sono offerte di mercato libero, formulate distintamente con riferimento al settore del gas naturale e a Prezzo Libero;
Parti: sono il Cliente e il Fornitore;
Punto di fornitura: è il punto di riconsegna in cui il Fornitore mette a disposizione il gas naturale al Cliente;
Reclamo per contratto o attivazione contestati: è ogni reclamo scritto fatto pervenire al venditore con il quale il Cliente finale, o per suo conto un rappresentante legale dello stesso o una associazione di consumatori o di categoria, lamenta irregolarità nella conferma di un contratto.
RQDG: è la Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas, per il periodo di regolazione 2014-2019, approvata con deliberazione dell’Autorità del 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas;
Servizio di default: è il servizio funzionale a garantire il bilanciamento e la corretta contabilizzazione del gas prelevato senza titolo, fintanto che il Punto di fornitura non sia fisicamente disalimentato o trovi un Fornitore;
Servizio di conciliazione: è l’organismo istituito dall’ARERA con deliberazione 260/2012/E/com del 21.06.2012, gestito in avvalimento dall’Acquirente Unico, ai sensi della legge 23 luglio 2009,
1 QUANTO INDICATO ALLA LETTERA l) INCLUDE QUALSIASI MODULO O DOCUMENTO MESSO A DISPOSIZIONE DAL FORNITORE AL CLIENTE FINALE. A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO: MODULO PER DICHIARAZIONE E ISTANZA PER LE AGEVOLAZIONI FISCALI PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE, DOCUMENTAZIONE PER ALLACCIO/VOLTURA/SUBENTRO, DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL TITOLO SULL’IMMOBILE ECC.
n. 99 e del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, iscritto nell’Elenco del organismi ADR istituito dalla medesima Autorità ai sensi dell’art. 141-decies del Codice del Consumo.
Servizio di tutela del gas naturale: è il servizio che il Fornitore è tenuto ad offrire ai propri clienti, ai sensi dell’art. 1, comma 3 della legge 3 agosto 2007, n. 125/07, G.U. n.188 del 14 agosto 2007; il servizio di tutela è offerto nel rispetto delle disposizioni previste dal Codice di condotta commerciale e delle disposizioni in materia di condizioni contrattuali e di qualità commerciale adottate dall’Autorità. Hanno diritto al servizio di tutela i Clienti finali con riferimento alle seguenti tipologie di appartenenza:
a) PdR nella titolarità di un Cliente Domestico;
b) PdR relativo ad un Condominio con uso domestico, con consumi non superiori a 200.000 Smc/anno;
SII: è il Sistema Informativo Integrato di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 129, G.U. n.192 del 18 agosto 2010;
Supporto durevole: è ogni strumento che permetta al Fornitore e al Cliente finale di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate; rientrano tra detti supporti, a titolo di esempio, documenti su carta, CD-ROM, DVD, schede di memoria o dischi rigidi del computer, messaggi di posta elettronica;
Switching: (i) l’accesso per sostituzione nella fornitura ai punti di riconsegna, (ii) l’accesso per attivazione della fornitura di gas naturale di un punto di riconsegna della rete di distribuzione; TIBEG: è il Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai Clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale, approvato con deliberazione dell’Autorità del 26 settembre 2013, 402/2013/R/com (cd. Bonus sociale).
TICO: è il Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall’ARERA per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, approvato con deliberazione dell’Autorità del 5 maggio 2016, 209/2016/E/com;
TIF: è il Testo integrato delle disposizioni dell’ARERA in materia di fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale, approvato con deliberazione dell’Autorità del 4 agosto 2016, 463/2016/R/com.
TIMG: è il Testo integrato morosità gas approvato con deliberazione dell’Autorità del 21 luglio 2011, ARG/gas 99/11;
TIQV: è il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale di cui alla deliberazione dell’Autorità del 21 luglio 2016, 413/16/R/com;
TIRV: è il Testo integrato in materia di misure propedeutiche per la conferma del contratto di fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale e procedura ripristinatoria volontaria approvato con deliberazione dell’Autorità del 6 aprile 2017, 228/2017/R/com.
TIVG: è il Testo integrato per l’erogazione dei servizi di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti di cui alla deliberazione dell’Autorità del 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09.
Voltura: è la variazione del Cliente finale titolare di un punto di riconsegna, senza disalimentazione del punto stesso, allorché il nuovo Cliente finale sia controparte di un contratto di fornitura.
Si intendono automaticamente inserite nel contratto, con abrogazione delle clausole che dovessero risultare incompatibili, eventuali condizioni imposte dalla legge ovvero da provvedimenti delle autorità pubbliche competenti.
Tutte le deliberazioni che approvano i testi integrati dell’ARERA citati nel presente Contratto sono pubblicate sul sito xxx.xxxxx.xx.
Articolo 2. Oggetto
2.1 Il Contratto ha per oggetto esclusivo la somministrazione di gas naturale al Cliente da parte del Fornitore, presso il Punto di fornitura individuato, secondo le presenti Condizioni generali di fornitura e le Condizioni economiche offerte nell’ambito del presente Contratto.
2.2 Non è di norma prevista la fornitura di servizi e/o prodotti aggiuntivi alla fornitura principale di somministrazione del gas naturale. Eventuali servizi aggiuntivi, richiesti alla Società, a norma del successivo art.6.17, potranno essere inseriti in fattura solo su specifica richiesta del Cliente.
2.4 Il Cliente ha l’obbligo di utilizzare il gas naturale messo a disposizione dal Fornitore per alimentare unicamente il Punto di fornitura di cui al Contratto. Al Cliente è fatto divieto di utilizzare il gas naturale per usi differenti da quelli dichiarati, in luoghi diversi da quelli indicati nel Contratto.
2.5 È inoltre fatto divieto al Cliente di cedere il gas naturale a terzi mediante derivazioni o altri metodi di consegna.
Articolo 3. Conclusione del Contratto
3.1 Il Contratto si conclude con la sottoscrizione dello stesso da parte del Cliente finale o suo delegato.
3.2 Il Contratto, anche se già concluso, dovrà considerarsi automaticamente risolto, senza nessun addebito di responsabilità in capo al Fornitore, che provvederà a darne tempestiva
comunicazione scritta o telefonica al Cliente, all’avverarsi delle seguenti condizioni che verranno verificate dal Fornitore entro 90 giorni dalla data di Conclusione del Contratto:
a. se il Cliente risulti assoggettato a procedure concorsuali in proprio o nella qualità di legale rappresentante di società;
b. in ogni caso nel quale a causa di eventuali impedimenti di qualsiasi natura, anche se contingenti e temporanei (ad esempio nel caso di impedimento all’accesso ai misuratori per effettuare operazioni di apertura), il Fornitore non potesse procedere ad attivare la fornitura;
c. per eventuali ulteriori motivi tecnici, economici, amministrativi e gestionali, compreso il caso in cui il Fornitore abbia verificato che il soggetto delegato alla adesione non fosse stato da questi munito dei necessari poteri con apposito incarico.
3.3 Il Fornitore si riserva comunque la facoltà di non attivare il Contratto o di risolvere il Contratto stesso di fornitura nei casi in cui le installazioni del Cliente non risultino conformi alle vigenti norme di legge e/o di regolamento.
3.4 Decorso il termine di cui sopra, in assenza di comunicazione del Fornitore, il presente Contratto sarà efficace.
3.5 La Documentazione contrattuale si intende integrata da qualsiasi ulteriore documento o informazione che divenga obbligatorio ai sensi della normativa vigente.
3.6 Nei casi diversi dal cambio di fornitore (ad esempio voltura o nuovi allacci), il cliente dichiara che ha la legittima disponibilità dell’immobile in cui sono situati i propri impianti.
Articolo 4. Conclusione dei contratti con il Distributore
4.1 Per l’attivazione della fornitura il Fornitore chiede al Distributore, con riferimento al Punto di fornitura, l’accesso al servizio di distribuzione secondo quanto previsto dalla regolazione vigente.
4.2 Il Cliente si impegna a prestare tutta la necessaria collaborazione a fornire e sottoscrivere tutti i documenti utili e necessari agli scopi di cui sopra.
4.3 Il Cliente, ove applicabile, si impegna a sostenere tutti, nessuno escluso, gli oneri e costi derivanti dalla stipula ed esecuzione del Contratto per il servizio di allacciamento e a tenere indenne il Fornitore in relazione a qualsiasi onere e costo derivante dall’esecuzione dei mandati conferiti con il presente Contratto.
Articolo 5. Attivazione della fornitura
5.1 L’Attivazione della fornitura, salvo diversa esplicita richiesta del Cliente finale, tranne nei casi in cui essa avvenga a seguito di voltura o nuova attivazione, ha luogo la prima data utile.
5.2 La data di Attivazione della fornitura sarà evidenziata almeno nella prima fattura emessa dal Fornitore.
5.3 Ove il Fornitore non fosse in grado, per cause a lui non imputabili, di dar corso all’Attivazione della fornitura nei termini sopra indicati, ne dà tempestiva comunicazione motivata al Cliente, indicando altresì la data prevista per l’Attivazione medesima.
5.4 Qualora il Contratto non possa avere esecuzione per una delle cause indicate ai precedenti punti lo stesso si intenderà automaticamente risolto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, senza responsabilità di nessuna delle Parti.
Articolo 6. Condizioni Economiche
6.1 Il presente Contratto, prevede l’applicazione delle condizioni economiche stabilite dall’ARERA per i Clienti del mercato tutelato (servizio di tutela) ai sensi del TIVG.
6.2 Le condizioni economiche di fornitura applicate ai Clienti del servizio di tutela, e relativi aggiornamenti in base a provvedimenti dell’ARERA, vengono pubblicate in apposita sezione del sito xxx.xxxxxx.xx, denominata Offerta servizio di tutela gas.
6.3 Le variazioni delle condizioni economiche, dovute ad indicizzazioni o adeguamenti, verranno rese note e applicate sulle fatture emesse successivamente alla data di decorrenza indicata nel provvedimento di variazione, limitatamente ai consumi attribuibili al periodo successivo a detta data.
6.4 In conformità a quanto previsto dall’allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com (Bolletta 2.0), in bolletta vengono indicate per esteso le deliberazioni dell’ARERA che hanno stabilito gli aggiornamenti e la data da cui iniziano ad essere applicati.
6.5 L'attribuzione dei consumi avviene su base giornaliera considerando convenzionalmente costante il consumo nel periodo o con le diverse modalità stabilite dall’Autorità.
6.6 I corrispettivi dovuti dal Cliente sono indicati nel loro valore unitario al netto delle imposte.
6.7 È a carico del Cliente qualsiasi imposta o tassa presente e futura legata all’uso ed al consumo del gas. Eventuali esenzioni o riduzioni dal pagamento delle imposte e tasse saranno riconosciute solamente a condizione che tali agevolazioni siano previste dalla normativa vigente e che il Cliente presenti la documentazione ivi prevista per poterne usufruire.
6.8 I Clienti domestici che si trovino in condizione di disagio economico e le famiglie numerose (con più di tre figli a carico) possono accedere ai regimi di compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale introdotti dal Governo e resi operativi dall’ARERA attraverso il TIBEG.
6.10 Il Cliente è tenuto al pagamento della fattura nel termine in essa indicato. In caso di omesso, parziale o ritardato pagamento della fattura, la Società potrà richiedere al Cliente, oltre al corrispettivo dovuto, gli interessi di mora calcolati su base annua e pari al tasso ufficiale di riferimento aumentato di 3,5 punti percentuali, oltre al rimborso delle sole spese postali relative al sollecito di pagamento della bolletta.
6.11 In deroga a quanto sopra, i Clienti che siano stati regolari con i pagamenti nel biennio precedente (c.d. Clienti “buoni pagatori”) sono tenuti al pagamento, per i primi dieci giorni di ritardo, del solo interesse legale.
6.12 Il termine di scadenza per il pagamento indicato nelle fatture non può essere inferiore a 20 (venti) giorni dalla data di emissione della fattura.
6.13 Il pagamento della fattura può essere effettuato a mezzo di versamento su c/c postale, addebito automatico su c/c bancario o postale, gratuitamente presso gli Istituti bancari indicati in bolletta oppure con altra forma utilizzata dalla Società indicata nel documento.
6.14 Salvo espresso accordo scritto tra le Parti, il pagamento non potrà essere sospeso, differito o ridotto, né potrà essere compensato con eventuali crediti che il Cliente abbia nei confronti della Società.
6.15 Eventuali contestazioni in merito ai dati di consumo potranno essere formulate dal Cliente direttamente alla Società, la quale provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti presso il Distributore, cui compete il servizio di misura.
6.16 Il Cliente rimane direttamente responsabile verso la Società del pagamento del gas, delle imposte e tasse e delle altre conseguenze possibili, per tutto il periodo in cui è intestatario della fornitura.
6.17 I corrispettivi per eventuali servizi aggiuntivi richiesti alla Società potranno essere inseriti in fattura solo su specifica richiesta del Cliente.
Articolo 7. Durata del Contratto, rinnovo e recesso
7.1 Il Contratto è a tempo indeterminato.
7.2 Le Condizioni economiche si applicano a decorrere dalla data di Attivazione della fornitura.
7.3 Ciascuna Parte ha facoltà di recedere unilateralmente e senza oneri dal Contratto dandone comunicazione all’altra Parte.
7.4 Il Cliente, nel caso in cui intenda cambiare Fornitore, può recedere in qualsiasi momento e senza oneri dal Contratto per cambiare Fornitore, rilasciando al nuovo Fornitore, in occasione della stipula del nuovo Contratto, apposito mandato a recedere, per suo conto e in suo nome, dal Contratto in essere con il Fornitore mediante invio di apposita comunicazione al Fornitore entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio fornitura.
7.5 Il Fornitore garantirà la fornitura fino alla data di efficacia del recesso, a partire dal quale avrà decorrenza la nuova fornitura. Il Cliente è tenuto al pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente Contratto in virtù della fornitura prestata fino alla data di efficacia del recesso.
7.6 Nel caso in cui il Cliente intenda recedere senza il fine di cambiare Fornitore ma ai fini della cessazione della fornitura, o per altre motivazioni, il termine di preavviso per l’esercizio del diritto di recesso non può essere superiore a 1 (un) mese decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Fornitore. In tale ipotesi il Cliente recede dal Contratto secondo le seguenti modalità:
▪ Consegna della richiesta presso gli sportelli di VUS COM SRL al seguente indirizzi XXX XXX XXX - Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx, 00 – 06034 Foligno (PG)
▪ Invio della richiesta per posta all’indirizzo: VUS COM SRL – Via Xxxxxxx Xxxxxxx, 54 – 06034 Foligno (PG)
▪ Invio a mezzo fax al n. 0742/718888
▪ Invio a mezzo e-mail all’indirizzo xxxx@xxxxxx.xx
▪ Invio tramite pec all’indirizzo xxxxxxxxx@xxx.xx
7.7 Nel caso in cui il Cliente intenda recedere per cessare la fornitura e non renda possibile la rilevazione finale dei consumi e/o neghi l’accesso per la chiusura del misuratore, lo stesso sarà tenuto al pagamento di tutti i consumi e di ogni altro importo connesso all’esecuzione della cessazione della fornitura. In caso di negato accesso al misuratore di gas naturale, per indisponibilità del Cliente, il Distributore è tenuto ad effettuare fino a 3 (tre) tentativi di disattivazione, in seguito ai quali il Fornitore si riserva di richiedere l’interruzione dell’alimentazione del Punto di fornitura con oneri a carico del Cliente. Gli importi dovuti in relazione a eventuali prelievi di gas naturale effettuati tra la data di cessazione della fornitura così come comunicata dal Cliente e l’eventuale intervento di disalimentazione del Punto di fornitura da parte del Distributore saranno comunque posti a carico del Cliente.
7.8 Il Fornitore può recedere con un preavviso non inferiore a 6 (sei) mesi, con una comunicazione scritta e con modalità tali da permettere la verifica dell’effettiva ricezione. Tale preavviso decorre dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Cliente finale.
Articolo 8. Fatturazione
Disposizioni generali
8.1 La fattura dei consumi di gas naturale, chiamata “bolletta sintetica”, verrà emessa in conformità a quanto stabilito dall’allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com (Bolletta 2.0).
8.11 La fattura sintetica costituisce fattura ai fini della normativa fiscale. Gli elementi di dettaglio, saranno resi disponibili al Cliente che ne faccia richiesta esplicita secondo le seguenti modalità:
▪ Richiesta presentata presso gli sportelli di VUS COM SRL al seguente indirizzi XXX XXX XXX - Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxxx (XX)
▪ Richiesta inviata per posta all’indirizzo: VUS COM SRL – Via Xxxxxxx Xxxxxxx, 54
– 06034 Foligno (PG)
▪ Richiesta inviata a mezzo fax al n. 0742/718888
▪ Richieste inviata a mezzo e-mail all’indirizzo xxxx@xxxxxx.xx
▪ Richiesta inviata tramite pec all’indirizzo xxxxxxxxx@xxx.xx
8.12 Al fine di agevolare il Cliente nella comprensione della fattura, il Fornitore rende disponibile sul sito internet xxx.xxxxxx.xx la “Guida alla lettura delle voci di spesa” per l’Offerta di cui al presente Contratto, recante una descrizione completa delle singole voci che compongono gli importi fatturati; il Cliente può altresì richiedere la “Guida alla lettura delle voci di spesa” attraverso uno dei seguenti canali:
▪ Richiesta presentata presso gli sportelli di VUS COM SRL al seguente indirizzi XXX XXX XXX - Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxxx (XX)
▪ Richiesta inviata per posta all’indirizzo: VUS COM SRL – Via Xxxxxxx Xxxxxxx, 54
– 06034 Foligno (PG)
▪ Richiesta inviata a mezzo fax al n. 0742/718888
▪ Richiesta inviata a mezzo e-mail all’indirizzo xxxx@xxxxxx.xx
▪ Richiesta inviata tramite pec all’indirizzo xxxxxxxxx@xxx.xx
8.2 Le fatture sono emesse in formato elettronico, salvo che il Cliente chieda di ricevere le fatture in formato cartaceo e sarà recapitata a mezzo vettore postale.
8.3 Al Cliente che scelga di ricevere la fattura in formato cartaceo, anche in un momento successivo alla data di decorrenza del Contratto, non è applicato alcun onere aggiuntivo.
8.4 Al cliente che non richiede la fattura in formato cartaceo, e che opti per la domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito dei pagamenti è applicato uno sconto in fattura.
8.5 Il livello dello sconto è pari a -6,60 euro/Punto di fornitura/anno.
8.6 Le modalità di applicazione dello sconto di cui al comma 8.5 sono stabilite in conformità alla disciplina della Bolletta 2.0.
8.7 Il Fornitore si riserva la facoltà di non richiedere il pagamento per importi complessivamente inferiori a 25,00 euro; tali somme verranno richieste insieme agli importi della successiva fattura.
8.8 Nei casi in cui il Cliente vanti un credito nei confronti del Fornitore per importi complessivamente inferiori a 100,00 euro, è riconosciuta la facoltà al Fornitore di riportare e/o compensare i suddetti crediti nella fattura successiva; in tale ipotesi il Fornitore informa il Cliente finale con apposita comunicazione trasmessa all’interno della fattura ovvero congiuntamente alla stessa.
8.10 Le modalità di pagamento disponibili al Cliente, sono le seguenti:
▪ Tramite bollettino di c/c postale
▪ Tramite addebito diretto presso un Istituto Bancario/Postale
▪ Tramite il circuito PagoBancomat o Carta di Credito (Circuiti Visa e Mastercard) presso gli sportelli di Foligno e Spoleto (esazione gratuita per il cliente)
▪ Tramite Carta di Credito accedendo al servizio Prontoweb (servizio accessibile solamente tramite registrazione).
Tali modalità sono indicate in fattura.
In nessun caso sono previsti addebiti in fattura di oneri o corrispettivi a favore del Fornitore in relazione alla modalità di pagamento prescelta dal Cliente.
8.11 In caso di voltura, con riferimento ai PdR che non vengono letti mensilmente con dettaglio giornaliero, la lettura effettiva iniziale verrà determinata dal Distributore, e messa a disposizione del Venditore, con le modalità previste dagli articoli 10 e 11 della deliberazione 102/2016/R/gas.
8.12 Il Distributore effettuerà la rilevazione del dato di misura alla data di attivazione contrattuale o, qualora la lettura fosse rilevata in data diversa, ricondurrà la stessa alla data di attivazione contrattuale utilizzando il profilo di prelievo standard associato al PdR, nel qual caso la lettura così ottenuta sarà considerata convenzionalmente come effettiva.
8.13 Qualora la rilevazione di cui sopra non andasse a buon fine e il Cliente avesse comunicato l’autolettura, il Distributore ricondurrà l’autolettura validata alla data di attivazione contrattuale utilizzando il profilo di prelievo standard associato al PdR, nel qual caso la lettura così ottenuta sarà considerata convenzionalmente come effettiva.
8.14 In tutti i casi di indisponibilità della misura, il distributore metterà a disposizione del venditore una lettura stimata e validata.
8.15 I costi previsti dal Distributore per l’attività di voltura verranno addebitati nella prima fattura utile.
8.16 La Società determina il dato di misura stimato sulla base dei consumi storici effettivi del Cliente, come forniti dal Distributore ed eventualmente integrati con altre informazioni ritenute utili alla determinazione dei prelievi del Cliente finale, riducendo al minimo lo scostamento tra consumi effettivi e consumi stimati.
8.17 Qualora nel periodo cui si riferisce la fattura vengano contabilizzati consumi effettivi, non verranno contabilizzati anche successivi consumi stimati:
a) se la periodicità di fatturazione è mensile, ad eccezione dei Clienti con punti di riconsegna per i quali non è obbligatoria la rilevazione delle misure con dettaglio giornaliero;
b) se il dato di misura finale del periodo cui si riferisce la fattura è un’autolettura comunicata nella finestra temporale prevista.
8.10 Il Distributore, è tenuto ad effettuare le letture del Contatore con le modalità e tempistiche previste dal TIVG.
8.13 In particolare, è tenuto ad effettuare almeno i seguenti tentativi di lettura dei Contatori:
a) per i punti di riconsegna con consumi fino a 500 Smc/anno: 1 (un) tentativo di raccolta l’anno;
b) per i punti di riconsegna con consumi superiori a 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno: 2 (due) tentativi di raccolta l’anno;
c) per i punti di riconsegna con consumi superiori a 1.500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno: 3 (tre) tentativi di raccolta l’anno;
d) per i punti di riconsegna con consumi superiori a 5.000 Smc/anno: 1 (un) tentativo mensile.
8.14 Le letture dei Contatori costituiscono prova dell’avvenuto consumo, salvo comprovato errore
materiale.
8.15 L’impresa di Distribuzione locale competente pubblica sul proprio sito internet il calendario dei passaggi del personale incaricato di raccogliere le misure del gas naturale ed è tenuta a prendere in carico la misura raccolta dal Cliente finale e lasciata a disposizione da quest’ultimo anche per il tramite di nota cartacea affissa alla porta della propria abitazione o luogo similare.
8.16 In caso di tentativo di raccolta della misura non andato a buon fine, l’impresa di Distribuzione informa il Cliente, con apposita nota cartacea, della possibilità di effettuare l’autolettura secondo le modalità e tempistiche previste dal fornitore.
8.17 Il Fornitore mette a disposizione del Cliente, con frequenza di lettura diversa da quella mensile con dettaglio giornaliero, il servizio di autolettura, indicando in ogni fattura le modalità e la finestra temporale entro cui il medesimo Cliente può trasmettere al Fornitore il dato di autolettura. Il Fornitore comunica la presa in carico o l’eventuale non presa in carico del dato di autolettura al momento stesso dell’acquisizione del dato, ovvero entro i 4 (quattro) giorni lavorativi successivi ove la modalità di raccolta resa disponibile non permetta una risposta immediata. L’autolettura validata dal Distributore è equiparata ad una misura rilevata validata.
8.18 L’eventuale Rettifica di fatturazione su richiesta scritta del Cliente, sia questa a credito oppure a debito, verrà effettuata, salvo diversi accordi con il Cliente stesso, nella prima fattura utile. Eventuali rimborsi di somme a credito verranno effettuati con le modalità ed entro i termini previsti dal TIQV.
8.19 Eventuali crediti del Cliente derivanti da conguagli di fatturazione, salvo diversi accordi con il Cliente stesso, verranno portati in detrazione nelle successive fatture, fino a totale compensazione. Sugli importi dovuti a titolo di conguaglio non si applicano interessi.
8.20 La quantificazione dei consumi di gas naturale avviene sulla base dei dati di consumo registrati dal misuratore.
I dati di misura sono utilizzati per il computo dei consumi contabilizzati in fattura con l’ordine indicato al comma 8.23.
Nel caso in cui sia installato un gruppo di misura non dotato di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, la correzione a fini tariffari dei volumi misurati avverrà in base al valore del coefficiente C applicabile.
8.21 Il Cliente ha la facoltà di comunicare l’autolettura con le modalità e le tempistiche indicate in fattura dal Fornitore.
8.22 Il Cliente è tenuto ad effettuare il pagamento dovuto entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data di emissione della fattura.
8.23 Ai fini del computo dei consumi contabilizzati in fattura, il Fornitore è tenuto a utilizzare, nel seguente ordine:
a) i dati di misura effettivi messi a disposizione dal Distributore;
b) le autoletture comunicate dal Cliente – con le modalità e le tempistiche indicate in fattura
– e validate dal Distributore;
c) i dati di misura stimati, come messi a disposizione dal Distributore ovvero stimati dal Fornitore.
In caso di stima propria, il Fornitore determina il dato di misura stimato sulla base dei consumi storici effettivi del Cliente, secondo il criterio del consumo di utenze analoghe, avendo anche riguardo alla potenza installa (kW).
8.17 In caso di variazioni dei corrispettivi applicabili alla fornitura intervenuti all’interno di un dato periodo, la ripartizione dei consumi avviene su base giornaliera considerando costante il consumo nei periodi che intercorrono tra una lettura rilevata, stimata o autolettura e l’altra. Fatturazione di periodo
8.18 La Fattura di periodo è emessa con la seguente frequenza:
Punti di fornitura in cui non è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero | |
Tipologia di Clienti | Frequenza emissione fatture |
Inferiore a 500 Smc/anno | Almeno quadrimestrale |
Tra 500 e 1.500 Smc/anno | Bimestrale |
Tra 1.500 e 5.000 Smc/anno | Bimestrale |
Uguale o superiore a 5.000 Smc/anno | Mensile |
Punti di fornitura in cui è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero | |
Qualsiasi livello di consumo | Mensile |
8.19 La Fattura di periodo è emessa entro 45 giorni solari dalla data dell’ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima. In caso di emissione della Fattura di periodo oltre tale termine, il Fornitore riconosce, in occasione della prima fattura utile, un indennizzo automatico al Cliente finale.
Il valore del predetto indennizzo è pari a:
a) 6 euro nel caso in cui la Fattura di periodo sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine massimo di emissione di cui sopra;
b) l’importo di cui alla precedente lettera a) maggiorato di 2 euro ogni 5 (cinque) giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 20 euro, per ritardi fino a 45 (quarantacinque) giorni solari dal termine massimo di emissione di cui sopra.
Tale importo è, altresì modificato in ragione di un ritardo ulteriore ed è pari a:
a) 40 euro se l’emissione della Fattura di periodo avviene in un tempo compreso tra 46 (quarantasei) e 90 (novanta) giorni solari dal termine massimo di emissione di cui sopra;
b) 60 euro se l’emissione della Fattura di periodo avviene in un tempo superiore a 90 (novanta) giorni solari dal termine massimo di emissione di cui sopra.
8.20 Il Fornitore informa il Cliente dell’esito negativo del tentativo di lettura e delle sue conseguenze con le seguenti modalità xxx.
8.21 In caso di mancata lettura del misuratore, entro i limiti previsti dalla regolazione, per i Punti di fornitura dotati di misuratore accessibile, il Cliente ha diritto a ricevere un indennizzo automatico a carico del Distributore per il tramite del Fornitore pari a 35 euro.
Fatturazione di chiusura
8.23 In caso di mancato rispetto da parte del Fornitore della tempistica di emissione di cui al comma 8.22, il Fornitore riconosce, nella medesima Fattura di chiusura, un indennizzo automatico pari a:
8.24 Nei casi in cui il Distributore metta a disposizione al Fornitore i dati di misura funzionali alla cessazione della fornitura, ad esclusione del cambio Fornitore diverso da switching, decorso un tempo superiore a 30 (trenta) giorni dalla cessazione della fornitura, il Cliente finale ha diritto ad un indennizzo automatico a carico del Distributore per il tramite del Fornitore di ammontare pari a 35 euro.
Articolo 9. Rateizzazione
9.1 Il Cliente, in conformità alla deliberazione 229/01, nei casi e con le modalità previste dall’art.12 bis del TIVG, può richiedere la rateizzazione dei corrispettivi dovuti. Il Fornitore informa il Cliente della possibilità di rateizzazione, segnalandone altresì la facoltà all’interno della fattura relativa al pagamento rateizzabile, nei seguenti casi:
i. per i Clienti per i quali la periodicità di fatturazione non è mensile qualora la fattura contenente ricalcoli relativi a casi diversi di cui ai successivi punti ii. e iii. sia superiore al doppio dell’addebito più elevato fatturato nelle fatture emesse sulla base di consumi stimati ricevute successivamente alla precedente fattura contenente ricalcoli, salvo il caso in cui la differenza fra l’addebito fatturato nella fattura contenente il ricalcolo e gli addebiti fatturati nelle fatture emesse sulla base di consumi stimati sia attribuibile esclusivamente alla variazione stagionale dei consumi;
9.2 Il Cliente finale può richiedere la rateizzazione solo per somme superiori a 50 euro, entro i 10 (dieci) giorni successivi (a pena di decadenza) dal termine fissato per il pagamento della fattura, secondo le modalità indicate nella fattura.
9.3 La rateizzazione si attua secondo le seguenti modalità:
− nei casi di cui ai punti i., ii. e iii., le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari almeno al numero di fatture di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente fattura contenente ricalcoli e comunque non inferiore a 2 (due);
− nei casi di cui al punto iv, le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari almeno al numero di fatture non emesse a causa del mancato rispetto della frequenza di fatturazione e comunque non inferiore a 2 (due);
− nei casi di cui al punto v., le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari al massimo al numero di fatture emesse negli ultimi 12 (dodici) mesi e comunque non inferiore a 2 (due);
− le rate, non cumulabili, hanno una frequenza corrispondente a quella di fatturazione, fatta salva la facoltà per il venditore di imputare le rate a mezzo di documenti diversi dalla fattura e di inviarle separatamente da questi ultimi;
− è facoltà del Fornitore richiedere il pagamento della prima rata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta del Cliente finale oppure entro la scadenza del termine per richiedere la rateizzazione; in tale ultimo caso, il Fornitore provvede ad allegare alla fattura oggetto di rateizzazione la documentazione che permetta al Cliente finale il pagamento della prima rata, oltre ad una comunicazione che informi il Cliente stesso che il pagamento della suddetta rata equivale ad accettazione della rateizzazione in accordo a quanto previsto dal presente articolo;
− le somme oggetto di rateizzazione sono maggiorate del Tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea, disponibile presso il sito xxx.xxxxxxx.xx, calcolato dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della fattura.
9.4 Qualora il Cliente concluda un Contratto con un nuovo Fornitore, il Fornitore uscente ha facoltà di richiedere al Cliente il pagamento dell’importo relativo alle rate non ancora scadute secondo una periodicità mensile. Il Fornitore che intenda avvalersi di tale facoltà, è tenuto ad informarne il Cliente nella fattura relativa al pagamento rateizzabile o nella comunicazione con cui formalizza il piano di rateizzazione concordato.
Articolo 10. Garanzie a carico del cliente finale
10.1 Il Fornitore richiede al Cliente una garanzia nella forma di deposito cauzionale.
Clienti gas | |||||
Consumo annuo (Smc/anno) | |||||
<500 | Fino a 1.500 | Fino a 2.500 | Fino a 5.000 | >5.000 | |
Ammontare deposito (€) | 30,00 | 90,00 | 150,00 | 300,00 | valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al cliente al netto delle imposte |
10.3 L’ammontare del deposito cauzionale di cui al comma 10.2 è raddoppiato qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
a) il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno due fatture, anche non consecutive, nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura;
b) il Cliente finale non abbia pagato il deposito di cui al comma 10.2 e il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno una fattura nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura.
10.4 Nel caso in cui il Cliente finale non versi il deposito cauzionale di cui al comma 10.2 richiesto, il Fornitore può chiedere al Distributore di procedere alla sospensione della fornitura ai sensi delle disposizioni relative all’inadempimento del cliente.
10.5 Il deposito cauzionale è addebitato nella prima fattura utile ed è versato dal Cliente in un’unica soluzione.
10.6 Qualora nel corso dell’erogazione della fornitura il deposito cauzionale fosse imputato dal Fornitore, in tutto o in parte, a copertura di eventuali insoluti, il Cliente è tenuto a ricostituirlo con addebito nella prima fattura utile.
10.7 Il deposito cauzionale è restituito al Cliente alla cessazione della fornitura contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato in base al tasso di interesse legale. Ai fini della restituzione, al Cliente non può essere richiesto di presentare alcun documento attestante l’avvenuto versamento dello stesso.
10.8 Non è tenuto alla prestazione di garanzia il Cliente finale che usufruisca per il pagamento delle fatture della domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito.
10.9 Il Cliente finale sarà tenuto alla prestazione della garanzia qualora in corso di vigenza del Contratto scelga di utilizzare una modalità di pagamento delle fatture diversa da quelle sopra elencate o nel caso di sopravvenuta impossibilità di domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito.
Articolo 11. Interessi di mora
11.1 Qualora il Cliente non rispetti il termine di pagamento indicato nella fattura, il Fornitore richiede al Cliente medesimo, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora calcolati su base annua e pari al Tasso Ufficiale di Riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (BCE) aumentato di 3,5 punti percentuali.
11.2 Il Cliente che ha pagato nei termini di scadenza le fatture relative all’ultimo biennio ovvero, qualora la fornitura risulti inferiore al biennio, le fatture relative al periodo di efficacia del Contratto è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi 10 (dieci) giorni di ritardo.
11.3 Il Fornitore può richiedere il pagamento delle spese postali relative al sollecito di pagamento della fattura. È esclusa la richiesta di risarcimento del danno ulteriore.
Articolo 12. Inadempimento del Cliente
12.1 In caso di ritardato o di omesso pagamento anche parziale dei corrispettivi dovuti dal Cliente ai sensi del presente Contratto e/o della richiesta di pagamento degli importi di cui all’articolo 8.9, trascorsi almeno 20 (venti) giorni dalla scadenza della fattura, il Fornitore
ha facoltà di inviare al Cliente a mezzo di raccomandata oppure mediante posta elettronica certificata (PEC), nei casi in cui il Cliente abbia messo a disposizione il proprio indirizzo di posta elettronica, un preavviso di sospensione della fornitura recante indicazione del termine ultimo per il pagamento (di seguito anche: comunicazione di costituzione in mora).
12.2 Il termine di cui al comma 0 non sarà inferiore a 15 (quindici) giorni solari dall’invio al Cliente della raccomandata o a 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della comunicazione di costituzione in mora mediante PEC o comunque non inferiore a 20 (venti) giorni solari dalla data di emissione della comunicazione di costituzione in mora nel caso in cui il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio della comunicazione tramite raccomandata.
12.3 Nel caso in cui il Fornitore invii una comunicazione di costituzione in mora nei 90 (novanta) giorni successivi alla data dell’ultima richiesta di sospensione della fornitura per morosità con riferimento a fatture non contemplate nella precedente comunicazione, i suddetti termini ultimi per il saldo dei corrispettivi dovuti potranno essere ridotti in misura comunque non inferiore a 7 (sette) giorni solari dall’invio al Cliente della raccomandata e 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della comunicazione di costituzione in mora mediante PEC, o comunque a 10 (dieci) giorni solari dalla data di emissione della costituzione in mora nel caso in cui il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio della comunicazione tramite raccomandata.
12.6 Una volta sospesa la fornitura, il Cliente che intenda ottenere la riattivazione della fornitura, dovrà inviare al Fornitore la documentazione attestante l’avvenuto pagamento degli insoluti con le modalità previste nell’22.1 relativo alle comunicazioni.
12.7 Una volta sospesa la fornitura, a fronte del perdurante inadempimento del Cliente, il Fornitore ha diritto, in ogni momento, di dichiarare risolto il Contratto e trasmettere al Distributore la Cessazione amministrativa ai sensi dell’articolo 9 del TIMG. In tali casi, la risoluzione del Contratto ha effetto con decorrenza dal giorno indicato dal Fornitore come data di Cessazione amministrativa.
12.8 Ove l’intervento di sospensione della fornitura non sia fattibile, il Fornitore potrà ricorrere, previa fattibilità tecnica, all’interruzione della fornitura anche sotto forma di lavoro complesso, ponendo i relativi oneri a carico del Cliente. L’esecuzione dell’intervento comporterà, con effetto dalla relativa data, la risoluzione di diritto del Contratto.
la relativa Cessazione amministrativa, in conformità alle previsioni di cui all’art. 13 del TIMG. La risoluzione del Contratto ha effetto a partire dalla data di decorrenza del servizio di default.
12.10 Nel caso cui al precedente comma 12.9, il Fornitore è tenuto a trasmettere al Distributore competente, per agevolare le iniziative giudiziarie da intraprendere:
a) copia delle fatture non pagate;
b) copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del cliente finale;
c) copia della comunicazione con cui il Fornitore ha dichiarato al Cliente finale la risoluzione del Contratto, unitamente alla documentazione attestante la ricezione di tale comunicazione da parte del Cliente;
d) copia del Contratto (ove disponibile) o, in subordine dell’ultima fattura pagata;
e) documento di sintesi attestante l’ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del Cliente finale.
12.11 In caso di inadempimento al Contratto, il Cliente si obbliga a consentire al Distributore di accedere ai locali in cui è ubicato l’impianto di misura al fine di poter disalimentare il Punto di fornitura.
12.12 In caso di ritardato o di omesso pagamento dei corrispettivi dovuti dal Cliente non disalimentabile, il Fornitore può procedere alla costituzione in mora dello stesso esclusivamente mediante raccomandata con le modalità di cui ai commi da 0 a 12.4. Decorso inutilmente il termine aggiuntivo per il pagamento di cui al comma 12.5, il Fornitore ha diritto di dichiarare risolto il Contratto, chiedendo al Distributore la Cessazione amministrativa. La risoluzione del Contratto ha effetto a partire dalla data di decorrenza dei Servizi di ultima istanza attivati dal Distributore.
12.13 Il Cliente ha diritto a ricevere i seguenti indennizzi automatici:
a) euro 30 (trenta) nel caso in cui, nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora, la fornitura sia stata sospesa per morosità;
b) euro 20 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante alternativamente:
i. il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
ii. il mancato rispetto del termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale, qualora il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio della comunicazione di costituzione in mora;
iii. il mancato rispetto del termine minimo di 3 (tre) giorni tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore per la sospensione della fornitura.
12.14 Nei casi di cui al comma 12.12, al Cliente finale non può essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o alla riattivazione della fornitura.
Articolo 13. Prestazioni di competenza del Distributore
13.1 Su richiesta e per conto del Cliente, in relazione ai Punti di Fornitura oggetto del presente Contratto, il Fornitore richiede al Distributore competente le prestazioni indicate nel RQDG, comprendenti: la verifica del gruppo di misura, lo spostamento del gruppo di misura, subentri e volture, ogni altra prestazione che non rientri tra quelle per cui il Cliente può rivolgersi direttamente al Distributore ai sensi del RQDG.
13.2 Il Cliente riconoscerà al Fornitore, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore competente tramite il Fornitore, l’importo che allo stesso sarà addebitato da quest’ultimo. Nei soli casi relativi alle richieste di voltura, il Cliente riconosce altresì al Fornitore un importo pari a 23 euro IVA esclusa.
13.3 Il Cliente ha l’obbligo di consentire al Distributore di accedere ai locali dove è ubicato l’impianto di misura qualora l’accesso sia necessario al fine di compiere le prestazioni di cui al presente articolo, o al fine di procedere ad altre attività di competenza del Distributore previste dalla normativa vigente tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo, la verifica degli impianti e degli apparecchi della rete di distribuzione, interventi per guasti e malfunzionamenti degli stessi, la rilevazione del dato di misura.
Articolo 14. Sicurezza degli impianti, apparecchiature e verifiche
14.1 Si considerano impianti e apparecchi del Cliente quelli situati a valle del misuratore, ossia quelli situati oltre il punto di raccordo di uscita del misuratore stesso. Sono invece del Distributore competente gli impianti ed apparecchi diversi da quelli del Cliente, finalizzati alla fornitura del gas.
14.2 Gli impianti e apparecchi del Cliente devono rispettare le norme di legge e di sicurezza e il loro utilizzo non deve provocare disfunzioni alla rete di distribuzione a cui sono connessi. A tal fine il Distributore può effettuare controlli sugli impianti del Cliente in caso di accertate irregolarità, che costituiscano situazioni oggettive di pericolo, e ha facoltà di sospendere la fornitura, finché il Cliente non abbia normalizzato la situazione.
14.3 Il Cliente è responsabile della conservazione e della integrità degli impianti e degli apparecchi del Distributore situati presso lo stesso Cliente e si impegna a comunicare tempestivamente al Fornitore qualsiasi evento che possa comportare un’erronea rilevazione dei consumi. Il misuratore non potrà essere modificato, rimosso o spostato dal Cliente, se non per disposizione del Distributore ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati.
15.1 Le Parti non sono responsabili per gli inadempimenti dovuti a cause di Forza maggiore.
15.2 Qualora si verifichi una causa di Forza maggiore, la Parte il cui adempimento è divenuto impossibile ne deve dare comunicazione all’altra, senza ritardo, specificando la data di decorrenza e la durata prevista dell’interruzione o dell’inadempimento, totale o parziale, e la natura della causa di Forza maggiore.
15.3 Venuta meno la causa di Forza maggiore, la Parte riprende il regolare adempimento delle proprie obbligazioni dandone comunicazione all’altra Parte.
Articolo 16. Responsabilità
16.1 Le caratteristiche della fornitura potranno essere oggetto di variazione nei limiti delle norme e disposizioni vigenti in materia. Inoltre, la fornitura potrà essere interrotta temporaneamente, in tutto o in parte, dai gestori di rete competenti per: cause di oggettivo pericolo, ragioni di servizio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: manutenzione, riparazione dei guasti sugli impianti di distribuzione, ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi) e per motivi di sicurezza del sistema.
16.2 In ogni caso, il Fornitore, in qualità di cliente grossista e, pertanto, estraneo all’attività distribuzione, non potrà rispondere per la eventuale non conformità del gas naturale alle caratteristiche stabilite dal Distributore, ovvero per disservizi o manutenzioni degli elementi di rete. Il Fornitore non potrà essere ritenuto responsabile neanche delle predette interruzioni che, al pari di quelle dovute a cause accidentali, di forza maggiore o comunque non imputabili al Fornitore, non comporteranno l’obbligo di indennizzo o risarcimento del Cliente a carico del Fornitore né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto.
16.3 Il Fornitore non risponderà altresì di alcun danno che possa derivare da guasti o da irregolare funzionamento degli impianti del Cliente o del Distributore e guasti del misuratore. Il Cliente non potrà vantare alcun rimborso per eventuali dispersioni di gas naturale avvenute a valle del misuratore.
16.4 Il Fornitore non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile per incidenti di qualsiasi tipo, quali a titolo di esempio, incendi o esplosioni occorsi al Cliente o a terzi, in conseguenza dell’uso improprio del gas naturale o per la mancata osservanza delle migliori regole di prudenza e sicurezza.
Articolo 17. Clausola risolutiva espressa
17.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1456 del Codice Civile, il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, previa comunicazione scritta al Cliente finale, nei seguenti casi:
⚫ qualora, nei 15 giorni successivi al ricevimento della comunicazione di messa in mora, il Cliente non abbia provveduto a porre rimedio alle inadempienze allo stesso contestate,
⚫ qualora le inadempienze contestate siano relative a:
a) mancato pagamento delle fatture ovvero mancata prestazione e/o ricostituzione del deposito cauzionale e/o garanzia;
b) impedimento all’accesso ai misuratori per effettuare operazioni sugli stessi (lettura, apertura, disalimentazione, operazioni di manutenzione etc.);
c) autoletture mendaci;
d) mancata comunicazione di affitto di locali, vendita dei locali;
e) condizioni di sicurezza mancanti;
f) inadempimenti del Cliente sopra descritti verificatisi in altre utenze gestite dalla Società e riconducibili allo stesso soggetto giuridico;
g) prelievi fraudolenti di gas abusando dei servizi forniti dal Fornitore o dal Distributore;
h) nel caso di imprenditore o persona giuridica fallibile, fallimento o inizio della procedura di liquidazione coatta amministrativa;
i) mancata comunicazione di operazioni societarie (trasferimento di ramo d’azienda, fusione, scissione, ecc...).
Articolo 18. Livelli di qualità, reclami e richieste di informazioni
18.1 Il Fornitore si impegna al rispetto dei livelli specifici e generali di qualità come fissati dall’ARERA nei propri provvedimenti (TIQV) e a corrispondere gli indennizzi automatici previsti, così come riportato nella Informativa sui livelli specifici e generali di qualità commerciale che costituisce parte integrante del presente Contratto.
18.3 Il Fornitore provvederà a fornire al Cliente una risposta scritta motivata entro i termini previsti dalla regolazione vigente (TIQV).
18.4 Se non viene utilizzato l’apposito modulo allegato al presente Contratto, la comunicazione dovrà contenere i seguenti dati minimi necessari: nome e cognome; indirizzo di fornitura; indirizzo postale, se diverso da quello di fornitura, o telematico; servizio a cui si riferisce il reclamo (gas); il motivo del reclamo; indicazione del Punto di fornitura (codice PDR) o, qualora non sia disponibile, il codice cliente; un’indicazione sintetica dei fatti contestati.
Articolo 19. Assicurazione clienti finali gas
19.1 I Clienti finali che utilizzano il gas naturale fornito a mezzo di un impianto di distribuzione o di una rete di trasporto sono garantiti da un Contratto di assicurazione stipulato dal Comitato Italiano Gas (CIG) contro gli incidenti da gas. La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale e da essa sono esclusi:
a) i Clienti finali dotati di un Misuratore di classe superiore a G25 (la classe del misuratore è indicata in fattura );
b) i consumatori di gas naturale per autotrazione.
19.2 Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare lo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente al numero verde 800.166.654 o si può fare riferimento alle modalità indicate sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.
19.3 Copia della polizza di assicurazione e del modulo per la denuncia del sinistro sono disponibili sul sito internet del Fornitore.
Articolo 20. Integrazione del Contratto
20.1 Sono recepite di diritto nel Contratto le disposizioni, suscettibili di inserimento automatico, imposte da leggi o provvedimenti di pubbliche autorità, inclusa l’ARERA, che comportino modifiche o integrazioni alle presenti condizioni generali di fornitura.
20.2 Il Fornitore provvede alle modifiche e alle integrazioni imposte da leggi o provvedimenti di pubbliche autorità, inclusa l’ARERA, che non siano suscettibili di inserimento automatico, dandone tempestiva comunicazione al Cliente, fermo restando il diritto di recesso di quest’ultimo.
20.3 Il Fornitore ha facoltà di recedere unilateralmente, in qualunque momento e senza oneri; in tal caso dovrà inviare, con modalità che consentano di verificarne l’effettiva ricezione, una comunicazione scritta al Cliente, con termine di preavviso di 6 mesi, decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione.
Articolo 21. Cessione del Contratto
21.1 Il Cliente acconsente fin d’ora alla cessione del Contratto da parte del Fornitore ad altra impresa ovvero altra Società del Gruppo abilitata alla fornitura di gas naturale. Nel caso di cessione d’azienda o del ramo d’azienda da parte del Fornitore rimane ferma l’applicazione dell’articolo 2558 c.c..
21.2 La cessione sarà efficace nei confronti del Cliente dalla ricezione della relativa comunicazione scritta inviata tempestivamente dal Fornitore. Resta inteso che dalla cessione non deriveranno aggravio di costi o condizioni meno favorevoli per il Cliente.
Articolo 22. Diritto di ripensamento
22.1 Qualora il Contratto sia stato concluso dal Cliente finale fuori dei locali commerciali del Fornitore o a distanza, il Cliente può recedere dal Contratto, senza oneri e senza dover fornire alcuna motivazione, entro 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di conclusione del Contratto, secondo quanto previsto dal Codice del consumo, con una delle seguenti modalità, a propria scelta:
a) presentando una qualsiasi dichiarazione esplicita della sua decisione di recedere dal Contratto ai seguenti recapiti:
• consegnato presso gli sportelli di VUS COM SRL al seguente indirizzi XXX XXX XXX - Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxxx (XX)
• inviato per posta all’indirizzo: VUS COM SRL – Via Xxxxxxx Xxxxxxx, 54 – 00000 Xxxxxxx (XX)
• a mezzo fax al n. 0742/718888
• a mezzo e-mail all’indirizzo xxxx@xxxxxx.xx
• tramite pec all’indirizzo xxxxxxxxx@xxx.xx
b) mediante invio del Modulo di ripensamento allegato al presente Contratto attraverso i canali indicati nel suddetto modulo.
22.2 L’onere della prova relativa all’esercizio del diritto di ripensamento conformemente al presente articolo incombe sul Cliente finale.
22.3 Durante il periodo previsto per l’esercizio del diritto di ripensamento il Contratto non avrà esecuzione, salvo che il Cliente finale richieda espressamente che le procedure per dar corso all’Attivazione della fornitura vengano avviate prima che sia decorso il termine per l’esercizio del diritto di ripensamento.
22.4 La richiesta di cui sopra non comporta in alcun caso per il Cliente finale la perdita del diritto di ripensamento.
22.5 Qualora il Cliente finale eserciti il diritto di ripensamento dopo aver chiesto l’avvio anticipato delle procedure di Attivazione della fornitura, e purché sia ancora possibile impedire
l’Attivazione della medesima, il Fornitore può chiedere al Cliente finale un corrispettivo pari ai costi eventualmente sostenuti per le prestazioni effettuate dal Distributore e un corrispettivo ulteriore massimo pari a 23 euro IVA esclusa. Qualora, al momento dell’esercizio del diritto di ripensamento, l’Attivazione della fornitura sia già avvenuta o non possa più essere impedita, il Cliente finale è tenuto altresì al pagamento dei corrispettivi previsti dal Contratto sottoscritto, fino al momento di cessazione della fornitura stessa.
22.6 Le Parti prendono atto che:
a) se il Cliente finale esercita il diritto di ripensamento e non ha fatto precedentemente richiesta di avvio anticipato delle procedure di Attivazione della fornitura, la fornitura continua a essere garantita dal precedente Fornitore;
b) se il Cliente finale esercita il diritto di ripensamento avendo fatto richiesta di avvio anticipato delle procedure di Attivazione della fornitura ed essa sia già stata attivata o non sia più possibile impedirne l’attivazione, lo stesso Cliente finale può individuare un altro Fornitore o procedere alla richiesta di chiusura del Punto di fornitura, facendone espressa richiesta. In caso contrario, saranno attivati i Servizi di ultima istanza.
22.7 Nei casi di cui sopra, il Fornitore non sarà responsabile per eventuali disagi nella fornitura sofferti dal Cliente.
Articolo 23. Disciplina del Contratto
23.1 La fornitura è regolata:
1. dalle presenti Condizioni Generali di Fornitura;
2. dalle Condizioni Particolari di Fornitura contenute nella Richiesta/Accettazione;
3. dalle condizioni contenute negli allegati contrattuali;
4. dalle norme emanate dalle competenti Autorità, con particolare riguardo alle deliberazioni dell’ARERA.
23.2 La Società nel periodo di validità del Contratto si riserva di modificare unilateralmente per giustificato motivo le condizioni contrattuali.
Ai fini del presente Contratto per giustificato motivo si intende il mutamento del contesto legislativo o regolamentare di riferimento, così come il mutamento dei presupposti utilizzati dalla Società per la formulazione delle condizioni contrattuali.
In tal caso, salvo che norme di legge o provvedimenti amministrativi non impongano o comportino una data di applicazione anticipata, le modifiche saranno applicate a partire dall’inizio del 4° (quarto) mese successivo a quello in cui la Società le avrà comunicate al Cliente in forma scritta.
Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 giorni dall’invio effettuato da parte della Società.
Non sussiste l’obbligo di invio della preventiva comunicazione in caso di variazione dei corrispettivi che derivano dall’applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico. In questo caso il Cliente finale è informato della variazione nella prima bolletta in cui le variazioni sono applicate.
Tali variazioni dovranno comunque essere fatte nel rispetto delle norme poste dall’ARERA a tutela dei Clienti.
23.3 Ai sensi dell’art. 13.3 del Codice di condotta commerciale, la comunicazione delle variazioni unilaterali dovrà contenere, tra l’altro, per ciascuna delle modifiche proposte, le seguenti informazioni:
a) il testo completo di ciascuna delle disposizioni contrattuali risultante dalla modifica proposta;
b) l’illustrazione chiara, completa e comprensibile dei contenuti e degli effetti della variazione proposta;
c) la decorrenza della variazione proposta;
d) i termini e le modalità per la comunicazione da parte del Cliente dell’eventuale volontà di esercitare il diritto di recesso senza oneri.
Le suddette informazioni non verranno trasmesse all’interno dei documenti di fatturazione o congiuntamente agli stessi, salvo il caso in cui la variazione unilaterale si configuri come una riduzione dei corrispettivi originariamente previsti in contratto.
23.4 Ai fini del presente Contratto, il Cliente elegge domicilio nel luogo indicato nella Richiesta di fornitura. Eventuali variazioni di domicilio avranno efficacia nei confronti del Fornitore solo nel momento in cui quest’ultimo ne riceva comunicazione scritta.
23.5 Salvo diversa espressa previsione del presente Contratto, le comunicazioni dirette al Cliente saranno validamente trasmesse dal Fornitore mediante posta ordinaria all’ultimo domicilio indicato dal Cliente nel Contratto o con successiva comunicazione come previsto dal precedente art. 22.4, ovvero a mezzo e-mail all’indirizzo di posta elettronica fornito, a tal fine, dal Cliente.
23.6 Le comunicazioni, aventi carattere di generalità, potranno essere diffuse dalla Società attraverso il sito internet e/o quotidiani e/o mezzi radiotelevisivi.
Articolo 24. Comunicazioni
24.1 Tutte le comunicazioni relative al Contratto devono essere effettuate dal Cliente Finale con le modalità di seguito indicate:
⚫ consegnate presso gli sportelli di VUS COM SRL al seguente indirizzi XXX XXX XXX - Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxxx (XX)
⚫ inviate per posta all’indirizzo: VUS COM SRL – Via Xxxxxxx Xxxxxxx, 54 – 00000 Xxxxxxx (XX)
⚫ a mezzo fax al n. 0742/718888
⚫ a mezzo e-mail all’indirizzo xxxx@xxxxxx.xx
⚫ tramite pec all’indirizzo xxxxxxxxx@xxx.xx
24.2 Il Fornitore si riserva di inviare le comunicazioni anche con nota in fattura.
24.3 Restano salve le disposizioni di cui al Contratto che prevedono una specifica modalità di invio delle comunicazioni.
Articolo 25. Legge applicabile e foro competente
25.1 La legge applicabile al Contratto è quella italiana. Per ogni controversia originata dal Contratto o a esso connessa, è competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o del domicilio eletto dal Cliente stesso nel territorio italiano.
Articolo 26. Risoluzione extra-giudiziale delle controversie
26.1 Il Il Cliente che, in relazione al Contratto, abbia presentato un reclamo al quale il Fornitore non abbia risposto o abbia fornito una risposta ritenuta insoddisfacente, può attivare gratuitamente la procedura di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell’Autorità (xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx.xxxx) oppure presso organismi ADR riconosciuti, nonché presso le Camere di commercio che hanno aderito alla Convenzione sottoscritta dall’ ARERA e Unioncamere, il tutto come descritto nel suddetto sito dell’Autorità, ai quali il Fornitore si impegna a partecipare.
26.2 L’esperimento del tentativo di conciliazione secondo le modalità previste dal TICO è condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria.
27.1 I dati personali forniti dal Cliente al Fornitore ai fini dell’esecuzione del Contratto, o di cui comunque il Fornitore entri in possesso, sono trattati in conformità alla disciplina prevista dal Codice in materia di protezione dei dati personali come indicato nel modulo relativo all’informativa sul trattamento dei dati personali.