Common use of GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO Clause in Contracts

GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. A copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel presente capitolato, l’esecutore del contratto sarà obbligato a costituire una garanzia fidejussoria secondo quanto previsto dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, pari al 10% dell’importo contrattuale e salvo quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo. In caso di garanzia sotto forma di cauzione o fidejussione assicurativa, l’impresa di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni. La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:

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GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. A copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel presente capitolato, l’esecutore del contratto sarà obbligato a costituire costituire, secondo l’art.113 del D.lgs. 163/2006, una garanzia fidejussoria secondo quanto previsto dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, pari al 10% dell’importo contrattuale e salvo quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolocontrattuale. In caso di garanzia sotto forma di cauzione o fidejussione assicurativa, l’impresa di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni. La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:

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GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. A copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel presente capitolato, l’esecutore del contratto sarà obbligato a costituire costituire, secondo l’art.113 del D.lgs.163/2006, una garanzia fidejussoria secondo quanto previsto dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, pari al 10% dell’importo contrattuale e salvo quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolocontrattuale. In caso di garanzia sotto forma di cauzione o fidejussione assicurativa, l’impresa di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni. La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:

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GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. A copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel presente capitolato, l’esecutore l’aggiudicatario del contratto sarà obbligato a costituire costituire, secondo l’art.113 del D.lgs.163/2006, una garanzia fidejussoria secondo quanto previsto dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, pari al 10% dell’importo (dieci per cento) dell’importo/corrispettivo contrattuale e salvo quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo– IVA esclusa. In caso di garanzia sotto forma di cauzione o fidejussione assicurativa, l’impresa di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni. La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:

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