GARANZIE DI PAGAMENTO. Qualora il pagamento non avvenga attraverso la procedura SDD, il Fornitore si riserva di richiedere al Cliente un importo a titolo di deposito cauzionale, da versare con addebito sulla prima fattura emessa, a garanzia della fornitura in misura pari a quanto previsto dall’ARERA nel TIV. Detto deposito, che non potrà mai essere imputato dal Cliente, neanche parzial- mente, per il pagamento di somme da lui dovute, salvo diverso accordo con il Fornitore, resterà in vigore per tutta la durata del Contratto fino ad emissione della fattura di chiusura (che avverrà entro sei settimane dalla cessazione del Contratto). Qualora nel corso della fornitura l’importo del deposito sia incamerato in tutto o in parte dal Fornitore, il Cliente sarà tenuto a ricostituirlo con addebito sulla prima fattura utile. Il mancato versamento, ovvero la mancata ricostituzione del deposito cauzionale, nei termini in precedenza indicati, potrà co- stituire causa di risoluzione del Contratto. Il Fornitore si riserva comunque di addebitare al Cliente l’importo a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso la procedura SDD non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo. Resta salva la restituzione del deposito in caso di successiva attivazione della procedura SDD. L’importo versato a titolo di deposito cauzionale verrà restituito, maggiorato degli interessi legali maturati, con l’ultima fattura che chiude il rapporto contrattuale, salvo per la quota parte trattenuta per il saldo di eventuali fatture non pagate e dei relativi interessi di mora applicati in base al precedente art.5.
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Samples: Contratto Di Fornitura Di Energia Elettrica, Condizioni Generali Di Contratto Relative Alla Fornitura Di Energia Elettrica Per Uso Domestico, Condizioni Generali Di Contratto Per La Fornitura Di Energia Elettrica
GARANZIE DI PAGAMENTO. Qualora il pagamento non avvenga attraverso la procedura SDD, il Fornitore si riserva di richiedere richiede al Cliente un importo a titolo di deposito cauzionale, da versare con addebito sulla prima fattura fattu- ra emessa, a garanzia della fornitura in misura pari a quanto previsto dall’ARERA dall’AEEGSI nel TIV. Detto deposito, che non potrà mai essere imputato dal Cliente, neanche parzial- menteparzialmente, per il pagamento di somme da lui dovute, salvo diverso accordo con il Fornitore, resterà in vigore per tutta la durata del Contratto fino ad emissione della fattura di chiusura (che avverrà entro sei settimane dalla cessazione del Contratto). Qualora nel corso della fornitura l’importo del deposito sia incamerato in tutto o in parte dal Fornitore, il Cliente sarà tenuto a ricostituirlo con addebito sulla prima fattura utile. Il mancato versamento, ovvero la mancata ricostituzione del deposito cauzionale, nei termini in precedenza indicati, potrà co- stituire costituire causa di risoluzione del Contratto. Il Fornitore si riserva comunque di addebitare al Cliente l’importo a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso la procedura SDD non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo. Resta salva la restituzione del deposito in caso di successiva attivazione della procedura SDD. L’importo versato a titolo di deposito cauzionale verrà restituito, maggiorato degli interessi legali maturati, con l’ultima fattura che chiude il rapporto contrattuale, salvo per la quota parte trattenuta per il saldo di eventuali fatture non pagate e dei relativi interessi di mora applicati in base al precedente art.5.
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Samples: Contratto Di Fornitura Di Energia Elettrica, Energy Supply Agreement, Condizioni Generali Di Contratto Relative Alla Fornitura Di Energia Elettrica Per Uso Domestico
GARANZIE DI PAGAMENTO. Qualora 11.1 Il Cliente, alla sottoscrizione del contratto, non è tenuto a rilasciare nessuna forma di garanzia nel caso in cui Power Energia Soc. Coop. abbia ottenuto adeguata copertura assicurativa o plafond di credito nei confronti del Cliente, da parte di primaria Compagnia di Assicurazione o altra istituzione finanziaria specializzata, con la quale Power Energia Soc. Coop. ha stipulato o potrebbe stipulare accordi destinati a coprire il pagamento non avvenga attraverso la procedura SDDproprio rischio di credito commerciale. Per adeguata copertura si intende un importo complessivamente pari a minimo 3 mesi e un massimo di 4 mesi di fatturato medio stimato nei periodi di maggior consumo.
11.2 Il Cliente si impegna, tuttavia, a rilasciare fidejussione bancaria qualora il Fornitore ne formuli espressa richiesta scritta con raccomandata A/R, in relazione alla verifica della sua affidabilità, sulla base dell’esito della verifica sulla copertura del credito, in caso di revoca o riduzione della copertura del credito concessa dall’assicurazione oppure a seguito di ritardi nei pagamenti da parte del Cliente. La citata garanzia dovrà essere rilasciata dal Cliente entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta scritta da parte del Fornitore. In mancanza di rilascio il contratto si riserva intenderà risolto di richiedere al Cliente diritto.
11.3 La citata garanzia dovrà essere emessa fino alla concorrenza di un importo a titolo di deposito cauzionale, da versare con addebito sulla prima fattura emessa, a garanzia della fornitura in misura complessivamente pari a quanto previsto dall’ARERA nel TIVminimo 3 mesi e al massimo di 4 mesi di fatturato medio stimato e contenere la clausola di escussione “a prima richiesta”. Detto depositoDetta Garanzia, che non potrà mai essere imputato dal Cliente, neanche parzial- mente, per il pagamento di somme da lui dovute, salvo diverso accordo con il Fornitorequalora richiesta, resterà in vigore per tutta la durata del Contratto fino ad emissione e per i successivi 3 (tre) mesi alla cessazione. In qualsiasi momento, in seguito a verifiche sul fatturato, il Fornitore può chiedere l’integrazione della fattura garanzia nel caso in cui l’importo non copra i quantitativi descritti sopra.
11.4 Qualora nel corso della fornitura l’importo della garanzia rilasciata in favore del Fornitore sia escusso in tutto o in parte, il Cliente sarà tenuto a provvedere alla ricostituzione di chiusura (che avverrà una garanzia di caratteristiche e importo uguali a quella originaria entro sei settimane il termine di 15 giorni dalla cessazione ricezione della relativa richiesta scritta.
11.5 Il Fornitore, a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto e sulla base dell’esito di credit check, potrà inoltre richiedere al Cliente, anche successivamente all’attivazione, ulteriori garanzie quale un deposito cauzionale infruttifero, per un importo complessivamente pari al massimo di 3 mesi di fatturato medio stimato. Il Cliente dovrà far pervenire le garanzie richieste all’indirizzo indicato dal Fornitore entro e non oltre i 15 giorni successivi alla ricezione della suddetta richiesta. Alternativamente il Fornitore potrà comunicare l’addebito del Contratto). deposito sulle fatture di fornitura di energia elettrica.
11.6 Qualora nel corso della fornitura l’importo del deposito sia incamerato in tutto o in parte dal Fornitore, ovvero lo stesso non sia più corrispondete a quanto previsto dall’articolo 7.5, il Cliente sarà tenuto a ricostituirlo con addebito sulla prima fattura utile. Il mancato versamento, ovvero la mancata ricostituzione del deposito cauzionale, nei termini in precedenza indicati, potrà co- stituire causa di risoluzione del Contratto. Il .
11.7 Resta intenso che il Fornitore si riserva comunque di addebitare al Cliente l’importo a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso la procedura SDD non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo. Resta salva la provvederà alla restituzione del deposito in caso cauzionale infruttifero nel termine ordinario di successiva attivazione della procedura SDD. L’importo versato a titolo 90 giorni dalla cessazione degli effetti del contratto (conguaglio consumi effettivi), previa verifica contabile e fatto salvo il regolare ed integrale adempimento da parte del Cliente di deposito cauzionale verrà restituito, maggiorato degli interessi legali maturati, con l’ultima fattura che chiude il rapporto contrattuale, salvo per la quota parte trattenuta per il saldo di eventuali fatture non pagate e dei relativi interessi di mora applicati in base al precedente art.5tutte le obbligazioni contrattuali.
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Samples: Fornitura Di Energia Elettrica
GARANZIE DI PAGAMENTO. Qualora il pagamento non avvenga attraverso la procedura SDD, il Fornitore si riserva di richiedere al Cliente un importo a titolo di deposito cauzionale, da versare con addebito sulla prima fattura emessa, a garanzia della fornitura in misura pari a quanto previsto dall’ARERA dall’AEEGSI nel TIV. Detto deposito, che non potrà mai essere imputato dal Cliente, neanche parzial- mente, per il pagamento di somme da lui dovute, salvo diverso accordo con il Fornitore, resterà in vigore per tutta la durata del Contratto fino ad emissione della fattura di chiusura (che avverrà entro sei settimane dalla cessazione del Contratto). Qualora nel corso della fornitura l’importo del deposito sia incamerato in tutto o in parte dal Fornitore, il Cliente sarà tenuto a ricostituirlo con addebito sulla prima fattura utile. Il mancato versamento, ovvero la mancata ricostituzione del deposito cauzionale, nei termini in precedenza indicati, potrà co- stituire causa di risoluzione del Contratto. Il Fornitore si riserva comunque di addebitare al Cliente l’importo a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso la procedura SDD non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo. Resta salva la restituzione del deposito in caso di successiva attivazione della procedura SDD. L’importo versato a titolo di deposito cauzionale verrà restituito, maggiorato degli interessi legali maturati, con l’ultima fattura che chiude il rapporto contrattuale, salvo per la quota parte trattenuta per il saldo di eventuali fatture non pagate e dei relativi interessi di mora applicati in base al precedente art.5.
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GARANZIE DI PAGAMENTO. Qualora il pagamento non avvenga attraverso la procedura SDD, il Il Fornitore si riserva di poter richiedere al Cliente una fideiussione bancaria rilasciata da istituto di credito o un importo a titolo di deposito cauzionale, da versare con addebito sulla prima fattura emessacauzionale infruttifero , a garanzia della fornitura in misura del Contratto di fornitura, pari ad un ammontare non inferiore a quanto previsto dall’ARERA nel TIVstimato per tre mesi di fornitura completa. Detto deposito, che non potrà mai essere imputato dal Cliente, neanche parzial- menteparzialmente, per il pagamento di somme da lui dovute, salvo diverso accordo con il Fornitore, resterà in vigore per tutta la durata del Contratto fino ad emissione emi ssione della fattura di chiusura (che avverrà prevista, per i punti in bassa tensione, entro sei settimane dalla cessazione ces- sazione del Contratto). Qualora nel corso della fornitura l’importo del deposito sia incamerato in tutto o in parte dal Fornitore, il Cliente sarà tenuto a ricostituirlo con addebito sulla prima fattura utile. Il mancato versamento, ovvero la mancata ricostituzione del deposito cauzionale, nei termini in precedenza indicati, potrà co- stituire causa di risoluzione del Contratto. Il Fornitore si riserva comunque di addebitare al Cliente l’importo a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso la procedura SDD non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo. Resta salva la restituzione del deposito in caso di successiva attivazione della procedura SDD. L’importo versato a titolo di deposito cauzionale verrà restituito, maggiorato degli interessi legali maturati, con l’ultima fattura che chiude il rapporto contrattuale, salvo per la quota parte trattenuta per il saldo di eventuali fatture non pagate e dei relativi interessi di mora applicati in base al precedente art.5. Qualora la fideiussione di cui ai precedenti commi venisse escussa in tutto o in parte dal Fornitore o il deposito venisse in tutto o in parte incamerato a seguito dell’inadempimento del Clien- te, il Cliente sarà tenuto a ricostituire la fideiussione per l’intero ammontare. Qualora il Cliente non rilasciasse o non ricostituisse la fideiussione o il deposito ai sensi dei commi che precedono, il Fornitore avrà diritto di recedere dal presente Contratto ai sensi dell’art. 1373 Codice Civile con un preavviso di trenta giorni.
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