Common use of Garanzie provvisoria e definitiva Clause in Contracts

Garanzie provvisoria e definitiva. La garanzia provvisoria: l’offerta è corredata da una garanzia di €. 3.400,00 (euro tremilaquattrocento/00), pari al due (per cento dell’importo del servizio in concessione intestata a favore del Comune di PEDEROBBA) La garanzia deve essere costituita, a scelta dell’offerente, con le modalità stabilite dall' art. 93 del D.Lgs 18.5.2016, n. 50. La fideiussione o la polizza devono prevedere espressamente le seguenti clausole: - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; - la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile; Si precisa che se la garanzia fidejussoria per la garanzia provvisoria viene prestata sulla base dello Schema tipo 1.1 – Scheda tecnica 1.1 del D.M. 123/2004, la medesima garanzia dovrà contenere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile. - la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del committente; - avere validità per almeno centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. Ai sensi del c. 8 dell' art. 93 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50 l'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. La polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria presentata a titolo di garanzia provvisoria dai raggruppamenti temporanei non ancora costituiti, ma con dichiarazione del relativo impegno a costituirsi in raggruppamento temporaneo di imprese o in consorzio di cui all’art. 45, comma 1 lett.

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Samples: Bando Disciplinare Di Gara

Garanzie provvisoria e definitiva. La garanzia provvisoria: l’offerta è corredata da una garanzia di €1. 3.400,00 (euro tremilaquattrocento/00), pari al due (per cento dell’importo del servizio in concessione intestata a favore del Comune di PEDEROBBA) La garanzia deve essere costituita, a scelta dell’offerente, con le modalità stabilite dall' artCauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs 18.5.2016, D.Lgs. n. 50. La fideiussione o la polizza devono prevedere espressamente le seguenti clausole50/2016: - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; - la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile; Si precisa che se la garanzia fidejussoria per la garanzia provvisoria viene prestata sulla base dello Schema tipo 1.1 – Scheda tecnica 1.1 del D.M. 123/2004, la medesima garanzia l’offerta presentata dovrà contenere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile. - la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del committente; - avere validità per almeno centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. Ai sensi del c. 8 dell' art. 93 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50 l'offerta è altresì essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno dalla cauzione provvisoria, pari al 2% dell’importo posto a base di gara e di importo pari ad €. 5.004,99 (euro cinquemilaquattro/99), resa esclusivamente: mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussione assicurativa. A prescindere dalla forma di costituzione prescelta, la cauzione provvisoria deve essere corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussoreIstituto Bancario, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, di un intermediario finanziario autorizzato ai sensi del D. Lgs. 385/1993 o di una Compagnia di Assicurazioni a rilasciare la cauzione definitiva, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo; le cauzioni provvisorie prestate dai soggetti non aggiudicatari sono restituite alla conclusione della procedura di scelta del contraente. Nel caso di costituzione della cauzione mediante fideiussione bancaria o rilasciata da intermediari finanziari o polizza fideiussoria assicurativa, essa dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Ai sensi dell’articolo 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, l’importo della garanzia fideiussoria è ridotto del cinquanta per l'esecuzione cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee, la certificazione del contrattosistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Per fruire di tale beneficio il concorrente dovrà presentare la certificazione di sistema di qualità in copia fotostatica riportante l’attestazione “copia conforme all’originale”, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante e corredata da una copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. Sono consentite le ulteriori riduzioni previste per i contratti relativi ai servizi, cumulabili e non, per gli operatori in possesso delle certificazioni indicate e secondo le previsioni di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatarioal comma 7 dell’art. La polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria presentata a titolo di garanzia provvisoria dai raggruppamenti temporanei non ancora costituiti, ma con dichiarazione 93 del relativo impegno a costituirsi in raggruppamento temporaneo di imprese o in consorzio di cui all’art. 45, comma 1 lettCodice degli appalti.

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Samples: Determinazione a Contrarre

Garanzie provvisoria e definitiva. La garanzia provvisoria: l’offerta è corredata da una garanzia garanzia, di €. 3.400,00 € 2.984,17 (euro tremilaquattrocento/00duemilanovecentoottantaquattro/17), pari al due (per cento dell’importo del servizio in concessione servizio, intestata a favore del Comune di PEDEROBBA) Pederobba. La garanzia deve essere costituita, a scelta dell’offerente, con le modalità stabilite dall' art. 93 del D.Lgs 18.5.2016, n. 50. La fideiussione o la polizza devono prevedere espressamente le seguenti clausole: - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; - la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile; Si precisa che se la garanzia fidejussoria per la garanzia provvisoria viene prestata sulla base dello Schema tipo 1.1 – Scheda tecnica 1.1 del D.M. 123/2004, la medesima garanzia dovrà contenere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile. - la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del committente; - avere validità per almeno centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. Ai sensi del c. 8 dell' art. 93 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50 l'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. La polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria presentata a titolo Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs n. 50/2016, in caso di garanzia provvisoria dai raggruppamenti temporanei non ancora costituiti, ma con dichiarazione del relativo impegno a costituirsi in partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. In presenza di ribassi d’asta superiori al 10%, la garanzia deve essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Nel caso il ribasso d’asta sia superiore al 20%, la garanzia deve essere aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente il 20%. Lo svincolo, nei termini e per le entità suddetti è automatico, senza la necessità del benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento della fornitura/del servizio o di analogo documento, in originale o in consorzio copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria di cui all’art. 45all’articolo 75 da parte del committente, comma 1 lettche aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

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Samples: Service Agreement

Garanzie provvisoria e definitiva. La garanzia provvisoria: l’offerta è corredata da una garanzia garanzia, di €. 3.400,00 € 2.984,17 (euro tremilaquattrocento/00duemilanovecentoottantaquattro/17), pari al due (per cento dell’importo del servizio in concessione servizio, intestata a favore del Comune di PEDEROBBA) Pederobba. La garanzia deve essere costituita, a scelta dell’offerente, con le modalità stabilite dall' art. 93 del D.Lgs 18.5.2016, n. 50. La fideiussione o la polizza devono prevedere espressamente le seguenti clausole: - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; - la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile; Comune di Pederobba (TV) - Prot. 6448 del 12-06-2017 - arrivo - Cat. 1 - Cl. 6 Si precisa che se la garanzia fidejussoria per la garanzia provvisoria viene prestata sulla base dello Schema tipo 1.1 – Scheda tecnica 1.1 del D.M. 123/2004, la medesima garanzia dovrà contenere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile. - la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del committente; - avere validità per almeno centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. Ai sensi del c. 8 dell' art. 93 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50 l'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. La polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria presentata a titolo Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs n. 50/2016, in caso di garanzia provvisoria dai raggruppamenti temporanei non ancora costituiti, ma con dichiarazione del relativo impegno a costituirsi in partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. In presenza di ribassi d’asta superiori al 10%, la garanzia deve essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Nel caso il ribasso d’asta sia superiore al 20%, la garanzia deve essere aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente il 20%. Lo svincolo, nei termini e per le entità suddetti è automatico, senza la necessità del benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento della fornitura/del servizio o di analogo documento, in originale o in consorzio copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria di cui all’art. 45all’articolo 75 da parte del committente, comma 1 lettche aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

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Samples: Service Agreement

Garanzie provvisoria e definitiva. L’importo della garanzia provvisoria a corredo dell’offerta è fissato in € 2.000,00 pari al 2% del valore stimato del servizio di concessione . La cauzione o fideiussione sono richieste a garanzia dell’offerta e degli impegni che ciascuna ditta concorrente assume con la presentazione della domanda, pertanto, in caso d’aggiudicazione, qualora la ditta aggiudicataria rifiuti o in ogni modo ritardi la sottoscrizione del contratto oltre il termine di 15 giorni dalla data di ricezione dell’invito a sottoscriverlo, si procederà alla confisca del deposito costituito o all’escussione della polizza fideiussoria prestata. La garanzia provvisoria: l’offerta è corredata da una garanzia di €. 3.400,00 (euro tremilaquattrocento/00), pari al due (per cento dell’importo del servizio in concessione intestata a favore del Comune di PEDEROBBA) La garanzia deve provvisoria potrà essere costituita, a scelta dell’offerente, mediante una delle seguenti modalità: a) assegno circolare non trasferibile emesso da un istituto di credito ed intestato a Comune di Guidizzolo; b) versamento sul conto corrente del Servizio Tesoreria Comunale di Guidizzolo, con le modalità stabilite dall' artspecificazione della causale di versamento IBAN: IT 00 X 00000 57680000005310552; c) polizza fideiussoria (bancaria, assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 93 106 del D.Lgs 18.5.2016decreto legislativo n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del decreto legislativo n. 5058/1998). La fideiussione o la polizza devono garanzia deve prevedere espressamente le seguenti clausole: - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; - , la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo all’art. 1957, comma 2, 2 del codice civile; Si precisa che se la , nonché l’operatività della garanzia fidejussoria per la garanzia provvisoria viene prestata sulla base dello Schema tipo 1.1 – Scheda tecnica 1.1 del D.M. 123/2004, la medesima garanzia dovrà contenere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile. - la sua operatività entro 15 quindici giorni a semplice richiesta scritta del committente; - della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazionedata di presentazione dell’offerta. Ai sensi del c. 8 dell' art. 93 del D.Lgs 18.4.2016La garanzia sopra descritta, n. 50 l'offerta è altresì corredatapena l’esclusione, a pena di esclusione, dall'impegno deve essere corredata dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione l’esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, contratto qualora l'offerente l’offerente risultasse affidatario, ai sensi dell’art. 93 – comma 8 – e dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. La polizza fideiussoria o garanzia provvisoria, avendo l’utilità di coprire la fideiussione bancaria presentata mancata sottoscrizione del contratto di concessione per fatto imputabile all’aggiudicatario, è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del medesimo. L’aggiudicatario prima della stipula del contratto è obbligato a titolo costituire una garanzia definitiva pari al 10% dell’importo complessivo del valore stimato del servizio di concessione maggiorato del rialzo sul canone annuo offerto in sede di gara. La garanzia provvisoria dai raggruppamenti temporanei non ancora costituiti, ma con dichiarazione del relativo impegno a costituirsi in raggruppamento temporaneo di imprese o in consorzio di cui all’artdefinitiva dovrà essere costituita secondo le modalità previste dall’art. 45103, comma 1 lett1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. La mancata costituzione della garanzia definitiva determinerà la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Comune di Guidizzolo, che avrà la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria. La cauzione sarà svincolata dopo la scadenza del periodo contrattuale previa verifica dell’esatto adempimento del contratto e della riconsegna dei locali in perfetto stato di manutenzione, pulizia, efficienza e senza danni alla struttura.

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Samples: Capitolato Di Concessione