IL SEGRETARIO GENERALE Xxxx Xxxxxxx
Generale 20.1. Questo accordo costituisce l'intero accordo tra le parti e sostituisce e termina tutti i precedenti accordi, promesse, assicurazioni, garanzie, dichiarazioni e intese tra loro, sia scritte che orali, relative all'oggetto del presente documento. Xxxxxxxx parte concorda sul fatto che non dovrà disporre di rimedi in relazione a dichiarazioni, dichiarazioni, garanzie o garanzie (rese innocentemente o per negligenza) che non siano stabilite nel presente accordo. 20.2. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come creazione di una partnership o joint venture di alcun tipo tra le parti o come costituzione o autorizzazione di una delle parti in qualità di agente dell'altra parte per qualsiasi scopo. Nessuna delle parti avrà l'autorità o il potere di vincolare l'altra, di contrattare in nome o di trattenersi o di creare una responsabilità nei confronti dell'altra in alcun modo o per qualsiasi scopo. 20.3. Qualsiasi comunicazione fornita ai sensi del presente accordo deve essere in forma scritta (che includerà anche la posta elettronica) in inglese e inviata via e-mail, mano, posta prepagata registrata o speciale o posta aerea internazionale prepagata registrata. Le comunicazioni devono essere fornite al rispettivo indirizzo delle parti specificato nella prima pagina del presente accordo. Qualsiasi avviso di questo tipo si considera ricevuto al momento della consegna. Le parti si notificano reciprocamente le variazioni degli indirizzi per l'assistenza durante la durata del presente accordo. 20.4. Se una qualsiasi clausola del presente accordo viene giudicata non valida o inapplicabile da un tribunale o un organo amministrativo della giurisdizione competente, tale invalidità o inapplicabilità non pregiudicherà le altre disposizioni del presente accordo che rimarranno in vigore a tutti gli effetti. 20.5. Il mancato esercizio o ritardo nell'esercizio di un diritto o rimedio ai sensi del presente accordo non costituisce una rinuncia al diritto o rimedio o una rinuncia a qualsiasi altro diritto o rimedio e nessun esercizio singolo o parziale di alcun diritto o rimedio ai sensi del presente accordo deve impedire qualsiasi ulteriore esercizio del diritto o rimedio o l'esercizio di qualsiasi altro diritto o rimedio. I diritti e i rimedi contenuti nel presente accordo sono cumulativi e non esclusivi di alcun diritto o rimedio previsto dalla legge. 20.6. XXXXXXX-XXXXXX.XX e i loghi/marchi/web-sites collegati ad Assounion sezione
IL DIRETTORE GENERALE (Xxx. XXXXXXXX XXXXXXX) x.xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Disposizioni di carattere generale 1. Il presente codice di comportamento, di seguito denominato "Codice", definisce, ai fini dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare. 2. Le previsioni del presente Codice sono integrate e specificate dai codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.
PARTE GENERALE E' indetto un concorso pubblico per titoli ed esame colloquio - che potrà essere espletato anche mediante videoconferenza - a n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca tecnologica, da usufruire presso i Laboratori Nazionali di Frascati dell'I.N.F.N. sul seguente tema di ricerca: L'assegno di ricerca, di durata annuale, rinnovabile per un ulteriore anno, dopo una valutazione positiva dell'attività svolta dall'assegnista e dopo aver accertato la disponibilità finanziaria, è finanziato con i fondi del Progetto Fondi EUPRAXIA_MIUR. Internet xxxxx://xxxx.xxx.xxxx.xx/. L’assegno di ricerca non è cumulabile con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere o dallo stesso I.N.F.N., utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari degli assegni. In ogni caso l'eventuale cumulo con le borse suddette è subordinato alla preventiva autorizzazione dell'I.N.F.N.. La titolarità dell’assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche. Qualora il candidato dell'Assegno di Xxxxxxx sia parente entro il quarto grado ovvero affine entro il secondo grado di un dipendente o associato con incarico di ricerca nella struttura presso la quale è aperta la selezione, deve darne comunicazione scritta prima delle procedure concorsuali.
Definizioni generali Ai fini del presente Accordo si applicano le seguenti definizioni: 1. «Risultato di mitigazione trasferito a livello internazionale»:
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE 1891 c.c. Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta Se l’assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all’assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell’assicurato medesimo. All’assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all’assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall’assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione. 1892 c.c. Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l’impugnazione. L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza. 1893 c.c. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
In generale 1 Qualora il presente CCL non contenga alcuna regolamentazione, si applicano in particolare le disposizioni del CO. 2 Il datore di lavoro stipula con i collaboratori / le collaboratrici sottoposti al campo d’applicazione del presente CCL un CIL scritto. Il presente CCL costituisce parte integrante del CIL. Nel CIL sono regolamentati almeno: – l’inizio del rapporto di lavoro – la durata del rapporto di lavoro, se a tempo determinato – il grado di occupazione – l’attività – il livello di funzione – il salario iniziale – il luogo di lavoro 3 In caso di partenza di un collaboratore / una collaboratrice da una società del gruppo La Posta Svizzera SA consolidata integralmente e qualora tale collaboratore/ collaboratrice, entro dodici mesi, entri di nuovo in servizio presso Posta CH SA, la durata del servizio raggiunta fino alla partenza viene computata integralmente. 4 Il perfezionamento dell’assunzione può essere subordinato al contenuto dell’estrat- to del casellario giudiziale nonché a un accertamento medico di idoneità. Il datore di lavoro ha il diritto, ove necessario, di richiedere ulteriori documenti come ad esempio un estratto del registro delle esecuzioni e di subordinare il perfeziona- mento del rapporto di lavoro al risultato di tali verifiche. 5 La prosecuzione dell’impiego può essere subordinata al contenuto dell’estratto del casellario giudiziale nonché a un accertamento medico di idoneità, qualora ciò sia necessario per motivi aziendali oppure sia prescritto dalla legge. 6 In caso di cambiamento di funzione si applica per analogia il capoverso 4 nella misura in cui le verifiche siano in relazione con la nuova attività e siano necessarie per motivi aziendali oppure siano prescritte dalla legge.
Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’assistenza o all’indennizzo, ove previsto, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede Le dichiarazioni volutamente inesatte o reticenti del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non avvenute in buona fede possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. Tuttavia, l’omissione da parte del Contraente e/o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, cosi come le inesatte dichiarazioni del Contraente e/o dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità).