GENERAL 9. GENERALE Clausole campione

GENERAL 9. GENERALE. 9.1 Publicity. Neither Party will use the name of the other Party or the other Party’s employees or any of their trademarks in any advertising, sales promotional material, or press release without the other Party’s prior written approval, except to the extent such disclosure is reasonably necessary for: (i) regulatory filings, including filings with the U.S. Securities and 9.1 Pubblicità. Nessuna delle Parti coinvolte utilizzerà il nome dell’altra Parte o dei dipendenti dell’altra Parte, o uno qualsiasi dei loro marchi commerciali, per qualsivoglia pubblicità, materiale promozionale di vendita o comunicato stampa, senza aver prima ottenuto l’approvazione scritta dell’altra Parte, ad eccezione dei casi in cui tale divulgazione sia GSI-FORM-CR_CTA EU_NON-INTERVENTIONAL 26Feb2018 27 March 2018 GS-EU-313-4172 Galieni MODULO-GSI-CR_CTAEU_NON-INTERVENTISTICO 26Feb2018 27 marzo 2018 GS-EU-313-4172 Galieni Page 16 of 27 Pagina 16 di 27 Exchange Commission or the FDA (or any equivalent oversight body in a country other than the United States); (ii) prosecuting or defending litigation; and (iii) complying with applicable laws, rules, and regulations. Notwithstanding the foregoing, Gilead may, without prior consent, publicly disclose information about Institution and Investigator as required by applicable law, including, but not limited to identifying Institution as the entity that is conducting the Study, Investigator as conducting the Study at Institution, and the amount of funding provided and expenses covered in connection with the Study. Institution represents that it has obtained the Investigator’s consent to this disclosure. Institution and Investigator may, without prior consent, disclose in Institution’s confidential internal reports or governmental reports and grant applications, their participation in the Study (including Xxxxxx’x name, the name of the Study and Protocol number). ragionevolmente necessaria per: (i) archiviazioni normative, comprese le archiviazioni presso la Commissione di Vigilanza sulla Borsa USA o la FDA (o qualunque equivalente agenzia di supervisione in un Paese diverso dagli Stati Uniti); (ii) questioni relative all’accusa o difesa in caso di procedura legale; e (iii) conformità alle leggi, regole e normative applicabili. Fatto salvo quanto sopra, Gilead potrà, senza aver ottenuto il previo consenso, divulgare pubblicamente informazioni sull’Istituto e lo Sperimentatore come richiesto dalle leggi applicabili, incluso, senza limitazio...

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  • IL SEGRETARIO GENERALE Xxxx Xxxxxxx

  • Generale Nessuna mancanza o ritardo da qualsiasi parte del presente accordo nell'esercizio di qualsiasi dei suoi diritti qui di seguito devono operare come una rinuncia a tali diritti, né qualsiasi esercizio singolo o parziale preclude ogni ulteriore esercizio di tali diritti. La rinuncia da parte di ogni violazione o mancata osservanza di uno qualsiasi dei termini del presente Contratto non costituisce una rinuncia a qualsiasi successiva violazione di non conformità con la stessa o qualsiasi altro termine del presente Contratto. ~',>.~ ! "- / • ,o. e -r',,\,~-, .r \ I "'.;".1 -; .\ Nessuna delle parti può cedere il presente Contralto o qualsiasi dei suoi dirilti e obbli9~i di c~>~::;:'''< /' O; / sopra, senza il preventivo consenso scrilto dell'Autorità. \':". / '// Qualsiasi comunicazione ai sensi del presente accordo deve essere in forma scrilta e d~'>// essere consegnato per posta, fax o e-mail all'indirizzo del partito in questione, previsto all'inizio del presente Contralto o ad altro indirizzo (o l'indirizzo e-mail o numero di fax) come parti può notificare all'altra dì volta in volta. Le parti non intendono che qualsiasi termine di questo accordo dovrebbe poter essere assicurata, in virtù dei Contralti (Dirilti di terzi) del 1999, da parte di qualsiasi persona che non è parte di questo accordo diverso da parte dell'Autorità. Le Parti solo con il preventivo consenso scrilto dell'autorità hanno il diritto di variare in qualsiasi delle disposizioni del presente accordo senza informare o chiedere il consenso dei terzi e dei dirilti conferiti dalla sezione 2 del Contracts (Rights of Third Parti es) Xxx 0000 sono esclusi. Il presente Contralto sarà disciplinato e interpretato in conformità con le leggi dell'Inghilterra. Le parti del presente accordo riconoscono irrevocabilmente che i tribunali inglesi hanno competenza esclusiva per risolvere le eventuali controversie derivanti da o in relazione al presente Contralto e di conseguenza che qualsiasi controversia, causa o azione derivante da o in relazione ad essa devono essere portato in tali tribunali. L'accordo è stato stipulato in data primo scrilto sopra. Firmato dal firmatario autorizzato per il nome e per conto del Contraente: Firmato da riceve le informazioni divulgate: Il presente verbale di delibera viene pubblicato all'albo pretorio dell'Istituto il giorno : , 7 SET 2013 Perugia, 1 7 SET. 2013 \ . \ '". \ ,'-, " '.'~. ESECUTIVIT A' c6h~~giìittif"

  • IL DIRETTORE GENERALE (Xxx. XXXXXXXX XXXXXXX) x.xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx

  • Disposizioni di carattere generale 1. Il presente codice di comportamento, di seguito denominato "Codice", definisce, ai fini dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare. 2. Le previsioni del presente Codice sono integrate e specificate dai codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.

  • PARTE GENERALE E' indetto un concorso pubblico per titoli ed esame colloquio - che potrà essere espletato anche mediante videoconferenza - a n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca scientifica, da usufruire presso la Sezione di Firenze dell'I.N.F.N. e presso la CAEN Spa - Xxx xxxxx Xxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxxxxxxx (XX) sul seguente tema di ricerca: L'assegno di ricerca, di durata biennale, sarà finanziato al 50% con risorse del POR FSE 2014-2020 e rientra nell'ambito di Giovanisì (xxx.xxxxxxxxx.xx), il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani - Bando ANNO 2017- Asse A Occupazione - Azione A.2.1.7 e al 50% dall'Impresa Cofinanziatrice CAEN S.p.a. nell'ambito del Programma di Intervento INFN-RT2 172800 - CUP I16J17000510004 - Progetto "NEXTLITE". Copia del bando di concorso sarà disponibile presso le sedi delle Strutture I.N.F.N e sul sito Internet xxxx://xxx.xx.xxxx.xx/. L’assegno di ricerca non è cumulabile con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere o dallo stesso I.N.F.N., utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari degli assegni. In ogni caso l'eventuale cumulo con le borse suddette è subordinato alla preventiva autorizzazione dell'I.N.F.N.. La titolarità dell’assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche. Qualora il candidato dell'Assegno di Xxxxxxx sia parente entro il quarto grado ovvero affine entro il secondo grado di un dipendente o associato con incarico di ricerca nella struttura presso la quale è aperta la selezione, deve darne comunicazione scritta prima delle procedure concorsuali.

  • Definizioni generali Ai fini del presente Accordo si applicano le seguenti definizioni: 1. «Risultato di mitigazione trasferito a livello internazionale»:

  • NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE 1891 c.c. Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta Se l’assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all’assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell’assicurato medesimo. All’assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all’assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall’assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione. 1892 c.c. Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l’impugnazione. L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza. 1893 c.c. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

  • In generale Il datore di lavoro può chiamare i collaboratori / le collaboratrici a prestare lavoro notturno e domenicale soltanto con il loro consenso.

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’assistenza o all’indennizzo, ove previsto, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede Le dichiarazioni volutamente inesatte o reticenti del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non avvenute in buona fede possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. Tuttavia, l’omissione da parte del Contraente e/o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, cosi come le inesatte dichiarazioni del Contraente e/o dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità).