Common use of GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO Clause in Contracts

GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO. Ricevuta la denuncia, previa valutazione delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell’Assicurato, la Società gestisce, anche attraverso legali di propria scelta, la trattazione stragiudiziale della vertenza, comprensiva dell’assistenza del legale avanti al mediatore qualora la mediazione riguardi una delle materie elencate all’art. 2 - Oggetto dell’assicurazione. Ove il tentativo di definizione stragiudiziale o la mediazione della controversia non si concludano con esito positivo, la gestione della vertenza viene quindi affidata al Legale scelto nei termini dell'Art. 6 per la trattazione giudiziale, anche per ogni grado successivo di procedimento qualora l’impugnazione presenti possibilità di successo. E’ necessario, pena la decadenza della garanzia, che la Società confermi preventivamente la copertura delle spese: - per la transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale; - per la nomina di Consulenti Tecnici di Parte. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione del Sinistro tra l'Assicurato e la Società qualora l’Assicurato intenda adire le vie giudiziarie, l’azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione obbligatoria, previsto dal D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Copertura Della Tutela Legale Dei Medici Liberi Professionisti, Contratto Di Assicurazione Per La Copertura Della Tutela Legale Dei Medici Dentisti E Odontoiatri, www.assimedici.it

GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO. Ricevuta la denuncia, previa valutazione delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell’Assicurato, la Società gestisce, anche attraverso legali di propria scelta, la trattazione stragiudiziale della vertenza, comprensiva dell’assistenza del legale avanti al mediatore qualora la mediazione riguardi una delle materie elencate all’art. 2 10 - Oggetto dell’assicurazione. Ove il tentativo di definizione stragiudiziale o la mediazione della controversia non si concludano con esito positivo, la gestione della vertenza viene quindi affidata al Legale scelto nei termini dell'Art. 6 15 per la trattazione giudiziale, anche per ogni grado successivo di procedimento qualora l’impugnazione presenti possibilità di successo. E’ necessario, pena la decadenza della garanzia, che la Società confermi preventivamente la copertura delle spese: spese - per Per la transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale; giudiziale e - per Per la nomina di Consulenti Tecnici di Parte. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione del Sinistro tra l'Assicurato e la Società Società, qualora l’Assicurato intenda adire le vie giudiziarie, l’azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione obbligatoria, previsto dal D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche.

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Samples: www.amtrust.it

GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO. Ricevuta la denunciadenuncia del caso assicurativo, previa valutazione delle ARAG si adopera per realizzare un bonario compo- nimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di far valere con successo le ragioni dell’Assicuratoe in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la Società gestisce, anche attraverso legali di propria scelta, la trattazione stragiudiziale della vertenza, comprensiva dell’assistenza del legale avanti al mediatore qualora la mediazione riguardi una delle materie elencate all’art. 2 - Oggetto dell’assicurazione. Ove il tentativo di definizione stragiudiziale o la mediazione della controversia non si concludano con esito positivo, la gestione della vertenza pratica viene quindi affidata trasmessa al Legale scelto nei termini dell'Artter- mini dell’art.100. 6 per la trattazione giudiziale, La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado successivo superiore di procedimento qualora sia ci- vile che penale se l’impugnazione presenti presenta possibilità di successo. E’ necessario, pena L’Assicurato non può addivenire direttamente con la decadenza della garanzia, che la Società confermi preventivamente la copertura delle spese: - per la controparte ad alcuna transazione della vertenzaver- tenza, sia in sede stragiudiziale extragiudiziaria che giudiziale; - per la giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG. L’eventuale nomina di Consulenti Tecnici di ParteParte e di Periti viene concordata con ARAG. La Società o ARAG non è responsabile dell’operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione del Sinistro dei casi assicurativi tra l'Assicurato l’Assicurato e la Società qualora l’Assicurato intenda o ARAG, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, l’azione civile dovrà essere preceduta ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal tentativo Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di mediazione obbligatoriaPro- cedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, previsto dal D.Lgsquale che sia l’esito dell’arbitrato. n. 28 La Società avverte l’Assicurato del 4 marzo 2010 e successive modifichesuo diritto di avvalersi di tale procedura.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Contro I Danni All’esercizio Commerciale

GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO. Ricevuta la denunciadenuncia del caso assicurativo, previa valutazione delle ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della con- troversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di far valere con successo le ragioni dell’Assicuratoed in ogni caso quando sia neces- saria la difesa in sede penale, la Società gestisce, anche attraverso legali di propria scelta, la trattazione stragiudiziale della vertenza, comprensiva dell’assistenza del legale avanti al mediatore qualora la mediazione riguardi una delle materie elencate all’art. 2 - Oggetto dell’assicurazione. Ove il tentativo di definizione stragiudiziale o la mediazione della controversia non si concludano con esito positivo, la gestione della vertenza pratica viene quindi affidata trasmessa al Legale scelto nei termini dell'Artdell'art. 6 17.2 “Denuncia del Sinistro per la trattazione giudiziale, Tutela Legale”. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado successivo superiore di procedimento qualora l’impugnazione presenti sia civile che penale se l’im- pugnazione presenta possibilità di successo. E’ necessario, pena L'Assicurato non può addivenire direttamente con la decadenza della garanzia, che la Società confermi preventivamente la copertura delle spese: - per la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale extragiudiziaria che giudiziale; - per la giudiziaria, senza preventiva autorizza- zione di ARAG. L’eventuale nomina di Consulenti Tecnici di ParteParte e di Periti viene concordata con ARAG. La Compagnia o ARAG non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione del Sinistro dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società qualora l’Assicurato intenda Compagnia o ARAG, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, l’azione civile dovrà essere preceduta ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal tentativo Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di mediazione obbligatoria, previsto dal D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 e successive modificheProcedura Civile.

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Samples: www.intesasanpaoloassicura.com