VARIAZIONI DEL CONTRATTO. Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione della prestazione, l’Aggiudicatario è tenuto ad assoggettarvisi agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto, sempre che le relative variazioni siano complessivamente contenute entro il quinto dell'importo contrattuale e non siano tali da alterare la natura della prestazione originaria. In tal caso, l’Amministrazione Comunale procederà dandone preventiva comunicazione scritta all'aggiudicatario. In caso di riduzione, il corrispettivo dell'appalto subirà una proporzionale diminuzione a decorrere dalla data indicata nella relativa comunicazione; in tal caso, nessuna indennità o rimborso sono dovuti a qualsiasi titolo. In caso di integrazione, il corrispettivo sarà proporzionalmente aumentato.
VARIAZIONI DEL CONTRATTO. Qualunque variazione di questo contratto deve risultare da atto sottoscritto dalla Contraente e dagli Assicuratori.
VARIAZIONI DEL CONTRATTO. Qualunque variazione di questo contratto deve risultare da atto sottoscritto dal Contraente e dalla Società. Tutte le comunicazioni tra le Parti devono essere fatte per iscritto.
VARIAZIONI DEL CONTRATTO. Nel corso dell’esecuzione del contratto sono ammesse variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni, da concordarsi tra le Parti, secondo quanto sarà meglio specificato nel contratto e, per quanto ivi non previsto, secondo la normativa vigente. E comunque GIT SpA potrà richiedere eventuali variazioni dovute a cambiamenti dell’organizzazione e/o miglio- ramenti dell’attività, o a eventuali motivi di pubblico interesse o di forza maggiore sopravvenuti, che potranno determinare anche il recesso anticipato del contratto. Tutte le variazioni saranno comunicate da GIT SpA al Gestore affidatario.
VARIAZIONI DEL CONTRATTO. 1. Ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs 50/2016, commi 1 e 12, nel corso dell’esecuzione del servizio, possano verificarsi modifiche. Dette modifiche, ai sensi del suddetto articolo, dovranno essere autorizzate dal RUP, una volta accertatene le cause.
2. Le parti concordano, inoltre, che in futuro verranno prese in considerazione soluzioni legate all’evoluzione degli automezzi di raccolta, alle esigenze del territorio, a modifiche normative che rendano il servizio sempre più razionale, efficace, efficiente, economico e consono alle richieste dell’utenza. Le variazioni delle specifiche tecniche del servizio, se tali da incidere in maniera significativa (pari almeno all’1% del valore complessivo annuo dell’affidamento) sull’esecuzione del presente contratto, comporteranno variazioni del costo del servizio da determinarsi in contraddittorio tra le parti. Ai sensi dell’art. 106 comma 12 la SA, qualora in corso di esecuzione si renda necessario una aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni del contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Restano, altresì ferme tutte le altre ipotesi previste alla citata norma.
VARIAZIONI DEL CONTRATTO. Le prestazioni da fornire ed elencate nel presente capitolato potranno essere ridotte o aumentate per eventuali esigenze della Stazione appaltante ai sensi e per gli effetti dell’art. 106 del Dlgs. 50/2016 e nei casi e con le modalità previste dall'art. 311 del D.P.R. 207/2010. Si applicano le disposizioni dell’art. 310 del medesimo DPR.
VARIAZIONI DEL CONTRATTO tutte le quantità di rifiuto affidate per mezzo dei contratti applicativi dell’accordo quadro saranno in ogni caso passibili di variazione nell’ordine di circa il 20% in eccesso o in difetto (quinto d’obbligo) Allo scadere del 24 mese di servizio CEM Ambiente S.p.A. intende rinegoziare, con tutti i sotto- scrittori dell’accordo quadro, con le modalità indicate nel disciplinare di gara e nello schema di accordo quadro, le seguenti condizioni:
VARIAZIONI DEL CONTRATTO. 13.1. Il Cliente potrà chiedere, oppure il Fornitore proporre, modifiche nelle modalità di prestazione, nel contenuto delle attività o nei volumi dei servizi relativi al Contratto.
13.2. Se durante la fase di trasferimento del servizio si rendessero necessari modifiche al contratto a seguito di nuove situazioni emerse e non previste, o non disciplinate, o di nuove esigenze espresse dal Cliente e nel caso in cui tali corrispettivi non fossero previsti negli ordini, il Fornitore comunicherà al Cliente entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta dello stesso, o contemporaneamente alla presentazione della propria proposta, i corrispettivi e le altre condizioni per l’attuazione di tali modifiche.
13.3. In modo analogo, ogni variazione all’esecuzione del Contratto dopo la sua accettazione sarà trattata allo stesso modo previsto al punto precedente e sulla base di accordi specifici se non già compresi nel contratto.
13.4. Il prezzo per eventuali modifiche sarà calcolato sulla base delle tariffe eventualmente indicate nell’offerta contrattuale o secondo quanto emerso a seguito dall’analisi della nuova richiesta. Versione 8/2019
13.5. Le modifiche diverranno vincolanti per le parti solo dopo che la parte che ha ricevuto la proposta avrà espresso la propria accettazione scritta alla parte proponente. Nelle more di tale accettazione il Fornitore continuerà ad eseguire le attività secondo le modalità previste dal contratto.
VARIAZIONI DEL CONTRATTO. Per il primo anno scolastico i corrispettivi offerti rimarranno fissi e invariabili. Successivamente, ai sensi dell’art. 106 DLgs.50/2017 e s.m., l’aggiudicataria ha la facoltà di richiedere in modo documentato prima dell’inizio dell’anno scolastico 2018-2019 ed entro il 30 giugno un adeguamento dei prezzi sulla base del tasso programmato d’inflazione. La mancata richiesta, entro i termini di cui sopra, si intenderà come conferma dei prezzi vigenti.
VARIAZIONI DEL CONTRATTO. L’Università può introdurre varianti/modifiche al contratto, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, che a suo insindacabile giudizio ritenga necessarie o opportune.