Giorni festivi. 1. I giorni festivi sono quelli stabiliti dalla legge ai quali si aggiunge la festività del Santo Patrono (allegato 1), fatto salvo, per il Comune di Roma, quanto stabilito dal DPR 28 dicembre 1985, n. 792. 2. Per il trattamento delle festività suindicate, compresa quella del Santo Patrono, valgono le norme di legge e dell'Accordo lnterconfederale 3 dicembre 1954. a) Per i lavoratori di unità produttive situate nel Comune di Roma, appartenenti ad Aziende per le quali la festività del Santo Patrono è collocata in data diversa dal 29 giugno, qualora nella data del Santo Patrono della Società la festività venga osservata su base collettiva anche negli uffici distaccati, il numero dei permessi, di cui all'art. 15, punto 9, viene ridotto a 3. b) Per i lavoratori dipendenti dalle Società Autostrade e Autostrada dei Parchi, in riferimento al DPR 28 dicembre 1985, n. 792, e a quanto espressamente indicato all'allegato n. 1, relativamente alla celebrazione della festività del Santo Patrono, resta, pertanto, invariato, a partire dal 1988, il numero dei permessi individuali retribuiti di cui all'art. 15, punto 9.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Giorni festivi. 1. I giorni festivi sono quelli stabiliti dalla legge ai quali si aggiunge la festività del Santo Patrono (allegato 1), fatto salvo, per il Comune di Roma, quanto stabilito dal DPR 28 dicembre 1985, n. 792.
2. Per il trattamento delle festività suindicate, compresa quella del Santo Patrono, valgono le norme di legge e dell'Accordo lnterconfederale 3 dicembre 1954.
a) Per i lavoratori di unità produttive situate nel Comune di Roma, appartenenti ad Aziende per le quali la festività del Santo Patrono è collocata in data diversa dal 29 giugno, qualora nella data del Santo Patrono della Società la festività venga osservata su base collettiva anche negli uffici distaccati, il numero dei permessi, di cui all'art. 15, punto comma 9, viene ridotto a 3.
b) Per i lavoratori dipendenti dalle dalla Società Autostrade per l’Italia e Autostrada Strada dei Parchi, in riferimento al DPR 28 dicembre 1985, n. 792, e a quanto espressamente indicato all'allegato n. 1, relativamente alla celebrazione della festività del Santo Patrono, resta, pertanto, invariato, a partire dal 1988, il numero dei permessi individuali retribuiti di cui all'art. 15, punto comma 9.
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Giorni festivi. 1. I giorni festivi sono quelli stabiliti dalla legge ai quali si aggiunge la festività del Santo Patrono (allegato 1), fatto salvo, per il Comune di Roma, quanto stabilito dal DPR 28 dicembre 1985, n. 792.
2. Per il trattamento delle festività suindicatesu indicate, compresa quella del Santo Patrono, valgono le norme di legge e dell'Accordo lnterconfederale 3 dicembre 1954.
a) Per i lavoratori di unità produttive situate nel Comune di Roma, appartenenti ad Aziende per le quali la festività del Santo Patrono è collocata in data diversa dal 29 giugno, qualora nella data del Santo Patrono della Società la festività venga osservata su base collettiva anche negli uffici distaccati, il numero dei permessi, di cui all'art. 15, punto 9, viene ridotto a 3.
b) Per i lavoratori dipendenti dalle Società Autostrade e Autostrada dei Parchi, in riferimento al DPR 28 dicembre 1985, n. 792, e a quanto espressamente indicato all'allegato n. 1, relativamente alla celebrazione della festività del Santo Patrono, resta, pertanto, invariato, a partire dal 1988, il numero dei permessi individuali retribuiti di cui all'art. 15, punto 9.
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Samples: CCNL Per Il Personale Dipendente Da Società E Consorzi Concessionari Di Autostrade E Trafori
Giorni festivi. 1. I giorni festivi sono quelli stabiliti dalla legge ai quali si aggiunge la festività del Santo Patrono (allegato 1), fatto salvo, per il Comune di Roma, quanto stabilito dal DPR 28 dicembre 1985, n. 792.
2. Per il trattamento delle festività suindicate, compresa quella del Santo Patrono, valgono le norme di legge e dell'Accordo lnterconfederale dell’Accordo Interconfederale 3 dicembre 1954.. Dichiarazioni a verbale
a) Per i lavoratori di unità produttive situate nel Comune di Roma, appartenenti ad Aziende per le quali la festività del Santo Patrono è collocata in data diversa dal 29 giugno, qualora nella data del Santo Patrono della Società la festività venga osservata su base collettiva anche negli uffici distaccati, il numero dei permessi, di cui all'artall’art. 15, punto 9, viene ridotto a 3.
b) Per i lavoratori dipendenti dalle Società Autostrade e Autostrada dei Parchi, in riferimento al DPR 28 dicembre 1985, n. 792, e a quanto espressamente indicato all'allegato all’ allegato n. 1, relativamente alla celebrazione della festività del Santo Patrono, resta, pertanto, invariato, a partire dal 1988, il numero dei permessi individuali retribuiti di cui all'artall’art. 15, punto 9.
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