Congedo maternità Clausole campione

Congedo maternità. La collaboratrice ha diritto ad un congedo di maternità pagato della durata di 18 settimane. Il diritto all’indennità termina il giorno della ripresa dell’attività lavorativa, indipendentemente dal grado di occupazione. Su richiesta, la collaboratrice può prendere fino a 2 settimane di congedo immediatamente prima della data prevista per il parto. In caso di ricovero del neonato per una durata di almeno 3 settimane, la collaboratrice può richie- dere la proroga del diritto dell’indennità di maternità (art. 24 OIPG). Parallela- mente all’indennità di maternità viene prorogato anche il congedo di mater- nità. Durante il periodo di proroga dell’indennità di maternità, la collabora- trice ha diritto alla continuazione del versamento completo del salario. Le prestazioni IPG spettano a Swisscom in concorrenza al salario che continua ad essere versato. Nella misura in cui la situazione aziendale lo consente, può essere concesso un congedo non pagato supplementare.
Congedo maternità. 1 Le collaboratrici hanno diritto al congedo maternità retribuito di 18 settimane. Il versamento continuato del salario ammonta al 100% del salario netto spettante alla collaboratrice durante il congedo. 2 Per la determinazione del salario netto vengono considerate le quote salariali di cui all’articolo 2.22 capoverso 2. 3 Le indennità per perdita di guadagno secondo l’IPG spettano al datore di lavoro.
Congedo maternità. La collaboratrice ha diritto a un congedo maternità della durata di 14 settimane.
Congedo maternità. 1 Le collaboratrici hanno diritto al congedo maternità retribuito di 18 settimane. Il versamento continuato del salario ammonta al 100% del salario netto spettante alla collaboratrice durante il congedo. 2 Le indennità per perdita di guadagno secondo l’IPG spettano al datore di lavoro. 3 Le collaboratrici hanno inoltre diritto a un congedo non retribuito di 6 settimane. Il congedo non retribuito va preso nell’arco del primo anno dalla nascita del bambino.
Congedo maternità. 1. In caso di maternità, la collaboratrice ha diritto a un congedo pagato di 18 settimane durante il quale sarà corrisposto l’intero salario. 2. In caso di degenza ospedaliera del neonato, la durata del versamento è prolungata di una durata equivalente a quella della degenza, ma al massimo di 5G giorni, se: a. immediatamente dopo la nascita il neonato resta in ospedale per almeno due settimane consecutive; e b. la madre fornisce la prova che al momento del parto prevedeva di riprendere un’attività lucrativa alla fine del congedo di maternità; 3. Il congedo maternità inizia al più tardi al momento del par- to; la collaboratrice può effettuare al massimo G settimane di congedo immediatamente prima del parto; 4. In aggiunta al congedo maternità pagato la collaboratrice può beneficiare di un congedo non pagato, totale o parzia- le, per un massimo di 9 mesi. In alternativa, il congedo non pagato può essere ottenuto dal padre; 5. Le madri che allattano possono usufruire del tempo ne- cessario per allattare. Il tempo dedicato all’allattamento è assimilato al tempo lavorativo, indipendentemente dal luogo dell’allattamento.
Congedo maternità. 1Le collaboratrici hanno diritto al congedo maternità retribuito di 18 setti- mane. Il versamento continuato del salario ammonta al 100% del salario netto spettante alla collaboratrice durante il congedo.
Congedo maternità. 1. Le persone in formazione di sesso femminile hanno diritto al congedo maternità retribuito di 18 settimane. Il versamento continuato del salario ammonta al 100% del salario netto spettante alla persona in formazione durante il congedo. 2. Le indennità per perdita di guadagno secondo l’IPG spettano al datore di lavoro.
Congedo maternità. PARTE IV – Altre disposizioni Vestiario, strumenti e mezzi aziendali
Congedo maternità. Sunrise UPC concede alle collaboratrici un congedo maternità esteso e retribuito di 18 settimane con il pagamento completo del salario dopo il parto. Sunrise UPC è tenuta al pagamento dell'indennità di maternità secondo la legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG). Se la lavoratrice non riceve un'indennità di maternità secondo la LIPG, il suo diritto al mantenimento del salario è regolato dall'articolo 324a del Codice delle obbligazioni. Su richiesta della lavoratrice, sarà esaminato il ritorno a un livello di lavoro ridotto rispetto al precedente livello contrattuale, e la lavoratrice deve notificare il suo desiderio in tal senso al più tardi 60 giorni prima della nascita. Non sussiste un diritto a una riduzione del grado di occupazione. Se la richiesta di riduzione del grado di occupazione non può essere soddisfatta, la dipendente ne sarà informata per iscritto (anche via e-mail). In caso di congedo maternità, non sussiste alcuna riduzione del diritto alle vacanze (v. cifra 23.3).

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  • Apprendistato professionalizzante 1. In attuazione del punto 1 del precedente art. 22 ed in coerenza con l’Accordo Interconfederale del 18 aprile 2012, possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie di tutte le figure ed i livelli professionali previsti all’art. 27 “Classificazione professionale” del presente CCNL. 2. La durata del contratto di apprendistato professionalizzante, in conformità al D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 non può in ogni caso essere superiore a 3 anni, fatte salve le maggiori durate previste per i contratti di apprendistato professionalizzante già in essere presso le aziende alla data di stipula del presente CCNL, in applicazione dell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 stipulato tra Agens e le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL. 3. In applicazione del punto 8 del precedente art. 22, al lavoratore sarà attribuita la figura professionale da conseguire e lo stesso, convenzionalmente, per i primi 24 mesi sarà inquadrato nella posizione retributiva più elevata del livello professionale immediatamente inferiore a quello previsto per la figura professionale attribuita e, per i successivi 12 mesi nella posizione retributiva iniziale del livello professionale di destinazione finale. Nell’ipotesi in cui il lavoratore assunto con contratto di apprendistato professionalizzante sia in possesso di apposito attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all’attività da svolgere, lo stesso sarà inquadrato per tutta la durata del contratto nella posizione retributiva iniziale del livello professionale previsto per la figura professionale alle cui attività è finalizzata la formazione. 4. Per la durata complessiva del contratto al lavoratore saranno attribuiti i trattamenti economici aggiuntivi connessi allo svolgimento delle mansioni proprie della figura professionale da conseguire. 5. La durata del periodo di prova è stabilita in 30 giorni di effettivo servizio dalla data di assunzione. 6. In caso di conferma il periodo di prova si intende assolto ed il periodo di apprendistato verrà computato nell’anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge, ai fini di tutti gli istituti disciplinati dal presente CCNL, compreso il passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dei livelli professionali B, C, D, E, F e fatto salvo quanto previsto al punto 9 del precedente art. 22. 7. Nel caso di malattia o infortunio non sul lavoro si applica quanto previsto dall’art. 32 del presente CCNL. 8. In applicazione del punto 5 del precedente art. 22, le figure professionali ed i profili formativi per l’attivazione del contratto di apprendistato professionalizzante sono quelli definiti nell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 sopra citato, come di seguito riportati:

  • Servizio militare 1. I dipendenti richiamati alle armi hanno diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di richiamo, che viene computato ai fini dell’anzianità di servizio. Al predetto personale l’amministrazione corrisponde il trattamento economico previsto dalle disposizioni legislative vigenti ai sensi dell’art. 1799 del d.lgs. n. 66/2010. 2. Al di fuori dei casi previsti nel citato art.1799, ai dipendenti richiamati alle armi, l’amministrazione corrisponde l’eventuale differenza tra lo stipendio in godimento e quello erogato dall’ amministrazione militare. 3. Alla fine del richiamo il dipendente deve porsi a disposizione dell’amministrazione per riprendere la sua occupazione entro il termine di cinque giorni se il richiamo ha avuto durata non superiore a un mese, di otto giorni se ha avuto durata superiore a un mese ma inferiore a sei mesi, di quindici giorni se ha avuto durata superiore a sei mesi. In tale ipotesi, il periodo tra la fine del richiamo e l’effettiva ripresa del servizio non è retribuito.