Assegni familiari. Il comma 6 dell'art. 22 citato rivede la disciplina sanzionatoria in materia di assegni familiari (art. 82 d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797), stabilendo che il datore di lavoro tenuto alla corresponsione di tali assegni, in caso di violazione, è punito con la sanzione da 500 a 5.000 euro, elevata: • da 1.500 a 9.000 euro se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori ovvero a un periodo superiore a 6 mesi; • da 3.000 a 15.000 euro se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori ovvero a un periodo superiore a 12 mesi.
Assegni familiari. Gli assegni familiari vengono erogati alle condizioni e nella misura previste dalle norme legislative in vigore.
Assegni familiari. Nel caso in cui il diritto cantonale applicabile non preveda supplementi mag- giori, gli assegni per i figli ammontano a 240 franchi e gli assegni di formazione a 250 franchi al mese e per ogni figlio. La legittimazione e la durata del diritto nonché eventuali ragioni di riduzione particolari (ad es. in caso di figli residenti all’estero) sono disciplinati dalla Legge federale sugli assegni familiari e dal diritto cantonale applicabile. Il diritto a eventuali assegni per nascita e adozione sono disciplinati dalla Legge federale sugli assegni familiari e dal diritto cantonale applicabile.
Assegni familiari. Con le modalità prescritte ed in caso di spettanza, previa presentazione della relativa documentazione, Le saranno liquidati gli eventuali assegni familiari unitamente alle competenze.
Assegni familiari. 1 L’assegno minimo per ogni figlio è quello fissato dalla Legge cantonale sugli assegni familiari (LAF).
Assegni familiari. Il dipendente ha diritto all’assegno per figlio e all’assegno di formazione in base alle disposizioni per i salariati contenute nelle leggi federale e cantonale, riservato l’art. 41 CCL ROCA.
Assegni familiari. 1 Qualora il diritto cantonale applicabile non preveda un importo maggiore, l’assegno per i figli (fino al compimento del 16º anno di età) ammonta a 260 franchi e l’assegno di formazione (al massimo fino al compimento del 25º anno di età) a 320 franchi al mese per figlio. Per i figli che hanno compiuto il 15º anno di età e svolgono una formazione post-obbligatoria viene corrispo- sto l’assegno di formazione.
Assegni familiari. Articolo 18
Assegni familiari. L’azienda che corrisponde il trattamento di integrazione salariale è tenuta ad erogare gli assegni familiari in misura intera durante il periodo di riduzione dell’orario di lavoro.
Assegni familiari. Le parti contraenti garantiscono che le imprese verseranno alle collaboratrici e ai collaboratori almeno gli assegni per i figli , assegni di nascita e assegni familiari minimi previsti dalle pertinenti leggi cantonali. Entro i limiti delle loro possibilità, le imprese possono sostenere le famiglie con figli con prestazioni più estese.