Giudizio della Corte Clausole campione

Giudizio della Corte. 26 Per quanto riguarda, in primo luogo, l’eccezione di irricevibilità sollevata dall’azienda ospedaliera, basta constatare che risulta dalla decisione di rinvio che il giudice nazionale considera provato il fatto che tale azienda costituisce un ente del settore pubblico collegato alla pubblica amministrazione. Ora, secondo una giurisprudenza costante, una direttiva può essere fatta valere non soltanto nei confronti delle autorità dello Stato, ma anche nei confronti di organismi o di enti soggetti all’autorità o al controllo dello Stato o che dispongano di poteri eccedenti i limiti di quelli risultanti dalle norme applicabili nei rapporti tra singoli, come enti pubblici territoriali o organismi che, indipendentemente dalla loro forma giuridica, siano stati incaricati, con un atto della pubblica autorità, di prestare, sotto il controllo di quest’ultima, un servizio di interesse pubblico (sentenze 22 giugno 1989, causa 103/88, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Racc. pag. 1839, punto 31; 12 luglio 1990, causa C-188/89, Xxxxxx e a., Racc. pag. I-3313, punto 19, nonché 5 febbraio 2004, causa C-157/02, Xxxxxx Internationale Transporte, Racc. pag. I-1477, punto 24).
Giudizio della Corte. 30 Risulta da costante giurisprudenza che l’esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato (sentenza 27 novembre 2003, causa C-429/01, Commissione/Francia, Racc. pag. I-14355, punto 56). 31 In materia di aggiudicazione degli appalti pubblici, la Corte ha dichiarato che un ricorso di inadempimento è irricevibile se, alla data di scadenza del termine fissato nel parere motivato, il contratto in questione aveva esaurito già tutti i suoi effetti (v. sentenza 2 giugno 2005, causa C- 394/02, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-4713, punto 18).
Giudizio della Corte. Sulla libertà in esame 25 Va ricordato che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, l’imposta riscossa sulle successioni, consistenti nella trasmissione ad una o a più persone del patrimonio lasciato da una persona defunta, rientra nelle disposizioni del Trattato FUE relative ai movimenti di capitali, eccettuati i casi in cui gli elementi costitutivi della successione si trovino all’interno di un solo Stato membro (sentenze del 23 febbraio 2006, van Hilten-xxx xxx Xxxxxxx, C-513/03, EU:C:2006:131, punto 42; del 17 gennaio 2008, Jäger, C-256/06, EU:C:2008:20, punto 25; del 17 ottobre 2013, Welte, C-181/12, EU:C:2013:662, punto 20, e del 3 settembre 2014, Commissione/Spagna, C-127/12, non pubblicata, EU:C:2014:2130, punto 53, nonché giurisprudenza ivi citata). 626 Nella specie, l’articolo 26 A, punto 1, del Codice relativo alla tassazione delle successioni prevede l’esenzione dall’imposta di successione relativa a un bene immobile ottenuto per via ereditaria dal coniuge o dal figlio del de cuius, se questi ultimi sono Greci o cittadini di un altro Stato membro dell’Unione e permanentemente residenti in Grecia.
Giudizio della Corte. 43 Per determinare, in primo luogo, l’ente che deve essere considerato quale parte contraente della GKM-GbR e che, in tal modo, deve essere valutato in base ai criteri che definiscono la nozione di amministrazione aggiudicatrice, si deve rilevare che il ricorso della Commissione riguarda il contratto di locazione cosiddetto «principale», concluso il 6 agosto 2004 tra il Comune di Colonia e la GKM-GbR. 44 Nonostante tale elemento, la Repubblica federale di Germania deduce che, sotto il profilo di una valutazione funzionale dell’operazione complessiva, la KölnMesse costituirebbe la parte contraente effettiva della GKM-GbR ed il vero conduttore per effetto del contratto di sublocazione. È la KölnMesse, infatti, che avrebbe previsto e realizzato l’operazione di cui trattasi, ha, in definitiva, il godimento delle opere in esame e versa come corrispettivo la remunerazione convenuta.
Giudizio della Corte. Sulla ricevibilità
Giudizio della Corte. 48 Occorre anzitutto ricordare che la Sesta direttiva stabilisce un sistema comune dell'IVA basato, in particolare, su una definizione uniforme delle operazioni imponibili (v., in particolare, sentenza 26 giugno 2003, causa X-000/00, XXX-Xxxxxxxxxxxxxx-Xxxxxxxxx, Racc. pag. I-6729, punto 38).
Giudizio della Corte. 67 In via preliminare occorre constatare che, de facto, i problemi oggetto delle questioni sollevate dal VAT and Duties Tribunal sembrano, almeno in parte, dovuti ad una normativa nazionale che permette ad un soggetto passivo che effettua sia operazioni esenti, sia operazioni non esenti, o unicamente operazioni non esenti, di trasferire la locazione di una proprietà immobiliare ad un'entità sua controllata che ha il diritto di optare per l'imposizione della locazione di tale proprietà e può così detrarre l'intera IVA assolta a monte per spese di costruzione o di rinnovazione. 68 Occorre nondimeno ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, gli interessati non possono avvalersi fraudolentemente o abusivamente del diritto comunitario (v., in particolare, sentenze 12 maggio 1998, causa X-000/00, Xxxxxxx e a., Racc. pag. I-2843, punto 20; 23 marzo 2000, causa C-373/97, Diamantis, Racc. pag. I-1705, punto 33, e 3 marzo 2005, causa C-32/03, Xxxx H, Racc. pag. I-1599, punto 32).
Giudizio della Corte. 90 In via preliminare si deve constatare che nessuna disposizione della Sesta direttiva verte sul problema del recupero dell'IVA. La detta direttiva definisce solo, all'art. 20, le condizioni che devono essere soddisfatte affinché la detrazione delle imposte a monte possa essere regolarizzata presso il beneficiario della cessione di beni o della prestazione di servizi (v. ordinanza 3 marzo 2004, causa C-395/02, Transport Service, Racc. pag. I-1991, punto 27). 91 Spetta pertanto, in via di principio, agli Stati membri determinare le condizioni in cui l'IVA può essere riscossa a posteriori dall'Erario, pur restando nei limiti derivanti dal diritto comunitario (v. ordinanza Transport Service, cit., punto 28) 92 È importante ricordare, tuttavia, che i provvedimenti che gli Stati membri possono adottare ai sensi dell'art. 22, n. 8, della Sesta direttiva, per assicurare l'esatta riscossione dell'imposta ed evitare frodi, non devono eccedere quanto è necessario a tal fine (v. sentenza Xxxxxxxxxx e a., cit., punto 52, e ordinanza Transport Service, cit., punto 29). Essi non possono essere quindi utilizzati in modo tale da mettere in discussione la neutralità dell'IVA, che costituisce un principio fondamentale del sistema comune dell'IVA istituito dalla normativa comunitaria in materia (v. sentenza 19 settembre 2000, causa X-000/00, Xxxxxxxx & Xxxxxxx e Xxxxxxx, Racc. pag. I-6973, punto 59). 93 Occorre altresì ricordare che la constatazione dell'esistenza di un comportamento abusivo non deve condurre a una sanzione, per la quale sarebbe necessario un fondamento normativo chiaro e univoco, bensì e semplicemente a un obbligo di rimborso di parte o di tutte le indebite detrazioni dell'IVA assolta a monte (v., in tal senso, sentenza Emsland-Stärke, cit., punto 56).
Giudizio della Corte. 39 Al riguardo si deve ricordare che, ai sensi dell’art. 234 CE, quando una questione sull’interpretazione del Trattato CE o degli atti derivati adottati dalle istituzioni della Comunità è sollevata dinanzi ad un giudice di uno Stato membro, tale giudice può, o, se del caso, deve, qualora per emanare la sua sentenza reputi necessaria una decisione su questo punto, domandare alla Corte di pronunciarsi sulla detta questione (v., in particolare, sentenze 21 marzo 2002, causa C-451/99, Cura Anlagen, Racc. pag. I‑3193, punto 22, e 22 novembre 2005, causa C‑144/04, Xxxxxxx, Racc. pag. I-9981, punto 33).

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