Definizione di Ricordato che

Ricordato che presso il Comune di Firenze è operativo un Mercato Elettronico per effettuare acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, istituito ai sensi dell’art. 328 del DPR n. 207/2010 e oggi legittimato dal sopraccitato art. 36 c. 6; - tale Mercato Elettronico presenta le seguenti caratteristiche: · il bando di abilitazione del Mercato Elettronico del Comune di Firenze (SIGEME) è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale “V serie Speciale” del 28/10/2013; · bando, disciplinare e altri atti disciplinanti il SIGEME sono costantemente pubblicati sulla rete civica del Comune di Firenze; · il SIGEME è sempre aperto all’iscrizione e successiva abilitazione di nuovi operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal disciplinare; Dato atto che il valore massimo stimato dell’appalto ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice degli Appalti è pari a € 5.000,00 compreso Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze; appaltanti di gestire le procedure relative a forniture di beni e servizi sotto soglia attraverso un mercato elettronico che attua la procedura di scelta del contraente interamente per via telematica; · in considerazione di quanto sopra e del valore dell’appalto, di avviare una procedura ai sensi dell’Art. 36 C.2 lett. A), svolta in modalità telematica tramite il mercato elettronico SiGeMe del Comune di Firenze, per la selezione di un fornitore per la fornitura di Carne per l’espletamento delle attività didattiche dei Laboratori del Centro di Formazione Professionale Settore Ristorazione e Turismo mediante la conclusione di un Accordo Quadro con un unico fornitore ai sensi dell’art. 54 c. 3 del D. Lgs. 50/2016; · di procedere alla predisposizione dei relativi atti prevedendo che, trattandosi di fornitura di prodotti con caratteristiche standardizzate, ai sensi dell’art. 95 c. 4 del D. Lgs. 50/2016 la miglior offerta verrà selezionata con il criterio del minor prezzo, · di impiegare una procedura interamente gestita elettronicamente con una richiesta di offerta (RDO) tramite SiGeMe, il mercato elettronico del Comune di Firenze, dando atto che l’ammontare massimo dell’Accordo Quadro, risulta inferiore alle soglie stabilite dall’articolo 35 del decreto legislativo 50/2016; · che con la presentazione dell’offerta l’Operatore Economico accetta tutte le condizioni, nessuna esclusa, contenute nella lettera di invito/disciplinare; · che, all’esito della procedura, i...
Ricordato che per il procedimento in questione il RUP è Xxxxxx Xxxxxxxx – Dirigente del Servizio Servizi Demografici, il quale ha ritenuto congruo il preventivo presentato dalla Ditta affidataria; è stata acquisita la dichiarazione del Rup attestante l’assenza di conflitti di interesse per l’affidamento in questione (prot. 270789 del 16/10/2020), conservata in atti; in base alle dichiarazioni acquisite da parte del soggetto fornitore, e conservate agli atti d’ufficio, la ditta assolve agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010; ai sensi del punto 4.2.2 delle Linee Guida ANAC n.4 sono stati acquisiti agli atti d’ufficio il DURC della ditta Inside Contract srl che risulta regolare (scadenza 23/10/2020) , nonché in data 16/10/2020 l’esito della consultazione del casellario ANAC dalla quale non risultano annotazioni; per quanto attiene la forma contrattuale, questo ufficio si avvale della previsione normativa di cui all’art.4, comma 2, lettera b) del Regolamento comunale vigente sull’attività contrattuale inviando alla ditta aggiudicataria ordine di fornitura in forma digitale come previsto dall’art.32 comma 14 del D.Lgs. N.50/2016; l’art.24 comma 2 del vigente Regolamento Generale per l’attività contrattuale che consente l’aggiudicazione definitiva da parte del Rup o del Dirigente Responsabile; il preventivo inviato dalla ditta Inside Contract srl prot. 269824 del 15/10/2020 costituisce parte integrante del presente atto per la citata fornitura è stato acquisito dal portale ANAC lo smart CIG ZE22ECB8F1 .
Ricordato che come evidenziato dalla Giurisprudenza contabile, l’accordo quadro “…realizza un pactum de modo contrahendi, consiste cioè in un contratto “normativo” dal quale non scaturiscono effetti reali o obbligatori, ma la cui efficacia consiste nel “vincolare” la successiva manifestazione di volontà contrattuale delle stesse parti (ANAC, AG n. 8, 22 giugno 2011). Esso, cioè, stabilisce come verranno stipulati i successivi contratti attuativi (contratti applicativi) riguardanti un determinato bene della vita e lasciano all'individuazione operata da una delle parti la determinazione del se, quando e quantum…” e che “…Non realizza di per sé, dunque, un affidamento come le altre procedure, ma il titolo per una serie successiva di affidamenti diretti, esaurendo a monte, e per una determinata base di valore, la fase competitiva per l’aggiudicazione futura di tali contratti attuativi. …Ne consegue che la stipulazione dell’accordo quadro o la previsione di una sua stipulazione, in quanto non costituisce titolo per il sorgere di obbligazioni pecuniarie, non consente di e impegnare e pagare con imputazione all’esercizio cui lo stanziamento si riferisce (art. 183 TUEL). Dunque, né in fase di previsione, né in fase di esecuzione, la stipulazione dell’accordo quadro o la procedura per la scelta del contraente, in sé, legittima l’inserimento di appositi stanziamenti in bilancio, ma ad essere oggetto di considerazione, previsione e di eventuale impegno devono essere i contratti attuativi che si prevede di porre in essere ed il loro valore, per cui è necessario provvedere ad apposite e congrue previsioni di bilancio…” (Corte dei Conti Campania del. 77/2018); - conseguentemente gli impegni di spesa saranno assunti in bilancio solo al momento dell’approvazione dei successivi contratti attuativi; Valutato comunque opportuno procedere alla sola prenotazione dei seguenti impegni di spesa sul Cap. 38925“Prestazioni di servizi per manutenzioni cimiteri ed obitori” (anni 2023 - 2024 - 2025): • Anno 2023 – 4.758,00 Iva compresa • Anno 2024 - € 4.758,00 IVA compresa • Anno 2025- € 4.758,00 IVA compresa; rinviando i perfezionamenti contabili dell’affidamento al momento della predisposizione e approvazione dei contratti attuativi dell’accordo quadro di cui trattasi con l’assunzione dei relativi impegni di spesa sul Cap. 38925 (Anni 2023, 2024 e 2025) “Prestazioni di servizi per manutenzioni cimiteri ed obitori” ove esiste la necessaria disponibilità; • 36 c. 6 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 ove...

Examples of Ricordato che in a sentence

  • Ricordato che il budget annuale storico assegnato dalla D.G.R. n.

  • Ricordato che la % di sconto offerta rimarrà fissa ed invariata per l’intera durata contrattuale e che è previsto l’aggiornamento dei prezzi mediante collegamento informatico, nella colonna del prezzo al pubblico (IVA inclusa) la ditta NON dovrà indicare il prezzo da Gazzetta Ufficiale ma quello risultante nella Banca Dati (Farmadati).

  • Registrazione fatture elettroniche (Split payment e reverse charg e) connesse attività di gestione delle stesse (ottimizzazione tempi procedimentali) Ricordato che il servizio economato provvede in forma accentrata alla Registrazione informatica di t utte le fatture in arrivo del Comune con conseguente standardizzazione e unitarietà della registrazione.

  • Ricordato che il Piano Operativo Antincendi Boschivi è lo strumento che consente di coordinare sul territorio l’attività di contrasto agli incendi, svolta ininterrottamente grazie all’impegno delle strutture regionali e locali, del Volontariato, dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

  • Ricordato che il presente affidamento è soggetto alla pubblicità sul sito web dell'Ente, sezione “Amministrazione Trasparente”, così come previsto dagli artt.


More Definitions of Ricordato che

Ricordato che la pubblicazione del bando istitutivo è finalizzata alla iscrizione degli operatori economici al Sistema Dinamico d’Acquisto ESTARSDAFA02 e alla conseguente ammissione, subordinata esclusivamente all’esito positivo della valutazione dei requisiti amministrativi richiesti; – ogni procedura ristretta formerà oggetto di un nuovo confronto concorrenziale e che le caratteristiche tecniche, le quantità, la tipologia dei prodotti da acquistare, il criterio di aggiudicazione nonché la durata della fornitura, saranno determinati di volta in volta al presentarsi delle concrete esigenze di acquisto ed indicate nella lettera di invito a presentare offerta economica;
Ricordato che. Ai fini della presente atto, per “
Ricordato che l’accordo quadro costituisce uno strumento contrattuale per la regolamentazione della stipula di eventuali e futuri “contratti attuativi”, non predeterminati per numero, importo ed ubicazione, che saranno affidati dalla stazione appaltante nel corso della durata dell’accordo quadro ed in base alle necessità e priorità rilevate dall’Amministrazione, fino alla concorrenza dell’importo massimo di € 120.000,00, oltre contributi ed Iva, per i servizi di ingegneria e alla concorrenza di € 5.520.000,00 (inclusi € 320.000,00 per oneri della sicurezza), oltre Iva, per i lavori di manutenzione ordinaria; • la stipula dell’accordo quadro non è quindi fonte di immediata obbligazione tra la Città metropolitana di Firenze e l’aggiudicatario e non è impegnativa in ordine all’affidamento a quest’ultimo dei “contratti attuativi” per un quantitativo minimo predefinito; • la spesa per gli accordi quadro verrà finanziata con le risorse di bilancio disponibili e che si procederà ad impegnare le somme a favore dell’aggiudicatario in occasione dell’affidamento dei “contratti attuativi”, il cui importo verrà determinato applicando il ribasso offerto all’importo del contratto applicativo al netto degli oneri della sicurezza;
Ricordato che che l’acquisto è previsto nel programma biennale 2020-2021 delle forniture e servizi approvato con decreto del Direttore generale nr. 148 del 08.09.2021: CUI n. S04686190481202000022 (Codice CPV 72253000-3 - Descrizione CPV “Servizi di assistenza informatica e di supporto”); • il servizio sopraindicato non è ricompreso in contratti di soggetti aggregatori a cui poter aderire e, quindi, si rende necessario espletare un’autonoma, specifica procedura di affidamento; Dato atto che nella strategia di acquisto non si è ritenuto utile la suddivisione della prestazione, dedotta nell’appalto, in più lotti, in quanto non funzionale né dal punto di vista economico, né organizzativo; Dato atto che si procederà ad espletare la procedura di indagine di mercato come segue: • pubblicazione, sul “profilo committente” di ARPAT, dell’avviso di indagine di mercato e degli allegati; • pubblicazione sul sistema telematico START (Sistema di acquisti telematici della Regione Toscana) dell’avviso di indagine di mercato e ricezione delle proposte tecnico/economiche; • esame delle proposte tecnico/economiche pervenute dagli operatori economici, a cura del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), e individuazione della migliore proposta; • affidamento diretto mediante utilizzo della piattaforma telematica START, ai sensi dell’art. 1, comma 450, della L. n. 296/006 e s.m.i.; • verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall’affidatario; • stipula del contratto, nella forma della scrittura privata, in modalità elettronica e con firma digitale, a seguito di riscontro positivo sui controlli; Dato, altresì, atto che la valutazione delle proposte tecnico-economiche presentate dagli operatori economici avverrà, a cura del RUP – Responsabile Unico del Procedimento, sulla base delle migliori condizioni tecnico/economiche come meglio indicato nell’avviso di indagine di mercato allegato; Considerato che l’avviso è finalizzato ad un’indagine di mercato e non avvia una procedura di gara, non comporta per ARPAT alcun obbligo di affidamento e, pertanto, non ha valore vincolante per ARPAT né valore precontrattuale, né gli operatori economici potranno vantare alcuna pretesa al riguardo; Preso atto che per l’espletamento del presente appalto non sono rilevabili i rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e che, pertanto, non risulta necessario prevedere la predisposizione del DUVRI (“Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze”), ai sens...
Ricordato che il Comune di Dignano ha approvato, con deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 24.10.2018 esecutiva, nella forma indicata dall’articolo 44 bis della L.R. n. 14/2002, che istituisce la “Rete di stazioni appaltanti del Friuli Venezia Giulia”, la convenzione per la gestione delle procedure di realizzazione dei lavori pubblici di interesse locale e regionale a partire dall’acquisizione di lavori, mediante la costituzione di una rete di stazioni appaltanti, che costituisce organizzativamente un ufficio unico diffuso sul territorio e operante per le stesse stazioni appaltanti, anche in regime di sussidiarietà per i Comuni consorziati; - il Comune di Dignano conseguentemente ha sottoscritto con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia la convenzione per l’adesione alla “Rete delle stazioni appaltanti”, per la gestione delle gare di lavori pubblici mediante la piattaforma telematica messa a disposizione della Regione; Considerato che al termine dello svolgimento dell’indagine di mercato effettuata attraverso la piattaforma eProcurement “eAppaltiFVG” sono stati individuati n. 8 operatori economici; Richiamata la determinazione n. 4 del 21.01.2019 di indizione della procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., previa consultazione di 8 operatori economici, individuati attraverso il portale della piattaforma eProcurement “eAppaltiFVG”, per l’affidamento dell’incarico professionale di ingegneria e architettura, di importo superiore ad Euro 40.000,00 e inferiore ad Euro 100.000,00, per la Progettazione, la Direzione dei Lavori, il Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, la misura, l’assistenza, la contabilità e il C.R.E. dell’intervento ”Ristrutturazione per il recupero della galettiera dell'ex Xxxxxxx Xxxxx del capoluogo finalizzata alla realizzazione di n. 6 nuove abitazioni” CUP F47I17000000006 dando atto che l’aggiudicazione avverrà in favore dell’operatore economico che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’articolo 95, commi 3 e 6 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
Ricordato che tenuto contro della dichiarazione del RUP attestante l’assenza di conflitti di interessi in relazione all’oggetto dell’affidamento in questione, conservata agli atti dell’ufficio scrivente Pg. 128020 del 20/04/2021; - agli atti d’ufficio è presente il DURC della Società Gema di Maurri Srl acquisito in data 28/01/2021 e che tale documento risulta regolare fino al 28/05/2021; - che non sono state individuate annotazioni in merito alla consultazione del casellario ANAC per la Società Gema di Maurri Srl; - è stata acquisita l’attestazione in merito all’assunzione, da parte dell’affidatario, di tutti gli di tutti gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla Legge 136/2010, Prot. n. 128669 del 20/04/2021; - ai sensi dell’art. 29 del D.lgs 50/2016 si procederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul Profilo del Committente;
Ricordato che. 1)in data 27 luglio 2017 la società GEMMO S.p.A. di Arcugnano (VI), società mandataria, la società CONSORZIO INTEGRA SOCIETA’ COOPERATIVA di Bologna, società mandante, la società SERENISSIMA RISTORAZIONE S.p.A. di Vicenza, società mandante, la società XX.XX.XX: S.p.A. di Perugia, società mandante e la società COOPSERVICE SOCIETA’ COOPERATIVA PER AZIONI di Reggio Xxxxxx, società mandante, hanno costituito il Raggruppamento Temporaneo di Imprese denominato “RTI SERVIZI NO CORE”, giusto atto di modifica Raggruppamento Temporaneo di Imprese e conferimento di mandato con rappresentanza Repertorio n. 63.308, Raccolta n. 20.167 del 27 luglio 2017 del Notaio Dott. Avv. Xxxxxx Xxxxx, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa (VI);