Identificativi unici inesatti. 1. Se un Ordine di pagamento è eseguito conforme- mente all’Identificativo unico attribuito al Cliente, esso si ritiene eseguito correttamente per quanto concerne il Beneficiario e/o il Conto indicato dall’I- dentificativo unico. 2. Se l’Identificativo unico fornito dall’Utente di Servizi di pagamento è inesatto, il Prestatore di servizi di pagamento non è responsabile, ai sensi del prece- dente art. 18, della mancata o inesatta esecuzione dell’Operazione di pagamento. La Banca che agisce per conto del Cliente Xxxxxxxx compie tuttavia sforzi ragionevoli per recuperare i Fondi oggetto dell’Operazione di pagamento, addebitando al Cliente le spese sostenute per il recupero dei Fondi. Le Parti si danno reciprocamente atto che l’obbliga- zione della Banca di attivarsi per recuperare i Fondi è da ritenersi un’obbligazione di mezzi e non di ri- sultato. 3. Ai fini del tentativo di recupero dei Fondi di cui al comma 2, Il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario è tenuto a collaborare, anche comu- nicando al Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore ogni informazione utile. Se non è possibile il recupero dei Fondi, il Prestatore di servizi di paga mento del Pagatore, su richiesta scritta del Paga- tore stesso, è tenuto a fornirgli ogni informazione disponibile che sia utile ai fini di un’azione di tutela. 4. La Banca è responsabile solo dell’esecuzione dell’O- perazione di pagamento in conformità con l’Iden- tificativo unico fornito dal Cliente anche qualora quest’ultimo abbia fornito alla Banca informazioni ulteriori rispetto all’Identificativo unico stesso.
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Samples: Contratto Unico, Contratto Unico
Identificativi unici inesatti. 1. Se un Ordine ordine di pagamento è eseguito conforme- mente all’Identificativo conformemente all’I- dentificativo unico attribuito al Cliente, esso si ritiene eseguito correttamente per quanto concerne il Beneficiario e/o il Conto indicato dall’I- dentificativo dall’Identificativo unico.
2. Se l’Identificativo unico fornito dall’Utente di Servizi di pagamento paga- mento è inesatto, il Prestatore di servizi di pagamento non è responsabile, ai sensi del prece- dente art. 18, responsabile della mancata o inesatta esecuzione dell’Operazione dell’opera- zione di pagamento. La Banca che agisce per conto del Cliente Xxxxxxxx Clien- te Pagatore compie tuttavia sforzi ragionevoli per recuperare i Fondi oggetto dell’Operazione dell’operazione di pagamento, addebitando al Cliente le spese sostenute per il recupero dei Fondi. Le Parti si danno reciprocamente atto che l’obbliga- zione l’obbligazione della Banca di attivarsi per recuperare i Fondi è da ritenersi un’obbligazione di mezzi e non di ri- sultatorisultato.
3. Ai fini del tentativo di recupero dei Fondi di cui al comma 2, Il il Prestatore di servizi Servizi di pagamento del Beneficiario è tenuto a collaborare, anche comu- nicando comunicando al Prestatore di servizi di pagamento paga- mento del Pagatore pagatore ogni informazione utile. Se non è possibile il recupero dei Fondifondi, il Prestatore prestatore di servizi di paga mento pagamento del Pagatorepagatore, su richiesta scritta del Paga- tore pagatore stesso, è tenuto a fornirgli fornigli ogni informazione disponibile che sia utile ai fini di un’azione un’a- zione di tutela.
4. La Banca è responsabile solo dell’esecuzione dell’O- perazione dell’operazione di pagamento in conformità con l’Iden- tificativo l’Identificativo unico fornito dal Cliente anche qualora quest’ultimo abbia fornito alla Banca informazioni in- formazioni ulteriori rispetto all’Identificativo unico stesso.
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Samples: Conto Arancio Agreement
Identificativi unici inesatti. 1. Se un Ordine ordine di pagamento è eseguito conforme- mente all’Identificativo conformemente all’I- dentificativo unico attribuito al Cliente, esso si ritiene eseguito correttamente per quanto concerne il Beneficiario e/o il Conto indicato dall’I- dentificativo dall’Identificativo unico.
2. Se l’Identificativo unico fornito dall’Utente dal Cliente di Servizi di pagamento paga- mento è inesatto, il Prestatore di servizi di pagamento non è responsabile, ai sensi del prece- dente art. 18, re- sponsabile della mancata o inesatta esecuzione dell’Operazione dell’operazione di pagamento. La Banca che agisce per conto del Cliente Xxxxxxxx Pagato- re compie tuttavia sforzi ragionevoli per recuperare i Fondi oggetto dell’Operazione ogget- to dell’operazione di pagamento, addebitando al Cliente le spese sostenute per il recupero dei Fondi. Le Parti si danno reciprocamente reciprocamen- te atto che l’obbliga- zione l’obbligazione della Banca di attivarsi per recuperare i Fondi è da ritenersi un’obbligazione di mezzi e non di ri- sultatorisultato.
3. Ai fini del tentativo di recupero dei Fondi di cui al comma 2, Il il Prestatore di servizi Servizi di pagamento del Beneficiario è tenuto a collaborare, anche comu- nicando comunicando al Prestatore di servizi di pagamento paga- mento del Pagatore pagatore ogni informazione utile. Se non è possibile il recupero dei Fondifondi, il Prestatore prestatore di servizi di paga mento pagamento del Pagatorepagatore, su richiesta scritta del Paga- tore pagatore stesso, è tenuto a fornirgli fornigli ogni informazione disponibile che sia utile ai fini di un’azione un’a- zione di tutela.
4. La Banca è responsabile solo dell’esecuzione dell’O- perazione dell’operazione di pagamento in conformità con l’Iden- tificativo l’Identificativo unico fornito dal Cliente anche qualora quest’ultimo abbia fornito alla Banca informazioni in- formazioni ulteriori rispetto all’Identificativo unico stesso.
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Samples: Conto Arancio E Di Deposito Arancio
Identificativi unici inesatti. 1. Se un Ordine ordine di pagamento è eseguito conforme- mente all’Identificativo conformemente all’I- dentificativo unico attribuito al Cliente, esso si ritiene eseguito correttamente per quanto concerne il Beneficiario e/o il Conto indicato dall’I- dentificativo dall’Identificativo unico.
2. Se l’Identificativo unico fornito dall’Utente dal Cliente di Servizi di pagamento paga- mento è inesatto, il Prestatore di servizi di pagamento non è responsabile, ai sensi del prece- dente art. 18, responsabile della mancata o inesatta esecuzione dell’Operazione dell’opera- zione di pagamento. La Banca che agisce per conto del Cliente Xxxxxxxx Clien- te Pagatore compie tuttavia sforzi ragionevoli per recuperare i Fondi oggetto dell’Operazione dell’operazione di pagamento, addebitando al Cliente le spese sostenute per il recupero dei Fondi. Le Parti si danno reciprocamente atto che l’obbliga- zione l’obbligazione della Banca di attivarsi per recuperare i Fondi è da ritenersi un’obbligazione di mezzi e non di ri- sultatorisultato.
3. Ai fini del tentativo di recupero dei Fondi di cui al comma 2, Il il Prestatore di servizi Servizi di pagamento del Beneficiario è tenuto a collaborare, anche comu- nicando comunicando al Prestatore di servizi di pagamento paga- mento del Pagatore pagatore ogni informazione utile. Se non è possibile il recupero dei Fondifondi, il Prestatore prestatore di servizi di paga mento pagamento del Pagatorepagatore, su richiesta scritta del Paga- tore pagatore stesso, è tenuto a fornirgli fornigli ogni informazione disponibile che sia utile ai fini di un’azione un’a- zione di tutela.
4. La Banca è responsabile solo dell’esecuzione dell’O- perazione dell’operazione di pagamento in conformità con l’Iden- tificativo l’Identificativo unico fornito dal Cliente anche qualora quest’ultimo abbia fornito alla Banca informazioni in- formazioni ulteriori rispetto all’Identificativo unico stesso.
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Samples: Conto Arancio Agreement