Cointestazione. 1. I cointestatari sono responsabili in solido verso la Banca, anche per le obbligazioni derivanti da atto o fatto di uno solo di essi.
Cointestazione. 1. Fermo restando quanto previsto in altre parti del presente Contratto in tema di cointestazione, se il Contratto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni disgiuntamente, il Cliente prende atto ed accetta che tutte le informa- zioni ed avvertenze formulate dalla Banca (ad esem- pio, in occasione del conferimento di ordini, in tema di incentivi, non adeguatezza o non appropriatezza, conflitti di interesse) anche se rese nei confronti di un singolo cointestatario, hanno pieno effetto nei con- fronti di tutti gli altri cointestatari.
Cointestazione. I Depositi vincolati possono essere costituiti anche da uno solo dei titolari del Xxxxx, disgiuntamente dagli altri. Si applicano le disposizioni di cui all’art.11 della Sezione 1.
Cointestazione. Quando il deposito è intestato a più persone con poteri per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, ciascun cointestatario singolarmente può disporre del deposito con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. Solo tutti insieme i cointestatari possono modificare o revocare tale potere di disposizione separata con conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca. Anche uno solo dei cointestatari invece può richiedere di estinguere il rapporto; in questo caso il cointestatario che richiede l’estinzione deve avvertire tempestivamente gli altri cointestatari. I cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni nascenti o connesse al rapporto di deposito, anche quando le obbligazioni dipendono dall’atto o dal fatto di un solo cointestatario. La Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari per disporre del deposito quando da uno di essi le sia stata notificata opposizione scritta. L’opposizione non ha effetto nei confronti della Banca finché la Banca non ne ha ricevuto la relativa comunicazione da tutti i cointestatari e non è trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere, che non potrà comunque essere superiore a 3 giorni.
Cointestazione. 1. Il Contratto può essere intestato a più Clienti Persone fisiche.
Cointestazione. L’Intestatario ed i Cointestatari hanno uguali diritti e doveri per quanto attiene ai loro rapporti con la Sicav e dichiarano di operare con firme disgiunte con facoltà per ciascuno di essi di disporre separatamente di tutti i diritti ed obblighi derivanti dalla partecipazione alla stessa Sicav con piena liberazione di quest’ultima anche nei confronti degli altri (Intestatario e Cointestatari) dichiarano di operare con firme congiunte con obbligo di disporre congiuntamente qualsiasi operazione Dopo aver ricevuto ed esaminato il KIID - Documento contenente Informazioni Chiave per gli Investitori, questo modulo e il suo allegato, l’Intestatario ed i Cointestatari accetta/no di SOTTOSCRIVERE azioni del/dei seguente/i comparto/i della Sidera Funds Sicav fino a concorrenza dell’importo indicato, al lordo degli oneri previsti: Denominazione del Comparto Sidera Funds Sicav Classe (1) Modalità di sottoscrizione Rata unitaria PAC (2) Numero totale rate (3) Periodicità di pagamento della rata PAC (Frequenza di addebito) (4) Versam. iniziale PIC/PAC (5) Agev. finan. % PIC PAC 01 02 03 PIC PAC 01 02 03 PIC PAC 01 02 03 PIC PAC 01 02 03 PIC PAC 01 02 03
Cointestazione. 7.1 Quando il rapporto è intestato a più persone, tutte le comunicazioni potranno essere fatte dalla SIM a uno solo dei cointestatari, con pieno effetto anche nei confronti degli altri.
Cointestazione. 1. Quando il contratto è intestato a più persone, salva diversa pattuizione, le disposizioni relative al rapporto possono essere effettuate da ciascun intestatario separatamente, con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. Se è stata convenuta una facoltà di disposizione congiunta, le disposizioni relative al rapporto possono essere effettuate solo congiuntamente da tutti i cointestatari.
Cointestazione. 1. Fermo restando quanto previsto in altre parti del presente contratto in tema di cointestazione, se il contratto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni disgiuntamente, il Cliente prende atto ed accetta che tutte le informa- zioni ed avvertenze formulate dalla Banca (ad esem- pio, in occasione del conferimento di ordini, in tema di incentivi, non adeguatezza o non appropriatezza, conflitti di interesse) anche se rese nei confronti di un singolo cointestatario, hanno pieno effetto nei confronti di tutti gli altri cointestatari.
Cointestazione. Il sottoscrittore e cointestatari hanno uguali diritti e obblighi per tutto quanto attiene ai loro rapporti con la SICAV e, con riferimento al MANDATO, con il Soggetto incaricato dei pagamenti e dichiarano irrevocabilmente di riconoscersi reciprocamente uguali diritti e doveri nonché uguali completi POTERI DISGIUNTI anche di totale disposizione ricevuta e quietanza per tutti i diritti ed obblighi derivanti dalla partecipazione alla SICAV.