Cointestazione. 1. Il Contratto può essere intestato a più persone fisiche.
2. Quando il Contratto è intestato a più persone fisiche con facoltà per le medesime di compiere operazioni congiuntamente, le disposizioni dovranno essere impartite da tutti gli intestatari del Contratto stesso.
3. Quando il Contratto è intestato a più persone fisiche con facoltà per le medesime di compiere operazioni disgiuntamente, le disposizioni potranno essere impartite da ciascun intestatario separatamente, con piena liberazione di Poste Italiane anche nei confronti degli altri cointestatari. Le informazioni fornite e le avvertenze formulate da Poste Italiane hanno pieno effetto nei confronti di tutti i cointestatari anche se rese nei confronti di un singolo cointestatario. Qualora anche uno solo dei cointestatari – ovvero, in caso di sopravvenuta incapacità di agire di un cointestatario, il legale rappresentante dell’interdetto o dell’inabilitato – comunicasse la sua eventuale opposizione all’esercizio della facoltà di disposizione disgiunta da parte degli altri cointestatari o revoca del consenso all’esercizio di detta facoltà, tale comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata A/R, avrà effetto nei confronti di Poste Italiane soltanto dopo che siano trascorsi 14 (quattordici) giorni lavorativi bancari dal suo ricevimento. In tal caso Poste Italiane eseguirà soltanto le istruzioni impartite congiuntamente da parte di tutti i cointestatari e, nell’ipotesi di interdizione o inabilitazione di uno dei cointestatari, da parte del legale rappresentante dell’interdetto o inabilitato congiuntamente con gli altri cointestatari.
4. Fermo restando quanto previsto al comma 9 del presente articolo con riferimento al caso di decesso di uno dei cointestatari di quote di OICR o di altri strumenti e prodotti finanziari non immessi in un Deposito, il decesso di uno dei cointestatari del Contratto con facoltà dei medesimi di compiere operazioni disgiuntamente comunicato a Poste Italiane comporta l’estinzione del Contratto stesso.
5. Al fine di tenere adeguata evidenza della riferibilità dei titoli nominativi eventualmente immessi in Depositi cointestati, Poste Italiane provvede ad inserire i titoli medesimi nel sottodeposito intestato al cointestatario che ha impartito l’ordine. Per quanto concerne tali titoli i cointestatari con facoltà di disposizione disgiunta si conferiscono vicendevole e reciproco mandato ad operare sul Deposito. Resta inteso, pertanto, che per i depositi cointestati a firma di...
Cointestazione. Fermo restando quanto previsto in altre parti del presente Contratto in tema di cointestazione, se il Contratto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni disgiuntamente, il Cliente prende atto ed accetta che tutte le informa- zioni ed avvertenze formulate dalla Banca (ad esem- pio, in occasione del conferimento di ordini, in tema di incentivi, non adeguatezza o non appropriatezza, conflitti di interesse) anche se rese nei confronti di un singolo cointestatario, hanno pieno effetto nei con- fronti di tutti gli altri cointestatari.
Cointestazione. 1. Quando il contratto è intestato a più persone, salva diversa pattuizione, le disposizioni relative al rapporto possono essere effettuate da ciascun intestatario separatamente, con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. Se è stata convenuta una facoltà di disposizione congiunta, le disposizioni relative al rapporto possono essere effettuate solo congiuntamente da tutti i cointestatari.
2. La facoltà di disposizione separata può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca da tutti i cointestatari, mentre l'estinzione del rapporto può essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, che dovrà avvertirne tempestivamente gli altri.
3. I cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatario.
4. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del deposito, ciascuno degli altri cointestatari conserva il diritto di disporre separatamente del rapporto. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario che saranno tenuti a esercitarlo tutti insieme, e il legale rappresentante dell'incapace.
5. Tuttavia, nei casi di cui ai commi precedenti, la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi, quando da uno di essi o dal legale rappresentante dell'incapace le sia stata presentata per iscritto opposizione. L'opposizione non ha effetto nei confronti della Banca finché questa non abbia ricevuto la comunicazione e non siano trascorsi giorni lavorativi bancari.
6. Le Parti convengono, che tutte le comunicazioni e notifiche da parte della Banca vengono inoltrate solo ad un cointestatario con pieno effetto nei confronti di tutti i cointestatari.
Cointestazione. I Depositi vincolati possono essere costituiti anche da uno solo dei titolari del Xxxxx, disgiuntamente dagli altri. Si applicano le disposizioni di cui all’art.11 della Sezione 1.
Cointestazione. Quando il deposito è intestato a più persone con poteri per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, ciascun cointestatario singolarmente può disporre del deposito con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. Solo tutti insieme i cointestatari possono modificare o revocare tale potere di disposizione separata con conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca. Anche uno solo dei cointestatari invece può richiedere di estinguere il rapporto; in questo caso il cointestatario che richiede l’estinzione deve avvertire tempestivamente gli altri cointestatari. I cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni nascenti o connesse al rapporto di deposito, anche quando le obbligazioni dipendono dall’atto o dal fatto di un solo cointestatario. La Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari per disporre del deposito quando da uno di essi le sia stata notificata opposizione scritta. L’opposizione non ha effetto nei confronti della Banca finché la Banca non ne ha ricevuto la relativa comunicazione da tutti i cointestatari e non è trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere, che non potrà comunque essere superiore a 3 giorni.
Cointestazione. 1. I cointestatari sono responsabili in solido verso la Banca, anche per le obbligazioni derivanti da atto o fatto di uno solo di essi.
2. I cointestatari indicano in sede di richiesta di apertura di ciascun Deposito Amministrato se intendono operare congiuntamente (firme congiunte) oppure separatamente (firme disgiunte) su tale Deposito Amministrato, secondo quanto disciplinato nei successivi articoli.
3. Sulle Posizioni Contabili cointestate è consentita esclusivamente l’operatività a firme disgiunte.
4. Qualora il presente Contratto sia cointestato, fatto salvo quanto previsto nel successivo articolo 5 per i Depositi Amministrati cointestati a firme congiunte, le comunicazioni e le richieste di qualsiasi tipo e contenuto dal Cliente alla Banca, possono essere effettuate da uno solo dei cointestatari, fermo restando in capo a questi l’onere di informare gli altri.
Cointestazione. L’Intestatario ed i Cointestatari hanno uguali diritti e doveri per quanto attiene ai loro rapporti con la Sicav e dichiarano di operare con firme disgiunte con facoltà per ciascuno di essi di disporre separatamente di tutti i diritti ed obblighi derivanti dalla partecipazione alla stessa Sicav con piena liberazione di quest’ultima anche nei confronti degli altri (Intestatario e Cointestatari) dichiarano di operare con firme congiunte con obbligo di disporre congiuntamente qualsiasi operazione Dopo aver ricevuto ed esaminato il KIID - Documento contenente Informazioni Chiave per gli Investitori, questo modulo e il suo allegato, l’Intestatario ed i Cointestatari accetta/no di SOTTOSCRIVERE azioni del/dei seguente/i comparto/i della Sidera Funds Sicav fino a concorrenza dell’importo indicato, al lordo degli oneri previsti: Denominazione del Comparto Sidera Funds Sicav Classe (1) Modalità di sottoscrizione Rata unitaria PAC (2) Numero totale rate (3) Periodicità di pagamento della rata PAC (Frequenza di addebito) (4) Versam. iniziale PIC/PAC (5) Agev. finan. % PIC PAC 01 02 03 PIC PAC 01 02 03 PIC PAC 01 02 03 PIC PAC 01 02 03 PIC PAC 01 02 03
Cointestazione. Il sottoscrittore e cointestatari hanno uguali diritti e obblighi per tutto quanto attiene ai loro rapporti con la SICAV e, con riferimento al MANDATO, con il Soggetto incaricato dei pagamenti e dichiarano irrevocabilmente di riconoscersi reciprocamente uguali diritti e doveri nonché uguali completi POTERI DISGIUNTI anche di totale disposizione ricevuta e quietanza per tutti i diritti ed obblighi derivanti dalla partecipazione alla SICAV.
Cointestazione. 7.1 Quando il rapporto è intestato a più persone, tutte le comunicazioni potranno essere fatte dalla SIM a uno solo dei cointestatari, con pieno effetto anche nei confronti degli altri.
7.2 Gli obblighi dei cointestatari sono assunti in via solidale e indivisibile, anche se riferiti a istruzioni impartite soltanto da uno di essi.
7.3 Se non è pattuito diversamente, si presume che il rapporto sia a firma disgiunta. In tal caso, ciascuno dei cointestatari singolarmente può ricevere o richiedere la prestazione del Servizio con piena liberazione della SIM anche nei confronti degli altri cointestatari.
Cointestazione. Fermo restando quanto previsto in altre parti del presente contratto in tema di cointestazione, se il contratto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni disgiuntamente, il Cliente prende atto ed accetta che tutte le informa- zioni ed avvertenze formulate dalla Banca (ad esem- pio, in occasione del conferimento di ordini, in tema di incentivi, non adeguatezza o non appropriatezza, conflitti di interesse) anche se rese nei confronti di un singolo cointestatario, hanno pieno effetto nei confronti di tutti gli altri cointestatari.