Immunità di giurisdizione e di esecuzione Clausole campione

Immunità di giurisdizione e di esecuzione. 1. La Banca beneficia dell’immunità di giurisdizione, salvo: a) nella misura in cui vi sia stata formale rinuncia a tale immunità, per casi determinati, da parte del Presidente3, del Direttore generale della Banca o di loro rappresentanti debitamente autorizzati; b) nel caso di azioni civili o commerciali risultanti da transazioni bancarie o finanziarie, promosse da contraenti della Banca, fatta riserva per i casi in cui sono o saranno convenute clausole arbitrali; c) nel caso di azioni di responsabilità civile intentate contro la Banca per danni causati da veicoli di sua proprietà che circolano per suo conto. 2. Le liti in materia di rapporti di servizio che oppongono la Banca ai suoi funzionari, ex-funzionari o loro aventi diritto sono giudicate dal Tribunale amministrativo della Banca. L’ordinamento di tale giurisdizione, avente competenza esclusiva e giudicante in ultima istanza, è stabilito dal Consiglio
Immunità di giurisdizione e di esecuzione. 1. Nell’ambito delle sue attività, l’ACICI gode dell’immunità di giurisdizione e di esecuzione, tranne nei seguenti casi: a) nella misura in cui tale immunità sia stata formalmente revocata, in un caso particolare, dal Direttore esecutivo dell’ACICI o dalla persona da lui xxxx- xxxxx; b) in caso d’azione di responsabilità civile intentata contro l’ACICI per danni causati da veicoli di sua proprietà o che circolano per conto suo; c) in caso di pignoramento, ordinato mediante decisione giudiziaria, di retri- buzioni, salari ed altri emolumenti di cui l’ACICI è debitrice nei confronti di un suo funzionario; d) in caso di domanda riconvenzionale direttamente connessa con una proce- dura avviata a titolo principale dall’ACICI; e e) in caso di esecuzione di una sentenza arbitrale resa in applicazione dell’arti- colo 29 del presente Accordo. 2. Gli edifici o parti di essi, il terreno adiacente e i beni che sono di proprietà dell’ACICI o da essa utilizzati ai suoi fini, in qualsiasi luogo si trovino e chiunque ne sia il detentore, sono esenti da: a) qualsiasi forma di requisizione, confisca o espropriazione ; b) qualsiasi forma di sequestro, coazione amministrativa o misure preliminari a una sentenza, salvo nei casi previsti nel paragrafo 1.
Immunità di giurisdizione e di esecuzione. 1. La Banca beneficia dell’immunità di giurisdizione, salvo: a) nella misura in cui vi sia stata formale rinuncia a tale immunità, per casi determinati, da parte del Presidente, del Direttore generale della Banca o di loro rappresentanti debitamente autorizzati; b) nel caso di azioni civili o commerciali risultanti da transazioni bancarie o finanziarie, promosse da contraenti della Banca, fatta riserva per i casi in cui sono o saranno convenute clausole arbitrali; c) nel caso di azioni di responsabilità civile intentate contro la Banca per danni causati da veicoli di sua proprietà che circolano per suo conto. 2. Le liti in materia di rapporti di servizio che oppongono la Banca ai suoi funzio- nari, ex-funzionari o loro aventi diritto sono giudicate dal Tribunale amministrativo della Banca. L’ordinamento di tale giurisdizione, avente competenza esclusiva e giudicante in ultima istanza, è stabilito dal Consiglio di amministrazione della Ban- ca. Xxxxxx segnatamente essere considerate come afferenti i rapporti di servizio tutte le questioni relative all’interpretazione o all’applicazione delle convenzioni intervenute fra la Banca e i suoi funzionari concernenti il loro servizio, dei regola- menti cui si riferiscono dette convenzioni, ivi comprese le disposizioni che regolano il sistema previdenziale della Banca. 3. I beni e gli averi della Banca, ovunque si trovino e chiunque ne sia il detentore, godono dell’immunità di esecuzione (segnatamente per quanto riguarda qualsiasi misura di pignoramento, sequestro, blocco o altre misure di esecuzione forzata o cautelari, in particolare di sequestro ai sensi del diritto svizzero), salvo: a) nel caso in cui l’esecuzione sia richiesta sulla base di una sentenza passata in giudicato pronunciata contro la Banca da un tribunale competente ai sensi del precedente comma 1, lettere a), b) o c); b) nel caso dell’esecuzione di una sentenza arbitrale pronunciata in applica- zione dell’articolo 27 del presente accordo. 4. I depositi affidati alla Banca, qualunque credito verso la Banca, come pure le azioni emesse dalla Banca, ovunque si trovino e chiunque ne sia il detentore, non potranno – salvo espresso accordo preliminare della Banca – formare oggetto di al- cuna misura di esecuzione (in particolare di pignoramento, sequestro, blocco o altre misure di esecuzione forzata o cautelari, segnatamente di sequestro ai sensi del diritto svizzero).

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  • ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita e\o danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a disposizione dei Viaggiatori al momento della partenza.

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