Domanda riconvenzionale Clausole campione

Domanda riconvenzionale. Art. 13 – Procedibilità dell’arbitrato
Domanda riconvenzionale. 1. Il convenuto, con la memoria di risposta, può proporre domande riconvenzionali, indicandone il valore. 2. Se il convenuto propone domanda riconvenzionale, l’attore può depositare presso la Segreteria una memoria di replica entro 30 giorni dalla ricezione della memoria di risposta. Tale termine può essere prorogato dalla Segreteria per giustificati motivi. La Segreteria trasmette la memoria di ulteriore replica dell’attore al convenuto entro 5 giorni lavorativi dalla data del deposito, fermo quanto previsto in alternativa per la comunicazione dall’art. 9 - comma 3 - . 3. Qualora la chiamata in causa di terzi sia possibile secondo le norme applicabili al procedimento, essa deve essere effettuata dal convenuto con la memoria di risposta. La Segreteria trasmette la memoria di risposta al terzo chiamato in causa entro 5 giorni lavorativi dalla data del deposito. Il convenuto può anche trasmettere direttamente la memoria di risposta al terzo, fermo restando il deposito della memoria stessa presso la Segreteria. Al terzo chiamato si applicano, per la memoria di costituzione e le eventuali repliche, gli stessi termini e modalità previste per il convenuto.
Domanda riconvenzionale. 1 Nella risposta, il convenuto può proporre una domanda riconvenzionale se la pretesa addotta è giudicabile secondo la procedura applicabile all’azione principale. 2 Se il valore litigioso della domanda riconvenzionale eccede la competenza per materia del giudice adito, questi rimette l’azione principale e la domanda riconven- zionale al giudice competente per il maggior valore. 3 Se il convenuto propone domanda riconvenzionale, il giudice assegna all’attore un termine per presentare una risposta scritta. L’attore non può però rispondere con una sua propria domanda riconvenzionale.
Domanda riconvenzionale. 1. Il convenuto, con la memoria di replica, può proporre domande riconvenzionali, indicandone il valore economico. 2. La domanda riconvenzionale deve essere depositata presso la Segreteria della Camera arbitrale MPR, unitamente alla memoria di replica, a pena di inammissibilità. 3. La Segreteria provvede a notificarla, entro 5 giorni, alla parte istante. 4. La parte istante può replicare alla domanda riconvenzionale depositando presso la Segreteria della Camera arbitrale MPR una memoria di replica entro 30 giorni dalla ricezione. 5. La Segreteria provvede a notificarla, entro 5 giorni, alla parte convenuta.
Domanda riconvenzionale. 1. Il convenuto, con la memoria di risposta, può proporre domande riconvenzionali, indicandone il valore economico. 2. La domanda riconvenzionale deve essere notificata all’attore ed a tutte altri parti, a pena di inammissibilità. 3. Se il convenuto propone domanda riconvenzionale, l’attore e le altre parti possono replicare ad essa notificando al convenuto ed a tutte altri parti, una memoria di replica entro trenta giorni dalla ricezione della memoria di risposta, da depositarsi presso la Camera Arbitrale entro 15 giorni dalla notifica.
Domanda riconvenzionale. Se il convenuto propone domanda riconvenzionale, l’attore può depositare presso la Segreteria una memoria di replica entro trenta giorni dalla ricezione della memoria di risposta. La Segreteria trasmette la memoria di ulteriore replica dell’attore al convenuto entro cinque giorni dalla data del deposito, fermo quanto previsto in alternativa per la comunicazione dal comma 3 dell’art. 35.
Domanda riconvenzionale. L’intimato che avanzi per la prima volta domanda riconvenzionale nella memoria integrativa ex art.426 c.p.c deve richiedere lo spostamento dell’udienza a pena di inammissibilità della riconvenzionale , rilevabile d’ufficio (art.418 comma 1° c.p.c.). Analogamente deve procedere l’attore in caso di proposizione di reconventio reconventionis.
Domanda riconvenzionale. 1) La parte convenuta che desideri proporre una domanda riconvenzionale deve inoltrarla al Segretariato contemporaneamente alla sua risposta, secondo quanto previsto dall'art. 4. 2) La parte attrice può, entro trenta giorni dalla comunicazione di tale domanda riconvenzionale, presentare la propria replica.
Domanda riconvenzionale. Il convenuto, con la memoria di risposta, può proporre domande riconvenzionali, indicandone il valore economico.
Domanda riconvenzionale. 1 Al giudice territorialmente competente per l’azione principale si può proporre domanda riconvenzionale se le due sono materialmente connesse. 2 Questo foro sussiste anche quando l’azione principale viene meno per qualsivoglia ragione.