Domanda riconvenzionale. Se il convenuto propone domanda riconvenzionale, l’attore può depositare presso la Segreteria una memoria di replica entro trenta giorni dalla ricezione della memoria di risposta. La Segreteria trasmette la memoria di ulteriore replica dell’attore al convenuto entro cinque giorni dalla data del deposito, fermo quanto previsto in alternativa per la comunicazione dal comma 3 dell’art. 35.
Domanda riconvenzionale. 1. Il convenuto, con la memoria di risposta, può proporre domande riconvenzionali, indicandone il valore economico.
2. La domanda riconvenzionale deve essere notificata all’attore ed a tutte altri parti, a pena di inammissibilità.
3. Se il convenuto propone domanda riconvenzionale, l’attore e le altre parti possono replicare ad essa notificando al convenuto ed a tutte altri parti, una memoria di replica entro trenta giorni dalla ricezione della memoria di risposta, da depositarsi presso la Camera Arbitrale entro 15 giorni dalla notifica.
Domanda riconvenzionale. 1 Al giudice territorialmente competente per l’azione principale si può proporre domanda riconvenzionale se le due sono materialmente connesse.
2 Questo foro sussiste anche quando l’azione principale viene meno per qualsivoglia ragione.
Domanda riconvenzionale. 1 Se all’azione è contrapposta una domanda riconvenzionale, il valore litigioso è determinato dalla più elevata delle due pretese.
2 Per la determinazione delle spese giudiziarie, i valori litigiosi vengono sommati, eccetto che azione e domanda riconvenzionale si escludano vicendevolmente.
Domanda riconvenzionale. 1 Nella risposta, il convenuto può proporre una domanda riconvenzionale se la pretesa addotta è giudicabile secondo la procedura applicabile all’azione principale.
2 Se il valore litigioso della domanda riconvenzionale eccede la competenza per materia del giudice adito, questi rimette l’azione principale e la domanda riconven- zionale al giudice competente per il maggior valore.
3 Se il convenuto propone domanda riconvenzionale, il giudice assegna all’attore un termine per presentare una risposta scritta. L’attore non può però rispondere con una sua propria domanda riconvenzionale.
Domanda riconvenzionale. 1. Con la memoria di risposta, il convenuto può proporre domande riconvenzionali indicandone il valore.
2. Se il convenuto propone domanda riconvenzionale, l’attore può depositare presso la Segreteria una memoria di replica entro trenta giorni dalla ricezione della memoria di risposta. La Segreteria trasmette la memoria di replica dell’attore al convenuto entro cinque giorni dalla data del deposito.
Domanda riconvenzionale. Il convenuto, con la memoria di risposta, può proporre domande riconvenzionali, indicandone il valore economico.
Domanda riconvenzionale. 1) La parte convenuta che desideri proporre una domanda riconvenzionale deve inoltrarla al Segretariato contemporaneamente alla sua risposta, secondo quanto previsto dall'art. 4.
2) La parte attrice può, entro trenta giorni dalla comunicazione di tale domanda riconvenzionale, presentare la propria replica.
Domanda riconvenzionale. L’intimato che avanzi per la prima volta domanda riconvenzionale nella memoria integrativa ex art.426 c.p.c deve richiedere lo spostamento dell’udienza a pena di inammissibilità della riconvenzionale , rilevabile d’ufficio (art.418 comma 1° c.p.c.). Analogamente deve procedere l’attore in caso di proposizione di reconventio reconventionis.
Domanda riconvenzionale. Art. 13 – Procedibilità dell’arbitrato