ESECUZIONE FORZATA. 1. L'esecuzione forzata dei fondi comunali è ammessa nei limiti e con le procedure previsti dall'art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000 e xx.xx. ii. . A tal fine l'Ente notificherà al Tesoriere la deliberazione adottata per ogni semestre dall'organo esecutivo che quantifica preventivamente gli importi delle somme non soggette ad esecuzione forzata in base alle disposizioni legislative vigenti.
ESECUZIONE FORZATA. 1. L’esecuzione forzata dei fondi provinciali è ammessa nei limiti e con le procedure previste dall’art. 159 del D.Lgs. 267/2000.
ESECUZIONE FORZATA. Il pignoramento dei titoli PAC
ESECUZIONE FORZATA. Per quanto riguarda l’esecuzione forzata presso il Tesoriere si richiama l’159 del D.Lgs. 267/2000. Il Tesoriere è responsabile verso l’Ente degli eventuali pagamenti effettuati nell’ambito di procedure di esecuzione forzata senza rispettare il limite delle somme non soggette ad esecuzione periodicamente deliberato dalla Giunta Comunale e regolarmente notificato. Il Tesoriere è tenuto a presentarsi presso i competenti uffici giudiziari a rendere la dichiarazione del terzo di cui all’art. 547 del Codice di Procedura Civile facendo egli stesso rilevare la nullità di eventuali azioni esecutive intraprese in presenza dell’operatività del limite di cui al citato art. 159 del D.Lgs. 267/2000; nessun compenso o rimborso è dovuto dall’Ente al Tesoriere per lo svolgimento di tali adempimenti. L’ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce, ai fini del rendiconto della gestione, titolo di discarico dei pagamenti effettuati dal Tesoriere a favore dei creditori stessi e ciò anche per gli eventuali oneri accessori conseguenti.
ESECUZIONE FORZATA. L’ordinanza di estinzione atipica e di liberazione dei beni pignorati va impugnata con opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
ESECUZIONE FORZATA. 1. Ai sensi dell’art. 159 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, non sono soggette ad esecuzione forzata a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio dal giudice le somme di competenza degli enti locali destinate al pagamento delle spese ivi individuate.
ESECUZIONE FORZATA. 1. Ai sensi dell’art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate al pagamento delle spese nello stesso individuate. 0.Xx Tesoriere è tenuto a presentarsi presso i competenti uffici giudiziari a rendere la dichiarazione del terzo di cui all’art. 547 del Codice di Procedura Civile facendo egli stesso rilevare la nullità di eventuali azioni esecutive intraprese in presenza dell’operatività del limite di cui al citato art. 159 del D.Lgs. 267/2000; nessun compenso è dovuto al Tesoriere per lo svolgimento di tali adempimenti.
ESECUZIONE FORZATA. Il creditore del condominio può pignorare i crediti vantati nei confronti dei singoli condomini per i contributi dovuti in base ai riparti approvati dall'assemblea
ESECUZIONE FORZATA. A) L’esecuzione forzata dei fondi comunali è ammessa nei limiti e con le procedure previsti dall’art. 159 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.
ESECUZIONE FORZATA. Allorché le misure ordinate in applicazione del presente regolamento non sono eseguite la SMA Torino può provvedere d'ufficio, a spese del responsabile dopo avviso. La SMA Torino fissa in ogni caso l'ammontare da percepire e lo comunica al responsabile, con l'indicazione dei motivi e dei termini di ricorso al TAR. La decisione diventa definitiva.