INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Il Politecnico di Milano ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso di mancanza anche sopravvenuta dei requisiti di cui all’Art.80 D.Lgs.50/16, nonché nei casi previsti dagli artt. 7 e 9 del presente contratto. Ai sensi dell’Art.92 c.3 e 4 del D.Lgs.159/2011 il presente contratto è stipulato sotto condizione risolutiva, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso di esito negativo dell’informativa antimafia richiesta, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. Si prevede espressamente che l’affidamento si risolva di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casi, a decorrere dalla data della ricezione, da parte dell’impresa, della comunicazione con cui il Politecnico dichiara che intende valersi della presente clausola: - atti che costituiscono gravi violazioni di leggi e/o regolamenti; - dichiarazione di fallimento dell’impresa; - cessione del contratto o violazione del divieto di subappalto; - Comportamenti dell’appaltatore che concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, accertati a seguito della procedura prevista dall’art. 108 c.3 del D.Lgs.50/2016, che comprometta la buona riuscita dei lavori; - Ritardo nel completamento della fornitura, per negligenza dell’appaltatore, rispetto alle previsioni di programma, previa attuazione della procedura di cui all’art. 108 c.4 del D.Lgs.50/2016; - Inosservanza delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori; - Tutti i casi previsti dall’art. 108 c.1 e 2 del D.Lgs.50/2016; - Quando l’appaltatore rifiuta di riprendere i lavori, una volta che siano stati sospesi o rifiuta di procedere alla sostituzione di materiali giudicati non idonei dall’ente appaltante oppure rifiuta di procedere alle modifiche, aggiunte o diminuzioni come da disposizioni impartite dalla D.L; - Quando, durante il corso dei lavori, l’appaltatore viene più di due volte diffidato a mezzo PEC perché parte dei lavori già espletati non risultano, ad insindacabile giudizio della D.L o del Responsabile unico del procedimento, eseguiti a regola d’arte; Al verificarsi dei sotto elencati inadempimenti da parte dell’appaltatore, il Politecnico di Milano ha la facoltà di risolvere il Contratto mediante semplice lettera raccomandata, con messa in mora di 15 giorni, senza la necessità di ulteriori adempimenti: - Inadempimento alle disposizioni del direttore lavori o del Responsabile unico del procedimento; - Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; - Sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; - Qualora l’impresa aggiudicataria dovesse cumulare penali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale; - Nel caso di cessione in subappalto, anche parziale, di opere non indicate in sede di gara d’Appalto o comunque non autorizzate della Committenza appaltante. - In attuazione del D.L.95/2012 Art.1 c.3 il contratto potrà essere risolto in qualsiasi momento in caso di decisione da parte del Politecnico di Milano di aderire a convenzioni stipulate da soggetti aggregatori tra cui CONSIP spa, senza che ciò comporti alcun onere per l’Ateneo oltre al pagamento delle prestazioni già eseguite. Il Politecnico di Milano potrà inoltre procedere a risoluzione del contratto in tutti i casi e con le modalità previste dall’art.108 D. Lgs.50/2016. Il Politecnico di Milano ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal Contratto con le modalità previste dall’Art.109 D.Lgs.50/2016.
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INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Il Politecnico Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata dal Responsabile della corretta esecuzione del contratto a mezzo di Milano comunicazione scritta, inoltrata anche per telefax in cui farà fede esclusivamente la data e ora di trasmissione dell’Ente, inoltrata al domicilio eletto dalla ditta appaltatrice. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine l’Ente, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, applicherà le penali di cui all’art.15, o comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune. L’Ente ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 degli artt.1456 del Codice Civile, in caso di mancanza anche sopravvenuta dei requisiti oltre che nelle ipotesi di cui all’Art.80 D.Lgs.50/16all’art.15, nonché nei casi previsti dagli artt. 7 e 9 del presente contratto. Ai sensi dell’Art.92 c.3 e 4 del D.Lgs.159/2011 il presente contratto è stipulato sotto condizione risolutiva, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso di esito negativo dell’informativa antimafia richiesta, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. Si prevede espressamente che l’affidamento si risolva di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casi, a decorrere dalla data : subentro nella gestione del ciclo rifiuti della ricezione, da parte dell’impresa, della comunicazione con cui il Politecnico dichiara che intende valersi della presente clausola: - atti che costituiscono gravi violazioni di leggi e/o regolamenti; - dichiarazione di fallimento dell’impresa; - cessione del contratto o violazione del divieto di subappalto; - Comportamenti dell’appaltatore che concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, accertati a seguito della procedura prevista dall’art. 108 c.3 del D.Lgs.50/2016, che comprometta la buona riuscita dei lavori; - Ritardo nel completamento della fornitura, per negligenza dell’appaltatore, rispetto alle previsioni di programma, previa attuazione della procedura società provinciale di cui all’art. 108 c.4 11, Legge 26 febbraio 10 n. 26 . I tal caso il contratto viene risolto senza che l’Appaltatore abbia diritto ad alcun riconoscimento e/o indennizzo di sorta nei confronti del D.Lgs.50/2016Comune; - Inosservanza delle norme in materia di sicurezza dei lavoratorifrode nella esecuzione del servizio; - Tutti i casi previsti dall’art. 108 c.1 e 2 del D.Lgs.50/2016; - Quando l’appaltatore rifiuta di riprendere i lavori, una volta che siano stati sospesi o rifiuta di procedere alla sostituzione di materiali giudicati non idonei dall’ente appaltante oppure rifiuta di procedere alle modifiche, aggiunte o diminuzioni come da disposizioni impartite dalla D.L; - Quando, durante il corso dei lavori, l’appaltatore viene più di due volte diffidato a mezzo PEC perché parte dei lavori già espletati non risultano, ad insindacabile giudizio della D.L o del Responsabile unico del procedimento, eseguiti a regola d’arte; Al verificarsi dei sotto elencati inadempimenti da parte dell’appaltatore, il Politecnico di Milano ha la facoltà di risolvere il Contratto mediante semplice lettera raccomandata, con messa in mora di 15 giorni, senza la necessità di ulteriori adempimenti: - Inadempimento inadempimento alle disposizioni del direttore lavori o Responsabile della corretta esecuzione del Responsabile unico contratto riguardanti i tempi di esecuzione del procedimentoservizio e l’eliminazione di vizi ed irregolarità; - Inadempienza stato di inosservanza della ditta aggiudicataria riguardo a tutti i debiti contratti per l’esercizio della propria ditta e lo svolgimento del contratto; manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio appaltato; inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del personalerispetto dei contratti collettivi di lavoro; - Sospensione dei lavori mancata esecuzione delle altre prestazioni periodiche per due volte anche non consecutive nel corso del contratto; reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da parte dell’appaltatore senza giustificato motivocompromettere la regolarità e la continuità del servizio; - Qualora l’impresa aggiudicataria dovesse cumulare penali subappalto non espressamente autorizzato dall’Ente secondo le modalità di cui al successivo art. 18 ; applicazione di n.3 (tre) penalità di cui al precedente art.15; cessione dell’Azienda, per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale; - Nel cessione ramo di attività oppure nel caso di cessione in subappalto, anche parzialeconcordato preventivo, di opere non indicate in sede fallimento, di gara d’Appalto stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o comunque non autorizzate di pignoramento a carico della Committenza appaltanteditta aggiudicataria. - In attuazione Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del D.L.95/2012 Art.1 c.3 servizio, l’Ente potrà provvedere d’ufficio ad assicurare direttamente, a spesa della ditta, il contratto potrà essere risolto in qualsiasi momento in caso di decisione da parte regolare funzionamento del Politecnico di Milano di aderire a convenzioni stipulate da soggetti aggregatori tra cui CONSIP spa, senza che ciò comporti alcun onere per l’Ateneo oltre al pagamento delle prestazioni già eseguiteservizio. Il Politecnico di Milano potrà inoltre procedere a Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto in contratto, per le motivazioni sopra riportate, la ditta, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuta al rigoroso risarcimento di tutti i casi e con le modalità previste dall’art.108 D. Lgs.50/2016. Il Politecnico di Milano ha danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l’Ente dovrà sostenere per il diritto di recedere in qualunque tempo dal Contratto con le modalità previste dall’Art.109 D.Lgs.50/2016rimanente periodo contrattuale.
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INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Il Politecnico di Milano ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso di mancanza anche sopravvenuta dei requisiti di cui all’Art.80 D.Lgs.50/16, nonché nei casi previsti dagli artt. 7 e 9 dai Patti di Integrità del presente contratto. Ai sensi dell’Art.92 c.3 e 4 del D.Lgs.159/2011 il presente contratto è stipulato sotto condizione risolutiva, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso Politecnico di esito negativo dell’informativa antimafia richiesta, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguiteMilano. Si prevede espressamente che l’affidamento si risolva di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casi, a decorrere dalla data della ricezione, da parte dell’impresa, della comunicazione con cui il Politecnico dichiara che intende valersi della presente clausola: - atti Qualora l’impresa aggiudicataria dovesse cumulare penali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale; - Ritardo superiore ai 20 giorni nel completo avvio del servizio; - Frode nella esecuzione del servizio; - Arbitrario abbandono del servizio o sospensione del servizio senza giustificato motivo; - Uso improprio dei sistemi e dei contenuti informativi; - Atti che costituiscono gravi violazioni di leggi e/o regolamenti; - dichiarazione Inadempienza accertata alle norme di fallimento dell’impresalegge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze, nonché in caso di mancato rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - Subappalto o cessione anche parziale del contratto fuori dai casi non espressamente consentiti dal presente contratto e dalla legislazione vigente. - Ritardi nell’avvio del servizio superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato nel contratto o violazione nel verbale di avvio anticipato del divieto di subappaltoservizio; - Comportamenti dell’appaltatore che concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattualiConcordato preventivo, accertati fallimento, di stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a seguito della procedura prevista dall’art. 108 c.3 del D.Lgs.50/2016, che comprometta la buona riuscita dei lavori; - Ritardo nel completamento della fornitura, per negligenza dell’appaltatore, rispetto alle previsioni di programma, previa attuazione della procedura di cui all’art. 108 c.4 del D.Lgs.50/2016; - Inosservanza delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori; - Tutti i casi previsti dall’art. 108 c.1 e 2 del D.Lgs.50/2016; - Quando l’appaltatore rifiuta di riprendere i lavori, una volta che siano stati sospesi o rifiuta di procedere alla sostituzione di materiali giudicati non idonei dall’ente appaltante oppure rifiuta di procedere alle modifiche, aggiunte o diminuzioni come da disposizioni impartite dalla D.L; - Quando, durante il corso dei lavori, l’appaltatore viene più di due volte diffidato a mezzo PEC perché parte dei lavori già espletati non risultano, ad insindacabile giudizio della D.L o del Responsabile unico del procedimento, eseguiti a regola d’artecarico dell’impresa; Al verificarsi dei sotto elencati inadempimenti da parte dell’appaltatore, il Politecnico di Milano ha la facoltà di risolvere il Contratto mediante semplice lettera raccomandata, con messa in mora di 15 giorni, senza la necessità di ulteriori adempimenti: - Inadempimento alle disposizioni Tutti i casi previsti dall’art. 108 c.1 e 2 del direttore lavori o del Responsabile unico del procedimentoD.Lgs.50/2016; - Inadempienza accertata Comportamenti dell’appaltatore che concretano grave inadempimento alle norme obbligazioni contrattuali, accertati a seguito della procedura prevista dall’art. 108 c.3 del D.Lgs.50/2016, che comprometta la buona riuscita dei servizi; • ritardato pagamento superiore a 90 giorni, anche solo parziale, dei canoni di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie concessione; • sospensione del personale; - Sospensione dei lavori servizio da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; - Qualora l’impresa aggiudicataria dovesse cumulare penali per • gravi inadempienze si cui all’articolo “Verifiche e controlli” del presente capitolato; • mancanza anche sopravvenuta della polizza responsabilità civile (RCT) • mancata produzione al Politecnico di Milano delle comunicazioni e della documentazione prevista dal presente capitolato in materia di sicurezza; • ritardo superiore ai 10 giorni nel rifornimento anche di un importo singolo distributore; • ritardo superiore al 10% dell’importo contrattualeai 10 giorni nella riparazione anche di un singolo distributore non funzionante; - Nel caso di cessione in subappalto• negli altri casi espressamente previsti dal presente Capitolato, anche parziale, di opere non indicate in sede dal Disciplinare di gara d’Appalto o comunque non autorizzate della Committenza appaltantee dal Contratto. - • In attuazione del D.L.95/2012 Art.1 c.3 c.3, il contratto potrà essere risolto in qualsiasi momento in caso di decisione da parte del Politecnico di Milano di aderire a convenzioni che saranno eventualmente stipulate in futuro da CONSIP spa, senza che ciò comporti alcun onere per l’Ateneo oltre al pagamento delle prestazioni già eseguite. Allo stesso modo il contratto potrà essere rimodulato, escludendo singoli servizi che saranno eventualmente ricompresi in convenzioni stipulate da soggetti aggregatori tra cui CONSIP spa, senza che ciò comporti alcun onere per l’Ateneo oltre al pagamento delle prestazioni già eseguite. Il Politecnico di Milano potrà inoltre procedere a risoluzione del contratto in tutti i casi e con le modalità previste dall’art.108 D. Lgs.50/2016. Il Politecnico di Milano ha D.Lgs.50/2016. Resta comunque fermo il diritto della Committente al risarcimento di recedere in qualunque tempo dal Contratto con ogni e qualsiasi danno che potesse derivarle dalle inadempienze suddette. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento sarà escussa la garanzia definitiva. Restano acquisite dalla committente le modalità previste dall’Art.109 D.Lgs.50/2016.eventuali penali maturate e restano inoltre ferme le obbligazioni e le garanzie dell’Aggiudicatario comunque connesse alla avvenuta esecuzione parziale del contratto. Al termine della concessione l’Appaltatore dovrà sgomberare, a sua cura e spese, i luoghi di servizi utilizzati, incluse macchine, attrezzature, ecc..
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INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Il Politecnico di Milano ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso di violazione o non rispondenza al vero, anche sopravvenuta, di tutte le dichiarazioni rese per l’iscrizione al MEPA, di mancanza anche sopravvenuta dei requisiti di cui all’Art.80 D.Lgs.50/2016, nonché nei casi previsti dagli artt. 8, 11 e 12 del presente Disciplinare. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso di mancanza anche sopravvenuta dei requisiti di partecipazione di cui all’Art.80 D.Lgs.50/16all’art.6. Milano, nonché nei casi previsti dagli arttlì 09/11/2016 IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Xxx. 7 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Il presente patto di integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto e 9 presentato insieme all’offerta da ciascun operatore economico che partecipa ad una qualsiasi procedura di gara indetta dal Politecnico di Milano. La mancata consegna del presente contratto. Ai sensi dell’Art.92 c.3 e 4 del D.Lgs.159/2011 il presente contratto è stipulato sotto condizione risolutivadocumento, ai sensi debitamente sottoscritto dal titolare o dal rappresentante legale dell’operatore economico concorrente, comporta l’esclusione dalla gara a norma dell’art. 1456 del Codice Civile1, in caso comma 17 della Legge 06 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. Questo patto di esito negativo dell’informativa antimafia richiestaintegrità stabilisce la reciproca, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. Si prevede espressamente che l’affidamento si risolva di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casi, a decorrere dalla data della ricezione, da parte dell’impresa, della comunicazione con cui il Politecnico dichiara che intende valersi della presente clausola: - atti che costituiscono gravi violazioni di leggi e/o regolamenti; - dichiarazione di fallimento dell’impresa; - cessione del contratto o violazione del divieto di subappalto; - Comportamenti dell’appaltatore che concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, accertati a seguito della procedura prevista dall’art. 108 c.3 del D.Lgs.50/2016, che comprometta la buona riuscita dei lavori; - Ritardo nel completamento della fornitura, per negligenza dell’appaltatore, rispetto alle previsioni di programma, previa attuazione della procedura di cui all’art. 108 c.4 del D.Lgs.50/2016; - Inosservanza delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori; - Tutti i casi previsti dall’art. 108 c.1 e 2 del D.Lgs.50/2016; - Quando l’appaltatore rifiuta di riprendere i lavori, una volta che siano stati sospesi o rifiuta di procedere alla sostituzione di materiali giudicati non idonei dall’ente appaltante oppure rifiuta di procedere alle modifiche, aggiunte o diminuzioni come da disposizioni impartite dalla D.L; - Quando, durante il corso dei lavori, l’appaltatore viene più di due volte diffidato a mezzo PEC perché parte dei lavori già espletati non risultano, ad insindacabile giudizio della D.L o del Responsabile unico del procedimento, eseguiti a regola d’arte; Al verificarsi dei sotto elencati inadempimenti da parte dell’appaltatore, il Politecnico di Milano ha la facoltà di risolvere il Contratto mediante semplice lettera raccomandata, con messa in mora di 15 giorni, senza la necessità di ulteriori adempimenti: - Inadempimento alle disposizioni del direttore lavori o del Responsabile unico del procedimento; - Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; - Sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; - Qualora l’impresa aggiudicataria dovesse cumulare penali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale; - Nel caso di cessione in subappalto, anche parziale, di opere non indicate in sede di gara d’Appalto o comunque non autorizzate della Committenza appaltante. - In attuazione del D.L.95/2012 Art.1 c.3 il contratto potrà essere risolto in qualsiasi momento in caso di decisione da parte formale obbligazione del Politecnico di Milano e degli operatori economici che partecipano alle procedure di aderire gara indette dall’Ateneo a convenzioni stipulate da soggetti aggregatori tra conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espresso impegno anti corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’aggiudicazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione. Il Personale, i collaboratori e gli eventuali consulenti del Politecnico di Milano, a qualsiasi titolo coinvolti nelle procedure di espletamento delle gare, nonché nell’ambito dell’esecuzione del conseguente contratto, sono consapevoli del presente patto di integrità, il cui CONSIP spaspirito condividono pienamente, senza che ciò comporti alcun onere per l’Ateneo oltre al pagamento nonché delle prestazioni già eseguitesanzioni derivanti dal mancato rispetto di quanto disposto dallo stesso patto di integrità. Il Politecnico di Milano potrà inoltre procedere si impegna verso gli operatori economici a risoluzione del contratto in tutti rendere pubblici i casi e con le modalità previste dall’art.108 D. Lgs.50/2016. Il Politecnico dati più rilevanti della procedura, di Milano ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal Contratto con le modalità previste dall’Art.109 D.Lgs.50/2016.seguito riportati:
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INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Il Politecnico di Milano L’Università ha la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’artdurante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all’art. 1456 108 comma 1 del Codice Civile, in caso D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. L’Università risolve il contratto durante il periodo di mancanza anche sopravvenuta dei requisiti di cui all’Art.80 D.Lgs.50/16, nonché nei casi previsti dagli artt. 7 e 9 del presente contratto. Ai sensi dell’Art.92 c.3 e 4 del D.Lgs.159/2011 il presente contratto è stipulato sotto condizione risolutivaefficacia, ai sensi dell’art. 1456 108 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora nei confronti dell’appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice Civiledelle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in caso giudicato per i reati di esito negativo dell’informativa antimafia richiestacui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Il Responsabile Unico del Procedimento propone, fatto salvo il pagamento altresì, la risoluzione del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute contratto per l'esecuzione del rimanentegrave inadempimento e/o per grave irregolarità, nei limiti delle utilità conseguite. Si prevede espressamente che l’affidamento si risolva di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c108 comma 3 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ed in particolare nei seguenti casi, a decorrere dalla data della ricezione, da parte dell’impresa, della comunicazione con cui il Politecnico dichiara che intende valersi della presente clausola: - atti che costituiscono gravi violazioni di leggi e/o regolamentifrode nella esecuzione del servizio; - dichiarazione inadempimento delle disposizioni impartite dal Direttore dell'esecuzione del contratto riguardanti i tempi di fallimento dell’impresaesecuzione del servizio e l'eliminazione di vizi ed irregolarità; - cessione del contratto revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o violazione del divieto di subappalto; - Comportamenti dell’appaltatore che concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, accertati a seguito della procedura prevista dall’art. 108 c.3 del D.Lgs.50/2016, che comprometta la buona riuscita dei lavori; - Ritardo nel completamento della fornitura, per negligenza dell’appaltatore, rispetto alle previsioni di programma, previa attuazione della procedura di cui all’art. 108 c.4 del D.Lgs.50/2016; - Inosservanza delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori; - Tutti i casi previsti dall’art. 108 c.1 e 2 del D.Lgs.50/2016; - Quando l’appaltatore rifiuta di riprendere i lavori, una volta che siano stati sospesi o rifiuta di procedere alla sostituzione di materiali giudicati non idonei dall’ente appaltante oppure rifiuta di procedere alle modifiche, aggiunte o diminuzioni come autorizzazioni prescritte da disposizioni impartite dalla D.L; - Quando, durante il corso dei lavori, l’appaltatore viene più di due volte diffidato a mezzo PEC perché parte dei lavori già espletati non risultano, ad insindacabile giudizio della D.L o del Responsabile unico del procedimento, eseguiti a regola d’arte; Al verificarsi dei sotto elencati inadempimenti da parte dell’appaltatore, il Politecnico di Milano ha la facoltà di risolvere il Contratto mediante semplice lettera raccomandata, con messa in mora di 15 giorni, senza la necessità di ulteriori adempimenti: - Inadempimento alle disposizioni del direttore lavori o del Responsabile unico del procedimento; - Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie relative alle prestazioni oggetto del personaleservizio; - Sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore mancata osservanza delle norme di legge e di contratto nei confronti del personale dipendente impiegato ai fini dell’esecuzione del contratto, ivi comprese le norme che disciplinano la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro; - sospensione del servizio senza giustificato motivo; - Qualora l’impresa aggiudicataria dovesse cumulare penali 5 giorni per un importo superiore il servizio di smaltimento rifiuti di cui al 10% dell’importo contrattualelotto 2 (sanitari infettivi e non) rispetto al termine ivi indicato - mancata restituzione, entro i termini di cui agli artt. 6, punto 3) e 7, punto 3) del capitolato, del formulario debitamente controfirmato dal Responsabile degli impianti di smaltimento ; - Nel mancata esibizione all’Università dei documenti di cui: - all’art. 11, punti 4) e 5) del capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali o reiterate irregolarità, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - mancata reintegrazione del deposito cauzionale di cui al precedente art. 11; - applicazione di n.3 (tre) penalità di cui al precedente art. 12; - qualora l’Appaltatore in corso di esecuzione perda i requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla gara; - mancata presentazione della polizza assicurativa ai sensi del precedente art.7; - cessione del contratto; - mancato rispetto delle disposizioni previste dalla legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. - cessione dell’Azienda del gestore, per cessione ramo di attività oppure nel caso di cessione in subappalto, anche parzialeconcordato preventivo, di opere fallimento, di liquidazione coatta e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’appaltatore, salvo quanto previsto dall’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; - subappalto non indicate in sede autorizzato ai sensi del precedente art. 18; - violazione molto grave degli obblighi di gara d’Appalto o comunque non autorizzate della Committenza appaltante. - comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx-xxxx/xxxx-xx-xxxxxxx-x-xxxxxxx ; In attuazione del D.L.95/2012 Art.1 c.3 il contratto potrà essere risolto in qualsiasi momento in caso di decisione da parte del Politecnico grave inadempimento o grave irregolarità agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Appaltatore dal Direttore dell’Esecuzione a mezzo di Milano comunicazione scritta, inoltrata via PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di aderire trasmissione dell’Università, inoltrata al domicilio eletto dall’Appaltatore. Nella comunicazione sarà fissato un termine non inferiore a convenzioni stipulate da soggetti aggregatori tra cui CONSIP spa, 15 (quindici) giorni per la presentazione di eventuali osservazioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che ciò comporti alcun onere per l’Ateneo oltre al pagamento delle prestazioni già eseguite. Il Politecnico di Milano potrà inoltre procedere a l’Appaltatore abbia risposto decorso il suddetto termine l'Università, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, dispone la risoluzione del contratto in contratto. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l’Appaltatore, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i casi danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese connesse all’inadempimento che l’Università dovrà sostenere. Ove si verifichino deficienze e con le modalità previste dall’art.108 D. Lgs.50/2016. Il Politecnico di Milano ha inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'Università potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’Appaltatore, il diritto di recedere in qualunque tempo dal Contratto con le modalità previste dall’Art.109 D.Lgs.50/2016regolare funzionamento del servizio.
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INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Ogni violazione degli obblighi contrattuali è specificamente contestata al Fornitore dal Dirigente dell’Ufficio che ha emesso l’ordinativo di fornitura in ordine al quale l’ inadempienza si è verificata a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata, anche a mezzo fax, alla sede legale o al domicilio eletto dal Fornitore, in cui fanno fede esclusivamente la data e l’ora di trasmissione dell’INPDAP. Qualora il Fornitore non presenti eventuali osservazioni o giustificazioni nel termine di tre giorni dalla contestazione, ovvero qualora l’Inpdap non le ritenga valide, a sua discrezione, saranno applicate le penali di cui al successivo art. 16, salvo l’adozione di ulteriori determinazioni ritenute più opportune nel caso specifico. Il Politecnico contratto si risolve di Milano ha facoltà diritto in caso mancato assolvimento da parte dell’Aggiudicataria agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto. Il contratto può essere risolto, altresì, di risolvere il contrattodiritto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civilecodice civile, con automatico incameramento della cauzione prestata, oltre all’escussione in danno e salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni, nel caso di mancanza anche sopravvenuta dei requisiti inosservanza reiterata e di cui all’Art.80 D.Lgs.50/16particolare gravità delle disposizioni contenute nel presente capitolato. In particolare, nonché nei casi previsti dagli artt. 7 e 9 del presente contratto. Ai sensi dell’Art.92 c.3 e 4 del D.Lgs.159/2011 il presente contratto è stipulato sotto condizione risolutivaa titolo meramente esemplificativo, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso di esito negativo dell’informativa antimafia richiesta, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. Si prevede espressamente che l’affidamento si risolva di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casi, a decorrere dalla data della ricezione, da parte dell’impresa, della comunicazione con cui il Politecnico dichiara che intende valersi della presente clausola: - atti che costituiscono gravi violazioni di leggi e/o regolamenti; - dichiarazione di fallimento dell’impresa; - cessione del contratto o violazione del divieto di subappalto; - Comportamenti dell’appaltatore che concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, accertati a seguito della procedura prevista dall’art. 108 c.3 del D.Lgs.50/2016, che comprometta la buona riuscita dei lavori; - Ritardo nel completamento della fornitura, per negligenza dell’appaltatore, rispetto alle previsioni di programma, previa attuazione della procedura di cui all’art. 108 c.4 del D.Lgs.50/2016; - Inosservanza delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori; - Tutti i casi previsti dall’art. 108 c.1 e 2 del D.Lgs.50/2016; - Quando l’appaltatore rifiuta di riprendere i lavori, una volta che siano stati sospesi o rifiuta di procedere alla sostituzione di materiali giudicati non idonei dall’ente appaltante oppure rifiuta di procedere alle modifiche, aggiunte o diminuzioni come da disposizioni impartite dalla D.L; - Quando, durante il corso dei lavori, l’appaltatore viene più di due volte diffidato a mezzo PEC perché parte dei lavori già espletati non risultano, ad insindacabile giudizio della D.L o del Responsabile unico del procedimento, eseguiti a regola d’arte; Al verificarsi dei sotto elencati inadempimenti da parte dell’appaltatore, il Politecnico di Milano l’INPDAP ha la facoltà di risolvere il Contratto contratto mediante semplice lettera raccomandata, con messa in mora di 15 giornianche senza preventiva diffida, senza la necessità di ulteriori adempimenti: - Inadempimento alle disposizioni del direttore lavori o del Responsabile unico del procedimento; - Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; - Sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; - Qualora l’impresa aggiudicataria dovesse cumulare penali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale; - Nel caso di cessione in subappalto, anche parziale, di opere non indicate in sede di gara d’Appalto o comunque non autorizzate della Committenza appaltante. - In attuazione del D.L.95/2012 Art.1 c.3 il contratto potrà essere risolto in qualsiasi momento in caso di decisione da parte del Politecnico di Milano di aderire a convenzioni stipulate da soggetti aggregatori tra cui CONSIP spa, senza che ciò comporti alcun onere per l’Ateneo oltre al pagamento delle prestazioni già eseguite. Il Politecnico di Milano potrà inoltre procedere a risoluzione del contratto in tutti i casi e con le modalità previste dall’art.108 D. Lgs.50/2016. Il Politecnico di Milano ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal Contratto con le modalità previste dall’Art.109 D.Lgs.50/2016.nei seguenti casi:
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INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Il Politecnico di Milano ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso di violazione o non rispondenza al vero, anche sopravvenuta, di tutte le dichiarazioni rese per l’iscrizione al MEPA, di mancanza anche sopravvenuta dei requisiti di cui all’Art.80 D.Lgs.50/2016, nonché nei casi previsti dagli artt. 9, 12 e 13 del presente Disciplinare. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso di mancanza anche sopravvenuta dei requisiti di partecipazione di cui all’Art.80 D.Lgs.50/16all’art.6. Milano, nonché nei casi previsti dagli arttlì 23/05/2018 IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Xxx. 7 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Il presente patto di integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto e 9 presentato insieme all’offerta da ciascun operatore economico che partecipa ad una qualsiasi procedura di gara indetta dal Politecnico di Milano. La mancata consegna del presente contratto. Ai sensi dell’Art.92 c.3 e 4 del D.Lgs.159/2011 il presente contratto è stipulato sotto condizione risolutivadocumento, ai sensi debitamente sottoscritto dal titolare o dal rappresentante legale dell’operatore economico concorrente, comporta l’esclusione dalla gara a norma dell’art. 1456 del Codice Civile1, in caso comma 17 della Legge 06 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. Questo patto di esito negativo dell’informativa antimafia richiestaintegrità stabilisce la reciproca, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. Si prevede espressamente che l’affidamento si risolva di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casi, a decorrere dalla data della ricezione, da parte dell’impresa, della comunicazione con cui il Politecnico dichiara che intende valersi della presente clausola: - atti che costituiscono gravi violazioni di leggi e/o regolamenti; - dichiarazione di fallimento dell’impresa; - cessione del contratto o violazione del divieto di subappalto; - Comportamenti dell’appaltatore che concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, accertati a seguito della procedura prevista dall’art. 108 c.3 del D.Lgs.50/2016, che comprometta la buona riuscita dei lavori; - Ritardo nel completamento della fornitura, per negligenza dell’appaltatore, rispetto alle previsioni di programma, previa attuazione della procedura di cui all’art. 108 c.4 del D.Lgs.50/2016; - Inosservanza delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori; - Tutti i casi previsti dall’art. 108 c.1 e 2 del D.Lgs.50/2016; - Quando l’appaltatore rifiuta di riprendere i lavori, una volta che siano stati sospesi o rifiuta di procedere alla sostituzione di materiali giudicati non idonei dall’ente appaltante oppure rifiuta di procedere alle modifiche, aggiunte o diminuzioni come da disposizioni impartite dalla D.L; - Quando, durante il corso dei lavori, l’appaltatore viene più di due volte diffidato a mezzo PEC perché parte dei lavori già espletati non risultano, ad insindacabile giudizio della D.L o del Responsabile unico del procedimento, eseguiti a regola d’arte; Al verificarsi dei sotto elencati inadempimenti da parte dell’appaltatore, il Politecnico di Milano ha la facoltà di risolvere il Contratto mediante semplice lettera raccomandata, con messa in mora di 15 giorni, senza la necessità di ulteriori adempimenti: - Inadempimento alle disposizioni del direttore lavori o del Responsabile unico del procedimento; - Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; - Sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; - Qualora l’impresa aggiudicataria dovesse cumulare penali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale; - Nel caso di cessione in subappalto, anche parziale, di opere non indicate in sede di gara d’Appalto o comunque non autorizzate della Committenza appaltante. - In attuazione del D.L.95/2012 Art.1 c.3 il contratto potrà essere risolto in qualsiasi momento in caso di decisione da parte formale obbligazione del Politecnico di Milano e degli operatori economici che partecipano alle procedure di aderire gara indette dall’Ateneo a convenzioni stipulate da soggetti aggregatori tra conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espresso impegno anti corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’aggiudicazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione. Il Personale, i collaboratori e gli eventuali consulenti del Politecnico di Milano, a qualsiasi titolo coinvolti nelle procedure di espletamento delle gare, nonché nell’ambito dell’esecuzione del conseguente contratto, sono consapevoli del presente patto di integrità, il cui CONSIP spaspirito condividono pienamente, senza che ciò comporti alcun onere per l’Ateneo oltre al pagamento nonché delle prestazioni già eseguitesanzioni derivanti dal mancato rispetto di quanto disposto dallo stesso patto di integrità. Il Politecnico di Milano potrà inoltre procedere si impegna verso gli operatori economici a risoluzione del contratto in tutti rendere pubblici i casi e con le modalità previste dall’art.108 D. Lgs.50/2016. Il Politecnico dati più rilevanti della procedura, di Milano ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal Contratto con le modalità previste dall’Art.109 D.Lgs.50/2016.seguito riportati:
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INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Il Politecnico di Milano ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso di violazione o non rispondenza al vero, anche sopravvenuta, di tutte le dichiarazioni rese per l’iscrizione al MEPA, di mancanza anche sopravvenuta dei requisiti di cui all’Art.80 D.Lgs.50/2016, nonché nei casi previsti dagli artt. 9, 10, 14 e 15 del presente Disciplinare. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso di mancanza anche sopravvenuta dei requisiti di partecipazione di cui all’Art.80 D.Lgs.50/16all’art.6. Milano, nonché nei casi previsti dagli arttlì 22/08/2018 IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Xxx. 7 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Il presente patto di integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto e 9 presentato insieme all’offerta da ciascun operatore economico che partecipa ad una qualsiasi procedura di gara indetta dal Politecnico di Milano. La mancata consegna del presente contratto. Ai sensi dell’Art.92 c.3 e 4 del D.Lgs.159/2011 il presente contratto è stipulato sotto condizione risolutivadocumento, ai sensi debitamente sottoscritto dal titolare o dal rappresentante legale dell’operatore economico concorrente, comporta l’esclusione dalla gara a norma dell’art. 1456 del Codice Civile1, in caso comma 17 della Legge 06 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. Questo patto di esito negativo dell’informativa antimafia richiestaintegrità stabilisce la reciproca, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. Si prevede espressamente che l’affidamento si risolva di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casi, a decorrere dalla data della ricezione, da parte dell’impresa, della comunicazione con cui il Politecnico dichiara che intende valersi della presente clausola: - atti che costituiscono gravi violazioni di leggi e/o regolamenti; - dichiarazione di fallimento dell’impresa; - cessione del contratto o violazione del divieto di subappalto; - Comportamenti dell’appaltatore che concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, accertati a seguito della procedura prevista dall’art. 108 c.3 del D.Lgs.50/2016, che comprometta la buona riuscita dei lavori; - Ritardo nel completamento della fornitura, per negligenza dell’appaltatore, rispetto alle previsioni di programma, previa attuazione della procedura di cui all’art. 108 c.4 del D.Lgs.50/2016; - Inosservanza delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori; - Tutti i casi previsti dall’art. 108 c.1 e 2 del D.Lgs.50/2016; - Quando l’appaltatore rifiuta di riprendere i lavori, una volta che siano stati sospesi o rifiuta di procedere alla sostituzione di materiali giudicati non idonei dall’ente appaltante oppure rifiuta di procedere alle modifiche, aggiunte o diminuzioni come da disposizioni impartite dalla D.L; - Quando, durante il corso dei lavori, l’appaltatore viene più di due volte diffidato a mezzo PEC perché parte dei lavori già espletati non risultano, ad insindacabile giudizio della D.L o del Responsabile unico del procedimento, eseguiti a regola d’arte; Al verificarsi dei sotto elencati inadempimenti da parte dell’appaltatore, il Politecnico di Milano ha la facoltà di risolvere il Contratto mediante semplice lettera raccomandata, con messa in mora di 15 giorni, senza la necessità di ulteriori adempimenti: - Inadempimento alle disposizioni del direttore lavori o del Responsabile unico del procedimento; - Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; - Sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; - Qualora l’impresa aggiudicataria dovesse cumulare penali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale; - Nel caso di cessione in subappalto, anche parziale, di opere non indicate in sede di gara d’Appalto o comunque non autorizzate della Committenza appaltante. - In attuazione del D.L.95/2012 Art.1 c.3 il contratto potrà essere risolto in qualsiasi momento in caso di decisione da parte formale obbligazione del Politecnico di Milano e degli operatori economici che partecipano alle procedure di aderire gara indette dall’Ateneo a convenzioni stipulate da soggetti aggregatori tra conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espresso impegno anti corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’aggiudicazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione. Il Personale, i collaboratori e gli eventuali consulenti del Politecnico di Milano, a qualsiasi titolo coinvolti nelle procedure di espletamento delle gare, nonché nell’ambito dell’esecuzione del conseguente contratto, sono consapevoli del presente patto di integrità, il cui CONSIP spaspirito condividono pienamente, senza che ciò comporti alcun onere per l’Ateneo oltre al pagamento nonché delle prestazioni già eseguitesanzioni derivanti dal mancato rispetto di quanto disposto dallo stesso patto di integrità. Il Politecnico di Milano potrà inoltre procedere si impegna verso gli operatori economici a risoluzione del contratto in tutti rendere pubblici i casi e con le modalità previste dall’art.108 D. Lgs.50/2016. Il Politecnico dati più rilevanti della procedura, di Milano ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal Contratto con le modalità previste dall’Art.109 D.Lgs.50/2016.seguito riportati:
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INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Ogni violazione degli obblighi contrattuali è specificamente contestata al Fornitore dal Dirigente dell’Ufficio che ha emesso l’ordinativo di fornitura in ordine al quale l’ inadempienza si è verificata a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo fax alla sede legale o al domicilio eletto dal Fornitore, in cui fanno fede esclusivamente la data e l’ora di trasmissione dell’INPDAP. Qualora il Fornitore non presenti eventuali osservazioni o giustificazioni nel termine di tre giorni dalla contestazione, ovvero qualora l’Inpdap non le ritenga valide, a sua discrezione, saranno applicate le penali di cui al successivo art. 22, salvo l’adozione di ulteriori determinazioni ritenute più opportune nel caso specifico. Il Politecnico contratto si risolve in caso mancato assolvimento da parte dell’Aggiudicataria agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto. Il contratto può essere risolto, altresì, di Milano ha facoltà di risolvere il contrattodiritto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civilecodice civile, con automatico incameramento della cauzione prestata, oltre all’escussione in danno e salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni, nel caso di mancanza anche sopravvenuta dei requisiti inosservanza reiterata e di cui all’Art.80 D.Lgs.50/16particolare gravità delle disposizioni contenute nel presente capitolato. In particolare, nonché nei casi previsti dagli artt. 7 e 9 del presente contratto. Ai sensi dell’Art.92 c.3 e 4 del D.Lgs.159/2011 il presente contratto è stipulato sotto condizione risolutivaa titolo meramente esemplificativo, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso di esito negativo dell’informativa antimafia richiesta, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. Si prevede espressamente che l’affidamento si risolva di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casi, a decorrere dalla data della ricezione, da parte dell’impresa, della comunicazione con cui il Politecnico dichiara che intende valersi della presente clausola: - atti che costituiscono gravi violazioni di leggi e/o regolamenti; - dichiarazione di fallimento dell’impresa; - cessione del contratto o violazione del divieto di subappalto; - Comportamenti dell’appaltatore che concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, accertati a seguito della procedura prevista dall’art. 108 c.3 del D.Lgs.50/2016, che comprometta la buona riuscita dei lavori; - Ritardo nel completamento della fornitura, per negligenza dell’appaltatore, rispetto alle previsioni di programma, previa attuazione della procedura di cui all’art. 108 c.4 del D.Lgs.50/2016; - Inosservanza delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori; - Tutti i casi previsti dall’art. 108 c.1 e 2 del D.Lgs.50/2016; - Quando l’appaltatore rifiuta di riprendere i lavori, una volta che siano stati sospesi o rifiuta di procedere alla sostituzione di materiali giudicati non idonei dall’ente appaltante oppure rifiuta di procedere alle modifiche, aggiunte o diminuzioni come da disposizioni impartite dalla D.L; - Quando, durante il corso dei lavori, l’appaltatore viene più di due volte diffidato a mezzo PEC perché parte dei lavori già espletati non risultano, ad insindacabile giudizio della D.L o del Responsabile unico del procedimento, eseguiti a regola d’arte; Al verificarsi dei sotto elencati inadempimenti da parte dell’appaltatore, il Politecnico di Milano l’INPDAP ha la facoltà di risolvere il Contratto di diritto la Convenzione mediante semplice lettera raccomandata, con messa in mora di 15 giornianche senza preventiva diffida, senza la necessità di ulteriori adempimenti: - Inadempimento alle disposizioni del direttore lavori o del Responsabile unico del procedimento; - Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; - Sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; - Qualora l’impresa aggiudicataria dovesse cumulare penali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale; - Nel caso di cessione in subappalto, anche parziale, di opere non indicate in sede di gara d’Appalto o comunque non autorizzate della Committenza appaltante. - In attuazione del D.L.95/2012 Art.1 c.3 il contratto potrà essere risolto in qualsiasi momento in caso di decisione da parte del Politecnico di Milano di aderire a convenzioni stipulate da soggetti aggregatori tra cui CONSIP spa, senza che ciò comporti alcun onere per l’Ateneo oltre al pagamento delle prestazioni già eseguite. Il Politecnico di Milano potrà inoltre procedere a risoluzione del contratto in tutti i casi e con le modalità previste dall’art.108 D. Lgs.50/2016. Il Politecnico di Milano ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal Contratto con le modalità previste dall’Art.109 D.Lgs.50/2016.nei seguenti casi:
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INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Il Politecnico di Milano L’Università ha la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’artdurante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all’art. 1456 108 comma 1 del Codice Civile, in caso D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. L’Università risolve il contratto durante il periodo di mancanza anche sopravvenuta dei requisiti di cui all’Art.80 D.Lgs.50/16, nonché nei casi previsti dagli artt. 7 e 9 del presente contratto. Ai sensi dell’Art.92 c.3 e 4 del D.Lgs.159/2011 il presente contratto è stipulato sotto condizione risolutivaefficacia, ai sensi dell’art. 1456 108 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora nei confronti dell’appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice Civiledelle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in caso giudicato per i reati di esito negativo dell’informativa antimafia richiestacui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Il Responsabile Unico del Procedimento propone, fatto salvo il pagamento altresì, la risoluzione del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute contratto per l'esecuzione del rimanentegrave inadempimento e/o per grave irregolarità, nei limiti delle utilità conseguite. Si prevede espressamente che l’affidamento si risolva di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c108 comma 3 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ed in particolare nei seguenti casi, a decorrere dalla data della ricezione, da parte dell’impresa, della comunicazione con cui il Politecnico dichiara che intende valersi della presente clausola: - atti che costituiscono gravi violazioni di leggi e/o regolamentifrode nella esecuzione della fornitura; - dichiarazione inadempimento delle disposizioni impartite dal Direttore dell'esecuzione del contratto riguardanti i tempi di fallimento dell’impresaesecuzione della fornitura e installazione e l'eliminazione di vizi ed irregolarità; - cessione del contratto revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o violazione del divieto di subappalto; - Comportamenti dell’appaltatore che concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, accertati a seguito della procedura prevista dall’art. 108 c.3 del D.Lgs.50/2016, che comprometta la buona riuscita dei lavori; - Ritardo nel completamento della fornitura, per negligenza dell’appaltatore, rispetto alle previsioni di programma, previa attuazione della procedura di cui all’art. 108 c.4 del D.Lgs.50/2016; - Inosservanza delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori; - Tutti i casi previsti dall’art. 108 c.1 e 2 del D.Lgs.50/2016; - Quando l’appaltatore rifiuta di riprendere i lavori, una volta che siano stati sospesi o rifiuta di procedere alla sostituzione di materiali giudicati non idonei dall’ente appaltante oppure rifiuta di procedere alle modifiche, aggiunte o diminuzioni come autorizzazioni prescritte da disposizioni impartite dalla D.L; - Quando, durante il corso dei lavori, l’appaltatore viene più di due volte diffidato a mezzo PEC perché parte dei lavori già espletati non risultano, ad insindacabile giudizio della D.L o del Responsabile unico del procedimento, eseguiti a regola d’arte; Al verificarsi dei sotto elencati inadempimenti da parte dell’appaltatore, il Politecnico di Milano ha la facoltà di risolvere il Contratto mediante semplice lettera raccomandata, con messa in mora di 15 giorni, senza la necessità di ulteriori adempimenti: - Inadempimento alle disposizioni del direttore lavori o del Responsabile unico del procedimento; - Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personalerelative alle prestazioni oggetto dell’appalto; - Sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore mancata osservanza delle norme di legge e di contratto nei confronti del personale dipendente impiegato ai fini dell’esecuzione del contratto, ivi comprese le norme che disciplinano la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro; - sospensione della fornitura e posa in opera senza giustificato motivo; - Qualora l’impresa aggiudicataria dovesse cumulare penali per un importo ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti nel capitolato superiore al 10% dell’importo contrattualea 15 giorni; - Nel reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali o reiterate irregolarità, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - mancata reintegrazione della garanzia definitiva di cui al precedente art. 11; - applicazione di n.3 (tre) penalità di cui al precedente art. 12; - qualora l’Appaltatore in corso di esecuzione perda i requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla gara; - mancata presentazione della polizza assicurativa ai sensi del precedente art. 7; - cessione del contratto; - mancato rispetto delle disposizioni previste dalla legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. - subappalto non autorizzato ai sensi del successivo art. 16; - violazione molto grave degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx-xxxx/xxxx-xx-xxxxxxx-x-xxxxxxx; In caso di cessione grave inadempimento o grave irregolarità agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Appaltatore dal Responsabile unico del procedimento a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC, in subappaltocui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione dell’Università, anche parziale, inoltrata al domicilio eletto dall’Appaltatore. Nella comunicazione sarà fissato un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione di opere non indicate in sede di gara d’Appalto o comunque non autorizzate della Committenza appaltanteeventuali osservazioni. - In attuazione del D.L.95/2012 Art.1 c.3 Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il contratto potrà essere risolto in qualsiasi momento in caso di decisione da parte del Politecnico di Milano di aderire a convenzioni stipulate da soggetti aggregatori tra cui CONSIP spa, termine senza che ciò comporti alcun onere per l’Ateneo oltre al pagamento delle prestazioni già eseguite. Il Politecnico di Milano potrà inoltre procedere a l’Appaltatore abbia risposto decorso il suddetto termine l'Università, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, dispone la risoluzione del contratto in contratto. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l’Appaltatore, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i casi danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese connesse all’inadempimento che l’Università dovrà sostenere. Ove si verifichino deficienze e con le modalità previste dall’art.108 D. Lgs.50/2016. Il Politecnico di Milano ha inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'Università potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’Appaltatore, il diritto di recedere in qualunque tempo dal Contratto con le modalità previste dall’Art.109 D.Lgs.50/2016regolare funzionamento del servizio.
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INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Il Politecnico di Milano ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso di violazione o non rispondenza al vero, anche sopravvenuta, di tutte le dichiarazioni rese per l’iscrizione al MEPA, di mancanza anche sopravvenuta dei requisiti di cui all’Art.38 D.Lgs.163/06, nonché nei casi previsti dagli artt. 10, 11, 15 e 16 del presente Disciplinare. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso di mancanza anche sopravvenuta dei requisiti di partecipazione di cui all’Art.80 D.Lgs.50/16all’art.7. Milano, nonché nei casi previsti dagli arttlì 25/03/2016 IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Xxx. 7 Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Il presente patto di integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto e 9 presentato insieme all’offerta da ciascun operatore economico che partecipa ad una qualsiasi procedura di gara indetta dal Politecnico di Milano. La mancata consegna del presente contratto. Ai sensi dell’Art.92 c.3 e 4 del D.Lgs.159/2011 il presente contratto è stipulato sotto condizione risolutivadocumento, ai sensi debitamente sottoscritto dal titolare o dal rappresentante legale dell’operatore economico concorrente, comporta l’esclusione dalla gara a norma dell’art. 1456 del Codice Civile1, in caso comma 17 della Legge 06 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. Questo patto di esito negativo dell’informativa antimafia richiestaintegrità stabilisce la reciproca, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. Si prevede espressamente che l’affidamento si risolva di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casi, a decorrere dalla data della ricezione, da parte dell’impresa, della comunicazione con cui il Politecnico dichiara che intende valersi della presente clausola: - atti che costituiscono gravi violazioni di leggi e/o regolamenti; - dichiarazione di fallimento dell’impresa; - cessione del contratto o violazione del divieto di subappalto; - Comportamenti dell’appaltatore che concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, accertati a seguito della procedura prevista dall’art. 108 c.3 del D.Lgs.50/2016, che comprometta la buona riuscita dei lavori; - Ritardo nel completamento della fornitura, per negligenza dell’appaltatore, rispetto alle previsioni di programma, previa attuazione della procedura di cui all’art. 108 c.4 del D.Lgs.50/2016; - Inosservanza delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori; - Tutti i casi previsti dall’art. 108 c.1 e 2 del D.Lgs.50/2016; - Quando l’appaltatore rifiuta di riprendere i lavori, una volta che siano stati sospesi o rifiuta di procedere alla sostituzione di materiali giudicati non idonei dall’ente appaltante oppure rifiuta di procedere alle modifiche, aggiunte o diminuzioni come da disposizioni impartite dalla D.L; - Quando, durante il corso dei lavori, l’appaltatore viene più di due volte diffidato a mezzo PEC perché parte dei lavori già espletati non risultano, ad insindacabile giudizio della D.L o del Responsabile unico del procedimento, eseguiti a regola d’arte; Al verificarsi dei sotto elencati inadempimenti da parte dell’appaltatore, il Politecnico di Milano ha la facoltà di risolvere il Contratto mediante semplice lettera raccomandata, con messa in mora di 15 giorni, senza la necessità di ulteriori adempimenti: - Inadempimento alle disposizioni del direttore lavori o del Responsabile unico del procedimento; - Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; - Sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; - Qualora l’impresa aggiudicataria dovesse cumulare penali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale; - Nel caso di cessione in subappalto, anche parziale, di opere non indicate in sede di gara d’Appalto o comunque non autorizzate della Committenza appaltante. - In attuazione del D.L.95/2012 Art.1 c.3 il contratto potrà essere risolto in qualsiasi momento in caso di decisione da parte formale obbligazione del Politecnico di Milano e degli operatori economici che partecipano alle procedure di aderire gara indette dall’Ateneo a convenzioni stipulate da soggetti aggregatori tra conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espresso impegno anti corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’aggiudicazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione. Il Personale, i collaboratori e gli eventuali consulenti del Politecnico di Milano, a qualsiasi titolo coinvolti nelle procedure di espletamento delle gare, nonché nell’ambito dell’esecuzione del conseguente contratto, sono consapevoli del presente patto di integrità, il cui CONSIP spaspirito condividono pienamente, senza che ciò comporti alcun onere per l’Ateneo oltre al pagamento nonché delle prestazioni già eseguitesanzioni derivanti dal mancato rispetto di quanto disposto dallo stesso patto di integrità. Il Politecnico di Milano potrà inoltre procedere si impegna verso gli operatori economici a risoluzione del contratto in tutti rendere pubblici i casi e con le modalità previste dall’art.108 D. Lgs.50/2016. Il Politecnico dati più rilevanti della procedura, di Milano ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal Contratto con le modalità previste dall’Art.109 D.Lgs.50/2016.seguito riportati:
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