Common use of INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Clause in Contracts

INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Il Politecnico di Milano ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso di violazione o non rispondenza al vero, anche sopravvenuta, di tutte le dichiarazioni rese per l’iscrizione al MEPA, di mancanza anche sopravvenuta dei requisiti di cui all’Art.38 D.Lgs.163/06, nonché nei casi previsti dagli artt. 10, 11, 15 e 16 del presente Disciplinare. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso di mancanza anche sopravvenuta dei requisiti di partecipazione di cui all’art.7. Milano, lì 25/03/2016 IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Il presente patto di integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da ciascun operatore economico che partecipa ad una qualsiasi procedura di gara indetta dal Politecnico di Milano. La mancata consegna del presente documento, debitamente sottoscritto dal titolare o dal rappresentante legale dell’operatore economico concorrente, comporta l’esclusione dalla gara a norma dell’art. 1, comma 17 della Legge 06 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. Questo patto di integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Politecnico di Milano e degli operatori economici che partecipano alle procedure di gara indette dall’Ateneo a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espresso impegno anti corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’aggiudicazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione. Il Personale, i collaboratori e gli eventuali consulenti del Politecnico di Milano, a qualsiasi titolo coinvolti nelle procedure di espletamento delle gare, nonché nell’ambito dell’esecuzione del conseguente contratto, sono consapevoli del presente patto di integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni derivanti dal mancato rispetto di quanto disposto dallo stesso patto di integrità. Il Politecnico di Milano si impegna verso gli operatori economici a rendere pubblici i dati più rilevanti della procedura, di seguito riportati:

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Samples: Disciplinare Di Gara Condizioni Particolari Di Rdo

INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Il Politecnico di Milano ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso di violazione o non rispondenza al vero, anche sopravvenuta, di tutte le dichiarazioni rese per l’iscrizione al MEPA, di mancanza anche sopravvenuta dei requisiti di cui all’Art.38 D.Lgs.163/06all’Art.80 D.Lgs.50/2016, nonché nei casi previsti dagli artt. 109, 11, 15 12 e 16 13 del presente Disciplinare. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso di mancanza anche sopravvenuta dei requisiti di partecipazione di cui all’art.7all’art.6. Milano, lì 25/03/2016 23/05/2018 IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Il presente patto di integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da ciascun operatore economico che partecipa ad una qualsiasi procedura di gara indetta dal Politecnico di Milano. La mancata consegna del presente documento, debitamente sottoscritto dal titolare o dal rappresentante legale dell’operatore economico concorrente, comporta l’esclusione dalla gara a norma dell’art. 1, comma 17 della Legge 06 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. Questo patto di integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Politecnico di Milano e degli operatori economici che partecipano alle procedure di gara indette dall’Ateneo a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espresso impegno anti corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’aggiudicazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione. Il Personale, i collaboratori e gli eventuali consulenti del Politecnico di Milano, a qualsiasi titolo coinvolti nelle procedure di espletamento delle gare, nonché nell’ambito dell’esecuzione del conseguente contratto, sono consapevoli del presente patto di integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni derivanti dal mancato rispetto di quanto disposto dallo stesso patto di integrità. Il Politecnico di Milano si impegna verso gli operatori economici a rendere pubblici i dati più rilevanti della procedura, di seguito riportati:

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Samples: Disciplinare Di Gara Condizioni Particolari Di Rdo

INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Il Politecnico di Milano ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso di violazione o non rispondenza al vero, anche sopravvenuta, di tutte le dichiarazioni rese per l’iscrizione al MEPA, di mancanza anche sopravvenuta dei requisiti di cui all’Art.38 D.Lgs.163/06, nonché nei casi previsti dagli artt. 10, 11, 15 e 16 del presente Disciplinare. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso di mancanza anche sopravvenuta dei requisiti di partecipazione cui all’Art.80 D.Lgs.50/16, nonché nei casi previsti dai Patti di cui all’art.7. Milano, lì 25/03/2016 IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Il presente patto di integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da ciascun operatore economico che partecipa ad una qualsiasi procedura di gara indetta dal Integrità del Politecnico di Milano. La mancata consegna Si prevede espressamente che l’affidamento si risolva di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casi, a decorrere dalla data della ricezione, da parte dell’impresa, della comunicazione con cui il Politecnico dichiara che intende valersi della presente clausola: - Qualora l’impresa aggiudicataria dovesse cumulare penali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale; - Ritardo superiore ai 20 giorni nel completo avvio del servizio; - Frode nella esecuzione del servizio; - Arbitrario abbandono del servizio o sospensione del servizio senza giustificato motivo; - Uso improprio dei sistemi e dei contenuti informativi; - Atti che costituiscono gravi violazioni di leggi e/o regolamenti; - Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze, nonché in caso di mancato rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - Subappalto o cessione anche parziale del contratto fuori dai casi non espressamente consentiti dal presente contratto e dalla legislazione vigente. - Ritardi nell’avvio del servizio superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato nel contratto o nel verbale di avvio anticipato del servizio; - Concordato preventivo, fallimento, di stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Al verificarsi dei sotto elencati inadempimenti da parte dell’appaltatore, il Politecnico di Milano ha la facoltà di risolvere il Contratto mediante semplice lettera raccomandata, con messa in mora di 15 giorni, senza la necessità di ulteriori adempimenti: - Tutti i casi previsti dall’art. 108 c.1 e 2 del D.Lgs.50/2016; - Comportamenti dell’appaltatore che concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, accertati a seguito della procedura prevista dall’art. 108 c.3 del D.Lgs.50/2016, che comprometta la buona riuscita dei servizi; • ritardato pagamento superiore a 90 giorni, anche solo parziale, dei canoni di concessione; • sospensione del servizio da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; • gravi inadempienze si cui all’articolo “Verifiche e controlli” del presente documentocapitolato; • mancanza anche sopravvenuta della polizza responsabilità civile (RCT) • mancata produzione al Politecnico di Milano delle comunicazioni e della documentazione prevista dal presente capitolato in materia di sicurezza; • ritardo superiore ai 10 giorni nel rifornimento anche di un singolo distributore; • ritardo superiore ai 10 giorni nella riparazione anche di un singolo distributore non funzionante; • negli altri casi espressamente previsti dal presente Capitolato, debitamente sottoscritto dal titolare o Disciplinare di gara e dal rappresentante legale dell’operatore economico concorrenteContratto. • In attuazione del D.L.95/2012 Art.1 c.3, comporta l’esclusione dalla gara a norma dell’art. 1, comma 17 della Legge 06 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. Questo patto il contratto potrà essere risolto in qualsiasi momento in caso di integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione decisione da parte del Politecnico di Milano e degli operatori economici di aderire a convenzioni che partecipano alle procedure di gara indette dall’Ateneo a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtàsaranno eventualmente stipulate in futuro da CONSIP spa, trasparenza e correttezzasenza che ciò comporti alcun onere per l’Ateneo oltre al pagamento delle prestazioni già eseguite. Allo stesso modo il contratto potrà essere rimodulato, nonché l’espresso impegno anti corruzione di non offrireescludendo singoli servizi che saranno eventualmente ricompresi in convenzioni stipulate da CONSIP spa, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente senza che indirettamente tramite intermediari, ciò comporti alcun onere per l’Ateneo oltre al fine dell’aggiudicazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione. Il Personale, i collaboratori e gli eventuali consulenti del Politecnico di Milano, a qualsiasi titolo coinvolti nelle procedure di espletamento pagamento delle gare, nonché nell’ambito dell’esecuzione del conseguente contratto, sono consapevoli del presente patto di integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni derivanti dal mancato rispetto di quanto disposto dallo stesso patto di integritàprestazioni già eseguite. Il Politecnico di Milano si impegna verso gli operatori economici potrà inoltre procedere a rendere pubblici risoluzione del contratto in tutti i dati più rilevanti casi e con le modalità previste dall’art.108 D.Lgs.50/2016. Resta comunque fermo il diritto della proceduraCommittente al risarcimento di ogni e qualsiasi danno che potesse derivarle dalle inadempienze suddette. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento sarà escussa la garanzia definitiva. Restano acquisite dalla committente le eventuali penali maturate e restano inoltre ferme le obbligazioni e le garanzie dell’Aggiudicatario comunque connesse alla avvenuta esecuzione parziale del contratto. Al termine della concessione l’Appaltatore dovrà sgomberare, a sua cura e spese, i luoghi di seguito riportati:servizi utilizzati, incluse macchine, attrezzature, ecc..

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Samples: Concessione Per L’affidamento Del Servizio Di Ristoro a Mezzo Distributori Automatici Presso Le Sedi Del Politecnico Di Milano Di Campus Leonardo, Campus Bovisa Ed I Poli Territoriali Di Lecco, Como, Cremona, Mantova E Piacenza

INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Il Politecnico di Milano ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso di violazione o non rispondenza al vero, anche sopravvenuta, di tutte le dichiarazioni rese per l’iscrizione al MEPA, di mancanza anche sopravvenuta dei requisiti di cui all’Art.38 D.Lgs.163/06all’Art.80 D.Lgs.50/2016, nonché nei casi previsti dagli artt. 9, 10, 11, 14 e 15 e 16 del presente Disciplinare. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso di mancanza anche sopravvenuta dei requisiti di partecipazione di cui all’art.7all’art.6. Milano, lì 25/03/2016 22/08/2018 IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Il presente patto di integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da ciascun operatore economico che partecipa ad una qualsiasi procedura di gara indetta dal Politecnico di Milano. La mancata consegna del presente documento, debitamente sottoscritto dal titolare o dal rappresentante legale dell’operatore economico concorrente, comporta l’esclusione dalla gara a norma dell’art. 1, comma 17 della Legge 06 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. Questo patto di integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Politecnico di Milano e degli operatori economici che partecipano alle procedure di gara indette dall’Ateneo a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espresso impegno anti corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’aggiudicazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione. Il Personale, i collaboratori e gli eventuali consulenti del Politecnico di Milano, a qualsiasi titolo coinvolti nelle procedure di espletamento delle gare, nonché nell’ambito dell’esecuzione del conseguente contratto, sono consapevoli del presente patto di integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni derivanti dal mancato rispetto di quanto disposto dallo stesso patto di integrità. Il Politecnico di Milano si impegna verso gli operatori economici a rendere pubblici i dati più rilevanti della procedura, di seguito riportati:

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Samples: Disciplinare Di Gara Condizioni Particolari Di Rdo

INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Il Politecnico di Milano L’Università ha la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’artdurante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all’art. 1456 108 comma 1 del Codice Civile, in caso D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. L’Università risolve il contratto durante il periodo di violazione o non rispondenza al vero, anche sopravvenuta, di tutte le dichiarazioni rese per l’iscrizione al MEPA, di mancanza anche sopravvenuta dei requisiti di cui all’Art.38 D.Lgs.163/06, nonché nei casi previsti dagli artt. 10, 11, 15 e 16 del presente Disciplinare. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contrattoefficacia, ai sensi dell’art. 1456 108 comma 2 lett. b) del Codice CivileD.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in caso qualora nei confronti dell’appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di mancanza anche sopravvenuta dei requisiti una o più misure di partecipazione prevenzione di cui all’art.7al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. Milano80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Il Responsabile Unico del Procedimento propone, lì 25/03/2016 IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Il presente patto di integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da ciascun operatore economico che partecipa ad una qualsiasi procedura di gara indetta dal Politecnico di Milano. La mancata consegna del presente documentoaltresì, debitamente sottoscritto dal titolare o dal rappresentante legale dell’operatore economico concorrente, comporta l’esclusione dalla gara a norma dell’art. 1, comma 17 della Legge 06 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. Questo patto di integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Politecnico di Milano e degli operatori economici che partecipano alle procedure di gara indette dall’Ateneo a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espresso impegno anti corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’aggiudicazione risoluzione del contratto per grave inadempimento e/o per grave irregolarità, ai sensi dell’art. 108 comma 3 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ed in particolare nei seguenti casi: - frode nella esecuzione della fornitura; - inadempimento delle disposizioni impartite dal Direttore dell'esecuzione del contratto riguardanti i tempi di esecuzione della fornitura e installazione e l'eliminazione di vizi ed irregolarità; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge relative alle prestazioni oggetto dell’appalto; - mancata osservanza delle norme di legge e di contratto nei confronti del personale dipendente impiegato ai fini dell’esecuzione del contratto, ivi comprese le norme che disciplinano la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro; - sospensione della fornitura e posa in opera senza giustificato motivo; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti nel capitolato superiore a 15 giorni; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali o reiterate irregolarità, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - mancata reintegrazione della garanzia definitiva di cui al fine precedente art. 11; - applicazione di distorcerne n.3 (tre) penalità di cui al precedente art. 12; - qualora l’Appaltatore in corso di esecuzione perda i requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla gara; - mancata presentazione della polizza assicurativa ai sensi del precedente art. 7; - cessione del contratto; - mancato rispetto delle disposizioni previste dalla legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. - subappalto non autorizzato ai sensi del successivo art. 16; - violazione molto grave degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx-xxxx/xxxx-xx-xxxxxxx-x-xxxxxxx; In caso di grave inadempimento o grave irregolarità agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Appaltatore dal Responsabile unico del procedimento a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC, in cui faranno fede esclusivamente la relativa corretta esecuzionedata e ora di trasmissione dell’Università, inoltrata al domicilio eletto dall’Appaltatore. Il PersonaleNella comunicazione sarà fissato un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione di eventuali osservazioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l’Appaltatore abbia risposto decorso il suddetto termine l'Università, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, dispone la risoluzione del contratto. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l’Appaltatore, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i collaboratori danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese connesse all’inadempimento che l’Università dovrà sostenere. Ove si verifichino deficienze e gli eventuali consulenti inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del Politecnico di Milanoservizio, l'Università potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a qualsiasi titolo coinvolti nelle procedure di espletamento delle gare, nonché nell’ambito dell’esecuzione del conseguente contratto, sono consapevoli del presente patto di integritàspese dell’Appaltatore, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni derivanti dal mancato rispetto di quanto disposto dallo stesso patto di integrità. Il Politecnico di Milano si impegna verso gli operatori economici a rendere pubblici i dati più rilevanti della procedura, di seguito riportati:regolare funzionamento del servizio.

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Samples: www.unibo.it

INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Il Politecnico di Milano ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso di violazione o non rispondenza al vero, anche sopravvenuta, di tutte le dichiarazioni rese per l’iscrizione al MEPA, di mancanza anche sopravvenuta dei requisiti di cui all’Art.38 D.Lgs.163/06, nonché nei casi previsti dagli artt. 10, 11, 15 e 16 del presente Disciplinare. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso di mancanza anche sopravvenuta dei requisiti di partecipazione cui all’Art.80 D.Lgs.50/16, nonché nei casi previsti dagli artt. 7 e 9 del presente contratto. Ai sensi dell’Art.92 c.3 e 4 del D.Lgs.159/2011 il presente contratto è stipulato sotto condizione risolutiva, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso di esito negativo dell’informativa antimafia richiesta, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. Si prevede espressamente che l’affidamento si risolva di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casi, a decorrere dalla data della ricezione, da parte dell’impresa, della comunicazione con cui il Politecnico dichiara che intende valersi della presente clausola: - atti che costituiscono gravi violazioni di leggi e/o regolamenti; - dichiarazione di fallimento dell’impresa; - cessione del contratto o violazione del divieto di subappalto; - Comportamenti dell’appaltatore che concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, accertati a seguito della procedura prevista dall’art. 108 c.3 del D.Lgs.50/2016, che comprometta la buona riuscita dei lavori; - Ritardo nel completamento della fornitura, per negligenza dell’appaltatore, rispetto alle previsioni di programma, previa attuazione della procedura di cui all’art.7all’art. Milano108 c.4 del D.Lgs.50/2016; - Inosservanza delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori; - Tutti i casi previsti dall’art. 108 c.1 e 2 del D.Lgs.50/2016; - Quando l’appaltatore rifiuta di riprendere i lavori, lì 25/03/2016 IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Il presente patto una volta che siano stati sospesi o rifiuta di integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto procedere alla sostituzione di materiali giudicati non idonei dall’ente appaltante oppure rifiuta di procedere alle modifiche, aggiunte o diminuzioni come da disposizioni impartite dalla D.L; - Quando, durante il corso dei lavori, l’appaltatore viene più di due volte diffidato a mezzo PEC perché parte dei lavori già espletati non risultano, ad insindacabile giudizio della D.L o del Responsabile unico del procedimento, eseguiti a regola d’arte; Al verificarsi dei sotto elencati inadempimenti da parte dell’appaltatore, il Politecnico di Milano ha la facoltà di risolvere il Contratto mediante semplice lettera raccomandata, con messa in mora di 15 giorni, senza la necessità di ulteriori adempimenti: - Inadempimento alle disposizioni del direttore lavori o del Responsabile unico del procedimento; - Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e presentato insieme all’offerta le assicurazioni obbligatorie del personale; - Sospensione dei lavori da ciascun operatore economico che partecipa ad una qualsiasi procedura parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; - Qualora l’impresa aggiudicataria dovesse cumulare penali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale; - Nel caso di cessione in subappalto, anche parziale, di opere non indicate in sede di gara indetta dal Politecnico d’Appalto o comunque non autorizzate della Committenza appaltante. - In attuazione del D.L.95/2012 Art.1 c.3 il contratto potrà essere risolto in qualsiasi momento in caso di Milano. La mancata consegna del presente documento, debitamente sottoscritto dal titolare o dal rappresentante legale dell’operatore economico concorrente, comporta l’esclusione dalla gara a norma dell’art. 1, comma 17 della Legge 06 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. Questo patto di integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione decisione da parte del Politecnico di Milano e degli operatori economici di aderire a convenzioni stipulate da soggetti aggregatori tra cui CONSIP spa, senza che partecipano alle procedure di gara indette dall’Ateneo a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espresso impegno anti corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, ciò comporti alcun onere per l’Ateneo oltre al fine dell’aggiudicazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione. Il Personale, i collaboratori e gli eventuali consulenti del Politecnico di Milano, a qualsiasi titolo coinvolti nelle procedure di espletamento pagamento delle gare, nonché nell’ambito dell’esecuzione del conseguente contratto, sono consapevoli del presente patto di integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni derivanti dal mancato rispetto di quanto disposto dallo stesso patto di integritàprestazioni già eseguite. Il Politecnico di Milano si impegna verso gli operatori economici potrà inoltre procedere a rendere pubblici risoluzione del contratto in tutti i dati più rilevanti della procedura, casi e con le modalità previste dall’art.108 D. Lgs.50/2016.‌ Il Politecnico di seguito riportati:Milano ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal Contratto con le modalità previste dall’Art.109 D.Lgs.50/2016.

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Samples: Contratto in Forma Pubblica Amministrativa Per L’affidamento Della Fornitura Di Sedute Con Ripiano Ribaltabile Per Aule Didattiche Nell’ambito Del Sistema Dinamico Di Acquisizione Della Pubblica Amministrazione Per La Fornitura Di Arredi

INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Il Politecnico di Milano L’Università ha la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’artdurante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all’art. 1456 108 comma 1 del Codice Civile, in caso D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. L’Università risolve il contratto durante il periodo di violazione o non rispondenza al vero, anche sopravvenuta, di tutte le dichiarazioni rese per l’iscrizione al MEPA, di mancanza anche sopravvenuta dei requisiti di cui all’Art.38 D.Lgs.163/06, nonché nei casi previsti dagli artt. 10, 11, 15 e 16 del presente Disciplinare. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contrattoefficacia, ai sensi dell’art. 1456 108 comma 2 lett. b) del Codice CivileD.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in caso qualora nei confronti dell’appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di mancanza anche sopravvenuta dei requisiti una o più misure di partecipazione prevenzione di cui all’art.7al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. Milano80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Il Responsabile Unico del Procedimento propone, lì 25/03/2016 IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Il presente patto di integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da ciascun operatore economico che partecipa ad una qualsiasi procedura di gara indetta dal Politecnico di Milano. La mancata consegna del presente documentoaltresì, debitamente sottoscritto dal titolare o dal rappresentante legale dell’operatore economico concorrente, comporta l’esclusione dalla gara a norma dell’art. 1, comma 17 della Legge 06 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. Questo patto di integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Politecnico di Milano e degli operatori economici che partecipano alle procedure di gara indette dall’Ateneo a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espresso impegno anti corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’aggiudicazione risoluzione del contratto per grave inadempimento e/o per grave irregolarità, ai sensi dell’art. 108 comma 3 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ed in particolare nei seguenti casi: - frode nella esecuzione del servizio; - inadempimento delle disposizioni impartite dal Direttore dell'esecuzione del contratto riguardanti i tempi di esecuzione del servizio e l'eliminazione di vizi ed irregolarità; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge relative alle prestazioni oggetto del servizio; - mancata osservanza delle norme di legge e di contratto nei confronti del personale dipendente impiegato ai fini dell’esecuzione del contratto, ivi comprese le norme che disciplinano la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro; - sospensione del servizio senza giustificato motivo; - 5 giorni per il servizio di smaltimento rifiuti di cui al fine lotto 2 (sanitari infettivi e non) rispetto al termine ivi indicato - mancata restituzione, entro i termini di distorcerne cui agli artt. 6, punto 3) e 7, punto 3) del capitolato, del formulario debitamente controfirmato dal Responsabile degli impianti di smaltimento ; - mancata esibizione all’Università dei documenti di cui: - all’art. 11, punti 4) e 5) del capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali o reiterate irregolarità, tali da compromettere la relativa corretta esecuzionequalità, la regolarità e la continuità del servizio; - mancata reintegrazione del deposito cauzionale di cui al precedente art. Il Personale11; - applicazione di n.3 (tre) penalità di cui al precedente art. 12; - qualora l’Appaltatore in corso di esecuzione perda i requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla gara; - mancata presentazione della polizza assicurativa ai sensi del precedente art.7; - cessione del contratto; - mancato rispetto delle disposizioni previste dalla legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. - cessione dell’Azienda del gestore, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di liquidazione coatta e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’appaltatore, salvo quanto previsto dall’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; - subappalto non autorizzato ai sensi del precedente art. 18; - violazione molto grave degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx-xxxx/xxxx-xx-xxxxxxx-x-xxxxxxx ; In caso di grave inadempimento o grave irregolarità agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Appaltatore dal Direttore dell’Esecuzione a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione dell’Università, inoltrata al domicilio eletto dall’Appaltatore. Nella comunicazione sarà fissato un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione di eventuali osservazioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l’Appaltatore abbia risposto decorso il suddetto termine l'Università, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, dispone la risoluzione del contratto. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l’Appaltatore, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i collaboratori danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese connesse all’inadempimento che l’Università dovrà sostenere. Ove si verifichino deficienze e gli eventuali consulenti inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del Politecnico di Milanoservizio, l'Università potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a qualsiasi titolo coinvolti nelle procedure di espletamento delle gare, nonché nell’ambito dell’esecuzione del conseguente contratto, sono consapevoli del presente patto di integritàspese dell’Appaltatore, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni derivanti dal mancato rispetto di quanto disposto dallo stesso patto di integrità. Il Politecnico di Milano si impegna verso gli operatori economici a rendere pubblici i dati più rilevanti della procedura, di seguito riportati:regolare funzionamento del servizio.

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INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Il Politecnico di Milano ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso di violazione o non rispondenza al vero, anche sopravvenuta, di tutte le dichiarazioni rese per l’iscrizione al MEPA, di mancanza anche sopravvenuta dei requisiti di cui all’Art.38 D.Lgs.163/06all’Art.80 D.Lgs.50/2016, nonché nei casi previsti dagli artt. 108, 11, 15 11 e 16 12 del presente Disciplinare. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso di mancanza anche sopravvenuta dei requisiti di partecipazione di cui all’art.7all’art.6. Milano, lì 25/03/2016 09/11/2016 IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Il presente patto di integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da ciascun operatore economico che partecipa ad una qualsiasi procedura di gara indetta dal Politecnico di Milano. La mancata consegna del presente documento, debitamente sottoscritto dal titolare o dal rappresentante legale dell’operatore economico concorrente, comporta l’esclusione dalla gara a norma dell’art. 1, comma 17 della Legge 06 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. Questo patto di integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Politecnico di Milano e degli operatori economici che partecipano alle procedure di gara indette dall’Ateneo a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espresso impegno anti corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’aggiudicazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione. Il Personale, i collaboratori e gli eventuali consulenti del Politecnico di Milano, a qualsiasi titolo coinvolti nelle procedure di espletamento delle gare, nonché nell’ambito dell’esecuzione del conseguente contratto, sono consapevoli del presente patto di integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni derivanti dal mancato rispetto di quanto disposto dallo stesso patto di integrità. Il Politecnico di Milano si impegna verso gli operatori economici a rendere pubblici i dati più rilevanti della procedura, di seguito riportati:

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INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Il Politecnico Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata dal Responsabile della corretta esecuzione del contratto a mezzo di Milano comunicazione scritta, inoltrata anche per telefax in cui farà fede esclusivamente la data e ora di trasmissione dell’Ente, inoltrata al domicilio eletto dalla ditta appaltatrice. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine l’Ente, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, applicherà le penali di cui all’art.15, o comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune. L’Ente ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 degli artt.1456 del Codice Civile, in caso di violazione o non rispondenza al vero, anche sopravvenuta, di tutte le dichiarazioni rese per l’iscrizione al MEPA, di mancanza anche sopravvenuta dei requisiti oltre che nelle ipotesi di cui all’Art.38 D.Lgs.163/06all’art.15, nonché nei casi previsti dagli arttseguenti casi:  subentro nella gestione del ciclo rifiuti della società provinciale di cui all’art. 10, 11, 15 e 16 del presente DisciplinareLegge 26 febbraio 10 n. 26 . Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere I tal caso il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso di mancanza anche sopravvenuta dei requisiti di partecipazione di cui all’art.7. Milano, lì 25/03/2016 IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Il presente patto di integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da ciascun operatore economico contratto viene risolto senza che partecipa l’Appaltatore abbia diritto ad una qualsiasi procedura di gara indetta dal Politecnico di Milano. La mancata consegna del presente documento, debitamente sottoscritto dal titolare o dal rappresentante legale dell’operatore economico concorrente, comporta l’esclusione dalla gara a norma dell’art. 1, comma 17 della Legge 06 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. Questo patto di integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Politecnico di Milano e degli operatori economici che partecipano alle procedure di gara indette dall’Ateneo a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espresso impegno anti corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’aggiudicazione del contratto alcun riconoscimento e/o indennizzo di sorta nei confronti del Comune; frode nella esecuzione del servizio; inadempimento alle disposizioni del Responsabile della corretta esecuzione del contratto riguardanti i tempi di esecuzione del servizio e l’eliminazione di vizi ed irregolarità;  stato di inosservanza della ditta aggiudicataria riguardo a tutti i debiti contratti per l’esercizio della propria ditta e lo svolgimento del contratto; manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio appaltato; inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; mancata esecuzione delle altre prestazioni periodiche per due volte anche non consecutive nel corso del contratto; reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità del servizio; subappalto non espressamente autorizzato dall’Ente secondo le modalità di cui al fine successivo art. 18 ;  applicazione di distorcerne la relativa corretta esecuzionen.3 (tre) penalità di cui al precedente art.15;  cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della ditta aggiudicataria. Il PersonaleOve si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, i collaboratori e gli eventuali consulenti del Politecnico di Milanol’Ente potrà provvedere d’ufficio ad assicurare direttamente, a qualsiasi titolo coinvolti nelle procedure di espletamento delle garespesa della ditta, nonché nell’ambito dell’esecuzione il regolare funzionamento del conseguente servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, sono consapevoli del presente patto per le motivazioni sopra riportate, la ditta, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di integritàpenale, sarà tenuta al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l’Ente dovrà sostenere per il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni derivanti dal mancato rispetto di quanto disposto dallo stesso patto di integrità. Il Politecnico di Milano si impegna verso gli operatori economici a rendere pubblici i dati più rilevanti della procedura, di seguito riportati:rimanente periodo contrattuale.

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