ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA’ DI BOLOGNA
ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA’ DI BOLOGNA
SCHEMA DI CONTRATTO
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO STOCCAGGIO E AVVIO AL RECUPERO E/O SMALTIMENTO DI:
LOTTO 1
RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON
LOTTO 2
RIFIUTI SANITARI INFETTIVI E NON
x.xx La Dirigente Area Affari Generali, Appalti e Sanità Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx
VISTO: Il Responsabile Unico del Procedimento
INDICE
Art. 1 - OGGETTO
Art. 2 – DURATA DEL SERVIZIO
Art. 3 – INIZIO DEL SERVIZIO IN PENDENZA DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E CONSEGNA DEL SERVIZIO
Art. 4 - IMPORTO DEL CONTRATTO
Art. 5 - MINIMO CONTRATTUALE GARANTITO Art. 6 – OPZIONI E VARIAZIONI DEL CONTRATTO Art. 7 - RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE
Art. 8 – TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA’ Art. 9 - PAGAMENTI E FATTURAZIONI
Art. 10 - IL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE Art. 11 – CAUZIONE DEFINITIVA
Art. 12 - PENALI
Art. 13 - VERIFICA DI CONFORMITA’
Art. 14 - INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Art. 15 - RECESSO
Art. 16 - SUBAPPALTO E CESSIONE
Art. 17 – CONFORMITA’ A STANDARD SOCIALI MINIMI
Art. 18 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI Art. 19 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Art. 20 - SPESE
Art. 21 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI Art. 22 – CLAUSOLA SOCIALE
Art. 23 - FORO COMPETENTE Art. 24 – CONSENSO PRIVACY
SCHEMA DI CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON (LOTTO 1) , RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI E NON (LOTTO 2) DELL’ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA’ DI BOLOGNA.
Oggi …………………………… alle ore ……....… in Bologna, presso una sala dell'Area Affari Generali dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna Via ………………………….. , davanti a me Dott.
………………………………………….., Ufficiale Rogante dell'Università, delegato con Decreto……………………………….., a ricevere e redigere gli atti ed i contratti per conto e nell'interesse dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 comma 14 del Dlgs. 50/2016 e s.m.i., si sono costituiti i Signori:
- Dott………………………………………………….. nato a………….…………………………. il …………………
e domiciliato per la carica in Bologna Via Zamboni, 33 - Dirigente dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna (C.F. 80007010376 e P.I. 01131/710376 ), nel prosieguo denominata Università, il quale interviene in rappresentanza della medesima, ai sensi dell'art. 32 dello Statuto di Ateneo e s.m.i., ed autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione n del
…………../oppure con Provvedimento del Direttore Generale n…………. del che ha individuato
le competenze proprie del Dirigente dell’Area …………….., tra cui la stipulazione dei contratti rientranti nelle attività istituzionali dell’Area, nel prosieguo denominata Università;
- Sig. ………………….. nato a ………………….. il ………………….., in qualità di ……………………..
dell’Impresa ………………………... (C.F. ……………………. e P.I ) con sede legale in
…………………….. via …………………n ;
(OPPURE: nel caso in cui l’atto sia sottoscritto da un procuratore dell’impresa)
- il Sig………………………………………………….... nato a…………………..………………... il ,
il quale interviene in questo atto in qualità di procuratore speciale (oppure) generale dell’impresa………………………………….. C.F. …………………………….. o p. IVA ,
con sede legale in ……………………………………, via………………………………………………………..
giusta procura speciale (oppure) generale in data………………………..rep.n……………… autenticata nella firma dal dott ……………………………………………notaio in …………………………………….., allegata in originale al presente atto sotto la lettera …., che nel prosieguo dell’atto verrà chiamata per brevità anche impresa.
Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano con il mio consenso all’assistenza dei testimoni.
PREMESSO
- che con provvedimento del Presidente del Centro d’Ateneo per la Tutela e la Promozione della salute e Sicurezza Rep. n. 1016 Prot. n. 33268 del 23.03.2017 sono stati approvati il Capitolato tecnico e la relazione tecnica illustrativa di progetto;
- che con provvedimento del Direttore Generale n. 1099/2017, prot. n. 37835 del 30.03.2017 è stata disposta l’autorizzazione all’indizione ed espletamento di una procedura aperta, in due lotti, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di raccolta, movimentazione, carico sul mezzo di trasporto, trasporto, stoccaggio e avvio al recupero, trattamento e/o smaltimento: di rifiuti speciali pericolosi e non (lotto 1) e di rifiuti sanitari infettivi e non (lotto 2);
- che con provvedimento della Dirigente dell’Area Affari Generali Appalti e Sanità n. ……/2017 del
……………….. sono stati approvati il bando di gara, lo Schema di contratto ed il Disciplinare di gara ed i relativi allegati;
- che nelle date del si sono svolte le sedute pubbliche e riservate del RUP e
della Commissione incaricata alla valutazione e comparazione delle offerte, come risulta nei relativi verbali ai quali si fa rinvio;
- che con Provvedimento del Dirigente dell’Area Affari Generali Appalti e Sanità n prot.
…………..del è stata disposta l’aggiudicazione procedura in oggetto all’impresa:
- ……………………………………………………per il LOTTO I che ha ottenuto il punteggio totale di
punti su 100, , per l’importo annuale pari ad € , IVA esclusa;
- ……………………………………………………per il LOTTO II che ha ottenuto il punteggio totale di
punti su 100, , per l’importo annuale pari ad € , IVA esclusa;
- che in data , a seguito della verifica del possesso in capo alla suddetta impresa,
dei requisiti di legge per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, l'aggiudicazione è divenuta efficace;
- che con provvedimento del Dirigente dell'Area Affari Generali Appalti e Sanità n. ……....., prot. n ,
del è stato approvato il testo del presente atto;
TUTTO CIO' PREMESSO,
quale parte integrante e sostanziale del presente atto, i comparenti, della cui identità personale sono certo, nelle qualifiche sopra indicate mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che forma parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1 – OGGETTO
- Lotto 1:
Oggetto del contratto è il servizio di raccolta, movimentazione, carico sul mezzo di trasporto, trasporto, stoccaggio e avvio al recupero, trattamento e/o smaltimento: di rifiuti speciali pericolosi e non, prodotti dall’Alma Mater Studiorum Università di Bologna presso i laboratori didattici, i laboratori di ricerca e le altre strutture, ubicate nelle province di Bologna, Reggio Emilia, Forlì - Cesena, Ravenna, Rimini, Pesaro - Urbino, secondo le disposizioni di dettaglio di cui:
- al capitolato speciale d'oneri sub lett. …..
- all’offerta tecnica dell’aggiudicatario, che viene richiamata integralmente anche se non materialmente allegata.
- Lotto 2:
Oggetto del contratto è il servizio di raccolta, movimentazione, carico sul mezzo di trasporto, trasporto, stoccaggio e avvio al recupero, trattamento e/o smaltimento: di rifiuti sanitari infettivi e non, prodotti dall’Alma Mater Studiorum Università di Bologna presso i laboratori didattici, i laboratori di ricerca e le altre strutture, ubicate nelle province di Bologna, Reggio Emilia, Forlì - Cesena, Ravenna, Rimini, Pesaro - Urbino, secondo le disposizioni di dettaglio di cui:
- al capitolato speciale d'oneri;
- all’offerta tecnica dell’aggiudicatario, che viene richiamata integralmente anche se non materialmente allegata.
ART. 2 - DURATA DEL SERVIZIO
La fase principale del servizio ha durata triennale con decorrenza dalla data di stipula del presente contratto,
(oppure) dalla data di redazione del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto.
La fase eventuale derivante dall’esercizio dell’opzione di rinnovo ai sensi dell’art. 35 co. 4 D.Lgs. 50/2016 avrà durata triennale. Tale rinnovo potrà essere esercitato disgiuntamente per ogni anno.
L’Università si riserva inoltre la facoltà di procedere alla proroga del contratto per il periodo massimo di un anno, qualora ne ricorrano i presupposti di legge e secondo le modalità e condizioni previsti dalla legge stessa, previo interpello dell’Appaltatore.
ART. 3 – INIZIO DEL SERVIZIO IN PENDENZA DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E CONSEGNA DEL SERVIZIO –
L'Università si riserva la facoltà di ordinare l'avvio delle prestazioni oggetto di ogni contratto derivante dall’aggiudicazione nelle more della stipulazione degli stessi ai sensi dell’art. 32 co. 8, 9 e 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
In tal caso, l'Università potrà ordinare all’operatore economico affidatario l’avvio di tutte o di parte delle prestazioni oggetto del contratto, mediante comunicazione scritta del Direttore dell’esecuzione, nella quale sono indicate le attività da compiere.
L’operatore economico affidatario assume l’obbligo di dare immediato adempimento. In caso di mancata successiva stipulazione del contratto l’operatore economico avrà diritto soltanto al pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione delle attività ordinate dal Direttore dell’esecuzione, valutate secondo i prezzi indicati nell’offerta.
ART 4 - IMPORTO DEL CONTRATTO
- L’importo massimo del Lotto 1 del presente contratto (riferito alla fase principale del servizio e quindi al netto delle eventuali opzioni) ammonta ad € = oltre IVA al ……% per un totale di €
…………………… .
Il suddetto importo è stato calcolato sulla base del corrispettivo annuo offerto dall’impresa (€ ).
- L’importo massimo del Lotto 2 del presente contratto (riferito alla fase principale del servizio e quindi al netto delle eventuali opzioni) ammonta ad € …………………………... = oltre IVA al % per un totale di €
………………….
Il suddetto importo è stato calcolato sulla base del corrispettivo annuo offerto dall’impresa (€ ).
Ogni prezzo indicato in offerta si intende comprensivo di tutte le voci di costo inerenti e necessarie al servizio articolato nelle sue varie prestazioni.
Il corrispettivo di contratto sarà in ogni caso riferito a quanto effettivamente e regolarmente eseguito ed accertato dall’Università.
L'Appaltatore deve mantenere invariati i prezzi unitari offerti per l'intera durata del servizio (con riferimento sia alla fase principale che alle fasi eventuali).
ART. 5 - MINIMO CONTRATTUALE GARANTITO
L'Università non si impegna a produrre un quantitativo annuo minimo per ciascuna tipologia di rifiuto. L’Università garantisce all’Appaltatore un minimo contrattuale pari al 40% del valore contrattuale massimo, risultante dall'offerta dell’aggiudicatario, relativo alla fase principale del servizio, per ciascun lotto.
Tale importo è da intendersi come complessivo per ciascun lotto e rappresenta il corrispettivo per quanto effettivamente smaltito per ciascuna tipologia di rifiuti, ai prezzi unitari offerti.
L'importo contrattuale presunto risultante dall'offerta dell'aggiudicatario potrà quindi subire modificazioni in diminuzione fino al minimo contrattuale garantito senza che l'aggiudicatario possa vantare pretese, penalità, indennizzi, risarcimenti o quant'altro.
ART. 6 – OPZIONI E VARIAZIONI DEL CONTRATTO
L’Università potrà avvalersi delle opzioni di rinnovo e proroga cui al precedente articolo 2.
L’Università potrà inoltre avvalersi della facoltà di affidare servizi analoghi all’appaltatore, ai sensi dell’art. 63, co. 5, del D. Lgs. 50/2016., per un importo non superiore a:
- Lotto n. 1: € 480.000,00 = I.V.A. esclusa;
- Lotto n. 2: € 240.000,00 = I.V.A. esclusa;
L’Università può inoltre modificare il presente contratto introdurre quelle modifiche al contratto che a suo insindacabile giudizio ritiene opportune, con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’art. 106 di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
In particolare, ai sensi del co. 12 del medesimo articolo, l’Università, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
ART. 7 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE
Ogni responsabilità inerente all’esecuzione del servizio fa interamente carico all'Appaltatore.
In questa responsabilità, oltre a quelle meglio descritte in altri articoli del capitolato speciale d’oneri, sono comprese:
- la responsabilità per danni cagionati ai beni dell'Università;
- la responsabilità per gli infortuni del personale addetto al servizio (che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito);
- la responsabilità per danni cagionati a terzi, all’Università o al personale Universitario dall'Appaltatore stesso, in proprio o tramite il proprio personale dipendente, nel corso dell'espletamento del servizio.
I danni arrecati colposamente dall'Appaltatore alla proprietà dell'Università saranno contestati per iscritto; qualora le giustificazioni non siano accolte e l'Appaltatore non abbia provveduto al ripristino nel termine prefissato, l'Università si farà carico della riparazione, addebitando la spesa relativa all'Appaltatore ed irrogando altresì una penale pari al 10% dell'ammontare del danno.
L'accertamento dei danni sarà effettuato dal Direttore dell’esecuzione del contratto alla presenza di delegati dell'Appaltatore; qualora l'Appaltatore non manifesti la volontà di partecipare, il Direttore dell’esecuzione del provvederà autonomamente, alla presenza di due testimoni. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al
fine del risarcimento dei danni.
L’appaltatore, con effetti dalla data di decorrenza della contratto, si obbliga a stipulare con primario assicuratore (e a mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto, suoi rinnovi e proroghe) un’adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di:
- Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (tra cui l’Università) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.
Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a Euro 3.000.000,00 per sinistro e prevedere tra le altre condizioni anche l’estensione a:
• committenza di lavori e servizi;
• danni a cose in consegna e/o custodia;
• danni a cose di terzi da incendio;
• danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con l’Appaltatore, che partecipino all’attività oggetto della contratto a qualsiasi titolo;
• danni arrecati a terzi da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con l’Appaltatore - che partecipino all’attività oggetto del contratto a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;
• interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza;
• danni da inquinamento accidentale
- Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all’attività comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa nè eccettuata.
Tale copertura dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a Euro 3.000.000 per sinistro e Euro 1.500.000 per persona, e prevedere, tra le altre condizioni, anche l’estensione al cosiddetto “Danno Biologico”, l’estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la “Clausola di Buona Fede INAIL”
- Responsabilità Civile Auto (RCA): per danni arrecati a terzi (inclusi i trasportati) in conseguenza della circolazione di veicoli posseduti e/o utilizzati dall’Appaltatore per l’esecuzione del presente contratto. Tale copertura dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a Euro 6.000.000,00 (sei milioni).
L’assicurazione, nell’ambito del massimale della garanzia rc auto, dovrà comprendere i danni conseguenti a inquinamento dell’aria, dell’acqua e/o del suolo causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide o gassose dal veicolo assicurato necessarie al suo funzionamento, sia esso in circolazione che non;
Relativamente alla polizza RCT/O di cui sopra si richiede la seguente clausola di vincolo:
“La polizza si intende vincolata a favore dell’Alma Mater Studiorum - Università degli Studi di Bologna e pertanto la Società Assicuratrice si obbliga a:
notificare tempestivamente all’Università, a mezzo lettera raccomandata A.R., l’eventuale mancato pagamento del premio, l’eventuale mancato rinnovo della polizza e l’eventuale disdetta della polizza per qualsiasi motivo;
notificare tempestivamente all’Università, a mezzo lettera raccomandata A.R., tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell’assicurazione;
non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto dell’Università, salvo il diritto di recesso per sinistro ai sensi delle Condizioni Generali di Assicurazione e fatti salvi i diritti derivanti alla Società dall’applicazione dell’art. 1898 c.c..”.
Resta tuttavia inteso che:
- i massimali di polizza, sopra riportati, non rappresentano il limite del danno da risarcirsi da parte dell’Appaltatore, per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque il gestore medesimo;
- l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l’Università e pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del successivo art. 14, con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito;
- l'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera l’Appaltatore dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti.
ART. 8 - TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA
L’appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
Nel caso di accertamento da parte del direttore dell’esecuzione di inadempienze contributive e retributive dell’esecutore e del subappaltatore relative ad uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, si applica l’art. 30 commi 5 e 6 del Dlgs. 50/2016 e s.m.i..
In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
ART. 9 - PAGAMENTI E FATTURAZIONI
Alla fine di ogni mese l'Impresa aggiudicataria emetterà la fattura relativa alle prestazioni effettuate nel corso del mese stesso.
Una pre fattura cartacea identica all’originale, utile ai fini della verifica delle prestazioni effettuate dovrà:
• essere inviata al Responsabile di ogni unità locale che ha richiesto i servizi;
• riportare la quantità e le caratteristiche del rifiuto smaltito (per codice CER);
• riportare l’indicazione dell’unità locale per conto della quale è stato effettuato il servizio;
• avere allegata tutta la documentazione necessaria prevista dal capitolato speciale d’oneri (in particolare quarta copia del Formulario Identificazione Rifiuti (FIR) e scheda SISTRI) relativa ai rifiuti ritirati. In seguito ad autorizzazione da parte del Direttore dell’Esecuzione del Servizio, le fatture dovranno essere inviate in modalità elettronica nel rispetto del D.M. 55/2013, intestate a CENTRO DI ATENEO PER LA
TUTELA E PROMOZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA - ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA’
DI BOLOGNA, Xxx Xxxxxxx Xx, 00, 00000 XXXXXXX e dovranno riportare i seguenti dati:
• il codice univoco ufficio: CCONSC
• il CIG: 7028489C98 (Lotto 1) e 702849518F (lotto 2)
• la dicitura: “Scissione di pagamento ai sensi dell’art. 2, co.1 del DM 23 gennaio 2015”.
L'Appaltatore ha comunicato all'Università prima della stipula del contratto gli estremi del conto corrente
_ su cui accreditare il corrispettivo contrattuale. La cessazione e la decadenza dall'incarico dell'Istituto sopra designato, per qualsiasi causa avvenga ed anche se ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, deve essere tempestivamente notificata all'Università la quale non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti a Istituto non più autorizzato a riscuotere.
L'Amministrazione provvede ai pagamenti, entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle suddette fatture.
Il pagamento delle fatture sarà condizionato alla regolarità contributiva dell’Appaltatore accertata d’ufficio dall’Università mediante il Documento Unico di Regolarità Contributiva. In caso di pagamento superiore a
10.000 €, sarà condotto l’accertamento circa le inadempienze relative agli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento (cosiddetta “verifica Equitalia”).
Il ritardato pagamento della fattura determina il diritto alla corresponsione degli interessi legali di mora, calcolati sulla base del tasso di riferimento maggiorato di 8 punti percentuali. Il tasso di riferimento è il tasso di interesse applicato dalla BCE alle operazioni di rifinanziamento principali, come definito dal D.lgs. 231/2011, modificato dalla Legge 192/2012.
Eventuali rilievi e contestazioni concernenti le modalità di fatturazione ovvero la regolare esecuzione del servizio, notificati all’Appaltatore a mezzo raccomandata AR, telefax o e-mail, determinano la sospensione del termine di pagamento di cui al precedente comma 3, relativamente alla/e fattura/e contestata/e, fatta salva la facoltà dell'Università di avvalersi della risoluzione.
La sospensione del termine di pagamento delle fatture si intenderà cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del Direttore dell’esecuzione del contratto, attestante l’avvenuto adempimento da parte dell’Appaltatore.
ART. 10 – IL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE
Il Direttore dell’esecuzione del contratto è ……………………………………………….
Il Direttore dell’esecuzione del contratto provvede al coordinamento, direzione, al controllo tecnico contabile dell’esecuzione del contratto.
Il Direttore dell’esecuzione assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell’Appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali, adottando le misure coercitive eventualmente necessarie.
A tal fine il Direttore dell’esecuzione svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal Dlgs. 50/2016, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a lui assegnati.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto è il referente dell'Appaltatore per ogni questione relativa alla gestione del servizio e comunica all’Appaltatore tutte le informazioni relative all'esecuzione del servizio.
nello svolgimento di questi compiti può avvalersi dell’assistenza dei responsabili delle Unità Locali destinatarie del servizio e di ogni altro componente del Nu.Te.R. Le Unità Locali destinatarie del servizio informeranno tempestivamente il Direttore dell’esecuzione di ogni eventuale inadempienza contrattuale.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto collabora con il Responsabile Unico del procedimento, fornendo dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell’applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto rilascia, su richiesta dell’appaltatore, l’attestazione degli stati di avanzamento del servizio.
ART. 11 - CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia degli obblighi assunti in dipendenza del contratto l'Appaltatore deve costituire, prima della stipula del contratto stesso e così come indicato nel Disciplinare di gara, una cauzione definitiva, pari a
€ , determinata ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, co. 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la garanzia provvisoria.
Ai sensi dell’art.103, co. 4, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., detta cauzione definitiva può essere prestata sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all’art. 93, co. 2 e 3, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
La garanzia fidejussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all’art. 93, co. 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e deve prevedere espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile;
- la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Università.
La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata del contratto. In caso di risoluzione, la cauzione definitiva viene trattenuta dall’Università.
La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell’Appaltatore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione del presente contratto.
In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Università, fermo restando quanto previsto nell’articolo 12 “Penali”, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali.
La garanzia opera per tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dallo stesso; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dell’Università verso l’Appaltatore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%.
Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’Appaltatore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Università.
ART. 12 - PENALI
Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Università a pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvono in una non corretta gestione del servizio, l'Università si riserva, nel caso in cui il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni del presente capitolato fosse imputabile all'Appaltatore, di applicare una penale giornaliera pari al 0,7 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, e comunque complessivamente non superiore al 10%. Qualora il ritardo non giustificato fosse superiore a:
- 15 giorni per servizio di smaltimento rifiuti di cui al lotto 1 (speciali pericolosi e non)
- 5 giorni per il servizio di smaltimento rifiuti di cui al lotto 2 (sanitari infettivi e non) è facoltà dell'Università avvalersi della disposizione di cui al successivo art. 14.
Per quanto concerne le violazioni e le inadempienze che si risolvono in una non corretta esecuzione del servizio, l'Amministrazione potrà applicare le seguenti penali:
- danni arrecati dal personale impiegato dall’Appaltatore: l'Amministrazione applicherà una penale pari al 10% dell'ammontare del danno, oltre al relativo addebito delle spese sostenute per le riparazioni;
- esecuzione del contratto con utilizzo di personale non regolarmente assunto: l'Amministrazione applicherà - per una prima infrazione - una penale di Euro 5.000,00= per ogni persona non in regola; la seconda infrazione costituirà oggetto di clausola risolutiva espressa, ai sensi dell' art.1456 C. C.;
- mancata produzione all’Università delle comunicazioni e della documentazione di cui all’art. 11 del capitolato (lotti 1 e 2) punti 4) e 5): l'Amministrazione applicherà - per una prima infrazione- una penale di Euro 500,00= una seconda infrazione costituirà oggetto di clausola risolutiva espressa, ai sensi dell' art.1456 C. C.;
- accertata violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxx/xxxxx-xx-xxxx/xxxx-xx-xxxxxxx-x-xxxxxxx: l’Amministrazione applicherà per ogni violazione una penale d’importo compreso tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale calcolato proporzionalmente alla gravità della violazione;
- mancato rispetto degli altri adempimenti previsti dal contratto o dal capitolato: l'Amministrazione potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell'inadempienza e quantificata a insindacabile giudizio dell'Università, da un minimo di € 500,00= ad un massimo di € 2.500,00=.
L'importo delle penali applicate sarà trattenuto sul pagamento del mese successivo o sull’importo cauzionale (con conseguente obbligo dell'Appaltatore di provvedere nel termine massimo di 5 giorni dalla richiesta dell’Università alla reintegrazione del suddetto deposito), indipendentemente da qualsiasi contestazione.
L'Università si riserva, comunque, in caso di constatata applicazione di 3 penali, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., con semplice provvedimento amministrativo, con conseguente esecuzione del servizio in danno della Società inadempiente ed incameramento della cauzione a titolo di penalità ed indennizzo, salvo il risarcimento per maggiori danni.
ART. 13 - VERIFICA DI CONFORMITA’
Il Responsabile unico del procedimento controlla l’esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dell’esecuzione.
Il presente contratto è soggetto a verifica di conformità, ai sensi e con le modalità previste dall’art. 102 del d.lgs. 50/2016.
La suddetta verifica ha lo scopo di certificare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento.
ART. 14 - INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’Università ha la facoltà di risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all’art. 108 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..
L’Università risolve il contratto durante il periodo di efficacia, ai sensi dell’art. 108 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora nei confronti dell’appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Il Responsabile Unico del Procedimento propone, altresì, la risoluzione del contratto per grave inadempimento e/o per grave irregolarità, ai sensi dell’art. 108 comma 3 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ed in particolare nei seguenti casi:
- frode nella esecuzione del servizio;
- inadempimento delle disposizioni impartite dal Direttore dell'esecuzione del contratto riguardanti i tempi di esecuzione del servizio e l'eliminazione di vizi ed irregolarità;
- revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge relative alle prestazioni oggetto del servizio;
- mancata osservanza delle norme di legge e di contratto nei confronti del personale dipendente impiegato ai fini dell’esecuzione del contratto, ivi comprese le norme che disciplinano la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- sospensione del servizio senza giustificato motivo;
- ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti nel capitolato superiore a:
- 15 giorni per il servizio di smaltimento rifiuti di cui al lotto 1 (speciali pericolosi e non)
- 5 giorni per il servizio di smaltimento rifiuti di cui al lotto 2 (sanitari infettivi e non) rispetto al termine ivi indicato
- mancata restituzione, entro i termini di cui agli artt. 6, punto 3) e 7, punto 3) del capitolato, del formulario debitamente controfirmato dal Responsabile degli impianti di smaltimento ;
- mancata esibizione all’Università dei documenti di cui:
- all’art. 11, punti 4) e 5) del capitolato;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali o reiterate irregolarità, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio;
- mancata reintegrazione del deposito cauzionale di cui al precedente art. 11;
- applicazione di n.3 (tre) penalità di cui al precedente art. 12;
- qualora l’Appaltatore in corso di esecuzione perda i requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla gara;
- mancata presentazione della polizza assicurativa ai sensi del precedente art.7;
- cessione del contratto;
- mancato rispetto delle disposizioni previste dalla legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
- cessione dell’Azienda del gestore, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di liquidazione coatta e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’appaltatore, salvo quanto previsto dall’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- subappalto non autorizzato ai sensi del precedente art. 18;
- violazione molto grave degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx-xxxx/xxxx-xx-xxxxxxx-x-xxxxxxx ;
In caso di grave inadempimento o grave irregolarità agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Appaltatore dal Direttore dell’Esecuzione a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione dell’Università, inoltrata al domicilio eletto dall’Appaltatore.
Nella comunicazione sarà fissato un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione di eventuali osservazioni.
Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l’Appaltatore abbia risposto decorso il suddetto termine l'Università, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, dispone la risoluzione del contratto.
Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l’Appaltatore, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese connesse all’inadempimento che l’Università dovrà sostenere.
Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'Università potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’Appaltatore, il regolare funzionamento del servizio.
ART. 15 – RECESSO
Fermo restando quanto previsto dall’art. 109 del d.lgs 50/2016, l’Università può recedere dal contratto nei seguenti casi non imputabili all’Appaltatore:
- per motivi di pubblico interesse;
- in qualsiasi momento dell’esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in particolare dell’art. 1464 c.c.
L’Appaltatore è tenuto all’accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal contratto, salvo l’obbligo del preavviso di almeno 60 giorni naturali e consecutivi, qualora l’Università intenda provvedere diversamente in merito all’esecuzione, totale o parziale, del servizio assegnato.
L’Università si riserva, altresì, di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’aggiudicatario, nel caso in cui l’impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.
Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore a 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate le prestazioni già eseguite.
L'Università è in ogni caso esonerata dalla corresponsione di qualsiasi indennizzo o risarcimento.
ART. 16 - SUBAPPALTO E CESSIONE
L’appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio il servizio oggetto dell’appalto.
E' assolutamente vietato, sotto pena di immediata risoluzione del contratto per colpa dell’appaltatore e del risarcimento di ogni danno e spese dell'Università, la cessione totale o parziale del contratto.
Gli affidamenti in subappalto o in cottimo sono disciplinati dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. L'appaltatore è responsabile, nei confronti dell'Università, del rispetto da parte degli eventuali subappaltatori delle norme previste dalle norme contrattuali poste a base della presente gara.
L'Università provvede a liquidare direttamente ed esclusivamente l’Appaltatore, il quale è tenuto al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
L’appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal/dagli subappaltatore/i.
ART. 17 - CONFORMITA’ A STANDARD SOCIALI MINIMI
I servizi oggetto del presente contratto devono essere eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di servizio, definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
Gli standard sono riportati nella Dichiarazione di conformità allegata al presente contratto, che deve essere sottoscritta dall’Appaltatore.
L’Università si riserva la facoltà di monitorare il rispetto dei suddetti standard, nonché di applicare la penale prevista dal precedente art. 12 relativa al mancato rispetto degli altri adempimenti previsti dal contratto.
ART. 18 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI
Ai sensi dell’art. 26 del Dlgs. 81/2008, l’Università, sentito l’appaltatore, fornisce il “Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti” (DUVRI) allegato sub lett. B) che forma parte integrante del presente contratto.
ART. 19 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
L’Appaltatore è responsabile del trattamento dei dati personali dell'Università dei quali venga eventualmente a conoscenza nel corso dell'esecuzione del presente contratto ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30.06.2003
n. 196. Tali dati quindi potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente contratto.
L’esecutore, preliminarmente al perfezionamento del presente contratto, ha individuato i soggetti incaricati del trattamento dei dati personali nella persona del signor ………….., nato a (…), il ../../….;
ART. 20 – SPESE
Il presente contratto è redatto in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32 co. 14 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e sottoscritto dalle Parti con firma digitale valida alla data odierna e a norma di legge.
Tutte le spese e gli oneri fiscali da sostenersi per la redazione, la stipulazione e la registrazione del contratto e relativi allegati sono a carico dell’Appaltatore. L’imposta di bollo è a carico dell’appaltatore e al versamento all’Erario provvede l’Università di Bologna ai sensi del DM 17/6/2014 art.6 con modalità esclusivamente telematica.
ART. 21 – TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI
L’Appaltatore assume, a pena di nullità, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 L. 136/2010.
Il contratto si risolve di diritto ex art. 1456 c. c. in tutti i casi in cui le transazioni relative alla commessa in oggetto sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società poste italiane SpA.
ART. 22 - CLAUSOLA SOCIALE
L’Appaltatore si impegna a valutare in caso di cambio appalto l’utilizzo prioritario degli operatori dell’Operatore economico cessante impiegati nel servizio di che trattasi, nell’ottica del mantenimento dei livelli occupazionali e condizioni contrattuali per il periodo di durata del servizio, a condizione che il numero e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con l’organizzazione di impresa dell’Appaltatore e con le esigenze tecnico – organizzative previste per l’esecuzione del servizio.
ART. 23 - FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie comunque attinenti all’interpretazione o all’esecuzione del contratto, è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Bologna.
ART. 24 - CONSENSO PRIVACY
Il contraente previa informativa ai sensi del D.lgs. 196/03 con la firma del presente atto presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali nonché alla conservazione anche in banche dati, archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi a qualsiasi ufficio al fine esclusivo dell’esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.
ALLEGATI:
A) Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi;
B) DUVRI Lotto 1);
C) DUVRI Lotto 2);