Common use of Inadempimenti e penalità Clause in Contracts

Inadempimenti e penalità. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla Azienda Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la consegna dei prodotti di cui all’articolo 10, l’Azienda Contraente applica al Fornitore una penale compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’importo netto contrattuale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali di cui al precedente punto, vengono contestati per iscritto al Fornitore dall’Azienda; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio dell’Azienda, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, è applicata al Fornitore la penale come sopra indicata a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. In caso di ripetute inosservanze ( oltre due) da parte dell’operatore economico aggiudicatario delle disposizioni contenute nel presente capitolato, da contestarsi mediante raccomandata con avviso di ricevimento, l’Azienda si riserva la facoltà: • di procedere all’acquisto presso terzi in danno dell’operatore economico aggiudicatario, con addebito allo stesso delle maggiori spese sostenute; • di risolvere il contratto, con l’obbligo dell’aggiudicatario di risarcire ogni conseguente spesa o danno. La risoluzione del contratto comporta l’incameramento del deposito cauzionale nonché il risarcimento dei maggiori danni subiti dall’Azienda.

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Samples: Locazione Strumentazione, Locazione Strumentazione, www.atssardegna.it

Inadempimenti e penalità. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla Azienda Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la consegna dei prodotti di cui all’articolo 109, l’Azienda Contraente applica al Fornitore una penale compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’importo netto contrattualepari al 2% (due) del corrispettivo della fornitura oggetto dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali di cui al precedente punto, vengono contestati per iscritto al Fornitore dall’Azienda; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio dell’Azienda, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, è applicata al Fornitore la penale come sopra indicata a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. In caso di ripetute inosservanze ( oltre due) da parte dell’operatore economico aggiudicatario delle disposizioni contenute nel presente capitolato, da contestarsi mediante raccomandata con avviso di ricevimento, l’Azienda si riserva la facoltà: • di procedere all’acquisto presso terzi in danno dell’operatore economico aggiudicatario, con addebito allo stesso delle maggiori spese sostenute; • di risolvere il contratto, con l’obbligo dell’aggiudicatario di risarcire ogni conseguente spesa o danno. La risoluzione del contratto comporta l’incameramento del deposito cauzionale nonché il risarcimento dei maggiori danni subiti dall’Azienda.

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Samples: Locazione Strumentazione, www.aslcagliari.it, www.aslcagliari.it

Inadempimenti e penalità. Per ogni giorno solare violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e per ogni caso di ritardocarente, non imputabile tardiva o incompleta esecuzione del servizio, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Azienda Contraente ovvero Ditta appaltatrice delle penali, variabili a forza maggiore o caso fortuitoseconda della gravità del caso, rispetto ai termini stabiliti per la consegna dei prodotti di cui all’articolo 10, l’Azienda Contraente applica al Fornitore una penale calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’importo dell’ammontare netto contrattualecontrattuale da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale (art.113-bis comma 4, codice appalti). Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione L’eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti. Il responsabile del procedimento o il Direttore dell’esecuzione, con nota indirizzata al Dirigente propone l’applicazione delle suddette penali specificandone l’importo. L’applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell’inadempienza, a firma del Dirigente, avverso la quale la Xxxxx avrà facoltà di cui al precedente puntopresentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Resta, vengono contestati per iscritto al Fornitore dall’Azienda; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso le proprie deduzioni nel di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio alla Ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio dell’Azienda, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, è applicata al Fornitore stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale come sopra indicata a decorrere dall’inizio dell’inadempimentosul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso di ripetute inosservanze ( oltre due) da parte dell’operatore economico aggiudicatario delle disposizioni contenute nel presente capitolato, da contestarsi mediante raccomandata con avviso di ricevimento, l’Azienda si riserva la facoltà: • di procedere all’acquisto presso terzi in danno dell’operatore economico aggiudicatario, con addebito allo stesso delle maggiori spese sostenute; • di risolvere Ditta è tenuta a ripristinare il contratto, con l’obbligo dell’aggiudicatario di risarcire ogni conseguente spesa o danno. La risoluzione del contratto comporta l’incameramento del deposito cauzionale nonché il risarcimento dei maggiori danni subiti dall’Aziendaentro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione dell’accordo quadro/contratto attuativo.

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Samples: Accordo Quadro Per L’affidamento Dei Servizi Educativi Dell’asilo Nido Comunale Per Il Periodo Dal 23/08/2021 Al 22/08/2025, Bando Di Gara

Inadempimenti e penalità. Per ogni giorno solare violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e per ogni caso di ritardocarente, non imputabile tardiva o incompleta esecuzione del servizio, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Azienda Contraente ovvero Ditta appaltatrice delle penali, variabili a forza maggiore o caso fortuitoseconda della gravità del caso, rispetto ai termini stabiliti per la consegna dei prodotti di cui all’articolo 10, l’Azienda Contraente applica al Fornitore una penale calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’importo dell’ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione L’eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti. Il responsabile del procedimento o il Direttore dell’esecuzione, con nota indirizzata al Dirigente propone l’applicazione delle suddette penali specificandone l’importo. L’applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell’inadempienza, a firma del Dirigente, avverso la quale la Ditta avrà facoltà di cui al precedente puntopresentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Resta, vengono contestati per iscritto al Fornitore dall’Azienda; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso le proprie deduzioni nel di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio alla Ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio dell’Azienda, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, è applicata al Fornitore stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale come sopra indicata a decorrere dall’inizio dell’inadempimentosul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso di ripetute inosservanze ( oltre due) da parte dell’operatore economico aggiudicatario delle disposizioni contenute nel presente capitolato, da contestarsi mediante raccomandata con avviso di ricevimento, l’Azienda si riserva la facoltà: • di procedere all’acquisto presso terzi in danno dell’operatore economico aggiudicatario, con addebito allo stesso delle maggiori spese sostenute; • di risolvere Ditta è tenuta a ripristinare il contratto, con l’obbligo dell’aggiudicatario di risarcire ogni conseguente spesa o danno. La risoluzione del contratto comporta l’incameramento del deposito cauzionale nonché il risarcimento dei maggiori danni subiti dall’Aziendaentro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione dell’accordo quadro/contratto attuativo.

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Samples: www.comunearbus.it, www.regione.sardegna.it

Inadempimenti e penalità. Per ogni giorno solare violazione degli obblighi derivanti dal presente capitolato e per ogni caso di ritardocarente, non imputabile tardiva o incompleta esecuzione della fornitura, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Azienda Contraente ovvero ditta aggiudicataria delle penali, variabili a forza maggiore o caso fortuitoseconda della gravità del caso, rispetto ai termini stabiliti per la consegna dei prodotti di cui all’articolo 10, l’Azienda Contraente applica al Fornitore una penale calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’importo dell’ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione L’eventuale applicazione delle penali non esime la ditta aggiudicataria dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti. Il Responsabile del Procedimento e Direttore dell’esecuzione, con nota indirizzata al Direttore della S.A. propone l’applicazione delle suddette penali specificando l’importo. L’applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell’inadempienza, a firma del Direttore dell’esecuzione del contratto, avverso la quale la ditta aggiudicataria avrà facoltà di cui al precedente puntopresentare le sue controdeduzioni entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Resta, vengono contestati per iscritto al Fornitore dall’Azienda; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso le proprie deduzioni nel di gravi violazioni, di sospendere immediatamente la fornitura della ditta aggiudicataria e di affidarla anche provvisoriamente ad altra ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio dell’Azienda, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, è applicata al Fornitore stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale come sopra indicata a decorrere dall’inizio dell’inadempimentosul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso di ripetute inosservanze ( oltre due) da parte dell’operatore economico aggiudicatario delle disposizioni contenute nel presente capitolato, da contestarsi mediante raccomandata con avviso di ricevimento, l’Azienda si riserva la facoltà: • di procedere all’acquisto presso terzi in danno dell’operatore economico aggiudicatario, con addebito allo stesso delle maggiori spese sostenute; • di risolvere ditta aggiudicataria è tenuta a ripristinare il contratto, con l’obbligo dell’aggiudicatario di risarcire ogni conseguente spesa o danno. La risoluzione del contratto comporta l’incameramento del deposito cauzionale nonché il risarcimento dei maggiori danni subiti dall’Aziendaentro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione dell’Accordo Quadro/Contratto Attuativo.

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Samples: Accordo Quadro

Inadempimenti e penalità. Per ogni giorno solare Qualora Umbra Acque S.p.A. accertasse l’inidoneità di ritardouna qualunque attività svolta dall’Appaltatore, non imputabile oppure rilevasse delle inadempienze agli obblighi contrattuali assunti, potranno essere applicate a carico dello stesso le penali di seguito elencate, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni che dovessero derivare alla Azienda Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, Committente. Di seguito le penali: ▪ relativamente al rispetto ai termini stabiliti per la dei “Termini di consegna dei prodotti del singolo servizio” di cui all’articolo 10all’art. 5 punto 2 (eventualmente ridotti in base all’offerta tecnica), l’Azienda Contraente applica al Fornitore in caso di mancata osservanza potrà essere applicata una penale compresa tra lo 0,3 giornaliera pari ad Euro 100,00 (cento/00). Nel caso in cui il ritardo accumulato per mille e l’1 l’ultimazione del singolo intervento superi i 10 (dieci) giorni, è facoltà di Umbra Acque S.p.A. subentrare nella realizzazione dell’intervento, riservandosi di rivalersi sull’Affidatario per mille dell’importo netto contrattuale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali i maggiori oneri sostenuti; ▪ relativamente al rispetto dei “Termini di rendicontazione” di cui al precedente punto, vengono contestati per iscritto al Fornitore dall’Azienda; il Fornitore deve comunicare per iscritto all’art. 5 punto 3 in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio dell’Azienda, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, è applicata al Fornitore la penale come sopra indicata a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. In caso di ripetute inosservanze ( oltre duemancata osservanza potrà essere applicata una penale giornaliera pari ad Euro 50,00 (cento/00); ▪ in caso di errata consuntivazione dei mq tagliati rispetto alla effettiva dimensione della superficie di taglio, superiore al limite di tolleranza, di cui all’art. 5 punto 4 potrà essere applicata una penale pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00); ▪ in caso di mancato rispetto durante l’esecuzione del servizio dei requisiti tecnici dichiarati nell’ambito dell’offerta tecnica di cui all’art.3 punto 1-2-4 (tempi di intervento esclusi) da parte dell’operatore economico aggiudicatario potrà essere applicata una penale pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00) con obbligo di ripristino dei requisiti stessi entro 3 (tre) giorni solari dalla contestazione pena la risoluzione del contratto; ▪ in caso di mancata osservanza dei “Requisiti minimi delle disposizioni contenute nel presente capitolatoattrezzature” di cui all’art. 6 punto 2 potrà essere applicata una penale pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00); ▪ in caso di mancato rispetto della normativa sulla “Sicurezza del lavoro” di cui all’art. 6 punto 3, da contestarsi mediante raccomandata riscontrato attraverso le verifiche sopra definite, potrà essere applicata una penale pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00) con avviso la facoltà di ricevimentoXxxxx Xxxxx S.p.A. di risolvere il contratto per gravi inadempienze; ▪ relativamente agli obblighi di “Smaltimento e trattamento dei rifiuti” di cui all’art. 6 punto 4, l’Azienda si riserva la facoltà: • in caso di procedere all’acquisto presso terzi in danno dell’operatore economico aggiudicatariomancato adempimento, potrà essere applicata una penale pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00), con addebito allo stesso ogni eventuale onere connesso al ripristino e bonifica dei luoghi; ▪ in caso di utilizzo di “Prodotti chimici” di cui all’art. 6 punto 5 non preventivamente concordati e autorizzati, Xxxxx Xxxxx S.p.A. potrà essere applicata una penale di Euro 500,00 (cinquecento/00) con ogni eventuale oneei che possa derivare da attività di bonifica delle maggiori spese sostenute; • aree interessate. Resta comunque facoltà di Xxxxx Xxxxx S.p.A. di risolvere il contratto. ▪ In caso di mancato rispetto degli ordini di servizio di cui all’art. 10 potrà essere applicata una penale pari ad Euro 100,00 (cinquecento/00); Per gravi inadempimenti contrattuali e qualora l’importo complessivo delle penali superi il 10% dell’importo contrattuale, Umbra Acque S.p.A. si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto; il deposito cauzionale verrà incamerato a titolo di penale e di indennizzo, fatta salva ogni altra azione che riterrà opportuna presso la sede competente ai fini dell’accertamento ed al risarcimento di ulteriori danni derivanti dagli inadempimenti contrattuali. L’applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione a mezzo PEC dell’inadempienza avverso la quale la Xxxxx avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio alla Ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta, con l’obbligo dell’aggiudicatario costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di risarcire ogni conseguente spesa o dannoapplicazione. La Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la Ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto comporta l’incameramento del deposito cauzionale nonché il risarcimento dei maggiori danni subiti dall’Aziendacontratto.

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Samples: www.umbraacque.com

Inadempimenti e penalità. Per ogni giorno solare violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e per ogni caso di ritardocarente, non imputabile tardiva o incompleta esecuzione del servizio, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Azienda Contraente ovvero Ditta appaltatrice delle penali, variabili a forza maggiore o caso fortuitoseconda della gravità del caso, rispetto ai termini stabiliti per la consegna dei prodotti di cui all’articolo 10, l’Azienda Contraente applica al Fornitore una penale calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’importo dell’ammontare netto contrattualecontrattuale da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale (art.113-bis comma 4, codice appalti). Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione L’eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti. Il responsabile del procedimento o il Direttore dell’esecuzione, con nota indirizzata al Dirigente propone l’applicazione delle suddette penali specificandone l’importo. L’applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell’inadempienza, a firma del Dirigente, avverso la quale la Ditta avrà facoltà di cui al precedente puntopresentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Resta, vengono contestati per iscritto al Fornitore dall’Azienda; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso le proprie deduzioni nel di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio alla Ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio dell’Azienda, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, è applicata al Fornitore stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale come sopra indicata a decorrere dall’inizio dell’inadempimentosul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso di ripetute inosservanze ( oltre due) da parte dell’operatore economico aggiudicatario delle disposizioni contenute nel presente capitolato, da contestarsi mediante raccomandata con avviso di ricevimento, l’Azienda si riserva la facoltà: • di procedere all’acquisto presso terzi in danno dell’operatore economico aggiudicatario, con addebito allo stesso delle maggiori spese sostenute; • di risolvere Ditta è tenuta a ripristinare il contratto, con l’obbligo dell’aggiudicatario di risarcire ogni conseguente spesa o danno. La risoluzione del contratto comporta l’incameramento del deposito cauzionale nonché il risarcimento dei maggiori danni subiti dall’Aziendaentro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione dell’accordo quadro/contratto attuativo.

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Samples: Bando Di Gara

Inadempimenti e penalità. Per ogni giorno solare violazione degli obblighi derivanti dal presente capitolato e per ogni caso di ritardocarente, non imputabile tardiva o incompleta esecuzione della fornitura, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Azienda Contraente ovvero ditta aggiudicataria delle penali, variabili a forza maggiore o caso fortuitoseconda della gravità del caso, rispetto ai termini stabiliti per la consegna dei prodotti di cui all’articolo 10, l’Azienda Contraente applica al Fornitore una penale calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’importo dell’ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione L’eventuale applicazione delle penali non esime la ditta aggiudicataria dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti. Il responsabile del procedimento o il Direttore dell’esecuzione, con nota indirizzata al Dirigente propone l’applicazione delle suddette penali specificandone l’importo. L’applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell’inadempienza, a firma del Dirigente, avverso la quale la ditta aggiudicataria avrà facoltà di cui al precedente puntopresentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Resta, vengono contestati per iscritto al Fornitore dall’Azienda; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso le proprie deduzioni nel di gravi violazioni, di sospendere immediatamente la fornitura della ditta aggiudicataria e di affidarla anche provvisoriamente ad altra ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio dell’Azienda, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, è applicata al Fornitore stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale come sopra indicata a decorrere dall’inizio dell’inadempimentosul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso di ripetute inosservanze ( oltre due) da parte dell’operatore economico aggiudicatario delle disposizioni contenute nel presente capitolato, da contestarsi mediante raccomandata con avviso di ricevimento, l’Azienda si riserva la facoltà: • di procedere all’acquisto presso terzi in danno dell’operatore economico aggiudicatario, con addebito allo stesso delle maggiori spese sostenute; • di risolvere ditta aggiudicataria è tenuta a ripristinare il contratto, con l’obbligo dell’aggiudicatario di risarcire ogni conseguente spesa o danno. La risoluzione del contratto comporta l’incameramento del deposito cauzionale nonché il risarcimento dei maggiori danni subiti dall’Aziendaentro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione dell’Accordo Quadro/Contratto Attuativo.

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Samples: Accordo Quadro

Inadempimenti e penalità. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla Azienda Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la consegna dei prodotti di cui all’articolo 10, l’Azienda Contraente applica al Fornitore una penale compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’importo netto contrattualepari al 2% (due) del corrispettivo della fornitura oggetto dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali di cui al precedente punto, vengono contestati per iscritto al Fornitore dall’Azienda; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio dell’Azienda, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, è applicata al Fornitore la penale come sopra indicata a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. In caso di ripetute inosservanze ( oltre due) da parte dell’operatore economico aggiudicatario delle disposizioni contenute nel presente capitolato, da contestarsi mediante raccomandata con avviso di ricevimento, l’Azienda si riserva la facoltà: • di procedere all’acquisto presso terzi in danno dell’operatore economico aggiudicatario, con addebito allo stesso delle maggiori spese sostenute; • di risolvere il contratto, con l’obbligo dell’aggiudicatario di risarcire ogni conseguente spesa o danno. La risoluzione del contratto comporta l’incameramento del deposito cauzionale nonché il risarcimento dei maggiori danni subiti dall’Azienda.

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Samples: Locazione Strumentazione

Inadempimenti e penalità. Per ogni giorno solare violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e dal Contratto e per ogni caso di ritardocarente, non imputabile alla Azienda Contraente tardiva o incompleta esecuzione, ovvero per mancato o inesatto adempimento del servizio, la CNPADC, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare all’Aggiudicatario - ai sensi dell’art. 126 del D.lgs. n. 36/2023- delle penali, variabili a forza maggiore o caso fortuitoseconda della gravità dell’inadempimento, rispetto ai termini stabiliti per la consegna dei prodotti di cui all’articolo 10, l’Azienda Contraente applica al Fornitore una penale calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’importo dell’ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate all’inadempimento e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali La CNPADC potrà applicare all’Aggiudicatario la penale, come sopra determinata nel suo ammontare, dalla contestazione dell’inadempimento (una volta che danno luogo all’applicazione delle penali tale contestazione si sia consolidata all’esito del contraddittorio di cui al precedente puntocomma successivo) sino al momento in cui i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali. L’applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell’inadempienza, vengono contestati per iscritto al Fornitore dall’Azienda; il Fornitore deve comunicare per iscritto avverso la quale l’Aggiudicatario avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della CNPADC, in caso le proprie deduzioni nel termine massimo di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio all’Aggiudicatario e di affidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni 2 (due) dalla stessa contestazionenotifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibiliDecorso tale termine, a insindacabile giudizio dell’Azienda, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, è applicata al Fornitore CNPADC si rivarrà trattenendo la penale come sopra indicata a decorrere dall’inizio dell’inadempimentosul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In caso di ripetute inosservanze ( oltre duetale ultimo caso, l’Aggiudicatario è tenuto a ripristinare la Cauzione entro 10 (dieci) da parte dell’operatore economico aggiudicatario delle disposizioni contenute nel presente capitolato, da contestarsi mediante raccomandata con avviso di ricevimento, l’Azienda si riserva giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la facoltà: • di procedere all’acquisto presso terzi in danno dell’operatore economico aggiudicatario, con addebito allo stesso delle maggiori spese sostenute; • di risolvere il contratto, con l’obbligo dell’aggiudicatario di risarcire ogni conseguente spesa o danno. La risoluzione del contratto comporta l’incameramento contratto. Dalla data di efficacia del deposito cauzionale nonché recesso, l’aggiudicatario cesserà da tutte le prestazioni contrattuali, assicurandosi ed adoperandosi affinché tale cessazione non comporti danno alcuno alla CNPADC. Resta inteso che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non pregiudica il diritto dell’Azienda di promuovere eventuali azioni di risarcimento dei maggiori danni subiti dall’Aziendaper maggior danno subito derivante dall’inadempimento contrattuale.

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Inadempimenti e penalità. La Ditta aggiudicataria si impegna a comunicare tempestivamente all’Ufficio Comunale preposto qualsiasi sospensione o interruzione del servizio che dovesse verificarsi per cause di forza maggiore. Se durante lo svolgimento del servizio venissero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto nel capitolato si procederà a contestazione scritta. Per ogni giorno solare inadempienza accertata e notificata alla Ditta, in assenza di ritardovalide giustificazioni, non imputabile alla Azienda Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la consegna dei prodotti il Responsabile del Servizio procederà all'applicazione di cui all’articolo 10, l’Azienda Contraente applica al Fornitore una penale compresa tra lo 0,3 giornaliera pari all’uno per mille e l’1 per mille dell’importo dell’ammontare netto contrattuale, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori e ulteriori danni. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali Dinnanzi alla contestazione dell’inadempienza, la Ditta ha facoltà di cui al precedente punto, vengono contestati presentare le proprie controdeduzioni per iscritto al Fornitore dall’Azienda; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo entro e non oltre n. 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di addebito. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro quindici giorni 2 (due) dalla stessa contestazionenotifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibiliDecorso tale termine, a insindacabile giudizio dell’Azienda, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, è applicata al Fornitore Stazione Appaltante si rivarrà trattenendo la penale come sopra indicata a decorrere dall’inizio dell’inadempimentosul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la Ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro dieci giorni dalla comunicazione del suo utilizzo, pena la risoluzione del contratto. Saranno contestate le seguenti violazioni: - Interruzione del servizio; - Violazione della disciplina sul trattamento dei dati personali; - Prestazione di ripetute inosservanze ( oltre due) da parte dell’operatore economico aggiudicatario delle disposizioni contenute nel servizio con personale privo dei requisiti richiesti; - Violazione della disciplina prevista dal presente capitolato. La Stazione Appaltante, da contestarsi mediante raccomandata con avviso oltre all’applicazione della penale, ha comunque facoltà di ricevimento, l’Azienda si riserva la facoltà: • di procedere all’acquisto presso terzi in esperire ogni azione ritenuta utile o necessaria per il risarcimento dell’eventuale maggior danno dell’operatore economico aggiudicatario, con addebito allo stesso subito e delle maggiori spese sostenute; • di risolvere il contratto, con l’obbligo dell’aggiudicatario di risarcire ogni conseguente spesa o dannosostenute in conseguenza dell’inadempimento contrattuale. La risoluzione del contratto comporta l’incameramento del deposito cauzionale nonché richiesta e/o il risarcimento dei maggiori danni subiti dall’Aziendapagamento delle penali non esonera in nessun caso l'appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

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