INADEMPIMENTI, PENALITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. La Ditta aggiudicataria, nell'esecuzione delle forniture previste dal presente capitolato, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e regolamenti concernenti le forniture stesse. Il giudizio sull’accettabilità del prodotto o meno sarà riservato al Direttore della farmacia. L’A.S.P. a suo insindacabile giudizio avrà diritto di ottenere l’immediata sostituzione della merce a totale spese del fornitore compreso l’eventuale risarcimento dei danni nei casi che questa risultasse inaccettabile o non conforme alle caratteristiche di cui al presente capitolato. In caso di ritardata o mancata consegna l’Ente, senza obbligo di darne comunicazione e fermo restando l'applicazione di quanto previsto nei commi successivi del presente articolo, si riserva la facoltà di provvedere altrove, anche per qualità migliore e a prezzo superiore a quello contrattuale, a totale spese e danni del fornitore medesimo. La ditta aggiudicataria si assume, con l’aggiudicazione della fornitura in oggetto, i seguenti oneri: a) tutte le spese connesse con l’impiego di mezzi idonei alla perfetta esecuzione della fornitura; b) il rimborso, secondo stima dei competenti organi, degli eventuali danni causati, sia all'Ente che a terzi, per distribuzione o deterioramento di beni. Per gli oneri di cui sopra la ditta aggiudicataria non potrà mai pretendere compensi di sorta. Nel caso di mancata osservanza da parte della ditta dei propri obblighi contrattuali, l’ente invierà formale reclamo/diffida, tramite PEC o fax, con descrizione dell’inadempimento e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate. Ai fini dell’individuazione della tipologia di inadempimenti passibili di apposizione di penalità che possono portare alla risoluzione del contratto si rimanda a quanto già riportato nei precedenti articoli e in generale, da intendersi comunque solo a titolo esemplificativo ma non esaustivo, sono riconducibili a: INADEMPIMENTO PENALE APPLICABILE qualità/quantità/tipologia della merce consegnata Da € 50,00 a € 150,00 mancato rispetto degli orari/giorni di consegna Da € 100,00 a € 200,00 modalità di mantenimento/consegna della merce Da € 100,00 a € 150,00 comportamento del personale addetto alle consegne/ricezione degli ordini Da € 50,00 a € 100,00 vita residua del prodotto Da € 50,00 a € 200,00 corretta e tempestiva emissione dei documenti contabili Da € 50,00 a € 200,00 mancata adeguata sostituzione di prodotto offerto in sede di gara a causa di indisponibilità definitiva/temporanea Da € 50,00 a € 200,00 Difformità fra prodotto richiesto dall’ente in sede di gara e prodotto effettivamente consegnato Da € 50,00 a € 200,00 Il valore della penalità sarà individuato dall’ente in considerazione della gravità del fatto, del prodotto interessato e/o di comportamento reiterato. L’ente potrà valutare di applicare, a seguito di ogni comunicazione scritta di cui sopra, una penale compresa fra € 30,00 e € 50,00, per spese di istruttoria, oltre all’eventuale recupero danni e/o penalità con cui si sanziona il fatto contestato. Per il recupero delle penalità, l’ente potrà rivalersi, mediante trattenuta, sui crediti della ditta aggiudicataria o sulla cauzione prestata, la quale ultima dovrà essere reintegrata. In caso di risoluzione l’ente provvederà ad incamerare l’intero importo della cauzione. In ogni caso è fatta salva ogni azione che l’ente ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi e/o il risarcimento dei maggiori danni subiti, ed inoltre potrà procedere all’esecuzione in danno delle operazioni interrotte, addebitando alla ditta la spesa eccedente l’importo per il servizio non prestato.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato d'Onere
INADEMPIMENTI, PENALITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. La Ditta aggiudicatariaLe ditte aggiudicatarie, nell'esecuzione delle forniture previste dal presente capitolatoCapitolato Speciale d’Appalto, avrà avranno l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge Xxxxx e regolamenti Regolamenti concernenti le forniture stesse. Il giudizio sull’accettabilità del prodotto o meno sarà riservato al Direttore della farmacia. L’A.S.P. a suo insindacabile giudizio avrà diritto di ottenere l’immediata sostituzione della merce a totale spese del fornitore compreso l’eventuale risarcimento dei danni nei casi che questa risultasse inaccettabile o non conforme alle caratteristiche di cui al presente capitolato. In caso di ritardata o mancata consegna l’Entetotale o parziale dei medicinali, senza obbligo o di darne comunicazione e fermo restando l'applicazione di mancata corrispondenza degli stessi ai requisiti richiesti, le Farmacie potranno approvvigionarsi, a loro insindacabile giudizio, presso altra ditta. Qualora non giustificabile, l’inosservanza delle disposizioni del presente capitolato, comporta l’applicazione delle seguenti penalità: - nel caso in cui la consegna venga effettuata con un ritardo superiore ad un’ora rispetto a quanto previsto nei commi successivi all’art. 5, comma 1, in modo reiterato e continuativo (per più di tre giorni consecutivi), non giustificato da cause di forza maggiore, rispetto ai termini stabiliti, ogni Ente/Azienda singolarmente potrà comminare una penale corrispondente al 5% del presente articolovalore globale dell'ordine oggetto della contestazione con un minimo di Euro 100,00; - nel caso in cui tale ritardo sia superiore alla giornata lavorativa, si riserva la facoltà di provvedere altrove, anche per qualità migliore e a prezzo superiore a quello contrattuale, a totale spese e danni potrà essere comminata una penalità corrispondente al 10% del fornitore medesimo. La ditta aggiudicataria si assumevalore globale dell'ordine oggetto della contestazione, con l’aggiudicazione della fornitura in oggetto, i seguenti oneri:
a) tutte le spese connesse con l’impiego un minimo di mezzi idonei alla perfetta esecuzione della fornitura;
b) il rimborso, secondo stima dei competenti organi, degli eventuali danni causati, sia all'Ente che a terzi, per distribuzione o deterioramento di beniEuro 300,00. Per gli oneri di cui sopra la ditta aggiudicataria non potrà mai pretendere compensi di sorta. Nel caso di mancata osservanza da parte della ditta dei propri obblighi contrattuali, l’ente invierà formale reclamo/diffida, tramite PEC o fax, con descrizione dell’inadempimento e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate. Ai fini dell’individuazione della tipologia di inadempimenti passibili di apposizione di Le penalità che possono portare alla risoluzione del contratto si rimanda a quanto già riportato nei precedenti articoli e in generale, da intendersi comunque solo a titolo esemplificativo ma non esaustivo, sono riconducibili a: INADEMPIMENTO PENALE APPLICABILE qualità/quantità/tipologia della merce consegnata Da € 50,00 a € 150,00 mancato rispetto degli orari/giorni di consegna Da € 100,00 a € 200,00 modalità di mantenimento/consegna della merce Da € 100,00 a € 150,00 comportamento del personale addetto alle consegne/ricezione degli ordini Da € 50,00 a € 100,00 vita residua del prodotto Da € 50,00 a € 200,00 corretta e tempestiva emissione dei documenti contabili Da € 50,00 a € 200,00 mancata adeguata sostituzione di prodotto offerto in sede di gara a causa di indisponibilità definitiva/temporanea Da € 50,00 a € 200,00 Difformità fra prodotto richiesto dall’ente in sede di gara e prodotto effettivamente consegnato Da € 50,00 a € 200,00 Il valore della penalità sarà individuato dall’ente in considerazione della gravità del fatto, del prodotto interessato e/o di comportamento reiterato. L’ente potrà valutare di applicare, a seguito di ogni comunicazione scritta di cui sopra, una penale compresa fra € 30,00 previa contestazione scritta da parte dei direttori delle singole farmacie, vengono comminate mediante nota di addebito a valere sui futuri pagamenti, oppure, avvalendosi della cauzione definitiva di cui all’art. 11 che, in tal caso, dovrà essere immediatamente integrata. Decorsi 5 giorni dal ricevimento della contestazione, senza che la ditta abbia prodotto giustificazioni scritte, le penalità si intendono accettate. Decorsi 60 giorni dalla data di inizio del rapporto di fornitura, la percentuale media mensile dei prodotti “mancanti” sulle voci trattate, non dovrà superare il 20% delle voci ordinate dalle singole farmacie di ciascun ente aderente. Qualora la percentuale mensile delle voci mancanti superasse il 20% di quelle ordinate, ogni Ente/Aziende aderente alla gara, avrà diritto al rimborso da parte del fornitore del maggior importo pagato per il reperimento di questi prodotti maggiorato del 20%. Il calcolo è fatto su base mensile senza compensazione. L’applicazione delle penali non esclude il diritto degli Enti a pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteriore maggior danno. Saranno considerate mancanze gravi, che potranno consentire la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., le seguenti inadempienze: - consegna di medicinali scaduti; - oltre tre ritardi in un anno nella consegna come sopra descritti; - il superamento, su base mensile e € 50,00nel semestre della percentuale del 20% di prodotti mancanti. Dopo due formali e motivate contestazioni scritte, effettuate da ogni Ente, notificate tramite raccomandata PEC/A.R., per spese ripetute irregolarità nella fornitura, tali da compromettere il quotidiano rifornimento di istruttoria, oltre all’eventuale recupero danni medicinali alle Farmacie e/o penalità con per il mancato rispetto delle condizioni di cui si sanziona il fatto contestatoall’art. Per il recupero 5 del presente Capitolato Speciale d’Appalto, ogni Ente potrà sospendere l'esecuzione del contratto o dichiararlo risolto a norma dell'art. 1456 del c.c. Le parti convengono che, oltre quanto previsto dal presente Capitolato Speciale d’Appalto e dall'art. 1453 c.c. in tema di inadempimento delle penalitàobbligazioni contrattuali, l’ente potrà rivalersicostituiscono motivo per la risoluzione del contratto, mediante trattenutaai sensi dell'art. 1456 c.c., sui crediti le seguenti ipotesi: o apertura di una procedura concorsuale, messa in liquidazione o altri casi di cessazione dell'attività della ditta aggiudicataria fornitrice; o sulla cauzione prestata, la quale ultima dovrà essere reintegrata. In caso di risoluzione l’ente provvederà ad incamerare l’intero importo della cauzione. In ogni caso è fatta salva ogni azione che l’ente ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi e/o il risarcimento dei maggiori danni subiti, ed inoltre potrà procedere all’esecuzione in danno delle operazioni interrotte, addebitando alla ditta la spesa eccedente l’importo per il servizio non prestato.frode e grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
Appears in 1 contract
Samples: Appalto Della Fornitura
INADEMPIMENTI, PENALITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. La Ditta aggiudicatariaIl Fornitore, nell'esecuzione nell’esecuzione delle forniture previste dal presente capitolatoCapitolato, avrà l'obbligo l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge Xxxxx e regolamenti Regolamenti concernenti le forniture stesse. Il giudizio sull’accettabilità In caso di mancata consegna totale o parziale dei medicinali, o di mancata corrispondenza degli stessi ai requisiti richiesti, il Committente potrà approvvigionarsi, a proprio insindacabile giudizio, presso altri fornitori. In particolare, saranno applicate le seguenti penali: - nel caso in cui la consegna venga effettuata con un ritardo superiore ad un'ora, non giustificato da cause di forza maggiore, rispetto ai termini stabiliti, la Committente potrà comminare una penale corrispondente al 5% del valore globale dell'ordine oggetto della contestazione con un minimo di Euro 100,00; - nel caso in cui tale ritardo sia superiore alla giornata lavorativa, potrà essere comminata una penalità corrispondente al 20% del valore globale dell'ordine oggetto della contestazione, con un minimo di Euro 300,00. Le penalità di cui sopra vengono comminate mediante nota di addebito a valere sui futuri pagamenti, previa contestazione scritta da parte dei Direttori delle singole farmacie. Decorsi 5 giorni dal ricevimento della contestazione, senza che la ditta abbia prodotto o meno sarà riservato al Direttore della farmaciagiustificazioni scritte, le penalità si intendono accettate. L’A.S.P. a suo insindacabile giudizio Dopo 60 giorni dalla data di inizio del rapporto di fornitura, la percentuale media mensile dei prodotti "mancanti" sulle voci trattate, non dovrà superare il 20% delle voci ordinate dalle singole farmacie. Qualora la percentuale mensile delle voci mancanti superasse il 20% di quelle ordinate, la Committente avrà diritto al rimborso da parte del Fornitore del maggior importo pagato per il reperimento di ottenere l’immediata sostituzione questi prodotti maggiorato del 20%. Il calcolo è fatto su base mensile senza compensazione. Il Committente si riserva, in ogni caso, il diritto di recedere dal contratto, qualora il superamento della merce percentuale mensile del 20% di prodotti "mancanti" comporti danni economici o difficoltà organizzative. In questo caso, la ditta aggiudicataria non avrà nulla a totale spese pretendere per la mancata prosecuzione della fornitura. Saranno considerate mancanze gravi che potranno consentire la risoluzione del fornitore compreso l’eventuale risarcimento contratto, ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ., le seguenti inadempienze: - consegna di medicinali scaduti e/o contraffatti; - la mancata effettuazione dei servizi previsti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto; - ripetuti ritardi nella consegna; - il superamento, su base mensile, della percentuale del 20% di prodotti mancanti che comporti danni nei casi che questa risultasse inaccettabile economici o non conforme difficoltà organizzative per la Committente. Dopo due formali e motivate contestazioni scritte, notificate tramite raccomandata A. R. o PEC, per ripetute irregolarità nella fornitura, tali da compromettere il normale rifornimento di medicinali alle caratteristiche Farmacie e/o per il mancato rispetto delle condizioni di cui al all'art. 6 del presente capitolatoCapitolato, la Committente potrà sospendere l'esecuzione del contratto o dichiararlo risolto norma dell'art. 1456 del cod.civ. In caso di ritardata o mancata consegna l’Enteinadempienza del Fornitore, senza obbligo di darne comunicazione e fermo restando l'applicazione di quanto previsto nei commi successivi del presente articolo, la Committente si riserva la facoltà di provvedere altrove, anche per qualità migliore e a prezzo superiore a quello contrattuale, a totale spese e danni del fornitore medesimo. La ditta aggiudicataria si assume, con l’aggiudicazione della fornitura in oggetto, i seguenti oneri:
a) tutte le spese connesse con l’impiego di mezzi idonei alla perfetta esecuzione della fornitura;
b) il rimborso, secondo stima dei competenti organi, degli eventuali danni causati, sia all'Ente che a procedere ad acquisti presso terzi, per distribuzione o deterioramento di beni. Per gli oneri di cui sopra la ditta aggiudicataria non potrà mai pretendere compensi di sorta. Nel caso di mancata osservanza da parte della ditta dei propri obblighi contrattuali, l’ente invierà formale reclamo/diffida, tramite PEC o fax, con descrizione dell’inadempimento e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate. Ai fini dell’individuazione della tipologia di inadempimenti passibili di apposizione di penalità che possono portare alla risoluzione del contratto si rimanda a quanto già riportato nei precedenti articoli e in generale, da intendersi comunque solo a titolo esemplificativo ma non esaustivo, sono riconducibili a: INADEMPIMENTO PENALE APPLICABILE qualità/quantità/tipologia della merce consegnata Da € 50,00 a € 150,00 mancato rispetto degli orari/giorni di consegna Da € 100,00 a € 200,00 modalità di mantenimento/consegna della merce Da € 100,00 a € 150,00 comportamento del personale addetto alle consegne/ricezione degli ordini Da € 50,00 a € 100,00 vita residua del prodotto Da € 50,00 a € 200,00 corretta e tempestiva emissione dei documenti contabili Da € 50,00 a € 200,00 mancata adeguata sostituzione di prodotto offerto in sede di gara a causa di indisponibilità definitiva/temporanea Da € 50,00 a € 200,00 Difformità fra prodotto richiesto dall’ente in sede di gara e prodotto effettivamente consegnato Da € 50,00 a € 200,00 Il valore della penalità sarà individuato dall’ente in considerazione della gravità del fatto, del prodotto interessato e/o di comportamento reiterato. L’ente potrà valutare di applicare, a seguito di ogni comunicazione scritta di cui sopra, una penale compresa fra € 30,00 e € 50,00, per spese di istruttoria, oltre all’eventuale recupero danni e/o penalità con cui si sanziona il fatto contestato. Per il recupero delle penalità, l’ente potrà rivalersi, mediante trattenuta, sui crediti della ditta aggiudicataria o sulla cauzione prestata, la quale ultima dovrà essere reintegrata. In caso di risoluzione l’ente provvederà ad incamerare l’intero importo della cauzione. In ogni caso è fatta salva ogni azione che l’ente ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi e/o il risarcimento dei maggiori danni subiti, ed inoltre potrà procedere all’esecuzione in danno delle operazioni interrotte, addebitando alla ditta fornitrice l'eventuale maggiore prezzo sostenuto secondo le modalità di cui ai periodi successivi. Per il rimborso delle spese, la spesa eccedente l’importo rifusione dei danni e il pagamento delle penali, la Committente avrà diritto al risarcimento del danno derivante dall’inadempimento dell'obbligazione contrattuale, oltre al rimborso dei maggiori costi derivanti dall’esecuzione d’ufficio. Tale risarcimento potrà essere ottenuto, alternativamente, mediante trattenuta sui crediti del Fornitore per il servizio non prestatoconsegne già effettuate o avvalendosi della garanzia definitiva di cui al successivo art. 11, che, in tal caso, dovrà essere immediatamente integrata.
Appears in 1 contract
INADEMPIMENTI, PENALITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. La Ditta aggiudicatariaLe ditte aggiudicatarie, nell'esecuzione delle forniture previste dal presente capitolatoCapitolato, avrà avranno l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge Xxxxx e regolamenti Regolamenti concernenti le forniture stesse. Il giudizio sull’accettabilità In caso di mancata consegna totale o parziale dei medicinali, o di mancata corrispondenza degli stessi ai requisiti richiesti, le Farmacie potranno approvvigionarsi, a loro insindacabile giudizio, presso altra ditta. In particolare, saranno applicate le seguenti penali: − nel caso in cui la consegna venga effettuata con un ritardo superiore ad un’ora, non giustificato da cause di forza maggiore, rispetto ai termini stabiliti, A.FA.S. potrà comminare una penale corrispondente al 5% del valore globale dell'ordine oggetto della contestazione con un minimo di Euro 100,00; − nel caso in cui tale ritardo sia superiore alla giornata lavorativa, potrà essere comminata una penalità corrispondente al 20% del valore globale dell'ordine oggetto della contestazione, con un minimo di Euro 300,00. Le penalità di cui sopra vengono comminate mediante nota di addebito a valere sui futuri pagamenti, previa contestazione scritta da parte dei Direttori delle singole farmacie. Decorsi 5 giorni dal ricevimento della contestazione, senza che la ditta abbia prodotto o meno sarà riservato al Direttore della farmaciagiustificazioni scritte, le penalità si intendono accettate. L’A.S.P. a suo insindacabile giudizio Dopo 60 giorni dalla data di inizio del rapporto di fornitura, la percentuale media mensile dei prodotti “mancanti” sulle voci trattate, non dovrà superare il 20% delle voci ordinate dalle singole farmacie. Qualora la percentuale mensile delle voci mancanti superasse il 20% di quelle ordinate, A.FA.S., avrà diritto di ottenere l’immediata sostituzione della merce a totale spese al rimborso da parte del fornitore compreso l’eventuale risarcimento del maggior importo pagato per il reperimento di questi prodotti maggiorato del 20%. Il calcolo è fatto su base mensile senza compensazione. A.FA.S. si riserva, in ogni caso, il diritto di recedere dal contratto, qualora il superamento della percentuale mensile del 20% di prodotti “mancanti” comporti danni economici o difficoltà organizzative. In questo caso, la ditta aggiudicataria non avrà nulla a pretendere per la mancata prosecuzione della fornitura. Saranno considerate mancanze gravi che potranno consentire la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., le seguenti inadempienze: − consegna di medicinali scaduti e/o contraffatti; − la mancata effettuazione dei servizi previsti dal presente Capitolato Speciale d’Appalto; − ripetuti ritardi nella consegna; − il superamento, su base mensile, della percentuale del 20% di prodotti mancanti che comporti danni nei casi che questa risultasse inaccettabile economici o non conforme difficoltà organizzative per A.FA.S.. Dopo due formali e motivate contestazioni scritte, notificate tramite raccomandata A.R., per ripetute irregolarità nella fornitura, tali da compromettere il normale rifornimento di medicinali alle caratteristiche Farmacie e/o per il mancato rispetto delle condizioni di cui al all’art. 5 del presente capitolatoCapitolato Speciale d’Appalto, A.FA.S. potrà sospendere l'esecuzione del contratto o dichiararlo risolto a norma dell'art. 1456 del c.c. In caso di ritardata o mancata consegna l’Enteinadempienza della ditta fornitrice, senza obbligo di darne comunicazione e fermo restando l'applicazione di quanto previsto nei commi successivi del presente articolo, A.FA.S. si riserva la facoltà di provvedere altrove, anche per qualità migliore e a prezzo superiore a quello contrattuale, a totale spese e danni del fornitore medesimo. La ditta aggiudicataria si assume, con l’aggiudicazione della fornitura in oggetto, i seguenti oneri:
a) tutte le spese connesse con l’impiego di mezzi idonei alla perfetta esecuzione della fornitura;
b) il rimborso, secondo stima dei competenti organi, degli eventuali danni causati, sia all'Ente che a procedere ad acquisti presso terzi, per distribuzione o deterioramento di beni. Per gli oneri addebitando alla ditta fornitrice l'eventuale maggiore prezzo sostenuto secondo le modalità di cui sopra la ditta aggiudicataria non potrà mai pretendere compensi di sorta. Nel caso di mancata osservanza da parte della ditta dei propri obblighi contrattuali, l’ente invierà formale reclamo/diffida, tramite PEC o fax, con descrizione dell’inadempimento e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate. Ai fini dell’individuazione della tipologia di inadempimenti passibili di apposizione di penalità che possono portare alla risoluzione del contratto si rimanda a quanto già riportato nei precedenti articoli e in generale, da intendersi comunque solo a titolo esemplificativo ma non esaustivo, sono riconducibili a: INADEMPIMENTO PENALE APPLICABILE qualità/quantità/tipologia della merce consegnata Da € 50,00 a € 150,00 mancato rispetto degli orari/giorni di consegna Da € 100,00 a € 200,00 modalità di mantenimento/consegna della merce Da € 100,00 a € 150,00 comportamento del personale addetto alle consegne/ricezione degli ordini Da € 50,00 a € 100,00 vita residua del prodotto Da € 50,00 a € 200,00 corretta e tempestiva emissione dei documenti contabili Da € 50,00 a € 200,00 mancata adeguata sostituzione di prodotto offerto in sede di gara a causa di indisponibilità definitiva/temporanea Da € 50,00 a € 200,00 Difformità fra prodotto richiesto dall’ente in sede di gara e prodotto effettivamente consegnato Da € 50,00 a € 200,00 Il valore della penalità sarà individuato dall’ente in considerazione della gravità del fatto, del prodotto interessato e/o di comportamento reiterato. L’ente potrà valutare di applicare, a seguito di ogni comunicazione scritta di cui sopra, una penale compresa fra € 30,00 e € 50,00, per spese di istruttoria, oltre all’eventuale recupero danni e/o penalità con cui si sanziona il fatto contestatoai periodi successivi. Per il recupero rimborso delle penalitàspese, l’ente la rifusione dei danni e il pagamento delle penali, A.FA.S. avrà diritto al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, oltre al rimborso dei maggiori costi derivanti dall'esecuzione d'ufficio. Tale risarcimento potrà rivalersiessere ottenuto, alternativamente, mediante trattenuta, trattenuta sui crediti della ditta aggiudicataria fornitrice per consegne già effettuate o sulla cauzione prestataavvalendosi della garanzia di esecuzione di cui all’art. 10 che, la quale ultima in tal caso, dovrà essere reintegrata. In caso di risoluzione l’ente provvederà ad incamerare l’intero importo della cauzione. In ogni caso è fatta salva ogni azione che l’ente ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi e/o il risarcimento dei maggiori danni subiti, ed inoltre potrà procedere all’esecuzione in danno delle operazioni interrotte, addebitando alla ditta la spesa eccedente l’importo per il servizio non prestatoimmediatamente integrata.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Speciale d'Appalto