Incarichi provvisori. 1. Qualora in un ambito territoriale si determini una carenza di assistenza dovuta a mancanza di medici in grado di acquisire tutte le scelte disponibili, l’Azienda, sentito il Comitato di cui all’art. 23, può conferire ad un medico residente nell'ambito territoriale carente, scelto nel rispetto della graduatoria regionale di settore o, se esistente, alla graduatoria di disponibilità di cui all’art. 15, comma 12 del presente Accordo, un incarico temporaneo.
2. Tale incarico, di durata comunque inferiore a dodici mesi, cessa alla sua scadenza o nel momento in cui viene individuato il medico avente diritto all'inserimento. Al medico di cui al presente comma sono corrisposti, per gli utenti che viene incaricato di assistere, i compensi di cui all’art. 59, lettera “A”, comma 1.
3. Nel caso in cui sia necessario proseguire la durata di un incarico provvisorio, i successivi incarichi vengono attribuiti secondo l’ordine della graduatoria regionale di settore o, se esistente, della graduatoria di disponibilità, a seguire rispetto al medico precedentemente incaricato.
4. L’incarico di cui al comma 1 non viene conferito quando l’eccedenza degli assistibili rispetto alla somma dei massimali dei singoli medici iscritti nell’elenco dell’ambito territoriale non supera le 300 unità. In tal caso si applica il disposto dell’articolo 39, comma 3.
5. È demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti e delle modalità di attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto dall’art. 14 del presente Accordo.
6. Ai medici di cui al precedente comma 1, che siano chiamati a ricoprire un incarico provvisorio, l’Azienda è tenuta a concedere in uso l’eventuale struttura ambulatoriale in suo possesso, ed usualmente utilizzata, nell’ambito territoriale relativo.
7. Qualora in un ambito territoriale si determinino le condizioni previste al comma 1, l’Azienda è tenuta ad informare, entro 20 giorni dall’evento, i cittadini interessati dalla carenza di assistenza della necessità di procedere ad una nuova scelta del medico tra tutti quelli incaricati nell’ambito territoriale interessato, anche attraverso annunci sui quotidiani, manifesti nei comuni e negli altri luoghi pubblici e, ove ritenuto opportuno, mediante comunicazione diretta agli assistiti.
Incarichi provvisori. Massimale di scelte e sue limitazioni Art. 40 Scelta del medico
Incarichi provvisori. Massimale di scelte e sue limitazioni Art. 39 Scelta del pediatra
Incarichi provvisori. 1. Qualora in un ambito territoriale si determini un carenza alla assistenza pediatrica, l’Azienda, sentito il Comitato di cui all’art. 23, può conferire un incarico temporaneo ad un pediatra, scelto nel rispetto della graduatoria regionale, con priorità per i pediatri residenti nell’ambito territoriale carente.
2. Tale incarico, di durata comunque inferiore a dodici mesi cessa alla sua scadenza o nel momento in cui viene individuato il pediatra avente diritto all’inserimento. Al pediatra di cui al presente comma sono corrisposti, per gli utenti che viene incaricato di assistere, i compensi di cui all’art. 58, lettera “A”, commi 1 e 9.
3. E’ demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti e delle modalità di attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto dall’art. 14 del presente Accordo.
4. Nel caso in cui sia necessario proseguire la durata di un incarico provvisorio, i successivi incarichi vengono attribuiti secondo l’ordine della graduatoria regionale, con i criteri di cui al comma 1.
5. L’incarico di cui al comma 1 non viene conferito quando l’eccedenza degli assistibili rispetto alla somma dei massimali dei singoli pediatri iscritti nell’elenco dell’ambito territoriale non supera le 180 unità. In tal caso si applica il disposto dell’articolo 39, comma 12.
Incarichi provvisori. 1. In attesa del conferimento di incarico di medico di cure primarie ai sensi dell’articolo 28, l’Azienda può conferire un incarico provvisorio utilizzando la graduatoria di disponibilità di cui all’articolo 17, comma 7, con priorità per i medici residenti nell’ambito territoriale di incarico.
2. L’incarico provvisorio ha durata inferiore a dodici mesi, cessa alla data di scadenza o di inserimento del medico titolare.
3. Per l’attività assistenziale a ciclo di scelta viene corrisposto il compenso di cui all’articolo 42, comma 2, lettera A, punto I); per l’attività oraria è riconosciuto il compenso indicato all’articolo 42, comma 3, lettera A.
4. L’Azienda è tenuta a concedere in uso l’eventuale struttura ambulatoriale in suo possesso nell’ambito territoriale di incarico.
5. In caso di improvvisa cessazione dell’attività del medico titolare l’Azienda informa i cittadini della necessità di procedere alla scelta di un altro medico.
Incarichi provvisori. In caso di vacanza del posto di dirigente di struttura complessa o di struttura semplice anche a valenza dipartimentale, il Direttore Generale può affidare in via provvisoria, anche ad interim, l’incarico di responsabile della struttura priva di titolare ad altro dirigente in possesso dei requisiti previsti dal CCNL e secondo le modalità in esso contenute. Il Dirigente, già titolare di un incarico di responsabilità di struttura complessa e di struttura semplice dipartimentale, non ha diritto all’indennità di sostituzione.
Incarichi provvisori. 1. In attesa del conferimento di incarico a tempo indeterminato di pediatra di libera scelta ai sensi dell’articolo 31, l’Azienda può conferire un incarico provvisorio utilizzando la graduatoria aziendale di disponibilità di cui all’articolo 19, comma 7, con priorità per i pediatri residenti nell’ambito territoriale carente, nell’Azienda, successivamente nella Regione ed infine fuori Regione.
2. L’incarico provvisorio è conferito con durata non superiore a dodici mesi e cessa:
a) al raggiungimento del periodo massimo di dodici mesi;
b) al momento dell’inserimento del pediatra titolare, con comunicazione dell’Azienda da effettuarsi almeno un mese prima;
c) per recesso del pediatra incaricato, da comunicare secondo quanto previsto all’articolo 23, comma 1, lettera a).
3. Al pediatra per gli assistiti in carico vengono corrisposti i compensi previsti all’articolo 44, comma 1, lettera A, punti I e II ed i compensi per le prestazioni aggiuntive di cui all'Allegato 7 e per le ulteriori prestazioni individualmente eseguite.
Incarichi provvisori. (Art. 37 ACN)
Incarichi provvisori. 1. L’incarico provvisorio deve essere conferito ad un Pediatra scelto nel rispetto della graduatoria regionale con priorità per i Pediatri residenti nell’ambito territoriale carente. Tale incarico può assumere una durata non superiore a 12 mesi e cessa al momento dell’individuazione del pediatra titolare .
2. Allo scadere dei 12 mesi, nel caso sia necessario proseguire con l’attribuzione dell’incarico, per la nuova assegnazione si adotteranno i criteri di cui al comma precedente.
3. L’incarico temporaneo non viene conferito quando l’eccedenza degli assistibili rispetto alla somma dei massimali dei singoli pediatri iscritti nell’elenco dell’ambito territoriale di riferimento, non supera le 180 unità
Incarichi provvisori. Comma 2 -In casi particolari ed a fini di continuità assistenziale, l'incarico provvisorio potrà essere prorogato, di ulteriori sei mesi - su valutazione dell’Azienda, d’intesa con il Comitato aziendale - in attesa del completamento delle procedure di conferimento dell'incarico di titolarità, comma 7 - L'Azienda, con comunicazione diretta, informa i cittadini della necessità di procedere ad una nuova scelta del medico in caso di imprevista interruzione dell'attività del medico titolare.