Incrementi stipendiali Clausole campione

Incrementi stipendiali. TRIENNIO 2019/2021
Incrementi stipendiali. 1. Gli stipendi tabellari previsti per il personale A.T.A. e assistente educatore dalla Tabella 8) allegata all’accordo stralcio di data 21.12.2016 sono incrementati alle date e nelle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nella Tabella 1) allegata al presente accordo. 2. Gli stipendi tabellari previsti per il personale insegnante della formazione professionale dalla Tabella 9) allegata all’accordo stralcio di data 21.12.2016 sono incrementati alle date e nelle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nella Tabella 2) allegata al presente accordo. 3. Gli stipendi tabellari previsti per i coordinatori pedagogici e per il personale insegnante delle scuole dell’infanzia dalla Tabella 10) allegata all’accordo stralcio di data 21.12.2016 sono incrementati alle date e nelle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nella Tabella 3) allegata al presente accordo. 4. L’indennità di vacanza contrattuale relativa al triennio 2019-2021 cessa di essere corrisposta come distinta voce retributiva. Gli incrementi disposti con i commi 1, 2 e 3 del presente articolo assorbono, dalla data di decorrenza degli stessi, l’indennità di vacanza contrattuale 2019/2021 già erogata ai sensi dell’accordo negoziale di data 10 novembre 2020. 5. Per effetto degli incrementi disposti con il comma 1 del presente articolo gli stipendi tabellari previsti per il personale A.T.A. e assistente educatore dalla Tabella 8) dell’accordo stralcio di data 21.12.2016 sono rideterminati alle date e nelle misure annue lorde indicate nelle Tabelle 4), 4a), 4b) e 4c) allegate al presente accordo. 6. Per effetto degli incrementi disposti con il comma 2 del presente articolo gli stipendi tabellari previsti per il personale insegnante della formazione professionale dalla Tabella 9) dell’accordo stralcio di data 21.12.2016 sono rideterminati alle date e nelle misure annue lorde indicate nelle Tabelle 5), 5a), 5b) e 5c) allegate al presente accordo. 7. Per effetto degli incrementi disposti con il comma 3 del presente articolo gli stipendi tabellari previsti per i coordinatori pedagogici e per il personale insegnante delle scuole dell’infanzia dalla Tabella 10) dell’accordo stralcio di data 21.12.2016 sono rideterminati alle date e nelle misure annue lorde indicate nelle Tabelle 6), 6a), 6b) e 6c) allegate al presente accordo.
Incrementi stipendiali. 1. A decorrere da 1 gennaio 2022, la retribuzione annua lorda di cui all’Allegato A) – Tabella retributiva del CCPL per il personale delle Fondazioni di cui alla legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 di data 30 luglio 2018 viene aggiornata come segue: 2. Gli importi riportati nella Tabella retributiva di cui al comma 1 sono comprensivi della copertura economica attribuita ai sensi dell’art. 3, comma 4, del CCPL per il personale delle Fondazioni di cui alla legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 a titolo di anticipo dei benefici del rinnovo contrattuale, che pertanto cessa di essere corrisposta dalla medesima data.
Incrementi stipendiali. 1. Al personale destinatario di questo accordo sono attribuiti, alle decorrenze dell’1 gennaio 2020 e dell’1 gennaio 2021, gli aumenti mensili lordi, per tredici mensilità, negli importi indicati nell’Allegata Tabella 1). 2. Al personale destinatario di questo accordo sono attribuiti, alle decorrenze dell’1 gennaio 2020 e dell’1 gennaio 2021, gli incrementi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nell’Allegata Tabella 2) riferiti alle voci del trattamento economico denominate “Adeguamento economico personale tecnico e amministrativo”, “Adeguamento economico personale professioni sanitarie” e “Retribuzione aggiuntiva personale O.S.S.”. 3. Gli incrementi mensili previsti, con decorrenza 1 gennaio 2021, dalle allegate Tabelle 1) e
Incrementi stipendiali. 1. La retribuzione tabellare complessiva del personale con qualifica di direttore prevista dalla Tabella 1) allegata all’accordo stralcio per il rinnovo del CCPL 2016/2018 di data 23 dicembre 2016 è rideterminata, alla data dell’1 gennaio 2020 e alla data dell’1 gennaio 2021, nella misure indicate nella Tabella A) allegata al presente accordo. Gli importi di cui alla Tabella A) assorbono, dalla data di decorrenza degli stessi, l’indennità di vacanza contrattuale 2019/2021 già erogata per gli anni 2020 e 2021. 2. Per l’anno 2019 è conservata la voce “indennità di vacanza contrattuale” nelle misure attribuite ai sensi dell’accordo di data 10 novembre 2020.
Incrementi stipendiali. 1. Al personale destinatario di questo accordo sono attribuiti gli aumenti mensili lordi, per tredici mensilità, negli importi e con le decorrenze indicati nella Allegata Tabella A). Gli incrementi di cui alla Tabella A), aventi effetto dalle decorrenze ivi indicate (1/1/2020 e 1/1/2021), sono comprensivi degli importi dell’indennità di vacanza contrattuale 2019/2021 già erogata per gli anni 2020 e 2021. 2. Per l’anno 2019 è conservata la voce “indennità di vacanza contrattuale” nelle misure attribuite ai sensi dell’accordo di data 10 novembre 2020. 3. Per effetto degli incrementi del comma 1, gli stipendi tabellari e l’indennità di valorizzazione professionale previsti dalla tabella 3) allegata all’accordo per il rinnovo del CCPL 2016/2018 per il personale del Comparto Ricerca sottoscritto in data 28 aprile 2022, sono rideterminati, a far data dall’1 gennaio 2020 e dall’1 gennaio 2021, nelle misure annue lorde indicate nella Tabella B) allegata al presente accordo.

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  • Quali costi devo sostenere? COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? All’impresa assicuratrice Eventuali reclami possono essere presentati alla Compagnia con le seguenti modalità: • con lettera inviata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA - Servizio Clienti Xxx Xxxxxx Xxxxx, 9/B – Verona - CAP 37135; fax 000 0000000; • tramite il sito internet della Compagnia xxx.xxx.xx • via mail all’indirizzo e mail: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxx.xx La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è il Servizio Clienti. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori. I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari e dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all’intermediario e saranno da loro gestiti. Qualora il reclamo pervenisse alla Compagnia, la stessa provvederà a trasmetterlo senza ritardo all’intermediario interessato, dandone contestuale notizia al reclamante. All’IVASS In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx Il modello per presentare un reclamo all’IVASS è reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx, alla sezione “Per i consumatori – Reclami”. I reclami indirizzati all’IVASS devono contenere: a) Nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) Individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) Breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) Copia del reclamo presentato alla Compagnia o all’intermediario e dell’eventuale riscontro fornito; e) Ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

  • Effetti dei nuovi stipendi 1. Salvo diversa previsione del CCNL, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dall’art. 35 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellare. 2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’art. 35 (Incrementi degli stipendi tabellari) sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dalla tabella A1, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto. Agli effetti dell’indennità di buonuscita o altri analoghi trattamenti, nonché del trattamento di fine rapporto, dell’indennità sostitutiva del preavviso e dell’indennità in caso di decesso di cui all’art. 2122 C.C., si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro. 3. Sono confermati gli effetti delle previgenti disposizioni che hanno operato il conglobamento dell’indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare.

  • Ritardi nel pagamento delle rate di acconto 1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 23 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti. 2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti. 3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori. 4. E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.

  • Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato. 2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente l’articolo 167 del d.P.R. n. 207 del 2010 e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto. 3. L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246. 4. L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

  • FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE La forma e le dimensioni delle opere, oggetto dell'appalto, risultano dai disegni allegati al contratto, che dovranno essere redatti in conformità alle norme UNI vigenti in materia. Inoltre per tutte le indicazioni di grandezza presenti sugli elaborati di progetto ci si dovrà attenere alle norme UNI CEI ISO 80000-1 e UNI CEI ISO 80000-6 nonché alla norma UNI 4546.

  • Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento 1. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi: a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. 2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. 3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci: a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate. 4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo. 5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

  • Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.

  • Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende sarà computato presso la nuova, ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purché l'addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore ad un anno. Le parti convengono, sulla base di quanto previsto dalla vigente legislazione, che i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione si sommano con quelli dell'apprendistato professionalizzante, fermo restando i limiti massimi di durata. Il riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali, sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna o interna alla impresa, verrà determinato in conformità alla regolamentazione dei profili formativi, rimessa alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 49, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. In attesa della definizione delle modalità di attuazione dell'art. 2, lett. i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato.

  • INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di cui al punto 7.1 deve essere posseduto da: a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. Il requisito relativo al fatturato globale medio annuo, di cui al punto 7.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 lett. b) deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

  • Obblighi del datore di lavoro Il datore di lavoro ha l'obbligo: