Valorizzazione professionale Clausole campione

Valorizzazione professionale. In attuazione di quanto disposto al punto 5.1 dell’Accordo programmatico di percorso 8 ottobre 2015 (Valorizzazione professionale delle risorse) – tenuto conto delle previsioni in tema del CCNL Abi 31 marzo 2015 - in data odierna, UniCredit e l’Organo di Coordinamento hanno sottoscritto il nuovo Accordo …… (che si riporta in allegato …). In riferimento all’art. 3 del Protocollo di rilancio 28 giugno 2014 analogo confronto aziendale sarà avviato anche nelle altre Società del Gruppo.
Valorizzazione professionale. L’inserimento in Sinergia del Personale ceduto avviene nel rispetto delle professionalità acquisite ed in un’ottica di valorizzazione dei contributi operativi e di conoscenza dei singoli. Viene garantita un’adeguata formazione al fine di riqualificare il personale anche rispetto ad eventuali nuovi profili professionali.
Valorizzazione professionale. Vengono garantite almeno 15 ore di formazione obbligatoria ulteriore, destinate all’aggiornamento professionale su temi attinenti alle evoluzioni delle attività lavorative del settore bancario e nello specifico del Credito Cooperativo. Sinergia, prima del termine del periodo di distacco, è disponibile a valutare l’assunzione diretta, ai sensi dell’art. 1406 c.c., delle Lavoratrici e dei Lavoratori distaccati, anche su richiesta degli stessi. In alternativa, alla cessazione del periodo di distacco, le Lavoratrici e i Lavoratori rientrano nella BCC e/o Società del GBCI di provenienza, previa adeguata formazione e nel rispetto dell’inquadramento e del profilo professionale acquisito. I lavoratori distaccati presso Sinergia possono chiedere, decorsi 12 mesi dal distacco oppure in caso di assegnazione ad una sede di lavoro distante oltre 50 km dalla originaria sede di lavoro, alla BCC/Società del Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA distaccante di porre termine anticipatamente al loro distacco. ⇒ SCARICA L’ACCORDO
Valorizzazione professionale. Le Parti - in base a quanto previsto per la rete filiali dal coordinato disposto dell’Accordo 4 febbraio 2017 e Verbale 2 dicembre 2021 – concordano che nel corso del mese di febbraio 2022 si aprirà il confronto finalizzato a raggiungere una specifica intesa sulla valorizzazione delle figure professionali di rete nel termine del 31 marzo 2022. Inoltre le Parti concordano – tenuto anche conto delle previsioni in tema del CCNL ABI 19 dicembre 2019 - di incontrarsi entro il 31 dicembre 2022 per aprire un confronto finalizzato al raggiungimento di intese aziendali in materia di valorizzazione professionale in UniCredit Services.
Valorizzazione professionale. L’inserimento in Sinergia del personale in perimetro avviene nel rispetto delle professionalità acquisite ed in un’ottica di valorizzazione dei contributi operativi e di conoscenza dei singoli, con impegno a formare e riqualificare tale personale anche rispetto ad eventuali nuovi profili professionali.
Valorizzazione professionale. Fermo restando quanto previsto dall’Accordo 28 giugno 2014 allo stesso titolo, le Parti concordano di favorire il raggiungimento di intese aziendali, con particolare riguardo a UniCredit Services, che tengano conto anche delle previsioni in tema del CCNL Abi 19 dicembre 2019.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).