INDENNITA' DI CONTINGENZA. 1. Per la corresponsione dell'indennità di contingenza verranno osservate le norme stabilite negli accordi stipulati dalle Organizzazioni Sindacali in sede nazionale.
2. Durante le assenze retribuite ai sensi del presente contratto di lavoro, l'indennità di contingenza sarà corrisposta con le stesse modalità e con le stesse riduzioni previste per lo stipendio. Nota a verbale Al personale a tempo parziale e al personale straordinario con orario inferiore rispetto a quello normale, l'indennità di contingenza è corrisposta in misura proporzionale alle ore di lavoro effettivamente prestate.
INDENNITA' DI CONTINGENZA. Oltre allo stipendio di cui alla tabella indicata all'art. 12, sarà corrisposta una indennità di contingenza, secondo le norme stabilite negli accordi stipulati dalle Organizzazioni Sindacali Confederali. Durante le assenze retribuite ai sensi del presente Contratto di Lavoro, l'indennità di contingenza sarà corrisposta con le stesse modalità e con le stesse riduzioni previste per lo stipendio.
INDENNITA' DI CONTINGENZA. TRATTAMENTI SALARIALI INTEGRATIVI CAPO VII - SCATTI DI ANZIANITA' CAPO VIII - MALATTIA ED INFORTUNIO
INDENNITA' DI CONTINGENZA. Le Parti concordano che a far data dalla data di sottoscrizione del presente Contratto, i valori di “Paga Base nazionale” di cui all’art. 110 del CCNL Industria Turistica del 9 luglio 2010 e di “Indennità di contingenza”, di cui all’art. 111 del CCNL Industria Turistica del 9 luglio 2010, vengono conglobati, senza oneri e vantaggi corrispettivi, nella Paga Base Nazionale Conglobata di cui all’articolo 110.
INDENNITA' DI CONTINGENZA. L’indennità di contingenza costituisce un elemento integrante della retribuzione e la sua corresponsione, salvo quanto diversamente previsto nelle parti speciali del presente Contratto, è regolata sino al 31 gennaio 1986 dagli accordi allegati in calce al Contratto, dal 1° febbraio 1986 dalla legge n. 38 del 26 febbraio 1986 e successive modifiche ed integrazioni.
INDENNITA' DI CONTINGENZA. Gli importi dell’indennità di contingenza risultano indicati nei seguenti valori lordi mensili: LIVELLI IMPORTO H 1.028.622 G 1.024.415 F 1.020.140 E 1.013.959 D 1.010.226 C 1.006.602 B 1.001.658 A 987.588 Nei confronti del personale appartenente alla figura professionale di Xxxxxxxxx, Venditore Senior e Venditore Specialista trovano applicazione i seguenti importi lordi mensili: LIVELLI IMPORTO F 1.008.950 E 1.006.671 D 1.003.396 C 1.000.206
INDENNITA' DI CONTINGENZA. Per la disciplina dell’indennità di contingenza valgono le norme generali vigenti. La misura mensile intera dell’indennità di contingenza è la seguente: 1° livello 523,71 2° livello 527,57 3° livello 539,05 4° livello 549,18 Detti importi sono comprensivi dell’E.D.R. di € 10,33.
INDENNITA' DI CONTINGENZA. Il valore mensile unificato del punto di contingenza è, fino al 31 gennaio 1983, di Euro 1,234 per tutti i livelli così come determinato dall'Accordo Nazionale 21 febbraio 1975 (allegato 5), e di Euro 3,512 dal 1° febbraio 1983 così come determinato dall'Accordo Nazionale (allegato 5). Dal 1° maggio 1986 al 31 ottobre 1991, i valori mensili della contingenza vengono calcolati secondo le disposizioni della Legge n. 38 del 26.2.1986, modificata dalla Legge 13 luglio 1990, n. 191, e le relative tabelle sono state elaborate dalla Commissione Paritetica Nazionale. Dal 1° gennaio 1996 la contingenza inserita nella tabella di cui all'art. 105 è conglobata nella paga tabellare.
INDENNITA' DI CONTINGENZA. L'indennità di contingenza viene erogata come specifica voce retributiva fino al 31 gennaio 1999 secondo le precedenti norme generali e contrattuali. Dal 1° febbraio 1999 gli importi corrispondenti per i vari livelli di inquadramento sono conglobati nei nuovi "minimi contrattuali conglobati" come previsto dall'art. 64 del presente contratto. Conseguentemente, dalla stessa data, viene soppressa la relativa voce retributiva.
INDENNITA' DI CONTINGENZA. Le parti si danno reciprocamente atto: