Assenze retribuite. (Art. 18 del CCNL 01.03.02)
1. Il dirigente ha diritto di assentarsi dal servizio, conservando la retribuzione, nei seguenti casi: - partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove, ovvero a congressi, convegni, seminari e corsi di aggiornamento professionale facoltativo entro il limite complessivo di giorni otto per ciascun anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente occorrenti per il viaggio; - lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetti componenti la famiglia anagrafica o di affini di primo grado in ragione di giorni tre anche non consecutivi per evento; - particolari motivi personali o familiari, entro il limite complessivo di tre giorni per ciascun anno scolastico; - il dirigente scolastico ha altresì diritto ad assentarsi per 15 giorni consecutivi in occasione di matrimonio, con decorrenza entro il quarto giorno dal matrimonio stesso.
2. Gli eventi di cui sopra sono dichiarati agli atti dell’Istituzione anche mediante autocertificazione e comunicati alla Direzione regionale
3. Le assenze di cui al comma 1 possono cumularsi nell'anno scolastico, non riducono le ferie e sono valutate agli effetti dell'anzianità di servizio.
4. Durante i predetti periodi di assenza al dirigente spetta l'intera retribuzione, compresa quella di posizione.
5. Le assenze previste dall'art. 33, comma 3, della legge 104 del 1992, come modificato e integrato dall’art. 19 della legge n. 53/2000, non sono computate ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie.
6. Il dirigente ha altresì diritto ad assentarsi per tutti gli eventi in relazione ai quali specifiche disposizioni di legge o dei relativi regolamenti di attuazione prevedono la concessione di permessi o congedi comunque denominati.
Assenze retribuite. I collaboratori / le collaboratrici, in occasione di determinati eventi, hanno diritto a tempo libero retribuito secondo il seguente elenco.
Assenze retribuite. Il dirigente può assentarsi nei seguenti casi:
Assenze retribuite. 1. Il dirigente, i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali e il segretario hanno diritto di assentarsi nei seguenti casi:
a) partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove, ovvero a congressi, convegni, seminari e corsi di aggiornamento professionale facoltativi, connessi con la propria attività lavorativa, entro il limite complessivo di giorni otto per ciascun anno;
b) lutto per il decesso del coniuge, dei parenti entro il secondo grado e degli affini entro il primo grado o del convivente ai sensi dell’art. 1, commi 36 e 50, della legge n. 76/2016: giorni tre per evento, anche non consecutivi, da fruire entro 7 giorni lavorativi dal decesso;
c) particolari motivi personali e familiari, entro il limite complessivo di 3 giorni nell’anno.
2. Il dirigente, i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali e il segretario hanno altresì diritto ad assentarsi per 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio. Tale congedo può essere fruito anche entro 45 giorni dalla data in cui è stato contratto il matrimonio.
3. Le assenze di cui ai commi 1 e 2 possono cumularsi nell’anno solare, non riducono le ferie e sono valutate agli effetti dell’anzianità di servizio.
4. Durante i predetti periodi di assenza al dirigente, ai dirigenti amministrativi, tecnici e professionali ed al segretario spetta l’intera retribuzione, ivi compresa la retribuzione di posizione.
Assenze retribuite. Il dirigente ha diritto di assentarsi nei seguenti casi:
Assenze retribuite. 1. Il dirigente può assentarsi nei seguenti casi:
a) partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove, ovvero a corsi di aggiornamento professionale facoltativo, per otto giorni lavorativi all'anno;
b) lutti per coniuge, parenti entro il secondo grado ed affini entro il primo grado, per tre giorni consecutivi per ogni evento;
c) particolari motivi personali o familiari o di studio: per tre giorni lavorativi all'anno.
2. Il dirigente ha altresì diritto ad assentarsi per 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio.
3. Le assenze di cui ai commi 1 e 2 possono cumularsi nell'anno solare, non riducono le ferie e sono valutate agli effetti dell'anzianità di servizio.
4. Durante i predetti periodi di assenza al dirigente spetta l'intero trattamento economico, compresa la retribuzione di posizione.
5. Le assenze previste dall'art. 33, comma 3, della legge 104/92, non sono computate ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie.
6. Il dirigente ha altresì diritto ad assentarsi, con conservazione della retribuzione, negli altri casi previsti da specifiche disposizioni di legge o dei relativi regolamenti di attuazione.
7. Il presente istituto sostituisce la precedente disciplina legislativa e contrattuale del congedo straordinario.
Assenze retribuite. I collaboratori / le collaboratrici, in occasione di determinati eventi, hanno diritto a tempo libero retribuito secondo il seguente elenco.
a Adempimento di obblighi legali Tempo necessario conformemente alla convocazione
b Esercizio di una funzione pubblica Previo accordo, fino a 15 giorni per anno civile c Matrimonio / registrazione di un’unione domestica del collaboratore o della collaboratrice d Partecipazione al matrimonio / alla registrazione di unione domestica di genitori, figli e fratelli/sorelle e Xxx i genitori, per questioni urgenti in relazione diretta con il figlio / i figli che richiedono la presenza di un genitore o entrambi i genitori f Malattia improvvisa del/della partner, di un genitore o di un figlio Se la malattia subentra durante le vacanze, i giorni di vacanza possono essere recuperati.
Assenze retribuite. 1 Il dirigente ha diritto di assentarsi nei seguenti casi, entro il limite annuo di 45 giorni:
a) partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove e al giorno precedente ed al giorno successivo, laddove necessario in relazione al luogo di svolgimento, ovvero a congressi, convegni, seminari e corsi di aggiornamento professionale facoltativi connessi con la propria attività lavorativa, entro il limite complessivo di giorni 8 per ciascun anno;
b) xxxxx per perdita del coniuge o del convivente, di parenti entro il secondo grado o di affini di primo grado, in ragione di giorni tre per evento secondo la disciplina prevista dalla l. n.53 dell’8 marzo 2000 e relativo decreto interministeriale di attuazione.
c) particolari motivi personali o familiari che dovranno essere documentati per un massimo di tre giorni per evento;
d) per la partecipazione agli organismi statutari degli ordini professionali in misura massima di due volte al mese, senza pregiudizio per l’amministrazione e per il raggiungimento degli obiettivi;
Assenze retribuite. 1 Nel caso di impiego delle persone in formazione presso aziende terze sulla base dell’articolo 5.3 dell’Allegato 1, in relazione alle assenze retribuite valgono le disposizioni della rispettiva impresa terza.
2 Per le persone in formazione che sono impiegate presso Posta CH SA gli articoli
Assenze retribuite. 1. Il Dirigente può assentarsi nei seguenti ca- si:
2. Il Dirigente ha altresì diritto ad assentarsi per 15 giorni consecutivi in occasione di matrimo- nio.
3. Le assenze di cui ai commi 1 e 2 sono cumu- labili nell’anno solare e non riducono le ferie e sono valutate agli effetti dell’anzianità di servi- zio.
4. Durante i predetti periodi di assenza al Di-
5. I permessi previsti dall’art. 33, commi 2 e 3, della legge 104/1992, non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie.
6. Il Dirigente ha altresì diritto ad assentarsi, con conservazione della retribuzione, negli al- tri casi previsti da specifiche disposizioni di legge.
7. Le aziende ed enti favoriscono la partecipa- zione dei Dirigenti alle attività delle Associa- zioni di volontariato di cui alla L. n. 266/1991 ed al regolamento approvato con D.P.R. n. 613/1994 per le attività di protezione civile.
8. Il presente istituto sostituisce la precedente disciplina legislativa e contrattuale del conge- do straordinario, a decorrere dalla data di en- trata in vigore del presente contratto.