CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO
CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO
PER I LAVORATORI DELLA SIP - SOCIETA'
ITALIANA PER L'ESERCIZIO DELLE TELECOMUNICAZIONI S.p.A.
30 Giugno 1992
Il giorno 30 giugno 1992 è stata sottoscritta la stesura relativa al rinnovo del CCL per i lavoratori dipendenti dalla SIP, secondo quanto contenuto nell'accordo di pari data e come risulta dal testo seguente
TRA
La Delegazione SIP - INTERSIND costituita dai Signori: Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxx. Xxxxxxxx Police, in rappresentanza dell'ASSOCIAZIONE SINDACALE INTERSIND, e dai Signori: Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxx. Xxxxx Xxxxxx, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxx. Xxxxxx Xxxxx, Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxx. Xxxx Xxxxxxx, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxx. Xxxxxxx D'Aloe, Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx, Dott. Paolo De Marchi, Xxxx. Xxxxx Xxxxx, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Sig. Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxx. Xxxxx Xxxxxx, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, P.I. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxx. Xxxxx Xxxxx, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Dott. Marco Zaccheddu, Xxxx. Xxxxx Xxxxx, in rappresentanza della SIP - SOCIETA' ITALIANA PER L'ESERCIZIO DELLE TELECOMUNICAZIONI p.a.
E
la Delegazione FILPT-CGIL, SILTE/FPT-CISL, UILTE-UIL, rappresentata dai Signori:
Per la FILPT-CGIL: Xxxxxxx Xxxxx, Segretario Generale; Rosario Trefiletti, Segretario Generale Aggiunto; Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Di Stefano, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Segretari Nazionali; Xxxxx Aloschi, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Avanzo, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Franco Convito, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx De Giosa, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Elide Fatica, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Incoletti, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Messi, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx Pani, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Candida Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Franco Pugno, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, componenti la Delegazione.
Per il SILTE/FPT-CISL: Franco Domeneghini, Segretario Generale; Xxxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxxx, Paolo D'Ulivo, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Segretari Nazionali; Xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Allena, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx,
Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx De Santis, Xxxxxxx Di Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Di Pasquale, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx D'Ambrosio, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Urbano Gerola, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx La Barbera, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Franco Pedriale, Xxxxxxx Pelos, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Rade, Remo Sau, Inno Serra, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Testi, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Crescenzo Verde, componenti la Delegazione.
Per la UILTE-UIL: Xxxxx Xxxxxxxx, Segretario Generale; Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Segretari Nazionali; Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Angelo Belafatti, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Cottadellucci, Xxxxxxx De Xxxxx, Xxxxxxxx Di Xxxxxx, Stella Donargo, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Sentenza, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, componenti la Delegazione.
Art. 1 - PREMESSA
Il presente contratto collettivo disciplina i rapporti di lavoro fra la SIP
- SOCIETA' ITALIANA PER L'ESERCIZIO DELLE TELECOMUNICAZIONI p.a. - detta
nel testo "La Società" - ed i suoi dipendenti - detti nel testo "I lavoratori" - salvo le speciali disposizioni per il personale a tempo parziale e per il personale straordinario, previste dal contratto medesimo.
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Art. 2 - ASSUNZIONE
1. L'assunzione è comunicata al lavoratore con lettera nella quale devono essere specificati:
a) la data di assunzione;
b) il livello retributivo e la posizione di lavoro di appartenenza ai sensi dell'art. 12 del presente contratto;
c) la sede di lavoro;
d) il trattamento economico iniziale;
e) la durata dell'eventuale periodo di prova.
2. Nella lettera di assunzione sarà inoltre specificato che al lavoratore viene consegnata copia del presente contratto.
3. All'atto dell'assunzione il lavoratore deve presentare:
a) la carta di identità o altro documento equivalente (in visione);
b) il libretto di lavoro;
c) il certificato penale di data non anteriore a 3 mesi;
d) il certificato di nascita;
e) il certificato di cittadinanza;
f) il certificato di residenza di data non anteriore a tre mesi (l'interessato dovrà comunicare anche l'eventuale domicilio fiscale, ove questo sia diverso dalla residenza);
g) il certificato degli studi compiuti;
h) l'eventuale documento del servizio militare;
i) gli eventuali certificati di lavoro;
l) lo stato di famiglia;
m) le tessere e i libretti delle assicurazioni sociali (qualora ne sia in possesso);
n) tre fotografie formato tessera;
o) copia del certificato di attribuzione del numero di codice fiscale;
p) ogni altro documento che la Società ritenesse opportuno richiedere per ragioni amministrative, fiscali e previdenziali.
4. Prima dell'assunzione la Società può far sottoporre il lavoratore a visita medica da parte del proprio medico di fiducia per accertarne la costituzione fisica e l'idoneità specifica al lavoro per il quale viene assunto.
5. Nelle assunzioni sarà tenuto particolare conto delle domande presentate dai figli dei lavoratori deceduti o che siano cessati dal servizio per raggiunto limite di età, per invalidità o per malattia.
Nel caso di lavoratore deceduto o cessato dal servizio per invalidità o per malattia, in mancanza di figli o quando gli stessi non siano in età che ne consenta l'assunzione, sarà tenuto particolare conto della domanda presentata dal coniuge.
6. Il lavoratore dovra comunicare gli eventuali successivi mutamenti di residenza e di domicilio.
Art. 3 - PERIODO DI PROVA
1. Il lavoratore assunto in servizio può essere soggetto ad un periodo di prova. Detto periodo non può essere superiore a mesi sei per i lavoratori dei livelli 1, 2, 3, 4, 5 ed a mesi tre per i lavoratori degli altri livelli.
2. Non sono ammesse nè la protrazione nè la rinnovazione del periodo di prova, salvo giustificata assenza dovuta a causa di forza maggiore, nel qual caso il periodo di prova verrà protratto per un tempo corrispondente alla durata dell' assenza.
3. Durante il periodo di prova il trattamento economico non può essere inferiore a quello minimo stabilito dal presente contratto per il livello di assegnazione.
4. Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere risolto da ciascuna delle due parti in qualsiasi momento senza preavviso.
5. Ferma restando per la Società la facoltà di risolvere, durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro senza preavviso, le assenze per malattia o per infortunio del personale in periodo di prova - ove la Società non si avvalga della predetta facoltà all'inizio o durante le assenze stesse - sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per il corrispondente personale non più in prova.
6. Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque momento, oppure per iniziativa della Società durante il primo mese, la retribuzione viene corrisposta per il solo periodo di servizio prestato. Qualora la risoluzione avvenga invece oltre il termine predetto, viene corrisposta al lavoratore la retribuzione fino alla metà od alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione stessa avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese.
7. Trascorso il periodo di prova senza che da una delle due parti il rapporto di lavoro sia stato risolto, il lavoratore si intende confermato in servizio e gli verrà riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti, comprese le norme relative alla previdenza.
PERSONALE A TEMPO PARZIALE E STRAORDINARIO Art. 4 - RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può determinarsi o mediante assunzione in tale forma in posizioni di lavoro compatibili con l'istituto, o per effetto, a richiesta del personale ordinario in servizio, della trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno.
2. Il rapporto di lavoro a tempo parziale potrà essere ammesso, di massima, per tutte le categorie professionali.
Restano comunque esclusi, attese le vincolanti esigenze di servizio, i seguenti lavoratori:
- quadri ed impiegati aventi funzioni direttive su altro personale;
- personale turnista (fatta eccezione per il personale addetto ai Servizi d'utenza);
- personale che opera in squadra.
La percentuale massima di lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale non potrà superare complessivamente il 12%, da calcolarsi sul personale in forza presso le singole unità produttive.
3. Non prima di un triennio dalla data di costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale, potrà essere presentata domanda da parte del lavoratore volta a trasformare il rapporto a tempo pieno, il cui accoglimento sarà valutato dalla Società sulla base delle esigenze di servizio, salvo che non si verifichino esigenze assunzionali a tempo pieno nella unità produttiva di appartenenza, per la medesima posizione di lavoro nella quale il lavoratore è inserito o per posizione omologa. Il predetto termine non ha efficacia nei confronti dei lavoratori che attestino il mantenimento dell'iscrizione per più di due anni dalla costituzione del rapporto a tempo parziale nella prima classe delle liste di collocamento, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 863/84 e per gli effetti dell'art. 25, punto 5, della legge n. 223/91.
Il contratto di lavoro a tempo parziale va stipulato per iscritto e deve indicare la durata dell'orario normale di lavoro.
4. La domanda del lavoratore ordinario volta alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, potrà essere accolta compatibilmente con le esigenze di servizio (quali, ad esempio, eccessivo numero di richieste in uno stesso punto organizzativo).
L'accoglimento delle domande di trasformazione a tempo parziale avverrà sulla base delle seguenti priorità:
a) lavoratori con figli di età inferiore a tre anni: la priorità potrà valere per un solo coniuge;
b) lavoratori studenti di cui all'art. 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
c) altre motivazioni, in particolare di carattere familiare.
Le domande dovranno essere presentate ai competenti uffici del personale con preavviso e secondo modalità da definire a livello regionale.
La facoltà di ripristino del rapporto a tempo pieno per i lavoratori che abbiano ottenuto la trasformazione del proprio rapporto di lavoro a tempo parziale, è ammessa, per ciascun anno ed in ogni singola unità produttiva, entro il limite massimo del 50% del personale suddetto in forza nell'unità produttiva alla data del 30 giugno dell'anno precedente. In caso di esubero delle domande, verrà privilegiato il personale con maggiore anzianità in part-time e, in subordine, quello con maggiore anzianità di servizio.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale potrà avere durata illimitata e comunque non potrà essere utilizzato per periodi inferiori all'anno.
5. Il trattamento economico e normativo durante il periodo di lavoro a tempo parziale sarà così regolato:
- istituti a contenuto economico proporzionalità della retribuzione alla durata della prestazione: tale criterio sarà applicato, pertanto, a tutte le voci della retribuzione;
- istituti a contenuto giuridico-normativo fatte salve le peculiarità dell'istituto, parità di trattamento rispetto al lavoro a tempo pieno.
6. La durata del tempo-lavoro è fissata nella metà del normale orario giornaliero e la prestazione lavorativa, che dovrà essere svolta di norma senza soluzione di continuità, sarà collocata in relazione alle esigenze del settore di appartenenza; potrà quindi svolgersi (su 5 o 6 giorni, secondo l'orario seguito dal restante personale) sia al mattino che al pomeriggio.
Valutate le esigenze tecnico-produttive del settore di appartenenza, potrà essere fissata, d'intesa con il lavoratore interessato, una prestazione lavorativa per un tempo pari ai 3/4 del normale orario settimanale, con una durata giornaliera pari ai 3/4 del normale orario, con effettuazione dell'intervallo meridiano (salvo casi particolari da esaminare a livello regionale) della durata minima di 30 minuti, secondo modalità e nell'ambito della fascia prevista per il settore di appartenenza.
7. Nei Centri di lavoro Servizi d'utenza di 1° livello potrà darsi luogo, previa negoziazione tra le parti stipulanti a livello regionale, a forme di rapporto di lavoro a tempo parziale nella forma c.d. verticale, con prestazione lavorativa concentrata in tre giorni alla settimana, per una durata oraria settimanale pari alla metà di quella normale in atto presso il Centro di lavoro di appartenenza. In tal caso, la durata giornaliera della prestazione sarà pari ad un minimo di 7 ore in due delle suddette giornate, con collocazione delle residue ore nel terzo giorno.
L'orario di lavoro, da collocarsi in ragione delle esigenze di servizio, è continuato.
8. Il numero di giorni di ferie e di permessi retribuiti è pari a quello previsto per il personale a tempo pieno, con corresponsione della retribuzione proporzionale alla durata della prestazione.
Nell'ipotesi in cui il passaggio dal rapporto a tempo pieno a quello a tempo parziale e viceversa avvenga nel corso dell'anno solare, gli istituti contrattuali che sono regolamentati con stretto criterio di proporzionalità rispetto all'orario di lavoro effettuato subiranno un riproporzionamento applicativo secondo le seguenti indicazioni:
- ferie - Il numero dei giorni di ferie spettanti resta invariato nel caso di inizio o termine del rapporto di lavoro a tempo parziale nel corso dell'anno; ai fini del relativo trattamento retributivo dovrà procedersi alla determinazione del numero di giorni di ferie da fruire ad intera, a metà retribuzione o al 75% in proporzione al numero dei mesi di servizio prestati nei diversi regimi di orario;
- permessi retribuiti - Analogamente a quanto sopra indicato per i giorni di ferie, anche il numero dei giorni di permesso in questione resta invariato: il relativo trattamento retributivo sarà determinato proporzionalmente ai mesi di servizio prestati nei diversi regimi di orario;
- 13 e 14 mensilità - Tali mensilità aggiuntive, nei casi suddetti, saranno calcolate proporzionalmente ai mesi di servizio maturati nei diversi regimi di orario.
9. Ai fini dei passaggi automatici di livello e dei criteri di ammissione al sistema di accertamento per i passaggi di livello, i periodi di lavoro a tempo parziale sono computati in proporzione alla ridotta durata della prestazione: i relativi parametri temporali sono pertanto in misura corrispondente.
10. Per la determinazione degli aumenti periodici di anzianità, i periodi di lavoro a tempo parziale sono equiparati ai periodi a tempo pieno ai fini della maturazione del biennio di servizio.
L'importo degli aumenti periodici di anzianità previsto all'art. 24 sarà corrisposto, come per gli altri elementi della retribuzione, in misura proporzionalmente ridotta durante il periodo di lavoro a part-time.
11. Ai fini della maturazione dell'anzianità prevista per l'individuazione dei termini di preavviso, i periodi di tempo trascorsi a tempo parziale sono equiparati a quelli a tempo pieno.
A tali effetti, pertanto, gli anni di servizio saranno computati sommando i periodi prestati a tempo parziale con quelli a tempo pieno.
12. Per quanto non espressamente contenuto nel presente articolo si applicano le norme previste per i lavoratori a tempo pieno.
Disposizione transitoria
Fino al 30.6.1992 l'importo dello scatto di anzianità sarà determinato sulla base delle percentuali previste all'art. 24 del CCL 10.12.1988 (riportato in appendice) applicate al minimo di stipendio aumentato dell'indennità di contingenza al 31.12.1979 (esclusa quella conglobata nei minimi) corrispondente alla prestazione a tempo pieno.
L'importo così determinato sarà corrisposto in misura proporzionalmente ridotta durante il periodo di lavoro a part-time.
Note a verbale
1) Ove l'applicazione della tipologia di rapporto di cui al 2° cpv. del comma 6 del presente articolo determinasse, in relazione all'orario praticato nel settore di appartenenza, una durata inferiore ad un'ora di uno dei semiturni lavorativi, alla mancata effettuazione dell'intervallo conseguirà la inapplicabilità delle previsioni di cui all'art. 7, comma
12, del presente CCL.
2) In casi particolari potranno essere prese in considerazione le istanze di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, fatto salvo quanto previsto al comma 4 del presente articolo, provenienti da lavoratori di livello 5 - o inseriti in posizioni di lavoro che lo traguardino - le cui mansioni si esplichino non prevalentemente nello svolgimento di funzioni direttive.
Art. 5 - PERSONALE STRAORDINARIO
1. Al lavoratore straordinario si applicano le disposizioni di legge che disciplinano il contratto di lavoro a tempo determinato ed il minimo di stipendio fissato per il corrispondente livello dei lavoratori ordinari, in proporzione alle ore di lavoro prestate.
2. In attuazione di quanto specificamente previsto dall'art. 23, punto 1), della legge 28 febbraio 1987, n. 56, la Società potrà valersi delle prestazioni di personale straordinario, oltre che nelle ipotesi già previste dalla legislazione in materia, nei seguenti casi:
- necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre;
- incrementi di attività in dipendenza di eventi eccezionali o di esigenze produttive particolari e di carattere temporaneo che non sia possibile soddisfare con il normale organico;
- punte di più intensa attività stagionale.
Le modalità di attuazione, nonché la facoltà di individuazione della quota percentuale massima dei lavoratori straordinari che potranno essere assunti in applicazione della citata disposizione legislativa, saranno oggetto di negoziazione fra le parti stipulanti a livello regionale.
Note a verbale
1) In caso di esigenze assunzionali a tempo indeterminato, verranno privilegiati quei lavoratori che abbiano precedentemente prestato servizio per più di un periodo come straordinari in analoga posizione di lavoro nell'ambito della stessa unità produttiva.
2) Al personale straordinario può essere richiesto un periodo di prova adeguato alla durata del rapporto di lavoro, ma comunque non superiore ai periodi indicati nell'art. 3.
Di tale periodo di prova deve essere fatta esplicita menzione nella lettera di assunzione.
3) Ai lavoratori stagionali operanti nei Centri di lavoro Servizi d'utenza che abbiano prestato servizio nelle stesse mansioni per una durata complessiva di almeno 24 mesi - cumulandosi, a tali effetti, i vari periodi di effettiva prestazione - viene attribuita, all'atto dell'assunzione con nuovo contratto a termine, una retribuzione in misura pari a quella prevista dal presente contratto per il personale ordinario dei Servizi d'utenza avente un'anzianità di servizio di uguale durata.
4) Al personale straordinario assunto ad orario pieno si applicano, ai fini
della determinazione dell'anzianità utile per gli scatti di anzianità, del servizio prestato (3a e 14a mensilità, misura ferie e permessi di cui ai commi 2, 10 e 11 dell'art. 8) e delle assegnazioni al livello superiore, i medesimi criteri che vengono seguiti per il personale ordinario.
Al personale straordinario assunto con orario inferiore rispetto a quello normale si applicano invece gli stessi criteri previsti per il personale a tempo parziale.
5) Ai lavoratori straordinari assunti ad orario pieno, che passino a far parte del personale ordinario, è riconosciuto, ai fini dell'anzianità di fatto, l'intero periodo relativo al rapporto di lavoro in atto alla data del passaggio.
Per i lavoratori straordinari assunti invece con orario inferiore rispetto a quello normale, l'anzidetto periodo è determinato in proporzione alle ore valide ai fini dell'anzianità di fatto, maturate nel corso del rapporto di lavoro in atto alla data del passaggio.
6) Il trattamento intero o ridotto, previsto dagli artt. 36 e 37, per le giornate di assenza per malattia o per infortunio che si verifichino nel corso del rapporto di lavoro e fino al termine di scadenza dello stesso e comunque non oltre i periodi di tempo indicati nei predetti articoli, con deduzione ovviamente di quanto i lavoratori stessi abbiano diritto a percepire da istituti assicurativi, previdenziali ed assistenziali, si applica ai lavoratori straordinari nei limiti stabiliti dalla legge.
7) Ai lavoratori straordinari assunti con orario di lavoro inferiore rispetto a quello normale del corrispondente personale ordinario, nel caso di assenza per malattia od infortunio il trattamento economico indicato alla precedente nota a verbale n. 6) viene commisurato al minimo di prestazione giornaliera indicato nella lettera di assunzione. Peraltro, nel giorno dell'infortunio, ai medesimi spetterà la normale retribuzione per tutte le ore prefissate nel turno (anche se superiori al predetto minimo giornaliero) ancorché non lavorate. Invece per la malattia insorta nel xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx, sono retribuite le sole ore lavorate, assicurando comunque il sopra indicato minimo giornaliero.
8) In applicazione della legge 26.6.1990, n. 162, la Società potrà ricorrere, per la sostituzione dei lavoratori tossicodipendenti di cui al 1° comma dell'art. 99 della citata legge, ad assunzioni a tempo determinato ai sensi della legge 18.4.1962, n. 230.
SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 6 - SEDE E POSTO DI LAVORO SEDE DI LAVORO
1. Per sede di lavoro s'intende il Comune nel cui comprensorio è ubicato il posto normale di lavoro di ciascun lavoratore.
POSTO NORMALE DI LAVORO
2. E' considerato posto normale di lavoro quello dove abitualmente il lavoratore deve trovarsi all'inizio dell'orario di lavoro per prendere servizio, sia che debba ivi prestare la sua opera fino al momento fissato per la cessazione, sia che da tale posto debba successivamente
spostarsi.
3. Il lavoratore che ha come posto normale di lavoro il deposito dell'automezzo sociale di cui si vale per gli spostamenti necessari allo svolgimento della propria attività, dovrà ivi presentarsi all'inizio dell'orario antimeridiano e pomeridiano di lavoro e dovrà ivi depositarlo al termine degli orari stessi.
Il personale operante all'esterno inserito nella posizione di lavoro di:
- Tecnico di Impianti d'abbonato
- Tecnico di Reti
- Lavoratore addetto agli Apparati in ambito CIL
- Lavoratore addetto ai Prodotti Sistemi
- Assistente tecnico di Impianti d'abbonato
(a far data dall'1.1.1993 Assistente Tecnico esterno di Impianti d'abbonato)
- Assistente tecnico di Reti
- Assistente tecnico di Apparati in ambito CIL
- Assistente tecnico di Prodotti sistemi
(a far data dall'1.1.1993 Assistente Tecnico esterno di Prodotti Sistemi)
dovrà prelevare l'automezzo all'inizio dell'orario giornaliero di lavoro e depositarlo al termine dell'orario di lavoro medesimo.
Tale disposizione trova applicazione anche nei confronti del restante personale nelle giornate in cui allo stesso sia richiesta un'attività lavorativa da prestare fuori dal normale posto di lavoro, che comporti una ripresa dopo l'intervallo.
Il personale operante all'esterno inserito nelle posizioni di lavoro indicate nel precedente secondo capoverso osserverà il seguente intervallo meridiano, non compreso nell'orario di lavoro:
- Impianti d'abbonato e Impianti di Linea: 30 minuti oppure 45 minuti, con inizio entro una fascia temporale non superiore a 60 minuti;
- Prodotti Sistemi: 45 minuti oppure 60 minuti, con inizio entro una fascia temporale non superiore a 45 minuti.
In coincidenza con l'inizio del suddetto intervallo, il lavoratore ne darà comunicazione telefonica al Centro di lavoro, dalla sede dell'utente o dal più vicino punto utile, precisando altresì la durata prescelta. L'inizio dell'intervallo sarà individuale ma unitario per i componenti delle squadre.
Durante l'intervallo l'automezzo potrà essere utilizzato soltanto per il raggiungimento di un posto di ristoro, secondo le modalità già definite a livello regionale.
Anche per le prestazioni rese all'esterno della sede di lavoro, in occasione della comunicazione di inizio intervallo, dovrà esserne precisata la relativa durata, secondo le seguenti tipologie:
- Impianti d'abbonato e Impianti di Linea: 30 minuti, con diritto al trattamento previsto dall'art. 32, 3° comma lettera b), del CCL oppure
60 minuti con applicazione dei trattamenti alternativi previsti dal citato 3° comma dell'art. 32 CCL;
- Prodotti Sistemi: 45 minuti, con diritto al trattamento previsto dall'art. 32, 3° comma lettera b), del CCL oppure 60 minuti con applicazione dei trattamenti alternativi previsti dal citato 3° comma
dell'art. 32 CCL.
All'esterno della sede di lavoro, in ipotesi di coincidenza tra l'inizio dell'intervallo e la conclusione dell'intervento presso il cliente, per CLIA e CLPS è considerato attività lavorativa il tempo impiegato, al termine dell'intervallo, per raggiungere la nuova sede d'utente.
4. Per esigenze di servizio, il lavoratore può essere comandato ad iniziare e terminare il lavoro - entro la propria sede di lavoro - anche al di fuori del proprio normale posto di lavoro.
5. Al personale operante all'esterno - inserito in una delle posizioni di lavoro di cui al 2° capoverso del 3° comma del presente articolo - ed al restante personale qualora la prestazione interessi l'intero arco giornaliero ed in presenza delle condizioni di cui al 3° capoverso del 3° comma, ove l'attività sia svolta entro i confini della sede di lavoro, il mancato rientro al proprio posto normale di lavoro per la fruizione dell'intervallo meridiano verrà risarcito attraverso la corresponsione, nella giornata interessata, di un importo di L.7.500.
L'importo in parola assorbe le spese di trasporto sui mezzi pubblici eventualmente sostenute dal lavoratore che, nella giornata interessata, non si avvalga dell'automezzo sociale.
Note a verbale
1) Nell'ipotesi di cui al 4° comma del presente articolo, i lavoratori che non si avvalgono dell'automezzo sociale e per i quali - in relazione alla loro attività di installazione, manutenzione e riparazione degli impianti principali d'abbonato e degli impianti interni speciali - è di dotazione personale e di prescrizione la borsa porta attrezzi, si presenteranno normalmente, all'inizio ed al termine dell'orario giornaliero di lavoro, al proprio posto di lavoro, salvo che non sia diversamente convenuto tra le parti in sede regionale.
A tali lavoratori si applicano le disposizioni di cui al comma 3°, 2° e 4° capoverso, del presente articolo.
2) Le parti si danno atto che l'indennità di mancato rientro in sede, nella configurazione normativa adottata, rappresenta l'elemento risarcitorio finalizzato a ristorare le piccole spese vive sostenute dal personale nei giorni in cui sia comandato, per ragioni di servizio, a prestare la propria attività in luoghi variabili e diversi da quello della sede aziendale ai sensi dell'art. 9ter della legge n. 166/1991.
La circostanza ricorre infatti con continuità nei confronti dei lavoratori di cui al 2° capoverso del 3° comma, i quali - in ciascuna giornata - prelevato l'automezzo dal deposito sociale prestano la loro attività in luoghi sempre variabili (entro e fuori l'ambito comunale ma sempre all'esterno della sede aziendale). L'elemento è quindi atto a ristorare gli oneri vari che ne derivano per il lavoratore anche in relazione alle sue esigenze di coordinamento della vita familiare, difficultizzate dalla circostanza di effettuare la pausa lavorativa sempre in luoghi diversi da quello della sede aziendale.
L'elemento è inoltre corrisposto anche al restante personale nei giorni in cui si trovi nella medesima condizione, in quanto comandato a fornire entro il comune ma in luoghi diversi da quello della sede aziendale il medesimo tipo di prestazione.
Art. 7 - ORARIO DI LAVORO
1. La durata settimanale dell'orario normale di lavoro è fissata in 38 ore e 30 minuti settimanali, fatta eccezione per il seguente personale per il quale, in stretta correlazione con le diverse caratteristiche dei compiti assegnati, è stabilita come segue:
a) lavoratori di Impianti di Centrali e Prodotti sistemi, che partecipino alle turnazioni per la copertura dell'orario 0-24 e 7-22 praticato nel Centro di lavoro di appartenenza 38 ore
b) Operatori, Capoturno e Caposala addetti ai Servizi d'utenza operanti nei Centri di lavoro di 1° livello di Xxxxxx Xxx, Xxxx Xxxx x Xxxxxx Xxxxx 00 ore
c) Operatori e Capoturno di Commutazione notturna dei Centri di lavoro di 1° livello di Xxxxxx Xxx, Xxxx Xxxx x Xxxxxx Xxxxx 00 ore
d) Operatori, Capoturno e Caposala addetti ai Servizi d'utenza
36 ore e 30 minuti
e) Operatori di Sistemi Informativi 38 ore e 45 minuti
A partire dal 1° gennaio 1993, la durata settimanale dell'orario normale di lavoro è fissata in 38 ore e 20 minuti settimanali, fatta eccezione per il seguente personale per il quale, in stretta correlazione con le diverse caratteristiche dei compiti assegnati, è stabilita come segue:
a) lavoratori addetti a tecniche numeriche o ad attività specialistiche di tecniche numeriche, operatori di Sistemi Informativi, lavoratori addetti ad attività impiegatizie ed assistenti ed esperti di attività specialistiche in ambito Business in quanto partecipanti a turnazioni per la copertura dell'orario 0-24, 7-22 od 8-23, praticato nel Centro o settore di appartenenza 37 ore e 50 minuti
b) Operatori, Capoturno, Preposti e Caposala addetti ai Servizi d'utenza operanti nei Centri di lavoro di 1° livello di Xxxxxx Xxx, Xxxx Xxxx x Xxxxxx Xxxxx
00 ore
c) Operatori e Capoturno di Commutazione notturna dei Centri di lavoro di 1° livello di Xxxxxx Xxx, Xxxx Xxxx x Xxxxxx Xxxxx
00 ore
d) Operatori, Capoturno, Preposti e Caposala addetti ai Servizi d'utenza
36 ore e 20 minuti
Per i lavoratori addetti ai Servizi d'utenza e per gli Operatori di Commutazione notturna gli orari predetti si intendono commisurati ad ore medie settimanali.
2. Gli orari di lavoro sono normalmente concentrati in 5 giorni alla settimana, secondo una collocazione correlata alle esigenze di servizio.
LAVORATORI NON IN TURNO
I lavoratori non interessati alle tipologie di prestazione di cui al capoverso seguente praticheranno un orario base, concentrato in 5 giorni alla settimana. Per tali lavoratori la seconda giornata di libertà coinciderà normalmente con il sabato.
LAVORATORI IN TURNO
In considerazione delle peculiari caratteristiche del pubblico servizio di telecomunicazioni e della correlata necessità di garantire l'efficienza del servizio stesso, la tutela degli impianti e le esigenze della clientela, gli orari di lavoro individuali potranno essere collocati all'interno delle seguenti, ulteriori, tipologie di orari di servizio:
a) orario a turni base
b) orario a turni sfalsati
c) orario a turni avvicendati
Le due giornate di libertà e di riposo potranno pertanto anche non essere consecutive.
I lavoratori, ad eccezione di quelli operanti nel settore dei Servizi d'utenza, nelle giornate in cui siano chiamati ad operare in turni avvicendati, sono tenuti ad una prestazione individuale di lavoro di durata non inferiore a 8 ore, ferma restando la compensazione su base settimanale (o plurisettimanale) dell'orario di lavoro.
Per tutto il restante personale la durata della prestazione individuale, salvo le eccezioni specificatamente previste con riguardo alla diversa articolazione degli orari di lavoro resa necessaria per la copertura delle esigenze di servizio proprie di singoli settori di attività, è di norma omogenea in tutte le giornate.
3. All'ora stabilita per l'inizio del lavoro, il lavoratore deve trovarsi sul posto normale di lavoro, effettivamente iniziarlo e non abbandonarlo fino al momento fissato per la cessazione.
4. Gli orari di lavoro individuali, sempre nei limiti della loro durata e tenuto conto delle disposizioni di legge e delle esigenze di servizio, possono essere:
- orari spezzati = orari con intervallo;
- orari continuati = orari senza intervallo;
- orari con pausa retribuita.
Nel caso di orari spezzati, la durata di ciascuno dei due periodi giornalieri non deve essere, in via normale, inferiore a 3 ore per tutti i lavoratori; la durata dell'intervallo tra i due periodi stessi non deve essere di norma inferiore ad una ora e superiore a quattro ore.
5. I lavoratori di cui al comma 1 lett. a) del presente articolo, i notturnisti, gli addetti al "182" e "183", operanti con orari continuati di durata giornaliera non inferiore a 7 ore e 30', per i quali non è prevista una pausa retribuita nè l'allontanamento dal posto di lavoro, hanno facoltà di consumare la refezione durante lo svolgimento dell'attività lavorativa.
6. Nel caso di lavoro a turno, i singoli componenti del turno cessante non possono abbandonare il loro posto di lavoro e le loro mansioni se non quando siano stati sostituiti dai lavoratori del turno subentrante. Qualora la sostituzione non avvenga in tempo, il maggior lavoro sarà considerato e retribuito come lavoro supplementare e/o straordinario.
7. In linea normale i turni di servizio devono essere compilati almeno per la durata di una settimana ed esposti in apposito quadro sul luogo di lavoro.
ORARIO FLESSIBILE
8. Fermo restando il mantenimento dell'orario flessibile in tutte le sedi ove lo stesso è già in atto, potranno essere interessate all'orario flessibile tutte le sedi di lavoro ove siano occupati almeno 50 dipendenti (o anche un minor numero, qualora nel posto di lavoro siano in atto i sistemi automatici di rilevazione presenze necessari alla gestione dell'orario flessibile; in casi particolari l'installazione dei suddetti sistemi potrà essere oggetto di negoziazione a livello regionale tra la Società e le Organizzazioni sindacali stipulanti).
9. L'introduzione dell'orario flessibile è subordinata alla richiesta del personale, formulata tramite le Organizzazioni sindacali stipulanti a livello regionale, con le quali verrà pure compiuto un esame in comune delle condizioni tecnico-operative di fattibilità, nel quadro degli indirizzi di seguito specificati.
10. Il tipo di flessibilità si articolerà su una fascia mobile di un'ora (collocata all'inizio e al termine dell'orario), con compensazione giornaliera. La scelta dell'ora di entrata, nell'ambito della fascia, sarà operata dal singolo dipendente volta per volta, senza necessità di preavviso, determinandosi di conseguenza l'orario di uscita.
In particolare:
a) la fascia mobile oraria di entrata sarà collocata tra le ore 8 e le ore 9;
b) il termine dell'orario di lavoro viene determinato giornalmente con riferimento all'orario di entrata; ove non ricorra un diverso titolo di assenza, tutte le entrate successive al termine della fascia saranno considerate come ritardi, mentre tutte le uscite anticipate rispetto al termine dell'orario di lavoro determinato con le modalità sopraindicate, costituiranno assenza ingiustificata (salvo diverso titolo);
c) la flessibilità dell'orario, per tutto il personale dei settori che nell'ambito degli uffici amministrativo-commerciali esplicano la loro normale attività in contatto con il pubblico, sarà adeguata localmente alle esigenze di servizio e, a tali effetti, contenuta in 30', fermo restando l'inizio della fascia alle ore 8.
La presente lettera è soppressa a far data dall'1.7.1993.
11. L'orario flessibile potrà riguardare tutto il personale con esclusione, per ragioni organizzative, dei Lavoratori addetti agli Immobili e Servizi e del personale turnista, indipendentemente dal regime d'orario da questi seguito nella giornata (ad esempio turnisti di Sistemi Informativi).
A livello di Filiale, non saranno interessati all'orario flessibile i lavoratori manuali e gli impiegati operanti nell'ambito dei Centri di lavoro.
Eventuali ulteriori casi di esclusione potranno essere oggetto di negoziazione a livello regionale in relazione a particolari esigenze di servizio, anche per singole giornate.
12. Potrà essere interessato all'orario flessibile - limitatamente alle sedi nelle quali sia stato introdotto - anche il personale a tempo parziale che svolga attività compatibile con l'istituto; tuttavia, la flessibilità sarà contenuta in 30 minuti in entrata e in 30 minuti in uscita nei confronti dei lavoratori il cui orario di lavoro è fissato nella metà del normale orario giornaliero, sempre che il conseguente slittamento dell'uscita stessa non vada a cadere nel riposo intermedio.
13. Nelle sedi di Direzione Generale, di Direzione Regionale e di Organizzazione Territoriale, ove siano in atto idonei meccanismi elettronici di rilevazione delle presenze, i lavoratori potranno altresì osservare un intervallo meridiano fino ad 1 ora, con una durata minima di 30 minuti, nell'ambito di una fascia temporale di 1 ora, ferme restando la coincidenza dell'inizio dell'intervallo con l'inizio della fascia di flessibilità e la compensazione giornaliera globale dell'orario di lavoro. Le relative modalità saranno oggetto di negoziazione a livello regionale con le Organizzazioni sindacali stipulanti.
A tale tipo di flessibilità non sarà interessato il personale a tempo parziale il cui orario di lavoro è fissato nella metà del normale orario giornaliero.
Il lavoratore che intenda usufruire di tale flessibilità - la cui scelta avverrà discrezionalmente volta per volta - non potrà comunque anticipare l'uscita rispetto all'orario base in vigore nell'unità produttiva.
Saranno considerate come ritardo, ove non ricorra un diverso titolo di assenza, tutte le entrate successive al termine massimo fissato per il completamento dell'intervallo meridiano.
Note a verbale
1) Agli Operatori, Capoturno, Preposti e Caposala addetti ai Servizi d'utenza nonchè agli Operatori e Capoturno di Commutazione notturna operanti nei Centri di lavoro di Milano Est, Roma Nord e Napoli Ovest, continueranno ad essere riconosciute le preesistenti 20 ore di permessi retribuiti collettivi in ragione d'anno.
A partire dall'1.1.1993, saranno riconosciute al personale in parola ulteriori 4 ore di permesso retribuito collettivo in ragione d'anno.
2) A tutti gli effetti del presente contratto sono considerati "lavorativi" tutti i giorni non festivi della settimana, anche nel caso in cui l'orario settimanale di lavoro sia concentrato in 5 giornate.
3) A partire dal'1.1.1993, il regime d'orario di cui al 1° comma lett. a) del presente articolo, afferente agli operatori di Sistemi Informativi che compiano turni rotativi sull'intero arco di 24 ore, assorbe integralmente la previgente pausa pari a mezz'ora giornaliera interamente a carico della Società, di cui alla nota a verbale 4) all'art. 7 del CCL 1988.
4) A seguito dell'abolizione delle figure delle operatrici e degli operatori "supplenti" e delle operatrici cosiddette "O.S.", per far fronte all'esigenza di assicurare la copertura dei turni richiesti dall'andamento del traffico in relazione a quello delle assenze, i turni di un'aliquota prefissata del personale in forza a ciascuna centrale saranno suscettibili di variazioni rispetto ai turni assegnati in base agli schemi di orario del Centro di lavoro. La predetta aliquota sarà stabilita, con definizione tra le parti stipulanti, per ogni Centro di lavoro, all'inizio di ciascun anno solare, in relazione al tasso di assenze e all'andamento del traffico registrati nel corso dell'anno precedente, salvo verifiche sull'effettivo andamento delle assenze nell'anno in corso e salvo eventuali eccezionali esigenze di servizio.
5) Il personale inviato in trasferta in altra sede della Società segue - salvo diversa disposizione - l'orario giornaliero di lavoro in atto
presso tale sede.
6) Ai lavoratori che alla data del 1° gennaio 1970 prestavano servizio in connessione di lavoro con le maestranze, è mantenuto, a titolo di "assegno ad personam", l'importo della relativa indennità goduta fino a tale data.
Tale "assegno ad personam", nonché quelli in precedenza riconosciuti allo stesso titolo, sono assorbiti in caso di successivo passaggio di livello. Tuttavia nei confronti dei lavoratori che risultino beneficiari del'"assegno ad personam" previsto dalla nota a verbale n. 4 dell'art.
12 del C.C.N.L. 14 febbraio 1963, ovvero risultino beneficiari di tale assegno e di quello previsto dalla nota a verbale n. 8 dell'art. 12 del
X.X.X. 00 xxxxxx 0000, x'xxxxxxx xxxxx xxxxxxx medesimi è assorbito, rispettivamente, per l'80% e per il 50%; la parte residua è assorbita in caso di eventuale ulteriore passaggio.
7) Per il personale operante all'esterno inserito nelle posizioni di lavoro indicate al 3° comma, secondo capoverso, dell'art. 6, l'intervallo meridiano è regolato secondo quanto stabilito dai successivi quarto e settimo capoverso dello stesso comma.
8) L'orario di apertura al pubblico degli uffici commerciali e di quelli amministrativi per i quali sia previsto il rapporto con l'utenza è fissato in un minimo di 6 ore giornaliere e la relativa articolazione e individuazione delle presenze necessarie, nonchè gli eventuali adattamenti stagionali, sono regolati secondo criteri che tengano conto delle esigenze connesse alla domanda e alle conseguenti necessità gestionali.
A livello regionale tra le parti stipulanti potrà essere definito l'espletamento di tali attività, senza soluzioni di continuità, dalle 8,30 alle 15,30 con copertura dell'intervallo meridiano attraverso lo sfalsamento dello stesso per gruppi di lavoratori.
Nei settori suddetti, al fine di assicurare la piena copertura delle esigenze di servizio nonchè di quelle connesse con gli orari di erogazione del servizio all'utenza, deve essere garantita una copertura degli orari di servizio di durata non inferiore a 8 ore in ciascuna giornata.
In relazione a quanto sopra, verranno stabilite sempre al suddetto livello le articolazioni degli orari di lavoro individuali necessarie a garantire congrui livelli di copertura delle predette esigenze.
La presente nota è soppressa a far data dall'1.7.1993.
9) A decorrere dalla data di stipula del presente contratto, in relazione alla intervenuta implementazione dei Negozi Sociali, l'apertura al pubblico non potrà essere inferiore a 7 ore giornaliere in coincidenza con le fasce orarie previste dai regolamenti commerciali localmente vigenti.
La copertura degli orari di servizio e la connessa articolazione delle presenze saranno oggetto di specifica negoziazione a livello regionale avuto riguardo alle preminenti esigenze della clientela.
10) Tutto il personale non operante all'esterno, compreso quello che non abbandoni i locali sociali durante l'intervallo meridiano, è tenuto a registrare oltre che l'inizio e il termine della prestazione lavorativa giornaliera anche l'inizio e la fine dell'intervallo meridiano.
Art. 8 - GIORNI FESTIVI - RIPOSO SETTIMANALE
1. Sono considerati festivi le domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali dallo Stato a tutti gli effetti civili, nonchè la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il lavoratore presta normalmente la sua opera.
2. Sarà osservato l'orario limitato alle ore antimeridiane nei seguenti giorni: 14 agosto, 24 e 31 dicembre.
Con decorrenza 1.1.1993, il medesimo orario sarà osservato nei soli giorni 24 e 31 dicembre.
A partire dalla stessa data saranno accordate 8 ore di permesso retribuito in ragione d'anno, in aggiunta a quanto previsto dal successivo comma 11.
3. Il riposo settimanale cade normalmente di domenica.
Nell'ipotesi di cui al comma 7 dell'art. 4, il giorno della settimana da considerarsi festivo a tutti gli effetti sarà stabilito in occasione della stesura degli orari settimanali.
LAVORATORI NON IN TURNO
4. Al lavoratore che sia chiamato a prestare la sua opera in uno dei giorni festivi suddetti, nonchè nelle ore pomeridiane dei giorni ad orario ridotto sopra precisati, sarà corrisposto il compenso di cui al 6° comma, lettera c) o d), dell'art. 9.
LAVORATORI IN TURNO
5. Per i lavoratori per i quali è ammesso a norma di legge il riposo settimanale in giorno diverso dalla domenica, questa ultima è considerata giorno lavorativo, mentre è considerato festivo a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo settimanale. Questo potrà essere prestabilito, con negoziazione tra le parti in sede regionale, mediante compensazione di orario fra più settimane di calendario, con cadenza non uniforme, ma sempre nell'ambito di ciascuna settimana di calendario e dopo non più di 6 giorni consecutivi di prestazione di lavoro: ciò al fine di consentirne la periodica coincidenza con la domenica. Tenuto conto del regime di concentrazioni d'orario su cinque giorni, il riposo settimanale - tranne che per i lavoratori che seguono turni di lavoro notturno - decorre da una mezzanotte all'altra.
6. Ai lavoratori in turno che prestano servizio di domenica, compete una maggiorazione pari al 15% della quota oraria dello stipendio e dell'indennità di contingenza per ogni ora di servizio prestato in tale giorno, salvo i casi in cui spetti uno dei compensi previsti al 6° comma, lettere c), d), e), ed f) dell'art.9. Con decorrenza 1.7.1992, la suddetta maggiorazione è elevata al 22%.
7. Le ore di lavoro prestato dai lavoratori ordinari in turno nei giorni festivi, coincidenti o non con la domenica, nel giorno di Pasqua e, limitatamente alle ore pomeridiane, nei giorni ad orario ridotto, sono pagate con il compenso di cui al 6° comma, lettere c) o d) dell'art. 9. Al personale di Commutazione notturna in turno nelle giornate suddette competerà, per le ore di lavoro prestato, il compenso di cui al 6° comma, lettera c), dell'art.9, nonchè una ulteriore quota di maggiorazione notturna nella misura spettante oltre a quella corrisposta con la normale retribuzione senza che tale quota costituisca base di computo per la determinazione del compenso in parola. Tali trattamenti
assorbono per quanto riguarda la coincidenza dei giorni festivi con la domenica, quello previsto dall'Accordo interconfederale del 3 dicembre 1954.
8. La Società ha facoltà di disporre, per esigenze di servizio, lo spostamento dei turni di riposo settimanale: in tale caso il lavoratore deve essere preavvisato entro il secondo giorno precedente a quello già fissato per il riposo; in difetto egli ha diritto per tale giornata, in aggiunta alla normale retribuzione, al compenso di cui al 6° comma, lettera e), dell'art.9 ed il riposo compensativo deve essere concesso, possibilmente, nella giornata successiva a quella in precedenza fissata.
9. Le festività nazionali ed infrasettimanali (e cioè tutte quelle stabilite per legge come tali oltre le domeniche), nonchè la festività del Santo Patrono, non possono essere normalmente destinate quali giorni di riposo per i lavoratori in turno; parimenti la festività del lunedì dopo Pasqua, non può essere destinata quale seconda giornata di libertà per i lavoratori in turno il cui orario di lavoro sia concentrato in 5 giorni alla settimana. Qualora tali coincidenze si verifichino, spetta ai lavoratori ordinari, per detti giorni, un compenso pari a quello previsto dall'Accordo interconfederale del 3 dicembre 1954 per il caso di coincidenza delle ricorrenze festive con la domenica.
Inoltre, le festività nazionali e infrasettimanali, nonchè la festività del Santo Patrono, non possono essere normalmente destinate quali seconde giornate di libertà per i lavoratori di Impianti di Centrale, Prodotti Sistemi, Impianti di Linea, Impianti d'abbonato, Sistemi Informativi e Servizi d'utenza per i quali sia prevista, nella settimana, una prestazione in turno. Qualora tale coincidenza si verifichi e non risulti possibile per esigenze di servizio lo spostamento della giornata di libertà ad altro giorno della settimana, spetta per detta giornata un compenso pari a quello previsto dall'Accordo interconfederale sopra citato.
Quanto sopra non si applica nei confronti dei lavoratori dei Centri di lavoro Servizi d'utenza ai quali non è richiesta normale prestazione di lavoro in giorno di sabato.
10. Ai lavoratori verrà corrisposto, per la domenica in cui viene celebrata la ex festività nazionale del 4 novembre, il compenso previsto per le festività coincidenti con la domenica dall'Accordo interconfederale del
3 dicembre 1954.
A decorrere dall'1.1.1995, in sostituzione del compenso di cui sopra saranno accordate 8 ore di permesso retribuito in ragione d'anno, in aggiunta a quanto previsto al successivo comma.
11. In sostituzione delle soppresse festività religiose, di cui alla legge
5 marzo 1977, n. 54 e del relativo trattamento, i lavoratori potranno fruire a richiesta, compatibilmente con le esigenze di servizio, di 4 giorni di permesso retribuito nel corso di ciascun anno: per la parte di permessi eventualmente non fruiti entro l'anno - ivi compresi quelli previsti dal 2° e 10° comma del presente articolo e dal successivo capoverso - saranno corrisposte le corrispondenti quote di retribuzione (100%).
A far data dall'1.1.1994, saranno accordate ulteriori 4 ore di permesso retribuito in ragione d'anno.
Il lavoro prestato in tali ex festività non darà pertanto diritto ad alcun trattamento retributivo aggiuntivo.
In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso
dell'anno, o di assenze non valide agli effetti del servizio prestato, i predetti giorni di permesso verranno ridotti in proporzione ai mesi di anzianità di servizio maturati.
Disposizione transitoria
Fino al 30.6.1992, per la determinazione della maggiorazione di cui al 6° comma dovrà farsi riferimento anche all'importo mensile del premio annuo conglobato, con decorrenza 1.7.1992, nei minimi di stipendio.
Note a verbale
1) Per determinate categorie di lavoratori in turno (ad es. lavoratori di Impianti di Centrale, Impianti d'abbonato, Impianti di Linea, Servizi d'utenza ecc.) possono essere stabilite, con negoziazione tra le parti in sede regionale, compensazioni di orario fra più settimane di calendario, fermo restando per il personale interessato l'orario effettivo di lavoro - mediamente in ciascun ciclo di turni - stabilito all'art. 7. In tale ipotesi - come pure nel caso di cadenza non uniforme del riposo settimanale, secondo quanto previsto nella seconda parte del 5° comma del presente articolo - non compete alcun compenso per lavoro supplementare e/o straordinario o festivo.
2) Qualora il lavoratore in turno, che di fatto goda normalmente del riposo settimanale in coincidenza con la domenica, venga chiamato in servizio in tale giorno, con spostamento del riposo settimanale in un'altra giornata, per le prestazioni effettuate in tale giorno di domenica compete - oltre alla normale retribuzione - il compenso del 22% per lavoro in turno domenicale, salvo che non trovi applicazione la norma di cui all'8° comma del presente articolo.
3) Restano salve, per quanto non previsto dal presente articolo, le norme contenute nell'Accordo interconfederale del 3 dicembre 1954. Le medesime norme troveranno applicazione anche nel caso di coincidenza della domenica con la ricorrenza del Santo Patrono.
4) Per quanto riguarda il giorno del Santo Patrono, in caso di spostamento della sua celebrazione, vengono applicati i seguenti criteri:
+-------------------------------------------------------------------------+ | ||||
¦ | ¦ | |||
¦ | CELEBRAZIONE DEL SANTO PATRONO | GIORNO DA CONSIDERARE FESTIVO | ¦ | |
¦ | ¦ | |||
+-------------------------------------------------------------------------¦ | ||||
¦ | ¦ | |||
¦1) | spostata in giorno di domenica | giorno | del Santo Patrono | ¦ |
¦ | ¦ | |||
¦2) | spostata in giorno fisso di calen- | ¦ | ||
¦ | xxxxx (ad es.: 1° giorno di un | ¦ | ||
¦ | determinato mese) | giorno | della celebrazione | ¦ |
¦ | ¦ | |||
¦3) | spostata in un giorno fisso della | ¦ | ||
¦ | settimana (ad es.: 1 martedì di | ¦ | ||
¦ | un determinato mese) | giorno | del Santo Patrono | ¦ |
¦ | ¦ | |||
+-------------------------------------------------------------------------+ |
5) Per le località nelle quali la ricorrenza del Santo Patrono coincide sempre con una festività nazionale o infrasettimanale è stabilita una ricorrenza sostitutiva a data fissa, così come riportato in appendice in
apposito elenco.
6) In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale (art.4, comma 7), si applicano le seguenti disposizioni:
a) per le giornate di servizio coincidenti con la domenica verrà riconosciuta, per le ore di lavoro prestate, la maggiorazione di cui al comma 6 del presente articolo;
b) in sostituzione delle soppresse festività religiose e del relativo trattamento, i lavoratori potranno fruire a richiesta, compatibilmente con le esigenze di servizio, di un numero di ore di permesso retribuito nel corso di ciascun anno pari alla metà di quello spettante al personale a tempo pieno con analoga posizione di lavoro, computando a tali effetti anche le ore di permesso retribuito di cui al 2°, 10° e 11° comma del presente articolo.
Inoltre, in tal caso, non troverà applicazione il comma 9 del presente articolo; qualora si verifichi coincidenza tra festività nazionali, infrasettimanali e del Santo Patrono con il giorno di riposo, spetterà un compenso pari a quello previsto dall'accordo Interconfederale del 3 dicembre 1954 per il caso di coincidenza delle ricorrenze festive con la domenica;
c) nella fattispecie di cui al comma 8 del presente articolo, non troverà applicazione la norma concernente la concessione del riposo compensativo.
Art. 9 - LAVORO SUPPLEMENTARE, STRAORDINARIO, FESTIVO, NOTTURNO
1. E in facoltà della Società di richiedere ai lavoratori, entro i limiti consentiti dalla legge, di compiere lavoro supplementare, straordinario, festivo o notturno, ed il lavoratore non può rifiutarsi, salvo giustificato motivo di impedimento.
2. Si considera lavoro supplementare quello compiuto dal lavoratore oltre la normale durata dell'orario di lavoro settimanale di cui all'art. 7 e fino alla 48esima ora.
3. Si considera lavoro straordinario quello compiuto dal lavoratore oltre la 48esima ora settimanale di prestazione.
4. Si considera lavoro festivo quello compiuto dal lavoratore nelle domeniche o, per i lavoratori in turno, nel giorno di riposo settimanale, negli altri giorni riconosciuti festivi, nei giorni di riposo compensativo di cui al comma 8 del precedente art. 8 e, limitatamente alle ore pomeridiane, nelle giornate ad orario ridotto di cui al comma 2 dello stesso art. 8.
5. Si considera lavoro notturno quello compiuto tra le ore 22 e le 7; nel caso in cui il lavoratore, che ha prestato servizio per l'intero turno notturno, debba proseguire ininterrottamente il suo lavoro oltre le ore 7, anche le ore successive saranno considerate notturne.
6. I compensi per le prestazioni suddette - compensi che non sono cumulabili tra di loro - sono stabiliti come segue:
Lavoro supplementare o straordinario
Le ore di lavoro supplementare o straordinario sono compensate con la quota oraria dello stipendio e dell'indennità di contingenza maggiorata
nelle seguenti misure: | ||
a) diurno feriale 25% | c) diurno festivo | 50% |
b) notturno feriale 55% | d) notturno festivo | 80% |
Lavoro festivo e lavoro notturno |
Le ore di lavoro festivo e di lavoro notturno sono compensate con le seguenti maggiorazioni da computarsi sulla quota oraria dello stipendio e dell'indennità di contingenza:
e) lavoro festivo diurno | 50% |
f) lavoro festivo notturno | 80% |
g) lavoro notturno | 30% |
7. Per stabilire la quota oraria dello stipendio e dell'indennità di contingenza agli effetti del lavoro supplementare o straordinario (feriale o festivo), si deve tener conto anche della tredicesima mensilità.
8. Con decorrenza 1.7.1992, le ore di lavoro prestato dai lavoratori in turno nei giorni feriali, nella fascia oraria 21-22, saranno compensate con una maggiorazione del 10% della quota oraria dello stipendio e dell'indennità di contingenza, salvo i casi in cui spetti la maggiorazione di cui al 6° comma dell'art. 8.
9. Non è consentito che il lavoratore si trattenga sul posto di lavoro oltre l'orario normale se non deve prestare lavoro supplementare e/o straordinario richiesto o confermato per iscritto dalla Società.
Disposizione transitoria
Per la determinazione dei compensi orari di cui al 6° comma, della maggiorazione di cui alla nota a verbale 7) nonché agli effetti del 7° comma del presente articolo dovrà farsi riferimento, fino al 30.6.1992, anche all'importo mensile del premio annuo conglobato, con decorrenza 1.7.1992, nei minimi di stipendio.
Note a verbale
1) Agli effetti del presente articolo, nell'orario normale di lavoro giornaliero o settimanale sono comprese le prestazioni in turno effettuate nei giorni festivi.
2) Nel caso di prestazioni di lavoro supplementare e/o straordinario, effettuate non in continuità con il normale orario di lavoro, sarà comunque assicurato al lavoratore un compenso complessivo commisurato a
2 ore di lavoro supplementare e/o straordinario. Tale compenso è elevato a 3 ore nei confronti dei lavoratori non in reperibilità ai quali siano richieste prestazioni supplementari e/o straordinarie in ore notturne.
Nel caso di prestazioni di lavoro supplementare e/o straordinario, la cui richiesta venga fatta dopo il termine dell'orario normale, sarà corrisposto al lavoratore, oltre la retribuzione dovuta per il tempo di effettivo lavoro, un ulteriore compenso pari a quello corrispondente ad una ora di lavoro supplementare e/o straordinario, ferma restando, anche in tale ipotesi, la garanzia di cui al comma precedente. Quando le prestazioni predette siano effettuate fuori della sede di lavoro e dell'unità produttiva, sarà anche corrisposto ricorrendone le condizioni, per le ore di viaggio necessarie per recarsi dal posto di presentazione a quello di effettivo lavoro e viceversa, il compenso di
cui al comma 1 dell'art. 32.
I trattamenti di cui sopra sono anche applicabili ai lavoratori reperibili (escluso il compenso minimo di 3 ore sopra indicato): in tal caso saranno detratte tante quote dell'indennità di reperibilità quante sono le ore di lavoro supplementare e/o straordinario, nonché le eventuali ore viaggio ex art. 32, comma 1; qualora però la prestazione lavorativa e l'eventuale viaggio si svolgano in parte al di fuori del turno di reperibilità, vanno detratte tante quote dell'indennità di reperibilità quante sono le ore di lavoro effettivamente compiute entro il turno stesso di reperibilità.
Il trattamento di cui al 1° comma della presente nota a verbale sarà praticato anche quando la prestazione di lavoro supplementare e/o straordinario sia richiesta nel corso di svolgimento di altra prestazione di lavoro supplementare o straordinario (preavvisata o meno), ma da effettuarsi non in continuità di quest'ultima.
Parimenti in caso di più richieste improvvise nella stessa giornata, il trattamento di cui al 2° comma della presente nota a verbale spetta per ogni richiesta.
Si precisa inoltre che se la prestazione si effettua parte in ore diurne e parte in ore notturne, il compenso aggiuntivo previsto oltre a quello per l'effettivo lavoro sarà corrisposto nella misura più elevata (notturno); analogo criterio sarà seguito se la prestazione si svolge in parte in giorno festivo.
3) In relazione alla norma di cui al 5° comma del presente articolo, si precisa che per intero turno notturno deve intendersi il normale orario giornaliero di lavoro di ciascun lavoratore o comunque un ugual numero di ore lavorate, sia ordinarie che supplementari e/o straordinarie, tra le ore 22 e le 7.
4) Al lavoratore che effettua lavoro supplementare e/o straordinario dalle ore 22 in giorno feriale e prosegue ininterrottamente la sua prestazione anche nel successivo giorno festivo, è dovuto il compenso per lavoro supplementare e/o straordinario notturno feriale per le ore fino alle 24 e quello per lavoro supplementare e/o straordinario notturno festivo per tutte le ore successive.
Al lavoratore che effettua lavoro supplementare e/o straordinario dalle ore 22 in giorno festivo e prosegue ininterrottamente la sua prestazione anche nel successivo giorno feriale, è dovuto il compenso per lavoro supplementare e/o straordinario notturno festivo per le ore fino alle 24 e quello per lavoro supplementare e/o straordinario notturno feriale per tutte le ore successive.
5) Qualora al lavoratore in turno, che di fatto presti normalmente la sua opera in ore diurne, venga spostato il turno di lavoro in tutto o in parte in ore notturne, compete oltre alla normale retribuzione la maggiorazione per lavoro notturno, di cui al 6° comma del presente articolo, per le ore prestate nel turno notturno.
6) Al lavoratore che per effettive esigenze di servizio venga trattenuto al lavoro nel previsto intervallo meridiano, salvo che non sia possibile operare un semplice differimento dell'intervallo, spetta il compenso per il lavoro supplementare e/o straordinario effettuato e verrà di norma garantita una breve interruzione retribuita per una rapida consumazione del pasto.
7) Agli Operatori di Commutazione notturna dei Centri di lavoro Servizi d'utenza di Milano Est, Roma Nord e Napoli Ovest compete una
maggiorazione pari al 30% della quota oraria dello stipendio e della indennità di contingenza per ogni ora di servizio prestato in ore notturne; la stessa maggiorazione compete anche per le ore di lavoro prestate oltre l'orario normale e, come tali, retribuite con i compensi previsti alle lettere a) o c) del precedente 6° comma.
Art. 10 - FERIE
1. Il lavoratore ha diritto per ogni anno di servizio ad un periodo di riposo, con corresponsione della retribuzione, pari a 26 giorni lavorativi.
2. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo: nel fissarne l'epoca la Società terrà conto, compatibilmente con le esigenze di servizio, degli eventuali desideri del lavoratore.
3. Le ferie devono essere godute nel corso dell'anno e non è ammessa sostituzione di esse con compenso alcuno, nè il recupero negli anni successivi.
4. In caso di particolari esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno ovvero in caso di impossibilità derivante da uno stato di malattia o infortunio, le ferie potranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo.
In caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze produttive, potrà essere concessa la fruizione dei residui ferie entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di spettanza.
5. Il lavoratore che durante le ferie sia richiamato in servizio ha diritto al rimborso di tutte le spese derivanti dal richiamo stesso in sede e fruirà dei rimanenti giorni di ferie appena siano cessati i motivi che hanno determinato il richiamo oppure durante un nuovo periodo scelto dall'interessato, ma in ogni caso entro l'anno.
6. Al personale ordinario dei Servizi d'utenza, nel periodo dell'anno compreso tra il 1° maggio ed il 15 ottobre, sarà di norma concesso - salvo diversa richiesta del lavoratore che sia compatibile con le esigenze del servizio - un numero di giorni di ferie non superiori a 20 giorni lavorativi.
In via alternativa, rispetto a quanto previsto nel precedente capoverso, può essere definita tra le parti stipulanti a livello regionale la riduzione del suddetto periodo dell'anno all'arco di tempo 1° giugno-30 settembre con utilizzazione, da parte del lavoratore, di un periodo continuativo di ferie non superiore a 3 settimane di calendario.
7. Il residuo periodo di ferie non fruito dal personale anzidetto nel periodo sopra indicato, sarà goduto nella restante parte dell'anno solare.
8. L'assegnazione delle ferie dovrà avvenire in modo che nei periodi di maggior traffico l'aliquota di personale contemporaneamente in ferie, in ogni Centro di lavoro dei Servizi d'utenza, risulti contenuta in relazione alle esigenze del traffico stesso. La suddetta aliquota massima di personale contemporaneamente in ferie per ogni Centro sarà definita tra le parti stipulanti a livello regionale.
9. L'assegnazione delle ferie non può aver luogo durante il periodo di preavviso.
10. La risoluzione per qualsiasi motivo del rapporto di lavoro non pregiudica il diritto alle ferie e, pertanto, in tale caso, il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi di anzianità di servizio maturati.
11. Nei casi di assenze non valide agli effetti del servizio prestato, o di cessazione del rapporto di lavoro, nei confronti del lavoratore che abbia fruito delle ferie in misura maggiore a quelle spettanti, si provvederà al recupero della retribuzione corrispondente.
Note a verbale
1) Per l'esatta determinazione dei giorni di ferie spettanti al lavoratore che osserva l'orario di lavoro concentrato in 5 giorni alla settimana, si divide il numero dei giorni di ferie previsti dal 1° comma del presente articolo per 1,2: il risultato così ottenuto rappresenta il numero dei giorni di ferie da accordare al lavoratore, oltre naturalmente ai giorni per i quali non è richiesta prestazione lavorativa. Quando la concentrazione dell'orario di lavoro in 5 giorni alla settimana non sia prevista in via continuativa, gli anzidetti criteri di computo saranno applicati limitatamente ai giorni compresi nelle settimane in cui viene effettivamente operata tale concentrazione. In caso di compensazione di orario fra più settimane, che comporti la concentrazione dell'orario su meno di 5 giorni alla settimana, il numero di giorni di ferie verrà conseguentemente riproporzionato. L'eventuale residuo frazionario sarà arrotondato per eccesso a una giornata intera di ferie, da godersi entro l'anno di competenza.
Detto criterio troverà applicazione anche nei confronti del personale di Commutazione notturna, tenendo presente che il coefficiente di 1,2 si applicherà per le settimane di 5 giorni lavorativi anche se una di tali giornate comporti una prestazione parziale (ad es. 4 ore) quando invece per detto personale siano stabilite compensazioni di orario fra più settimane che comportino anche settimane di soli 4 giorni lavorativi, ogni giornata di ferie goduta in tali settimane sarà considerata pari a 1,5.
Nell'ipotesi di cui al 7° comma dell'art. 4, per l'esatta determinazione dei giorni di ferie spettanti, si divide il numero di giorni di ferie previsti dal 1° comma del presente articolo per il denominatore 2.
2) Non possono essere concesse ferie per periodi inferiori alla giornata. Le giornate ad orario ridotto di cui al 2° comma dell'art. 8 sono considerate come giornate "intere" ai fini del computo delle ferie.
3) I giorni di ferie verranno conteggiati mediante le corrispondenti ore lavorative.
4) Il decorso delle ferie resta interrotto:
a) qualora sia sopraggiunta una malattia o un infortunio che abbia determinato il ricovero in ospedale o in casa di cura per almeno 2 giorni o per cui sia stato prescritto e che abbia effettivamente determinato un periodo di degenza della durata di almeno 5 giorni;
b) qualora il lavoratore sia colpito da grave lutto familiare (genitore, coniuge, figli o fratelli).
Il lavoratore dovrà tempestivamente comunicare e documentare alla Società la malattia o l'infortunio per gli opportuni controlli, in conformità a quanto previsto dai successivi articoli 36 e 37: dovrà
altresì comunicare tempestivamente l'evento luttuoso. Qualora non sia stato espressamente autorizzato a fruire in prosecuzione del periodo di ferie da recuperare, il lavoratore avrà l'obbligo di presentarsi in servizio al termine del periodo di ferie precedentemente fissato; oppure al termine, se successivo, della malattia o dell'infortunio, ovvero, in caso di evento luttuoso, del periodo corrispondente al permesso previsto al 4° comma dell'art. 34. In tal caso il lavoratore usufruirà successivamente dei periodi di ferie da recuperare.
5) Salvo quanto stabilito al comma 6 del presente articolo, nessun periodo dell'anno è escluso in via generale per il godimento delle ferie, quando non ostino esigenze di servizio.
6) Nella ipotesi di cui al 7° comma dell'art. 4, almeno 4 dei giorni di ferie effettivamente spettanti devono coincidere con le giornate in cui è prevista una prestazione inferiore a 7 ore.
Al personale di cui trattasi, nel periodo dell'anno compreso tra il 1° maggio e il 15 ottobre, sarà di norma concessa - salvo diversa richiesta del lavoratore che sia compatibile con le esigenze del servizio - una quota delle ferie spettanti non superiore a 10 giorni lavorativi.
Art. 11 - PREVIDENZA
Il trattamento di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e la misura del contributo dovuto al relativo Fondo speciale sono stabiliti dalle apposite norme legislative.
Nota a verbale
Nel caso in cui il lavoratore, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, abbia ottenuto dall'I.N.P.S. la possibilità di regolarizzazione dei periodi scoperti, totalmente o parzialmente, da contribuzione al Fondo di Previdenza per assenze per malattia o per astensione facoltativa per maternità, la Società, a richiesta del lavoratore, provvederà a versare all'Istituto quanto dovuto per la copertura dei periodi stessi. L'importo anticipato dalla Società al titolo suddetto sarà recuperato mediante trattenute mensili sulla retribuzione in un periodo di tempo non superiore a 12 mesi.
Art. 12 - INQUADRAMENTO
Fatte salve diverse specifiche indicazioni, le disposizioni del presente articolo avranno applicazione a far tempo dall' 1.7.92; pertanto fino a tale data resta vigente quanto previsto dall'art. 12 del C.C.L. 10.12.1988.
DECLARATORIE DI LIVELLO
1. I lavoratori vengono assegnati alle posizioni di lavoro più avanti indicate in relazione allo svolgimento delle funzioni e attività proprie di ciascuna posizione o di quelle del settore di appartenenza cui siano adibiti in forza dei criteri generali di impiego del personale (come ad esempio: ricomposizione del lavoro, rotazione, fungibilità).
2. Per ciascuna posizione di lavoro sono previsti uno o più livelli retributivi differenziati dei dieci sottoelencati in ragione della crescente capacità professionale, fermo restando che i contenuti delle
specifiche declaratorie di livello sono da ritenersi esemplificativi e non esaustivi sul piano della definizione delle attività essendo comunque inteso che ciascuna figura professionale potrà svolgere compiti propri dei livelli inferiori oltre che le attività accessorie e/o integrative delle attività prevalenti di ciascun profilo.
3. Il lavoratore occupato in una posizione di lavoro per la quale sono previsti livelli retributivi differenziati viene assegnato ai diversi livelli retributivi progressivamente crescenti, fino a raggiungere il livello retributivo massimo previsto per quella data posizione di lavoro al termine del completo sviluppo della sua professionalità secondo i parametri temporali stabiliti e sulla base delle declaratorie sotto descritte.
4. Per professionalità si intende l'insieme delle conoscenze e delle capacità derivanti dalla formazione di base, dalla preparazione tecnico-professionale, dall'esperienza di lavoro via xxx xxxxxxxx xxxxx svolgimento di una data attività.
5. I seguenti livelli retributivi individuano, secondo le valutazioni concordate, il punto di acquisizione della completa professionalità, nell'ambito di ciascuna posizione di lavoro, fermo restando che i singoli livelli retributivi costituiscono anche necessario momento di transito, sulla base dei criteri successivamente specificati.
6. I lavoratori che svolgono funzioni direttive o di contenuto specialistico che richiedono autonomia gestionale nella conduzione di organismi operativi ovvero il possesso di un particolare livello di conoscenze tecnico-professionali sono individuati secondo le relative declaratorie e sulla base di una complessiva valutazione che tenga conto del diverso grado di presenza dei requisiti sopra specificati.
7. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della legge 190/85 appartengono alla categoria dei quadri i lavoratori che svolgono, con carattere continuativo, funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'azienda. In particolare, tali lavoratori esplicano funzioni implicanti la responsabilità ed il controllo di unità organizzative di particolare complessità, ampia autonomia e discrezionalità nel perseguimento delle finalità stabilite dalla Direzione aziendale, conoscenze professionali e gestione di rapporti con terzi di considerevole rilievo, ovvero - essendo connotati dal possesso di appropriate conoscenze e competenze di tipo anche dottrinario e scientifico - svolgono funzioni di interesse strategico per l'azienda, con prevalente ed elevato contenuto specialistico in attività di studio, consulenza, progettazione, programmazione e pianificazione, ricerca e applicazione di metodologie innovative della massima rilevanza.
Sulla base di tali requisiti, la qualifica di "quadro" è attribuita ai lavoratori inquadrati nel livello "1".
In ragione inoltre della particolare connotazione organizzativa aziendale, della specifica configurazione e complessità delle sue articolazioni funzionali e dei relativi assetti territoriali, sono ricompresi nella cd. "area quadri" i lavoratori inquadrati nei livelli "2" e "3", in quanto normalmente preposti alla conduzione, al coordinamento e al controllo, con specifica autonomia e responsabilità, di unità organizzative di notevole rilevanza ovvero che esplicano - in possesso di qualificate conoscenze specialistiche - funzioni di particolare importanza, caratterizzate dalla capacità di fornire contributi di originalità e creatività, ai fini del conseguimento dei prioritari obiettivi di qualità ed efficienza del servizio.
Livello "10"
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività manuali semplici non richiedenti conoscenze particolari.
Livello "9"
Appartengono a questo livello i lavoratori la cui professionalità consente l'espletamento di attività di media complessità. Tali attività richiedono la conoscenza di tecniche operative semplici e definite o di metodi e procedure per la esecuzione di programmi di lavoro prestabiliti.
Livello "8"
Appartengono a questo livello i lavoratori la cui professionalità consente di espletare attività che richiedono nell'ambito del proprio settore di competenza una adeguata conoscenza delle tecniche e/o procedure operative.
Livello "7"
Appartengono a questo livello i lavoratori la cui professionalità consente l'espletamento di attività che richiedono una particolare valutazione concettuale per il cui svolgimento occorre la necessaria autonomia operativa e/o specialistica nell'ambito delle norme e delle procedure valevoli per il campo di competenza in cui operano. A tali lavoratori, in relazione alla specifica posizione di lavoro assegnata, potrà essere richiesta, anche solo in via complementare, attività di coordinamento di altri lavoratori.
Livello "6"
Appartengono a questo livello i lavoratori che, oltre allo svolgimento della propria attività di base, esplicano con piena responsabilità operativa attività concettuali o interventi tecnico-manuali che richiedono una visione di insieme nonchè una completa conoscenza del ciclo di lavoro del settore di appartenenza e/o un adeguato grado di conoscenza di tipo tecnico-specialistico. A tali lavoratori, in relazione alla specifica posizione di lavoro assegnata, potrà essere richiesta attività di coordinamento o di supporto professionale di altri lavoratori.
Livello "5"
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di particolare preparazione e capacità professionale, esplicano funzioni direttive caratterizzate da facoltà di decisione nell'ambito dei programmi previsti e nella conduzione di organismi operativi, ovvero i lavoratori che svolgono funzioni specialistiche di elevato e particolare livello tecnico-professionale comportanti responsabilità ed autonomia di pari rilevanza.
Livello "4"
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di particolare e consolidata preparazione e capacità professionale, coordinano, con discrezionalità ed autonomia, sulla base delle disposizioni aziendali ricevute, importanti organismi operativi, ovvero coloro che - anche supportando altri lavoratori - svolgono funzioni di livello tecnico-professionale richiedenti caratteristiche di responsabilità ed autonomia equivalenti.
Livello "3"
Appartengono a questo livello i lavoratori che, con rilevante autonomia e
discrezionalità di poteri e iniziativa, esplicano funzioni di responsabilità, coordinamento e controllo di unità organizzative di particolare rilievo, ovvero i lavoratori che, con un rilevante grado di autonomia - anche fornendo assistenza e/o integrazione ad altri lavoratori
- svolgono funzioni richiedenti il possesso e il continuo aggiornamento di conoscenze specialistiche particolarmente elevate, sviluppando progetti e/o collaborando alla soluzione di problemi complessi.
Livello "2"
Appartengono a questo livello i lavoratori che, gestendo e coordinando unità organizzative - anche costituite da più organismi operativi - di particolare complessità, esplicano funzioni richiedenti un'ampia responsabilità, discrezionalità ed iniziativa il cui apporto risulti rilevante per lo sviluppo della impresa, nonchè quei lavoratori che - anche coordinando funzionalmente altri professionals - svolgono, con particolare creatività e caratteristiche di responsabilità di pari rilevanza, funzioni specialistiche nell'ambito di progetti ed attività molto complesse che richiedono soluzioni ed applicazioni innovative.
Livello "1"
Appartengono a questo livello i lavoratori che esplicano funzioni della massima importanza, ai fini dello sviluppo ed attuazione degli obiettivi d'impresa, con discrezionalità e decisionalità del grado più ampio e caratteristiche di autonomia e responsabilità particolarmente elevate, ovvero quei lavoratori che svolgono funzioni specialistiche richiedenti un approccio interdisciplinare per la realizzazione di progetti ed attività della massima complessità e rilevanza per lo sviluppo della società attraverso la ricerca, impostazione ed applicazione di soluzioni e/o metodologie particolarmente innovative.
POSIZIONI DI LAVORO (*) LIVELLO "10"
(*) - Lavoratore addetto agli Immobili e Servizi (*) - Addetto al Magazzino
(*) Ai soli effetti stabiliti da norme di legge o da disposizioni generali o contrattuali che contemplino trattamenti diversi tra i lavoratori con attività impiegatizie e lavoratori con attività manuale, le posizioni di lavoro con attività manuale - senza che da ciò possa derivare valutazione alcuna circa il relativo contenuto professionale - sono contraddistinte, nell'elenco appresso riportato, con asterisco.
LIVELLO "9"
(*) - Tecnico di Reti
- Lavoratore addetto ad attività tecnico-amministrative del Centro Impianti di linea
- Operatore CAD
(*) - Tecnico di Impianti d'Abbonato
- Lavoratore addetto ad attività tecnico-gestionali di Impianti d'Abbonato
- Operatore addetto ai Servizi d'utenza (*) - Operatore di Commutazione notturna
- Acquisitore commerciale
- Lavoratore addetto ad attività impiegatizie (*) - Lavoratore addetto agli Immobili e Servizi (*) - Addetto al Magazzino
- Operatore di Sistemi informativi LIVELLO "8"
(*) - Tecnico di Reti
- Lavoratore addetto agli Apparati
- Lavoratore addetto ad attività tecnico-amministrative del Centro Impianti di linea
- Operatore CAD
- Lavoratore addetto alla commutazione analogica
- Lavoratore addetto a Tecniche numeriche
- Lavoratore addetto ad attività tecniche di Esercizio
- Lavoratore addetto ai Prodotti Sistemi
- Lavoratore addetto ad attività tecnico-amministrative del Centro di lavoro di Prodotti Sistemi
(*) - Tecnico di Impianti d'Abbonato
- Lavoratore addetto ad attività tecnico-gestionali di Impianti d'Abbonato
- Operatore addetto ai Servizi d'utenza (*) - Operatore di Commutazione notturna
- Acquisitore commerciale
- Venditore a zona (dall'1.1.93)
- Lavoratore addetto ad attività impiegatizie (*) - Lavoratore addetto agli Immobili e Servizi (*) - Addetto al Magazzino
- Operatore di Sistemi informativi
- Schedulatore LIVELLO "7"
(*) - Primo tecnico di Reti con cognizioni teoriche di rilievo
- Lavoratore addetto agli Apparati
- Lavoratore addetto ad attività tecnico-amministrative del Centro Impianti di linea
- Operatore CAD
- Lavoratore addetto alla commutazione analogica
- Lavoratore addetto a Tecniche numeriche
- Lavoratore addetto ad attività tecniche di Esercizio
- Lavoratore addetto ai Prodotti Sistemi
- Lavoratore addetto ad attività tecnico-amministrative del Centro di lavoro di Prodotti Sistemi
(*) - Primo tecnico di Impianti d'Abbonato con cognizioni teoriche di rilievo
- Lavoratore addetto ad attività tecnico-gestionali di Impianti d'Abbonato
- Operatore addetto ai Servizi d'utenza (*) - Primo operatore di Commutazione notturna
- Acquisitore commerciale
- Venditore a zona (dall'1.1.93)
- Venditore
- Venditore di sistemi
- Venditore dedicato alla rete indiretta (dall' 1.1.93)
- Lavoratore addetto ad attività impiegatizie (*) - Primo addetto agli Immobili e Servizi
(*) - Primo addetto al Magazzino
- Operatore di Sistemi informativi
- Schedulatore
- Assistente tecnico di Reti
- Assistente tecnico di Apparati
- Assistente tecnico di Sviluppo Impianti
- Assistente tecnico di Impianti di centrale
- Assistente tecnico esterno di Prodotti Sistemi
- Assistente tecnico di Prodotti Sistemi (fig. transitoria)
- Assistente tecnico esterno di Impianti d'Abbonato
- Assistente tecnico di Impianti d'Abbonato (fig. transitoria)
- Capo turno di Commutazione notturna
- Capo turno addetto ai Servizi d'utenza
- Assistente
- Assistente ad attività specialistiche LIVELLO "6"
(*) - Specialista di Reti
(*) - Specialista di Impianti d'Abbonato
- Lavoratore addetto ad attività specialistiche di Apparati
- Lavoratore addetto ad attività tecnico-amministrative di carattere specialistico del Centro Impianti di linea
- Operatore CAD
- Lavoratore addetto ad attività specialistiche di commutazione analogica
- Lavoratore addetto ad attività specialistiche di Tecniche numeriche
- Lavoratore addetto ad attività tecnico-specialistiche di Esercizio
- Lavoratore addetto ad attività specialistiche di Prodotti Sistemi
- Lavoratore addetto ad attività tecnico-amministrative di carattere specialistico del Centro di lavoro di Prodotti Sistemi
- Lavoratore addetto ad attività tecnico-gestionali di Impianti d'Abbonato di particolare rilievo concettuale
- Operatore specialista di Servizi d'utenza
- Primo acquisitore commerciale
- Venditore a zona (dall'1.1.93)
- Venditore
- Venditore di sistemi
- Venditore dedicato alla rete indiretta (dall' 1.1.93)
- Lavoratore addetto ad attività impiegatizie di particolare rilievo concettuale
- Operatore specialista di Sistemi informativi
- Schedulatore
- Assistente tecnico di Reti
- Assistente tecnico di Apparati
- Assistente tecnico di Sviluppo Impianti
- Assistente tecnico di Impianti di centrale
- Assistente tecnico esterno di Prodotti Sistemi
- Assistente tecnico di Prodotti Sistemi (fig. transitoria)
- Assistente tecnico esterno di Impianti d'Abbonato
- Assistente tecnico di Impianti d'Abbonato (fig. transitoria)
- Capo turno di Commutazione notturna
- Capo turno addetto ai Servizi d'utenza
- Assistente
- Assistente ad attività specialistiche LIVELLO "5"
- Venditore
- Venditore di sistemi
- Venditore dedicato alla rete indiretta (dall' 1.1.93)
- Assistente tecnico di Reti
- Assistente tecnico di Apparati
- Assistente tecnico di Sviluppo Impianti
- Assistente tecnico di Impianti di centrale
- Assistente tecnico esterno di Prodotti Sistemi
- Assistente tecnico di Prodotti Sistemi (fig. transitoria)
- Assistente tecnico esterno di Impianti d'Abbonato
- Assistente tecnico di Impianti d'Abbonato (fig. transitoria)
- Capo turno di Commutazione notturna
- Capo turno addetto ai Servizi d'utenza
- Capo centro Commerciale (fig. transitoria)
- Assistente
- Assistente ad attività specialistiche
- Assistente di sala
- Capo reparto LIVELLO "4"
- Venditore di sistemi
- Venditore dedicato alla rete indiretta (dall' 1.1.93)
- Capo tecnico di Lavori
- Capo tecnico
- Preposto ai Servizi d'utenza
- Capo sala addetto ai Servizi d'utenza
- Capo centro Commerciale (figura transitoria)
- Capo ufficio
- Esperto in attività specialistiche LIVELLO "3"
- Responsabile del Centro Impianti di linea
- Responsabile tecnico di Progetti
- Responsabile tecnico di Lavori
- Responsabile dell'Area Impianti di centrale
- Responsabile del Centro di lavoro di Prodotti Sistemi
- Responsabile del Centro di lavoro di Impianti d'Abbonato
- Responsabile di sala addetto ai Servizi d'utenza
- Responsabile di unità organizzativa
- Responsabile di Magazzino
- Professional LIVELLO "2"
- Responsabile di sezione
- Responsabile di Magazzino
- Professional senior LIVELLO "1"
- Responsabile di servizio
- Professional master
DECLARATORIE E PROFILI FILIALE
ASSISTENZA TECNICA
CHIARIMENTO SU "CENTRO DI LAVORO DI IMPIANTI D'ABBONATO"
Per Centro di lavoro di Impianti d'Abbonato si intende l'unità organizzativa affidata ad un responsabile, normalmente coadiuvato da uno o più assistenti operanti all'esterno del Centro e da un Capotecnico preposto alle attività interne di assegnazione lavori, prove, gestione procedure, ecc., che per un complesso di impianti definito in base al numero di abbonati provvede all'installazione, esercizio e manutenzione degli impianti di abbonato per la clientela nel suo complesso, degli impianti a disposizione del pubblico e dei relativi accessori, dei dispositivi ausiliari e dei sistemi di commutazione privata autoinstallabili per la clientela divisionale, ivi comprese le relative attività di collaudo di competenza. Provvede altresì alla manutenzione delle apparecchiature d'utente, ove prevista, nonchè alla gestione delle scorte ed alla ottimizzazione delle giacenze presso il Centro di lavoro.
Il Centro può comprendere più " Posti di lavoro" anche in distinte "Sedi di lavoro" (v. art. 6), ferma restando in ogni caso l'unità organica del Centro.
Nel carico ordinario di lavoro del Centro è compresa anche la programmazione e la partecipazione all'attività di addestramento, necessaria per la formazione professionale dei lavoratori e per il conseguimento dei previsti livelli di efficienza e qualità del servizio.
OPERAI
"TECNICO DI IMPIANTI D'ABBONATO"
Livello "9"
Il lavoratore di Impianti d'Abbonato sarà assegnato al livello "9" nella posizione di lavoro di "Tecnico di Impianti d'Abbonato" e,
Livello "8"
in relazione alla professionalità acquisita, conseguirà, dopo 36 mesi di effettivo servizio, il livello "8" sempre nella posizione di lavoro di "Tecnico di Impianti d'Abbonato".
"PRIMO TECNICO DI IMPIANTI D'ABBONATO CON COGNIZIONI TEORICHE DI RILIEVO"
Livello "7"
E' il lavoratore al quale sono affidati nel settore tecnico degli Impianti d'Abbonato interventi di tipo manuale richiedenti una particolare valutazione concettuale. Pertanto, in tale posizione sarà inserito il lavoratore con cognizioni teoriche di rilievo che, oltre a svolgere i compiti propri dei livelli inferiori sia adibito all'occorrenza al coordinamento operativo di lavori per superare eventuali difficoltà nell'esecuzione degli stessi (richiesta permessi, attraversamenti elettrici, modifiche ai tracciati, mancanza di materiali ed attrezzi, ecc.) nonchè a sopralluoghi per nuovi impianti le cui caratteristiche non siano già note al Centro o per ordinativi particolarmente complessi e alla realizzazione diretta di quei lavori per i quali non sia necessario far intervenire, in un momento successivo, un'altra unità operativa.
Per accedere al livello "7", nella posizione di lavoro di "Primo tecnico di Impianti d'Abbonato con cognizioni teoriche di rilievo", il lavoratore dovrà dimostrare, attraverso un accertamento di idoneità dallo stesso richiesto dopo almeno 36 mesi di effettivo servizio al livello "8", di aver raggiunto i necessari requisiti di cui al comma precedente.
"SPECIALISTA DI IMPIANTI D'ABBONATO"
Livello "6"
Il tecnico di Impianti d'Abbonato in possesso della piena autonomia operativa nello svolgimento delle attività di competenza con caratteristiche di maggiore complessità e di una completa capacità professionale di tipo specialistico sugli impianti ed i servizi in manutenzione, anche in relazione al soddisfacimento delle specifiche esigenze della clientela, potrà accedere al livello "6" nella posizione di lavoro di "Specialista di Impianti d'Abbonato".
Per il conseguimento del livello "6" il lavoratore dovrà dimostrare,
attraverso un accertamento di idoneità, di aver raggiunto i necessari requisiti di cui al comma precedente. La presenza di personale inserito in tale posizione di lavoro potrà progressivamente raggiungere un'incidenza massima del 5% su base regionale, in relazione all'accertamento compiuto tra le parti a livello regionale circa il progressivo consolidamento dei processi di integrazione professionale e di specializzazione sopra descritti.
IMPIEGATI | |||
"LAVORATORE D'ABBONATO" | ADDETTO | AD | ATTIVITA'' TECNICO-GESTIONALI DI IMPIANTI |
Livello "9" |
Tale lavoratore sarà assegnato al livello "9", nella posizione di lavoro di "Lavoratore addetto ad attività tecnico-gestionali di Impianti d'Abbonato" e,
Livello "8"
in relazione alla professionalità acquisita, sarà successivamente assegnato, dopo 9 mesi di effettivo servizio, al livello "8";
Livello "7"
per conseguire poi, dopo ulteriori 30 mesi di effettivo servizio, il livello "7".
Sono propri del predetto lavoratore i compiti che richiedono la necessaria autonomia operativa finalizzata in particolare all'espletamento delle attività tecniche dell'Assegnazione lavori (colloquio con la clientela, gestione dei guasti di competenza, effettuazione delle prove in modo automatico, dialogo con le unità operative esterne anche attraverso gli appositi strumenti di teleinformazione e misura, prove per l'accertamento delle caratteristiche di funzionamento dell' impianto, prove elettriche, ecc.) e di tutti gli adempimenti di natura gestionale ed amministrativa di competenza del Centro di lavoro di Impianti d'Abbonato (adempimenti connessi alle procedure automatate in uso quali interventi correttivi di primo livello sulle apparecchiature ACL, caricamento di informazioni su supporti magnetici, gestione degli ordinativi di lavoro, raccolta dei dati statistici, movimentazione materiali, reintegro delle scorte, redazione di modelli e di inventari, attività varie di segreteria e di aggiornamento dell'archivio del Centro, ecc.).
"LAVORATORE ADDETTO AD ATTIVITA' TECNICO-GESTIONALI DI IMPIANTI D'ABBONATO DI PARTICOLARE RILIEVO CONCETTUALE"
Livello "6"
L'impiegato tecnico-gestionale di Impianti d'Abbonato in possesso di adeguate conoscenze del sistema ACLIA, in relazione al conseguimento della piena responsabilità operativa nella gestione delle procedure di lavoro, nel colloquio con la clientela nelle attività di competenza sui disservizi, potrà accedere al livello "6" nella posizione di lavoro di "Lavoratore addetto ad attività tecnico-gestionali di Impianti d'Abbonato di particolare rilievo concettuale".
Per il conseguimento del livello "6" il lavoratore dovrà dimostrare, attraverso un accertamento di idoneità, di aver raggiunto i necessari requisiti di cui al comma precedente. La presenza di personale inserito in
tale posizione di lavoro potrà raggiungere un incidenza del 30% su base regionale. Potrà inoltre darsi luogo ad ulteriori avanzamenti al livello "6" sulla base dell'accertamento compiuto tra le parti a livello regionale circa la progressiva implementazione/consolidamento di nuove procedure automatate.
"ASSISTENTE TECNICO ESTERNO DI IMPIANTI D'ABBONATO"
Livello "7"
Il lavoratore inserito nella posizione di lavoro di "Assistente tecnico esterno di Impianti d'Abbonato", sarà assegnato al livello "7" e,
Livello "6"
in relazione alla professionalità acquisita, sarà successivamente assegnato, dopo 36 mesi di effettivo servizio, al livello "6".
Livello "5"
Tale lavoratore acquisirà, dopo ulteriori 36 mesi di effettivo servizio, il livello "5".
Sono propri del suddetto lavoratore gli adempimenti connessi al rispetto del programma di installazione, al coordinamento delle attività di esercizio e manutenzione degli impianti di competenza nonchè alla verifica e controllo del lavoro svolto dalle imprese e dalle unità operative esterne.
"CAPO TECNICO DI IMPIANTI D'ABBONATO"
Livello "4"
Il lavoratore che nel Centro di lavoro Impianti d'Abbonato è preposto alle attività interne di ricezione reclami, esecuzione automatica delle prove, assegnazione dei lavori al personale esterno sulla base del programma degli interventi da eseguire secondo i termini previsti, supervisione e controllo delle relative attività, tenuta ed aggiornamento della documentazione di competenza, esercizio delle apparecchiature dell'ACL, ecc. potrà conseguire il livello "4" nella posizione di lavoro di "Capo tecnico".
Nota transitoria
Sino al 31.12.92 sarà applicata la seguente regolamentazione dell'inquadramento:
"ASSISTENTE TECNICO DI IMPIANTI D'ABBONATO"
Livello "7"
Il lavoratore inserito nella posizione di lavoro di "Assistente tecnico di Impianti d'Abbonato" sarà assegnato al livello "7" e,
Livello "6"
in relazione alla professionalità acquisita, sarà successivamente assegnato, dopo 36 mesi di effettivo servizio, al livello "6".
Livello "5"
Tale lavoratore acquisirà, dopo ulteriori 36 mesi di effettivo servizio, il livello "5".
"RESPONSABILE DEL CENTRO DI LAVORO DI IMPIANTI D'ABBONATO"
Livello "3"
Il Responsabile del Centro di lavoro di Impianti d'Abbonato sarà assegnato al livello "3" nella posizione di lavoro di "Responsabile del Centro di lavoro di Impianti d'Abbonato".
Si darà luogo alla costituzione di nuovi Centri di lavoro di Impianti d'Abbonato nel caso in cui la consistenza di abbonati di ciascuna Filiale risulti superiore al numero di Centri esistenti nella medesima moltiplicato per il parametro medio di 50.000 abbonati.
"RESPONSABILE DI ASSISTENZA TECNICA DI SERVIZI DI BASE"
Livello "2"
Il lavoratore che nelle Filiali con oltre 200.000 abbonati ha la responsabilità e il coordinamento dei Centri di lavoro di Impianti d'Abbonato sarà inquadrato al livello "2" nella posizione di lavoro di "Responsabile di sezione".
COMMERCIALE
CHIARIMENTO SU "CENTRO DI LAVORO SERVIZI DI UTENZA"
Per Centro di lavoro Servizi di utenza si intende l'organismo operativo affidato ad un "Capo sala addetto ai Servizi d'Utenza" - se del caso coadiuvato, laddove le dimensioni del centro stesso ne richiedano la presenza, da un preposto e da uno o più capoturno - che provvede, in funzione della tipologia dei Centri di lavoro di 1° e 2° livello, al complesso delle attività commerciali svolte tramite il servizio "187", quali ad esempio acquisizione e gestione di competenza di nuovi impianti, accessoriato (spine, suonerie), traslochi, volture, nonchè alle attività di promozione e vendita di tutti i prodotti e servizi di più largo consumo (carte di credito telefoniche, peritelefonia, piccoli sistemi di commutazione privata autoinstallabili, videotel, ecc.). Il Centro di lavoro provvede inoltre alle esigenze connesse al centralino di Filiale nonchè all'espletamento dei servizi manuali da operatore e di accettazione sociale, al servizio di informazioni relative agli elenchi telefonici Abbonati, alle esigenze connesse ai servizi automatici e di telematica nonchè alle attività di assistenza ai clienti.
Il Centro di lavoro può comprendere più "Posti di lavoro", anche in distinte "Sedi di lavoro", (v. art. 6) ferma restando in ogni caso l'unità organica del centro.
Nel carico ordinario di lavoro del Centro è compresa anche la programmazione e la partecipazione all'attività di addestramento, necessaria per la formazione professionale dei lavoratori e per il conseguimento dei previsti livelli di efficienza e di qualità del servizio.
POSIZIONI DI LAVORO CON ATTIVITA' PREVALENTEMENTE MANUALE
"OPERATORE DI COMMUTAZIONE NOTTURNA"
Livello "9"
Il lavoratore notturnista dei Servizi d'utenza sarà assegnato al livello "9" nella posizione di lavoro di "Operatore di Commutazione notturna" e,
Livello "8"
in relazione alla professionalità acquisita, conseguirà dopo 36 mesi di effettivo servizio, il livello "8", sempre nella posizione di lavoro di "Operatore di Commutazione notturna".
"PRIMO OPERATORE DI COMMUTAZIONE NOTTURNA"
Livello "7"
Nella posizione di lavoro di "Primo operatore di Commutazione notturna" sarà inserito il lavoratore che per capacità professionali ed esperienze operative acquisite nei diversi compiti svolga, oltre alla normale attività operativa propria dei livelli inferiori, compiti di coordinamento operativo e di addestramento del personale pure sotto il profilo antinfortunistico nonchè normali interventi legati anche a procedure amministrative.
Per accedere al livello "7", nella posizione di lavoro di "Primo operatore di Commutazione notturna" il lavoratore dovrà dimostrare, attraverso un accertamento di idoneità, di aver raggiunto i necessari requisiti di cui al comma precedente.
La percentuale di inquadramento al livello "7", su base Filiale, degli Operatori di Commutazione notturna (compresi quelli in prova) sarà pari al 50%. Potrà inoltre darsi luogo ad ulteriori avanzamenti al livello "7" nei confronti degli Operatori di Commutazione notturna, attraverso un accertamento di idoneità, dagli stessi richiesto, dopo almeno 36 mesi di effettivo servizio al livello "8".
IMPIEGATI
"OPERATORE ADDETTO AI SERVIZI D'UTENZA"
Livello "9"
Il lavoratore addetto ai Servizi d'utenza sarà assegnato al livello "9" nella posizione di lavoro di "Operatore addetto ai Servizi d'utenza" e,
Livello "8"
in relazione alla professionalità acquisita, conseguirà, dopo 24 mesi di effettivo servizio, il livello "8", sempre nella posizione di lavoro di "Operatore addetto ai Servizi d'utenza",
Livello "7"
per conseguire poi, dopo ulteriori 30 mesi di effettivo servizio, il livello "7".
Potrà darsi luogo ad avanzamenti al livello "7" nei riguardi di quei lavoratori addetti ai Servizi d'utenza che dimostrino, attraverso un accertamento di idoneità dagli stessi richiesto - dopo almeno 18 mesi di effettivo servizio al livello "8" - di essere in possesso di requisiti professionali secondo quanto precisato nelle apposite declaratorie di
livello.
"OPERATORE SPECIALISTA DI SERVIZI D'UTENZA"
Livello "6"
Nella posizione di lavoro di "Operatore specialista di Servizi d'utenza" sarà inserito il lavoratore che esplichi con elevata professionalità tutte le attività del settore ivi comprese quelle relative a nuovi impianti e traslochi, alla commercializzazione dei prodotti/servizi di competenza, nonchè attività di coordinamento e/o supporto professionale di altri lavoratori.
Per accedere al livello "6", nella posizione di lavoro di "Operatore specialista di Servizi d'utenza" il lavoratore dovrà dimostrare, attraverso un accertamento di idoneità, di avere raggiunto i necessari requisiti di cui al comma precedente.
La presenza di personale inserito nella posizione di lavoro di "Operatore specialista di Servizi d'utenza" potrà raggiungere una incidenza del 30% su base Filiale.
Potranno essere previsti ulteriori avanzamenti a livello regionale in virtù del completo consolidamento dell'assetto organizzativo previsto e del completo ed integrato svolgimento di tutte le attività di commercializzazione sulla clientela di competenza e connessa gestione.
"CAPO TURNO ADDETTO AI SERVIZI D'UTENZA"
Livello "7"
Il lavoratore inserito nella posizione di lavoro di "Capo turno addetto ai Servizi d'utenza" sarà assegnato al livello "7" e,
Livello "6"
dopo 36 mesi di effettivo servizio, sarà successivamente assegnato al livello "6".
Livello "5"
Tale lavoratore sarà assegnato al livello "5" dopo ulteriori 36 mesi di effettivo servizio.
"CAPO TURNO DI COMMUTAZIONE NOTTURNA"
Livello "7"
Il lavoratore inserito nella posizione di lavoro di "Capo turno di Commutazione notturna" nei Centri di lavoro di Milano Est, Roma Nord, e Napoli Ovest sarà assegnato al livello "7" e,
Livello "6"
dopo 36 mesi di effettivo servizio, sarà successivamente assegnato al livello "6",
Livello "5"
per conseguire, dopo ulteriori 36 mesi di effettivo servizio, il livello
"5".
"PREPOSTO AI SERVIZI D'UTENZA "
Livello "4"
Il lavoratore che, nelle Filiali con oltre 300.000 Abbonati, opera alle dirette dipendenze del "Responsabile di sala addetto ai Servizi d'utenza" in qualità di preposto al coordinamento di una articolazione di sala, sarà assegnato al livello "4" nella posizione di lavoro di "Preposto ai Servizi d'utenza".
"CAPO SALA ADDETTO AI SERVIZI D'UTENZA"
Livello "4"
Il Capo sala addetto ai Servizi d'utenza sarà assegnato al livello "4" nella posizione di lavoro di "Capo sala addetto ai Servizi d'utenza".
Livello "3"
Tale lavoratore sarà assegnato al livello "3", nella posizione di lavoro di "Responsabile di sala addetto ai Servizi d'utenza", nelle Filiali con oltre
300.000 abbonati.
"ACQUISITORE COMMERCIALE"
Livello "9"
Tale lavoratore sarà assegnato al livello "9" nella posizione di lavoro di "Acquisitore commerciale" e
Livello "8"
dopo 9 mesi di effettivo servizio sarà successivamente assegnato al livello "8".
Livello "7"
E il lavoratore che svolge presso il Negozio Sociale attività di vendita, leasing e noleggio di prodotti (peritelefonia, centralini, intercomunicanti, facsimile, ecc.) e servizi (Numero Verde, Teledrin, Telefonia mobile, Videotel, servizi telefonici supplementari, carta di credito, ecc.), incluse le attività amministrative connesse alla commercializzazione, quelle di manutenzione per sostituzione del prodotto con la relativa prova di funzionalità, di conclusione dei previsti contratti di manutenzione nonchè le attività di esazione e gestione degli incassi, delle scorte materiali e del conto Credit verso il personale.
Tale lavoratore, in relazione alla professionalità acquisita, sarà assegnato dopo ulteriori 30 mesi di effettivo servizio al livello "7".
"PRIMO ACQUISITORE COMMERCIALE"
Livello "6"
Il lavoratore in possesso di un adeguato grado di professionalità ed autonomia operativa nonchè di una conoscenza completa ed integrata degli aspetti procedurali ed organizzativi connessi alle attività amministrative
e di commercializzazione dei prodotti/servizi di competenza sarà assegnato al livello "6" nella posizione di lavoro di "Primo acquisitore commerciale".
Per accedere al livello "6" il lavoratore dovrà dimostrare attraverso un accertamento di idoneità di aver raggiunto i necessari requisiti di cui al comma precedente. Viene garantita una percentuale di livelli "6" sulla consistenza degli addetti (compresi quelli in prova) pari al 55% su base regionale. Potrà inoltre darsi luogo ad ulteriori avanzamenti attraverso un accertamento di idoneità richiesto dagli stessi lavoratori, dopo almeno 24 mesi di effettivo servizio al livello "7".
"PREPOSTO AL NEGOZIO SOCIALE"
Livello "4"
Il lavoratore preposto al coordinamento e alla gestione delle attività relative al Negozio Sociale sarà assegnato al livello "4" nella posizione di lavoro di "Capo ufficio".
"RESPONSABILE COMMERCIALE DI FILIALE"
Livello "3"
Il lavoratore che, nella Filiale, ha la responsabilità e il coordinamento del Centro di lavoro Servizi d'utenza, del Negozio Sociale e della Gestione Clienti sarà assegnato al livello "3" nella posizione di lavoro di "Responsabile di Unità organizzativa".
Livello "2"
Nel caso in cui tale lavoratore operi in una Filiale con oltre 120.000 abbonati sarà assegnato al livello "2" nella posizione di lavoro di "Responsabile di Sezione".
"ASSISTENTE DI PROGRAMMAZIONE E TRAFFICO"
Livello "5"
L'Addetto alle attività di Sviluppo Utenza, in ambito di Programmazione e Traffico, al livello di Filiale, sarà inquadrato al livello "5", nella posizione di lavoro di " Assistente", in conformità all'iter di carriera previsto per gli Assistenti tecnici.
"LAVORATORE PREPOSTO ALL'ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E TRAFFICO"
Livello "4"
Il lavoratore preposto all'attività di Programmazione e Traffico sarà assegnato al livello "4", nella posizione di lavoro di "Capo ufficio".
Livello "3"
Tale lavoratore sarà assegnato al livello "3", nella posizione di lavoro di "Responsabile di unità organizzativa", qualora operi in una Filiale con oltre 150.000 Abbonati.
OPERAI
"LAVORATORE ADDETTO AGLI IMMOBILI E SERVIZI"
Livello "10"
Il "Lavoratore addetto agli Immobili e Servizi" sarà assegnato al livello "10" e,
Livello "9"
in relazione alla professionalità acquisita, conseguirà dopo 12 mesi di effettivo servizio, il livello "9".
Livello "8"
In presenza di una avvenuta ricomposizione dei compiti e nello svolgimento delle attività sotto indicate sarà riconosciuta l'acquisizione del livello "8", dopo 42 mesi di effettivo servizio nel livello "9":
a) attività alle macchine ausiliarie dei sistemi informativi, alla logistica dei sistemi informativi, alla microfilmatura, trasporto di materiali all'interno e/o all'esterno;
b) presidio agli ingressi, attività ai piani, ritiro e consegna di valori e smistamento corrispondenza, spostamento materiali d'ufficio, fotocopiatura, guida di automezzi sociali per trasporto di cose e/o persone ed eventuali lavori ausiliari (ad esempio falegnameria, impianti elettrici, macchine stampa), ecc.
L'utilizzazione dei lavoratori in parola avverrà di fatto prevalentemente in uno o taluno soltanto dei complessi di attività descritti ai punti a) o
b) fermo restando che, ove necessario, potrà essere agli stessi richiesta anche una utilizzazione in attività diverse da quelle normalmente svolte.
"PRIMO ADDETTO AGLI IMMOBILI E SERVIZI"
Livello "7"
Per le sole sedi di Direzione Generale, di Direzione Regionale e di Filiale con oltre 80.000 Abbonati è il lavoratore che, oltre a svolgere i compiti propri dei livelli inferiori, effettua anche attività di coordinamento operativo del personale, anche sotto il profilo antinfortunistico.
IMPIEGATI
"LAVORATORE PREPOSTO ALL'ATTIVITA' DI SEGRETERIA"
Livello "5"
Il lavoratore preposto all'attività di Segreteria di Filiale sarà assegnato al livello "5" nella posizione di lavoro di "Capo Reparto".
Livello "4"
Tale lavoratore sarà assegnato al livello "4", nella posizione di lavoro di "Capo Ufficio", nelle Filiali con oltre 200.000 Abbonati.
"RESPONSABILE DELLA FILIALE"
Livello "1"
Il lavoratore che nella Filiale ha la responsabilità ed il coordinamento dell'Assistenza Tecnica dei Servizi di Base, del Commerciale, della Programmazione e Traffico e della Segreteria sarà assegnato al livello "1" nella posizione di lavoro di "Responsabile di Servizio".
UNITA' TERRITORIALE RETE ESERCIZIO CHIARIMENTO SU "CENTRO IMPIANTI DI LINEA"
Per Centro Impianti di Linea si intende l'unità organizzativa affidata ad un responsabile - normalmente coadiuvato da uno o più assistenti tecnici di Reti e da un assistente tecnico di Apparati - che, per un definito complesso di impianti, provvede ad esigenze connesse all'esercizio e manutenzione delle reti (rete di distribuzione, rete di giunzione urbana ed interurbana in cavo - compresi quelli di tipo speciale - e relative infrastrutture) e dei ponti radio, dei terminali di linea, delle apparecchiature AF (sia della rete di distribuzione che degli apparati di amplificazione e rigenerazione della rete di giunzione) e delle apparecchiature di competenza in sede di utente, ivi compresi i collaudi elettrici.
Il Centro di lavoro può comprendere più "Posti di lavoro" anche in distinte "Sedi di lavoro" (v. art. 6), ferma restando in ogni caso l'unità organica del centro.
Nel carico ordinario di lavoro del Centro è compresa anche la programmazione e la partecipazione all'attività di addestramento, necessaria per la formazione professionale dei lavoratori e per il conseguimento dei previsti livelli di efficienza e di qualità del servizio.
OPERAI
"TECNICO DI RETI"
Livello "9"
Il lavoratore di Reti sarà assegnato al livello "9" nella posizione di lavoro di "Tecnico di Reti" e,
Livello "8"
in relazione alla professionalità acquisita, conseguirà, dopo 36 mesi di effettivo servizio, il livello "8" sempre nella posizione di lavoro di "Tecnico di Reti".
"PRIMO TECNICO DI RETI CON COGNIZIONI TEORICHE DI RILIEVO"
Livello "7"
E' il lavoratore al quale siano affidati nel settore tecnico delle reti interventi di tipo manuale - anche sui cavi di tipo speciale, in fibra ottica - richiedenti una particolare valutazione concettuale.
Pertanto, in tale posizione sarà inserito il lavoratore con cognizioni teoriche di rilievo che, oltre a svolgere i compiti di squadra, sia adibito all'occorrenza e in via complementare al coordinamento operativo, anche sotto il profilo antinfortunistico, di lavori che, per importanza e
qualità, richiedano l'impiego di più squadre e capacità organizzative, con verifiche dei lavori anche in rapporto a scritturazioni su documenti di lavoro.
Per accedere al livello "7", nella posizione di lavoro di "Primo tecnico di Reti con cognizioni teoriche di rilievo", il lavoratore dovrà dimostrare, attraverso un accertamento di idoneità dallo stesso richiesto dopo almeno
24 mesi di effettivo servizio al livello "8", di essere in possesso delle cognizioni teoriche di rilievo secondo quanto precisato dalla apposita declaratoria contrattuale.
"SPECIALISTA DI RETI"
Livello "6"
E' il lavoratore che, oltre allo svolgimento della propria attività di base, esplica con piena autonomia operativa interventi tecnico-manuali di tipo specialistico che richiedono una completa conoscenza del ciclo di lavoro e delle tecnologie del settore.
La presenza del medesimo sarà pertanto definita, a livello locale, in relazione alla dislocazione e alla diffusione sul territorio delle innovazioni tecnologiche e gestionali nell'ambito del centro e con riferimento alle necessità di interventi specialistici sui cavi di tipo speciale e in fibra ottica, anche presso sede d'utente.
Per accedere al livello "6" nella posizione di lavoro di "Specialista di Reti" il lavoratore dovrà dimostrare, attraverso un accertamento di idoneità, di aver raggiunto i necessari requisiti di cui ai commi precedenti.
La presenza di personale inserito in tale posizione di lavoro potrà raggiungere una incidenza del 15% su base regionale. Inoltre potrà darsi luogo ad ulteriori avanzamenti al livello "6" sulla base della valutazione compiuta dalle parti a livello regionale con riguardo alla progressiva estensione di interventi specialistici sui cavi di tipo speciale ed in fibra ottica anche presso sede dell'utente e di modifiche tecnologico-organizzative che la rendessero opportuna.
IMPIEGATI
"LAVORATORE ADDETTO AGLI APPARATI"
Livello "8"
Tale lavoratore sarà assegnato al livello "8" nella posizione di lavoro di "Lavoratore addetto agli Apparati".
Livello "7"
E' il lavoratore al quale sarà affidato, nell'ambito del Centro Impianti di Linea, lo svolgimento di attività richiedenti una particolare valutazione concettuale.
Pertanto, tale lavoratore avrà l'incarico di svolgere, oltre ai compiti propri dei livelli inferiori, interventi di tipo tecnico su terminali di linea, ponti radio, apparecchiature AF ovunque posizionate, ivi comprese quelle presso la sede d'utente, multiplex d'abbonato e altre apparecchiature di tecnica numerica, che implicano il possesso delle cognizioni teoriche del massimo livello quali un'approfondita esperienza di lavoro, una completa conoscenza degli schemi e del regolaggio delle
apparecchiature e l'uso della strumentazione necessaria, ai fini di eseguire prove e controlli particolari e provvedere alla ricerca e riparazione dei guasti di rilievo, oltre che alle attività di manutenzione preventiva e correttiva ed esercizio degli impianti sopracitati.
Tale lavoratore, in virtù della professionalità acquisita, conseguirà dopo
48 mesi di effettivo servizio il livello "7".
"LAVORATORE ADDETTO AD ATTIVITA' SPECIALISTICHE DI APPARATI"
Livello "6"
E' il lavoratore che, oltre allo svolgimento della propria attività di base, esplica con elevato livello specialistico funzioni di supporto professionale e coordinamento operativo di altro personale anche con riferimento alle fasi di introduzione e diffusione di apparecchiature e/o impianti che costituiscano eccezione e/o innovazione nell'ambiente tecnologico del Centro.
La presenza del medesimo sarà pertanto definita a livello locale in relazione alla dislocazione degli impianti e del personale.
Per accedere al livello "6" nella posizione di lavoro di "Lavoratore addetto ad attività specialistiche di Apparati" il lavoratore dovrà dimostrare, attraverso un accertamento di idoneità, di aver raggiunto i necessari requisiti di cui ai commi precedenti.
La presenza di personale inserito nella posizione di lavoro di "Lavoratore addetto ad attività specialistiche di Apparati" potrà raggiungere un'incidenza del 50% su base Unità Territoriale (incluso il personale in prova). Inoltre potrà darsi luogo ad ulteriori avanzamenti al livello "6" sulla base della valutazione compiuta tra le parti a livello regionale con riguardo all'estensione, alla tipologia ed alla diversificazione degli apparati precedentemente descritti.
"LAVORATORE ADDETTO AD ATTIVITA' TECNICO/AMMINISTRATIVE DEL CENTRO IMPIANTI DI LINEA"
Livello "9"
Tale lavoratore sarà assegnato, nella posizione di lavoro di "Lavoratore addetto ad attività tecnico-amministrative del Centro Impianti di linea", al livello "9" e,
Livello "8"
in relazione alla professionalità acquisita, sarà successivamente assegnato, dopo 9 mesi di effettivo servizio, al livello "8",
Livello "7"
per conseguire poi, dopo ulteriori 30 mesi di effettivo servizio, il livello "7".
Sono propri del predetto lavoratore i compiti che richiedono la necessaria autonomia (ricezione segnalazioni guasti, disservizi e richieste di sopralluoghi, gestione registri della rete di giunzione, inventario degli attrezzi e degli strumenti, aggiornamento dell'archivio delle dotazioni, redazione dati statistici, inserimento su sistema informativo dei dati di presenza ed attività del personale, chiusura contabile degli ordini di lavoro delle imprese e relativi controlli di congruenza, ecc.), nonchè
tutte le attività accessorie (adempimenti, connessi alle procedure automatate in uso quali caricamento di informazioni su supporti magnetici e stampa tabulati; raccolta dati statistici anche per la movimentazione dei materiali ed il reintegro delle scorte, compilazione modelli, attività di aggiornamento archivio del Centro, attività varie di segreteria).
"LAVORATORE ADDETTO AD ATTIVITA' TECNICO/AMMINISTRATIVE DI CARATTERE SPECIALISTICO DEL CENTRO IMPIANTI DI LINEA"
Livello "6"
L'impiegato tecnico-amministrativo del Centro Impianti di Linea in possesso di adeguate conoscenze di tipo tecnico in relazione al conseguimento della piena responsabilità operativa nella gestione delle procedure di lavoro e dei registri della rete di giunzione, nella chiusura contabile degli ordini di lavoro e nei relativi controlli di congruenza, nonchè nella ricezione segnalazioni di guasti, disservizi e richieste di sopralluoghi, potrà accedere al livello "6", nella posizione di lavoro di "Lavoratore addetto ad attività tecnico-amministrative di carattere specialistico del Centro Impianti di linea".
Per il conseguimento del livello "6" il lavoratore dovrà dimostrare, attraverso un accertamento di idoneità, di aver raggiunto i necessari requisiti di cui ai commi precedenti. Potrà accedere alla suddetta posizione di lavoro un impiegato tecnico-amministrativo per ogni Centro, anche in relazione al consolidamento e/o all'implementazione di nuove procedure automatate.
"ASSISTENTE TECNICO DI RETI"
Livello "7"
Il lavoratore inserito nella posizione di lavoro di "Assistente tecnico di Reti" sarà assegnato al livello "7" e,
Livello "6"
in relazione alla professionalità acquisita, sarà successivamente assegnato, dopo 36 mesi di effettivo servizio, al livello "6".
Livello "5"
Tale lavoratore acquisirà il livello "5 " dopo ulteriori 36 mesi di effettivo servizio.
"ASSISTENTE TECNICO DI APPARATI"
Livello "7"
Il lavoratore inserito nella posizione di lavoro di "Assistente tecnico di Apparati" sarà assegnato al livello "7" e,
Livello "6"
in relazione alla professionalità acquisita, sarà successivamente assegnato, dopo 36 mesi di effettivo servizio, al livello "6".
Livello "5"
Tale lavoratore acquisirà il livello "5" dopo ulteriori 36 mesi di
effettivo servizio.
"RESPONSABILE DEL CENTRO IMPIANTI DI LINEA"
Livello "3"
Il Responsabile del Centro Impianti di Linea sarà assegnato al livello "3" nella posizione di lavoro di "Responsabile del Centro Impianti di linea".
Nelle Unità Territoriali con oltre 230.000 abbonati viene prevista la presenza di un massimo di 2 Centri Impianti di Linea. La competenza territoriale di ciascuno dei Centri Impianti di Linea sarà tale da garantire la copertura completa del territorio di competenza di una o più Aree Impianti di Centrale.
CHIARIMENTO SU "AREA IMPIANTI DI CENTRALE"
Per Area Impianti di Centrale si intende l'unità organizzativa - individuata secondo i piani di struttura della Rete, di norma con riguardo alla prevista competenza territoriale di ciascuno stadio di gruppo combinato e all'ottimale utilizzo dello stesso - affidata ad un responsabile normalmente coadiuvato da personale preposto al coordinamento operativo delle attività.
Tale Area avrà competenza sugli interventi di collaudo, messa in servizio, esercizio e manutenzione degli impianti di centrale - sia numerici che analogici - nonchè degli impianti trasmissivi di pertinenza quali apparati di multiplazione, terminali di circuito, apparati di condizionamento dei collegamenti di trasmissione dati, ecc.
L'Area può comprendere più "Posti di lavoro" anche in distinte "Sedi di lavoro" (v. art. 6), ferma restando in ogni caso l'unità organica della stessa.
CHIARIMENTO SU "CENTRO DI SUPERVISIONE DI ESERCIZIO"
In tutte le Unità Territoriali presso cui sono presenti almeno due Aree Impianti di Centrale opera il Centro di Supervisione di Esercizio, affidato ad un responsabile, che provvede al coordinamento, controllo e supporto delle attività di esercizio espletabili centralmente (interventi e collaudi di modifiche Hw e Sw, collaudi di apparecchiature di prima introduzione nell'Unità Territoriale, misure, contatori, gestione delle consistenze, ecc.) oltre che delle attività di manutenzione (interventi diagnostici, gestione scorte accentrate, ecc.) ed installazione di piccoli impianti e/o di impianti provvisori nonchè attività di supporto alle Aree per interventi a carattere specialistico sia con riguardo alle tecniche numeriche che analogiche e adempimenti amministrativi vari anche afferenti al coordinamento di procedure tecnico/amministrative/commerciali.
Nel carico ordinario di lavoro dell'Area e del Centro di Supervisione è compresa anche la programmazione e la partecipazione all'attività di addestramento necessaria per la formazione professionale e per il conseguimento dei previsti livelli di efficienza e di qualità del servizio.
Nell'ambito della Linea Territoriale Rete sono inoltre operanti le due unità organizzative del Supporto Regionale alle Tecniche Numeriche e del Supporto Regionale alle Tecniche Analogiche, cui sono demandate le attività di livello specialistico superiore nell'ambito della manutenzione, con riguardo alle diverse tecniche e prodotti presenti nei singoli territori regionali, nonchè la gestione e la supervisione centralizzata degli
impianti sia numerici che analogici. Tali organismi curano altresì l'estensione, sul territorio regionale di competenza, di prototipi e relative modifiche Hw e Sw, il coordinamento dell'esame tecnico e l'analisi di congruenza degli inconvenienti pervenuti dai Centri di Supervisione con la connessa individuazione di provvedimenti correttivi di emergenza, la gestione delle reti ESCU e la sorveglianza dell'allarmistica al di fuori dell'orario base sia per gli impianti di commutazione che per gli apparati trasmissivi di competenza.
IMPIEGATI
"LAVORATORE ADDETTO A TECNICHE NUMERICHE"
Livello "8"
Tale lavoratore sarà assegnato al livello "8", nella posizione di lavoro di "Lavoratore addetto a Tecniche numeriche".
Livello "7"
E' il lavoratore al quale siano affidate, nell'ambito dell'Area Impianti di Centrale attività richiedenti una particolare valutazione concettuale.
Pertanto, tale lavoratore avrà l'incarico di svolgere, oltre ai compiti propri dei livelli inferiori, interventi di tipo tecnico su impianti sia di commutazione che di trasmissione numerici e su quelli trasmissivi analogici di competenza, che implicano il possesso delle cognizioni teoriche del massimo livello, quali prove ed attività di manutenzione preventiva e correttiva degli impianti di tecnica numerica (nonchè trasmissiva analogica di competenza), e di esercizio di tutti gli impianti di competenza, attività di inserimento dati e modifiche Hw e Sw, con i connessi collaudi, su apparati elettronici, attività di sorveglianza dell'allarmistica (sia degli impianti di commutazione che degli apparati trasmissivi) nonchè effettuazione degli interventi manutentivi sulle stazioni di energia.
Tale lavoratore, in relazione alla professionalità acquisita, conseguirà, dopo 48 mesi di effettivo servizio, il livello "7".
"LAVORATORE ADDETTO AD ATTIVITA' SPECIALISTICHE DI TECNICHE NUMERICHE"
Livello "6"
E' il lavoratore che, oltre allo svolgimento della propria attività di base, esplica, con elevato livello specialistico, funzioni di supporto professionale e coordinamento operativo di altro personale.
La presenza del medesimo sarà pertanto definita, a livello locale, in relazione alla tipologia e alla diversificazione degli impianti di tecnica numerica.
Per accedere al livello "6", nella posizione di lavoro di "Lavoratore addetto ad attività specialistiche di Tecniche numeriche", il lavoratore dovrà dimostrare, attraverso un accertamento di idoneità, di aver raggiunto i necessari requisiti di cui ai commi precedenti.
La presenza di personale inserito nella posizione di lavoro di "Lavoratore addetto ad attività specialistiche di Tecniche numeriche" potrà raggiungere un'incidenza del 50% su base Unità Territoriale (incluso il personale in prova).
Inoltre, potrà darsi corso ad ulteriori avanzamenti al livello "6" sulla base della valutazione compiuta tra le parti a livello regionale con
riguardo alle condizioni esistenti sul territorio anche con particolare riferimento alla presenza sia di impianti diversi dalla tecnica numerica predominante che di centrali con funzione di transito.
"LAVORATORE ADDETTO ALLA COMMUTAZIONE ANALOGICA"
Livello "8"
Il lavoratore operante su impianti di commutazione analogica sarà assegnato al livello "8" nella posizione di lavoro di "Lavoratore addetto alla commutazione analogica".
Livello "7"
E' il lavoratore al quale siano affidati interventi di tipo tecnico sugli impianti analogici richiedenti una particolare valutazione concettuale per il cui svolgimento occorre la necessaria autonomia operativa.
Pertanto, in tale posizione sarà inserito il lavoratore con cognizioni teoriche di rilievo che abbia l'incarico di svolgere, oltre ai compiti propri dei livelli inferiori, interventi di tipo tecnico che richiedano una approfondita esperienza di lavoro, una completa conoscenza degli schemi e del regolaggio delle apparecchiature, nonchè dell'uso della strumentazione necessaria per eseguire prove e controlli particolari e provvedere alla ricerca e riparazione dei guasti di rilievo, ivi comprese le apparecchiature connesse con i sistemi analogici (ESCU, TUT, Telefonia Pubblica, traslatori di linea, ecc.). Tale lavoratore dovrà altresì conoscere le caratteristiche di funzionamento e le modalità di effettuazione dell'intervento manutentivo sulle stazioni di energia, nonchè le procedure e il linguaggio uomo-macchina per l'utilizzo dei relativi sistemi gestionali, disimpegnando - ove richiesto - compiti di coordinamento operativo di altro personale, anche sotto il profilo antinfortunistico.
Tale lavoratore, in relazione alla professionalità acquisita, conseguirà, dopo 48 mesi di effettivo servizio, il livello "7".
"LAVORATORE ADDETTO AD ATTIVITA' SPECIALISTICHE DI COMMUTAZIONE ANALOGICA"
Livello "6"
E' il lavoratore che, oltre allo svolgimento della propria attività di base, esplica, con elevato grado specialistico, funzioni di supporto professionale e coordinamento operativo di altro personale.
Per accedere al livello "6", nella posizione di lavoro di "Lavoratore addetto ad attività specialistiche di commutazione analogica", il lavoratore dovrà dimostrare, attraverso un accertamento di idoneità, di aver raggiunto i necessari requisiti di cui ai commi precedenti.
La presenza di personale inserito nella posizione di lavoro di "Lavoratore addetto ad attività specialistiche di commutazione analogica" potrà raggiungere una incidenza del 50% su base Unità Territoriale (compreso il personale in prova). Inoltre, potrà darsi luogo ad ulteriori avanzamenti al livello "6" sulla base della valutazione compiuta tra le parti a livello regionale con riguardo alla complessità degli impianti analogici (quali, per es., centrali teleselettive, apparecchiature in decade 1, traslatori per TP, apparati ESCU, ecc.) esistenti sul territorio di competenza.
"LAVORATORE ADDETTO AD ATTIVITA' TECNICHE DI ESERCIZIO"
Livello "8"
Tale lavoratore sarà assegnato al livello "8" nella posizione di lavoro di
"Lavoratore addetto ad attività tecniche di Esercizio". Livello "7"
E' il lavoratore al quale siano affidate, nell'ambito del Centro di Supervisione di Esercizio, attività richiedenti una particolare valutazione concettuale.
Pertanto, tale lavoratore avrà l'incarico di svolgere, oltre ai compiti propri dei livelli inferiori, la raccolta e la elaborazione dei dati di servizio degli impianti e di quelli relativi alla qualità della rete, l'aggiornamento delle banche dati ivi incluse le attività relative alla variazione delle categorie di utente, il lancio di procedure di salvataggio dati, la gestione delle scorte, dei nastri, dei tabulati, ecc.
Tale lavoratore, in relazione alla professionalità acquisita, conseguirà dopo 48 mesi di effettivo servizio il livello "7".
"LAVORATORE ADDETTO AD ATTIVITA' TECNICO-SPECIALISTICHE DI ESERCIZIO"
Livello "6"
E' il lavoratore che, oltre allo svolgimento della propria attività di base, esplica, con elevato livello specialistico, funzioni di supporto professionale e coordinamento operativo di altro personale.
La presenza del medesimo sarà pertanto prevista, a livello locale, in relazione al consolidamento delle procedure operative per l'esercizio degli impianti.
Per accedere al livello "6", nella posizione di lavoro di "Lavoratore addetto ad attività tecnico-specialistiche di Esercizio", il lavoratore dovrà dimostrare, attraverso un accertamento di idoneità, di avere raggiunto i necessari requisiti di cui ai commi precedenti. La presenza di personale inserito nella posizione di lavoro di "Lavoratore addetto ad attività tecnico-specialistiche di Esercizio" potrà raggiungere una incidenza del 50% su base Unità Territoriale (compreso il personale in prova).
Inoltre, potrà darsi luogo ad ulteriori avanzamenti al livello "6" sulla base della valutazione compiuta tra le parti a livello regionale con riguardo alle condizioni esistenti sul territorio anche con riferimento all'avvenuto consolidamento delle attività e delle procedure operative per l'esercizio degli impianti.
"ASSISTENTE TECNICO DI IMPIANTI DI CENTRALE"
Livello "7"
Il lavoratore inserito nella posizione di lavoro di "Assistente tecnico di Impianti di Centrale" sarà assegnato al livello "7" e,
Livello "6"
in relazione alla professionalità acquisita, sarà successivamente assegnato, dopo 36 mesi di effettivo servizio, al livello "6".
Livello "5"
Tale lavoratore acquisirà il livello "5" dopo ulteriori 36 mesi di effettivo servizio.
"CAPO TECNICO"
Livello "4"
A decorrere dall'1.1.93 il lavoratore che, nelle Unità Territoriali con oltre 200.000 abbonati, opera alle dipendenze del responsabile del Centro di Supervisione di Esercizio costituendo punto di riferimento e di coordinamento professionale per le attività del Gruppo di Supporto di Esercizio, sarà assegnato al livello "4" nella posizione di lavoro di "Capo tecnico".
Livello "4"
A decorrere dall' 1.1.93 il lavoratore che, collocato alle dipendenze del responsabile dell'Area Impianti di Centrale, è preposto al coordinamento delle attività di esercizio e manutenzione riferite ad uno Stadio di Gruppo di transito, al secondo Stadio di Gruppo urbano e ai Centri Compartimentali di transito, sarà assegnato al livello "4" nella posizione di lavoro di "Capo tecnico".
"RESPONSABILE DELL'AREA IMPIANTI DI CENTRALE"
Livello "3"
Il responsabile dell'Area Impianti di Centrale sarà assegnato al livello "3" nella posizione di lavoro di "Responsabile dell'Area Impianti di centrale".
"RESPONSABILE DEL CENTRO DI SUPERVISIONE DI ESERCIZIO"
Livello "3"
Il responsabile del Centro di Supervisione di Esercizio sarà assegnato al livello "3" nella posizione di lavoro di "Responsabile di unità organizzativa".
"RESPONSABILE DI ESERCIZIO"
Livello "2"
Il lavoratore che ha la responsabilità e il coordinamento delle attività di due o più Aree Impianti di Centrale, di uno o più Centri Impianti di Linea e, nelle realtà con meno di 250.000 abbonati, del Centro di Supervisione di Esercizio, sarà assegnato al livello "2" nella posizione di lavoro di "Responsabile di sezione".
SVILUPPO IMPIANTI "OPERATORE CAD"
Livello "9"
Tale lavoratore sarà assegnato al livello "9" e, Livello "8"
in relazione alla professionalità acquisita, sarà successivamente assegnato, dopo 9 mesi di effettivo servizio, al livello "8",
Livello "7"
per conseguire poi, dopo ulteriori 30 mesi di effettivo servizio, il livello "7". A tale lavoratore sono affidate le attività connesse all'approntamento e all'aggiornamento delle cartografie e dei dati di consistenza della rete per mezzo dei sistemi di disegno automatico con tecniche CAD, con la necessaria autonomia operativa o specialistica nell'ambito delle norme e delle procedure in uso, fermo restando lo svolgimento anche di compiti di lucidatura, copie, archivio nonchè di predisposizione della documentazione relativa alle richieste di permessi ad Enti.
Livello "6"
E' il lavoratore che, oltre a svolgere i compiti propri dei livelli inferiori, dimostri di aver raggiunto un elevato grado di professionalità ed una completa conoscenza che consenta il pieno utilizzo, in tutte le attività componenti, della tecnica CAD e l'espletamento nei confronti degli altri lavoratori, di funzioni di coordinamento operativo.
Per accedere al livello "6" il lavoratore dovrà dimostrare, attraverso un accertamento di idoneità, di aver raggiunto i necessari requisiti di cui ai commi precedenti. La presenza di personale inserito nella posizione di lavoro di "Operatore CAD" potrà raggiungere una incidenza del 55% su base Unità Territoriale (compreso il personale in prova). Inoltre potrà darsi luogo ad ulteriori avanzamenti al livello "6" sulla base della valutazione compiuta tra le parti a livello regionale con riguardo alla complessità delle elaborazioni effettuate tramite sistema CAD.
"ASSISTENTE TECNICO DI SVILUPPO IMPIANTI"
Livello "7"
Il lavoratore inserito nella posizione di lavoro di "Assistente tecnico di Sviluppo Impianti" (in attività di Progetti e Lavori) sarà assegnato al livello "7" e,
Livello "6"
in relazione alla professionalità acquisita, sarà successivamente assegnato, dopo 36 mesi di effettivo servizio, al livello "6".
Livello "5"
Tale lavoratore acquisirà il livello "5" dopo ulteriori 36 mesi di effettivo servizio.
"CAPO TECNICO DI LAVORI"
Livello "4"
Il Capo tecnico operante in qualità di preposto alle attività di Lavori sarà assegnato al livello "4" nella posizione di lavoro di "Capo tecnico di Lavori".
Livello "3"
Tale lavoratore sarà assegnato al livello "3" nella posizione di lavoro di "Responsabile tecnico di Lavori" nelle Unità Territoriali con oltre 150.000 abbonati.
"RESPONSABILE TECNICO DI PROGETTI"
Livello "3"
Il lavoratore che, nell'ambito dello Sviluppo Impianti dell'Unità Territoriale Rete, ha la responsabilità e il coordinamento delle attività di Progetti, sarà assegnato al livello "3" nella posizione di lavoro di "Responsabile tecnico di Progetti".
"LAVORATORE PREPOSTO ALL'ATTIVITA' DI CARTOGRAFIA E CONSISTENZA"
Livello "4"
Nelle Unità Territoriali con oltre 200.000 Abbonati, il lavoratore preposto al coordinamento delle attività di Cartografia e Consistenza sarà assegnato al livello "4" nella posizione di lavoro di "Capo ufficio".
"RESPONSABILE DI SVILUPPO IMPIANTI"
Livello "2"
Il lavoratore che ha la responsabilità ed il coordinamento delle attività di Lavori, Progetti, Cartografia e Consistenza, sarà assegnato al livello "2" nella posizione di lavoro di "Responsabile di sezione".
"ASSISTENTE DI PROGRAMMAZIONE TECNICA "
Livello "5"
L'addetto tecnico all'attività di Programmazione Tecnica dell'Unità Territoriale Rete sarà inquadrato al livello "5" nella posizione di lavoro di "Assistente", in conformità all'iter di carriera previsto per gli Assistenti tecnici.
"LAVORATORE PREPOSTO ALL'ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE TECNICA"
Livello "4"
Il lavoratore preposto all'attività di Programmazione Tecnica che opera nell'ambito della Unità Territoriale sarà assegnato al livello "4" nella posizione di lavoro di "Capo ufficio".
Livello "3"
Tale lavoratore sarà assegnato al livello "3" nella posizione di lavoro di "Responsabile di unità organizzativa", nelle Unità Territoriali con oltre
150.000 abbonati.
"RESPONSABILE UNITA' TERRITORIALE RETE"
Livello "1"
Il lavoratore che ha la responsabilità e il coordinamento di Programmazione Tecnica, Esercizio, Centro di Supervisione di Esercizio - nelle realtà con oltre 250.000 abbonati - e Sviluppo Impianti per l'intera Unità Territoriale, sarà assegnato al livello "1" nella posizione di lavoro di "Responsabile di servizio".
UNITA' COMMERCIALE TELEFONIA PUBBLICA
"LAVORATORE PREPOSTO ALLA TELEFONIA PUBBLICA"
Livello "5"
Il lavoratore che, nelle Unità Commerciali con oltre 400.000 abbonati, è preposto alla gestione di quota parte delle attività di telefonia pubblica in supporto al Responsabile sarà assegnato al livello "5" nella posizione di lavoro di "Capo reparto".
"RESPONSABILE DELL'UNITA' COMMERCIALE TELEFONIA PUBBLICA"
Livello "3"
Il lavoratore che ha la responsabilità e il coordinamento dell'Unità Commerciale Telefonia Pubblica sarà assegnato al livello "3", nella posizione di lavoro di "Responsabile di unità organizzativa".
Livello "2"
Tale lavoratore sarà assegnato al livello "2", nella posizione di lavoro di "Responsabile di sezione", qualora operi in una Unità Commerciale con oltre
400.000 abbonati.
FIGURE OPERATIVE TERRITORIALI
In relazione alla particolare connotazione organizzativa delle articolazioni funzionali operative presenti in ambito regionale e/o divisionale, le figure professionali che vi insistono - caratterizzate dall'affidamento di specifiche mansioni e/o responsabilità nell'ambito di unitari processi di lavoro operativi la cui fase di perfezionamento corrisponde con l'offerta/erogazione di un prodotto-servizio nei confronti della clientela ovvero nei confronti di altre funzioni interne all'azienda stessa - conseguiranno i livelli inquadramentali e le posizioni di lavoro di seguito specificate.
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - BUSINESS - RETE E ASSISTENZA TECNICA CHIARIMENTO SU "CENTRO DI LAVORO DI PRODOTTI SISTEMI"
Per Centro di lavoro di Prodotti Sistemi si intende l'unità organizzativa affidata ad un responsabile, normalmente coadiuvato da uno o più assistenti operanti all'esterno del Centro di lavoro e da un Capo tecnico preposto alle attività interne, che per un complesso di impianti definito in base al numero di terminazioni di Prodotti Sistemi provvede all'installazione, collaudo, esercizio e manutenzione dei Prodotti Sistemi dotati di impianti interni speciali e/o di tipo complementare nonchè di impianti di trasmissione speciali e di commutazione dati.
Il Centro di lavoro provvede tra l'altro alla ricezione, distribuzione e chiusura delle denunce di irregolarità su impianti di fonia e TD inoltrate al "183" dalla clientela dislocata sul territorio di competenza o convogliate da altri Centri di lavoro, nonchè alla riparazione delle irregolarità di TD su rete specializzata, CDA, CDN e radiomobile segnalate tramite "189".
I compiti di installazione, esercizio e manutenzione delle apparecchiature di trasmissione speciale e di commutazione dati installate presso apposite sale Prodotti Sistemi e l'assistenza agli interventi esterni di manutenzione di altri Centri di lavoro di Prodotti Sistemi interessati saranno affidati ai Centri di lavoro di Prodotti Sistemi territorialmente competenti.
Il Centro di lavoro può comprendere più "Posti di lavoro" anche in distinte "Sedi di lavoro" (v. art. 6), ferma restando in ogni caso l'unità organica del centro.
Nel carico ordinario di lavoro del Centro è compresa anche la programmazione e la partecipazione all'attività di addestramento e ai corsi di aggiornamento specialistico, e la conseguente applicazione pratica sul campo necessaria per la formazione professionale dei lavoratori e per il conseguimento dei previsti livelli di efficienza e di qualità del servizio.
Al raggiungimento degli stessi contribuisce la struttura del Supporto Specialistico, che garantisce l'addestramento e il supporto specialistico ai Centri nel campo della manutenzione hardware e software, soprattutto per prodotti/apparati di fonia e dati di nuova introduzione in esercizio o di elevata complessità o di scarsa diffusione sul territorio del Centro, nonchè il graduale trasferimento del know-how specialistico per i prodotti/apparati di nuova introduzione. Il suddetto supporto si effettua sia a distanza mediante l'uso dei sussidi di telegestione e telediagnosi, sia in loco con interventi di livello specialistico superiore, nonchè attraverso la ricezione, diagnosi, smistamento ai Centri di lavoro competenti e chiusura/verifica dei guasti di reclami per CDA, CDN, reti specializzate (ITAPAC, RFD, ecc.) e reti private, in quanto caratterizzati dal coinvolgimento di diverse entità territoriali.
IMPIEGATI
"LAVORATORE ADDETTO AI PRODOTTI SISTEMI"
Livello "8"
Il lavoratore di Prodotti Sistemi sarà assegnato al livello "8" nella posizione di lavoro di "Lavoratore addetto ai Prodotti Sistemi".
Livello "7"
E' il lavoratore al quale sono affidati nel settore tecnico dei Prodotti Sistemi interventi richiedenti una particolare valutazione concettuale.
Pertanto, in tale posizione sarà inserito il lavoratore con cognizioni teoriche di rilievo che (nelle attività di manutenzione degli I.I.S. ed installazione e manutenzione degli apparati di trasmissione dati), oltre a svolgere compiti propri del livello inferiore, abbia l'incarico di effettuare, con riguardo a determinate specializzazioni, interventi che implicano una particolare valutazione concettuale e la necessaria autonomia operativa nell'ambito delle norme e delle procedure valevoli per il campo di competenza nonchè conoscenze e capacità di utilizzo, adeguate al livello di appartenenza, del linguaggio uomo-macchina e dei manuali di operatore, disimpegnando - ove richiesto - compiti di coordinamento operativo di altro personale anche sotto il profilo antinfortunistico.
Il predetto lavoratore, in relazione alla professionalità acquisita, conseguirà - dopo 48 mesi di effettivo servizio - il livello "7".
"LAVORATORE ADDETTO AD ATTIVITA' SPECIALISTICHE DI PRODOTTI SISTEMI"
Livello "6"
E' il lavoratore che, oltre allo svolgimento della propria attività di base, esplica con elevato livello specialistico attività ed interventi tecnici su impianti di tecnica elettronica che richiedono di norma una visione sistemistica dell'impianto, oltre che di supporto e coordinamento professionale di altro personale anche con riferimento all'introduzione e diffusione di apparecchiature e/o impianti e/o sistemi di tecnica elettronica.
La presenza del medesimo sarà pertanto definita, a livello locale, in relazione alla dislocazione degli impianti e del personale.
Per accedere al livello "6" nella posizione di lavoro di "Lavoratore addetto ad attività specialistiche di Prodotti Sistemi" il lavoratore dovrà dimostrare, attraverso un accertamento di idoneità, di aver raggiunto i necessari requisiti di cui ai commi precedenti.
La presenza di personale inserito nella posizione di lavoro di "Lavoratore addetto ad attività specialistiche di Prodotti Sistemi" potrà raggiungere un'incidenza del 50% su base regionale (compreso il personale in prova). Inoltre, potrà darsi luogo ad ulteriori avanzamenti al livello "6", sulla base della valutazione compiuta fra le parti a livello di Regione con riguardo all'evoluzione della composizione tecnologica degli impianti gestiti e alla presenza e diffusione di impianti di grande capacità o complessità e/o commutatori per dati.
"LAVORATORE ADDETTO AD ATTIVITA' TECNICO/AMMINISTRATIVE DEL CENTRO DI LAVORO DI PRODOTTI SISTEMI"
Livello "8"
Tale lavoratore sarà assegnato, nella posizione di lavoro di "Lavoratore addetto ad attività tecnico-amministrative del Centro di lavoro di Prodotti Sistemi", al livello "8" e,
Livello "7"
in relazione alla professionalità acquisita, sarà successivamente assegnato dopo 36 mesi di effettivo servizio, al livello "7".
Sono propri del predetto lavoratore i compiti che richiedono la necessaria autonomia (accettazione, gestione, con l'ausilio di impianti di telediagnosi e di mezzi di prova/misura dei collegamenti urbani e delle borchie e terminali d'utente, delle segnalazioni di irregolarità e guasti, chiusura degli stessi e relativo colloquio con la clientela, gestione delle procedure di competenza, attività di carattere gestionale/amministrativo relative alle domande di collaudo, espletamento e suddivisione per tipologia commerciale degli ordinativi di lavoro, predisposizione delle commesse per la somministrazione e posa in opera degli impianti, controllo della fatturazione per il benestare al pagamento, redazione completa dei rapporti di lavoro, ecc.), nonchè tutte le attività accessorie (adempimenti connessi alle procedure automatate quali interventi correttivi di primo livello sulle apparecchiature ACL, caricamento delle informazioni su supporti magnetici e raccolta dati statistici, movimentazione materiali, reintegro delle scorte, aggiornamento archivio clienti, compilazione modelli, attività varie di segreteria, ecc.).
"LAVORATORE ADDETTO AD ATTIVITA' TECNICO/AMMINISTRATIVE DI CARATTERE
SPECIALISTICO DEL CENTRO DI LAVORO DI PRODOTTI SISTEMI"
Livello "6"
L'impiegato tecnico-amministrativo del Centro di lavoro di Prodotti Sistemi in possesso di adeguate conoscenze di tipo tecnico, in relazione al conseguimento della piena responsabilità operativa nella gestione delle procedure di lavoro e degli impianti di telediagnosi, nonchè del colloquio con la clientela, potrà accedere al livello "6", nella posizione di lavoro di "Lavoratore addetto ad attività tecnico-amministrative di carattere specialistico del Centro di lavoro di Prodotti Sistemi".
Per il conseguimento del livello "6" il lavoratore dovrà dimostrare, attraverso un accertamento di idoneità, di aver raggiunto i necessari requisiti di cui ai commi precedenti. La presenza di personale inserito in tale posizione di lavoro potrà raggiungere un'incidenza massima del 40% su base regionale, in relazione all'accertamento compiuto tra le parti a livello regionale circa la progressiva implementazione/consolidamento delle attività e delle procedure del Centro di lavoro.
"ASSISTENTE TECNICO ESTERNO DI PRODOTTI SISTEMI"
Livello "7"
Il lavoratore inserito nella posizione di lavoro di "Assistente tecnico esterno di Prodotti Sistemi" sarà assegnato al livello "7" e,
Livello "6"
in relazione alla professionalità acquisita, sarà successivamente assegnato, dopo 36 mesi di effettivo servizio, al livello "6".
Livello "5"
Tale lavoratore acquisirà il livello "5" dopo ulteriori 36 mesi di effettivo servizio.
Sono propri del suddetto lavoratore gli adempimenti connessi al rispetto del programma di installazione, all'esercizio e manutenzione dei prodotti/impianti di competenza, alla verifica circa la rispondenza dei lavori eseguiti dai "Lavoratori addetti ai Prodotti Sistemi" alle norme tecniche, antinfortunistiche e disciplinari in uso, nonchè al controllo quantitativo e qualitativo dei lavori eseguiti dalle case costruttrici e dalle ditte installatrici.
"CAPO TECNICO DI PRODOTTI SISTEMI"
Livello "4"
Il lavoratore che nel Centro di lavoro Prodotti Sistemi è preposto alla gestione delle irregolarità e guasti "183" (anche attraverso il coordinamento delle attività dei Lavoratori addetti ad attività tecnico-amministrative), alla supervisione dell'assegnazione degli interventi al personale sociale esterno o eventualmente ad altri Centri di lavoro nonchè alla segnalazione agli Assistenti tecnici esterni di interventi particolari o eventuali anomalie riscontrate, potrà conseguire il livello "4" nella posizione di lavoro di "Capo tecnico".
Nota transitoria
Sino al 31.12.92 sarà applicata la seguente regolamentazione dell'inquadramento:
"ASSISTENTE TECNICO DI PRODOTTI SISTEMI"
Livello "7"
Il lavoratore inserito nella posizione di lavoro di "Assistente tecnico di Prodotti Sistemi" sarà assegnato al livello " 7" e,
Livello "6"
in relazione alla professionalità acquisita, sarà successivamente assegnato, dopo 36 mesi di effettivo servizio, al livello "6".
Livello "5"
Tale lavoratore acquisirà, dopo ulteriori 36 mesi di effettivo servizio, il livello "5".
"RESPONSABILE DEL CENTRO DI LAVORO DI PRODOTTI SISTEMI"
Livello "3"
Il Responsabile del Centro di lavoro di Prodotti Sistemi sarà assegnato al livello "3" nella posizione di lavoro di "Responsabile del Centro di lavoro di Prodotti Sistemi".
Si darà luogo alla costituzione di nuovi Centri di lavoro nel caso in cui la consistenza di terminazioni attive presenti in ciascuna Area di Assistenza Tecnica risulti superiore al numero dei Centri ivi esistenti moltiplicato per il parametro di 80.000 terminazioni. Entro il 31.12.93, nelle Aree di Assistenza Tecnica superiori a 190.000 terminazioni, si procederà ad una riorganizzazione territoriale dei Centri di lavoro di Prodotti Sistemi che, agevolando una ottimizzazione delle specializzazioni necessarie in funzione di una efficace aggregazione delle risorse umane e impiantistiche, porterà ad una coerente riduzione numerica dei Centri di lavoro di Prodotti Sistemi sulla base del parametro di cui sopra.
Nota a verbale
Conteggio delle terminazioni attive dei Prodotti Sistemi.
Nel conteggio delle terminazioni attive vanno compresi, quando in manutenzione sociale:
- i derivati da centralino (PABX e PBX) e gli apparecchi intercomunicanti (KTS), ciascuno valutato come una terminazione Prodotti Sistemi;
- i dispositivi ausiliari d'utente (segreterie telefoniche, selezionatori automatici, apparecchi multifunzione, ecc.), subderivati da KTS e PABX, ciascuno valutato come una terminazione Prodotti Sistemi;
- i traslatori di PABX collegati a CDN 2Mbit/s, ciascuno valutato come due terminazioni Prodotti Sistemi;
- gli attacchi d'utente e/o i traslatori di linea di centralini di transito (PATX) e di centralini di teleallarme (PATLX), ciascuno valutato come una
terminazione Prodotti Sistemi;
- le porte di nodi, PAD, concentratori, SAF e simili, terminali satellitari, apparati per dati, ciascuna valutata come due terminazioni Prodotti Sistemi;
- i modem, i facsimile di competenza, i terminali telematici, gli apparati di audioteleconferenza, ciascuno valutato come tre terminazioni Prodotti Sistemi;
- gli apparati veicolari e trasportabili resi veicolari del servizio radiomobile pubblico e di quelli privati, ciascuno valutato come due terminazioni Prodotti Sistemi;
- i punti di accesso, in sede di utente e/o in sala Prodotti Sistemi non gestiti attraverso telediagnosi, a reti specializzate in servizio pubblico (RFD, ITAPAC, ecc.), a reti dedicate o a collegamenti diretti analogici (CDA) o numerici (CDN), quando utilizzati per trasmissione dati, ciascuno valutato come tre terminazioni Prodotti Sistemi.
"SPECIALISTA DI APPARATI DELL'ASSISTENZA SPECIALISTICA DELL'ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE BUSINESS"
E' il lavoratore dell'assistenza specialistica dell'Organizzazione Territoriale Business che, in possesso di conoscenze specialistiche di particolari prodotti/apparati per i quali funge da punto di riferimento verso i Centri di lavoro di Prodotti Sistemi dei territori di competenza, fornisce supporto specialistico ai Centri stessi per l'eliminazione dei guasti anche provvedendo - ove necessario - ad interventi di telediagnostica avanzata ai fini della localizzazione dei disservizi ed esegue direttamente interventi di 2° livello per i prodotti e gli apparati in esercizio e di 1° livello per quelli di nuova introduzione, affiancando normalmente i Centri di lavoro di Prodotti Sistemi; cura la telediagnostica nei centri di gestione e manutenzione di reti specializzate.
Livello "5"
Tale lavoratore verrà inquadrato - dopo avere acquisite nelle attività sopra descritte un elevato livello tecnico-professionale ed una particolare autonomia operativa - nel rispetto dell'iter di carriera previsto per gli Assistenti tecnici, al livello "5" nella posizione di lavoro di "Assistente ad attività specialistiche".
"SPECIALISTA DI SISTEMI DELL'ASSISTENZA SPECIALISTICA DELL'ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE BUSINESS"
E' il lavoratore dell'assistenza specialistica dell'Organizzazione Territoriale Business che - in possesso di conoscenze della massima specializzazione di particolari prodotti/apparati/sistemi per i quali funge da punto di riferimento verso i Centri di lavoro di Prodotti Sistemi del territorio di competenza e verso le altre linee deputata alla vendita e progettazione per gli aspetti di tipo impiantistico e di esercizio - fornisce per i prodotti/apparati/sistemi di competenza supporto specialistico ai Centri di lavoro di Prodotti Sistemi per l'eliminazione dei guasti, anche provvedendo - ove necessario - ad interventi di telediagnostica avanzata ai fini della localizzazione dei disservizi; esegue direttamente interventi di 2° livello per i prodotti, apparati/sistemi in esercizio e di 1 ° livello per quelli di nuova introduzione - affiancando normalmente i Centri di lavoro di Prodotti Sistemi - e collabora alla formulazione delle specifiche di realizzazione, collaudo ed esercizio dei sistemi.
Livello "4"
Tale lavoratore verrà inquadrato - dopo avere acquisito nelle attività sopra descritte una particolare e consolidata preparazione e capacità professionale ed una autonomia di pari rilevanza - al livello "4" nella posizione di lavoro di "Esperto in attività specialistiche".
"PREPOSTO ALLA SEGRETERIA TECNICA DELL'AREA DI ASSISTENZA TECNICA BUSINESS"
Livello "4"
Il lavoratore che, nell'ambito dell'Area di Assistenza tecnica dell'Organizzazione Territoriale Business, è preposto al coordinamento delle attività di Segreteria tecnica, conseguirà il livello "4" nella posizione di lavoro di "Capo tecnico".
"RESPONSABILE DEL CENTRO OPERATIVO ITAPAC"
Livello "3"
Il lavoratore che ha la responsabilità ed il coordinamento delle attività del Centro Operativo ITAPAC, ivi comprese quelle realizzate presso i Posti di lavoro distaccati, sarà assegnato al livello "3" nella posizione di lavoro di "Responsabile di unità organizzativa".
"RESPONSABILE DELL'AREA DI ASSISTENZA TECNICA BUSINESS"
Livello "1"
Il Responsabile dell'Area di Assistenza Tecnica Business che, nell'ambito della Rete e Assistenza Tecnica dell'Organizzazione Territoriale Business, provvede al coordinamento di più Centri di lavoro di Prodotti Sistemi sarà assegnato al livello "1" nella posizione di lavoro di "Responsabile di servizio".
VENDITA
"VENDITORE A ZONA"
E' il lavoratore che, a far tempo dall' 1.1.1993, sulla base di una zona predefinita e dei connessi obiettivi di acquisizione, opera presso l'Area di Vendita dell'Organizzazione Territoriale Business presidiando il segmento commerciale non ricompreso nei portafogli clienti, attraverso lo svolgimento delle attività di commercializzazione in noleggio, vendita e leasing di tutti i prodotti/servizi di competenza nei confronti dei clienti affari di interesse della Divisione.
Tale lavoratore avrà il compito di effettuare visite alla clientela anche potenziale della Divisione Business, svolgendo trattative e provvedendo ai connessi compiti di elaborazione dei preventivi, presentazione delle offerte, formalizzazione dei contratti, esazione presso i clienti nonchè di presentazione di rapporti informativi periodici sulle attività di vendita e sulla concorrenza.
Livello "8"
Il suddetto lavoratore sarà assegnato al livello "8" nella posizione di lavoro di "Venditore a zona" e,
Livello "7"
in relazione alla professionalità acquisita, sarà successivamente assegnato, dopo 36 mesi di effettivo servizio, al livello "7",
Livello "6"
per conseguire poi, dopo ulteriori 36 mesi di effettivo servizio, il livello "6".
"VENDITORE"
E' il lavoratore operante presso l'Area di Vendita dell'Organizzazione Territoriale Business che, in relazione al "Portafoglio clienti" ed ai connessi obiettivi di acquisizione, svolge all'esterno attività di commercializzazione in noleggio, vendita e leasing di tutti i prodotti/servizi realizzabili con soluzioni prevalentemente di tipo standard - tali da non richiedere interventi sistemici e/o configurativi di significativa complessità e di natura personalizzata - mediante visita ai clienti assegnati, individuazione e analisi delle esigenze - anche di medio periodo - del cliente, svolgimento di trattative, elaborazione di preventivi, presentazione di offerte ed eventuali esazioni presso i clienti stessi, stesura di rapporti informativi periodici sull'attività di vendita e sulla concorrenza, ecc.
Livello "7"
Tale lavoratore sarà assegnato al livello "7" nella posizione di lavoro di "Venditore" e,
Livello "6"
in relazione alla professionalità acquisita, sarà successivamente assegnato, dopo 36 mesi di effettivo servizio, al livello "6".
Livello "5"
Tale lavoratore acquisirà il livello "5" dopo ulteriori 36 mesi di effettivo servizio.
"VENDITORE DI SISTEMI"
E' il lavoratore al quale è affidato, nell'ambito della Vendita Sistemi dell'Organizzazione Territoriale Business, il raggiungimento degli obiettivi di vendita attraverso la gestione di un portafoglio clienti.
A tale scopo sono proprie di detto lavoratore le attività di individuazione e analisi delle esigenze, anche di medio periodo, del cliente, di configurazione curando i rapporti coi progettisti - di soluzioni personalizzate e complesse, di segnalazione ai settori interessati di eventuali anomalie o richieste provenienti dalla clientela relativamente all'andamento del rapporto con la medesima, di stesura di rapporti informativi periodici sulle attività di vendita e sulla concorrenza, ecc.
Livello "7"
Tale lavoratore sarà assegnato al livello "7" nella posizione di lavoro di "Venditore di Sistemi" e,
Livello "6"
in relazione alla professionalità acquisita, sarà successivamente assegnato, dopo 36 mesi di effettivo servizio, al livello "6",
Livello "5"
per conseguire il livello "5" dopo ulteriori 36 mesi di effettivo servizio. Livello "4"
Il Venditore di Sistemi, in possesso di una particolare e consolidata preparazione e capacità professionale valutata con specifico riguardo alla vendita di sistemi di Telecomunicazioni, sarà assegnato al livello "4".
"RESPONSABILE DELL'AREA DI VENDITA BUSINESS"
Livello "2"
Il lavoratore che, nell'ambito della Vendita dell'Organizzazione Territoriale Business, ha la responsabilità e il coordinamento di un'area di vendita con venditori a zona e venditori a portafoglio conseguirà il livello "2" nella posizione di lavoro di "Responsabile di sezione".
"RESPONSABILE VENDITA SISTEMI"
Livello "1"
Il lavoratore che, nell'ambito della Vendita dell'Organizzazione Territoriale Business, ha la responsabilità e il coordinamento della vendita sistemi, conseguirà il livello "1" nella posizione di lavoro di "Responsabile di servizio".
"SPECIALISTA DI GESTIONE CREDITI BUSINESS"
Livello "5"
Il lavoratore che, nell'ambito dell'Organizzazione Territoriale Business, provvede alla gestione dei crediti maturati di competenza, anche attraverso l'individuazione di azioni personalizzate mirate a specifiche fasce di clientela o suggerite da particolari situazioni locali, conseguirà il livello "5" nella posizione di lavoro di "Assistente".
"RESPONSABILE DELLA GESTIONE OPERATIVA CLIENTI"
Livello "2"
Il lavoratore dell' Organizzazione Territoriale Business che, nelle sedi di Direzione Regionale non sede di Organizzazione Territoriale, ha la responsabilità della Gestione Operativa Clienti, sarà assegnato al livello "2" nella posizione di lavoro di "Responsabile di sezione".
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI MOBILI "RESPONSABILE DELL'AREA OPERATIVA RADIOMOBILE"
Livello "3"
Il lavoratore che, nell'ambito dell'Organizzazione Territoriale Servizi di Telecomunicazioni Mobili, ha la responsabilità ed il coordinamento dell'Area Operativa Radiomobile, sarà assegnato al livello "3" nella posizione di lavoro di "Responsabile di unità organizzativa".
LINEA TERRITORIALE AMMINISTRAZIONE
"ASSISTENTE ALL'ESERCIZIO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI"
Livello "5"
L'addetto alle attività di Esercizio delle Procedure Concorsuali, nell'ambito della funzione Gestione Crediti della Linea Territoriale Amministrazione sarà assegnato al livello "5" nella posizione di lavoro di "Assistente", in conformità all'iter di carriera previsto per gli Assistenti tecnici.
"ESPERTO DI GESTIONE CREDITI"
Livello "4"
E' il lavoratore che, nell'ambito della funzione Gestioni Crediti della Linea Territoriale Amministrazione, provvede alla gestione in ultima istanza dei crediti maturati fornendo inoltre supporto specialistico alle competenti funzioni della Filiale o dell'Organizzazione Territoriale Business per la diffusione e la corretta applicazione delle normative e procedure di competenza, anche avuto riguardo all'individuazione di criteri integrati ed omogenei di gestione complessiva dei crediti maturati.
Tale lavoratore sarà assegnato - dopo aver acquisito nell'attività sopra descritte una consolidata preparazione e capacità professionale - al livello "4" nella posizione di lavoro di "Esperto in attività specialistiche".
"RESPONSABILE DI RICAVI DIVISIONE SERVIZI DI BASE"
Livello "3"
Il lavoratore che, nell'ambito di Gestione Amministrativa della Linea Territoriale Amministrazione ha la responsabilità di Ricavi Divisione Servizi di Base, sarà assegnato al livello "3" nella posizione di lavoro di "Responsabile di unità organizzativa".
Livello "2"
Tale lavoratore sarà assegnato al livello "2" nella posizione di lavoro di "Responsabile di sezione" nelle Linee Territoriali con oltre 1.000.000 di abbonati.
"RESPONSABILE DI GESTIONE CREDITI"
Livello "2"
Il lavoratore che, nell'ambito di Tesoreria e Gestione crediti della Linea Territoriale Amministrazione ha la responsabilità di Gestione Crediti, sarà assegnato al livello "2" nella posizione di lavoro di "Responsabile di
sezione".
LINEA TERRITORIALE IMMOBILI E SERVIZI "ASSISTENTE TECNICO AGLI IMMOBILI"
Livello "5"
L'addetto tecnico agli immobili, che opera nella Linea Territoriale Immobili e Servizi nell'ambito dell'Esercizio e Manutenzione della Gestione Immobili e Impianti, sarà inquadrato al livello "5" nella posizione di lavoro di "Assistente" in conformità all'iter di carriera previsto per gli Assistenti tecnici.
"ASSISTENTE TECNICO AI SERVIZI"
Livello "5"
L'addetto tecnico all'attività di servizi, che opera nell'ambito dei Servizi di Dotazioni e Servizi, sarà inquadrato al livello "5" nella posizione di lavoro di "Assistente", in conformità all'iter di carriera previsto per gli Assistenti tecnici.
"ASSISTENTE TECNICO DI IMPIANTI TECNOLOGICI"
Livello "5"
L'addetto tecnico all'attività di Impianti tecnologici sarà inquadrato al livello "5", nella posizione di lavoro di "Assistente", in conformità all'iter di carriera previsto per gli Assistenti tecnici.
"ASSISTENTE TECNICO DI MOTORIZZAZIONE"
Livello "5"
L'addetto tecnico all'attività di motorizzazione, che opera nella Linea Territoriale Immobili e Servizi nell'ambito del Tecnico Gestionale della Motorizzazione, sarà inquadrato al livello "5" nella posizione di lavoro di "Assistente" in conformità all'iter di carriera previsto per gli Assistenti tecnici.
"PREPOSTO AD ATTIVITA' TECNICO GESTIONALI DI MOTORIZZAZIONE"
Livello "4"
Il lavoratore che, nell'ambito della Motorizzazione di Dotazioni e Servizi è preposto al coordinamento delle attività tecnico-gestionali di motorizzazione sarà assegnato al livello "4" nella posizione di lavoro di "Capo ufficio".
"PREPOSTO AD ATTIVITA' DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMMOBILI"
Livello "4"
Il lavoratore che, nell'ambito degli Immobili di Gestione Immobili e
Impianti è preposto al coordinamento delle attività di esercizio e manutenzione immobili sarà assegnato al livello "4" nella posizione di lavoro di "Capo ufficio".
"RESPONSABILE DI PROGETTI NELL'AMBITO DI REALIZZAZIONE IMMOBILI E IMPIANTI"
Livello "2"
Il lavoratore che, nell'ambito di Realizzazione Immobile e Impianti della Linea Territoriale Immobili e Servizi di Direzione Regionale, ha la responsabilità e il coordinamento della attività di Progetti, sarà inquadrato al livello "2" nella posizione di lavoro di "Responsabile di sezione".
TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE "OPERATORE DI SISTEMI INFORMATIVI"
Livello "9"
Il lavoratore inserito nella posizione di lavoro di "Operatore di Sistemi informativi" sarà assegnato al livello "9" e,
Livello "8"
in relazione alla professionalità acquisita, dopo 12 mesi di effettivo servizio, sarà assegnato al livello "8",
Livello "7"
per conseguire poi, dopo ulteriori 24 mesi di effettivo servizio, il livello "7".
Sono proprie di detto lavoratore attività inerenti alla gestione operativa dei mezzi elaborativi ed ausiliari, esercendo in modo autonomo fasi operative sulle apparecchiature del Polo di Esercizio e curando anche la predisposizione delle macchine del sistema secondo le necessità del lavoro da eseguire o attività relative alla ricezione delle segnalazioni di disservizio di apparecchiature informatiche decentrate, prima diagnosi e assistenza operativa volta al superamento e/o alla individuazione delle anomalie.
"OPERATORE SPECIALISTA DI SISTEMI INFORMATIVI"
Livello "6"
E' il lavoratore che, oltre a svolgere i compiti propri dei livelli inferiori, espleta nei confronti degli altri lavoratori anche funzioni di supporto professionale e di coordinamento operativo.
Per accedere al livello "6", nella posizione di lavoro di "Operatore specialista di Sistemi informativi", il lavoratore dovrà dimostrare, attraverso un accertamento di idoneità, di aver raggiunto i requisiti di cui ai commi precedenti.
Previo esame congiunto a livello locale potrà darsi luogo, in funzione della progressiva automazione delle attività di controllo, dei sistemi elaborativi e delle attività gestionali per la movimentazione dei supporti
magnetici a cassetta o in virtù del progressivo impiego di tali lavoratori in attività che prevedono l'utilizzo di strumenti tecnologicamente avanzati per la diagnosi ed il controllo delle anomalie, ad un incremento della percentuale di livelli "6" sulla consistenza degli addetti (compresi quelli in prova) fino ad un massimo del 55% per ogni Polo di Esercizio.
"SCHEDULATORE"
E' il lavoratore che, dotato di conoscenza delle caratteristiche gestionali delle procedure in esercizio e del relativo hardware e software utilizzato, gestisce la preparazione e l'inserimento dei lavori su elaboratore e la movimentazione dei supporti, anche in funzione della sicurezza fisica e logica.
Livello "8"
Il lavoratore inserito nella posizione di lavoro di "Schedulatore" sarà assegnato al livello "8" e,
Livello "7"
in relazione alla professionalità acquisita, sarà successivamente assegnato, dopo 36 mesi di effettivo servizio, al livello "7",
Livello "6"
per conseguire poi, dopo ulteriori 36 mesi di effettivo servizio il livello "6".
"ASSISTENTE DI SALA"
Livello "5"
E' il lavoratore che, oltre a svolgere funzioni di supporto al responsabile dei Sistemi Centrali relativamente alla organizzazione e gestione della "sala" ed alla installazione e manutenzione di nuovo hardware e software, ivi compresi la guida l'addestramento del personale, provvede al controllo sulla gestione dei sistemi operativi e fornisce assistenza specialistica ai settori interessati.
"ASSISTENTE ADDETTO AD ATTIVITA' SPECIALISTICHE DI SISTEMI INFORMATIVI"
Livello "7"
Il lavoratore inserito nella posizione di lavoro di "Assistente ad attività specialistiche", sarà assegnato al livello "7 e,
Livello "6"
in relazione alla professionalità acquisita, sarà successivamente assegnato, dopo 36 mesi di effettivo servizio, al livello "6".
Livello "5"
Tale lavoratore acquisirà il livello "5" dopo ulteriori 36 mesi di effettivo servizio.
LOGISTICA
OPERAI
"ADDETTO AL MAGAZZINO"
E' il lavoratore che esegue compiti di sistemazione, preparazione e distribuzione del materiale, di pulizia e manovalanza (riordino di locali, carico e scarico di materiali, trasporti a mano, uso dei carrelli elevatori, ecc.) sia all'interno che all'esterno del magazzino, di controllo quantitativo di colli e materiali (anche in sede di inventario), nonchè attività di guida degli automezzi sociali.
Livello "10"
Tale lavoratore sarà assegnato al livello "10" nella posizione di lavoro di "Addetto al Magazzino" e,
Livello "9"
in relazione alla professionalità acquisita, conseguirà dopo 12 mesi di effettivo servizio, il livello "9",
Livello "8"
per conseguire, dopo ulteriori 42 mesi di effettivo servizio, il livello "8".
"PRIMO ADDETTO AL MAGAZZINO"
Livello "7"
Nella posizione di lavoro di "Primo addetto al Magazzino" sarà inserito il lavoratore che, oltre a svolgere compiti propri dei livelli inferiori, svolga attività di coordinamento operativo di altro personale anche in virtù di una più approfondita conoscenza in merito alle tipologie di materiali trattati.
Per accedere al livello "7" nella posizione di lavoro "Primo addetto al Magazzino" il lavoratore dovrà dimostrare, attraverso un accertamento di idoneità, di aver raggiunto requisiti di cui al comma precedente.
La presenza di personale inserito nella posizione di lavoro di "Primo addetto al Magazzino" potrà raggiungere gradualmente una incidenza massima del 25%.
IMPIEGATI
"RESPONSABILE DI MAGAZZINO"
Livello "3"
Il "Responsabile di Magazzino" sarà assegnato al livello "3" nella posizione di lavoro di "Responsabile di Magazzino e,
Livello "2"
nel caso sia responsabile del Magazzino in una sede regionale con oltre
1.000.000 di abbonati, sarà invece assegnato al livello "2".
FIGURE PROFESSIONALI COMUNI A PIU FUNZIONI
"LAVORATORE ADDETTO AD ATTIVITA' IMPIEGATIZIE"
Livello "9"
Tale lavoratore sarà assegnato al livello "9" e, Livello "8"
in relazione alla professionalità acquisita, sarà successivamente assegnato, dopo 9 mesi di effettivo servizio, al livello "8",
Livello "7"
per conseguire poi, dopo ulteriori 30 mesi di effettivo servizio, il livello "7".
Sono propri del predetto lavoratore i compiti che richiedono la necessaria autonomia (elaborazioni contabili ed extracontabili - manuali o tramite l'utilizzo di terminali e/o mezzi automatici di elaborazione ad intelligenza distribuita - dei fatti amministrativi, esazioni e pagamenti, gestione crediti, gestione debiti verso abbonati e terzi, elaborazioni statistiche finalizzate, gestione commerciale dell'utenza e telefonia pubblica, acquisizione e gestione delle dotazioni di ufficio, redazione completa dei rapporti di lavoro, ecc.), nonchè tutte le attività accessorie (ad es. compiti di segreteria, dattilografia e stenografia, raccolta dati statistici e compilazione modelli, archiviazione, caricamento delle informazioni su supporti magnetici anche per la movimentazione ed il reintegro dei materiali, ecc.).
"LAVORATORE ADDETTO AD ATTIVITA' IMPIEGATIZIE DI PARTICOLARE RILIEVO CONCETTUALE"
Livello "6"
Saranno inquadrati al livello "6" i lavoratori che, oltre a svolgere i compiti degli altri lavoratori di livello inferiore, dimostrino di aver raggiunto un adeguato grado di professionalità, autonomia operativa e una completa conoscenza del settore di appartenenza, in misura tale da poter espletare nei confronti degli altri lavoratori anche funzioni di supporto professionale e di coordinamento operativo.
Per accedere al livello "6", il lavoratore dovrà dimostrare, attraverso un accertamento di idoneità, di aver raggiunto i necessari requisiti di cui al comma precedente.
Viene garantita una percentuale di livelli "6" sulla consistenza degli addetti (compresi quelli in prova), pari al 70%
- su base Filiale nell'ambito della Gestione Commerciale e Gestione Amministrativa Clienti nonchè - sino alla realizzazione delle condizioni organizzative previste - nell'ambito delle attività di acquisizione e di cassa;
- su base di sede regionale dell'Organizzazione Territoriale Business nella Gestione Commerciale e Gestione Amministrativa Clienti ovvero - sino alla realizzazione delle condizioni organizzative previste - nella Gestione Commerciale dell'Area di Vendita Business;
- su base Linea Territoriale Amministrazione nell'ambito delle attività di Tesoreria e Gestione Crediti.
Nell'ambito di tali funzioni potranno essere previsti ulteriori avanzamenti al livello "6" in relazione all'accertamento compiuto tra le parti a livello regionale, circa l'avanzamento del processo di riorganizzazione del settore e/o dell'automazione delle procedure e di rilevanti mutamenti quanti/qualitativi dell'attività svolta.
Verrà altresì prevista una percentuale di livelli "6" pari al 20% su base regionale, nell'ambito delle attività di segreteria nella Filiale e di supporto tecnico dell'Unità Territoriale Rete, che si caratterizzano per una operatività di tipo specialistico richiedente la conoscenza completa di omogenei processi di lavoro. I relativi avanzamenti avverranno a partire dall' 1.1.1993 sulla base dei profili professionali individuati a livello regionale, entro il 30.11.1992, in coerenza con le caratteristiche organizzative delle strutture operative cui si riferiscono.
Viene inoltre garantita una percentuale di livelli "6" sulla consistenza degli addetti (compresi quelli in prova) pari al 55%
- su base Filiale nell'ambito di Programmazione e Traffico della Divisione Servizi di Base (addetti a Programmi e Traffico);
- su base Unità Commerciale Telefonia Pubblica nell'ambito dell'Organizzazione Territoriale Telefonia Pubblica;
- su base Linea Territoriale Amministrazione nell'ambito delle attività di Gestione Amministrativa e Fornitori;
- su base Linea Territoriale Personale e Organizzazione nell'ambito delle attività di Amministrazione del Personale.
Potrà darsi luogo ad ulteriori avanzamenti nei confronti dei lavoratori appartenenti a queste ultime funzioni attraverso un accertamento di idoneità, dagli stessi richiesto, dopo almeno 24 mesi di effettivo servizio al livello "7".
"LAVORATORE ADDETTO AD ATTIVITA' IMPIEGATIZIE DI PARTICOLARE RILIEVO CONCETTUALE"
Livello "6"
Saranno inquadrati al livello "6" dopo 36 mesi di effettivo servizio al livello "7", i lavoratori che nell'ambito della Linea Territoriale Programmazione e Controllo di Gestione sono addetti alle attività di Programmazione e Budget, Valutazione e Controllo Investimenti, Controllo.
"LAVORATORE ADDETTO AGLI APPARATI"
Livello "8"
Tale lavoratore, operante nell'ambito dell'Area Operativa Radiomobile dell'Organizzazione Territoriale Servizi di Telecomunicazioni Mobili, sarà assegnato al livello "8" nella posizione di lavoro di "Lavoratore addetto agli Apparati".
Livello "7"
E' il lavoratore al quale sarà affidato lo svolgimento di attività
richiedenti una particolare valutazione concettuale.
Pertanto, tale lavoratore avrà l'incarico di svolgere, oltre ai compiti propri dei livelli inferiori, interventi di tipo tecnico su ponti radio, apparecchiature AF ovunque posizionate e altre apparecchiature di tecnica numerica che implicano il possesso delle cognizioni teoriche del massimo livello quali un'approfondita esperienza di lavoro, una completa conoscenza degli schemi e del regolaggio delle apparecchiature e l'uso della strumentazione necessaria, ai fini di eseguire prove e controlli particolari e provvedere alla ricerca e riparazione dei guasti di rilievo, oltre che alle attività di manutenzione preventiva e correttiva ed esercizio degli impianti sopracitati.
Tale lavoratore, in virtù della professionalità acquisita, conseguirà dopo
48 mesi di effettivo servizio il livello "7".
"LAVORATORE ADDETTO AD ATTIVITA' SPECIALISTICHE DI APPARATI"
Livello "6"
E' il lavoratore che, oltre allo svolgimento della propria attività di base, esplica con elevato livello specialistico funzioni di supporto professionale e coordinamento operativo di altro personale anche con riferimento alle fasi di introduzione e diffusione di apparecchiature e/o impianti che costituiscano eccezione e/o innovazione nell'ambiente tecnologico dell'Area Operativa d'appartenenza.
Per accedere al livello "6" nella posizione di lavoro di "Lavoratore addetto ad attività specialistiche di Apparati" il lavoratore dovrà dimostrare, attraverso un accertamento di idoneità, di aver raggiunto i necessari requisiti di cui ai commi precedenti.
La presenza di personale inserito nella posizione di lavoro di "Lavoratore addetto ad attività specialistiche di Apparati" potrà raggiungere un'incidenza del 50% su base Area Operativa Radiomobile (incluso il personale in prova). Inoltre potrà darsi luogo ad ulteriori avanzamenti al livello "6" sulla base della valutazione compiuta tra le parti a livello regionale con riguardo all'estensione, alla tipologia ed alla diversificazione degli apparati precedentemente descritti.
"LAVORATORE ADDETTO A TECNICHE NUMERICHE"
Livello "8"
Tale lavoratore, operante nell'ambito delle strutture del Supporto Regionale Tecniche Numeriche, del Supporto Regionale Tecniche Analogiche, delle Aree Operative Radiomobile, dei Centri Operativi ITAPAC e dei Centri di Gestione e Supervisione Nazionali (ivi inclusi i Centri di Gestione e Manutenzione), sarà assegnato al livello "8", nella posizione di lavoro di "Lavoratore addetto a Tecniche numeriche".
Livello "7"
E' il lavoratore al quale sarà affidato lo svolgimento di attività richiedenti una particolare valutazione concettuale.
Pertanto, tale lavoratore avrà l'incarico di svolgere, oltre ai compiti propri dei livelli inferiori, interventi di tipo tecnico su impianti sia di commutazione che di trasmissione numerici, che implicano il possesso delle cognizioni teoriche del massimo livello, quali prove ed attività di manutenzione preventiva e correttiva degli impianti di tecnica numerica, e
di esercizio di tutti gli impianti di competenza, attività di inserimento dati e modifiche Hw e Sw, con i connessi collaudi, su apparati elettronici, attività di sorveglianza dell'allarmistica (sia degli impianti di commutazione che degli apparati) al di fuori dell'orario di presidio nonchè effettuazione degli interventi manutentivi sulle stazioni di energia.
Tale lavoratore, in relazione alla professionalità acquisita, conseguirà, dopo 48 mesi di effettivo servizio, il livello "7".
"LAVORATORE ADDETTO AD ATTIVITA' SPECIALISTICHE DI TECNICHE NUMERICHE"
Livello "6"
E' il lavoratore che, oltre allo svolgimento della propria attività di base, esplica, con elevato livello specialistico, funzioni di supporto professionale e coordinamento operativo di altro personale.
Per accedere al livello "6", nella posizione di lavoro di "Lavoratore addetto ad attività specialistiche di Tecniche numeriche", il lavoratore dovrà dimostrare, attraverso un accertamento di idoneità, di aver raggiunto i necessari requisiti di cui ai commi precedenti.
La presenza di personale inserito nella posizione di lavoro di "Lavoratore addetto ad attività specialisticbe di Tecniche numeriche" potrà raggiungere un'incidenza complessiva pari al 50% sulla base delle entità organizzative (A.O.R., C.O.I., ecc.) disgiuntamente considerate sul territorio di competenza (incluso il personale in prova).
Inoltre, potrà darsi corso ad ulteriori avanzamenti al livello "6" sulla base della valutazione compiuta tra le parti a ciascun livello organizzativo di riferimento circa lo stato di implementazione e consolidamento dei processi tecnologici ed organizzativi e/o delle procedure di rispettiva competenza.
"VENDITORE DEDICATO ALLA RETE INDIRETTA"
E' il lavoratore che, dall' 1.1.93, nell'ambito della Linea Territoriale Mercato o dell'Organizzazione Territoriale Servizi di Telecomunicazioni Mobili, svolge compiti di attivazione e gestione di una rete di punti fissi di vendita al minuto che utilizzano la propria struttura commerciale per offrire alla clientela i prodotti/servizi/sistemi SIP di competenza. Il predetto lavoratore costituisce, in quest'ambito, punto di riferimento specialistico per le attività di sviluppo, integrazione, monitoraggio e controllo dei canali di vendita indiretti relativamente agli apparati di pertinenza provvedendo - sulla base di una consistenza di esercizi affiliati - al conseguimento degli obiettivi individuali di qualità e volume commerciale.
Livello "7"
Tale lavoratore sarà assegnato al livello "7" nella posizione di lavoro di "Venditore dedicato alla rete indiretta" e,
Livello "6"
in relazione alla professionalità acquisita, sarà successivamente assegnato, dopo 36 mesi di effettivo servizio, al livello "6",
Livello "5"
per conseguire il livello "5" dopo ulteriori 36 mesi di effettivo servizio.
Livello "4"
Il "Venditore dedicato alla rete indiretta" in possesso di una particolare e consolidata preparazione e capacità professionale, valutata con specifico riguardo all'efficacia degli interventi di presidio commerciale e redditività effettivamente garantiti sul territorio di competenza, sarà assegnato al livello "4".
FIGURE PROFESSIONALI DI RIFERIMENTO
Conseguiranno l'inquadramento ai livelli "4" e "5" i lavoratori collocati ai livelli organizzativi aziendali di Direzione Generale, Organizzazione Territoriale e Direzione Regionale in posizioni di lavoro di contenuto professionale analogo a quello delle posizioni di lavoro espressamente individuate mediante specifiche declaratorie nonchè a quelle ulteriori relative a posizioni di contenuto specialistico o direttivo che - caratterizzandosi per taluni aspetti di trasversalità anche in relazione al presidio di fungibili processi di lavoro - vengono, a titolo esemplificativo, di seguito individuate.
In particolare i lavoratori normalmente provenienti da corsi per assistenti tecnici, inseriti ai livelli organizzativi aziendali di Direzione Generale, Organizzazione Territoriale e Direzione Regionale in compiti di contenuto professionale analogo a quello degli assistenti tecnici operanti a livello di Unità Territoriale e di Filiale, raggiungeranno il livello "5", negli stessi tempi previsti per questi ultimi.
Inoltre, agli impiegati assegnati ai vari livelli organizzativi di Direzione Generale, Organizzazione Territoriale e di Direzione Regionale, per i quali non sono previste specifiche posizioni di lavoro e che svolgano attività di contenuto specialistico, sarà attribuito il livello "6" nella posizione di lavoro di "Lavoratore addetto ad attività impiegatizie di particolare rilievo concettuale", in analogia alle figure descritte di omologo contenuto.
Agli impiegati assegnati ai vari livelli organizzativi per i quali non sono previste specifiche posizioni di lavoro e che svolgono funzioni di contenuto specialistico saranno attribuite le seguenti posizioni di lavoro:
Livello "5"
"Assistente ad attività specialistiche". Livello "4"
"Esperto in attività specialistiche".
Gli impiegati che esplicano funzioni di carattere direttivo saranno invece assegnati alle posizioni di lavoro di seguito riportate, sempre che per gli stessi non siano previste specifiche posizioni di lavoro:
Livello "5" "Capo reparto"; Livello "4" "Capo ufficio".
Esemplificazioni:
"SPECIALISTA DI SISTEMA "
E' il lavoratore che, nell'ambito della Progettazione Sistemi dell'Organizzazione Territoriale Business provvede - in funzione delle specifiche fornite e delle variabili tecniche - allo sviluppo della progettazione operativa del sistema, curandone la strutturazione attraverso il dimensionamento, la configurazione e la allocazione dei singoli componenti e supportando per le tematiche di tipo specialistico il più complessivo sviluppo progettuale in vista del soddisfacimento delle specifiche esigenze della clientela.
Lo Specialista di Sistema opera su progetti o in attività sia nell'ambito del team di progettazione, sia con riferimento ai compiti specificatamente affidati, intrattenendo - ove necessario - rapporti con le funzioni di Assistenza Tecnica e Assistenza Clienti nelle fasi di sviluppo, realizzazione e post-vendita.
Livello "5"
Tale lavoratore verrà inquadrato - dopo aver acquisito, nelle attività sopra descritte, un elevato livello tecnico-professionale ed una particolare autonomia operativa -, nel rispetto dell'iter di carriera previsto per gli Assistenti tecnici, al livello "5" nella posizione di lavoro di "Assistente ad attività specialistiche".
"ASSISTENTE ALLA PROTEZIONE AZIENDALE"
E' il lavoratore che nell'ambito della Protezione Aziendale di Immobili e Servizi di Direzione Regionale collabora alla progettazione e alla realizzazione degli impianti di sicurezza del territorio di competenza, coordinando la messa in opera degli apparati/sistemi e curandone i relativi collaudi funzionali; segue la gestione operativa dei sistemi di sicurezza e cura le attività connesse alla manutenzione.
Livello "5"
Tale lavoratore verrà inquadrato - dopo aver acquisito nelle attività sopra descritte un elevato livello tecnico-professionale ed una particolare autonomia operativa - al livello "5", nella posizione di lavoro di "Assistente ad attività specialistiche", in conformità all'iter di carriera previsto per gli Assistenti tecnici.
"SPECIALISTA DEL SUPPORTO REGIONALE TECNICHE NUMERICHE"
E' il lavoratore del Supporto Regionale Tecniche Numeriche che, in possesso di conoscenze specialistiche per tipologia di Centrale numerica o per aggregazioni di reti speciali o per aggregazioni di apparati trasmissivi, esegue, a richiesta dei Gruppi di Supporto di Esercizio, interventi di supporto specialistico; tale lavoratore cura inoltre la gestione degli inconvenienti verificatisi sugli impianti di competenza fino al loro superamento ed esegue il collaudo di prototipi per i quali collabora alla relativa estensione in rete.
Livello "5"
Tale lavoratore verrà inquadrato - dopo avere acquisito nelle attività sopra descritte un elevato livello tecnico-professionale ed una particolare autonomia operativa - nel rispetto dell'iter di carriera previsto per gli
Assistenti tecnici, al livello "5" nella posizione di lavoro di "Assistente ad attività specialistiche", in conformità all'iter di carriera previsto per gli Assistenti tecnici.
"ESPERTO DEL SUPPORTO REGIONALE TECNICHE NUMERICHE"
E' il lavoratore del Supporto Regionale Tecniche Numeriche in possesso del più alto grado di specializzazione per tipologia di centrale numerica o per aggregazioni di reti speciali o per aggregazioni di apparati trasmissivi che, oltre a svolgere i compiti degli Assistenti tecnici Specialisti, coordina gruppi di lavoro per il collaudo di nuovi impianti e/o di nuove prestazioni, partecipa all'elaborazione di procedure e normative di esercizio e manutenzione, cura altresì la gestione di particolari eventi anomali non diagnosticati dai sistemi.
Livello "4"
Tale lavoratore verrà inquadrato - dopo aver acquisito nelle attività sopra descritte una particolare e consolidata preparazione e capacità professionale ed una autonomia di pari rilevanza - al livello "4" nella posizione di lavoro di "Esperto in attività specialistiche".
"ESPERTO IN FORMAZIONE"
E' il lavoratore che in ambito regionale rileva le esigenze di formazione, progetta, organizza e realizza le attività didattiche, ne cura il coordinamento, svolgendo altresì docenze su tematiche particolari e consulenza didattica nei confronti delle funzioni aziendali, verificando i risultati dell'attività.
Livello "4"
Tale lavoratore verrà inquadrato - dopo aver acquisito nelle attività sopra descritte una particolare e consolidata preparazione e capacità professionale - al livello "4" nella posizione di lavoro di "Esperto in attività specialistiche".
"ESPERTO IN SISTEMI INFORMATIVI"
E' il lavoratore di Tecnologie dell'Informazione - Polo di Esercizio e Polo di Sviluppo - che esplica, anche supportando gruppi di specialisti, attività di natura tecnica relative agli impianti di elaborazione dati, alle linee di sistemi, alle linee di procedure e agli strumenti necessari per la produzione dei servizi informatici dei sistemi informativi, nonchè alle attività di studio e progettazione di determinate aree di progettazione, oltre all'assistenza tecnico-procedurale al territorio, ecc.
Livello "4"
Tale lavoratore verrà inquadrato - dopo aver acquisito nelle attività sopra descritte una particolare e consolidata preparazione e capacità professionale ed una autonomia di pari rilevanza - al livello "4" nella posizione di lavoro di "Esperto in attività specialistiche".
I lavoratori collocati ai livelli organizzativi aziendali di Direzione Generale, Organizzazione Territoriale e Direzione Regionale che hanno la responsabilità ed il coordinamento di unità organizzative di particolare rilevanza e/o complessità e che operano in posizioni di lavoro di contenuto professionale analogo a quello delle posizioni di lavoro espressamente individuate mediante specifiche declaratorie nonchè a quelle ulteriori
posizioni che caratterizzandosi per taluni aspetti di trasversalità anche in relazione al presidio di fungibili processi di lavoro - vengono, a titolo di esemplificazione, di seguito individuate, saranno assegnati ai livelli inquadramentali "1", "2" e "3".
Ai lavoratori operanti nelle attività suddette, per le quali non siano previste specifiche posizioni di lavoro, saranno attribuite, ai vari livelli organizzativi, le seguenti posizioni di lavoro:
Livello "3"
"Responsabile di unità organizzativa"; Livello "2"
"Responsabile di sezione"; Livello "1"
"Responsabile di servizio".
Saranno altresì assegnati ai livelli "1", "2" e "3", secondo le relative declaratorie, i lavoratori a qualificazione molto elevata collocati ai livelli organizzativi aziendali di Direzione Generale, Organizzazione Territoriale e Direzione Regionale in posizioni di lavoro di contenuto professionale analogo a quello delle posizioni di lavoro che, a titolo di esemplificazione, vengono di seguito individuate e che - oltre a caratterizzarsi per taluni aspetti di trasversalità anche in relazione al presidio di fungibili processi di lavoro - svolgono funzioni richiedenti il possesso di competenze e conoscenze specialistiche il cui apporto risulti di rilevante importanza per lo sviluppo dell'impresa.
Ai lavoratori operanti nelle attività suddette saranno attribuite le seguenti posizioni di lavoro:
Livello "3" "Professional"; Livello "2" "Professional senior"; Livello "1" "Professional master".
"PROFESSIONAL DI SISTEMI INFORMAVI"
E' il lavoratore che esplica, anche fornendo assistenza e/o interventi integrativi ad altri lavoratori, nell'ambito del Polo di Sviluppo, funzioni di rilevante contenuto tecnico in merito alle attività di studio, sviluppo e progettazione per un'intera area di progettazione ovvero, nell'ambito del Polo di Esercizio, attività di acquisizione, ingegnerizzazione e collaudo di gruppi di applicazioni relative a più linee di una stessa area, attività di progettazione, di configurazioni di aree di sistemi (sistemi operativi centrali, software per la gestione dei sistemi di memorizzazione, operazioni automatiche - robot, sottosistemi di I/O - stampa, software per la gestione delle basi di dati, linguaggi per l'interrogazione e la comunicazione dei dati, software per la gestione della rete) e attività di gestione e pianificazione dei sistemi utilizzati per l'erogazione dei servizi.
Livello "3"
Tale lavoratore sarà inquadrato - dopo aver acquisito nelle attività sopra descritte capacità professionali particolarmente elevate ed un rilevante grado di autonomia - al livello "3" nella posizione di lavoro di "Professional".
"PROFESSIONAL DI QUALITA' DEL TRAFFICO NELL'AMBITO DELL'ESERCIZIO E TRAFFICO DELLA RETE"
E' il lavoratore che in ambito regionale effettua l'analisi sistemistica degli indici/parametri di qualità della rete e del traffico individuando le anomalie e gli scostamenti dagli obiettivi fissati per la propria Linea Territoriale e collabora, d'intesa con le funzioni competenti, all'individuazione degli interventi necessari al riallineamento; esegue, con il concorso delle funzioni interessate, l'analisi delle aree di criticità di natura sistemica e propone gli interventi necessari al superamento delle stesse.
Livello "3"
Tale lavoratore sarà inquadrato - dopo aver acquisito nelle attività sopra descritte capacità professionali particolarmente elevate ed un rilevante grado di autonomia - al livello "3" nella posizione di lavoro di "Professional".
"PROFESSIONAL DI RETI E SISTEMI SPECIALI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE TECNICA DELL'ASSISTENZA TECNICA E RETE BUSINESS"
E' il lavoratore che provvede al coordinamento tecnico delle risorse, interne ed esterne al settore e all'Azienda, coinvolte nella realizzazione di sistemi speciali e reti dedicate e specializzate interessanti più realtà territoriali, verificando la disponibilità dei mezzi e l'avanzamento dei lavori, assicurando il rispetto del pert definito e degli obiettivi prefissati di costo e qualità.
Tale lavoratore, raccordandosi con le altre funzioni interessate, collabora a progetti specifici relativi a più realtà territoriali anche interregionali per la stesura del programma esecutivo per la realizzazione di nuovi sistemi e reti per clienti di particolare rilevanza e per la definizione dei relativi criteri gestionali comprese le procedure di segnalazione disservizi e di intervento.
Livello "3"
Tale lavoratore sarà inquadrato - dopo aver acquisito nelle attività sopra descritte capacità professionali particolarmente elevate ed un rilevante grado di autonomia - al livello "3" nella posizione di lavoro di "Professional".
"SISTEMISTA DI PROGETTAZIONE"
E' il lavoratore che, nell'ambito della Progettazione Sistemi dell'Organizzazione Territoriale Business, provvede, sulla base dei vincoli esistenti e delle alternative tecnico-economiche a disposizione, alla progettazione di soluzioni sistemistiche anche di significativa innovatività tecnologica volte al soddisfacimento delle specifiche esigenze della clientela Business.
Tale lavoratore avrà, in quest'ambito, il ruolo di rendere disponibili e sviluppare le conoscenze e il know-how professionale nel campo tecnico/metodologico di competenza per tutte le problematiche connesse ai progetti in via di evoluzione, definendo il più idoneo approccio risolutivo per gli aspetti di ottimizzazione, configurazione, gestione tecnica ed integrazione evolutiva nell'ambiente tecnologico di destinazione dei sistemi progettati.
Livello "2"
Tale lavoratore verrà inquadrato, dopo aver acquisito nelle attività sopra descritte una consolidata preparazione ed una notevole autonomia propositiva ed organizzativa, al livello "2" nella posizione di lavoro di "Professional senior".
"RESPONSABILE DELLA GESTIONE CLIENTI DEL COMMERCIALE"
E' il lavoratore che, nell'ambito del Commerciale della Linea Territoriale Mercato, provvede al coordinamento e alla supervisione delle attività di gestione commerciale ed amministrativa svolte sul territorio nonchè all'esecuzione delle attività previste a livello regionale, garantendo la diffusione e la puntuale applicazione delle norme e procedure di competenza, anche attraverso l'ottimizzazione e la gestione integrata dei processi lavorativi di riferimento.
Livello "3"
Tale lavoratore sarà assegnato al livello "3" nella posizione di lavoro di "Responsabile di unità organizzativa".
"RESPONSABILE PROGRAMMAZIONE E METODI"
E' il lavoratore che, nell'ambito della Rete ed Assistenza Tecnica dell'Organizzazione Territoriale Business, assicura la pianificazione e la programmazione dello sviluppo dei servizi di assistenza tecnica nonchè la diffusione di procedure e metodi di gestione, verificandone la corretta interpretazione e applicazione e fornendo alle strutture operative la necessaria assistenza professionale.
Livello "2"
Tale lavoratore sarà assegnato al livello "2" nella posizione di "Responsabile di sezione".
"RESPONSABILE SISTEMI PERIFERICI E RETI DEL POLO DI ESERCIZIO DI TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE"
E' il lavoratore a cui è affidata la gestione e la funzionalità delle strutture di telecomunicazioni presenti nel Polo di Esercizio, che assicura la produzione di misure di funzionalità dei Sistemi, il controllo e l'analisi dei livelli prestazionali e dei carichi di rete, la collaborazione a progetti di ristrutturazione delle reti, la modifica e l'adeguamento delle apparecchiature di telecomunicazione, tutte le attività diagnostiche e di supporto per gli utilizzatori delle applicazioni e la gestione di sistemi teleelaborativi dedicati.
Livello "2"
Tale lavoratore sarà assegnato al livello "2" nella posizione di lavoro di "Responsabile di sezione".
"RESPONSABILE DI PROGETTI NELL'AMBITO DI IMPIANTI DI CENTRALE DELLA LINEA TERRITORIALE RETE"
E' il lavoratore che, nell'ambito di Impianti di Centrale della Linea Territoriale Rete, ha la responsabilità di assicurare la progettazione esecutiva, la preventivazione degli interventi, la gestione degli ordini di lavoro e l'attività di supporto alla Pianificazione per la definizione dei piani di struttura della rete, individuando soluzioni di ottimizzazione tecnico-economica nell'ambito dei vincoli del programma e nel rispetto delle normative e dei criteri di progettazione, garantendo nel contempo le coerenze temporali del processo di progettazione ed i livelli di efficienza previsti.
Livello "2"
Tale lavoratore, nelle Direzioni Regionali con meno di 1.000.000 di abbonati, sarà assegnato al livello "2" nella posizione di lavoro di "Responsabile di sezione".
"RESPONSABILE DI PROGRAMMI DI IMPIANTI DI LINEA NELL'AMBITO DI PROGRAMMAZIONE TECNICA DELLA LINEA TERRITORIALE RETE"
E' il lavoratore che, nell'ambito della Programmazione Tecnica della Linea Territoriale Rete, ha la responsabilità dell'elaborazione, del controllo e dell'avanzamento dei programmi di investimento in impianti di linea in coerenza con il piano di sviluppo regionale, nonchè con le priorità rilevate per servizi e circuiti, con i vincoli tecnici/economici e con i programmi delle reti pubbliche nazionali; ha inoltre la responsabilità del consolidamento dei programmi delle reti di distribuzione effettuati dalle Unità Territoriali, verificandone la coerenza con gli obiettivi di sviluppo dell'utenza e dei servizi nonchè con gli obiettivi di qualità definiti dalla Direzione Regionale.
Livello "2"
Tale lavoratore nelle Direzioni Regionali con meno di 1.000.000 di abbonati, sarà assegnato al livello "2" nella posizione di lavoro di "Responsabile di sezione".
Note a verbale
1) Qualora al lavoratore vengano nel corso del tempo assegnati compiti per i quali sia dal contratto previsto un diverso termine di permanenza in un livello, il nuovo termine per il passaggio al livello immediatamente superiore verrà determinato tenendo conto proporzionalmente dei periodi di tempo in cui sono stati svolti i differenti compiti, in relazione ai diversi termini di permanenza previsti dal contratto stesso.
Nel caso invece di passaggio da una posizione di lavoro per la quale non sono previsti parametri temporali per il passaggio al livello retributivo superiore ad un'altra posizione di lavoro per la quale siano previsti dal contratto tali parametri, l'anzianità di servizio complessivamente maturata dal lavoratore sarà valutata, ai fini della determinazione del tempo per il conseguimento del livello retributivo immediatamente superiore, all'8 %; fermo restando che, ai fini dell'acquisizione della professionalità inerente alla nuova posizione di lavoro, non potrà comunque essere riconosciuto detto livello prima che sia decorsa almeno la metà del tempo previsto dal contratto.
2) Per le posizioni di lavoro nuove e che non siano previste nelle esemplificazioni contrattuali, la Società comunicherà alle Organizzazioni sindacali stipulanti (di livello nazionale qualora si tratti di posizioni nuove attuate nell'intero ambito aziendale, ovvero di livello regionale qualora si tratti di posizioni che si riscontrino in una sola Direzione Regionale) il livello retributivo cui assegnare il lavoratore, in relazione alle posizioni stesse. Ove le Organizzazioni sindacali nazionali stipulanti ritengano che detta assegnazione non sia conforme alle norme contrattuali, potranno chiedere alla Direzione Generale della Società che l'individuazione del livello retributivo sia oggetto di un comune esame.
Analogamente, nel caso di eventuali ulteriori evoluzioni del sistema organizzativo e/o tecnologico, nell'ambito delle relazioni Azienda/Sindacato si darà corso alla definizione delle conseguenze inquadramentali connesse alle modifiche intervenute ai modelli di organizzazione del lavoro definiti.
Per quanto concerne l'esame delle controversie individuali sull'inquadramento, resta inteso che l'esame stesso avrà luogo, secondo lo schema di cui all'art. 53 CCL, di norma, presso la sede di Linea Territoriale degli interessati.
Art. 13 - MUTAMENTO TEMPORANEO DI FUNZIONI E ATTIVITA'
1. Il lavoratore, in relazione alle esigenze della Società, può essere assegnato temporaneamente a funzioni e attività diverse da quelle inerenti al suo livello di appartenenza purchè tale mutamento non comporti un peggioramento economico o una menomazione morale o un mutamento sostanziale della sua posizione.
2. Al lavoratore che sia assegnato a svolgere temporaneamente funzioni e attività inerenti ad un livello superiore al suo deve essere corrisposta, per tutta la durata del relativo svolgimento, in aggiunta alla sua retribuzione, una indennità temporanea pari alla differenza tra i minimi di stipendio contrattuali detratto l'eventuale assegno di merito.
3. Dell'attribuzione di funzioni e attività superiori, compresi i casi di sostituzione temporanea di altro lavoratore assente per il quale sussista il diritto alla conservazione del posto, sarà data al lavoratore comunicazione scritta.
4. Trascorso un periodo di tre mesi in funzioni e attività di livello superiore, avverrà l'assegnazione a detto livello superiore, salvo che si tratti di sostituzione temporanea di altro lavoratore assente per il quale sussista il diritto alla conservazione del posto. In tale ipotesi, l'assegnazione del lavoratore al livello superiore avverrà quando la sostituzione oltrepassi di 15 giorni il termine massimo di assenza consentito dalle norme del presente contratto di lavoro, salvo in ogni caso il limite di cui sopra di tre mesi.
5. Nel caso di sostituzione temporanea di altro lavoratore assente per il quale sussiste il diritto alla conservazione del posto, il diritto di cui al precedente 4° comma, 2° parte, viene riconosciuto anche nei casi in cui la sostituzione avvenga ad intervalli per un periodo di 270 giorni nel corso di diciotto mesi consecutivi per funzioni e attività dei livelli 1, 2, 3, 4, 5 e per un periodo di 180 giorni nel corso di dodici mesi consecutivi per funzioni e attività degli altri livelli.
6. Posti scoperti non potranno essere affidati per incarichi temporanei per
un periodo maggiore di quello previsto al 4° comma, 1° parte, del presente articolo.
Note a verbale
1) Il diritto all'assegnazione al livello superiore, nei casi di sostituzione di lavoratori assenti, matura:
a) nel caso di funzioni e attività superiori svolte per un periodo continuativo: non prima che sia interamente compiuto un periodo minimo di 3 mesi nell'esercizio delle funzioni e attività stesse, né prima che sia trascorso di almeno 15 giorni il termine massimo di assenza consentito dal C.C.L. in relazione al motivo dell'assenza medesima;
b) nel caso di funzioni e attività superiori svolte a più periodi intervallati: non prima che si sia verificata la condizione di cui al 5° comma del presente articolo, né prima che sia trascorso di almeno
15 giorni il termine massimo di assenza consentito dal C.C.L. in relazione al motivo dell'assenza in atto al momento del verificarsi della condizione sopra specificata. In caso di mutamento temporaneo di funzioni e attività dovuto ad assenza continuativa del titolare per più motivi, l'assegnazione al livello avrà luogo superati i 15 giorni dal termine dell'assenza complessiva.
2) I periodi di assenza dal servizio - retribuiti o meno - del sostituto non sospendono la decorrenza dei termini previsti dal C.C.L. per l'assegnazione al livello superiore, a meno che - in relazione alla durata presumibile dell'assenza stessa - non si ritenga opportuno revocare l'incarico di svolgimento delle funzioni e attività superiori.
Parimenti, le assenze retribuite dal servizio del sostituto, a qualunque titolo effettuate, non sospendono la corresponsione dell'indennità temporanea.
3) La normativa prevista nel presente articolo non si applica al caso di sostituzione, da parte di lavoratore addetto a una posizione di lavoro per la quale sono previsti livelli retributivi differenti, di altro lavoratore assegnato - in relazione alla propria professionalità - ad un livello retributivo differenziato superiore.
Art. 14 - TRASFERIMENTI
1. Il lavoratore, per esigenze di servizio, potrà essere trasferito da una sede di lavoro ad un'altra della Società, contemperandosi le esigenze di servizio con l'interesse personale del lavoratore.
2. Il lavoratore trasferito per esigenze di servizio conserva, in quanto più favorevole, il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennità e competenze, anche in natura, che siano inerenti alle condizioni locali o alle prestazioni particolari presso la sede o il servizio di provenienza e che non ricorrono nella nuova destinazione.
3. Il trasferimento deve essere tempestivamente comunicato per iscritto al lavoratore.
4. In caso di trasferimento per ragioni di servizio è dovuta l'indennità di trasferta di cui al 1° comma, 3° alinea, dell'articolo 32 per 10 giorni al lavoratore senza congiunti conviventi a carico e per 20 giorni al lavoratore con congiunti conviventi a carico, oltre 5 giorni per ognuno
dei primi tre congiunti e 2 per ognuno dei rimanenti congiunti oltre i tre, sempre che siano conviventi a carico del lavoratore e con lui si trasferiscano.
5. Inoltre, per effettuare il trasloco, la Società accorderà al lavoratore i seguenti permessi straordinari retribuiti:
- giorni 3, oltre il viaggio, al lavoratore senza congiunti conviventi a carico;
- giorni 6, oltre il viaggio, al lavoratore con congiunti conviventi a carico.
6. Il lavoratore, che per effetto del trasferimento per esigenze di servizio debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affitto, regolarmente registrato, ha diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di tre mesi di pigione.
7. Al lavoratore che viene trasferito saranno corrisposte le spese di viaggio e di trasporto per sé, per le persone di famiglia conviventi a carico e per gli effetti familiari (mobili, bagagli, ecc.) previ accordi da prendersi con la Società. Il trasporto dei mobili e delle masserizie dovrà essere assicurato a carico della Società contro il rischio dei danni.
&. Al lavoratore che sia trasferito a domanda compete, oltre ai permessi retribuiti di cui al precedente 5° comma per effettuare il trasloco, il 50% della indennità di trasferta e delle spese di cui, rispettivamente, ai precedenti 4° e 7° comma.
9. Al lavoratore trasferito non a domanda, il quale venga licenziato non per motivi disciplinari, competerà, oltre all'indennità spettantegli in dipendenza della risoluzione del rapporto di lavoro, il rimborso delle spese di viaggio, nonché del trasporto degli effetti familiari (mobili, bagagli, ecc.) preventivamente concordate con la Società, dalla località di trasferimento fino alla precedente residenza, purché egli vi si trasferisca effettivamente entro sei mesi dall'avvenuto licenziamento.
10. In caso di morte del lavoratore in servizio, le norme di cui al precedente comma saranno applicate nei riguardi dei congiunti già conviventi a carico.
Art. 15 - VESTIARIO
1. La Società fornirà al personale di cui al successivo 3° comma gli indumenti da lavoro e di protezione individuale nello stesso indicati.
2. Il personale ha l'obbligo di mantenere con la massima cura gli indumenti assegnati e di utilizzarli esclusivamente per ragioni di servizio.
La Società si riserva la facoltà di sostituire gli indumenti assegnati, anche prima del termine previsto, nel caso in cui non risultassero più idonei o sufficientemente decorosi.
3. Il personale di seguito indicato - anche per gli aspetti direttamente o indirettamente connessi alla tutela della sicurezza, igiene e salute nei luoghi di lavoro perseguita dall'Azienda in applicazione della specifica e vigente legislazione - ha l'obbligo di indossare nelle ore di servizio, in modo appropriato, gli indumenti da lavoro e di protezione assegnati in base alla seguente dotazione:
+-------------------------------------------------------------------------+ | ||||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||
¦ ¦ ¦ | Personale interessato | ¦ ¦ ¦ | Indumenti in dotazione | ¦ Q.tà ¦Durata¦ ¦ ¦(anni)¦ ¦ ¦ ¦ | ||||||
+-----------------------------+-----------------------------+------+------¦ | ||||||||||
¦ ¦1. | "Tecnico di | Impianti di | ¦ ¦ | Tenuta da lavoro estiva | ed | ¦ ¦ | ¦ ¦ | ¦ ¦ | ||
¦ | Abbonato" | ¦ | invernale (in totale) | ¦ | 4 | ¦ | 3 | ¦ | ||
¦ | ¦ | Giacca a vento | ¦ | 1 | ¦ | 8 | ¦ | |||
¦ ¦ ¦2. | "Tecnico di | Reti" | ¦ ¦ ¦ | Stivali di gomma Tenuta da lavoro estiva | ¦ ¦ ¦ | 1 | ¦ ¦ ¦ | 8 | ¦ ¦ ¦ | |
¦ | ¦ | invernale (in totale) | ¦ | 4 | ¦ | 2 | ¦ | |||
¦ | ¦ | Giacca a vento | ¦ | 1 | ¦ | 8 | ¦ | |||
¦ | ¦ | Stivali di gomma | ¦ | 1 | ¦ | 8 | ¦ | |||
¦ ¦3. | "Lavoratore | ¦ addetto ad at-¦ | Vestaglia (3) | ¦ ¦ | 2 | ¦ ¦ | 2 | ¦ ¦ | ||
¦ ¦ ¦ ¦4. | tività tecnico-gestionali¦ di impianti Abbonato" ¦ ¦ "Lavoratore addetto agli ¦ | Tenuta da lavoro | estiva | e | ¦ ¦ ¦ ¦ | ¦ ¦ ¦ ¦ | ¦ ¦ ¦ ¦ | |||
¦ | Apparati" (CIL e AOR) ¦ | invernale (in totale) | ¦ | 4 | ¦ | 4 | ¦ | |||
¦ ¦ ¦5. | ¦ ¦ "Lavoratore addetto a ¦ | Giacca a vento Giacca a vento | ¦ ¦ ¦ | 1 1 | ¦ ¦ ¦ | 8 8 | ¦ ¦ ¦ | |||
¦ ¦ ¦6. | Prodotti e Sistemi" ¦ ¦ "Lavoratore addetto ad at-¦ | Vestaglia (3) Vestaglia (3) | ¦ ¦ ¦ | 2 2 | ¦ ¦ ¦ | 2 2 | ¦ ¦ ¦ | |||
¦ ¦ ¦ ¦7. | tività tecnico - ammini- ¦ strative del CLPS" ¦ ¦ "Lavoratore addetto alla ¦ | Tenuta da lavoro estiva | ed | ¦ ¦ ¦ ¦ | ¦ ¦ ¦ ¦ | ¦ ¦ ¦ ¦ | ||||
¦ | Commutazione Analogica ¦ | invernale (in totale) | ¦ | 4 | ¦ | 4 | ¦ | |||
¦ ¦ ¦8. | ¦ ¦ "Lavoratore addetto a ¦ | Giacca a vento (1) Tenuta da lavoro estiva | ed | ¦ ¦ ¦ | 1 | ¦ ¦ ¦ | 8 | ¦ ¦ ¦ | ||
¦ | Tecniche numeriche" ¦ | invernale (in totale) | ¦ | 4 | ¦ | 4 | ¦ | |||
¦ ¦ ¦9. | (AIC e COI) ¦ ¦ "Lavoratore addetto ad at-¦ | Giacca a vento (1) Vestaglia (3) | ¦ ¦ ¦ | 1 2 | ¦ ¦ ¦ | 8 2 | ¦ ¦ ¦ | |||
¦ ¦ ¦ ¦10. | tività tecniche di Eserci-¦ zio" (CSE) ¦ ¦ "Specialista supporto re-¦ | Tenuta da lavoro estiva | (1) | ¦ ¦ ¦ ¦ | 2 | ¦ ¦ ¦ ¦ | 4 | ¦ ¦ ¦ ¦ | ||
¦ ¦ ¦ ¦11. | gionale di tecniche nume-¦ riche" (SRTN) ¦ ¦ "Specialista supporto re-¦ | Giacca a vento (1) Tenuta da lavoro estiva | (1 | ¦ ¦ ¦ ¦ | 1 2 | ¦ ¦ ¦ ¦ | 10 4 | ¦ ¦ ¦ ¦ | ||
¦ ¦ ¦ ¦12. | gionale di tecniche ana- ¦ logiche" (SRTA) ¦ ¦ "Responsabile e Assisten-¦ | Giacca a vento (1) Tenuta da lavoro estiva | (3) | ¦ ¦ ¦ ¦ | 1 2 | ¦ ¦ ¦ ¦ | 10 4 | ¦ ¦ ¦ ¦ | ||
¦ ¦ ¦ ¦ ¦13. | ti Tecnici di: CLIA, CIL,¦ CLPS, AIC, COI, AOR, ¦ Progetti e Lavori" ¦ ¦ "Capo Tecnico IA" ¦ | Giacca a vento (3) Vestaglia (3) | ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ | 1 2 | ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ | 10 2 | ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ | |||
¦ ¦14. | ¦ "Capo Tecnico PS" ¦ | Vestaglia (3) | ¦ ¦ | 2 | ¦ ¦ | 2 | ¦ ¦ | |||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |
¦15. | "Assistente Tecnico agli ¦ | Tenuta da lavoro estiva | (3) | ¦ | 2 | ¦ | 4 | ¦ |
¦ | Immobili, di Servizi, di ¦ | Stivali di gomma (3) | ¦ | 1 | ¦ | 10 | ¦ | |
¦ | Impianti Tecnologici e di¦ | Giacca a vento (3) | ¦ | 1 | ¦ | 10 | ¦ | |
¦ ¦ ¦16. | Motorizzazione" "Lavoratore addetto agli | ¦ ¦ ¦ | Tenuta di rappresentanza | ¦ ¦ ¦ | ¦ ¦ ¦ | ¦ ¦ ¦ | ||
¦ | Immobili e Servizi" | ¦ | estiva ed invernale | ¦ | 4 | ¦ | 3 | ¦ |
¦ | ¦ | (in totale) | ¦ | 6 | ¦ | 2 | ¦ | |
¦ | ¦ | Cravatta | ¦ | 3 | ¦ | 1 | ¦ | |
¦ | ¦ | Impermeabile di gabardine | ¦ | ¦ | ¦ | |||
¦ | ¦ | con fodera di lana | ¦ | 1 | ¦ | 4 | ¦ | |
¦ | ¦ | Tenuta da lavoro estiva | ¦ | 2 | ¦ | 4 | ¦ | |
¦ ¦ ¦17. | "Addetto al Magazzino" | ¦ ¦ ¦ | Giacca a vento (2) Tenuta da lavoro estiva ed | ¦ ¦ ¦ | 1 | ¦ ¦ ¦ | 8 | ¦ ¦ ¦ |
¦ | ¦ | invernale (in totale) | ¦ | 4 | ¦ | 4 | ¦ | |
¦ ¦ ¦18. | "Responsabile Magazzino" | ¦ ¦ ¦ | Giacca a vento Giacca a vento (3) | ¦ ¦ ¦ | 1 1 | ¦ ¦ ¦ | 8 10 | ¦ ¦ ¦ |
¦ ¦19. | "Operatore S.I. e CAD" | ¦ ¦ | Vestaglia (3) | ¦ ¦ | 2 | ¦ ¦ | 2 | ¦ ¦ |
¦ ¦20. | "Personale dei Servizi | ¦ ¦ | Vestaglia (3) | ¦ ¦ | 2 | ¦ ¦ | 2 | ¦ ¦ |
¦ | d'Utenza" | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |
+-------------------------------------------------------------------------+
NOTE:
(1) per lavoratori che operano su impianti esterni o in centrali non presidiate;
(2) in alternativa all'impermeabile;
(3) su richiesta specifica del singolo lavoratore che, conseguentemente, si impegna a farne uso.
4. Oltre alle dotazioni di vestiario e di indumenti protettivi di cui al precedente 3° comma, la Società provvederà altresì a dotare singoli lavoratori o reparti di tutti quegli altri indumenti e mezzi di protezione individuale o collettiva che siano prescritti dalle norme di legge per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Tali dotazioni, secondo quanto prescritto dall'art.6 del DPR 547/1955 (lett. b), dovranno essere usate obbligatoriamente dai lavoratori interessati in tutti i casi previsti dalle norme di sicurezza introdotte dalla Società o quando richiesto esplicitamente dai preposti.
5. Le parti stipulanti definiranno a livello di Direzione Regionale:
a) le dotazioni integrative di vestiario e di indumenti protettivi necessarie per far fronte a particolari esigenze connesse con l'attività lavorativa e/o in relazione all'esistenza sul territorio di particolari situazioni di natura ambientale o climatica (zone di montagna, ecc.);
b) l'eventuale assegnazione, in alternativa alle tenute estive ed invernali, nei confronti dei lavoratori di cui ai punti 7 ed 8 di vestaglie (due capi ogni due anni), in adesione a richieste di carattere individuale.
Note a verbale
1) L'assegnazione delle nuove dotazioni verrà effettuata in coincidenza con
la scadenza del termine di durata relativo a quelle precedentemente assegnate.
2) I seguenti indumenti potranno essere inoltre assegnati su motivata richiesta dei lavoratori interessati:
a) vestaglie (due capi ogni due anni): per il personale impiegatizio dei Magazzini, per gli addetti all'archivio ed alla corrispondenza;
b) pantofole (un paio ogni due anni): per i lavoratori di cui ai punti 7, 8 e 20;
c) stivali di gomma (un paio ogni dieci anni): per i lavoratori di cui ai punti 4, 12, 15.
Art. 16 - ALLOGGIO
1. La Società, ove ne esista la possibilità e qualora sia necessario nell'interesse del servizio, può richiedere al lavoratore di abitare in locali sociali opportunamente predisposti al fine di assicurare un più pronto intervento ed una più sicura reperibilità del lavoratore stesso.
2. In tal caso l'alloggio verrà concesso per questo solo scopo; il lavoratore che, o per cessazione del rapporto di lavoro o per cambiamento di posizione di lavoro, non ha più titolo per l'occupazione dell'alloggio sociale, dovrà, a richiesta della Società, rilasciare libero l'alloggio stesso entro tre mesi dalla data della lettera raccomandata con la quale la Società gli comunicherà la cessazione della concessione.
3. Il lavoratore, per tale concessione, corrisponderà un equo canone di occupazione da concordarsi in via amichevole.
Art. 17 - DOVERI DEL LAVORATORE
1. Il servizio pubblico gestito dalla Società, per la sua specificità, richiede un adeguato livello di collaborazione ed un elevato senso di responsabilità da parte dei lavoratori nell'espletamento dei compiti loro affidati.
In tale quadro, pertanto, tenuto anche conto dell'esigenza di garantire alla clientela il miglior grado di servizio, il lavoratore deve in particolare:
a) osservare le norme del presente contratto, le istruzioni e le disposizioni di servizio impartite dai superiori, le norme aziendali in materia di sicurezza e ambiente di lavoro, le disposizioni ai fini della sicurezza degli impianti e della tutela del patrimonio aziendale;
b) mantenere assoluta segretezza sugli interessi della Società; non trarre profitto, con danno della Società stessa, da quanto forma oggetto delle sue funzioni e non esplicare sia direttamente sia per interposta persona, anche fuori dell'orario di lavoro, mansioni ed attività - a titolo gratuito od oneroso - che siano in contrasto anche indiretto od in concorrenza con la Società;
c) astenersi da qualunque attività - a titolo gratuito od oneroso - o da qualunque altra forma di partecipazione in imprese od organizzazioni
di fornitori, clienti, concorrenti e distributori;
d) durante l'orario di lavoro disimpegnare con assiduità e diligenza i compiti attribuitigli, mantenere nei rapporti interpersonali e con la clientela condotta uniformata a principi di correttezza e astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona, non attendere ad occupazioni estranee al servizio e, in periodo di malattia od infortunio, ad attività lavorativa ancorchè non remunerata;
e) rispettare l'orario di lavoro ed adempiere alle formalità prescritte per la rilevazione delle presenze;
f) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, indumenti, strumenti e automezzi a lui affidati;
g) non valersi di mezzi di comunicazione o di quanto è di proprietà della Società per ragioni che non siano di servizio;
h) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali sociali da parte del personale della Società, e non introdurre
- salvo che non siano debitamente autorizzate - persone estranee alla Società nei locali non aperti al pubblico;
i) rifiutare qualsiasi compenso, a qualunque titolo offerto dalla clientela in connessione agli adempimenti della prestazione lavorativa.
I lavoratori operanti in settori la cui attività è svolta prevalentemente a contatto con la clientela, tenuto conto dell'esigenza di assicurare alla stessa il miglior grado di rapporto, dovranno esporre un adeguato contrassegno identificativo, ovvero fornire, in caso di contatto telefonico, un codice idoneo all'identificazione.
2. La Società per suo conto applicherà tempestivamente le clausole del presente contratto.
Nota a verbale
In relazione agli indirizzi espressi dalla Risoluzione CEE 29 maggio 1990 in tema di tutela della dignità della donna e dell'uomo sul lavoro, l'Azienda conferma il costante impegno affinchè i rapporti fra i dipendenti risultino improntati a reciproca correttezza nonchè a sensi di collaborazione, nel rispetto della dignità personale del lavoratore. Comportamenti riconducibili a forme di molestie sessuali - intendendosi per tali quelle manifestazioni deliberatamente riferite alla condizione sessuale, offensive per i soggetti destinatari - determinano situazioni di disagio e costituiscono violazione della dignità e del diritto della persona umana.
Art. 18 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
1. L'inosservanza da parte dei lavoratori dei doveri loro spettanti darà luogo, a seconda della gravità delle mancanze, a:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore a mezza giornata di stipendio, comunque non superiore a 4 ore;
d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a tre giorni;
e) sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a dieci giorni;
f) licenziamento con preavviso o senza preavviso per ragioni disciplinari, secondo le norme di legge.
2. Il rimprovero verbale o scritto può essere inflitto per mancanze lievi.
3. La multa può essere inflitta per mancanze disciplinari che non rivestano particolare gravità o per inosservanza dei doveri di minore entità.
4. La sospensione di cui alla lettera d) del precedente 1° comma è inflitta in caso di recidiva in mancanze per le quali già siano stati applicati i provvedimenti di cui alle lettere a), b), c) oppure nel caso di mancanze di tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nei provvedimenti di cui alle lettere a), b), c).
5. La sospensione di cui alla lettera e) del precedente 1° comma è inflitta in caso di mancanze gravi ma tali da non consentire l'applicazione del provvedimento di cui alla lettera f).
6. Il licenziamento non esclude altre eventuali responsabilità, di ordine civile o penale, nelle quali il lavoratore sia incorso.
7. L'addebito delle mancanze deve essere formalmente e tempestivamente contestato al lavoratore (per iscritto, in caso di mancanze per le quali siano ipotizzabili provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale), in modo che questi, prima dell'adozione del provvedimento disciplinare, possa fornire, verbalmente o per iscritto, le proprie giustificazioni. Tra la contestazione e l'applicazione del provvedimento disciplinare - tranne che per il rimprovero verbale - dovranno trascorrere 5 giorni lavorativi di tempo per dar luogo al lavoratore di far pervenire eventuali ulteriori elementi giustificativi, direttamente o per il tramite di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. L'intero procedimento dovrà di norma concludersi entro 40 giorni dal compiuto riscontro dell'infrazione.
8. Decorso il termine di cui al precedente 7° comma, sarà data comunicazione del provvedimento disciplinare al lavoratore o comunque della conclusione del procedimento a suo carico.
9. Nei casi di sanzione di cui alle lettere c), d) ed e) del precedente 1° comma, qualora il lavoratore non ritenga la sanzione stessa adeguata alla mancanza commessa, questi entro 5 giorni dalla comunicazione del provvedimento, potrà richiedere alla Direzione Generale se dipendente dalla stessa o alla Direzione Regionale avente competenza territoriale sulla sede di lavoro in ogni altro caso, per il tramite dell'Organizzazione sindacale stipulante cui conferisca mandato scritto, il riesame degli elementi di fatto e delle circostanze che hanno determinato il provvedimento stesso. Detto riesame dovrà essere compiuto dalla Direzione interessata con un rappresentante del Sindacato territoriale designato, nel termine di 5 giorni dalla richiesta.
10. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi 2 anni dalla loro applicazione.
11. La Società può disporre, ove riscontri la necessità di espletare accertamenti sulla presunta colpevolezza del lavoratore, l'allontanamento cautelativo del lavoratore dal servizio, corrispondendogli tuttavia la retribuzione.
12. L'importo delle multe, ad eccezione di quelle applicate alle violazioni previste dalla legge n. 146 del 12.6.1990, sarà versato ad istituzioni assistenziali interne.
Nota a verbale
In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 7, 1° comma, della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori) ed in relazione alle intese al riguardo intercorse tra la Società e le Organizzazioni sindacali stipulanti, in appendice al presente contratto viene riportato il testo del comunicato contenente i criteri di correlazione tra mancanze e relative sanzioni, gli artt. 17 e 18 del presente CCL, nonchè la procedura di conciliazione ed arbitrato per le sanzioni disciplinari diverse dal licenziamento previste dai commi 6° e 7° dell'art. 7 della predetta legge
20 maggio 1970, n. 300. Agli stessi fini al personale di nuova assunzione viene consegnato come previsto dall'art. 2, comma 2°, copia del presente contratto.
STIPENDIO - RETRIBUZIONE - INDENNITA
Art. 19 - DEFINIZIONE DEI TERMINI "STIPENDIO" E "RETRIBUZIONE"
1. Ai fini del presente contratto per stipendio mensile si intende l'importo corrisposto di fatto al lavoratore, al lordo delle trattenute di legge, composto dal minimo contrattuale di stipendio, dagli assegni di merito o "ad personam" e dagli aumenti periodici di anzianità.
2. Per retribuzione mensile si intende l'importo complessivo dello stipendio, come sopra specificato, e - in quanto abbiano carattere certo, determinato e continuativo - delle indennità. Sono esclusi i compensi per lavoro supplementare e/o straordinario, per assegno per il nucleo familiare, l'incentivo ai venditori, il premio di produttività, il premio annuo di cui alla nota a verbale all'art. 29, nonchè tutto quanto abbia carattere di rimborso spese, anche se forfettario, compreso il rimborso forfettario giornaliero di cui all'art. 32, comma 3° e all'art. 6, comma 5°.
Disposizione transitoria
Fino al 30.6.1992, la retribuzione mensile è costituita anche dall'importo mensile del premio annuo di cui all'art. 28, conglobato con decorrenza 1.7.1992 nei minimi di stipendio.
Art. 20 - DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE GIORNALIERA ED ORARIA
1. Per determinare la quota giornaliera della retribuzione mensile si divide la retribuzione stessa per 25.
2. Per determinare la quota oraria della retribuzione mensile si divide la retribuzione stessa per il coefficiente convenzionale appresso indicato in relazione alle diverse durate dell'orario settimanale di lavoro:
+-------------------------------------------------------------------------+
¦Orario di ¦ ¦ ¦ ¦
¦lavoro ¦ A) 36 ore ¦ B) oltre 36 ore ¦ C) 38 ed oltre ¦
+---------------------+----------------+-----------------+----------------¦
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | |||
¦Coefficiente | ¦ | 150 | ¦ | 158,33 | ¦ | 166,66 | ¦ |
+-------------------------------------------------------------------------+
3. La retribuzione giornaliera sarà presa a base soltanto nei casi in cui vi sia una distribuzione uniforme e continuativa dell'orario di lavoro su 6 giorni alla settimana e si debba far riferimento a giornata intera.
4. La retribuzione oraria sarà presa a base, invece, quando non vi sia la predetta distribuzione di cui al precedente 3° comma, nonchè in tutti i casi in cui debbano considerarsi periodi inferiori ad una giornata.
Nota a verbale
Le disposizioni di cui al 1° e 2° comma del presente articolo non sono applicabili all'indennità di contingenza per la quale valgono le seguenti norme:
per determinare la misura giornaliera dell'indennità di contingenza, si divide l'importo mensile per 26; per determinare la quota oraria, si divide l'importo mensile per i coefficienti convenzionali 156, 164.66, 173.33, rispettivamente per le fasce di orari di lavoro di cui al secondo comma del presente articolo (colonne A, B e C).
Art. 21 - PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE
1. I minimi di stipendio fissati dal presente contratto sono stabiliti per mese solare. Il pagamento della retribuzione sarà effettuato mensilmente in via posticipata, con accredito su conto corrente, accompagnato da distinta o foglio paga - che resterà in possesso del lavoratore - con la chiara indicazione di tutti gli elementi che compongono la retribuzione stessa e delle relative trattenute.
2. Nel caso che la Società ritardi il pagamento di 10 giorni oltre il limite stabilito, decorrono gli interessi del 2% in più del tasso ufficiale di sconto.
3. In caso di contestazione sullo stipendio o sugli altri elementi costitutivi della retribuzione, al lavoratore dovrà essere per intanto corrisposta la parte di retribuzione non contestata.
Art. 22 - MINIMI DI STIPENDIO
1. Per ciascuno dei livelli retributivi indicati all'art. 12, i minimi di stipendio al lordo di ogni trattenuta fiscale, previdenziale ed assistenziale, risultano dalla tabella sottoriportata:
TABELLA | DEI MINIMI | ||||
Livello | In vigore al 1.7.1991 | In vigore dal 1.7.1992 | In vigore dal 1.7.1993 | In vigore dal 1.7.1994 | In vigore dal 1.10.1994 |
1 | 824.000 | 1.629.700 | 1.707.800 | 1.764.600 | 1.925.000 |
2 | 779.000 | 1.540.800 | 1.614.600 | 1.668.300 | 1.812.700 |
3 | 738.000 | 1.459.600 | 1.529.500 | 1.580.300 | 1.708.600 |
4 | 700.500 | 1.385.500 | 1.451.900 | 1.500.200 | 1.540.300 |
5 | 656.800 | 1.297.700 | 1.359.800 | 1.405.000 | 1.445.100 |
6 | 618.000 | 1.222.300 | 1.280.800 | 1.323.400 | 1.363.500 |
7 | 580.500 | 1.148.200 | 1.203.200 | 1.243.200 | 1.283.300 |
8 | 524.500 | 1.037.200 | 1.086.900 | 1.123.000 | 1.147.100 |
9 | 450.000 | 889.500 | 932.100 | 963.100 | 963.100 |
10 | 374.500 | 740.700 | 776.200 | 802.000 | 802.000 |
Al personale "Venditore", "Venditore a zona", "Venditore di sistemi" e "Venditore dedicato alla rete indiretta" è applicato il minimo di stipendio, risultante dalla tabella sotto riportata, che sarà pari, a partire dall'1.7.1994, all'85% del minimo previsto per i corrispondenti livelli del restante personale:
Livello | In vigore al | In vigore dal | In vigore dal | In vigore dal | In vigore dal |
1.7.1991 | 1.7.1992 | 1.7.1993 | 1.7.1994 | 1.10.1994 | |
4 | 595.500 | 1.240.000 | 1.263.200 | 1.275.200 | 1.309.300 |
5 | 558.300 | 1.161.400 | 1.183.000 | 1.194.300 | 1.228.400 |
6 | 525.300 | 1.094.000 | 1.114.300 | 1.124.900 | 1.159.000 |
7 | 493.500 | 1.027.600 | 1.046.800 | 1.056.800 | 1.090.900 |
8 | 445.900 | 928.300 | 945.600 | 954.600 | 975.100 |
2. I minimi di stipendio di cui alle dette tabelle sono commisurati ai diversi orari di lavoro previsti nell'art. 7.
Nota a verbale
I minimi di stipendio indicati nelle tabelle di cui al 1° comma del presente articolo sono comprensivi dell'indennità di contingenza in vigore al 31.1.1977, dell'elemento distinto dalla retribuzione di cui all'Accordo interconfederale del 4.2.1975 nonchè, dal 1.7.1992, degli importi mensili del premio annuo nelle misure in vigore dal 1.7.1991.
In relazione all'operazione di conglobamento nei minimi di stipendio degli importi mensili del premio annuo nelle misure in vigore all'1.7.1991, le parti convengono che ai fini del calcolo di cui al successivo art. 25 si farà esclusivo riferimento ai minimi di stipendio con deduzione degli importi di cui all'art. 28.
Art. 23 - ASSEGNAZIONE AL LIVELLO SUPERIORE
1. Il lavoratore che viene assegnato al livello retributivo superiore percepirà lo stipendio del nuovo livello conservando gli aumenti di anzianità maturati secondo quanto disposto all'art. 24.
2. Gli eventuali assegni di merito verranno assorbiti sino alla concorrenza della differenza tra i due minimi di stipendio.
Nota a verbale
Nei casi di assegnazione al livello retributivo superiore sono assorbibili, fino a concorrenza, anche gli assegni "ad personam".
Per l'assorbimento degli assegni "ad personam" di cui alla nota a verbale
n. 6) all'art. 7, si osservano le particolari modalità ivi previste.
Art. 24 - AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA'
1. Fino al 30.6.1992 gli aumenti periodici di anzianità sono corrisposti secondo la regolamentazione di cui all'art. 24 del C.C.L. 10.12.1988 (riportato in appendice) che cessa di avere effetto da tale data.
2. A decorrere dal 1.7.1992 i lavoratori in servizio alla data del 30.6.1992 hanno diritto per ogni biennio di servizio maturato successivamente alla predetta data e valido agli effetti dell'anzianità, al riconoscimento di un importo nella misura sottoriportata per ciascun livello retributivo, limitatamente a 14 bienni computati a partire dalla data di assunzione.
Livello | Importo mensile |
1 | 51.250 |
2 | 48.950 |
3 | 46.950 |
4 | 45.050 |
5 | 42.950 |
6 | 40.950 |
7 | 39.150 |
8 | 36.250 |
9 | 32.550 |
10 | 28.750 |
Per il personale in servizio al 30.6.1992, che alla data di maturazione dello scatto si trovi inserito nella posizione di lavoro di "Venditore", "Venditore di sistemi", "Venditore a zona" e "Venditore dedicato alla rete indiretta", il valore mensile dello scatto biennale viene fissato nella misura sottoriportata, per ciascun livello retributivo, limitatamente a 14 bienni computati a partire dalla data di assunzione.
Livello | Importo mensile |
4 | 39.600 |
5 | 37.800 |
6 | 36.100 |
7 | 34.550 |
8 | 32.100 |
3. I lavoratori assunti a partire dal 1.7.1992 hanno diritto per ogni biennio di servizio maturato e valido agli effetti dell'anzianità, al riconoscimento di un importo nella misura sottoriportata per ciascun
livello retributivo, | limitatamente a 7 bienni computati a partire dalla |
data di assunzione. | |
Livello | Importo mensile |
1 | 59.500 |
2 | 56.800 |
3 | 54.400 |
4 | 52.200 |
5 | 49.500 |
6 | 47.200 |
7 | 45.000 |
8 | 41.700 |
9 | 37.200 |
10 | 32.700 |
Per il personale assunto a partire dal 1.7.1992, che alla data di
maturazione dello scatto si trovi inserito nella posizione di lavoro di "Venditore", "Venditore di sistemi", "Venditore a zona" e "Venditore dedicato alla rete indiretta", il valore mensile dello scatto biennale viene fissato nella misura sottoriportata, per ciascun livello retributivo, limitatamente a 7 bienni computati a partire dalla data di assunzione.
Livello Importo mensile
4 | 45.650 |
5 | 43.350 |
6 | 41.400 |
7 | 39.550 |
8 | 36.750 |
4. Nei casi di assegnazione al livello superiore verranno mantenuti gli importi degli aumenti periodici di anzianità in precedenza maturati e la frazione del biennio in corso di maturazione sarà utile per l'attribuzione dello scatto al valore del nuovo livello.
5. Gli aumenti periodici non potranno essere assorbiti da assegni "ad personam" o di merito, nè questi potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici.
Disposizione transitoria
Con decorrenza 1.7.1992, al personale che alla data del 30.6.1992 abbia maturato almeno un aumento periodico di anzianità verrà riconosciuto a tale titolo un importo mensile pari alla differenza tra il prodotto del valore dello scatto previsto, per ciascun livello di appartenenza, dalla tabella di cui al 2° comma moltiplicato per il numero degli scatti, fino ad un massimo di 14, maturati al 30.6.1992 ed il valore mensile degli aumenti periodici percepiti a tale data.
Ai fini del calcolo della suddetta differenza, per il personale che alla data del 30.6.1992 risulti inserito nella posizione di lavoro di "Venditore" e "Venditore di sistemi" dovrà farsi riferimento - per i soli scatti maturati in tali posizioni di lavoro - ai valori della tabella prevista per tale personale.
Art. 25 - INDENNITA' DI CONTINGENZA
1. Per la corresponsione dell'indennità di contingenza verranno osservate le norme stabilite negli accordi stipulati dalle Organizzazioni Sindacali in sede nazionale.
2. Durante le assenze retribuite ai sensi del presente contratto di lavoro, l'indennità di contingenza sarà corrisposta con le stesse modalità e con le stesse riduzioni previste per lo stipendio.
Nota a verbale
Al personale a tempo parziale e al personale straordinario con orario inferiore rispetto a quello normale, l'indennità di contingenza è corrisposta in misura proporzionale alle ore di lavoro effettivamente prestate.
Art. 26 - TREDICESIMA MENSILITA'
1. Entro il 20 dicembre di ciascun anno la Società corrisponderà a tutti i lavoratori una tredicesima mensilità pari alla retribuzione mensile costituita, a tale effetto, dallo stipendio di fatto con la eventuale media annuale delle provvigioni e dalla indennità di contingenza.
2. La misura degli elementi della retribuzione da prendere a base per la determinazione della 13 mensilità è quella in atto al 3l dicembre o alla data di cessazione dal servizio.
3. Tale mensilità è considerata parte integrante della retribuzione e di essa deve essere tenuto conto a tutti gli effetti.
4. Nel caso di cessazione o di inizio del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore non in prova ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di servizio.
5. La frazione di mese pari o superiore a 15 giorni è calcolata come mese intero e la frazione di mese inferiore a 15 giorni come metà di un dodicesimo.
Disposizione transitoria
Fino al 30.6.1992, la retribuzione mensile utile ai fini della tredicesima mensilità è costituita anche dall'importo mensile del premio annuo, conglobato con decorrenza 1.7.1992 nei minimi di stipendio.
Nota a verbale
La 13 mensilità è dovuta anche per il servizio prestato durante il periodo di prova, purchè al termine di esso il lavoratore venga confermato in servizio.
Qualora il periodo di prova sia ancora in corso alla data del 30 novembre, il rateo di 13 mensilità verrà corrisposto, intervenuta la conferma in servizio, in misura proporzionale al periodo di lavoro prestato fino al 31 dicembre dell'anno di competenza.
Art. 27 - QUATTORDICESIMA MENSILITA'
1. Ad ogni lavoratore la Società corrisponderà una quattordicesima mensilità, pari alla retribuzione mensile costituita, a tale effetto, dallo stipendio di fatto con la eventuale media annuale delle provvigioni e dalla indennità di contingenza.
2. La corresponsione di detta mensilità avverrà unitamente alle competenze relative al mese di luglio, salvo eventuale conguaglio da effettuarsi sulla base della retribuzione in atto a fine anno, o alla data di cessazione dal servizio.
3. Nel caso di cessazione o di inizio del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore non in prova ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 14 mensilità quanti sono i mesi di servizio.
4. La frazione di mese pari o superiore a 15 giorni è calcolata come mese intero e la frazione di mese inferiore a 15 giorni come metà di un
dodicesimo.
Disposizione transitoria
Fino al 30.6.1992, la retribuzione mensile utile ai fini della 14 mensilità è costituita anche dall'importo mensile del premio annuo, conglobato con decorrenza 1.7.1992 nei minimi di stipendio.
Nota a verbale
1) L'eventuale conguaglio di fine anno dovrà essere effettuato sulla base della retribuzione spettante alla data del 31 dicembre dell'anno di competenza, anche se risulti negativo per assenze non valide agli effetti del servizio prestato.
2) La 14a mensilità è dovuta anche per il servizio prestato durante il periodo di prova purchè al termine di esso il lavoratore venga confermato in servizio.
Qualora il periodo di prova sia ancora in corso alla data del 30 novembre, il rateo di 14a mensilità verrà corrisposto, intervenuta la conferma in servizio, in misura proporzionale al periodo di lavoro prestato fino al 31 dicembre dell'anno di competenza.
Art. 28 - PREMIO ANNUO
1. Ad ogni lavoratore la Società corrisponderà, a decorrere dall' 1.7.1991, un premio annuo suddiviso in importi mensili così definiti:
Livelli | Importi mensili |
1 | 727.600 |
2 | 688.000 |
3 | 651.700 |
4 | 618.600 |
5 | 578.800 |
6 | 545.800 |
7 | 512.700 |
8 | 463.000 |
9 | 396.900 |
10 | 330.700 |
2. Nei confronti dei lavoratori operanti presso lo CSELT la Società, a decorrere dall' 1.7.1991, corrisponderà un premio annuo suddiviso in importi mensili così definiti:
Livelli Importi mensili
1 | 940.500 |
2 | 877.900 |
3 | 822.500 |
4 | 773.700 |
5 | 724.000 |
6 | 675.800 |
7 | 624.000 |
8 | 556.300 |
9 | 472.300 |
10 | 388.200 |
La differenza tra tali importi e quelli previsti con decorrenza 1.1.1991 dal Protocollo Integrativo CSELT del 13.2.1990 sarà corrisposta a titolo di anticipazione degli aumenti retributivi che verranno stabiliti in occasione del rinnovo del Protocollo Integrativo CSELT.
3. Con decorrenza 1.7.1992 gli importi del premio di cui al 1° comma del presente articolo vengono conglobati nei minimi di stipendio.
Per il personale operante presso lo CSELT il conglobamento opererà con riferimento al premio annuo previsto per tali lavoratori al 2° comma del presente articolo, limitatamente all'importo di cui al 1° comma del presente articolo.
La quota residua risultante dopo il conglobamento sarà corrisposta a titolo di assegno "ad personam". In occasione del rinnovo del Protocollo Integrativo CSELT verrà stabilito l'assetto definitivo di tale quota salariale.
Nota a verbale
In relazione all'avvenuto conglobamento, con decorrenza dal 1° gennaio 1978, dell'"indennità perequativa" (in cui erano confluite le specifiche indennità precedentemente esistenti) nel premio annuo mensilizzato, viene confermato che compiti quali la guida di automezzi sociali da parte di lavoratori non autisti, o l'uso di particolari attrezzi, od in genere le attribuzioni che in precedenza avevano dato luogo a specifiche indennità (compiti implicanti incasso di denaro, ecc.) in seguito assorbite nella suddetta indennità perequativa, rientrano nelle normali prestazioni del lavoratore telefonico.
Art. 29 - PREMIO DI PRODUTTIVITA'
In relazione alla opportunità di accentuare l'orientamento della struttura aziendale al conseguimento di progressivi incrementi dei livelli di produttività e di qualità del servizio, le parti stipulanti, nell'ambito delle responsabilità proprie di ciascuna, confermano il "Premio di Produttività" come l'istituto idoneo a collegare, sul piano salariale, l'efficacia produttiva del sistema e l'efficienza degli apporti diversificati delle sue diverse componenti. Tale premio verrà erogato semestralmente secondo la metodologia sottoriportata.
1) CALCOLO DELLA PRODUTTIVITA AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL PREMIO
Per tutto il personale della Sip, ad esclusione di quello operante presso CSELT e del personale "Venditore", "Venditore di Sistemi", "Venditore a zona" (della Divisione Business) e "Venditore dedicato alla Rete Indiretta" (sia della Divisione Servizi di Base che della Divisione Servizi di TLC Mobili), si conviene che l'andamento dei livelli di produttività determinerà adeguamenti semestrali del valore del premio sulla base della metodologia sotto descritta che è valutata utile per definire, in ciascun anno, l'incremento della produttività aziendale.
+- | -+ | ||
¦ | Pt | Pt-1 | ¦ |
¦ ------------- : ------------ | ¦ | ||
¦ | (L + C)t | (L + C)t-1 | ¦ |
+- | -+ |
100 x - 100
Viene pertanto confermato il sistema di rilevazione riferito a più variabili oggettive dell'andamento produttivo, espresse a valori monetari costanti, al fine di rendere omogenee le singole componenti considerate.
L'indice percentuale così ricavato costituisce il valore dell'andamento produttivo di ciascun anno rispetto ai livelli produttivi dell'anno precedente.
L'incremento registrato determina l'ammontare della quota variabile del Premio di Produttività che, in ciascun semestre, verrà aggiunta alla metà dei valori retributivi previsti per il Premio di Produttività già istituito con l'accordo del 19/11/1986.
Assumendo che un incremento della produttività pari o superiore all' 1%, considerato a tal fine al secondo decimale e ricavato secondo le modalità suddette, determini gli incrementi individuali del valore del premio indicati nelle tabelle riportate in seguito, in ciascun semestre si andrà a determinare la sommatoria tra la quota determinata sulla base dei criteri di cui ai successivi punti (3) ÷ (6) e la quota variabile del Premio di Produttività che verrà individualmente erogata sulla base della regolamentazione sottoriportata.
In allegato 1), in appendice al presente contratto, vengono specificate le voci prese a riferimento per il calcolo della formula di cui sopra.
2) CRITERI DI EROGAZIONE DEL PREMIO
Fermo restando il riferimento alla produttività sopraindividuata, il premio verrà erogato in due quote:
- la prima quota verrà erogata con le competenze del mese di novembre di ciascun anno, iniziando dal 1993, con riguardo alle risultanze produttive del 1° semestre di un anno rispetto al 1° semestre dell'anno precedente, a partire dal 1993/1992, sulla base dell'indice operativo 1992/1991 di cui al punto (1);
- la seconda quota verrà erogata con le competenze del mese di giugno di ciascun anno, iniziando dal 1994, con riguardo alle risultanze produttive del 2° semestre di un anno rispetto al 2° semestre dell'anno precedente, a partire dal 1993/1992, sulla base dell'indice operativo 1993/1992 di cui al punto (1).
L'attribuzione del premio riguarderà tutto il personale rispettivamente:
- in forza il 1° del mese di novembre dell'anno di erogazione ed in servizio alla data del 30 giugno dell'anno stesso, per la prima quota del premio; il 30 giugno costituirà altresì la data di riferimento per l'appartenenza dei singoli lavoratori a ciascuna unità produttiva e ai diversi settori funzionali;
- in forza il 1° del mese di giugno dell'anno di erogazione ed in servizio alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione, per la seconda quota del premio; il 31 dicembre costituirà altresì la data di riferimento per l'appartenenza dei singoli lavoratori a ciascuna unità produttiva e ai diversi settori funzionali.
Il Premio di Produttività relativo al 2° semestre 1992/2° semestre 1991 verrà corrisposto a tutto il personale della Sip, ad esclusione di quello operante presso CSELT e del personale "Venditore" e "Venditore di Sistemi" sulla base del valore fissato nell'allegato 6) al presente contratto e dell'indice operativo l992/1991 di cui al punto (1).
L'attribuzione di tale Premio riguarderà tutto il personale in forza il 1° del mese di giugno 1993 ed in servizio alla data del 31 dicembre 1992; il
31 dicembre 1992 costituirà altresì la data di riferimento per la determinazione del livello inquadramentale di riferimento. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale il predetto premio sarà corrisposto pro-quota in relazione alla durata della effettiva prestazione lavorativa.
Al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno di riferimento il Premio verrà corrisposto pro-quota in proporzione ai mesi prestati nell'anno stesso di cessazione sulla base del valore fissato per il personale di Direzione Generale nell'allegato 5) al presente contratto (tabella B) + tabella A) 3° fascia - premio minimo) e dell'indice di produttività convenzionale pari al 2% per la quota variabile.
Con le medesime modalità verrà erogato il Premio relativo al 2° semestre dell'anno precedente la cessazione, ove questa avvenga in un periodo intercorrente fra gennaio e maggio.
Il valore del Premio sarà riproporzionato per quote mensili nei confronti del personale assunto nel corso del semestre precedente a quello di erogazione (relativamente al mese di assunzione il periodo di servizio pari o superiore a 15 giorni è calcolato come mese intero, mentre il periodo di servizio inferiore a 15 giorni come metà periodo); analogamente si opererà nei confronti del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, sia ai fini del riproporzionamento sulla base della durata prevista per la prestazione, sia per i casi di variazione della durata della stessa nel corso del periodo di riferimento.
Tutte le assenze dal servizio del semestre considerato - ad esclusione delle ferie, dei permessi retribuiti e dell'astensione obbligatoria per maternità - incideranno pro-quota sull'ammontare del valore del premio, fatta salva la franchigia per assenze di malattia e infortunio.
La franchigia per assenze di malattia e infortunio sarà pari, nel semestre, ad un periodo massimo complessivo di quarantacinque giorni, tenendo conto del limite massimo di trenta giorni per ciascuna delle causali di assenza.
Inoltre, in via alternativa, la franchigia sarà pari ad un massimo di sessanta giorni in ipotesi di assenze di malattia e/o infortunio intervenute nel semestre di riferimento senza soluzione di continuità.
Il valore del premio verrà ridotto per sesti, considerandosi a tale effetto come mese intero i periodi di assenza pari o superiori a quindici giorni, oltre al sopracitato periodo di franchigia.
In applicazione alle norme di legge che regolano la materia, il suddetto "Premio di Produttività" - attesa la sua particolare natura - sarà assoggettato a tutti i contributi INAIL e INPS con esclusione di quelli dovuti al Fondo di Previdenza Telefonici e sarà considerato ai soli fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.
L'importo del "valore punto" utile per la determinazione della parte variabile del premio è rivedibile, a far data dal 1° dicembre 1993, tra le parti stipulanti in occasione della trattativa di metà contratto.
3) MECCANISMI DI RILEVAZIONE E RICONOSCIMENTO DEL PREMIO: LINEE FUNZIONALI DI RIFERIMENTO
Ai fini delle erogazioni del Premio di Produttività relative al novembre 1993 (con riguardo alla rilevazione degli andamenti produttivi del 1° semestre 1993/1° semestre 1992) e al giugno 1994 (con riguardo alla
rilevazione 2° semestre 1993/2° semestre 1992), si farà riferimento alle seguenti linee funzionali in relazione alle quali vengono rilevati gli andamenti produttivi al fine di riflettere sinteticamente i diversi apporti del personale all'attività aziendale.
Divisione Servizi di Base:
(1) Assistenza Tecnica dei Servizi di Base (Filiale)
(2) Servizi d'Utenza (Filiale)
(3) Programmazione Tecnica e Sviluppo Impianti (Unità Territoriale Rete)
(4) Centri Impianti di Linea (Unità Territoriale Rete)
(5) Aree Impianti di Centrale e Centro di Supervisione di Esercizio (Unità Territoriale Rete)
Divisione Business:
(6) Prodotti Sistemi (Area di Assistenza Tecnica Business)
(7) Supporto Specialistico (Organizzazione Territoriale Business)
Divisione Servizi di Telefonia Pubblica:
(8) Telefonia Pubblica (Unità Commerciale Telefonia Pubblica)
Divisione Servizi di TLC Mobili:
(9) Radiomobile (Area Operativa Radiomobile)
Ai fini delle erogazioni del Premio di Produttività a partire dal novembre 1994 con riguardo alla rilevazione degli andamenti produttivi del 1° semestre l994/1° semestre l993, si farà riferimento alle seguenti linee funzionali in relazione alle quali vengono rilevati gli andamenti produttivi al fine di riflettere sinteticamente i diversi apporti del personale all'attività aziendale.
Divisione Servizi di Base:
(1) Assistenza Tecnica dei Servizi di Base (Filiale)
(2) Servizi d'Utenza (Filiale)
(3) Programmazione e Traffico, Gestione Clienti e Negozi Sociali (Filiale)
(4) Programmazione Tecnica e Sviluppo Impianti (Unità Territoriale Rete)
(5) Centri Impianti di Linea (Unità Territoriale Rete)
(6) Aree Impianti di Centrale e Centro di Supervisione di Esercizio (Unità Territoriale Rete)
Divisione Business:
(7) Prodotti Sistemi (Area di Assistenza Tecnica Business)
(8) Gestione Clienti (Organizzazione Territoriale Business)
(9) Supporto Specialistico (Organizzazione Territoriale Business)
Divisione Servizi di Telefonia Pubblica:
(10) Telefonia Pubblica (Unità Commerciale Telefonia Pubblica) Divisione Servizi di TLC Mobili:
(11) Radiomobile (Area Operativa Radiomobile)
Area Amministrazione:
(12) Amministrazione (Linea Territoriale Amministrazione)
L'andamento produttivo di ciascuna delle linee funzionali elencate viene individuato attraverso la rilevazione, alla scadenza di ciascun semestre, di parametri che si riferiscono a componenti significative dell'attività svolta: il primo è diretto a rilevare la produttività in termini di quantità di ore lavorate e gli altri due a rilevare la produttività in termini di qualità e di costo/efficienza (secondo quanto previsto nell'allegato 2) in appendice al presente contratto).
Tenuto conto della sempre più rilevante incidenza della percezione della clientela ai fini dell'andamento qualitativo aziendale, i rapporti dei parametri di produttività potranno essere integrati, in occasione dell'accordo di metà contratto, anche con le risultanze di mirati sondaggi effettuati avuto prioritario riguardo alla cortesia dimostrata nei contatti con l'utenza.
4) MECCANISMI DI RILEVAZIONE E RICONOSCIMENTO DEL PREMIO: PERSONALE DELLE LINEE FUNZIONALI INTERESSATE ALLA RILEVAZIONE DEI DATI DI BASE DEL PREMIO DI PRODUTTIVITA'
(a) Ciascuno dei parametri considerati - espressi con uno o più rapporti - è rilevato a consuntivo nel semestre preso a riferimento e confrontato con lo stesso parametro del corrispondente semestre dell'anno precedente nella stessa linea funzionale: la somma dei rapporti così ottenuta fornisce l'indice di miglioramento di ciascuna linea funzionale nel semestre al tempo (t) rispetto allo stesso semestre al tempo (t-1).
parametro di parametro di parametro di prestazione qualità costo/efficienza 1° semestre 1° semestre 1° semestre
al tempo (t) al tempo (t) al tempo (t)
X1 = 0,15
+ 0,45
+ 0,40
parametro parametro di parametro di
di prestazione qualità costo/efficienza 1° semestre 1° semestre 1° semestre
al tempo (t-1) al tempo (t-1) al tempo (t-1)
parametro di parametro di parametro di prestazione qualità costo/efficienza 2° semestre 2° semestre 2° semestre
al tempo (t) al tempo (t) al tempo (t)
X2 = 0,15
+ 0,45
+ 0,40
parametro di parametro di parametro di
di prestazione qualità costo/efficienza 2° semestre 2° semestre 2° semestre
al tempo (t-1) al tempo (t-1) al tempo (t-1)
Ciascuno dei parametri considerati - espressi con uno o più rapporti - rilevato a consuntivo nel semestre preso a riferimento è poi confrontato con lo stesso parametro costruito sulla media nazionale delle singole linee funzionali rilevato nel medesimo semestre: la somma dei rapporti così ottenuta fornisce l'indice di posizione di ciascuna
linea funzionale rispetto al valore medio nazionale.
parametro di parametro di parametro di prestazione qualità costo/efficienza 1° semestre 1° semestre 1° semestre
al tempo (t) al tempo (t) al tempo (t)
Y1 = 0,15
+ 0,45
+ 0,40
parametro di parametro di parametro di
di prestazione qualità costo/efficienza
medio Sip medio Sip medio Sip 1° semestre 1° semestre 1° semestre
al tempo (t) al tempo (t) al tempo (t)
parametro di parametro di parametro di prestazione qualità costo/efficienza 2° semestre 2° semestre 2° semestre
al tempo (t) al tempo (t) al tempo (t)
Y2 = 0,15
+ 0,45
+ 0,40
parametro di parametro di parametro di
di prestazione qualità costo/efficienza
medio Sip medio Sip medio Sip 2° semestre 2° semestre 2° semestre
al tempo (t) al tempo (t) al tempo (t)
Ai fini dell'erogazione del premio ciascuna linea funzionale, sulla base della sommatoria, rispettivamente, dei risultati (X1 + Y1) e (X2 + Y2) - a seconda della rilevazione presa in esame - di cui ai punti precedenti, verrà collocata in ordine crescente, determinando gli effetti retributivi diversificati, di cui alla tabella A) dell'allegato
3) in appendice al presente contratto, in funzione della propria collocazione in ciascuna delle seguenti fasce:
- 1° fascia: premio massimo - per il primo 20% delle linee funzionali considerate;
- 2° fascia: premio medio - per il successivo 30% delle linee funzionali considerate;
- 3° fascia: premio minimo - per l'ulteriore 30% delle linee funzionali considerate.
Il premio previsto per le linee funzionali collocate in 3° fascia sarà erogato anche al personale appartenente alle linee funzionali collocate nel rimanente 20% (4° fascia) ove le stesse registrino un indice di miglioramento su se stesse positivo e quindi inferiore o uguale a uno, ovvero un indice di posizione positivo e quindi inferiore o uguale a uno.
(b) In relazione alla rilevanza delle modifiche strutturali ed organizzative connesse al modello divisionale adottato che determina nuove aggregazioni territoriali cui corrispondono coerenti riferimenti di responsabilità, si ritiene necessario ridefinire i livelli di aggregazione da utilizzare per la rilevazione del Premio di Produttività secondo le modalità di seguito riportate che si traguardano all'avvenuta implementazione degli adeguamenti organizzativi in via di introduzione.
Considerata la rilevanza dell'apporto delle diverse linee funzionali rispetto all'andamento complessivo delle entità territoriali di appartenenza (Direzioni Regionali/Organizzazioni Territoriali), si procederà a determinare una sintesi dell'andamento produttivo, per
ciascun semestre di riferimento e per ciascuna entità territoriale, in base al punteggio (P) ottenuto utilizzando la metodologia sotto indicata.
Il punteggio (P) viene utilizzato al fine di valutare il risultato globale dell'entità territoriale di riferimento (DR/OT) in funzione dei risultati ottenuti dalle singole linee funzionali secondo quanto previsto nel precedente punto (a).
Il punteggio (P) verrà calcolato secondo la seguente formula:
¦ numero di ¦ ¦ numero di ¦ ¦ numero di ¦ ¦ numero di ¦
¦ linee fun- ¦ ¦ linee fun- ¦ ¦ linee fun- ¦ ¦ linee fun-¦
¦ zionali ¦ ¦ zionali ¦ ¦ zionali ¦ ¦ zionali ¦ 4x ¦ collocate ¦+ 3x ¦ collocate ¦+ 2x ¦ collocate ¦+ 1x ¦ collocate ¦
¦ in prima ¦ ¦ in seconda ¦ ¦ in terza ¦ ¦ in quarta ¦
¦ fascia ¦ ¦ fascia ¦ ¦ fascia ¦ ¦ fascia ¦
(P)=
(numero di linee funzionali appartenenti all'entità territoriale)
Al personale delle linee funzionali sopra riportate verrà quindi erogata, per ciascuna rilevazione semestrale del Premio di Produttività, una quota aggiuntiva di premio determinata sulla base del punteggio (P).
Tale quota verrà erogata in relazione alla collocazione della entità territoriale di appartenenza in ciascuna delle seguenti fasce e determinerà effetti retributivi diversificati, secondo i valori indicati nella tabella
B) dell'allegato 3) in appendice al presente contratto:
- 1° fascia: premio massimo: (P) > 2,70;
- 2° fascia: premio medio: 2,70 >= (P) > 2,30;
- 3° fascia: premio minimo: (P) <= 2,30.
(c) Al personale delle Linee Territoriali "Amministrazione" il Premio di Produttività verrà erogato a regime (a partire dalla rilevazione 1° semestre 1994/1° semestre 1993) tenendo conto:
- di quanto riportato nel precedente punto (a) per la quota del premio riferita al personale delle linee funzionali interessate alla rilevazione dei dati di base del Premio di Produttività, secondo i valori indicati nella tabella A) dell'allegato 3);
- di quanto riportato nel precedente punto (b) per l'ulteriore quota del premio, tenendo conto che, in particolare, la misura del punteggio (P) sarà determinata sommando i punti ottenuti dalle singole linee funzionali presenti sul territorio della Linea Territoriale Amministrazione (Divisione Servizi di Base, Divisione Business, Divisione Servizi di TLC Mobili e Divisione Telefonia Pubblica) e dividendo tale valore per il numero globale delle medesime linee funzionali (secondo i valori indicati nella tabella B) dell'allegato 3).
5) MECCANISMI DI RILEVAZIONE E RICONOSCIMENTO DEL PREMIO: PERSONALE DI DIREZIONE REGIONALE, DI ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E DI LINEA TERRITORIALE:
(a) Per il personale di Direzione Regionale, di Organizzazione Territoriale, nonchè per il personale di livello territoriale sottostante non univocamente attribuibile alle linee funzionali
definite al punto (3) - verranno riconosciute, per ciascuna rilevazione semestrale del Premio di Produttività, due quote:
- una quota, pari al 15% del premio, il cui ammontare è definito nella tabella A) dell'allegato 4) in appendice al presente contratto, sulla base dell'andamento del parametro di prestazione determinato utilizzando la seguente formula:
ore assenza ore lavorabili
- una quota, pari all'85% del premio, in base all'andamento complessivo dell'entità territoriale (DR/OT) - premio di sintesi di entità territoriale, vedi punto (4) (b) - secondo quanto riportato nella tabella B) dell'allegato 4) in appendice al presente contratto.
(b) Per quanto riguarda il personale delle Linee Territoriali "Personale e Organizzazione" e "Amministrazione" (quest'ultima fino alla rilevazione 2° semestre 1993/2° semestre 1992 inclusa), la misura del punteggio (P) sarà determinata sommando i punti ottenuti dalle singole linee funzionali presenti sul territorio di propria competenza (Divisione Servizi di Base, Divisione Business, Divisione Servizi di TLC Mobili e Divisione Telefonia Pubblica) e dividendo tale valore per il numero globale delle medesime linee funzionali.
La formula del parametro di prestazione é applicata al personale in oggetto e determina la collocazione dello stesso in una delle seguenti fasce:
ore assenza
- 1° fascia: premio massimo: ---------------- < 0,025;
ore lavorabili
ore assenza
- 2° fascia: premio medio: 0,025 <= ---------------- < 0,030;
ore lavorabili
ore assenza
- 3° fascia: premio minimo: ---------------- >= 0,030.
ore lavorabili
L'appartenenza ad una delle suddette fasce determina effetti retributivi diversificati secondo i valori indicati nella tabella A) dell'allegato 4), in appendice al presente contratto.
6) MECCANISMI DI RILEVAZIONE E RICONOSCIMENTO DEL PREMIO: PERSONALE DI DIREZIONE GENERALE:
Al personale non incluso nel sistema sopra definito, il Premio di Produttività verrà semestralmente corrisposto in base a due quote:
- una quota, pari al 15% del premio, il cui ammontare è definito nella tabella A) dell'allegato 5) in appendice al presente contratto, sulla base dell'andamento del parametro di prestazione determinato utilizzando la seguente formula:
ore assenza ore lavorabili
- una quota, pari all'85% del premio, secondo quanto riportato nella
tabella B) dell'allegato 5) in appendice al presente contratto.
La formula del parametro di prestazione è applicata al personale in oggetto e determina la collocazione dello stesso in una delle seguenti fasce:
ore assenza
- 1° fascia: premio massimo: ---------------- < 0,025;
ore lavorabili
ore assenza
- 2° fascia: premio medio: 0,025 <= ---------------- < 0,030;
ore lavorabili
ore assenza
- 3° fascia: premio minimo: ---------------- >= 0,030.
ore lavorabili
L'appartenenza ad una delle suddette fasce determina effetti retributivi diversificati secondo i valori indicati nella tabella A) dell'allegato 5) in appendice al presente contratto.
7) RELAZIONI AZIENDA-SINDACATO
Al fine di prevedere - nel quadro delle relazioni Azienda-Sindacato - momenti, a livello nazionale e regionale, di informazione e verifica dei risultati produttivi conseguiti dalle singole realtà operative, nonché di confronto e approfondimento delle tematiche concernenti l'organizzazione del lavoro agli stessi collegate:
(a) a livello nazionale, rispettivamente entro il mese di aprile (relativamente alla rilevazione riferita al 2° semestre) ed entro la metà del mese di ottobre (relativamente alla rilevazione riferita al 1° semestre) di ciascun anno di applicazione del sistema, e prima di dar corso all'erogazione del Premio di Produttività, si terrà un incontro tra l'Azienda e le Organizzazioni Sindacali stipulanti rivolto all'esame dell'andamento produttivo semestrale consuntivato, nonché a valutare le risultanze medie a livello nazionale dei meccanismi tecnici previsti;
(b) a livello regionale, rispettivamente entro il mese di maggio (relativamente alla rilevazione riferita al 2° semestre) ed entro la fine del mese di ottobre (relativamente alla rilevazione riferita al 1° semestre) di ciascun anno di applicazione del sistema, le Linee Territoriali Personale e Organizzazione forniranno alle Organizzazioni Sindacali stipulanti i dati di riferimento, nonché la valorizzazione dei diversi apporti produttivi riscontrati per ciascuna delle strutture organizzative inserite nel sistema considerato, al fine di consentire le valutazioni dei connessi diversi effetti salariali.
Qualora, nel corso di tali incontri o in momenti precedenti o subito successivi (comunque non oltre i cinque giorni dalla presentazione delle risultanze), fossero rilevati errori materiali nella trascrizione dei dati che determinino una non corretta appartenenza alla fascia retributiva, il pagamento del premio avverrà sulla base delle risultanze emerse, senza che ciò determini riflessi sulle altre unità produttive.
Le risultanze permetteranno inoltre un successivo approfondito esame tra le parti, rispettivamente entro il mese di agosto (relativamente alla rilevazione riferita al 2° semestre) ed entro il mese di gennaio (relativamente alla rilevazione riferita al 1° semestre), in merito alle implicazioni in materia di organizzazione del lavoro, criteri di utilizzo